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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 06232/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr.

R.G. 10038/2022 sollevato dal Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 4167/2020 del 10/04/22 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], da una parte, [OSCURATO:PERSONA] C. dall'altra; -ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede affermarsi la competenza del Giudice di Pace di Città di Castello in ordine all'opposizione al decreto e del Tribunale di Perugia in relazione alla domanda riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 14 aprile 2022, resa nella causa iscritta al n. 4167 del Ruolo generale dell’anno 2020, ha richiesto regolamento d’ufficio di competenza in relazione all’ordinanza del Giudice di pace di Città di Castello in data 8 giugno 2020, con la quale quest’ultimo, nella causa di opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., ha declinato la propria competenza a decidere sull’intera causa, e ciò in relazione al fatto che l’opponente aveva proposto una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace .

Nel richiedere il regolamento di competenza, il Tribunale di Perugia evidenzia che il Giudice di pace avrebbe dovuto separare le cause, trattenendo quella di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attribuita alla competenza del giudice funzionale che ha emesso il provvedimento monitorio, e rimettere al giudice superiore solo la causa relativa alladomanda riconvenzionale.

Il regolamento è fondato.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. (Cass. n. 272/2015; n. 2237/2019).

Deve essere quindi affermata la competenza del Giudice di pace di Città di Castello in ordine all’opposizione a decreto ingiuntivo e del Tribunale di Perugia in relazione alla domanda riconvenzionale.

P.Q.M. dichiara la competenza del Giudice di pace di Città di Castello in ordine all’opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Perugia in ordine alla domanda riconvenzionale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ - 2^ Sezione civile della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. R.G. 10038/2022 sollevato dal Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 4167/2020 del 10/04/22 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], da una parte, [OSCURATO:PERSONA] C. dall'altra; -ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede affermarsi la competenza del Giudice di Pace di Città di Castello in ordine all'opposizione al decreto e del Tribunale di Perugia in relazione alla domanda riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 14 aprile 2022, resa nella causa iscritta al n. 4167 del Ruolo generale dell’anno 2020, ha richiesto regolamento d’ufficio di competenza in relazione all’ordinanza del Giudice di pace di Città di Castello in data 8 giugno 2020, con la quale quest’ultimo, nella causa di opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., ha declinato la propria competenza a decidere sull’intera causa, e ciò in relazione al fatto che l’opponente aveva proposto una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace . Nel richiedere il regolamento di competenza, il Tribunale di Perugia evidenzia che il Giudice di pace avrebbe dovuto separare le cause, trattenendo quella di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attribuita alla competenza del giudice funzionale che ha emesso il provvedimento monitorio, e rimettere al giudice superiore solo la causa relativa alladomanda riconvenzionale. Il regolamento è fondato. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. (Cass. n. 272/2015; n. 2237/2019). Deve essere quindi affermata la competenza del Giudice di pace di Città di Castello in ordine all’opposizione a decreto ingiuntivo e del Tribunale di Perugia in relazione alla domanda riconvenzionale. P.Q.M. dichiara la competenza del Giudice di pace di Città di Castello in ordine all’opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Perugia in ordine alla domanda riconvenzionale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ - 2^ Sezione civile della C
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