CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 12624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26983-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1228/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/08/2016 R.G.N. 1468/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 26983/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto parzialmente l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso la sentenza del Tribunale di Rossano che aveva dichiarato l'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati dall'Azienda con [OSCURATO:PERSONA] tra il 2006 ed il 2008 ed aveva condannato l'amministrazione a reintegrare il dipendente nelle mansioni di ausiliario socio sanitario specializzato ed a corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dalla cessazione dell'ultimo rapporto a tempo determinato; 2. la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame inerente alla legittimità del termine ed ha evidenziato che l'Azienda, in violazione dell'obbligo imposto dall'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, non aveva indicato nel contratto alcuna ragione tecnica, organizzativa o produttiva idonea a giustificare il ricorso al lavoro flessibile né aveva richiamato le norme di legge che, a detta dell'appellante, avrebbero reso necessaria la stipula di contratti a termine, in ragione dell'imposto divieto di assunzioni a tempo indeterminato; 3. il giudice d'appello ha, invece, ha accolto l'impugnazione proposta avverso il capo della pronuncia relativo alle conseguenze dell'accertata illegittimità e, richiamati l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 nonché il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5072/2016, ha escluso che il rapporto potesse essere convertito ed ha accolto la sola domanda di risarcimento del danno, liquidando lo stesso in via equitativa sulla base dei criteri indicati dall'art. 32 della legge n. 183/2010; 4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese l'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 112, 434 e 161 cod. proc. civ. e addebita alla Corte territoriale di avere violato il principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato perché, a suo dire, l'unico capo della sentenza che era stato fatto oggetto di impugnazione era quello inerente al risarcimento del danno, quantificato dal Tribunale in misura pari alle retribuzioni maturate sino alla data della riammissione in servizio;R.G. 26983/2016 2. la seconda censura, ricondotta ai vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/2001 (artt. 1 e 5), del d.lgs. n. 165/2001 ( artt. 35 e 36), della legge n. 56/1987 ( art. 16), della direttiva 1999/70/Ce perché la conversione del rapporto, esclusa dalla Corte territoriale, sarebbe imposta, oltre che dal diritto dell'Unione, dal d.lgs. n. 368/2001, espressamente richiamato dal d.lgs. n. 165/2001; 2.1. ad avviso del ricorrente l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 sarebbe stato superato, quanto alla disciplina dei rapporti a tempo indeterminato, dal successivo d.lgs. n. 368/2001, con la conseguenza che il divieto di instaurazione di contratti a tempo indeterminato dovrebbe essere limitato solo a quei rapporti per i quali è richiesto dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 il concorso pubblico; 3. con il terzo motivo è dedotta, sempre ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e sono anche denunciate l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della natura di ente pubblico economico che il legislatore ha attribuito alle aziende sanitarie, natura dalla quale discende l'inapplicabilità del richiamato d.lgs. n. 165/2001; 4. infine con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla violazione della legge 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1 commi 519 e 558 e legge 244/2007 art. 3 comma 94 lett. a) come recepite dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 196/2008 - Legge Regione Calabria 15 gennaio 2009 n. 1 art. 6, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio» e addebita alla Corte territoriale di non avere pronunciato sulla domanda finalizzata all'accertamento del suo diritto a rimanere in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] fino alla definitiva stabilizzazione; 5. il primo motivo è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; 5.1. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); 5.2. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di richiamare, con altrettanta R.G. 26983/2016 specificità, nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 5.3. il ricorrente nel primo motivo ha argomentato, in astratto, sull'interpretazione degli artt. 434 e 112 cod. proc. civ. ma non ha riportato, quanto meno nelle parti essenziali l'appello, non lo ha depositato in questa sede né ha fornito indicazioni sulla localizzazione dell'atto nel fascicolo di parte o d'ufficio e tale mancata indicazione è sufficiente a sorreggere la pronuncia di inammissibilità, anche a prescindere dalla completezza o meno della riproduzione (Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 28184/2020); 6. il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la sentenza impugnata non si è discostata dall'orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nell'impiego pubblico contrattualizzato la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione di lavoratori non può mai comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato; 6.1. detto orientamento, qui ribadito, ha valorizzato i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 5072/2016), dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 89/2003) e dalla Corte di Giustizia (sentenza 7.9.2006 causa C-53/04 Marrosu e Sardino) per escludere profili di illegittimità costituzionale e di contrarietà al diritto dell'Unione del divieto di conversione ed ha trovato ulteriore avallo nella più recente giurisprudenza del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 248/2018) e della Corte di Lussemburgo ( Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C-494/16, Santoro), che, da un lato, ha ribadito l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, dall'altro ha riaffermato che la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non osta ad una normativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto, purché sia prevista altra misura adeguata ed effettiva, finalizzata ad evitare e se del caso a sanzionare il ricorso abusivo alla reiterazione del contratto a termine; 6.2. né si può sostenere che il divieto di conversione sarebbe privo di copertura costituzionale nei casi in cui, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, l'assunzione può legittimamente essere disposta, a prescindere dal previo esperimento di procedura concorsuale, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;R.G. 26983/2016 6.3. anche detto argomento è già stato esaminato e disatteso da questa Corte, la quale ha evidenziato che il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, seppure tradizionalmente ricondotto al principio sancito dall'art. 97, comma 4, Cost., si ricollega anche alla necessità di assicurare il buon andamento della [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe pregiudicato qualora si consentisse l'immissione stabile nei ruoli a prescindere dall'effettivo fabbisogno del personale e dalla previa programmazione delle assunzioni, indispensabili per garantire efficienza ed economicità della gestione dell'ente pubblico; 6.4. si è pertanto affermato che la regula iuris dettata dal legislatore ordinario non ammette eccezioni e trova applicazione sia nell'ipotesi in cui per l'assunzione a tempo indeterminato non sia richiesto il concorso pubblico, sia qualora il contratto a termine sia stato stipulato con soggetto selezionato all'esito di procedura concorsuale (Cass. n. 8671/2019 e Cass. n. 6097/2020); 6.5. infine, come evidenziato in recente pronuncia resa in fattispecie sovrapponibile a quella di causa (Cass. n. 42005/2021), è palesemente infondato il terzo motivo di ricorso nella parte in cui fa leva sulla natura dell'[OSCURATO:PERSONA] al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, atteso che l'art. 1, comma 2, include espressamente fra le amministrazioni pubbliche soggette alla disciplina dettata dal richiamato decreto «le aziende e gli enti del [OSCURATO:PERSONA]»; 7. il quarto motivo è inammissibile perché la sentenza impugnata non fa cenno alla domanda subordinata di stabilizzazione sicché il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa pronuncia, aveva l'onere di dimostrare che la domanda in questione era stata formulata nel ricorso di primo grado e riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ.; 7.1. va ribadito, infatti, che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, se, da un lato, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non esaminate perché assorbite, dall'altro è tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ( Cass. S.U. n. 13195/2018); 7.2. il motivo, formulato senza il necessario rispetto degli oneri già indicati al punto 5, non riporta nelle parti rilevanti il contenuto degli atti processuali, né fornisce indicazioni in merito alla loro allocazione nel fascicolo processuale, sicché non pone la Corte in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura; 8. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e, pertanto, si deve dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 ed ai fini precisati da R.G. 26983/2016 Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente; 8.1. non occorre, invece, provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 febbraio 2022 Il Presidente