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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22770/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21295/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., corrente in Milano, via dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso, e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione. - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, sez. 22, n. 377/2015, depositata in data 9 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IRES ed a carico della società controricorrente, un maggior reddito calcolato relativamente agli anni d’imposta 2005 e 2006.

In particolare, la stessa rideterminava l’utile rinveniente da un’operazione immobiliare in [OSCURATO:PERSONA], che aveva fruttato un corrispettivo di € 693000, rispetto alla quale la contribuente denunciava , però , una minusvalenza a fronte di asseriti costi di realizzazione per € 976.418,00 (e così determinandosi una perdita di € 283.418,00).

L’Agenzia riconosceva il maxi-canone leasing, due canoni di locazione, i canoni leasing per il 2005, ma il tutto non integralmente bensì nella minor misura di 297 millesimi (quota del terreno acquistata), oltre al prezzo d’acquisto del terreno, e così complessivamente € 447.309,56.

Pertanto, in luogo della suddetta perdita, veniva determinato una plusvalenza di € 245.690,44 e un reddito imponibile di € 325.604,44 (al lordo però quest’ultimo della perdita del 2004 per € 76.670,00).

Veniva, poi , rettificato , con separato avviso di accertamento, anche il reddito 2006, dal momento che la contribuente aveva compensato lo stesso sia con la perdita del 2004 che con quella secondo la stessa maturata nel 2005.

La diversa ricostruzione del reddito 2005 determinava così una ripresa a tassazione per € 203.504.

2. Con ricorso alla CTP di Milano, la contribuente chiedeva l’annullamento dei menzionati avvisi di accertamento.

Il giudice di primo grado riconosceva costi per € 26.971,68 in aggiunta a quanto riconosciuto dall’Agenzia, e inoltre – quanto all’imputazione a costi del leasing – osservava che “appare del tutto agevole affermare che l’imputazione di tali costi debba avvenire nella misura dell'apporto del capitale.

Nella specie questo non è dato incerto motivo per cui essi debbono essere riconosciuti nella percentuale del 52,5% di spettanza della ricorrente”.

3. La contribuente ricorreva in appello e la CTR annullava integralmente gli avvisi. 4.L’Agenzia delle entrate ricorre avverso tale sentenza proponendo un motivo. 5.La contribuente resiste con controricorso e , in prossimità dell’adunanza camerale,ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 112 cod . proc . civ . in relazione all'articolo 360 , primo comma, numero 4 cod. proc . civ .

Ad avviso dell'Agenzia la CTR,dopo aver riconosciuto i costi di cui ai punti 7 e 8 dell'avviso di accertamento per euro 79.980 e quelli di cui ai numeri 12-15 dello stesso per ulteriori euro 54.094,15, avrebbe dovuto procedere non già come fatto all'integrale annullamento degli avvisi stessi, bensì alla correzione del risultato dell'accertamento.

In particolare , ne sarebbe risultata una minusvalenza di euro 34.804 e se dal reddito imponibile, accertato con l'avviso e corretto in euro 325.604 , si fossero sottratte le somme riconosciute dalla commissione tributaria provinciale e quelle ulteriori riconosciute dalla CTR, si sarebbe ottenuto un residuo reddito di euro 45.225 per cui ne der ivava che l'accertamento del 2005 andava confermato per un importo minore mentre l'avviso relativo all'anno d'imposta 2006 avrebbe dovuto restare intonso.

Non considerando l'effettivo thema decidendum, la sentenza per tale motivo risulterebbe nulla per inosservanza violazione e falsa applicazione del citato articolo 112 cod proc civ.

2. La controricorrente ritiene che invece sulla base delle statuizioni della CTR vadano dedotti ulteriori euro 51.994,15, annullandosi così il reddito essendo maggiore la minusvalenza, e per conseguenza dovrebbe risultare nulla dovuto anche per l’annualità successiva, dal momento che i costi relativi ai canoni leasing erano stati già dalla CTP integralmente riconosciuti, avendo la stessa corretto l’avviso che li aveva riconosciuti nella misura dei 297 millesimi.

In particolare, si esclude da parte della controricorrente che il riconoscimento di siffatti costi fosse stato dal primo giudice limitato alla quota del 52,5 %, che invece si riferisce non ai costi deducibili bensì alla porzione di terreno acquistate in leasing dalla contribuente per relativamente alla quale sono stati pagati ed indi portati in deduzione dal reddito tutti i canoni di leasing in questione come si evincerebbe dallo stesso avviso di accertamento per l'anno2005.

3. Va premesso che indubbiamente l’oggetto del processo tributario è costituito dal rapporto e non dalla mera illegittimità dell’atto, di talché la semplice illegittimità dell’atto non comporta sempre ed automaticamente l'accoglimento integrale del ricorso del contribuente, dovendo invece il giudice esercitare i suoi poter i estimativi e anche sostitutiv i, provvedendo se del caso a rettificare gli importi richiesti.

Nella specie, la sentenza d’appello, pur avendo inciso concretamente sull’entità della minusvalenza e del reddito, avendo riconosciuto, come si ricava da quanto precede , la deducibilità di rilevanti oneri, in aggiunta a quelli già riconosciuti dal giudice di primo grado, non si è data carico di rideterminare i valori al netto di tali deduzioni.

In particolare, partendo da una plusvalenza risultante dalle deduzioni già riconosciute in primo grado (euro 99.389, cioè 245.690 riconosciuta dall’Agenzia, - 26.971,78 – 119.335), sottraendo le nuove deduzioni più sopra indicate e riconosciute dalla CTR ( 54.094,15, e 79.980) si giunge ad una minusvalenza di

34.685. A questo punto la CTR avrebbe dovuto tenere presente che gli oneri per canoni leasing non erano stati integralmente riconosciuti come da decurtarsi dalla sentenza di primo grado, come invece ritiene la controricorrente.

In effetti, dal brano della sentenza della CTP che si è riportata, appare evidente come il primo giudice abbia riconosciuto tali oneri solo nella misura del 52,5 %, espressamente infatti limitando a tale percentuale la misura dei costi (“essi”) che debbono essere riconosciuti come “di spettanza”della contribuente.

Anziché provvedere a verificare l’esito del giudizio sulla base delle deduzioni riconosciute dalla stessa, la CTR si è dunque limitata, dopo aver riconosciuto il diritto alla detrazione dei vari costi, ad aggiungere “Con la parziale riforma della sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento per cui è causa vengono annullati totalmente con l’accoglimento dell’appello”.

Da quanto precede emerge la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al disposto annullamento totale.

La sentenza dev’essere dunque cassata con rinvio alla stessa commissione in diversa composizione.

La CTR provvederà anche alla determinazione delle spese inerenti il giudizio di legittimità.

P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla [OSCURATO:PERSONA] del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21295/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., corrente in Milano, via dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso, e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione. - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, sez. 22, n. 377/2015, depositata in data 9 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IRES ed a carico della società controricorrente, un maggior reddito calcolato relativamente agli anni d’imposta 2005 e 2006. In particolare, la stessa rideterminava l’utile rinveniente da un’operazione immobiliare in [OSCURATO:PERSONA], che aveva fruttato un corrispettivo di € 693000, rispetto alla quale la contribuente denunciava , però , una minusvalenza a fronte di asseriti costi di realizzazione per € 976.418,00 (e così determinandosi una perdita di € 283.418,00). L’Agenzia riconosceva il maxi-canone leasing, due canoni di locazione, i canoni leasing per il 2005, ma il tutto non integralmente bensì nella minor misura di 297 millesimi (quota del terreno acquistata), oltre al prezzo d’acquisto del terreno, e così complessivamente € 447.309,56. Pertanto, in luogo della suddetta perdita, veniva determinato una plusvalenza di € 245.690,44 e un reddito imponibile di € 325.604,44 (al lordo però quest’ultimo della perdita del 2004 per € 76.670,00). Veniva, poi , rettificato , con separato avviso di accertamento, anche il reddito 2006, dal momento che la contribuente aveva compensato lo stesso sia con la perdita del 2004 che con quella secondo la stessa maturata nel 2005. La diversa ricostruzione del reddito 2005 determinava così una ripresa a tassazione per € 203.504. 2. Con ricorso alla CTP di Milano, la contribuente chiedeva l’annullamento dei menzionati avvisi di accertamento. Il giudice di primo grado riconosceva costi per € 26.971,68 in aggiunta a quanto riconosciuto dall’Agenzia, e inoltre – quanto all’imputazione a costi del leasing – osservava che “appare del tutto agevole affermare che l’imputazione di tali costi debba avvenire nella misura dell'apporto del capitale. Nella specie questo non è dato incerto motivo per cui essi debbono essere riconosciuti nella percentuale del 52,5% di spettanza della ricorrente”. 3. La contribuente ricorreva in appello e la CTR annullava integralmente gli avvisi. 4.L’Agenzia delle entrate ricorre avverso tale sentenza proponendo un motivo. 5.La contribuente resiste con controricorso e , in prossimità dell’adunanza camerale,ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 112 cod . proc . civ . in relazione all'articolo 360 , primo comma, numero 4 cod. proc . civ . Ad avviso dell'Agenzia la CTR,dopo aver riconosciuto i costi di cui ai punti 7 e 8 dell'avviso di accertamento per euro 79.980 e quelli di cui ai numeri 12-15 dello stesso per ulteriori euro 54.094,15, avrebbe dovuto procedere non già come fatto all'integrale annullamento degli avvisi stessi, bensì alla correzione del risultato dell'accertamento. In particolare , ne sarebbe risultata una minusvalenza di euro 34.804 e se dal reddito imponibile, accertato con l'avviso e corretto in euro 325.604 , si fossero sottratte le somme riconosciute dalla commissione tributaria provinciale e quelle ulteriori riconosciute dalla CTR, si sarebbe ottenuto un residuo reddito di euro 45.225 per cui ne der ivava che l'accertamento del 2005 andava confermato per un importo minore mentre l'avviso relativo all'anno d'imposta 2006 avrebbe dovuto restare intonso. Non considerando l'effettivo thema decidendum, la sentenza per tale motivo risulterebbe nulla per inosservanza violazione e falsa applicazione del citato articolo 112 cod proc civ. 2. La controricorrente ritiene che invece sulla base delle statuizioni della CTR vadano dedotti ulteriori euro 51.994,15, annullandosi così il reddito essendo maggiore la minusvalenza, e per conseguenza dovrebbe risultare nulla dovuto anche per l’annualità successiva, dal momento che i costi relativi ai canoni leasing erano stati già dalla CTP integralmente riconosciuti, avendo la stessa corretto l’avviso che li aveva riconosciuti nella misura dei 297 millesimi. In particolare, si esclude da parte della controricorrente che il riconoscimento di siffatti costi fosse stato dal primo giudice limitato alla quota del 52,5 %, che invece si riferisce non ai costi deducibili bensì alla porzione di terreno acquistate in leasing dalla contribuente per relativamente alla quale sono stati pagati ed indi portati in deduzione dal reddito tutti i canoni di leasing in questione come si evincerebbe dallo stesso avviso di accertamento per l'anno2005. 3. Va premesso che indubbiamente l’oggetto del processo tributario è costituito dal rapporto e non dalla mera illegittimità dell’atto, di talché la semplice illegittimità dell’atto non comporta sempre ed automaticamente l'accoglimento integrale del ricorso del contribuente, dovendo invece il giudice esercitare i suoi poter i estimativi e anche sostitutiv i, provvedendo se del caso a rettificare gli importi richiesti. Nella specie, la sentenza d’appello, pur avendo inciso concretamente sull’entità della minusvalenza e del reddito, avendo riconosciuto, come si ricava da quanto precede , la deducibilità di rilevanti oneri, in aggiunta a quelli già riconosciuti dal giudice di primo grado, non si è data carico di rideterminare i valori al netto di tali deduzioni. In particolare, partendo da una plusvalenza risultante dalle deduzioni già riconosciute in primo grado (euro 99.389, cioè 245.690 riconosciuta dall’Agenzia, - 26.971,78 – 119.335), sottraendo le nuove deduzioni più sopra indicate e riconosciute dalla CTR ( 54.094,15, e 79.980) si giunge ad una minusvalenza di 34.685. A questo punto la CTR avrebbe dovuto tenere presente che gli oneri per canoni leasing non erano stati integralmente riconosciuti come da decurtarsi dalla sentenza di primo grado, come invece ritiene la controricorrente. In effetti, dal brano della sentenza della CTP che si è riportata, appare evidente come il primo giudice abbia riconosciuto tali oneri solo nella misura del 52,5 %, espressamente infatti limitando a tale percentuale la misura dei costi (“essi”) che debbono essere riconosciuti come “di spettanza”della contribuente. Anziché provvedere a verificare l’esito del giudizio sulla base delle deduzioni riconosciute dalla stessa, la CTR si è dunque limitata, dopo aver riconosciuto il diritto alla detrazione dei vari costi, ad aggiungere “Con la parziale riforma della sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento per cui è causa vengono annullati totalmente con l’accoglimento dell’appello”. Da quanto precede emerge la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al disposto annullamento totale. La sentenza dev’essere dunque cassata con rinvio alla stessa commissione in diversa composizione. La CTR provvederà anche alla determinazione delle spese inerenti il giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla [OSCURATO:PERSONA] del
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