CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16385/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura speciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] eBerardino Iacobucci, con domicili digitali in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui studi è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 31/2024, depositata in data5/8/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 marzo 2026;Nel corso dell’esercizio di imposta degli anni 2010 e 2011, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “lacontribuente” o “[OSCURATO:PERSONA]”) realizzò un investimento perl’acquisizione di un impianto fotovoltaico, che venne poi ammesso - dalGestore dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito, “GSE”) – ai beneficidella c.d. “Tariffa incentivante”, così come disciplinata dal D.M. 19febbraio 2007 (c.d. “II [OSCURATO:PERSONA]”).Stante l’incertezza sulla possibilità di cumulare la detassazione dalreddito imponibile del costo di detto investimento (con conseguenteriduzione dell’IRES dovuta) - prevista dall’art. 6, co. 13-19, L.388/2000 (citata “[OSCURATO:PERSONA]”) – con la “Tariffa incentivante”,per gli anni d’imposta 2010-2014 la Società corrispondeva l’IRES perun importo asseritamente maggiore rispetto a quello dovuto.Successivamente, il D.M. 5 luglio 2012 ammetteva la cumulabilità della“Tariffa incentivante” con la detassazione ai sensi della “TremontiAmbiente” nella misura massima del 20% del costo annoverabile qualecomponente ambientale.Conseguentemente, il 25 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] - dopo averfatto valutare da un tecnico specializzato il valore della componenteambientale dell’investimento effettuato da portare in detassazionedall’imponibile ai fini dell’IRES - presentò all’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano (in seguito, “ufficio”) un’istanza dir.g. n. 5751/2025 a.c. 23/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026rimborso per la restituzione dell’imposta pagata in più (pari acomplessivi € 103.004,00).Con l’istanza di rimborso era stata fornita prova all’Agenzia di quantosegue:- che la Società era una “PMI” conformemente alla classificazione di cuial Decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell’industria, delcommercio e dell’artigianato;- che determinava il reddito in contabilità ordinaria;- che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 avevasostenuto un investimento per l’acquisizione di un impiantofotovoltaico, che rientrava nel novero degli investimenti ambientali, inquanto consentiva - come già chiarito dal Ministero dello SviluppoEconomico con la nota prot. 0018485 del 15 settembre 2011 - dicontribuire alla protezione dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile e allariduzione delle emissioni di Co2 grazie alla produzione di energiaelettrica da fonte rinnovabile attraverso lo sfruttamento dell’energiasolare, così come risultava dalla convenzione sottoscritta con il GSE peril riconoscimento della tariffa incentivante, dal contratto di costituzionedel diritto di superficie e dalle fatture per la realizzazione dell’impiantofotovoltaico;- che i costi di investimento sostenuti erano iscritti a bilancio tra leimmobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, co. 1, lett. B, n. II, delcodice civile, così come risultava dal registro beni ammortizzabili e dalbilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 depositato in cameradi commercio.A fronte del silenzio-rifiuto dell’Agenzia, il 5 aprile 2016 [OSCURATO:PERSONA] ricorso (R.G. 198/2016) alla (allora) Commissione tributaria diprimo grado di Bolzano.Nel ricorso, la Società evidenziò - con un unico profilo di illegittimità –le modalità con cui erano stati fatti emergere, presso l’Agenzia, i dovutir.g. n. 5751/2025 a.c. 33/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026riflessi fiscali conseguenti alla scelta di [OSCURATO:PERSONA] di optare per ladetassazione prevista dalla “[OSCURATO:PERSONA]” e,conseguentemente, l’illegittima condotta dell’Agenzia nell’averdenegato il rimborso di tale detassazione.Costituitasi in giudizio, l’Agenzia negò che, nel caso di specie,sussistessero i requisiti di legge per riconoscere il rimborso IRESrichiesto.Per l’Agenzia, l’agevolazione “[OSCURATO:PERSONA]” competeva infattialle sole imprese che avevano effettuato investimenti ambientalifunzionali alla propria attività principale, rimanendo escluse le c.d.“imprese di scopo”, cioè quelle costituite unicamente per realizzare unimpianto di produzione di energia elettrica destinata alla vendita di taleenergia, come nel caso della Società.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza n.101/2019 del 25 febbraio-3 giugno 20197, accolse il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] respingendo la tesi sostenuta dall’Agenzia.Con ricorso in appello, l’Agenzia censurò la sentenza di primo grado,facendo valere vari motivi, tra cui quello secondo cui la “TremontiAmbiente” non si applicava alle imprese che producevano energia“pulita” ai fini della vendita e non dell’“autoconsumo”.Con sentenza n. 25/2020, depositata il 7 ottobre 20209, la (allora)Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettò l’appelloproposto dall’Agenzia.Con ricorso per cassazione (R.G. 1318/2021), l’Agenzia impugnò lasentenza d’appello con sei motivi, tra cui quello secondo cui la“[OSCURATO:PERSONA]” andava interpretata nel senso che non siapplicava alle imprese che producevano energia “pulita” allo scopo divenderla (e non per rimediare ai danni prodotti dalla propria attivitàdiversa da quella di produzione di energia).r.g. n. 5751/2025 a.c. 43/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026Aurora Energy resistette al ricorso per cassazione deducendol’infondatezza e l’inammissibilità di tutti i motivi di diritto fatti valeredall’Agenzia.Con ordinanza (resa in camera di consiglio) n. 27308/2023 pubblicatail 25 settembre 2023 (in seguito, anche “ordinanza di rinvio”), questaCorte respinse i primi cinque motivi di ricorso, accogliendo il sesto, cioèquello secondo cui la “[OSCURATO:PERSONA]” non avrebbe riguardato le“imprese di scopo”.La Suprema Corte cassò la sentenza n. 25/2020 della Commissionetributaria di secondo grado di Bolzano e rinviò la causa al giudice a quoin diversa composizione.[OSCURATO:PERSONA] riassunse la causa innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado di Bolzano, con richiesta di rigettodell’appello a suo tempo proposto dall’Agenzia e conseguente confermadella sentenza del giudizio di prime cure.In particolare, la contribuente, nel giudizio di rinvio, mirava adimostrare che la pronuncia della Corte di cassazione intervenuta nelcaso di specie - ossia l’ordinanza n. 27308/2023 con la quale(cambiando il proprio orientamento e rinviando ai giudici d’appello)aveva escluso che l’agevolazione della “[OSCURATO:PERSONA]” spettasseanche alle imprese c.d. “di scopo” - era errata dal punto di vista deldiritto dell’Unione (o comunque sollevava molti dubbi al riguardo), conl’obbligo per qualsiasi giudice nazionale di discostarsene o, quantomeno, di chiedere preventivamente un chiarimento interpretativo allaCorte UE ai sensi dell’art. 267 TFUE.Con la citata sentenza n. 31/2024, la Corte di giustizia tributaria disecondo grado di Bolzano:- rigettò il ricorso in riassunzione;- per l’effetto, confermò la legittimità del silenzio/rifiuto oppostodall’Agenzia;r.g. n. 5751/2025 a.c. 53/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026- compensò interamente fra le parti.Avverso la sentenza resa in sede di rinvio, la contribuente ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre, complessi motivi.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis.c.p.c., la contribuente ha chiesto che il procedimento fosse definito conle forme ordinarie.Essa ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dei principidell’Unione dell’obbligo di interpretazione conforme (nel momento incui l’art. 6, co. 13-19, della L. 388/2000 è stato interpretato non inconformità con il diritto UE in materia di politica ambientale edenergetica) e del divieto di discriminazione in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.”, la società deduce che … l’ordinanza n.27308/2023 aveva interamente respinto le censure dell’Agenzia di cuiai primi cinque motivi di ricorso, confermando così sia la cumulabilitàdella “[OSCURATO:PERSONA]” (se dovuta) con la “Tariffa incentivante” delc.d. “II [OSCURATO:PERSONA]” che il quantum della detassazione richiesta daAurora.L’unico motivo per il quale la Corte di cassazione aveva cassato lasentenza n. 25/2020 del giudice d’appello di Bolzano era che -contrariamente a tale giudice – essa aveva ritenuto, richiamando unapropria ordinanza del 2020 (la n. 29365/2020), quanto segue:“… il beneficio di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000,spetta alle imprese per l’acquisto delle immobilizzazioni materialinecessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambientedall’esercizio dell’attività da esse svolta, essendo fondato sull’implicitopresupposto dell’inerenza del danno all’attività dell’impresar.g. n. 5751/2025 a.c. 63/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, ponendosiuna diversa interpretazione in contrasto con l’intenzione legislativa,oltre a trasformare l’agevolazione stessa in aiuto di Stato, in contrastocon gli artt. 87 e 89 del Trattato CEE (e successivamente con gli articolida 107 a 109 TFUE), in favore di quelle imprese il cui oggetto socialesia quello di prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente ei relativi investimenti siano strutturalmente diretti a tali fini (così Cass.V, n. 29365/2020)”.[OSCURATO:PERSONA] dubita della correttezza della lettura della “TremontiAmbiente” avallata dalla Suprema Corte (e condivisa dai giudicid’appello a quibus), perché non corrisponderebbe né alla lettera dellanorma di cui trattasi né - soprattutto - alla ratio della normativa UE inmateria ambientale ed energetica.Il principio dell’“obbligo di interpretazione conforme” che, come noto,è di applicazione generale (nel senso che si impone al giudice nazionalesempre, in presenza di norme europee munite o meno di effettodiretto) - è uno dei cardini portanti nel rapporto tra diritto nazionale ediritto UE.Per costante giurisprudenza della Corte UE, tale principio si declinacome segue:- “… è compito dei giudici nazionali interpretare le disposizioni deldiritto nazionale in modo quanto più possibile idoneo a consentirneun’applicazione che contribuisca all’attuazione del dirittodell’Unione…”;- “… nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali chiamati adinterpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l’insieme dellenorme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallostesso al fine di pervenire, per quanto possibile, a un’interpretazioneconforme alla luce del tenore letterale e della finalità della direttiva [or.g. n. 5751/2025 a.c. 73/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026di qualsiasi altra fonte di diritto UE] di cui trattasi, onde conseguire ilrisultato fissato da quest’ultima …”.L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27308/2023 non si sarebbeaffermato di voler dare alla “[OSCURATO:PERSONA]” un’interpretazioneche fosse conforme al diritto UE.Infatti, applicando (erroneamente) i criteri ermeneutici riconosciuti daldiritto, la Corte di Cassazione sarebbe pervenuta a dare all’art. 6, co.13-19, L. 388/2000 un’interpretazione non conforme alle finalità deldiritto UE in materia di politica ambientale ed energetica, che sonoquelle di incoraggiare quanto più possibile la produzione di energia“pulita”.Con riferimento alla non conformità dell’interpretazione volta adescludere le “imprese di scopo” dalla “[OSCURATO:PERSONA]” rispetto allefinalità sottese al diritto dell’Unione e alla violazione del divieto didiscriminazione, la contribuente innanzitutto invoca l’art. 19 del D.M. 5luglio 2012 così redatto:“l’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 delMinistro dello sviluppo economico, di concerto con il ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nelsenso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alladetassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19,della legge 23 dicembre 2000, n. 388 …”.Secondo la contribuente, tale norma non avrebbe alcun senso se la“[OSCURATO:PERSONA]” non si applicasse anche alle imprese cheproducono energia destinata alla vendita, dato che sono proprio questeimprese che beneficiano della “Tariffa incentivante”.Ma vi sarebbe di più: è evidente che la Corte di cassazione (e con essai giudici bolzanini del rinvio) sarebbe andata oltre il dettato dell’art. 6,r.g. n. 5751/2025 a.c. 83/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026co. 13-19, L. 388/2000, non limitandosi ad interpretarla come daproprio compito, ma integrandola con una restrizione della sua portata.Non si comprende come si possa affermare che il co. 15 dell’art. 6 inquestione si riferisca solo ai danni all’ambiente provocati dalla stessaimpresa che ha effettuato l’investimento.Si tratterebbe di una lettura del tutto ingiustificata, come del restoaveva riconosciuto la stessa Suprema Corte con due ordinanze del2022 (precisamente, la n. 30225 pubblicata il 14 ottobre 2022 e la n.38043 depositata il 29 dicembre 2022) ricordate persino nellaordinanza n. 27308/2023 oggi contestata.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o comunqueerrata applicazione dell’art. 107 TFUE e del reg. (CE) n. 800/2008, inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.”, la contribuente deduce che,a prescindere dal primo motivo di ricorso, nell’odierna fattispecie la“[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe stata interpretata in contrasto con lanormativa europea in materia di aiuti di Stato (e ciò nonostante il notoobbligo di portata generale secondo cui “… il giudice nazionaleincaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le normedi diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di talinorme …”).Al riguardo, rileva la contribuente che la sentenza impugnata non abbiaspeso una parola sui rilievi fatti valere in materia da [OSCURATO:PERSONA] percontestare l’ordinanza della Corte di cassazione n. 27308/2023.Con il presente motivo di ricorso, la contribuente ripropone quanto giàsostenuto da essa nel giudizio di rinvio, cioè che l’interpretazionefornita dall’ordinanza n. 27308/2023 appare in contrasto con il dirittodell’Unione in materia di aiuti di Stato.Innanzitutto, deduce la contribuente che il beneficio della “TremontiAmbiente” costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1,TFUE (che recita: “salvo deroghe contemplate dai trattati, sonor.g. n. 5751/2025 a.c. 93/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugliscambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero medianterisorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese otalune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”).Infatti, consentendo di sottrarre dalla base imponibile i costi sostenutiper investimenti ambientali, lo Stato italiano ha di fatto rinunciato apercepire l’imposta normalmente dovuta che sarebbe andata adalimentare le sue risorse.Quindi, esso avrebbe concesso un aiuto, mediante proprie risorse, alleimprese beneficiarie (anche se sotto una forma diversa da una dazionedi denaro) e dunque avrebbe dato alle proprie imprese un vantaggiorispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi dell’Unione europea.Ne consegue che un’esenzione fiscale, quale quella prevista dalla“[OSCURATO:PERSONA]” concessa alle imprese che producono energia dafonti rinnovabili, sia da considerarsi - come rilevato dalla Corte dicassazione nell’ordinanza di rinvio – un aiuto di Stato, in linea diprincipio vietato dal previgente art. 87, par. 1, Trattato CE (e oradall’art. 107, par. 1, TFUE).Non sarebbe dato tuttavia sapere - dalla motivazione delle pronuncedella Corte Suprema (quelle sfavorevoli alle tesi sostenute da [OSCURATO:SOCIETA] e dalle altre “imprese di scopo”) - perché mai l’aiuto concessoper investimenti finalizzati a produrre energia da fonti rinnovabilisarebbe vietato nel caso in cui l’energia prodotta sia destinata allavendita e non nel caso in cui l’energia prodotta sia destinataall’“autoconsumo”.Tale asserita ingiustificata differenza di trattamento vizierebbe ilragionamento sotteso all’ordinanza di rinvio.La Corte di cassazione non avrebbe tenuto conto che si tratta, inentrambe le situazioni, di aiuti autorizzati dal regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, “che dichiara alcuner.g. n. 5751/2025 a.c. 103/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazionedegli articoli 87 e 88 del trattato [CE] (regolamento generale diesenzione per categoria)”.Richiama, dunque, la normativa europea in materia ed in particolarerileva che, con il reg. n. 800/2008 applicabile ratione temporis aglianni in cui erano stati fatti gli investimenti di cui è causa, laCommissione europea aveva esentato dal divieto di aiuti di Stato,senza obbligo di notifica preventiva e di esame caso per caso, (interalia) proprio gli aiuti per la tutela dell’ambiente.Venendo alla disamina del reg. n. 800/2008, il suo art. 1, par. 1, lett.d), prevedeva espressamente che il regolamento si applicava agli “aiutiper la tutela dell’ambiente”.L’art. 2 (al n. 1) definiva gli “aiuti” come “qualsiasi misura che rispondaa tutti i criteri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato [CE]”.L’art. 3, par. 1, stabiliva che gli aiuti che soddisfacevano tutte lecondizioni di cui al capo I e quelle rilevanti del capo II del regolamentoerano da considerarsi compatibili con il mercato comune e quindi eranoesentati dal divieto.Quanto al citato capo II, l’art. 17 (contenuto nella sezione 4 “Aiuti perla tutela ambientale”) così definiva (al n. 1) cosa dovesse intendersiper “tutela ambientale/tutela dell’ambiente”:“qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un dannoall’ambiente fisico o alle risorse materiali causato dall’attività delbeneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un usopiù razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energeticoe l’impiego di fonti di energia rinnovabili”.Il n. 4 del medesimo art. 17 faceva rientrare nelle “fonti di energiarinnovabili” anche l’“energia … solare”.Dalla lettura della prima parte del citato n. 1 dell’art. 17 si potrebbeessere indotti a ritenere che fossero da considerarsi aiuti per la tutelar.g. n. 5751/2025 a.c. 113/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026ambientale (e quindi compatibili con il mercato comune) solo quellidestinati agli investimenti realizzati per porre rimedio, prevenire eridurre un danno causato all’ambiente dall’attività del beneficiario.Tuttavia, la seconda parte del testo del medesimo n. 1 contemplavaanche (cfr. la disgiunzione “o”) l’ipotesi di “… promuovere un uso piùrazionale” delle risorse materiali - ivi incluso “… l’impiego di fonti dienergia rinnovabili” - senza fare riferimento all’attività del beneficiariodell’aiuto.Se ne dovrebbe dedurre, secondo la contribuente, che il reg. n.800/2008 stabiliva la compatibilità con il mercato comune degli aiutiagli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici quale chefosse la destinazione dell’energia prodotta.Questa lettura troverebbe conferma nel successivo art. 23 (“Aiuti agliinvestimenti per la tutela dell’ambiente per promuovere la produzionedi energia da fonti rinnovabili”) - anch’esso previsto nella citata sezione4 - che così recitava: “Gli aiuti agli investimenti per la tuteladell’ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fontirinnovabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cuiall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte lecondizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo”.Tali par. 2 e 3 - che interessano l’odierna controversia - prevedevano,rispettivamente, che l’intensità dell’aiuto non doveva superare unacerta percentuale dei costi ammissibili e che i costi ammissibilicorrispondessero ai sovraccosti ottenuti dal beneficiario rispetto ai costiconnessi (inter alia) ad una “centrale elettrica tradizionale”.Il riferimento ai costi di una “centrale elettrica tradizionale” nonpotrebbe che riguardare, secondo la contribuente, chi produce energiacome attività a sé stante (non la produzione dell’energia necessaria asvolgere un’altra attività).r.g. n. 5751/2025 a.c. 123/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026Sarebbe evidente, quindi, che l’art. 23 del reg. n. 800/2008 autorizzavagli aiuti agli investimenti per produrre energia da fonti rinnovabili (trale quali quella fotovoltaica) in quanto tali e non perché finalizzati aporre rimedio ai danni provocati dal beneficiario nell’esercizio diun’attività diversa da quella di produzione di energia.Tale interpretazione delle norme regolamentari troverebbe riscontronelle “Comunicazioni” della Commissione che riguardavano in modospecifico la tutela dell’ambiente.Ebbene in quelle “Comunicazioni” (in particolare in quella del 2001) alpunto 32 si legge:“Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili sono equiparatiagli investimenti a favore dell’ambiente realizzati in assenza di normecomunitarie obbligatorie. Va considerato inoltre che le azioni a favoredelle energie rinnovabili costituiscono una delle priorità comunitarie inmateria ambientale: esse rientrano infatti fra le azioni a lungo termineche vanno maggiormente incoraggiate. Di conseguenza, per gliinvestimenti realizzati a favore delle energie rinnovabili il tasso di basedell’aiuto è pari al 40% dei costi ammissibili.[OSCURATO:PERSONA] ritiene altresì che occorra favorire gli impianti dienergie rinnovabili che permettano l’approvvigionamento inautosufficienza di un’intera comunità, come un’isola o un agglomeratourbano. Gli investimenti effettuati in tale ambito possono beneficiare diuna maggiorazione d’intensità pari a 10 punti percentuali rispetto altasso di base del 40% dei costi ammissibili.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nei casi in cui risulti dimostratal’indispensabilità dell’aiuto, gli Stati membri potranno concedere aiutiagli investimenti in favore delle energie rinnovabili fino a concorrenzadel 100% dei costi ammissibili. I relativi impianti non potranno tuttaviabeneficiare di nessuna altra forma di sostegno”.r.g. n. 5751/2025 a.c. 133/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ora, sarebbe evidente, per la contribuente, che, laddove si facevariferimento all’approvvigionamento in energia rinnovabile di “un’interacomunità”, non fossero certamente contemplate le necessità di“autoconsumo” delle imprese beneficiarie dell’aiuto, con laconseguenza che avrebbe “visto bene” la Corte di Cassazione quandonelle ordinanze n. 30225/2022 e n. 38043/2022 aveva dato una letturadell’art. 6 della “[OSCURATO:PERSONA]” che andava nel senso diconsiderare meritevoli di aiuto gli investimenti in favore dellaproduzione di energia “pulita” indipendentemente che fosse destinataal processo produttivo dell’impresa stessa o al mercato.E, nel contempo, risulterebbe, per la contribuente, palese la contrarietàal diritto UE dei principi formulati nell’ordinanza n. 27308/2023.All’ordinanza n. 27308/2023 (come pure ai precedenti sfavorevoli alle“imprese di scopo” da essa richiamati) può, secondo la contribuente,essere mossa un’ulteriore critica.Come noto, i giudici nazionali possono trovarsi nella situazione di doverinterpretare e applicare la nozione di aiuto di Stato per capire se unadeterminata misura interna rientri in detta nozione.Essi invece non possono dire se tale misura sia compatibile con ilmercato interno.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 111, co. 6, Cost. per motivazione assente in relazione(rispettivamente) al n. 4 e al n. 3 del co. 1 dell’art. 360 c.p.c.”, lacontribuente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazionein relazione alla questione della iscrivibilità tra gli aiuti di Statoautorizzati dei benefici fiscali che la cd. “Tremonti ambiente”, in tesi,riconoscerebbe anche alle imprese cd. “di scopo”.Prospettandone la rilevanza e la doverosità da parte del giudice diultima istanza, inoltre, la contribuente chiede a questa Corte dir.g. n. 5751/2025 a.c. 143/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE, formulandone cosìi quesiti:- “Se i principi dell’obbligo di interpretazione conforme e del divieto didiscriminazione - tenuto conto della normativa europea in materiaambientale ed energetica, quale (per esempio) l’art. 194, par. 1, lett.c) TFUE, la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettricaprodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato internodell’elettricità, la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’usodell’energia da fonti rinnovabili, la direttiva (UE) 2018/2001 sullapromozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - vadanointerpretati nel senso che ostano a un’interpretazione di una normativanazionale (quale quella prevista dall’art. 6, co. 13-19, L. 388/2000)secondo cui vanno incentivati unicamente gli investimenti per larealizzazione di impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energiaeffettuati dalle imprese che utilizzano l’energia prodotta per il proprioconsumo, con esclusione dunque delle imprese che producono taleenergia a scopo di vendita”;- “Se il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercatocomune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamentogenerale di esenzione per categoria) - in particolare i suoi articoli 1(paragrafo 1, lettera d), 2 (numero 1), 3 (paragrafo 1), 17 (numeri 1e 4), 23 - vada interpretato nel senso che comprende gli aiuti agliinvestimenti effettuati per la realizzazione di impianti fotovoltaici per laproduzione di energia destinata, non solo all’autoconsumo, ma anchealla vendita”.4. Innanzitutto, deve darsi atto che, in conformità della più recentegiurisprudenza eurounionale (CGUE 20 ottobre 2011, [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, C-396/09) e nazionale (Cass., n. 14624/2023), con ilricorso per cassazione contro la sentenza emessa in sede di rinvio, ser.g. n. 5751/2025 a.c. 153/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026non si è ancora formato il giudicato sul diritto fatto valere in giudiziodal contribuente, possono essere ancora fatte valere questioni di dirittoeurounionale suscettibili di incidere sulla decisione finale dellacontroversia, quand’anche tali questioni fossero già state esaminatedalla Suprema Corte in sede rescindente ed eventualmente già risoltein senso sfavorevole alla parte ricorrente.5. Passando, dunque, all’esame del ricorso, i tre motivi proposti, cheper la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisicongiuntamente, sono inammissibili.5.1. Deve rilevarsi che l’art. 194, paragrafo 1, lett. c) TFUE ([OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea) dispone che “nel quadrodell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendoconto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politicadell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietàtra Stati membri, a promuovere il risparmio energetico, l'efficienzaenergetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili”.La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27settembre 2001 indica la finalità, che è quella di promuovere unmaggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzionedi elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuroquadro comunitario in materia.Ai sensi della citata direttiva, gli Stati membri adottano misureappropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricitàprodotta da fonti energetiche rinnovabili.Anche la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consigliofissa obiettivi per l’implementazione dell’energia da fonti rinnovabili,così come la direttiva 2018/2001 CE del Parlamento europeo e delConsiglio, che non pone obblighi cogenti per gli Stati membridirettamente azionabili dai consociati.r.g. n. 5751/2025 a.c. 163/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il regolamento CE n. 800/2008, art. 17, paragrafo 1, dispone che pertutela ambientale/tutela dell’ambiente deve intendersi qualsiasi azionevolta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o allerisorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischiodi un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, iviinclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energiarinnovabili.L’art. 23, paragrafo 1, dispone che gli aiuti agli investimenti per latutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia dafonti rinnovabili sono compatibili con il mercato comune ai sensidell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo dinotifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sianosoddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.I paragrafi 2, 3 e 4 del citato art. 23 dettano le condizioni dellacompatibilità degli aiuti agli investimenti “ambientali” con il mercatocomune.5.2. Alla luce del rapido excursus normativo condotto, emerge che gliaiuti consentiti sono quelli “agli investimenti per la tutela dell’ambientevolti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili” (art.23 del regolamento n. 800 del 2008 CE) e che per tutela dell’ambientedeve intendersi “qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenireun danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attivitàdel beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere unuso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmioenergetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili” (art. 17, paragrafo1 del regolamento n. 800 del 2008 CE).Risulta chiaramente, dunque, che l’Unione europea acconsente a quegliaiuti degli Stati nazionali che servono a sostenere, in manieratrasversale, tutte le imprese cd. “energivore” che intendano compierer.g. n. 5751/2025 a.c. 173/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026investimenti per produrre energia da fonti rinnovabili funzionale alproprio ciclo produttivo.In ogni caso, quand’anche si volesse sostenere che l’Unione europeaconsenta che gli aiuti di Stato sostengano gli investimenti per laproduzione di energia da fonti rinnovabili da parte delle imprese (comel’odierna ricorrente) che ne facciano commercio, vendendola sulmercato, si deve rilevare che le citate norme in tema di aiuti di Statosono norme meramente autorizzative, che non pongono un obbligospecifico per gli Stati nazionali di provvedere ad “aiutare”, oltre alleimprese che desiderino compiere la cd. “transizione ecologica”,passando ad alimentare in proprio il loro ciclo produttivo attraversoenergia “pulita” autoprodotta tramite investimenti mirati (e fiscalmenteagevolati), anche le imprese che, senza aver attuato investimenti percompiere la “transizione ecologica”, utilizzano l’energia “pulita” da esseprodotte al solo scopo di farne commercio.Orbene, è nella cornice di tali norme autorizzative che deve essereinterpretata la normativa interna di cui all’art. 6, commi 13-19, dellalegge n. 388 del 2000, vigenti ratione temporis.Il comma 13 del citato articolo 6 dispone che “la quota di reddito dellepiccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, comedefiniti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile aifini delle imposte sul reddito”.Il comma 15 del detto articolo dispone che “per investimentoambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazionimateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, delcodice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causatiall'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati incalcolati con l'approccio incrementale”.r.g. n. 5751/2025 a.c. 183/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento di questa Corte,già fatto proprio nelle pronunce n. 29365/2020, n. 25157/2023 enell’ordinanza rescindente, emessa nell’ambito del presente giudizio,n. 27308/2023, secondo il quale in tema di agevolazioni tributarie, ilbeneficio di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000, spettaalle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarieper prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambientedall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicitopresupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresainvestitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi.Più precisamente, ritiene il Collegio che le imprese che, senza compierealcuna transizione ecologica, siano state costituite al solo scopo diprodurre energia da fonti rinnovabili e rivenderla a terzi sono estraneeall’ambito applicativo dei citati commi dell’art. 6 della legge n. 388 del2000.E’ la lettera della legge a deporre in tal senso.Quando essa parla di “immobilizzazioni necessarie per prevenire,ridurre e riparare danni causati all'ambiente”, infatti, è evidente che siriferisce ad investimenti attuati da imprese che svolgono un’attivitàeconomica attraverso un ciclo produttivo pericoloso o dannoso perl’ambiente e che, tramite questi investimenti, intendano mitigare glieffetti pericolosi o dannosi per l’ambiente dell’attività economica svolta.Peraltro, il regolamento europeo citato del 2008 sugli aiuti di Stato inmateria ambientale compatibili con il mercato comune, come rilevato,non pone obblighi per i singoli Stati membri di concedere sostegnifinanziari diretti o indiretti a determinate categorie di imprese,disponendo solo che sono autorizzati, a determinate condizioni, gli aiutidi Stato a favore di imprese che, attraverso investimenti mirati,contribuiscano a ridurre o riparare i danni ambientali.r.g. n. 5751/2025 a.c. 193/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026Nell’ottica di razionalizzare l’uso di risorse finanziarie pubbliche noninfinite, il legislatore nazionale ha legittimamente inteso, secondol’interpretazione ultima di questa Corte qui avversata dallacontribuente, concedere gli aiuti finanziari sotto forma di detassazionedegli investimenti ambientali alle sole imprese “inquinanti”, in assenzadi un obbligo comunitario di estenderli anche alle imprese che, senzacompiere alcuna transizione ecologica, siano state costituite allo scopodi produrre e vendere energia “pulita”.Ne deriva che l’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2000, comeinterpretato da questa Corte nomofilattica, non si pone in contrasto conil diritto eurounionale in materia di aiuti di Stato e di tuteladell’ambiente.Tuttavia, occorre precisare, rispetto agli arresti di questa SupremaCorte che si pongono nel solco dell’orientamento giurisprudenziale chela contribuente avversa (29365/2020, 25157/2023, 27308/2023), chela ratio dell’esclusione delle cd. “imprese di scopo” (cioè le imprese che,senza aver compiuto alcuna transizione ecologica, siano state costituiteallo scopo di produrre e vendere energia “pulita”) dai benefici fiscali inquestione non risiede nel fatto che l’eventuale estensione degli aiuti atali imprese produrrebbe alterazioni della concorrenza nell’ambito delmercato comune, quanto piuttosto nella discrezionalità del legislatoreche, in presenza di un quadro giuridico comunitario che lo autorizza aconcedere benefici alle imprese che investono per ridurre l’impattoambientale del loro ciclo produttivo senza porre obblighi cogenti circal’an o circa i destinatari di tali benefici, ha deciso di escludere dagli aiutile imprese che non hanno bisogno di compiere alcuna transizioneecologica, essendo state costituite al solo scopo di produrre e vendereenergia prodotta da fonti rinnovabili.Né tale esclusione genera disparità di trattamento tra queste ultimeimprese e quelle che, tramite investimenti, ammodernano i loror.g. n. 5751/2025 a.c. 203/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026impianti per produrre energia “pulita” funzionale all’alimentazione delloro ciclo produttivo.E’ ragionevole, infatti, e dunque legittimo, che uno Stato, nelle suescelte di politica economica ed industriale, a fronte di risorse finanziariescarse destinate a favorire la conciliazione tra le esigenze produttive equelle della tutela ambientale, decida di aiutare le imprese che voglionoridurre l’impatto ambientale della loro attività economica, piuttosto chele imprese create con il precipuo scopo di produrre e vendere energia“pulita”.6. Il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.In virtù del fatto che il percorso argomentativo della presenteordinanza si discosta da quello della proposta di decisione, il Collegioritiene che non debba aver luogo la doppia condanna della contribuenteprevista dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., richiamati dall’art. 380 bis.c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro cinquemilaottocento per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari ar.g. n. 5751/2025 a.c. 213/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5751/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 16385/2026Data pubblicazione 26/05/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 5751/2025 a.c. 223/3/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]