CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 14458/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI. FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ausiliario socio-sanitario specializzato, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva dichiarato la nullità dei termini apposti a due contratti stipulati dal medesimo con la ASP di Cosenza-[OSCURATO:PERSONA] di Rossano ([OSCURATO:DATA_NASCITA]-3.112007 e 9.6.2008-8.12.2008), ed aveva respinto la domanda di conversione. 2. La Corte territoriale, pur avendo considerato illegittimi icontratti a tempo determinato, ha escluso che potesse disporsi la conversione del rapporto (ostandovi l’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001); ha inoltre ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] rientri nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche, e segnatamente tra le aziende e gli enti del [OSCURATO:PERSONA], di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001. 3. Ha inoltre ritenuto infondata la domanda di stabilizzazione reiterata dall’appellante. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi di ricorso. 5. La ASL è rimasta intimata. DIRITTO 1. Con il primomotivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 d. lgs. n. 368/2001, artt. 35 e 36 d. lgs. n. 165/2001, art. 16 legge n. 56/1987, clausole 4 e 5 Direttiva 1999/70 CE, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.Lamenta l’erroneità delle statuizioni sulla mancata conversione, sostenendo che il d. lgs. n. 368/2001 si applica anche ai rapporti di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che non ostino alla conversione che le disposizioni contenute nell’art. 36 c. 5 d. lgs. n. 165/2001, in quanto anteriori al d. lgs. n. 368/2001, contrastanti col medesimo, ed abrogate dall’art. 11 del d. lgs. n. 368/2001. Deduceche i contratti a tempo determinato stipulati tra le parti sono privi di ragioni giustificative. Evidenzia che nel caso di specie la procedura di reclutamento non prevede un pubblico concorso; precisa il rapporto di lavorotra le parti è stato legittimamente instaurato nel rispetto delle procedure di cui all’art. 35 d. lgs. n. 165/2001 e all’art. 16 legge n. 56/1987, ossia previa selezione da parte della competente Sezione Circoscrizionale del Lavoro e richiama la giurisprudenza di legittimità. 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione artt. 3 d. lgs. n. 502/1992 e 36 d. lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’applicabilità dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001. Evidenzia che la ASP è un ente pubblico economico, ed è pertanto sottratto a tale disciplina. 3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296/2006, nonché dell’art. 3, comma 94, lett. a), della legge n. 244/2007, come recepite dall’art. 6 della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n.1 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del diritto del Masciopinto di essere mantenuto in servizio fino al conseguimento del requisito di anzianità previsto dalle suddette disposizioni. Evidenzia che la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 196/2008, come interpretata dalla circolare del Dipartimento della Salute del 23.4.2008, aveva espressamente previsto che il personale in servizio interessato alla stabilizzazione venisse mantenuto in servizio fino alla definizione delle relative procedure, ivi compresa la maturazione dell’anzianità di servizio prevista per potervi accedere; aggiunge che tale deliberazione è stata recepita dalla L. R. Calabria n. 1 del 2009. 4. I motivi vanno innanzitutto disattesi nella parte i n cui denunciano l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione. Infatti, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla leggen. 134 del 2012, tali censure non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). 5. Ciò premesso, il primo motivo è infondato, in quanto basato sull’erroneo presupposto che il superamento delle procedure di reclutamento ai fini del la stipula di contratti a tempo determinato sia sufficiente per l’immissione in ruolo. La sentenza impugnata non si èinfatti discostata dall'orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nell'impiego pubblico contrattualizzato la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione di lavoratori non può mai comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato (v. Cass. n. 12624/2022 e Cass. n. 37736/2022, nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Detto orientamento, qui ribadito, ha valorizzato i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 5072/2016), dalla Corte Costituzionale (Corte Cost.5 n. 89/2003) e dalla Corte di Giustizia (sentenza 7.9.2006 causa C-53/04 Marrosu e Sardino) per escludere profili di illegittimità costituzionale e di contrarietà al diritto dell'Unione del divieto di conversione ed ha trovato ulteriore avallo nella più recente giurisprudenza del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 248/2018) e della Corte di Lussemburgo (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C-494/16, Santoro), che, da un lato, ha ribadito l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, dall'altro ha riaffermato che la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non osta ad una normativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto, purché sia prevista altra misura adeguata ed effettiva, finalizzata ad evitare e se del caso a sanzionare il ricorso abusivo alla reiterazione del contratto a termine. Né si può sostenere che il divieto di conversione sarebbe privo di copertura costituzionale nei casi in cui, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, l'assunzione può legittimamente essere disposta, a prescindere dal previo esperimentodi procedura concorsuale, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. Anche detto argomento è già stato esaminato e disatteso da questa Corte, la quale ha evidenziato che il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, seppure tradizionalmente ricondotto al principio sancito dall'art. 97, comma 4, Cost., si ricollega anche alla necessità di assicurare il buon andamento della [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe pregiudicato qualora si consentisse l'immissione stabile nei ruoli a prescindere dall'effettivo fabbisogno del personale e dalla previa programmazione delle assunzioni, indispensabili per garantire efficienza ed economicità della gestione dell'ente pubblico. Si è pertanto affermato che la regula iurisdettata dal legislatore ordinario non ammette eccezioni e trova applicazione sia nell'ipotesi in cui per l'assunzione a tempo indeterminato non sia richiesto il concorso pubblico, sia qualora il contratto a termine sia stato stipulato con soggetto selezionato all'esito di apposita procedura concorsuale (Cass. n. 8671/2019 e Cass. n. 6097/2020). E’del tutto infondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stata l'abrogazione implicita dell'art. 36 del T.U. del pubblico impiego in virtù del successivo d.lgs. n. 368 del 2001: il testo unico del pubblico impiego contrattualizzato costituisce, infatti, un corpus normativo speciale, in quanto tale prevalente sulle norme generali successive (si veda anche Cass. n. 392/2012); già Cass. S.U. 5072/2016 ha poi chiarito, definitivamente (punto 5), come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore del d. lgs. 368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare (cfr. Cass. n. 8671/2019; Cass. n. 37736/2022). 6. E’ inoltrepalesemente infondato il secondo motivo di ricorso nella parte in cui fa leva sulla natura dell'[OSCURATO:PERSONA] al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, atteso che l'art. 1, comma 2, include espressamente fra le amministrazioni pubbliche soggette alla disciplina dettata dal richiamato decreto «le aziende e gli enti del [OSCURATO:PERSONA]», come evidenziato in recente pronuncia resa in fattispecie sovrapponibile a quella di causa (Cass. n. 42005/2021). 7. E’ infondato anche ilterzo motivo, che lamenta l’erroneità delle statuizioni relative al mancato mantenimento in servizio del ricorrente ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per la stabilizzazione, ai sensi della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.196/2008, recepita dalla L. R. Calabria n. 1 del 2009. Nella sentenza n. 179/2010 la Corte costituzionaleha infatti rilevato che l’art. 54, comma 1, della L.R. Calabria n. 19/2009, il quale ha sostituito il comma 2 dell’art. 43 della L.R. Calabria n. 15/2008, ha autorizzato la Giunta regionale a predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale utilizzato dalla Regione “nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza con la normativa statale di principio”,ed ha pertanto evidenziato che tale norma non ha individuato autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da stabilizzare ed ha fatto in proposito rinvio alla “normativa statale di principio”. Tale pronuncia ha dunque chiarito che i lavoratori interessati alla stabilizzazione sono unicamente quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione statale, e, precisamente, dall’art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’art. 1, comma 90, lettera b), della legge n. 244/2007. La medesima pronuncia ha altresì precisato che nessuna stabilizzazione è possibile, neppure in virtù dell’art. 54, comma 1, della L.R. Calabria n. 19 del 2009, non solo a favore di lavoratori sforniti dei requisiti richiesti dalla disciplina statale, ma neppure in periodi di tempo per i quali tale disciplina non consente tale stabilizzazione; così ricostruito il significato della norma impugnata, ha pertanto ritenuto che non contrasti con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto rispetta i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione e non amplia il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione, così come definito dalla suddetta normativa dello Stato. La sentenza impugnata è conforme a tali principi, in ragione dei quali ha ritenuto l’illegittimità della delibera n. 196/2008 della [OSCURATO:PERSONA] e l’ha disapplicata. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. 9. Nulla sulle spese, in quanto la A.S.P. di Cosenza è rimasta intimata. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore import