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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 24532/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13325-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13325/2022 Cron.

Rep.

Ud.15/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1611/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/01/2022 R.G.N. 171/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno con proprio ricorso, si erano rivolti al Tribunale di Lecco per chiedere la condanna dell’INPS alla rivalutazione del periodo di attività lavorativa svolto in esposizione alle fibre di amianto presso [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].); il Tribunale, dopo aver riunito i ricorsi, li rigettò ritenendo le pretese ormai prescritte; la Corte d’appello di Milano, accogliendo l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la loro esposizione ultradecennale qualificata all’amianto di cui all’art. 13 l. n. 257 del 1992, riconoscendo il diritto alla rivalutazione contributiva e condannando l’INPS a provvedere alla maggiorazione; la sentenza ha pure condannato l’INPS al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in complessivi Euro 15.400,00 (E. 8000 per primo grado ed E. 7400 per appello), in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e considerando il valore della controversia, il grado di complessità e l’espletamento di attività istruttoria nella fase d’impugnazione; avverso tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, successivamente illustrato da memoria; resiste l’INPS con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che : con l’unico motivo di ricorso, si deduce laviolazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 2233 Cod.

Civ . ed all’art. 4 del DM n. 55/2014 – regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificato dal DM n. 37/2018 (che ha introdotto il comma 1-bis all’art. 4 del DM n. 55/2014) e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, ai sensi dell’art. 13 comma 6 Legge n. 247/2012; i ricorrenti evidenziano di ave r deposita to avanti la Corte d’Appello dettagliata nota spese, che, su invito del Collegio giudicante, veniva anche depositata il giorno stesso nel sistema PCT – [OSCURATO:PERSONA]; la liquidazione delle spese di lite, per ciascuno dei due gradi di giudizio, era avvenuta in maniera onnicomprensiva, unitaria, non essendo stati specificati i compensi per ciascuna delle 4 singole fasi del giudizio di primo e di secondo grado (di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisoria), cosicché la condanna alle spese della parte soccombente risulterebbe priva di specificazione in relazione alle singole voci liquidate, anche in relazione alla richiesta maggiorazione del 30% per quanto riguarda il giudizio d’appello, essendo gli atti del gravame redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione (come previsto dal DM 37/2018); il motivo è infondato; va osservato che il motivo non lamenta la violazione certa dei minimi ma una liquidazione priva di sufficiente specificità che impedirebbe l’accertamento della correttezza della liquidazione, posta l’inderogabilità dei minimi tariffari (vedi pag. 15 del ricorso terz’ultima riga); si ricorda che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che "l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez.

L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; conf.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 01; Sez.

L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 -01); la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vedi Cass. n. 11684 del 2023 ) ha affermato che con il d.m. n. 55/2014 è stato introdotto, in un assetto ordinamentale che già contemplava l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, un sistema che neppure vincola all'inderogabilità dei minimi tariffari, sicché le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal suddetto decreto costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso; da ciò deriva che solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma, in quest'ultimo caso, resta fermo il limite di cui all'art. 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione; ne deriva che avverso la liquidazione dei compensi potrà denunciarsi, in sede di legittimità , la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione ovvero per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ipotesi di violazione del limite di cui al citato art.2233 c.c., comma 2(Cass. 15/10/2020, n. 22330); peraltro, la censura non può trovare accoglimento, ancheperché la Corte di merito a p. 8, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, ha dato complessiva contezza di aver considerato le diverse fasi del procedimento ai fini della liquidazione degli onorari, esplicitamente citando l’espletamento della fase istruttoria in appello; n on è , in fatti , necessaria una indicazione analitica per fasi del procedimento, potendo il giudice liquidare l'importo complessivo, comprensivo di tutte quelle che si sono svolte di fronte a lui(Cass. n. 12537 del 10/05/2019 ; Cass . n. 19989 del 13/07/2021); quanto, poi, al profilo della omessa maggiorazione del 30% in appello, essendo a dire delle parti gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione, va premesso che il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1-bis parla in generale di "atti depositati con modalità telematiche", dunque ivi inclusi gli allegati,e che per poter invocare il diritto a tale maggiorazione è necessario che l'atto nel suo complesso possieda i requisiti per realizzare la finalità perseguita dalla norma, cioè agevolare il lettore nell'esame del ricorso e altresì nella consultazione degli atti allegati mediante la cosiddetta navigabilità; il motivo è sul punto privo di specificità, dal momento che non illustra né dimostra che gli atti depositati con modalità telematiche fossero stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse effettivamente consentono la rapida ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchéla navigazione all'interno di esso; tali carenze, in violazione del disposto dell’art. 366 n.6 c.p.c., non consentono al giudice di legittimità di valutare il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, trattandosi di un potere orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico non direttamente sindacabile in sede di legittimità (Cass.n. 16803 del 2023); in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS che liquida in Euro 3.5 00,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13325-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13325/2022 Cron. Rep. Ud.15/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1611/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/01/2022 R.G.N. 171/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno con proprio ricorso, si erano rivolti al Tribunale di Lecco per chiedere la condanna dell’INPS alla rivalutazione del periodo di attività lavorativa svolto in esposizione alle fibre di amianto presso [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].); il Tribunale, dopo aver riunito i ricorsi, li rigettò ritenendo le pretese ormai prescritte; la Corte d’appello di Milano, accogliendo l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la loro esposizione ultradecennale qualificata all’amianto di cui all’art. 13 l. n. 257 del 1992, riconoscendo il diritto alla rivalutazione contributiva e condannando l’INPS a provvedere alla maggiorazione; la sentenza ha pure condannato l’INPS al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in complessivi Euro 15.400,00 (E. 8000 per primo grado ed E. 7400 per appello), in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e considerando il valore della controversia, il grado di complessità e l’espletamento di attività istruttoria nella fase d’impugnazione; avverso tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, successivamente illustrato da memoria; resiste l’INPS con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che : con l’unico motivo di ricorso, si deduce laviolazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 2233 Cod. Civ . ed all’art. 4 del DM n. 55/2014 – regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificato dal DM n. 37/2018 (che ha introdotto il comma 1-bis all’art. 4 del DM n. 55/2014) e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, ai sensi dell’art. 13 comma 6 Legge n. 247/2012; i ricorrenti evidenziano di ave r deposita to avanti la Corte d’Appello dettagliata nota spese, che, su invito del Collegio giudicante, veniva anche depositata il giorno stesso nel sistema PCT – [OSCURATO:PERSONA]; la liquidazione delle spese di lite, per ciascuno dei due gradi di giudizio, era avvenuta in maniera onnicomprensiva, unitaria, non essendo stati specificati i compensi per ciascuna delle 4 singole fasi del giudizio di primo e di secondo grado (di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisoria), cosicché la condanna alle spese della parte soccombente risulterebbe priva di specificazione in relazione alle singole voci liquidate, anche in relazione alla richiesta maggiorazione del 30% per quanto riguarda il giudizio d’appello, essendo gli atti del gravame redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione (come previsto dal DM 37/2018); il motivo è infondato; va osservato che il motivo non lamenta la violazione certa dei minimi ma una liquidazione priva di sufficiente specificità che impedirebbe l’accertamento della correttezza della liquidazione, posta l’inderogabilità dei minimi tariffari (vedi pag. 15 del ricorso terz’ultima riga); si ricorda che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che "l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 01; Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 -01); la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vedi Cass. n. 11684 del 2023 ) ha affermato che con il d.m. n. 55/2014 è stato introdotto, in un assetto ordinamentale che già contemplava l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, un sistema che neppure vincola all'inderogabilità dei minimi tariffari, sicché le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal suddetto decreto costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso; da ciò deriva che solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma, in quest'ultimo caso, resta fermo il limite di cui all'art. 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione; ne deriva che avverso la liquidazione dei compensi potrà denunciarsi, in sede di legittimità , la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione ovvero per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ipotesi di violazione del limite di cui al citato art.2233 c.c., comma 2(Cass. 15/10/2020, n. 22330); peraltro, la censura non può trovare accoglimento, ancheperché la Corte di merito a p. 8, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, ha dato complessiva contezza di aver considerato le diverse fasi del procedimento ai fini della liquidazione degli onorari, esplicitamente citando l’espletamento della fase istruttoria in appello; n on è , in fatti , necessaria una indicazione analitica per fasi del procedimento, potendo il giudice liquidare l'importo complessivo, comprensivo di tutte quelle che si sono svolte di fronte a lui(Cass. n. 12537 del 10/05/2019 ; Cass . n. 19989 del 13/07/2021); quanto, poi, al profilo della omessa maggiorazione del 30% in appello, essendo a dire delle parti gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione, va premesso che il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1-bis parla in generale di "atti depositati con modalità telematiche", dunque ivi inclusi gli allegati,e che per poter invocare il diritto a tale maggiorazione è necessario che l'atto nel suo complesso possieda i requisiti per realizzare la finalità perseguita dalla norma, cioè agevolare il lettore nell'esame del ricorso e altresì nella consultazione degli atti allegati mediante la cosiddetta navigabilità; il motivo è sul punto privo di specificità, dal momento che non illustra né dimostra che gli atti depositati con modalità telematiche fossero stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse effettivamente consentono la rapida ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchéla navigazione all'interno di esso; tali carenze, in violazione del disposto dell’art. 366 n.6 c.p.c., non consentono al giudice di legittimità di valutare il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, trattandosi di un potere orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico non direttamente sindacabile in sede di legittimità (Cass.n. 16803 del 2023); in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS che liquida in Euro 3.5 00,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti