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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 05310/2026

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6 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.16922/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate –Riscossione -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2732/2024 depositata il 19/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che - riportandosi alle conclusioni depositate - ha chiesto il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo; uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Con ricorso ex art. 40 CCII del 3.5.2023, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito MC) ha chiesto al Tribunale di Napoli di omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII raggiunto, sulla base di transazione fiscale ex art. 63 CCII, con i creditori che rappresentavano oltre il 60% dei crediti dell’impresa, e cioè l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (rappresentanti circa il 93% del totale dei crediti).

1.1. — L’ulteriore creditore, Inps, non ha invece aderito né alla prima proposta di transazione previdenziale ex art. 63 CCII, trasmessa in data 28.07.2022 (che prevedeva un soddisfacimento al 15,65%), né alla seconda proposta del 21.10.2022, né alla terza proposta del 24.11.2022, né a un ”addendum” del 4.7.2023 (con innalzamento del soddisfacimento al 16,86%) né infine alla “integrazione” del 19.10.2023 (con aumento della percentuale al 30%; miglioramenti resi possibili anche dall’apporto di finanza esterna della società [OSCURATO:SOCIETA]., collegata anche a [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva a sua volta chiesto l’omologa di un accordo di ristrutturazione trattato congiuntamente a quello in esame).

1.2. — Nel corso del giudizio di omologazione la ricorrente ha chiesto al tribunale di procedere all’omologazione forzosa nei confronti dell’Inps ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis CCII, nonostante la sua adesione non fosse determinante al raggiungimento della soglia del 60%.

1.3. — Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14.2.2024 (iscritta nel Registro imprese il 20.2.2024), appurata la convenienza degli accordi rispetto alla Liquidazione giudiziale, li ha estesi forzosamente anche all’Inps, sul rilievo che, altrimenti, non sarebbe stato assolto il presupposto del pagamento integrale del creditore estraneo Inps, ai sensi dell’art. 57, comma 3, CCII.

1.4. —In data 29.3.2024 l’Inps ha proposto reclamo ex art. 51 CCII lamentando l’errata applicazione dell’art. 63 comma 2-bis CCII e il difetto di meritevolezza (poiché l’intervento di finanza esterna era stato garantito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. che in realtà era l’effettiva responsabile dell’obbligazione contributiva nei confronti dell’INPS e quindi condebitrice solidale, come da verbali di accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA] ricevuti dalle tre società collegate MC, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]).

1.5. — In sede di reclamo, la debitrice ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’Inps e la tardività del reclamo, proposto oltre il termine ex art. 51 CCII, e nel merito ha chiesto la conferma dell’interpretazione sistematica dell’art. 63, comma 2-bis, CCII nel senso che il “cram-down” sarebbe applicabile tutte le volte in cui l’accordo sia più vantaggioso per l’ente pubblico rispetto all’alternativa liquidatoria, a prescindere dal fatto che la mancata adesione non sia determinante.

1.6. — La Corte d’appello di Napoli ha innanzitutto ritenuto sussistente sia la legittimazione dell’Inps al reclamo ex art. 51 CCII – in quanto divenuta “parte” a seguito dell’omologazione forzosa erroneamente disposta nei suoi confronti – sia la tempestività del reclamo, in quanto proposto, in mancanza di notifica all’Inps a cura della cancelleria, nel termine lungo ex art. 327 c.p.c.

Nel merito, ha accolto il reclamo e ha revocato l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, poiché, non essendo l’adesione dell’Inps determinante per il raggiungimento della maggioranza del 60%, e difettando perciò uno dei due presupposti richiesti congiuntamente dall’art. 63, comma 2-bis, CCII – norma eccezionale e di stretta interpretazione, in quanto attribuisce al Giudice il potere di comprimere la libertà negoziale dell’ente pubblico – ha ritenuto insussistente il requisito essenziale della soddisfazione integrale del creditore estraneo all’accordo, ai sensi dell’art. 57, comma 3, CCII. 2.— [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione in tre motivi, illustrato da memoria, cui l’Inps resiste con controricorso.

Il PM ha concluso in memoria per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo, assorbito il terzo. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. — Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) sul punto decisivo della controversia relativo alla qualifica del concetto di “parte” nel giudizio di omologazione, con conseguente applicazione erronea della norma in materia di decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 51 CCII.

2.2. —Con il secondo mezzo si denunzia la violazione del combinato disposto degli artt. 48 e 51 CCII, nonché 327 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per aver erroneamente la corte d’appello qualificato l’Inps quale parte del giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito, con le stesse conseguenze di cui al primo motivo.

2.3. — Con il terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 commi 1 e 3, 63 commi 1 e 2-bis, CCII (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), anche in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. nella parte in cui la corte distrettuale ha erroneamente ritenuto non applicabile, alla fattispecie, la disposizione di cui all’art. 63, comma 2-bis, CCII, trascurando che la “stella polare” dell’istituto sarebbe «rappresentata dalla convenienza che, superato lo sbarramento del 60 per cento dei crediti, è l’unico residuo presupposto di cui il Tribunale deve tener conto», dal momento che sarebbe «assurdo (…) che chi abbia presentato accordi con soggetti aderenti nella misura del 20 per cento dei crediti complessivi, possa avvalersi del cram down sommando a quel 20 per cento, il 50 per cento e/o il 60 per cento dei crediti delle amministrazioni e/o degli enti.

E che, di converso, chi abbia sottoscritto accordi con l’80 per cento e/o il 90 per cento dei crediti, non possa usufruire del 10 per cento e/o del 20 per cento mancante e facente capo alle amministrazioni e/o agli enti».

3. — Il primo motivo è infondato mentre il secondo va accolto, con assorbimento del terzo.

4. — L’infondatezza della prima censura risiede nel fatto che la motivazione della decisione assume carattere apparente- e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232/2016; conf. ex multisCass.

Sez. 1, n. 1986/2025).

4.1. — Nel caso di specie, invece, l’iter logico della decisione sul punto in rilievo (svoltonei primi cinque paragrafi di pag. 3 della sentenza) è chiaramente comprensibile, tanto da essere stato censurato con il secondo motivo, e la doglianza non evidenzia una criticità dell’apparato argomentativo sindacabile in questa sede, ma è piuttosto espressione di un dissenso che punta nella sostanza al ribaltamento del ragionamento decisorio, ossia alla sostituzione motivazione rispetto a quella che ha condotto il giudice ad una diversa soluzione della questione esaminata.

4.2. — Secondo l’indirizzo nomofilattico inaugurato da Cass. Sez.

U, n. 8053 del 2014, solo la presenza di gravi vizi che rendono la motivazione inferiore al cd. minimo costituzionale è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 956/2023, 33961/2022, 26199/2021), dove non può venire più in rilievo la sufficienza delle argomentazioni offerte (Cass.nn. 4784/2023, 27501/2022, 395/2021, 26893/2020), poiché il rispetto del parametro di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia indicato le ragioni del proprio convincimento (Cass. nn. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021).

5. — La fondatezza del secondo motivo muove da una premessa di diritto intertemporale, e cioè la non applicabilità dell’art. 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 al dichiarato fine di assicurare, nelle more dell’adozione dell’ultimo decreto cd. correttivo (poi emanato con d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, applicabile alle proposte di transazione presentate successivamente al 28 settembre 2024) una adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti all’accordo, con contestuale sospensione dell’applicabilità degli originari commi 2, ultimo periodo, e 2-bis dell’art. 63 CCII.

5.1. — Tale conclusione deriva dal fatto che il sesto comma dell’art. 1-bis cit. prevede espressamente che le relative disposizioni «si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 63» del CCII «in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto»; laddove per “presente decreto” deve intendersi necessariamente, secondo un’ineludibile interpretazione letterale, lo stesso decreto-legge, la cui entrata in vigore risale al 15 giugno 2023.

5.2. — La norma è dunque, come ben può essere, retroattiva, in deroga al principio – dichiarato espressamente derogabile – di cui all’art. 15, comma 5, l. n. 400 del 1988, in base al quale, di regola, «le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente».

5.3. — Nel caso in esame, le prime tre proposte di transazione rivolte all’Inps risultano depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 63 CCII, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], 21.10.2022 e 24.11.2022 – dunque prima del 15 giugno 2023 – così come prima di quella data (e dunque decisivamente) è stato depositato il ricorso ex art. 40 CCII del 3.5.2023 contenente la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, senza che a diverse conclusioni possa indurre la successiva formulazione di un ”addendum” in data 4.7.2023 e di una “integrazione” in data 19.10.2023, intervenuti in realtà nel corso del giudizio.

5.4. — Ne discende l’importante conseguenza, ai fini del decidere, che l’Inps non aveva diritto a ricevere l’apposito avviso contemplato nell’art. 1-bis, comma 4, d.l. cit., che infatti solo per le proposte depositate successivamente al 15 giugno 2023 impone al debitore, «in caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione con annessa transazione fiscale», di «avvisa[re] dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata», con la conseguenza che «il termine di cui all'articolo 48 comma 4 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso».

5.5. — Nel caso di specie, risulta allora insuperabile e dirimente la circostanza, pacifica, che l’Inps, creditore non aderente, non ha proposto opposizione entro trenta giorni dalla iscrizione della domanda nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII.

5.6. — Risponde infatti ad un fermo indirizzo di questa Corte il principio per cui, in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio, anche se regolato mediante rinvio agli artt. 737 e s. c.p.c. (Cass. n. 34840/2024, di conferma del provvedimento impugnato che aveva escluso la legittimazione a proporre reclamo all'Agenzia delle Entrate, la quale si era limitata a far pervenire un tardivo dissenso alla transazione fiscale, senza tuttavia proporre formale opposizione all'omologazione dell'accordo).

Principiopoi ribadito in procedure analoghe, come quella di omologazione del piano del consumatore, per cui «il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto» (Cass. n. 5157/2025).

5.7. — In assenza di specifiche deduzioni sul punto da parte dell’Inps, e nella ridetta impossibilità di applicare l’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, non può nemmeno ricorrersi all’apertura della giurisprudenza di legittimità ad una eccezionale legittimazione al reclamo del soggetto che non sia stato parte del giudizio di omologazione, «al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al precedente grado innanzi al tribunale» (Cass. n. 19981/2025).

6. — Ne consegue l’assorbimento del terzo motivo, vertente sulla pur discutibile interpretazione dell’art. 63, comma 2-bis, CCII – nel senso della sufficienza del presupposto della convenienza della transazione rispetto all’alternativa liquidatoria, anche quando non sussista l’ulteriore presupposto dell’essere la mancata adesione dell’Inps determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% – che però resta estranea al perimetro del presente giudizio una volta constatato il più radicale errore sulla legittimazione in cui è incorsa la corte napoletana.

7. —Per concludere, rigettato il primo motivo, con assorbimento del terzo, l’accoglimento del secondo comporta che la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria di inammissibilità del reclamo ex art. 51 CCII per mancanza di legittimazione dell’Inps, che non aveva previamente assunto la veste di parte formale già nel giudizio di omologazione, senza che sia emersa una qualche violazione della legge processuale tale da costituire un impedimento alla relativa partecipazione innanzi al tribunale.

8. — Quanto alla regolazione delle spese, le peculiarità del caso ne giustificanol’integrale compensazione limitatamente al giudizio di reclamo, con condanna del controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il reclamo dell’Inps.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di reclamo e condanna il controricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.16922/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate –Riscossione -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2732/2024 depositata il 19/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che - riportandosi alle conclusioni depositate - ha chiesto il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo; uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con ricorso ex art. 40 CCII del 3.5.2023, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito MC) ha chiesto al Tribunale di Napoli di omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII raggiunto, sulla base di transazione fiscale ex art. 63 CCII, con i creditori che rappresentavano oltre il 60% dei crediti dell’impresa, e cioè l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (rappresentanti circa il 93% del totale dei crediti). 1.1. — L’ulteriore creditore, Inps, non ha invece aderito né alla prima proposta di transazione previdenziale ex art. 63 CCII, trasmessa in data 28.07.2022 (che prevedeva un soddisfacimento al 15,65%), né alla seconda proposta del 21.10.2022, né alla terza proposta del 24.11.2022, né a un ”addendum” del 4.7.2023 (con innalzamento del soddisfacimento al 16,86%) né infine alla “integrazione” del 19.10.2023 (con aumento della percentuale al 30%; miglioramenti resi possibili anche dall’apporto di finanza esterna della società [OSCURATO:SOCIETA]., collegata anche a [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva a sua volta chiesto l’omologa di un accordo di ristrutturazione trattato congiuntamente a quello in esame). 1.2. — Nel corso del giudizio di omologazione la ricorrente ha chiesto al tribunale di procedere all’omologazione forzosa nei confronti dell’Inps ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis CCII, nonostante la sua adesione non fosse determinante al raggiungimento della soglia del 60%. 1.3. — Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14.2.2024 (iscritta nel Registro imprese il 20.2.2024), appurata la convenienza degli accordi rispetto alla Liquidazione giudiziale, li ha estesi forzosamente anche all’Inps, sul rilievo che, altrimenti, non sarebbe stato assolto il presupposto del pagamento integrale del creditore estraneo Inps, ai sensi dell’art. 57, comma 3, CCII. 1.4. —In data 29.3.2024 l’Inps ha proposto reclamo ex art. 51 CCII lamentando l’errata applicazione dell’art. 63 comma 2-bis CCII e il difetto di meritevolezza (poiché l’intervento di finanza esterna era stato garantito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. che in realtà era l’effettiva responsabile dell’obbligazione contributiva nei confronti dell’INPS e quindi condebitrice solidale, come da verbali di accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA] ricevuti dalle tre società collegate MC, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]). 1.5. — In sede di reclamo, la debitrice ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’Inps e la tardività del reclamo, proposto oltre il termine ex art. 51 CCII, e nel merito ha chiesto la conferma dell’interpretazione sistematica dell’art. 63, comma 2-bis, CCII nel senso che il “cram-down” sarebbe applicabile tutte le volte in cui l’accordo sia più vantaggioso per l’ente pubblico rispetto all’alternativa liquidatoria, a prescindere dal fatto che la mancata adesione non sia determinante. 1.6. — La Corte d’appello di Napoli ha innanzitutto ritenuto sussistente sia la legittimazione dell’Inps al reclamo ex art. 51 CCII – in quanto divenuta “parte” a seguito dell’omologazione forzosa erroneamente disposta nei suoi confronti – sia la tempestività del reclamo, in quanto proposto, in mancanza di notifica all’Inps a cura della cancelleria, nel termine lungo ex art. 327 c.p.c. Nel merito, ha accolto il reclamo e ha revocato l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, poiché, non essendo l’adesione dell’Inps determinante per il raggiungimento della maggioranza del 60%, e difettando perciò uno dei due presupposti richiesti congiuntamente dall’art. 63, comma 2-bis, CCII – norma eccezionale e di stretta interpretazione, in quanto attribuisce al Giudice il potere di comprimere la libertà negoziale dell’ente pubblico – ha ritenuto insussistente il requisito essenziale della soddisfazione integrale del creditore estraneo all’accordo, ai sensi dell’art. 57, comma 3, CCII. 2.— [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione in tre motivi, illustrato da memoria, cui l’Inps resiste con controricorso. Il PM ha concluso in memoria per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo, assorbito il terzo. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. — Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) sul punto decisivo della controversia relativo alla qualifica del concetto di “parte” nel giudizio di omologazione, con conseguente applicazione erronea della norma in materia di decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 51 CCII. 2.2. —Con il secondo mezzo si denunzia la violazione del combinato disposto degli artt. 48 e 51 CCII, nonché 327 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per aver erroneamente la corte d’appello qualificato l’Inps quale parte del giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito, con le stesse conseguenze di cui al primo motivo. 2.3. — Con il terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 commi 1 e 3, 63 commi 1 e 2-bis, CCII (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), anche in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. nella parte in cui la corte distrettuale ha erroneamente ritenuto non applicabile, alla fattispecie, la disposizione di cui all’art. 63, comma 2-bis, CCII, trascurando che la “stella polare” dell’istituto sarebbe «rappresentata dalla convenienza che, superato lo sbarramento del 60 per cento dei crediti, è l’unico residuo presupposto di cui il Tribunale deve tener conto», dal momento che sarebbe «assurdo (…) che chi abbia presentato accordi con soggetti aderenti nella misura del 20 per cento dei crediti complessivi, possa avvalersi del cram down sommando a quel 20 per cento, il 50 per cento e/o il 60 per cento dei crediti delle amministrazioni e/o degli enti. E che, di converso, chi abbia sottoscritto accordi con l’80 per cento e/o il 90 per cento dei crediti, non possa usufruire del 10 per cento e/o del 20 per cento mancante e facente capo alle amministrazioni e/o agli enti». 3. — Il primo motivo è infondato mentre il secondo va accolto, con assorbimento del terzo. 4. — L’infondatezza della prima censura risiede nel fatto che la motivazione della decisione assume carattere apparente- e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. U, n. 22232/2016; conf. ex multisCass. Sez. 1, n. 1986/2025). 4.1. — Nel caso di specie, invece, l’iter logico della decisione sul punto in rilievo (svoltonei primi cinque paragrafi di pag. 3 della sentenza) è chiaramente comprensibile, tanto da essere stato censurato con il secondo motivo, e la doglianza non evidenzia una criticità dell’apparato argomentativo sindacabile in questa sede, ma è piuttosto espressione di un dissenso che punta nella sostanza al ribaltamento del ragionamento decisorio, ossia alla sostituzione motivazione rispetto a quella che ha condotto il giudice ad una diversa soluzione della questione esaminata. 4.2. — Secondo l’indirizzo nomofilattico inaugurato da Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, solo la presenza di gravi vizi che rendono la motivazione inferiore al cd. minimo costituzionale è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 956/2023, 33961/2022, 26199/2021), dove non può venire più in rilievo la sufficienza delle argomentazioni offerte (Cass.nn. 4784/2023, 27501/2022, 395/2021, 26893/2020), poiché il rispetto del parametro di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia indicato le ragioni del proprio convincimento (Cass. nn. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021). 5. — La fondatezza del secondo motivo muove da una premessa di diritto intertemporale, e cioè la non applicabilità dell’art. 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 al dichiarato fine di assicurare, nelle more dell’adozione dell’ultimo decreto cd. correttivo (poi emanato con d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, applicabile alle proposte di transazione presentate successivamente al 28 settembre 2024) una adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti all’accordo, con contestuale sospensione dell’applicabilità degli originari commi 2, ultimo periodo, e 2-bis dell’art. 63 CCII. 5.1. — Tale conclusione deriva dal fatto che il sesto comma dell’art. 1-bis cit. prevede espressamente che le relative disposizioni «si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 63» del CCII «in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto»; laddove per “presente decreto” deve intendersi necessariamente, secondo un’ineludibile interpretazione letterale, lo stesso decreto-legge, la cui entrata in vigore risale al 15 giugno 2023. 5.2. — La norma è dunque, come ben può essere, retroattiva, in deroga al principio – dichiarato espressamente derogabile – di cui all’art. 15, comma 5, l. n. 400 del 1988, in base al quale, di regola, «le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente». 5.3. — Nel caso in esame, le prime tre proposte di transazione rivolte all’Inps risultano depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 63 CCII, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], 21.10.2022 e 24.11.2022 – dunque prima del 15 giugno 2023 – così come prima di quella data (e dunque decisivamente) è stato depositato il ricorso ex art. 40 CCII del 3.5.2023 contenente la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, senza che a diverse conclusioni possa indurre la successiva formulazione di un ”addendum” in data 4.7.2023 e di una “integrazione” in data 19.10.2023, intervenuti in realtà nel corso del giudizio. 5.4. — Ne discende l’importante conseguenza, ai fini del decidere, che l’Inps non aveva diritto a ricevere l’apposito avviso contemplato nell’art. 1-bis, comma 4, d.l. cit., che infatti solo per le proposte depositate successivamente al 15 giugno 2023 impone al debitore, «in caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione con annessa transazione fiscale», di «avvisa[re] dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata», con la conseguenza che «il termine di cui all'articolo 48 comma 4 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso». 5.5. — Nel caso di specie, risulta allora insuperabile e dirimente la circostanza, pacifica, che l’Inps, creditore non aderente, non ha proposto opposizione entro trenta giorni dalla iscrizione della domanda nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII. 5.6. — Risponde infatti ad un fermo indirizzo di questa Corte il principio per cui, in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio, anche se regolato mediante rinvio agli artt. 737 e s. c.p.c. (Cass. n. 34840/2024, di conferma del provvedimento impugnato che aveva escluso la legittimazione a proporre reclamo all'Agenzia delle Entrate, la quale si era limitata a far pervenire un tardivo dissenso alla transazione fiscale, senza tuttavia proporre formale opposizione all'omologazione dell'accordo). Principiopoi ribadito in procedure analoghe, come quella di omologazione del piano del consumatore, per cui «il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto» (Cass. n. 5157/2025). 5.7. — In assenza di specifiche deduzioni sul punto da parte dell’Inps, e nella ridetta impossibilità di applicare l’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, non può nemmeno ricorrersi all’apertura della giurisprudenza di legittimità ad una eccezionale legittimazione al reclamo del soggetto che non sia stato parte del giudizio di omologazione, «al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al precedente grado innanzi al tribunale» (Cass. n. 19981/2025). 6. — Ne consegue l’assorbimento del terzo motivo, vertente sulla pur discutibile interpretazione dell’art. 63, comma 2-bis, CCII – nel senso della sufficienza del presupposto della convenienza della transazione rispetto all’alternativa liquidatoria, anche quando non sussista l’ulteriore presupposto dell’essere la mancata adesione dell’Inps determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% – che però resta estranea al perimetro del presente giudizio una volta constatato il più radicale errore sulla legittimazione in cui è incorsa la corte napoletana. 7. —Per concludere, rigettato il primo motivo, con assorbimento del terzo, l’accoglimento del secondo comporta che la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria di inammissibilità del reclamo ex art. 51 CCII per mancanza di legittimazione dell’Inps, che non aveva previamente assunto la veste di parte formale già nel giudizio di omologazione, senza che sia emersa una qualche violazione della legge processuale tale da costituire un impedimento alla relativa partecipazione innanzi al tribunale. 8. — Quanto alla regolazione delle spese, le peculiarità del caso ne giustificanol’integrale compensazione limitatamente al giudizio di reclamo, con condanna del controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il reclamo dell’Inps. Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di reclamo e condanna il controricorrente al