CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 27155/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27652-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1038/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/08/2021 R.G.N. 332/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27652/2021 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso dinanzi al Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro,avverso varie cartelle di pagamento, riportate nei corrispondenti estratti di ruolo ed aventi ad oggetto contributi previdenziali e interessi di mora dovuti all’INPS. Si lamentava la mancata notifica delle cartelle di pagamento e si eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti. Conla sentenza n. 145/2020 il giudice di primo grado accolse le ragioni del Menapace. 2. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione fu rigettato conla sentenza n. 1038/2021 dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ora al vaglio di questa Corte. Il giudice d’appello ha ritenuto che la prova di eventi interruttivi della prescrizione dei crediti previdenziali richiedesse l’acquisizione di nuova documentazione, in contrasto con il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ.. 3. Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso il Menapace. L’Inps risulta costituito in forma adesiva alle ragioni del ricorso. 4. Nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattata dalla sezione tributaria della Corte e rinviata a nuovo ruolo per l’assegnazione alla sezione IV lavoro e previdenza. 5. La causa è stata, di seguito, trattata dalla sezione intestata nella camera di consiglio del 26/09/2025. Considerato che: 1. In primo luogo va rilevato che sulla questione dell’interesse ad agire circa l’impugnazione dell’estratto di ruolo si è formato il giudicato perché l’A genzia delle Entrate Riscossione ha eccepito in primo grado la carenza di interesse ad agire e il Tribunale di Lecco ha, al contrario, dichiarato la sussistenza dell’interesse decidendo espressamente sulla relativa eccezione. In appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha contestato la relativa statuizione né ha proposto motivi di appello, sicché si è formato giudicato sul punto. 2. In tale prospettiva si consideri, anche sulla scorta di Cass.n.1389/2025, che sussiste costante orientamento della Corte, secondo il quale: «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione)» (Cass. 14/02/2023, n. 4448). 3. Nel medesimo senso Cass. 8/01/2025, n.292 afferma: i n tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estrattodi ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sulgiudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall'amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all'oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l'amministrazione resistente. 4. Ancora in via preliminare l’Agenzia delle Entrate - Riscossioneha fatto questione della entrata in vigore dell’art. 4 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 411, c.d. decreto sostegni e del conseguente possibile annullamento dei debiti fino a 5.000,00 euro affidati agli agenti della Riscossione dal 2000 al 2010 in capo a persone con redditi sotto un certo limite. L’Ufficio ricorrente si è, tuttavia, limitato a riferi r e della possibile applicazione del decreto e della possibile cessazione della materia del contendere con riguardo ad alcuni specifici carichi ove fosse stata accertata la sussistenza dei requisiti, reddituali e amministrativi, richiesti dalla disposizione citata ma la questione non è stata in alcun modo ripresa dalla parte ricorrente né dalla parte controricorrente e il Collegio, investito del merito della pretesa, procede alla decisione della controversia. 5. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., criticando la sentenza per avere considerato inammissibile in grado di appello la documentazione attestante la interruzione della prescrizione circa le cartelle esattoriali impugnate perché in primo grado era mancata non solo la produzione della documentazione conferente ma la stessa difesa circa l’eccezione di prescrizione quinquennale essendosi l’Ufficio esattoriale limitato a contraddire in ordine al la possibile prescrizione ordinaria decennale. 6. Il motivo è fondato perché, eccepita la prescrizione decennale e discusso di quella nel corso delprimo grado non si eraformata alcuna preclusione circa la controeccezione su un diverso termine di prescrizione. Preso atto che il Tribunaleaveva deciso sulla eccezione di prescrizione quinquennale, l’A genzia delle Entrate ha prodotto, fin dalla comparsa di costituzione in appello, nuovi documenti che riguardavano l’interruzione della prescrizione. Si trattava di documenti decisivi e la Corte di Appello po teva e doveva valutare l’intervenuta interruzione della prescrizione trattandosi di questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo. 7. La decisione impugnata ha considerato tardiva e inammissibile la produzione documentale e va censurata per non aver tenuto conto del consolidato orientamento espresso in senso contrario da questa Corte. 7.1. Si consideri innanzi tutto Cass. 12/06/2024, n. 16358 secondo la quale «nel rito del lavoro costituisceprova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2,c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppureprovando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificatoprova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione)». 7.2. Circa la rilevabilità di ufficio della questione relativa al decorso della prescrizione e la possibilità di acquisire documentazione decisiva in tal senso anche in caso di tradiva costituzione del creditore in primo grado e anche in grado di appello, la giurisprudenza di questa Corte è copiosa e convergente. 7.3. Si consideri Cass. 10/10/2019,n. 25434 : i l rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchéi fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere leprove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. Ed ancora: Cass.7/06/2018,n. 14755 afferma: l 'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata dinotifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto lanotifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado). In via del tutto specifica si considerino le ulteriori due pronunce: Cass. 5/08/2021,n. 22371 secondo la quale «i l rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestivaallegazione della parte ed è ammissibile anche inappello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo dellavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione dinuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione» e Cass.19/07/2018,n. 19226 secondo la quale: «i n tema di opposizione acartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dellecartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data dinotifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.)». 8. Il ricorso deve, così, essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che riesaminerà il gravame alla luce di quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Ap