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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01644/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5145/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:PERSONA] 60A02 Z404I) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentee ricorrente incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, s ez ione stacc ata di Lecce , n. 2255 /201 6 , depositata il 30/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Al contribuente [OSCURATO:PERSONA] era notificata una cartella di pagamento per euro 45.244,81 per omesso versamento d’IRPEF, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 633 del 1973 per l’anno d’imposta 2006. 2.Mentre la CTP respingeva completamente il ricorso , la CTR della Puglia, con la sentenza impugnata, lo accoglieva parzialmente .

Il giudicedi appello evidenziava che , in caso di notificazione a mezzo posta, non è necessaria la relata di notifica .

Riteneva infondate le contestazioni sulla mancata sottoscrizione della cartella, sul difetto di motivazione e sull’omessa allegazione dell’atto presupposto, perché la cartella di pagamento prevista dall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere redatta secondo un modello approvato con decreto ministeriale,che non prevede la sottoscrizione dell’esattore.

Non era stato violato l’art. 6, comma 5,stat. contrib. per il mancato invio della comunicazione d’irregolarità perché non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

La CTR riteneva invecemeritevole di accoglimento il motivo su interessi e sanzioni perché lasola quantificazione dell’importo globale non consent iva al contribuente di comprenderei criteri di calcolo adottati. 3.Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a ununico motivo. 4.Il contribuente ha presentato controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 20 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3 c.p.c., poiché l’obbligo di motivazione con riferimento a una cartella di pagamento deve ritenersi attenuato.

Secondo la ricorrente il riferimento del giudice all’aliquota appare privo di significatopoiché l’aliquota non rileva per il calcolodegli accessori.

Quanto agli interessi, per l’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 il momento di esigibilità coincide con quello in cui diviene esigibile il tributo ed è identificato dal giorno di esecutività del ruolo,indicato in cartella .

Quanto alla sanzione, l’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 prevede che chi non esegue in tutto o in parte i versamenti alle scadenze è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30%di ogni importo non versato, così consentendo di quantificare l’importo delle sanzioni. 2.Il motivo del ricorso principale è fondato. 2.1 La cartella è stata annullata con riferimento a interessi e sanzioni con la seguente motivazione:“[…] posto che la sola quantificazione della cifra globale, senza indicazione del procedimento di calcolo (criteri, aliquote e periodo di riferimento) non ha consentito al contribuente di conoscere se i criteri adottati per il calcolo fossero conformi a quelli legali e se i periodi di commisurazione rilevati fossero coincidenti con quelli effettivamente rilevati”.

La cartella contiene peraltro riferimenti alla data di esecutorietà del ruolo, agli interessi per ritardata iscrizione previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973 e alle sanzioni pecuniarie previste per il mancato pagamento dell’IRPEF. 2.2 L’atto impugnato ha per oggetto la liquidazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dovuti sulla base della dichiarazionepresentata dal contribuente.

Nei casi come quello in esame l’Ufficio è in condizione di formulare le proprie richieste in forza del richiamo alla dichiarazione nonché ai titoli afferenti al le singole somme , senza necessità d ’ indicare ulteriormente i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale.

Se è vero, infatti, che nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bisd.P.R. 600 del 1973 la cartella di pagamento costituisce l'atto con il quale il contribuente conosce per la prima volta la pretesa fiscale, nell’ipotesi di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, così come in quella in cui vengano richiesti anche gli interessi per ritardato od omesso pagamento, il contribuente è comunque in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il richiamo alla dichiarazione .

Con riferimento agli interessi, poiché il criterio di liquidazione è predeterminato dall’art. 20 d.P.R. n. 602 del 19 73, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta.

Per lesanzioni, è sufficiente i l richiamo alla norma di legge che ne prevede i criteri,come l’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (Cass. 6812/2019 e Cass. 14236/2017).

Con un a recente pronuncia le Sezioni Unite hanno ricordato: « 13.5 Q uanto alle ipotesi di controllo automatizzato - artt. 36 - bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972 - è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi-esonera l’amministrazione dall’onere motivazionale in ordine all’obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell’obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l’emittente la cartella fornisca l’indicazione del parametro normativo in base al quale l’amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella»(Cass., Sez. un., 22281/2022).

Sul contenuto dell’obbligo di motivazione con specifico riferimentoagli accessori si è espressa negli stessi termini anche la giurisprudenza più recente (Cass. 27504/2024 e Cass.28593/2025).

Non appaiono di segno contrario i precedenti richiamati nella decisione impugnata.

Il primo (Cass. 24024/2015) riguarda un caso di motivazione apparente della sentenza per non aver indicato quali fossero le ragioni che avevano indotto il giudice a ritenere rispettata la normativa vigente; il secondo (Cass.4516/2012) è relativo a una ipotesi particolare, in cui era stata indicata solo la cifra globale degli interessi calcolati per un periodo di ventitré anni.

È infatti pur sempre necessario verificare se il contribuente sia effettivamente in grado di controllare la correttezza del calcolo dell’amministrazione in situazioni in cui si faccia riferimento a un periodo di tempo particolarmente ampio (v.

Cass.17767/2018 per un caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo con riferimento a un periodo di ventotto anni).

3. Con il primo motivo di ricorso incidentaleil contribuente deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 14 legge n. 890 del 1982,dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6 d.P.R. n. 655 del 1982 e degli artt. 137, 156 e 156 c .p.c. per l’inesistenzadella notifica, stante l’obbligo di redigere la relata anche in caso di spedizione a mezzo posta.

L’art. 14 legge n. 890 del 1982 stabilisce che la notifica diretta non è possibile per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento, imponendo l’obbligo di redigere la relata, per il richiamo all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, che a sua volta richiama l’art. 137 c.p.c.

Nessuna sanatoria è possibile per essere gli atti tributari da sempre recettizi.

4. Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis c.p.c. n um . 1 , c.p.c. perché la sentenza ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che il ricorrente si confronti con l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal giudice di merito (Cass. 14327/2009 e Cass. 11708/2011), e l’esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento.

L’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 sulla notifica delle cartelle esattoriali consente a ll’agente della riscossione la notificazione diretta,senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e semplificata, nel senso che sono applicabili le norme del codice postale e non quelledella legge n. 890 del 1982 sulla notificazione a mezzo servizio postale di atti giudiziari.

La notifica non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico.

Anche la Corte costituzionale ha ricordato : “Un primo tratto della semplificazione che connota la notificazione "diretta" consiste nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982, relazione deputata ad attestare i dati significativi dell'avvenuta notificazione” (Corte cost. n. 175/2018).Non trattandosi di notificazione effettuata attraverso ufficiale giudiziario o messo comunale, la notifica della cartella esattoriale si perfezionacon la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità della relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. 13628/2025, Cass. 35822/2023 e Cass. 27007/2023).

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il contribuente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21-septies e 21-octies legge n. 241 del 1990, degli artt. 7 e 17 legge n. 212 del 2000, dell’art 41 CDFUE e degli artt. 374 e 112 c.p.c., in quanto un vizio di motivazione comporta la caducazione dell’intero atto.

Per il ricorrente incidentaleil giudice tributario avrebbe dovuto limitarsi a una pronuncia di annullamento, senza proseguire ulteriormente l’indagine sull’effettiva sussistenza del debito d’imposta.

6. Il secondo motivo r imane assorbito dal l’ accoglimento del primo motivo di ricorso principale.

Non è comunque condivisibile l’affermazione del ricorrente incidentale secondo cui la sussistenza di un vizio di motivazione comporti necessariamente la caducazione dell’intero atto.Il processo tributario ha ad oggetto il rapporto e non la mera illegittimità dell'atto, di talché quest'ultima non comporta sempre ed automaticamente l'accoglimento integrale del ricorso del contribuente, dovendo il giudice esercitare i propri poteri estimativi e anche sostitutivi, provvedendo se del caso a rettificare gli importi richiesti(Cass. 6918/2013, Cass. 27574/2018 e Cass. 22770/2022).

Il limite è costituito dalla presenza di vizi formali così gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario, come nel caso in cui vi sia totale carenza di motivazione (Cass. 8581/2006 e Cass.12597/2020).Nel caso in esame il vizio di motivazione rilevato dal giudice di appelloatteneva unicamente agli interessi e alle sanzioni e non all’intero atto e quindi non avrebbe potuto comportare l’annullamentointegrale della cartella.

7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta la nullità della cartella di pagamento quale conseguenza giuridica dell’inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione, in violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990.

8. Il terzo motivo non è ammissibile.

La parte ha l’onere di dimostrare tramite riproduzione degli atti dei gradi di merito quando abbia proposto la censura, in modo da escludere che si tratti di eccezione nuova proposta per la prima volta avanti al giudice di legittimità.

Dalla lettura dellasentenza impugnata non risulta che il giudizio di appello avesse riguardato la specifica questione dedotta con il terzo motivo.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini e accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.

S econdo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto , non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la relativa questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, d’indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 2038/2019 , Cass. 20518/2008 e Cass.6542/2004).

Nella sentenza impugnata si fa riferimento solo alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento e non del ruolo.

Con riferiment o alla sottoscrizione della cartella deve richiamarsi il consolidato indirizzo della Corte: «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice» (Cass. 31605 /2019, Cass. 19327/2024 e Cass.15906/2025).

La sottoscrizione del ruolo è stabilita dall’art. 12, quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 ma non è prevista alcuna sanzione per l’ipotesi di omessa sottoscrizione.Trova applicazione la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto ( Cass.27561/2018e Cass. 19761/2016).

9. Con il quarto motivo di ricorso incidentale il contribuente si duole della nullità della cartella di pagamento perla violazione dell’art. 6, comma 5, stat. contrib. per l’omessa notificazione della comunicazione d’irregolarità, che assum e la veste di atto presupposto necessario e per l’omessa attivazione dell’obbligatorio contraddittorio preventivo endoprocedimentale.

Il ricorrente incidentale evidenzia che era stato l’ agente della riscossione a sostenere cheerano state emesse delle comunicazioni d’irre golarità, tuttavia mai ritualmente notificate.

Avendo l’Ufficio emesso delle comunicazioni d’irregolarità, riteneva che tali atti fossero necessari.

Non è nemmeno sostenibile che la comunicazione d’irregolarità debba essere comunicata e non notificata al contribuente sottoposto al controllo.

10. Anche l’ultimo motivo è inammissibile ex art. 360-bisc.p.c. num. 1, c.p.c.

Con riguardo alla necessità del previo invio della comunicazione d’irregolarità, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che nel caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l'emissione di cartella di pagamento con le modalità previste dall’art.36-bis, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di tributi diretti edall’art. 54-bis, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di Iva, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo pertanto in tali ipotesi l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo.

Parimenti, quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, si è affermato che l'invio della comunicazione d’irregolarità al contribuente sussiste sebbene la sua omissione determiniuna semplice irregolarità, non precludendo, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione.

L’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale sussiste , a pena di nullità, nei casi in cui dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Con riferimento a tali casi, che non ricorrono in tutte le ipotesi di controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, il contenuto dell’art. 36 - bis , terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis applicabile , è i ntegrato dall’art. 6, comma 5, stat. contrib. in ordine alle conseguenze sanzionatorie.

Se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi d’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione della sussistenza d’incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. 1711/2018 , Cass. 33344/2019, Cass. 24813/2021, Cass. 3955/2024e Cass. 18078/2024).

Il giudice di merito ha evidenziato che il contribuente non aveva versato le imposte risultanti dalla dichiarazione per l’anno d’imposta 2006.

Il ricorrente incidentale avrebbe allora dovuto chiarire perché invece nel caso in esame sussistesseroincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, riportando per la parte che interessa la motivazione della cartella.

Non avrebbe dovuto limitarsi a dedurre che la comunicazione costituiva necessariamente un atto presuppostosolo perché l’agente della riscossione aveva fatto riferimento a una comunicazione d’irregolarità.

11. Il ricorso principale deve essere accolto mentre il ricorso incidentale va respinto.

Dato che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ex art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c. viene decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

La decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite non era stata impugnata dalla parte vittoriosa.

Per il giudizio di appello le spese vengono compensate perché la giurisprudenza sulla motivazione della cartella con riferimento alle questioni controverse si è consolidata in epoca successiva alla decisione di secondo grado ; per il giudizio di legittimità le spese seguono la soccombenzadel contribuente e, sulla base dei parametridel d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo da parte del ricorrente incidentale.

P.Q.M accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnatacon riferimento al motivo del ricorso principale e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensate le spese di lite per il giudizio di appello, condanna il contribuente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione spa per il giudizio di legittimità, liquidate per la prima nella somma di euro 4.100,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito e per la seconda nella somma di euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali (15%),euro 200,00 per esborsi, iva e cpa come per legge .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5145/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:PERSONA] 60A02 Z404I) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentee ricorrente incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, s ez ione stacc ata di Lecce , n. 2255 /201 6 , depositata il 30/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Al contribuente [OSCURATO:PERSONA] era notificata una cartella di pagamento per euro 45.244,81 per omesso versamento d’IRPEF, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 633 del 1973 per l’anno d’imposta 2006. 2.Mentre la CTP respingeva completamente il ricorso , la CTR della Puglia, con la sentenza impugnata, lo accoglieva parzialmente . Il giudicedi appello evidenziava che , in caso di notificazione a mezzo posta, non è necessaria la relata di notifica . Riteneva infondate le contestazioni sulla mancata sottoscrizione della cartella, sul difetto di motivazione e sull’omessa allegazione dell’atto presupposto, perché la cartella di pagamento prevista dall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere redatta secondo un modello approvato con decreto ministeriale,che non prevede la sottoscrizione dell’esattore. Non era stato violato l’art. 6, comma 5,stat. contrib. per il mancato invio della comunicazione d’irregolarità perché non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La CTR riteneva invecemeritevole di accoglimento il motivo su interessi e sanzioni perché lasola quantificazione dell’importo globale non consent iva al contribuente di comprenderei criteri di calcolo adottati. 3.Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a ununico motivo. 4.Il contribuente ha presentato controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 20 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3 c.p.c., poiché l’obbligo di motivazione con riferimento a una cartella di pagamento deve ritenersi attenuato. Secondo la ricorrente il riferimento del giudice all’aliquota appare privo di significatopoiché l’aliquota non rileva per il calcolodegli accessori. Quanto agli interessi, per l’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 il momento di esigibilità coincide con quello in cui diviene esigibile il tributo ed è identificato dal giorno di esecutività del ruolo,indicato in cartella . Quanto alla sanzione, l’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 prevede che chi non esegue in tutto o in parte i versamenti alle scadenze è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30%di ogni importo non versato, così consentendo di quantificare l’importo delle sanzioni. 2.Il motivo del ricorso principale è fondato. 2.1 La cartella è stata annullata con riferimento a interessi e sanzioni con la seguente motivazione:“[…] posto che la sola quantificazione della cifra globale, senza indicazione del procedimento di calcolo (criteri, aliquote e periodo di riferimento) non ha consentito al contribuente di conoscere se i criteri adottati per il calcolo fossero conformi a quelli legali e se i periodi di commisurazione rilevati fossero coincidenti con quelli effettivamente rilevati”. La cartella contiene peraltro riferimenti alla data di esecutorietà del ruolo, agli interessi per ritardata iscrizione previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973 e alle sanzioni pecuniarie previste per il mancato pagamento dell’IRPEF. 2.2 L’atto impugnato ha per oggetto la liquidazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dovuti sulla base della dichiarazionepresentata dal contribuente. Nei casi come quello in esame l’Ufficio è in condizione di formulare le proprie richieste in forza del richiamo alla dichiarazione nonché ai titoli afferenti al le singole somme , senza necessità d ’ indicare ulteriormente i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale. Se è vero, infatti, che nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bisd.P.R. 600 del 1973 la cartella di pagamento costituisce l'atto con il quale il contribuente conosce per la prima volta la pretesa fiscale, nell’ipotesi di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, così come in quella in cui vengano richiesti anche gli interessi per ritardato od omesso pagamento, il contribuente è comunque in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il richiamo alla dichiarazione . Con riferimento agli interessi, poiché il criterio di liquidazione è predeterminato dall’art. 20 d.P.R. n. 602 del 19 73, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta. Per lesanzioni, è sufficiente i l richiamo alla norma di legge che ne prevede i criteri,come l’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (Cass. 6812/2019 e Cass. 14236/2017). Con un a recente pronuncia le Sezioni Unite hanno ricordato: « 13.5 Q uanto alle ipotesi di controllo automatizzato - artt. 36 - bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972 - è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi-esonera l’amministrazione dall’onere motivazionale in ordine all’obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell’obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l’emittente la cartella fornisca l’indicazione del parametro normativo in base al quale l’amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella»(Cass., Sez. un., 22281/2022). Sul contenuto dell’obbligo di motivazione con specifico riferimentoagli accessori si è espressa negli stessi termini anche la giurisprudenza più recente (Cass. 27504/2024 e Cass.28593/2025). Non appaiono di segno contrario i precedenti richiamati nella decisione impugnata. Il primo (Cass. 24024/2015) riguarda un caso di motivazione apparente della sentenza per non aver indicato quali fossero le ragioni che avevano indotto il giudice a ritenere rispettata la normativa vigente; il secondo (Cass.4516/2012) è relativo a una ipotesi particolare, in cui era stata indicata solo la cifra globale degli interessi calcolati per un periodo di ventitré anni. È infatti pur sempre necessario verificare se il contribuente sia effettivamente in grado di controllare la correttezza del calcolo dell’amministrazione in situazioni in cui si faccia riferimento a un periodo di tempo particolarmente ampio (v. Cass.17767/2018 per un caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo con riferimento a un periodo di ventotto anni). 3. Con il primo motivo di ricorso incidentaleil contribuente deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 14 legge n. 890 del 1982,dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6 d.P.R. n. 655 del 1982 e degli artt. 137, 156 e 156 c .p.c. per l’inesistenzadella notifica, stante l’obbligo di redigere la relata anche in caso di spedizione a mezzo posta. L’art. 14 legge n. 890 del 1982 stabilisce che la notifica diretta non è possibile per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento, imponendo l’obbligo di redigere la relata, per il richiamo all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, che a sua volta richiama l’art. 137 c.p.c. Nessuna sanatoria è possibile per essere gli atti tributari da sempre recettizi. 4. Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis c.p.c. n um . 1 , c.p.c. perché la sentenza ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che il ricorrente si confronti con l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal giudice di merito (Cass. 14327/2009 e Cass. 11708/2011), e l’esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento. L’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 sulla notifica delle cartelle esattoriali consente a ll’agente della riscossione la notificazione diretta,senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e semplificata, nel senso che sono applicabili le norme del codice postale e non quelledella legge n. 890 del 1982 sulla notificazione a mezzo servizio postale di atti giudiziari. La notifica non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. Anche la Corte costituzionale ha ricordato : “Un primo tratto della semplificazione che connota la notificazione "diretta" consiste nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982, relazione deputata ad attestare i dati significativi dell'avvenuta notificazione” (Corte cost. n. 175/2018).Non trattandosi di notificazione effettuata attraverso ufficiale giudiziario o messo comunale, la notifica della cartella esattoriale si perfezionacon la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità della relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. 13628/2025, Cass. 35822/2023 e Cass. 27007/2023). 5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il contribuente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21-septies e 21-octies legge n. 241 del 1990, degli artt. 7 e 17 legge n. 212 del 2000, dell’art 41 CDFUE e degli artt. 374 e 112 c.p.c., in quanto un vizio di motivazione comporta la caducazione dell’intero atto. Per il ricorrente incidentaleil giudice tributario avrebbe dovuto limitarsi a una pronuncia di annullamento, senza proseguire ulteriormente l’indagine sull’effettiva sussistenza del debito d’imposta. 6. Il secondo motivo r imane assorbito dal l’ accoglimento del primo motivo di ricorso principale. Non è comunque condivisibile l’affermazione del ricorrente incidentale secondo cui la sussistenza di un vizio di motivazione comporti necessariamente la caducazione dell’intero atto.Il processo tributario ha ad oggetto il rapporto e non la mera illegittimità dell'atto, di talché quest'ultima non comporta sempre ed automaticamente l'accoglimento integrale del ricorso del contribuente, dovendo il giudice esercitare i propri poteri estimativi e anche sostitutivi, provvedendo se del caso a rettificare gli importi richiesti(Cass. 6918/2013, Cass. 27574/2018 e Cass. 22770/2022). Il limite è costituito dalla presenza di vizi formali così gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario, come nel caso in cui vi sia totale carenza di motivazione (Cass. 8581/2006 e Cass.12597/2020).Nel caso in esame il vizio di motivazione rilevato dal giudice di appelloatteneva unicamente agli interessi e alle sanzioni e non all’intero atto e quindi non avrebbe potuto comportare l’annullamentointegrale della cartella. 7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta la nullità della cartella di pagamento quale conseguenza giuridica dell’inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione, in violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990. 8. Il terzo motivo non è ammissibile. La parte ha l’onere di dimostrare tramite riproduzione degli atti dei gradi di merito quando abbia proposto la censura, in modo da escludere che si tratti di eccezione nuova proposta per la prima volta avanti al giudice di legittimità. Dalla lettura dellasentenza impugnata non risulta che il giudizio di appello avesse riguardato la specifica questione dedotta con il terzo motivo. I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini e accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. S econdo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto , non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la relativa questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, d’indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 2038/2019 , Cass. 20518/2008 e Cass.6542/2004). Nella sentenza impugnata si fa riferimento solo alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento e non del ruolo. Con riferiment o alla sottoscrizione della cartella deve richiamarsi il consolidato indirizzo della Corte: «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice» (Cass. 31605 /2019, Cass. 19327/2024 e Cass.15906/2025). La sottoscrizione del ruolo è stabilita dall’art. 12, quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 ma non è prevista alcuna sanzione per l’ipotesi di omessa sottoscrizione.Trova applicazione la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto ( Cass.27561/2018e Cass. 19761/2016). 9. Con il quarto motivo di ricorso incidentale il contribuente si duole della nullità della cartella di pagamento perla violazione dell’art. 6, comma 5, stat. contrib. per l’omessa notificazione della comunicazione d’irregolarità, che assum e la veste di atto presupposto necessario e per l’omessa attivazione dell’obbligatorio contraddittorio preventivo endoprocedimentale. Il ricorrente incidentale evidenzia che era stato l’ agente della riscossione a sostenere cheerano state emesse delle comunicazioni d’irre golarità, tuttavia mai ritualmente notificate. Avendo l’Ufficio emesso delle comunicazioni d’irregolarità, riteneva che tali atti fossero necessari. Non è nemmeno sostenibile che la comunicazione d’irregolarità debba essere comunicata e non notificata al contribuente sottoposto al controllo. 10. Anche l’ultimo motivo è inammissibile ex art. 360-bisc.p.c. num. 1, c.p.c. Con riguardo alla necessità del previo invio della comunicazione d’irregolarità, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che nel caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l'emissione di cartella di pagamento con le modalità previste dall’art.36-bis, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di tributi diretti edall’art. 54-bis, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di Iva, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo pertanto in tali ipotesi l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo. Parimenti, quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, si è affermato che l'invio della comunicazione d’irregolarità al contribuente sussiste sebbene la sua omissione determiniuna semplice irregolarità, non precludendo, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione. L’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale sussiste , a pena di nullità, nei casi in cui dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Con riferimento a tali casi, che non ricorrono in tutte le ipotesi di controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, il contenuto dell’art. 36 - bis , terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis applicabile , è i ntegrato dall’art. 6, comma 5, stat. contrib. in ordine alle conseguenze sanzionatorie. Se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi d’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione della sussistenza d’incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. 1711/2018 , Cass. 33344/2019, Cass. 24813/2021, Cass. 3955/2024e Cass. 18078/2024). Il giudice di merito ha evidenziato che il contribuente non aveva versato le imposte risultanti dalla dichiarazione per l’anno d’imposta 2006. Il ricorrente incidentale avrebbe allora dovuto chiarire perché invece nel caso in esame sussistesseroincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, riportando per la parte che interessa la motivazione della cartella. Non avrebbe dovuto limitarsi a dedurre che la comunicazione costituiva necessariamente un atto presuppostosolo perché l’agente della riscossione aveva fatto riferimento a una comunicazione d’irregolarità. 11. Il ricorso principale deve essere accolto mentre il ricorso incidentale va respinto. Dato che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ex art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c. viene decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. La decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite non era stata impugnata dalla parte vittoriosa. Per il giudizio di appello le spese vengono compensate perché la giurisprudenza sulla motivazione della cartella con riferimento alle questioni controverse si è consolidata in epoca successiva alla decisione di secondo grado ; per il giudizio di legittimità le spese seguono la soccombenzadel contribuente e, sulla base dei parametridel d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo da parte del ricorrente incidentale. P.Q.M accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnatacon riferimento al motivo del ricorso principale e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensate le spese di lite per il giudizio di appello, condanna il contribuente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione spa per il giudizio di legittimità, liquidate per la prima nella somma di euro 4.100,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito e per la seconda nella somma di euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali (15%),euro 200,00 per esborsi, iva e cpa come per legge . Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 de