CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 26886/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 155 /20 2 4 R.G. , ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal Tribunale di Genova con ordinanza del 14.12.2023, nella causa vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]e il Condominio di Genova, [OSCURATO:PERSONA] nn. 34-36 udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.6.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che - c on ordinanza del 14.12.2023, il Tribunale di Genova – a seguito di ordinanza del Giudice di pace di Genova del 11.7.2023, dichiarativa della propria incompetenza per valore, in favore del Tribunale – ha chiesto il regolamento di competenza d’ufficio; il primo giudice ha infatti declinato la propria competenza per valore, relativa ad opposizione a d.i. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., stante la proposizione da parte di N. 155/24R.G. quest’ultima di domanda riconvenzionale nei confronti del creditore in monitorio, Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 34-36, per il pagamento dell’importo di € 5.885,00; - s ostiene il Tribunale rimettente che la competenza per materia inderogabile a conoscere della causa di opposizione a d.i. è del giudice che ha emesso il provvedimento opposto e non è influenzata dalla eventuale estensione dell’oggetto del giudizio, derivante dalle iniziative dell’opponente; -nessuna delle parti costituite ha svolto difese; -il P.G. ha chiesto ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Considerato che -il regolamento d ’ ufficio in esame è stato tempestivamente proposto ed è evidentemente fondato; - infatti, è noto che “ Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivodinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso ildecreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore dellacompetenza del giudice adito, questi è tenut o a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizionee rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. ilregolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. ” (da ultimo, ex plurimis , Cass. n. 6232/2023); N. 155/24R.G. -occorre dunque affermare la competenza funzionale e inderogabile del Giudice di pace di Genova in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la competenza per valore del Tribunale di Genova in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dalla stessa società opponente nei confronti del Condominio, giacché superiore al limite di valore fissato dall’art. 7 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis; - al regolamento delle spese del presente giudizio provvederà il giudice del merito; P.Q.M la Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Genova sulla opposizione a decreto ingiuntivo, e la competenza del Tribunale di Genova sulla domanda riconvenzionale, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione. Così deciso in Roma, nellacamera di consiglio della C