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CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 22546/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20216/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in R oma , lungotevere Flaminio n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresentata e difende -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente principale e ricorrente incidentale - avverso la s entenza n. 207 0 /201 8 de lla Corte d’Appello di Milano,depositata il 10/1/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] La ricorrente principale , già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. addetta all’[OSCURATO:PERSONA] (IVCA), venne trasferita al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, con decorrenza 1 ° .10.2012 , in forza de ll’art. 36, comma 5,del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, e dell’art. 11, comma 5, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012 .

La legge che ha disposto il trasferimento prevede che « Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento …» .

Inoltre, « Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».

La lavoratr ic e convenne in giudizio il Ministero per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nel calcolo del trattamento economico goduto in precedenza, rilevante a l fine dell a quantificazione dell’assegno ad personam, anche del le seguenti voci , previste dalla contrattazione collettiva, ma non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di rischio e valore dell’assicurazione sanitaria.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda con riferimento a tutte le voci contestate , condannando il Ministero a pagare l’assegno ad perso nam nella misura da rideterminarein base a quanto accertato.

Il Ministero appellò la sentenza da vanti al la Corte d’Appello di Milano , la quale accolse parzialmente l’impugnazione, respingendo la domanda con riguardo all’indennità di rischio e al valore dell’assicurazione sanitaria e confermando l’accoglimento per il premio di produzione.

Contro la sentenza della corte territoriale la lavoratrice ha proposto ricorsoper cassazione articolato in quattro motivi .

A sua volta il Ministero ha proposto successivo ricorso affidato a un unico motivo, che è stato riunito al precedente e convertito ex lege in ricorso incidentale (Cass. n. 36057/2021).

Entrambe le parti si sono difes e con controricorso.

La ricorrente principale ha altresì deposita to memorianel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia «violazione e/o falsa applicazione de ll’ ar t . 3 6 , comma 5, del d.l. n. 98/2011 e s.m.i. , in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3c.p.c.».

1.1. Il motivo riguarda, in particolare, il mancato riconoscimento della « ind ennità di rischio » e contesta l’affermazione della corte d’appello secondo cui, essendo tale indennità legata « al permanere della oggettiva rischiosità/gravosità»,la ricorrente avrebbe dovuto «fornire la provadella continuità di tale presupposto di rischio nell’attività espletata dopo il trasferimentoal Ministero». 2.Il motivo è fondato .

2.1. Giova innanzitutto precisare che quello di cui qui si discute è solo l’esatto criterio da utilizzare per la determinazione dell’assegno ad personam che l’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011 prescr ive di riconoscere ai dipendenti transitati da [OSCURATO:SOCIETA]. al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti nel caso in cui il trattamento economico spettante in base al lor o inquadramento ministeriale risulti inferiore al «trattamento economico fondamentale ed accessorio»goduto in precedenza, di cui la legge assicura al lavoratore il mantenimento «limitatamente alle voci fisse e continuative».

Non è in discussione – e non ha alcuna influenza sulla materia del contendere – che a quei rapporti di lavor o si applicheranno, dal momento del trasferimento, i contratt i collettividel « comparto Ministeri e dell ’ Area I della dirigenza » , come del resto esplicitato nella stessa disposizione di legge.

Ma non vi è dubbio che il carattere fisso e continuativo delle varie voci del trattamento economico deve essere apprezzato sulla scorta del [OSCURATO:PERSONA] ANAS, perché è in applicazione di quel Contratto che quelle voci d el trattamento economico venivano erogate.

2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in controversie del tutto analoghe alla presente, che: « La ratio della previsione è all’evidenza quella di garantire la conservazione, all’esito del trasferimento ex lege , del livello complessivo della retribuzione sul quale il dipendente poteva fare affidamento presso [OSCURATO:SOCIETA].» e che « la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzioni svolte … dopo il trasferimento al Ministero … non trova rilievo nella norma né corrisponde alla sua ratio» (Cass. n. 35690/2021; conf.

Cass.nn. 23057/2021 e 32441/2021).

A tale impostazione si intende qui dare continuità.

Infatti, non si tratta di riconoscere al lavoratore, per il futuro, il premio e le indennità di cui qui si discute.

Sicuramente queste voci, come disciplinate dal [OSCURATO:PERSONA], non saranno più dovute, per la ragione che il trattamento economico, così come ogni altro aspetto del rapporto di lavoro, è disciplinato, dopo il trasferimento, dal pertinente contratto collettivo del comparto Ministeri.

Oggetto di questa causa è soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno ad personam riassorbibile e l’unico criterio rilevante per decidere è quello che guarda alla struttura del trattamento economico goduto dal dipendente, presso [OSCURATO:SOCIETA]., nel momento immediatamente precedente al suo trasferimento.

2.3. È pacifico che, sulla scorta dell’art. 88 del [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005 e dell’apposito protocollo ivi richiamato, l’«indennità di rischio» venne corrisposta alla lavoratrice costantemente e in misura fissa.

È vero che l’art. 77 del medesimo contratto collettivo, nell’indicare la struttura della retribuzione, distingue le voci di « retribuzione fissa » da quelle di «retribuzione variabile», inserendo tra queste ultime , oltre al «premio di produzione», anche l’ « indennità di rischio » e «indennità di funzione».

Sennonché, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, al di là della suggestione terminologica, la ripartizione descritta nel citato art. 77, a ben vedere, « evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore» (Cass. n. 28082/2021) .

L ’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011 è chiaro nel disporr e che il trattamento economicoche il personale trasferito ha diritto di mantenere è quello «fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative».

Poiché il trattamento fondamentale, che corrisponde alla retribuzione base, è per sua natura fisso e continuativo, il criterio di limitazione serve a discriminare, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, proprio le voci del trattamento accessorio, le quali non necessariamente dipend ono d al conseguimento di specifici obiettivi , ma possono essere anch’esse «fisse e continuative».La decisione della corte d’appello sul punto è dunque errata in diritto e merita di essere cassata, senza che ciò comporti la necessità di rinviare il processo , non essendo necessari altri accertamenti nel merito per decidere la lite accogliendo la domanda della lavoratrice in parte qua.

3. Il secondo motivo di ricorso principale è rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 e s.m.i., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

3.1. Con questo motivo la lavoratrice contesta il mancato riconoscimento, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno ad personam, del valore corrisp ondente al costo della polizza assicurativa sanitaria stipulata da l datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti in adempimento della previsione contenuta nell’art. 48 del [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente rileva che si tratta comunque di un’utilità economica di cui essa non può più godere dopo il trasferimento al Ministero e che era stata in parte finanziata con una quota del «differenziale inflattivo» maturato sulla retribuzione.

Inoltre, si lamenta che la corte d’appello abbia dato per pacifica l’identità delle copertur e rispettivamente offerte dal la cessata polizza pagata da [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza del Ministero.

4. Il motivo è infondato.

Con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, i l versamento del premio all’assicuratore da parte d i [OSCURATO:SOCIETA]. non ha più ragion d’essere , per la cessazione del rapporto assicurativo, e non vi è dubbio che – a prescindere dall’identità della copertura assicurativa – la sua funzione è ora svolta dall’analogo beneficio di cui la lavorat rice può godereper il futuro, in quanto dipendente ministeriale, tramite la Cassa di Previdenza ed Assistenza.

Non si tratta quindidi negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo ( sulla quale, v.

Cass. n. 16636/2012), bensì, da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamentoè logicamente condizionato alla vigenza della polizza e, dall’altro lato, di riconoscere che il mantenimento alla lavorat rice di quel valore economico mentre ella gode di altra e diversa copertura assicurativa trascende la tipica funzione dell’assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento.

Il ricorso, su questo specifico punto, merita, pertanto, di essere respinto.

5. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 45, comma 2, dlgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

6. Il motivo è in parte assorbito (laddove volto a ottenere la cassazione della decisione sulla «indennità di rischio», già ottenuta per l’accoglimento del primo motivo) e, per il resto, infondato.

6.1. Infatti, per quanto riguarda il contro valore della polizza assicurativa assi s tenziale , si è già osservato che il suo mancato riconoscimento nell’assegno ad personam , lungi dal provocare una reformatio in peius, serve invece ad evitare che la lavoratrice riceva un indebito incremento del redditogoduto al momento del trasferimento, recuperando il costo della polizza e, al tempo stesso, conservando il diritto a un trattamento assistenziale integrativo mediante la Cassa di Previdenza ed Assistenza.Quanto poi alla possibilità che una diversità di trattamento possa derivare dagli esiti differentidi alcuni giudizi instaurati da altri dipendenti, si tratta di un effetto inevitabile dei limiti soggettivi del giudicato, che certo non può imporre alla pubblica amministrazione l’obbligo di estendere a tut ti i dipendenti gli esi ti più favor evoli ottenuti solo da alcuni (v.

Cass. n. 6090/2021).

7. Il quarto motivo di ricorso principale («omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.») è da considerare totalmente assorbito dall’accoglimento del primo motivo, in quanto volto a censurare il mancato inser imento della «indennità di rischio» nella base di calcolo dell’assegno ad personam.

8. L’unico motivo di ricorso incidentale si concentra , invece, sul «premio di produzione» e denuncia «violazione e /o falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011, degli artt.85, 88 e 91 del [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005, dell’art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, in combinato disposto con l’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993, dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

8.1. Il Ministero addebita alla corte d’appello di non avere adeguatamente considerato che il [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, in particolare all’art. 77, inserisce il «premio di produzione» tra le voci della «retribuzione variabile» e non della «retribuzione fissa».

Contesta, inoltre, alla corte territoriale di avere trascurato che « la componente della produttività è per sua natura cangiante nel tempo , e va considerata a posteriori non essendo possibile ipotizzarne un valore immutato nel tempo …, prescindendo da risultanze concrete».

Infine, si osserva che «l’Amministrazione ha garantito … il … trattamento economico fondamentale comprensivo delle voci fisse e continuative», ma –si aggiunge – sulla base dei «criteri guida» del «mutato assetto, sotto il profilo oggettivo, della prestazione e dell’organizzazione del lavoro concernente il personale ex ANAS transitato presso il Ministero» e della «non dimostrata continuità delle situazioni organizzative e lavorative che possono giustificare presso il nuovo datore di lavoro la corresponsione delle voci accessorie».

9. Il ricorso incidentale è infondato.

9.1. Occorre qui innanzitutto ribadire quanto già espresso per motivare l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, ovverosia, da un lato, che non ha alcun rilievo « la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzio ni svolte … dopo il trasferimento al Ministero», perché essa«non trova rilievo nella norma [contenuta nell’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011] né corrisponde alla sua ratio»; dall’altro lato, che la separazione tra voci della «retribuzione fissa» e della «retribuzione variabile» nell’art . 77 del [OSCURATO:PERSONA] in realtà «evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore», sicché non esclude affatto che una voce ivi inserita nella «retribuzione variabile» risulti, per la sua specifica disciplina, una voce del trattamento accessorio «fissa e continuativa».

9.2. In quest’ottica si è correttamente mossa la corte d’appello nella sentenza impugnata, confermando, in parte qua, la decisione di primo grado, sulla base del rilievo che il «premio di produzione» – sebbene sia solitamente agganciato all’evento incerto del raggiungimento di un determinato risultato positivo – ne ll’art. 91 del [OSCURATO:PERSONA] ha invece «oggettivamente una struttura retributiva fis s a e continuat a a prescindere dal suo inserimento nelle voci variabili della retribuzione».

Né ciò può porre un problema di ingiustificata disparità di trattamento tra ex dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. e dipendenti ministeriali, la cui produttività è diversamente remunerata tramite l’utilizzo di un apposito fondo.

Infatti, le differenti modalità di formazione dei rispettivi trattamenti economici complessivi sono la naturale conseguenza del fatto che alle due categorie di lavoratori si applicavano, fino al trasferimento dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]., diverse discipline contrattuali.

Non rimane che rilevare che l’interpretazione data dai giudici del meritoalla clausol a contenuta nell’art. 91 del CCNL è coerente con il suo contenuto testuale e che, del resto, nulla di specifico ha obiettato in proposito il Ministero.

10. Accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbiti o respinti i rimanenti, e respinto il ricorso incidentale, consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione almotivo acco l to e la decisione della causa nel merito , che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, sicché può provvedervi questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 2 , c.p.c. , accogliendo la domanda dellalavoratrice anche con riferimento alla «indennità di rischio».

11. In considerazione della soccombenza prevalente del Ministero le spese dell’intero processo vanno regolate nei termini seguenti: le spese del primo e del secondo grado vengono compensate per metà e poste a carico del Ministero per la restante metà, liquidate nella stessa misura già determinata in sede di merito; le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico del Ministero per intero , con liquidazione che segue in dispositivo e dist razione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

12. Si dà atto che non sussistono i presuppost i per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 : quanto al ricorso principale, perché esso viene parzialmente accolto; quanto al ricorso incidentale, perché l’amministrazione dello Stato è, come tale,esente dal pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte: accoglie ilprimo motivo di ricorso principale – respint i il secondo e il terzo, assorbito i l quarto – respinge il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, accoglie la domanda dell’attricerelativa all’indennità di rischio e conferma nel resto le statuizioni di merito della sentenza impugnata; condanna il Ministero al pagamento della metà del le spese di primo e secondo grado, liquidate, previa compensazione della metà, così come determinate in sede di merito; condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20216/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in R oma , lungotevere Flaminio n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresentata e difende -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente principale e ricorrente incidentale - avverso la s entenza n. 207 0 /201 8 de lla Corte d’Appello di Milano,depositata il 10/1/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] La ricorrente principale , già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. addetta all’[OSCURATO:PERSONA] (IVCA), venne trasferita al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, con decorrenza 1 ° .10.2012 , in forza de ll’art. 36, comma 5,del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, e dell’art. 11, comma 5, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012 . La legge che ha disposto il trasferimento prevede che « Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento …» . Inoltre, « Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti». La lavoratr ic e convenne in giudizio il Ministero per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nel calcolo del trattamento economico goduto in precedenza, rilevante a l fine dell a quantificazione dell’assegno ad personam, anche del le seguenti voci , previste dalla contrattazione collettiva, ma non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di rischio e valore dell’assicurazione sanitaria. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda con riferimento a tutte le voci contestate , condannando il Ministero a pagare l’assegno ad perso nam nella misura da rideterminarein base a quanto accertato. Il Ministero appellò la sentenza da vanti al la Corte d’Appello di Milano , la quale accolse parzialmente l’impugnazione, respingendo la domanda con riguardo all’indennità di rischio e al valore dell’assicurazione sanitaria e confermando l’accoglimento per il premio di produzione. Contro la sentenza della corte territoriale la lavoratrice ha proposto ricorsoper cassazione articolato in quattro motivi . A sua volta il Ministero ha proposto successivo ricorso affidato a un unico motivo, che è stato riunito al precedente e convertito ex lege in ricorso incidentale (Cass. n. 36057/2021). Entrambe le parti si sono difes e con controricorso. La ricorrente principale ha altresì deposita to memorianel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia «violazione e/o falsa applicazione de ll’ ar t . 3 6 , comma 5, del d.l. n. 98/2011 e s.m.i. , in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3c.p.c.». 1.1. Il motivo riguarda, in particolare, il mancato riconoscimento della « ind ennità di rischio » e contesta l’affermazione della corte d’appello secondo cui, essendo tale indennità legata « al permanere della oggettiva rischiosità/gravosità»,la ricorrente avrebbe dovuto «fornire la provadella continuità di tale presupposto di rischio nell’attività espletata dopo il trasferimentoal Ministero». 2.Il motivo è fondato . 2.1. Giova innanzitutto precisare che quello di cui qui si discute è solo l’esatto criterio da utilizzare per la determinazione dell’assegno ad personam che l’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011 prescr ive di riconoscere ai dipendenti transitati da [OSCURATO:SOCIETA]. al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti nel caso in cui il trattamento economico spettante in base al lor o inquadramento ministeriale risulti inferiore al «trattamento economico fondamentale ed accessorio»goduto in precedenza, di cui la legge assicura al lavoratore il mantenimento «limitatamente alle voci fisse e continuative». Non è in discussione – e non ha alcuna influenza sulla materia del contendere – che a quei rapporti di lavor o si applicheranno, dal momento del trasferimento, i contratt i collettividel « comparto Ministeri e dell ’ Area I della dirigenza » , come del resto esplicitato nella stessa disposizione di legge. Ma non vi è dubbio che il carattere fisso e continuativo delle varie voci del trattamento economico deve essere apprezzato sulla scorta del [OSCURATO:PERSONA] ANAS, perché è in applicazione di quel Contratto che quelle voci d el trattamento economico venivano erogate. 2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in controversie del tutto analoghe alla presente, che: « La ratio della previsione è all’evidenza quella di garantire la conservazione, all’esito del trasferimento ex lege , del livello complessivo della retribuzione sul quale il dipendente poteva fare affidamento presso [OSCURATO:SOCIETA].» e che « la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzioni svolte … dopo il trasferimento al Ministero … non trova rilievo nella norma né corrisponde alla sua ratio» (Cass. n. 35690/2021; conf. Cass.nn. 23057/2021 e 32441/2021). A tale impostazione si intende qui dare continuità. Infatti, non si tratta di riconoscere al lavoratore, per il futuro, il premio e le indennità di cui qui si discute. Sicuramente queste voci, come disciplinate dal [OSCURATO:PERSONA], non saranno più dovute, per la ragione che il trattamento economico, così come ogni altro aspetto del rapporto di lavoro, è disciplinato, dopo il trasferimento, dal pertinente contratto collettivo del comparto Ministeri. Oggetto di questa causa è soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno ad personam riassorbibile e l’unico criterio rilevante per decidere è quello che guarda alla struttura del trattamento economico goduto dal dipendente, presso [OSCURATO:SOCIETA]., nel momento immediatamente precedente al suo trasferimento. 2.3. È pacifico che, sulla scorta dell’art. 88 del [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005 e dell’apposito protocollo ivi richiamato, l’«indennità di rischio» venne corrisposta alla lavoratrice costantemente e in misura fissa. È vero che l’art. 77 del medesimo contratto collettivo, nell’indicare la struttura della retribuzione, distingue le voci di « retribuzione fissa » da quelle di «retribuzione variabile», inserendo tra queste ultime , oltre al «premio di produzione», anche l’ « indennità di rischio » e «indennità di funzione». Sennonché, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, al di là della suggestione terminologica, la ripartizione descritta nel citato art. 77, a ben vedere, « evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore» (Cass. n. 28082/2021) . L ’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011 è chiaro nel disporr e che il trattamento economicoche il personale trasferito ha diritto di mantenere è quello «fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative». Poiché il trattamento fondamentale, che corrisponde alla retribuzione base, è per sua natura fisso e continuativo, il criterio di limitazione serve a discriminare, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, proprio le voci del trattamento accessorio, le quali non necessariamente dipend ono d al conseguimento di specifici obiettivi , ma possono essere anch’esse «fisse e continuative».La decisione della corte d’appello sul punto è dunque errata in diritto e merita di essere cassata, senza che ciò comporti la necessità di rinviare il processo , non essendo necessari altri accertamenti nel merito per decidere la lite accogliendo la domanda della lavoratrice in parte qua. 3. Il secondo motivo di ricorso principale è rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 e s.m.i., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». 3.1. Con questo motivo la lavoratrice contesta il mancato riconoscimento, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno ad personam, del valore corrisp ondente al costo della polizza assicurativa sanitaria stipulata da l datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti in adempimento della previsione contenuta nell’art. 48 del [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente rileva che si tratta comunque di un’utilità economica di cui essa non può più godere dopo il trasferimento al Ministero e che era stata in parte finanziata con una quota del «differenziale inflattivo» maturato sulla retribuzione. Inoltre, si lamenta che la corte d’appello abbia dato per pacifica l’identità delle copertur e rispettivamente offerte dal la cessata polizza pagata da [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza del Ministero. 4. Il motivo è infondato. Con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, i l versamento del premio all’assicuratore da parte d i [OSCURATO:SOCIETA]. non ha più ragion d’essere , per la cessazione del rapporto assicurativo, e non vi è dubbio che – a prescindere dall’identità della copertura assicurativa – la sua funzione è ora svolta dall’analogo beneficio di cui la lavorat rice può godereper il futuro, in quanto dipendente ministeriale, tramite la Cassa di Previdenza ed Assistenza. Non si tratta quindidi negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo ( sulla quale, v. Cass. n. 16636/2012), bensì, da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamentoè logicamente condizionato alla vigenza della polizza e, dall’altro lato, di riconoscere che il mantenimento alla lavorat rice di quel valore economico mentre ella gode di altra e diversa copertura assicurativa trascende la tipica funzione dell’assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento. Il ricorso, su questo specifico punto, merita, pertanto, di essere respinto. 5. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 45, comma 2, dlgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». 6. Il motivo è in parte assorbito (laddove volto a ottenere la cassazione della decisione sulla «indennità di rischio», già ottenuta per l’accoglimento del primo motivo) e, per il resto, infondato. 6.1. Infatti, per quanto riguarda il contro valore della polizza assicurativa assi s tenziale , si è già osservato che il suo mancato riconoscimento nell’assegno ad personam , lungi dal provocare una reformatio in peius, serve invece ad evitare che la lavoratrice riceva un indebito incremento del redditogoduto al momento del trasferimento, recuperando il costo della polizza e, al tempo stesso, conservando il diritto a un trattamento assistenziale integrativo mediante la Cassa di Previdenza ed Assistenza.Quanto poi alla possibilità che una diversità di trattamento possa derivare dagli esiti differentidi alcuni giudizi instaurati da altri dipendenti, si tratta di un effetto inevitabile dei limiti soggettivi del giudicato, che certo non può imporre alla pubblica amministrazione l’obbligo di estendere a tut ti i dipendenti gli esi ti più favor evoli ottenuti solo da alcuni (v. Cass. n. 6090/2021). 7. Il quarto motivo di ricorso principale («omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.») è da considerare totalmente assorbito dall’accoglimento del primo motivo, in quanto volto a censurare il mancato inser imento della «indennità di rischio» nella base di calcolo dell’assegno ad personam. 8. L’unico motivo di ricorso incidentale si concentra , invece, sul «premio di produzione» e denuncia «violazione e /o falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011, degli artt.85, 88 e 91 del [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005, dell’art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, in combinato disposto con l’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993, dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». 8.1. Il Ministero addebita alla corte d’appello di non avere adeguatamente considerato che il [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, in particolare all’art. 77, inserisce il «premio di produzione» tra le voci della «retribuzione variabile» e non della «retribuzione fissa». Contesta, inoltre, alla corte territoriale di avere trascurato che « la componente della produttività è per sua natura cangiante nel tempo , e va considerata a posteriori non essendo possibile ipotizzarne un valore immutato nel tempo …, prescindendo da risultanze concrete». Infine, si osserva che «l’Amministrazione ha garantito … il … trattamento economico fondamentale comprensivo delle voci fisse e continuative», ma –si aggiunge – sulla base dei «criteri guida» del «mutato assetto, sotto il profilo oggettivo, della prestazione e dell’organizzazione del lavoro concernente il personale ex ANAS transitato presso il Ministero» e della «non dimostrata continuità delle situazioni organizzative e lavorative che possono giustificare presso il nuovo datore di lavoro la corresponsione delle voci accessorie». 9. Il ricorso incidentale è infondato. 9.1. Occorre qui innanzitutto ribadire quanto già espresso per motivare l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, ovverosia, da un lato, che non ha alcun rilievo « la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzio ni svolte … dopo il trasferimento al Ministero», perché essa«non trova rilievo nella norma [contenuta nell’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011] né corrisponde alla sua ratio»; dall’altro lato, che la separazione tra voci della «retribuzione fissa» e della «retribuzione variabile» nell’art . 77 del [OSCURATO:PERSONA] in realtà «evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore», sicché non esclude affatto che una voce ivi inserita nella «retribuzione variabile» risulti, per la sua specifica disciplina, una voce del trattamento accessorio «fissa e continuativa». 9.2. In quest’ottica si è correttamente mossa la corte d’appello nella sentenza impugnata, confermando, in parte qua, la decisione di primo grado, sulla base del rilievo che il «premio di produzione» – sebbene sia solitamente agganciato all’evento incerto del raggiungimento di un determinato risultato positivo – ne ll’art. 91 del [OSCURATO:PERSONA] ha invece «oggettivamente una struttura retributiva fis s a e continuat a a prescindere dal suo inserimento nelle voci variabili della retribuzione». Né ciò può porre un problema di ingiustificata disparità di trattamento tra ex dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. e dipendenti ministeriali, la cui produttività è diversamente remunerata tramite l’utilizzo di un apposito fondo. Infatti, le differenti modalità di formazione dei rispettivi trattamenti economici complessivi sono la naturale conseguenza del fatto che alle due categorie di lavoratori si applicavano, fino al trasferimento dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]., diverse discipline contrattuali. Non rimane che rilevare che l’interpretazione data dai giudici del meritoalla clausol a contenuta nell’art. 91 del CCNL è coerente con il suo contenuto testuale e che, del resto, nulla di specifico ha obiettato in proposito il Ministero. 10. Accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbiti o respinti i rimanenti, e respinto il ricorso incidentale, consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione almotivo acco l to e la decisione della causa nel merito , che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, sicché può provvedervi questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 2 , c.p.c. , accogliendo la domanda dellalavoratrice anche con riferimento alla «indennità di rischio». 11. In considerazione della soccombenza prevalente del Ministero le spese dell’intero processo vanno regolate nei termini seguenti: le spese del primo e del secondo grado vengono compensate per metà e poste a carico del Ministero per la restante metà, liquidate nella stessa misura già determinata in sede di merito; le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico del Ministero per intero , con liquidazione che segue in dispositivo e dist razione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. 12. Si dà atto che non sussistono i presuppost i per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 : quanto al ricorso principale, perché esso viene parzialmente accolto; quanto al ricorso incidentale, perché l’amministrazione dello Stato è, come tale,esente dal pagamento del contributo. P.Q.M. La Corte: accoglie ilprimo motivo di ricorso principale – respint i il secondo e il terzo, assorbito i l quarto – respinge il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, accoglie la domanda dell’attricerelativa all’indennità di rischio e conferma nel resto le statuizioni di merito della sentenza impugnata; condanna il Ministero al pagamento della metà del le spese di primo e secondo grado, liquidate, previa compensazione della metà, così come determinate in sede di merito; condanna il