CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7121/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] in Laterano n. 226/210; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrente - avverso la sentenza n. 1825 / 11 /1 5 della Commissione tributaria Regionale della Puglia, depositata il 7/9/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Puglia (CTR) con la sentenza n. 1825/11/2015, depositata il 7.9.2015, accoglieva l’appello del contribuente sul rilievo che le cartelle di pagamento, poste a fondamento delle intimazioni di pagamento impugnate, erano state notificate mediante servizio postale in violazione dell’art.26 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto tale notifica era avvenuta ad opera del Concessionario, soggetto non abilitato. In ragione di ciò, conclude la CTR, la suindicata notifica doveva considerarsi inesistente. I giudici di merito osservavano,poi, che il Concessionario non aveva datoprova dell’avvenuta emissione e notifica (avvenuta in plico chiuso) delle cartelle, non essendo all’uopo sufficiente : il deposito della cartolina di ricevimento della raccomandata, la notificazione delle successive intimazioni di pagamento, le fotocopie degli estratti di ruolo. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduce, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602. La ricorrente rileva che l’art. 26 cit., diversamente da quanto affermato dalla CTR, consente al Concessionario di avvalersi direttamente del servizio postale per la notifica degli atti impositivi, rappresentando tale notifica una forma alternativa alle altre previste dalla stessa disposizione. 2. Con il secondomotivo si lamenta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 e dell’art. 115 cod.proc.civ., per avere la CTR, a fronte dell’eccezione della parte di non aver ricevuto le cartelle, ritenuto la produzione documentale offerta quale prova dell’avvenuta notifica delle cartelle, ovvero le copie conformi delle ricevute di ritorno delle raccomandate attestanti la consegna delle stesse, insufficienti a fornire la prova richiesta.Rileva la ricorrente l’erroneità di tale affermazione, tenuto conto anche della produzione in copia conforme degli estratti di ruolo in cui erano riportate le cartelle, di talché con tale ultima produzione, unitamente a quella suindicata, risultava assolto l’onere probatorio imposto al Concessionario e la legittimità della pretesa azionata nei confronti del contribuente. La censura in esame teneva, altresì, conto della circostanza che il Perrini aveva lamentato l’omessa notifica delle cartelle non avendo, al contrario,mai contestato il contenuto degli atti notificati. 3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere la CTR affermato che le copie delle ricevute di ritorno delle raccomandate con le quali erano state notificate le cartelle di pagamento, non erano idonee a provare l’avvenuta notifica. In particolare, laCTR non aveva tenuto conto del fatto che erano state depositate copie conformi agli originali (delle quali il contribuente non aveva mai negato la veridicità) e non mere fotocopie avendo, poi, del tutto omesso di valutare il potere certificativo del Concessionario ex art 5 cit. 4. In via preliminare va rilevato che nessun rilievo, ai fini della richiesta interruzione del giudizio, assume l’avvenuto decesso del contribuente comunicato dal procuratore dello stesso. Ed invero, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 2016 Rv. 638717 -01). 5. Il primo motivo èmanifestamente fondato.Nella specie ̀ incontroverso che l ’ agente della riscossione ha provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, exart. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, delle cartelle di pagamento. L’art. 26, primo comma, del d.p.r. 29/09/1973, n. 602 nel testo vigente ratione temporis prevedeva che «La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata conavviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. (omissis). Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione». Per effetto di tale disposizione la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte delconcessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte dell’art. 26 cit. prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, alfine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Quanto sopra trova conferma nell’indirizzo univoco di questa Corte (ex plurimisCass. n. 10037 del 2019 Rv. 653680 - 01 e n. 1686 del 2023 Rv. 666661 - 01) secondo cui « La notificazion e a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)». Risulta da quanto sopra del tutto errata l’affermazione della CTR circa l’inesistenza della notifica della cartella fondata sul rilievo che il Concessionario non poteva all’uopo effettuarla mediante il servizio postale.6.Il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono manifestamente fondati. In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data ̀ assolta mediante la produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia o dell’originale della cartella stessa (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 8201 del 2023). Nel caso di specie, la CTR dàconto dell’avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, delle copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle e dei relativi estratti di ruolo, e la conformità delle copie agli originali non risulta essere stata posta in discussione dal contribuente. L’estratto di ruolo, inoltre, ̀ l'equipollente della matrice, in quanto ̀ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, che contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 16121 del 2019, Cass. n. 33563 del 2018, Cass. n. 23902 del 2017). 7. In accoglimento dei motivi , la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per la valutazione delle ulteriori doglianze sollevate dal contribuente. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente gi