CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01389/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4050/2020 R.G. proposto da: COMUNE di PACHINO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] diSIRACUSA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1677/2019,depositata il 9/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede alla Corte di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, asserendo di essere proprietaria di un immobile sito in Pachino in virtù dei decreti della Regione Siciliana n. 168 del 2011 e n. 34 del 2001, ha promosso davanti al Tribunale di Siracusa un'azione nei confronti del Comune di Pachino, chiedendo la condanna del Comune al rilascio del bene per detenzione sine tituloe al risarcimento dei danni. Il Comune di Pachino è rimasto contumace. Con sentenza n. 802/2017 il Tribunale di Siracusa, qualificata l’azione come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., ha rigettato le domande dell'attrice, ritenendo che essa non avesse “assolto all’onere probatorio exart. 948 c.c.”. 2. La sentenza è stata appellata dall'Azienda sanitaria provinciale. Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Pachino, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo regionale e chiedendo nel merito il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado; ha sostenuto l'infondatezza dei presupposti della pretesa fatta valere, in quanto nessun trasferimento di proprietà immobiliare sarebbe mai avvenuto né si sarebbe potuto verificare in mancanza dei presupposti di legge di cui all'art. 5 del d.lgs. 502/1992 (“vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali”), la mancanza della prova dell'asserita proprietà dell'immobile comunale, in quanto i decreti della Regione 168/2011 e 34/2001, richiamati dalla controparte a riprova dell'asserito diritto di proprietà dell'immobile, non costituiscono un titolo di proprietà, avendo carattere meramente dichiarativo e non traslativo e sarebbe stato in ogni caso necessario un atto pubblico di trasferimento che non è mai stato posto in essere. Con la sentenza n. 1677/2019, la Corte d’appello di Catania ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la causa su un diritto reale (la sussistenza o meno della proprietà dell’immobile in capo all'Azienda sanitaria provinciale), e, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato il Comune di Pachino al rilascio in favore dell'Azienda sanitaria provinciale dell'immobile suddetto in quanto detenuto senza titolo. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Pachino. Resiste con controricorso l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1) Il primo motivo contesta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario: la legge non prevede un trasferimento automatico e presuppone l'accertamento dell'esistenza del titolo dal quale scaturirebbe un diritto reale di proprietà in capo all'Azienda sanitaria, così che è da escludersi la configurabilità di una posizione di diritto soggettivo (v. il precedente delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 339/2003); il Comune di Pachino è rimasto contumace in primo grado e la questione di giurisdizione non è stata oggetto di una valutazione. 2) Il secondo motivo lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.lgs. 502/1992 in relazione all’art. 828 c.p.c.: va ribadito che lo stabile oggetto di contesa non ha mai avuto alcun vincolo di destinazione in favore delle dismesse unità sanitarie locali e anzi la gran parte dell'edificio è stata sede di uffici giudiziari. 3) Il terzo motivo denuncia “violazione ed errata applicazione degli artt. 948, 823, 828 e 830 c.c., inesistenza del titolo di proprietà e di prova dell'avvenuto trasferimento al patrimonio dell'Azienda sanitaria del bene immobiliare appartenente al Comune di Pachino, erronea qualificazione dei provvedimenti amministrativi regionali ritenuti atti traslativi nonostante abbiano natura meramente dichiarativa; violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo eccepito dal Comune di Pachino in appello, ossia che l'immobile oggetto di causa non ha, né ha mai avuto alcun vincolo di destinazione in favore delle dismesse unità sanitarie locali, ma è stato nel tempo utilizzato per diverse finalità pubbliche nonché quale sede degli uffici giudiziari”: la sentenza impugnata non esamina il fatto che l'immobile è stato utilizzato prevalentemente per fini diversi da quelli legati al servizio sanitario per cui, anche a prescindere dalla circostanza che l'immobile manca di un vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, mancano i presupposti di fatto per affermare che tale immobile possa rientrare tra quelli che possono essere trasferiti ex lege all'azienda; in sentenza non vi è accenno alla circostanza relativa al fatto che manca un titolo di proprietà in favore dell'azienda e che i decreti regionali di ricognizione dei beni da trasferire al patrimonio immobiliare del servizio sanitario non sono atti traslativi, ma semplicemente dichiarativi per cui necessitavano di un successivo atto di traslazione, ossia di un atto pubblico di trasferimento che non è mai stato posto in essere. 4) Il quarto motivo contesta violazione dell'art. 92 c.p.c.: la Corte d'appello, pur dando atto che il Comune di Pachino è rimasto contumace nel giudizio di primo grado, lo ha condannato alle spese di entrambi i giudizi II. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i primi tre motivi di ricorso pongano questioni di diritto di particolare importanza e che sia pertanto opportuno rinviare la causa alla pubblica udienza della sezione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udie