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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2025

Cassazione n. 17367/2026

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nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 343/2025, depositata il10/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026In seguito al ritardo del volo [OSCURATO:PERSONA] FR2597 Malaga-Trevisodell'11/12/2023, giunto a destinazione con oltre 11 ore di ritardo e senzala dovuta informativa sui diritti dei passeggeri, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] GianniniAndreazza conferiva incarico alla società [OSCURATO:SOCIETA]. perché agisseper suo conto nei confronti della compagnia aerea al fine di ottenere lacompensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento CE 261/04 e ilrimborso delle spese stragiudiziali.Nonostante una formale diffida inviata l'11/1/2024, la compagnia aereaoffriva il pagamento della sola indennità di euro 400,00, inducendo laGiannini Andreazza a esperire il tentativo di conciliazione presso l'[OSCURATO:PERSONA] e a citare successivamente, dato l’esito negativo del suddettotentativo, il vettore davanti al Giudice di Pace di Treviso.Con sentenza n. 495/2024 il giudice adito accoglieva la domandalimitatamente alla compensazione di euro 400,00, rigettando le preteserelative alle spese stragiudiziali (euro 200,00).La decisione veniva impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alTribunale di Treviso, lamentando la violazione dell'art. 14 del RegolamentoCE 261/04, l'omessa pronuncia sugli interessi legali e l'errata esclusionedel rimborso per l'attività di assistenza stragiudiziale.Il Tribunale, con sentenza n. 343/2025 pubblicata il 10/03/2025, haparzialmente riformato la decisione di primo grado riconoscendo allaGiannini Andreazza il diritto agli interessi, ma negandole quello allarifusione delle spese stragiudiziali.Tale diniego è stato motivato dal fatto che l'appellante non avevasostenuto alcun esborso né era tenuta a farlo, poiché, in base allecondizioni generali del contratto di assistenza legale che aveva stipulatocon la società [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima si era impegnata a nonrichiederle alcun compenso, commissione o rimborso in caso di reclamoinfruttuoso (art. 4 lettera f).Numero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026L’accordo prevedeva che l’assistenza fosse gratuita, e che per losvolgimento della stessa la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta acorrispondere alcun tipo di compenso né in favore di [OSCURATO:SOCIETA].com né deiprofessionisti di cui quest'ultima si era avvalsa (art. 5).In forza delle richiamate previsioni negoziali, la fattura prodotta in attinon è stata ritenuta idonea a dimostrare il pregiudizio economico dedotto,poiché risultava contrastante con il titolo contrattuale o, in alternativa,emessa sulla base di un differente accordo mai allegato né documentato.Il tribunale ha pertanto compensato nella misura di due terzi le spese dilite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il restante terzo a caricodell'appellata.

Tali spese sono state liquidate applicando i parametri mediper le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per la fase decisoria(scaglione fino a 1.100,00 euro), per un totale di euro 21,50 peranticipazioni ed euro 189,66 per compensi professionali — di cui euro69,00 riferiti al primo grado ed euro 120,66 per l'appello — oltre alrimborso delle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la GianniniAndreazza propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi,illustrati da memoria.Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione del d.m. n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente escluso laliquidazione del compenso spettante al difensore per l'attivitàprofessionale svolta nella fase istruttoria e di trattazione.Lamenta che tale omissione ha comportato la quantificazione deglionorari di causa in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili previstiNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026per lo scaglione di riferimento, relativo alle cause di valore fino a euro1.100,00; e che il compenso a titolo di onorari per la fase di trattazione èsempre dovuto, tale voce della tariffa forense includendo l'attivitàistruttoria e rivestendo carattere ineludibile anche nel giudizio di appello,coincidendo con gli adempimenti processuali prescritti dall'art. 350 c.p.c.Si duole non essersi considerato che l’importo liquidato di euro 120,66risulta solo apparentemente congruo in virtù della compensazione parzialedisposta dal giudice; in realtà, il parametro base di computo della parcellaavrebbe dovuto ricomprendere la fase di trattazione, quantificabile in unimporto minimo di euro 100,00 da sommarsi alle fasi di studio eintroduzione.Lamenta essersi dal giudice dell’appello ignorati i parametri normativi inmateria di liquidazione del compenso per le spese di lite.1.1.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.1.2.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare ( da ultimo v.Cass., 19/9/2025, n. 25664 ) «la trattazione del processo, anche inassenza di istruzione probatoria, legittima al compenso della relativa fase;in particolare va precisato che il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcuncompenso specifico per la fase istruttoria ma prevede un compensounitario per la fase di trattazione, comprensiva anche di quella (eventuale)istruttoria (Cass. n. 8561 del 2023); la fase della trattazione è ineludibileanche in appello, risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. e coincidecon le attività previste in detta norma (v., ex multis, Cass. n. 4837 del2024; Cass. n. 29857 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 8703 del2022; Cass. 27056 del 2021; Cass. n. 14483 del 2021; Cass. n. 21743 del2019)».L'esame della normativa di settore conferma che, ai fini della liquidazionedel compenso per la cosiddetta fase istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, è sufficiente la trattazione delprocesso, anche in assenza di istruzione probatoria.Numero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026Tale principio poggia sulla considerazione per cui rilevano non solol'espletamento di prove orali o di CTU, ma anche le ulteriori attivitàdifensive che la norma include in detta fase, tra cui pure «l'esame degliscritti o documenti delle altre parti».La fase di trattazione/istruzione è, in definitiva, considerata «ineludibile»e la natura unitaria del relativo compenso ne impone il riconoscimento afavore del procuratore della parte vittoriosa indipendentementedall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio.

Trova quindiapplicazione il principio già enunciato dall'ordinanza n. 29857 del18/10/2023, secondo cui «Detto compenso spetta al procuratore dellaparte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corsodel grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio,essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez.

II,27.3.2023, n. 8561)».

L'esclusione di tale voce dalla liquidazione dellespese di lite operata dal giudice di merito integra pertanto la denunciataviolazione dei parametri tariffari.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 4comma 1 bis del d.m. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.Si duole della mancata applicazione dell'aumento del 30% del compensoprofessionale previsto dall’art. 4, comma 1-bis, del d.m. 55/2014,nonostante gli atti di causa fossero stati redatti con tecniche informatichee link ipertestuali volti ad agevolarne la consultazione.

Viene inoltresottolineato che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 147/2022,tale aumento sarebbe stato sottratto alla discrezionalità del giudice,assumendo natura vincolante finalizzata a incentivare l'efficienza deidepositi telematici.La ricorrente richiama la disciplina normativa e il sostegno dellagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6702/2023), ribadendo che laredazione di atti «nativi digitali» con collegamenti multimedialiNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026documentati deve comportare il calcolo della maggiorazione del 30% nelcomputo complessivo delle spese di lite.Il motivo è infondato.Il d.m. n. 55/2014, art. 4, comma 1-bis - inserito dal d.m. 8 marzo2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b), a decorrere dal 27 aprile 2018 eapplicabile, ai sensi del medesimo d.m. n. 37 del 2018, art. 6, comma 1,alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile 2018) emodificato dal d.m. 147/2022 - dispone che «Il compenso (...) è di regolaulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati conmodalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee adagevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esseconsentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati,nonché la navigazione all'interno dell'atto».Trattasi non già della modalità telematica di redazione e trasmissionedegli atti processuali, ma del c.d. collegamento ipertestuale, ossia dellatecnica redazionale idonea a consentire un'agevole consultazione dell'attoe dei documenti allegati, più rapida e diretta all'interno del fascicolotelematico, particolarmente utile nei casi di complessità documentale.Questa Corte ha al riguardo già avuto modo di affermare (da ultimo v.Cass. 11/7/2025, n. 9464) che la mera utilizzazione di modalitàtelematiche non giustifica, di per sé, l'incremento del compenso.

«Non sitratta, in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimetteal giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale aidocumenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale(Cass. n. 37692/2022; Cass. n. 1994/2023; Cass. n. 24532/2023)insindacabile in sede di legittimità, fatto salvo il controllo sullamotivazione».Si è altresì precisato che ai fini del riconoscimento dell'aumento delcompenso ex art. 4, co. 1-bis, del d.m. n. 55/2014, non è sufficiente ilmero utilizzo del processo telematico, essendo richiesto, invece, che laNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti venganoeffettuate con tecniche informatiche più raffinate, tali da consentire di«navigare» all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati contecniche «ipertestuali» (indici e riferimenti incrociati), così riducendosignificativamente i tempi di consultazione (v.

Cass. 19/7/2023, n.21365).Orbene, nella specie la ricorrente non illustra né dimostra quali atti sianostati redatti con tecniche tali da realizzare le finalità espresse dall'art. 1,comma 1 bis, cit., né di avere richiesto al giudice a quo il riconoscimentodella maggiorazione qui pretesa.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 13,comma 6-bis.1, del d.p.r. n. 115/2002.Si duole che il giudice dell’appello abbia , per avere il Tribunale di Trevisocondannato controparte al rimborso delle sole spese vive nella misuraridotta di un terzo.Lamenta che tale giudice ha erroneamente esteso la compensazioneparziale delle spese di lite anche al contributo unificato, ignorando ilprincipio per cui tale onere tributario grava integralmente sulla partesoccombente; e non essersi considerato che l’obbligazione di pagamentodel contributo unificato sorge ex lege e risulta sottratta alla discrezionalitàdel magistrato, che non ha il potere di disporne la compensazione né diridurne l'ammontare in base all'esito della lite ( e al riguardo evoca ilprecedente costituito da Cons.

Stato 12/01/2023, n. 416).3.1.

Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare la richiesta diapplicazione della disposizione anzidetta in via analogica al processotributario ed al caso qui in esame, nel quale il giudice di appello ha, insede di rinvio, compensato le spese fra le parti pur accogliendo il ricorsointroduttivo dei contribuenti, non può trovare accoglimento.

Ed invero,non è ravvisabile un'eadem ratio tra la disciplina prevista specificamenteNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026per i giudizi innanzi al giudice amministrativo, nei quali gli importi delcontributo unificato hanno una loro precisa determinazione e risultanospecificamente disciplinati dall'art. 13, comma 6 bis 1 cit. - nettamentedistinguendo il contributo unificato nel processo civile, come risultadall'art. 9 T.U. spese giustizia cit. - e quella in tema di compensazioneinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (...) Non sono dunque ravvisabiliomogeneità di materia né identità di posizioni fra il giudizio innanzi algiudice ordinario e/o tributario e quello amministrativo tali da poteregiustificare un vulnus in punto di ragionevolezza o deficit di eguaglianzadella disciplina sopra ricordata» (Cass. 12/12/2017, n. 29681).4.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in riferimento all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.Si duole che il giudice di merito abbia escluso il diritto al rimborso dellespese stragiudiziali, ritenendo che il contratto con [OSCURATO:SOCIETA]prevedesse una forma di assistenza totalmente gratuita, con esclusionedell'esistenza di un'obbligazione di pagamento.Lamenta che il tribunale ha erroneamente interpretato le clausolecontrattuali in violazione dell'art. 1363 c.c., non avendo considerato chesebbene il paragrafo 1 dell'art. 5 delle Condizioni di servizio menzionassela gratuità dell'assistenza, i successivi paragrafi 2 e 5 specificavano che, incaso di esito positivo o di revoca del mandato, i compensi professionalierano dovuti e che ogni pagamento effettuato dalla compagnia aereadovesse essere imputato prioritariamente alle spese legali.

Con laconseguenza che la gratuità doveva intendersi limitata al solo caso di«reclamo infruttuoso», mentre l'attività svolta dai legali incaricatiassumeva natura onerosa non appena il vettore aereo avesse riconosciutouna somma a qualsiasi titolo o fosse stato condannato a corrisponderel’indennizzo richiesto; sicché l’emissione della fattura per l'attivitàstragiudiziale risulterebbe quindi coerente con il regolamento contrattualeNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026complessivo, in cui le clausole relative all'imputazione dei pagamenti e allarevoca del mandato agivano come norme speciali rispetto alla clausolagenerale di gratuità, confermando il diritto della ricorrente a vedersirimborsate le spese legali sostenute prima della fase giudiziale.1.2.

4.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo diaffermare, «Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente daquelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loroliquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, èsoggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinariescansioni processuali» (v.

Cass., sez.

Un., 10/07/2017, n. 16990, esuccessiva giurisprudenza conforme) detta liquidazione è subordinata allaricorrenza di specifici presupposti:a) la debenza delle somme richieste;b) la utilità dell’attività stragiudiziale svolta (l'attività stragiudiziale di cuisi discute «in relazione all'esito della lite deve risultare necessitata egiustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto alrisarcimento» (v., da ultimo, Cass. 1°/08/2025, n. 22241);c) la allegazione e la prova dell’esborso effettuato (a tal proposito lagiurisprudenza di questa Corte esclude che la mera fattura costituisca diper sé prova del danno, almeno in assenza di altre emergenze istruttorie:v.

Cass. n. 22241/2025 che, in una vicenda in cui era stato allegato qualedanno emergente l’esborso per una perizia stragiudiziale versata in attiprovato solo con una fattura, ha ritenuto certo solo l’an debeatur, perchéle fatture «non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esseunitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità»).Nella specie, la debenza della somma pretesa per l’assistenzastragiudiziale è stata dal giudice dell’appello inverto esclusa alla streguadell’erronea interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, attesoNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026che il secondo comma dell’art. 5 delle condizioni generali di contratto(secondo cui «Eventuali offerte o pagamenti da parte della compagniaaerea, a qualsiasi titolo pervenute, verranno imputate in primo luogo allespese legali») va letto in combinato disposto con le restanti previsioni delmedesimo contratto che prevedevano la gratuità dell'attività di assistenzaprestata da [OSCURATO:SOCIETA].: l’art. 5.1., a mente del quale «L'assistenzaofferta da [OSCURATO:SOCIETA].com è gratuita.

Per lo svolgimento dell'attività diassistenza prestata l'As. o il Cl. non saranno tenuti a corrispondere alcuntipo di compenso in favore di [OSCURATO:SOCIETA].com o di altri professionisti di cuiVoloperso.com si avvale», e l’art. 4, lett. f) circa l'obbligo della medesimaVoloperso di «non richiedere all'As. o al Cl. alcun compenso, commissioneo rimborso spese in caso di reclamo infruttuoso».Il regime di gratuità espresso dall'art. 5.1 e dall'art. 4, lett. f) erapreordinato esclusivamente a beneficio del cliente, con la finalità disollevarlo non solo dal pagamento di un compenso a consuntivo in caso dirigetto del reclamo, ma, più in generale, da ogni onere di anticipazione perle spese vive o professionali durante l'espletamento dell'incarico.

Tuttavia,una volta espletata con successo l'attività e ottenuto il ristoro dal vettoreaereo, la natura del rapporto muta: la gratuità, concepita come protezionetotale del consumatore da ogni rischio di esborso (attuale o futuro), nonpuò tradursi in un vantaggio per la parte risultata inadempiente, pena laviolazione del principio di causalità inteso come criterio cardine per laregolamentazione delle spese e la determinazione del danno risarcibile.Secondo tale principio, l'onere delle spese necessarie per la realizzazionedel diritto deve gravare esclusivamente sul soggetto che, rendendosiinadempiente, ha reso necessaria l'attività di assistenza.Il giudice di merito ha invero erroneamente sovrapposto il piano deirapporti interni con quello dei rapporti esterni, giungendo alla paradossaleconclusione di premiare il vettore soccombente con l'esenzione dalpagamento di spese che, pur non essendo state materialmente anticipateNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026dal cliente in virtù del patto di gratuità, costituiscono un debito certosorto a seguito dell'accoglimento della domanda, laddove avrebbe dunquepervenire a riconoscere la natura obbligatoria differita del compenso, il cuionere economico, per il principio di causalità, ricade esclusivamente sullaparte responsabile del pregiudizio, poiché il processo non deve andare adanno della parte che ha ragione.5.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 4° motivo di ricorso,rigettati il 2° e il 3° motivo, e dichiarati assorbiti il 5° motivo ( con il qualela ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c. ) e il 6° motivo (con ilquale denunzia la violazione del combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e2697 c.c. per travisamento della prova, in riferimento dell’art. 360, 1°comma nn. 4 e 5, c.p.c.), consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale diTreviso, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendodei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 4° motivo nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 5° e il 6° motivo; rigetta il 2° e il 3° motivo.

Cassa inrelazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, al Tribunale di Treviso, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/02/2026 dallaTerza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 343/2025, depositata il10/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026In seguito al ritardo del volo [OSCURATO:PERSONA] FR2597 Malaga-Trevisodell'11/12/2023, giunto a destinazione con oltre 11 ore di ritardo e senzala dovuta informativa sui diritti dei passeggeri, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] GianniniAndreazza conferiva incarico alla società [OSCURATO:SOCIETA]. perché agisseper suo conto nei confronti della compagnia aerea al fine di ottenere lacompensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento CE 261/04 e ilrimborso delle spese stragiudiziali.Nonostante una formale diffida inviata l'11/1/2024, la compagnia aereaoffriva il pagamento della sola indennità di euro 400,00, inducendo laGiannini Andreazza a esperire il tentativo di conciliazione presso l'[OSCURATO:PERSONA] e a citare successivamente, dato l’esito negativo del suddettotentativo, il vettore davanti al Giudice di Pace di Treviso.Con sentenza n. 495/2024 il giudice adito accoglieva la domandalimitatamente alla compensazione di euro 400,00, rigettando le preteserelative alle spese stragiudiziali (euro 200,00).La decisione veniva impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alTribunale di Treviso, lamentando la violazione dell'art. 14 del RegolamentoCE 261/04, l'omessa pronuncia sugli interessi legali e l'errata esclusionedel rimborso per l'attività di assistenza stragiudiziale.Il Tribunale, con sentenza n. 343/2025 pubblicata il 10/03/2025, haparzialmente riformato la decisione di primo grado riconoscendo allaGiannini Andreazza il diritto agli interessi, ma negandole quello allarifusione delle spese stragiudiziali.Tale diniego è stato motivato dal fatto che l'appellante non avevasostenuto alcun esborso né era tenuta a farlo, poiché, in base allecondizioni generali del contratto di assistenza legale che aveva stipulatocon la società [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima si era impegnata a nonrichiederle alcun compenso, commissione o rimborso in caso di reclamoinfruttuoso (art. 4 lettera f).Numero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026L’accordo prevedeva che l’assistenza fosse gratuita, e che per losvolgimento della stessa la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta acorrispondere alcun tipo di compenso né in favore di [OSCURATO:SOCIETA].com né deiprofessionisti di cui quest'ultima si era avvalsa (art. 5).In forza delle richiamate previsioni negoziali, la fattura prodotta in attinon è stata ritenuta idonea a dimostrare il pregiudizio economico dedotto,poiché risultava contrastante con il titolo contrattuale o, in alternativa,emessa sulla base di un differente accordo mai allegato né documentato.Il tribunale ha pertanto compensato nella misura di due terzi le spese dilite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il restante terzo a caricodell'appellata. Tali spese sono state liquidate applicando i parametri mediper le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per la fase decisoria(scaglione fino a 1.100,00 euro), per un totale di euro 21,50 peranticipazioni ed euro 189,66 per compensi professionali — di cui euro69,00 riferiti al primo grado ed euro 120,66 per l'appello — oltre alrimborso delle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la GianniniAndreazza propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi,illustrati da memoria.Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione del d.m. n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente escluso laliquidazione del compenso spettante al difensore per l'attivitàprofessionale svolta nella fase istruttoria e di trattazione.Lamenta che tale omissione ha comportato la quantificazione deglionorari di causa in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili previstiNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026per lo scaglione di riferimento, relativo alle cause di valore fino a euro1.100,00; e che il compenso a titolo di onorari per la fase di trattazione èsempre dovuto, tale voce della tariffa forense includendo l'attivitàistruttoria e rivestendo carattere ineludibile anche nel giudizio di appello,coincidendo con gli adempimenti processuali prescritti dall'art. 350 c.p.c.Si duole non essersi considerato che l’importo liquidato di euro 120,66risulta solo apparentemente congruo in virtù della compensazione parzialedisposta dal giudice; in realtà, il parametro base di computo della parcellaavrebbe dovuto ricomprendere la fase di trattazione, quantificabile in unimporto minimo di euro 100,00 da sommarsi alle fasi di studio eintroduzione.Lamenta essersi dal giudice dell’appello ignorati i parametri normativi inmateria di liquidazione del compenso per le spese di lite.1.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.1.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare ( da ultimo v.Cass., 19/9/2025, n. 25664 ) «la trattazione del processo, anche inassenza di istruzione probatoria, legittima al compenso della relativa fase;in particolare va precisato che il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcuncompenso specifico per la fase istruttoria ma prevede un compensounitario per la fase di trattazione, comprensiva anche di quella (eventuale)istruttoria (Cass. n. 8561 del 2023); la fase della trattazione è ineludibileanche in appello, risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. e coincidecon le attività previste in detta norma (v., ex multis, Cass. n. 4837 del2024; Cass. n. 29857 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 8703 del2022; Cass. 27056 del 2021; Cass. n. 14483 del 2021; Cass. n. 21743 del2019)».L'esame della normativa di settore conferma che, ai fini della liquidazionedel compenso per la cosiddetta fase istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, è sufficiente la trattazione delprocesso, anche in assenza di istruzione probatoria.Numero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026Tale principio poggia sulla considerazione per cui rilevano non solol'espletamento di prove orali o di CTU, ma anche le ulteriori attivitàdifensive che la norma include in detta fase, tra cui pure «l'esame degliscritti o documenti delle altre parti».La fase di trattazione/istruzione è, in definitiva, considerata «ineludibile»e la natura unitaria del relativo compenso ne impone il riconoscimento afavore del procuratore della parte vittoriosa indipendentementedall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. Trova quindiapplicazione il principio già enunciato dall'ordinanza n. 29857 del18/10/2023, secondo cui «Detto compenso spetta al procuratore dellaparte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corsodel grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio,essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II,27.3.2023, n. 8561)». L'esclusione di tale voce dalla liquidazione dellespese di lite operata dal giudice di merito integra pertanto la denunciataviolazione dei parametri tariffari.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 4comma 1 bis del d.m. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.Si duole della mancata applicazione dell'aumento del 30% del compensoprofessionale previsto dall’art. 4, comma 1-bis, del d.m. 55/2014,nonostante gli atti di causa fossero stati redatti con tecniche informatichee link ipertestuali volti ad agevolarne la consultazione. Viene inoltresottolineato che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 147/2022,tale aumento sarebbe stato sottratto alla discrezionalità del giudice,assumendo natura vincolante finalizzata a incentivare l'efficienza deidepositi telematici.La ricorrente richiama la disciplina normativa e il sostegno dellagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6702/2023), ribadendo che laredazione di atti «nativi digitali» con collegamenti multimedialiNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026documentati deve comportare il calcolo della maggiorazione del 30% nelcomputo complessivo delle spese di lite.Il motivo è infondato.Il d.m. n. 55/2014, art. 4, comma 1-bis - inserito dal d.m. 8 marzo2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b), a decorrere dal 27 aprile 2018 eapplicabile, ai sensi del medesimo d.m. n. 37 del 2018, art. 6, comma 1,alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile 2018) emodificato dal d.m. 147/2022 - dispone che «Il compenso (...) è di regolaulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati conmodalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee adagevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esseconsentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati,nonché la navigazione all'interno dell'atto».Trattasi non già della modalità telematica di redazione e trasmissionedegli atti processuali, ma del c.d. collegamento ipertestuale, ossia dellatecnica redazionale idonea a consentire un'agevole consultazione dell'attoe dei documenti allegati, più rapida e diretta all'interno del fascicolotelematico, particolarmente utile nei casi di complessità documentale.Questa Corte ha al riguardo già avuto modo di affermare (da ultimo v.Cass. 11/7/2025, n. 9464) che la mera utilizzazione di modalitàtelematiche non giustifica, di per sé, l'incremento del compenso. «Non sitratta, in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimetteal giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale aidocumenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale(Cass. n. 37692/2022; Cass. n. 1994/2023; Cass. n. 24532/2023)insindacabile in sede di legittimità, fatto salvo il controllo sullamotivazione».Si è altresì precisato che ai fini del riconoscimento dell'aumento delcompenso ex art. 4, co. 1-bis, del d.m. n. 55/2014, non è sufficiente ilmero utilizzo del processo telematico, essendo richiesto, invece, che laNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti venganoeffettuate con tecniche informatiche più raffinate, tali da consentire di«navigare» all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati contecniche «ipertestuali» (indici e riferimenti incrociati), così riducendosignificativamente i tempi di consultazione (v. Cass. 19/7/2023, n.21365).Orbene, nella specie la ricorrente non illustra né dimostra quali atti sianostati redatti con tecniche tali da realizzare le finalità espresse dall'art. 1,comma 1 bis, cit., né di avere richiesto al giudice a quo il riconoscimentodella maggiorazione qui pretesa.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 13,comma 6-bis.1, del d.p.r. n. 115/2002.Si duole che il giudice dell’appello abbia , per avere il Tribunale di Trevisocondannato controparte al rimborso delle sole spese vive nella misuraridotta di un terzo.Lamenta che tale giudice ha erroneamente esteso la compensazioneparziale delle spese di lite anche al contributo unificato, ignorando ilprincipio per cui tale onere tributario grava integralmente sulla partesoccombente; e non essersi considerato che l’obbligazione di pagamentodel contributo unificato sorge ex lege e risulta sottratta alla discrezionalitàdel magistrato, che non ha il potere di disporne la compensazione né diridurne l'ammontare in base all'esito della lite ( e al riguardo evoca ilprecedente costituito da Cons. Stato 12/01/2023, n. 416).3.1. Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare la richiesta diapplicazione della disposizione anzidetta in via analogica al processotributario ed al caso qui in esame, nel quale il giudice di appello ha, insede di rinvio, compensato le spese fra le parti pur accogliendo il ricorsointroduttivo dei contribuenti, non può trovare accoglimento. Ed invero,non è ravvisabile un'eadem ratio tra la disciplina prevista specificamenteNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026per i giudizi innanzi al giudice amministrativo, nei quali gli importi delcontributo unificato hanno una loro precisa determinazione e risultanospecificamente disciplinati dall'art. 13, comma 6 bis 1 cit. - nettamentedistinguendo il contributo unificato nel processo civile, come risultadall'art. 9 T.U. spese giustizia cit. - e quella in tema di compensazioneinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (...) Non sono dunque ravvisabiliomogeneità di materia né identità di posizioni fra il giudizio innanzi algiudice ordinario e/o tributario e quello amministrativo tali da poteregiustificare un vulnus in punto di ragionevolezza o deficit di eguaglianzadella disciplina sopra ricordata» (Cass. 12/12/2017, n. 29681).4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in riferimento all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.Si duole che il giudice di merito abbia escluso il diritto al rimborso dellespese stragiudiziali, ritenendo che il contratto con [OSCURATO:SOCIETA]prevedesse una forma di assistenza totalmente gratuita, con esclusionedell'esistenza di un'obbligazione di pagamento.Lamenta che il tribunale ha erroneamente interpretato le clausolecontrattuali in violazione dell'art. 1363 c.c., non avendo considerato chesebbene il paragrafo 1 dell'art. 5 delle Condizioni di servizio menzionassela gratuità dell'assistenza, i successivi paragrafi 2 e 5 specificavano che, incaso di esito positivo o di revoca del mandato, i compensi professionalierano dovuti e che ogni pagamento effettuato dalla compagnia aereadovesse essere imputato prioritariamente alle spese legali. Con laconseguenza che la gratuità doveva intendersi limitata al solo caso di«reclamo infruttuoso», mentre l'attività svolta dai legali incaricatiassumeva natura onerosa non appena il vettore aereo avesse riconosciutouna somma a qualsiasi titolo o fosse stato condannato a corrisponderel’indennizzo richiesto; sicché l’emissione della fattura per l'attivitàstragiudiziale risulterebbe quindi coerente con il regolamento contrattualeNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026complessivo, in cui le clausole relative all'imputazione dei pagamenti e allarevoca del mandato agivano come norme speciali rispetto alla clausolagenerale di gratuità, confermando il diritto della ricorrente a vedersirimborsate le spese legali sostenute prima della fase giudiziale.1.2. 4.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo diaffermare, «Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente daquelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loroliquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, èsoggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinariescansioni processuali» (v. Cass., sez. Un., 10/07/2017, n. 16990, esuccessiva giurisprudenza conforme) detta liquidazione è subordinata allaricorrenza di specifici presupposti:a) la debenza delle somme richieste;b) la utilità dell’attività stragiudiziale svolta (l'attività stragiudiziale di cuisi discute «in relazione all'esito della lite deve risultare necessitata egiustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto alrisarcimento» (v., da ultimo, Cass. 1°/08/2025, n. 22241);c) la allegazione e la prova dell’esborso effettuato (a tal proposito lagiurisprudenza di questa Corte esclude che la mera fattura costituisca diper sé prova del danno, almeno in assenza di altre emergenze istruttorie:v. Cass. n. 22241/2025 che, in una vicenda in cui era stato allegato qualedanno emergente l’esborso per una perizia stragiudiziale versata in attiprovato solo con una fattura, ha ritenuto certo solo l’an debeatur, perchéle fatture «non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esseunitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità»).Nella specie, la debenza della somma pretesa per l’assistenzastragiudiziale è stata dal giudice dell’appello inverto esclusa alla streguadell’erronea interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, attesoNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026che il secondo comma dell’art. 5 delle condizioni generali di contratto(secondo cui «Eventuali offerte o pagamenti da parte della compagniaaerea, a qualsiasi titolo pervenute, verranno imputate in primo luogo allespese legali») va letto in combinato disposto con le restanti previsioni delmedesimo contratto che prevedevano la gratuità dell'attività di assistenzaprestata da [OSCURATO:SOCIETA].: l’art. 5.1., a mente del quale «L'assistenzaofferta da [OSCURATO:SOCIETA].com è gratuita. Per lo svolgimento dell'attività diassistenza prestata l'As. o il Cl. non saranno tenuti a corrispondere alcuntipo di compenso in favore di [OSCURATO:SOCIETA].com o di altri professionisti di cuiVoloperso.com si avvale», e l’art. 4, lett. f) circa l'obbligo della medesimaVoloperso di «non richiedere all'As. o al Cl. alcun compenso, commissioneo rimborso spese in caso di reclamo infruttuoso».Il regime di gratuità espresso dall'art. 5.1 e dall'art. 4, lett. f) erapreordinato esclusivamente a beneficio del cliente, con la finalità disollevarlo non solo dal pagamento di un compenso a consuntivo in caso dirigetto del reclamo, ma, più in generale, da ogni onere di anticipazione perle spese vive o professionali durante l'espletamento dell'incarico. Tuttavia,una volta espletata con successo l'attività e ottenuto il ristoro dal vettoreaereo, la natura del rapporto muta: la gratuità, concepita come protezionetotale del consumatore da ogni rischio di esborso (attuale o futuro), nonpuò tradursi in un vantaggio per la parte risultata inadempiente, pena laviolazione del principio di causalità inteso come criterio cardine per laregolamentazione delle spese e la determinazione del danno risarcibile.Secondo tale principio, l'onere delle spese necessarie per la realizzazionedel diritto deve gravare esclusivamente sul soggetto che, rendendosiinadempiente, ha reso necessaria l'attività di assistenza.Il giudice di merito ha invero erroneamente sovrapposto il piano deirapporti interni con quello dei rapporti esterni, giungendo alla paradossaleconclusione di premiare il vettore soccombente con l'esenzione dalpagamento di spese che, pur non essendo state materialmente anticipateNumero registro generale 7140/2025Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 17367/2026Data pubblicazione 01/06/2026dal cliente in virtù del patto di gratuità, costituiscono un debito certosorto a seguito dell'accoglimento della domanda, laddove avrebbe dunquepervenire a riconoscere la natura obbligatoria differita del compenso, il cuionere economico, per il principio di causalità, ricade esclusivamente sullaparte responsabile del pregiudizio, poiché il processo non deve andare adanno della parte che ha ragione.5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 4° motivo di ricorso,rigettati il 2° e il 3° motivo, e dichiarati assorbiti il 5° motivo ( con il qualela ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c. ) e il 6° motivo (con ilquale denunzia la violazione del combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e2697 c.c. per travisamento della prova, in riferimento dell’art. 360, 1°comma nn. 4 e 5, c.p.c.), consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale diTreviso, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendodei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 4° motivo nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 5° e il 6° motivo; rigetta il 2° e il 3° motivo. Cassa inrelazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, al Tribunale di Treviso, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/02/2026 dallaTerza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris