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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 19981/2025

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iato la seguente: ORDINANZA sulricorso 10051-2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente principale - sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CORTED’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 avverso il DECRETO N . 1 125 /20 2 4 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositato il 2 / 4 /202 4 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/6/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il P ubblico m inistero, in data 14.17/2/2022, a seguito del rigetto dell’istanza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti propostadalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dedotto che la società debitrice versava in stato d’insolvenza ed ha, quindi, chiesto al Tribunale di Trani di dichiarare il suo fallimento.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta , in data 15/6/2022,ha proposto, innanzi allo stesso Tribunale, ricorso ai sensi degli artt. 161, comma 6°, e 186-bisl.fall.

1.3. Il Tribunale, con decreto del 22/6/2022, ha riunito il procedimento per l’ammissione al concordato preventivo con il procedimento prefallimentare.

1.4. La società, ne l termine concesso , in data 17/10/2022, ha depositato il piano e la proposta , chiedendo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale “diretta”.

1.5. La società proponente, in sostanza,si è impegnata al soddisfacimento del ceto creditorio, nei tempi e con le modalità indicate nel piano, attraverso i ricavi derivanti dalla prosecuzione dell’attività aziendale in forma diretta nonché dal realizzo dei crediti e dall’utilizzodella liquidità disponibile, per un attivo concordatario complessivo di €. 82.169.843,71.

1.6. Il T ribunale, c on decreto del 17 / 1 / 2023 , ha dichiarato l’apertura della procedura di concordato preventivo.

Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5

1.7. Con nota del 18/4/2023, l’Agenzia delle entrate ha dichiarato di essere creditrice della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l’importo complessivo di €.13.063.491,99 .

1.8. Con comunicazione del 10/5/2023, l ’ A genzia delle entrate-Riscossione ha, a sua volta, quantificato l ’ importo del proprio credito nei confronti della stessa società in complessivi €.326.273.901,72.

1.9. L’adunanza dei creditori si è chiusa il 3/8/2023 con il seguente risultato: - voti favorevoli per crediti pari ad €. 17.811.413,00 (5,40%); - voti contrari espressi per €. 303.881.276,00 (92,12%); voti non espressi per €. 8.183.645,00 (2,48%).

1.10. I commissari giudiziali, in data 4/8/2023, hanno comunicato che, per effetto delle manifestazioni di voto contrario da parte dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, non erano state raggiunte le maggioranze richieste dall’art. 177 l.fall. per l’approvazione della proposta di concordato preventivo.

1.11. Il Tribunale, con decreto del 5/9/2023, ha preso atto dell’esito del voto e, facendo espresso riferimento agli artt. 162 e 179 l.fall., ha fissato l ’ udienza camerale del 17/10/2023 , disponendo darsi avviso alla società debitrice, all’Agenzia delle entrate, ai commissari giudiziali, al Pubblico ministero e ad eventuali ricorrenti per il fallimento ed assegnando alle parti il termine, fino al 25/9/2023, per il deposito di memorie.

1.12. La società debitrice, dal suo canto, con memoria depositata il 25/9/2023, ha chiesto l ’ omologazione “ forzosa ” della proposta di concordato in applicazione del meccanismo del cram-down previsto dall’art. 180, comma 4°, l.fall.

1.13. La debitrice, in particolare, “in considerazione del marcato calo del fatturato rispetto alle previsioni inizialmente Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 prospettate, ha redatto un update del piano di concordato in continuità diretta con dati contabili aggiornati al 30.6.2023”.

1.14. I commissari giudiziali, in data 10/10/2023, hanno predisposto, in vista dell’udienza del 17/10/2023, una relazione integrativa nella quale, dopo aver preso in esame anche il contenuto dell’updatedel piano concordatario, hanno ribad ito il responso già rassegnato nella relazione ex art. 172 l.fall.

1.15. Nel corso dell’udienza del 17/10/2023: - la società proponente ha chiesto “ l ’ omologazione del concordato preventivo” e, in subordine, il rigetto della richiesta di fallimento; -i commissari giudiziali si sono riportati alle relazioni depositate; - il P ubblico ministero si è riportato alla richiesta di fallimento della società e, in via gradata, ha preso atto della richiesta di cram-down fiscale da parte della stessa, chiedendo termine per controdedurre sulla fattibilità e convenienza della proposta concordataria.

1.16. Il Pubblico ministero, con istanzadel 9/11/2023, ha chiesto la rimessione sul ruolo del procedimento al fine di garantire il contraddittorio su alcuni documenti sopravvenuti, e cioè le polizze assicurative dei sindaci della società.

1.17. Il Tribunale, con decreto del 10/11/2023, ha disposto la riconvocazione delle parti per l ’ udienza del 21/11/2023, assegnando alle stesse termine per il deposito di memorie e ai commissari termine per il deposito di parere.

1.18. La debitrice, con le note autorizzate del 17/11/2023, ha nuovamente chiesto l’omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’art. 180, comma 4°, l.fall.

1.19. All’udienza del 21/11/2023, la società debitrice, i commissari giudiziali ed il Pubblico ministero si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, istanze, domande ed eccezioni.

Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5

1.20. Il T ribunale, sciogliendo la riserva ivi assunta , con decreto del 28/11/2023, ha ritenuto di convert ire di diritto in voto positivo il voto negativo e determinante dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 180, comma 4°, l.fall., ed ha, quindi, omologato il concordato preventivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiara ndo improcedibile la richiesta di fallimento avanzata dal P ubblico ministero , disponendo la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 17 l.fall.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate hanno proposto, ai sensi degli artt. 22 e 183 l.fall., distinti reclami avverso il decreto di omologazione pronunciato dal Tribunale.

2.2. Il Pubblico ministero, in particolare, ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 180, commi 1° e 2°, l.fall., in difetto di qualsivoglia fase o attività giudiziale di omologazione, come invece inderogabilmente previsto dalla legge, con grave pregiudizio per i creditori e il Pubblico ministero, di fatto privati deldiritto di opporsi all’omologazione, e la violazione degli artt. 172, comma 2°, e 180, comma 3°, l.fall., per la mancata verifica della regolarità della procedura sotto il profilo dell’omesso svolgimento della fase dell’omologazione.

2.3. L’Agenzia delle entrate, a sua volta, ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la solazione concordataria fosse più conveniente rispetto a quella liquidatoria.

2.4. La società debitrice, dal suo canto, ha eccepito l’inammissibilità dei reclami sul rilievo, tra l’altro,che, in assenza di opposizioni, il decreto di omologazione è impugnabile solo con il ricorso per cassazione.

2.5. La Corte d’appello, riuniti i procedimenti, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dei reclami Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 proposti in ragione dell ’ assorbente e pregiudiziale eccezione costituita dall’inosservanza dell’art. 180, comma 3°, l.fall.

2.6. La C orte distrettuale , in particolare, dopo aver ripercorso la “ sequenza procedimentale ed il contenuto del provvedimento impugnato”, ha ritenuto che: a) la pronuncia che il Tribunale avrebbe dovuto emettere non poteva che essere quella “terminativa” del procedimento di concordato preventivo, nell’ambito del quale si era “innestata” l’istanza, su cui non era ancora intervenuta alcuna decisione, di cram-down fiscale; b) il Pubblico ministerosi è trovato nella condizione di conoscere la circostanza che la disamina della sua richiesta di dichiarazione di fallimento sarebbe stata posticipata rispetto alla pronuncia sulla domanda di concordato; c) lo stesso P ubblico ministero , peraltro,all’udienza del 17 / 10 / 2023, ha preso atto dell ’ avvenuto deposito dell’istanza di cui all’art. 180, co mma 4°, l.fall. e , richiedendo un termine per controdedurre in merito, ha in tal modo avuto diretta contezza della “pendenza” di detta istanza, il cui scrutinio sarebbe necessariamente sfociato in un provvedimento conclusivo del giudizio di omologazione del concordato preventivo; d) al di là della “carenza del dato formale costituito dal riferimento all’art. 180 l.f.”, il decreto del 10/11/2023, nel disporre la riconvocazione delle parti per l’udienza del 21/11/2023, ha, comunque, garantito alle stesse l’esercizio del diritto di difesa, al contradittorio e alla proposizione di opposizioni attraverso “ la concessione di un termine per il deposito di memorie”; e) non risulta che il Pubblico ministero e l’Agenzia delle entrate, fino alla predetta udienza di definitiva assunzione della causa in decisione, abbiano manifestato una volontà contraria all’omologazione del concordato preventivo mediante l’utilizzo del congegno del cram-down fiscale; f) dal contenuto testuale dell’atto di reclamo Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 proposto dall’Agenzia delle entrate non risulta , peraltro, che la stessa parte impugnante abbia formulato eccezioni ed articolato motivi vertenti sull’irregolarità del procedimento sfociato nel decreto di omologazione, avendo fatto valere soltanto questioni attinenti al merito della domanda di concordato; g) nella specie, per le ragioni suesposte, non può ritenersi che vi sia stata la pretermissione della notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale relativa al giudizio di omologazione, con la conseguente violazione del contraddittorio e la nullità del giudizio e del relativo decreto.

2.7. La C orte d ’ appello ha, quindi, ritenuto che era fondatal’ eccezione d ’ inammissibilità dei reclami per violazione dell’art. 180,comma 3 °. l.f all., a norma del quale , “ s e non sono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame”, sul rilievo che, una volta “riscontrata (la) mancanza di opposizioni da parte della creditrice dissenziente e del PM”, il decreto di omologa non è suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 183 l.fall. ma solo di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7°, Cost.2.8.

La Corte d’appello ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità dei reclami.

2.9. L’Agenzia delle entrate , con ricorso notificato il 2/5/2024e depositato il 5/5/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione deldecreto della Corte d ’ appello .

2.10. La Procura G enerale della Repubblica di Bari , il 21/5/2024,ha, a sua volta, notificato ricorso , depositato in data 21/5/2024,con il quale ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dello stessodecreto.

2.11. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dal canto suo,ha resistito con distinti controricorsi.

Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5

2.12. La controricorrente, in particolare, ha eccepito che l’Agenzia delle entrate, nel reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale, non aveva sollevato alcuna doglianza in ordine all’iter procedurale adottato per giungere al decreto di omologazione del concordato, con specifico riferimento alla mancata ricezione di notifiche o comunicazioni e, dunque, a “pretese violazioni del contraddittorio”,e che, di conseguenza, essendosi formato sul punto il giudicato interno, il vizio in questione non può essere più denunciato con il ricorso per cassazione.

2.13. Le altre parti indicate in epigrafe sono rimaste intimate.

2.14. L’Agenzia delle entrate, a sua volta, ha depositato in data 10/6/2024 controricorso nel quale ha dichiarato di “prestare piena adesione all’impugnativa spiegata dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari e dalla Procura della Repubblica di Trani”.

2.15. La ricorrente principale e la società controricorrente hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo di ricorso principale , l ’ Agenzia delle entrate, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 162, 179, comma 1°, 180, commi 3°, 4° e 5° nonché dell’art. 183 l.fall. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità del reclamo proposto dall’Agenzia delle entrate avverso il decreto di omologazione del Tribunalesul rilievo che la stessa, non avendo proposto opposizione all’istanza di omologazione forzosa del concordato formalizzata dalla debitrice nella memoria del 15/9/2023 ai sensi dell ’ art. 180, comma 3°, l.fall., non poteva Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 proporre reclamo avverso la statuizione del Tribunale di accoglimento della predetta istanza, omettendo, tuttavia, di considerare che: -“il ceto creditorio, chiamato ad esprimersi su detta proposta, in data 04.08.2024 a larga maggioranza aveva ritenuto di non approvarla”; - “ per tal motivo, il Tribunale, con decreto del 5 settembre 2023 notificato anche all’Agenzia delle Entrate, “visti gli art. 162 e 179 l.f.” aveva fissato udienza in Camera di Consiglio per il 17.10.2023”; - “ si trattava, all’evidenza, di provvedimento mediante il quale il Tribunale …, preso atto della mancata approvazione della proposta concordataria da parte del ceto creditorio, aveva fissato l’udienza in Camera di Consiglio per pronunciarsi sul ricorso ex art. 161 del R.D. 267/1942 della [OSCURATO:PERSONA] respingendolo (rectius dichiarando inammissibile la proposta ai sensi dell’art. 162 del R.D. 267/1942 richiamato dall’art. 179 di quest’ultimo) e dichiarare il fallimento di quest’ultima Società e, quindi, accogliere l’istanzadella Procura della Repubblica di Trani”; - in effetti,“nel fissare l’udienza del 17 ottobre 2023 per assumere le proprie definitive determinazioni, il Tribunale di Trani non aveva disposto né la pubblicazione ex articolo 17 del R.D. 267/1942 della proposta concordataria, né la notificazione di quest’ultima “a cura del debitore, al Commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti” così come prevede l’art. 180, comma 1, del R.D. 267/1942 nel caso di “approvazione del concordato a norma dell’art. 177, comma 1” dello stesso ”; - “pertanto il decreto di fissazione dell’udienza del 17 ottobre 2023 depone con assoluta certezza nel senso che in tale udienza si sarebbe discusso unicamente, ex articoli 162 e 179 del R.D. 267/1942 della mancata approvazione del concordato e dell’istanza di fallimento”; -del resto, “l’istanza di omologazione coattiva della proposta concordataria era stata formalizzata nel Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 contesto della memoria depositata nel termine concesso alle parti che non era stata notificata ad alcuno dei creditori Agenzia delle Entrate compresa”; - nell ’ ipotesi in cui, dopo il voto contrario dei creditori , la debitrice invochi l ’ omologazione forzosa del concordatomediante il meccanismo del cram- down , il Tribunale deve, infatti, fissare l’udienza per la discussione dell’omologazione, disponendo la notifica del provvedimento al Pubblico ministero, ai creditor i dissenzient i e ai commissari giudiziali; - nel caso di specie, al contrario, nessuno di tali adempimenti procedurali è stato posto in essere visto che all’Agenzia delle entrate è stato notificato esclusivamente il decreto del 5/9/2023 con il quale, ai sensi degli art. 162 e 179 l.fall., era stata convocata l’udienza del 17/10/2023, mentre non le è stata comunicata o notificata né l’istanza di omologazione forzosa della proposta concordataria, peraltro correlata ad un piano aggiornato che implica va in realtà una modifica sostanziale della stessa, né il decreto con il quale il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all’udienza fissata ai sensi degli artt. 162 e 179 l.fall. ai fini della presa d’atto della mancata approvazione della proposta concordataria e della declaratoria del fallimento della debitrice, aveva disposto la riconvocazione delle parti per l ’ udienza del 10/11/202 3 ; - l ’ Agenzia delle entrate. dunque, non è stata in alcun modo posta nelle condizioni di proporre formalmente opposizione all’istanza di omologazione forzosa proposta dalla debitrice; - i l Tribunale, infatti, una volta che l’istanza di omologazione forzata era stata presentata con la memoria difensiva del 25/9/2023, avrebbe dovuto prendere atto di tale circostanza e aggiornare l’udienza ai sensi dell’art. 180, comma 2°, l.fall., concedendo all’Agenzia delle entrate, quale creditore dissenziente, e a qualsiasi interessato, il termine di cui alla predetta norma per potersi Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 costituire se del caso opponendosi formalmente alla predetta istanza; - l ’ Agenzia delle entrate, dunque, per un verso, non è stata in alcun modo informata (mediante comunicazione del decreto con il quale il Tribunale aveva sciolto la riserva assunta all’udienza del 17/10/2023) che le parti erano state riconvocate all’udienza del 21/11/2023, mentre, per altro verso, l’udienza del 17/10/2023 è stata fissata per la presa d’atto dell’esito delle operazioni di voto del ceto creditorio da parte del Tribunale, e non certo per la pronunzia sull’istanza d’omologazione forzosa della proposta concordataria formalizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo che tale udienza era già stata fissata e che non era stata in alcun modo notificata all’Agenzia delle entrate; - la Procura della Repubblica, del resto, nel corso dell ’ udienza del 17/10/2023, così come nel prosieguo della procedura e nell’udienza successiva del 22/11/2023, si è con estrema chiarezza opposta all’istanza di omologazione ed aveva sollecitato l’accoglimento della propria richiesta di fallimento della societàdebitrice.

3.2. Con il secondo motivodi ricorso principale, l’Agenzia delle entrate, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 179, comma 1°, 180, commi 3°e 4° , nonché dell ’ art.183 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità del reclamo proposto dalla stessa avverso il decreto di omologazione forzosa della proposta di concordato sul rilievo che l ’ Agenzia delle entrate non aveva formalizzato alcuna opposizione, senza, per contro, considerare che: -il decreto del Tribunale non si era limitato a verificare, ai sensi dell’art. 180, comma 3°, l.fall., la regolarità della procedura e l’esito della votazione, avendo, per contro,valutato la fattibilità della proposta concordataria non approvata dai Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 creditori nonché la convenienza della stessa per l’Agenzia delle entrate rispetto alle prospettive di soddisfazione delle sue pretese creditorie mediante l’attivo realizzabile a mezzo di procedura liquidatoria; - il decreto, pertanto, a dispetto della mancata proposizione di formali opposizioni, ha, in realtà, affrontato tutte le questioni di cui il Tribunale si sarebbe dovuto occupare se l’Agenzia delle entrate, avutane la possibilità, avesse proposto formale opposizione all’istanza di omologa forzosa della proposta concordataria (rectius di quella collegata al p iano aggiornato allegato alla memoria depositata il 25/9/2023); - il decreto adottato dal Tribunale non può essere, dunque, accostato a quello previsto da ll ’ art. 180, comma 3°, l.fall. nell’ipotesi di proposta concordataria approvata dalla maggioranza dei creditori non seguita da alcuna formale opposizione da parte da alcuno degli eventuali creditori dissenzienti, trattandosi, nella sostanza, di decreto pronunciato ai sensi dell’art. 180, commi 4° (oggetto di testuale richiamo da parte del Tribunale di Trani) e 5°,nonché dell’art. 183 l.fall.; - i l Tribunale, del resto,aveva disposto la pubblicazione del decreto stesso a cura della cancelleria a norma dell’art. 17 l.fall., in conformità al disposto dell’art. 180, comma 5°, l.fall., lasciando così intendere di considerare tale decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi della predetta norma e, perciò,reclamabile ai sensi della stessa e dell’art. 183 l.fall..

3.3. Con il terzo motivo di ricorso principale , l ’ Agenzia delle entrate, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 172, comma 2°, e 180, commi 3° e 5°, nonché dell’art. 183 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto dalla stessa avverso il decreto di omologazione sul rilievo che dal Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 contenuto testuale dell’atto di reclamo proposto dall’Agenzia delle entrate non risultava che la parte impugnante avesse formulato eccezioni ed articolato motivi vertenti sull’irregolarità del procedimento sfociato nel decreto di omologazione, avendo fatto valere soltanto questioni attinenti al merito della domanda di concordato , omettendo, tuttavia, di considerare che, al contrario, l’Agenzia delle entrate, con il secondo motivo di reclamo, aveva prospettatola nullità del decreto impugnato per essere il Tribunale incorso, a fronte della tardività della modifica del piano, nella denunciata violazione degli artt. 172, comma 2°, e 180 l.fall., per cui il reclamo era in parte qua sicuramente ammissibile.

3.4. Con il primo motivodi ricorso incidentale, la Procura Generale della Repubblica di Bari, lamentandola violazione e la falsa applicazione degli artt. 180, 183 e 22 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ovvero, in via alternativa, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo per carenza di legittimazione attiva del Pubblico ministero e dell’Agenzia delle entrate, omettendo, tuttavia, di considerare: - il decreto di fissazione dell ’ udienza camerale al 21/11/2023 non risulta notificato e/o comunicato all’Agenzia delle entrate quale creditore dissenziente, la quale, pertanto, non è mai stata in grado di proporre formale opposizione all’omologazione ai sensi dell’art. 180, comma 2°, l.fall.; - il primo decreto che fissava l’udienza camerale del 17/10/2023 ai sensi degli artt. 162 e 179 l.fall. (e non anche per l’omologazione ex art. 180 l.fall.) presenta, a sua volta, plurimi motivi di illegittimità “informativa” che hanno reso del tutto inesistente e/o irregolare l’intera fase dell’omologazione: (i) all’udienza del Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 17/10/2023, nessuno ha depositato le rituali copie del decreto di fissazione dell’udienza di omologazione (perché mai fissata) complete della relata di notifica ai commissari e, soprattutto, a tutti i “creditori dissenzienti”, finalizzate a porli nella condizione di proporre, ai sensi dell’art. 180 l.fall., rituale opposizione all’omologazione del concordato; (ii) nessun creditore dissenziente o altro interessato al procedimento di omologa è stato portato ritualmente a conoscenza della memoria del 25/9/2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva l’omologazione del concordato, né, di conseguenza, è stato messo nella condizione di partecipare alla fase omologatoria; (iii) costoro hanno, pertanto, incolpevolmente continuato a credere che, all’ udienza del 17/10/2023 , si discutesse, ai sensi dei richiamati artt. 162 e 179 l.fall., unicamente della mancata approvazione del concordato e dell’istanza di fallimento; (iv) mai è stato acquisito il rituale e tipico “ motivato parere ” dei commissari giudiziali ai sensi de ll ’ art. 180 l.fall. sulla omologabilità del concordato preventivo; (v) all’udienza del 17/10/2023, il Pubblico ministero ha chiesto rinvio per poter rimettere tutti (i creditori dissenzienti o qualunque interessato) nella condizione di formalizzare ritualmente l’opposizione nei modi e nelle forme previste d a ll ’ art. 180 l.fall., ma il Tribunale lo ha negato; - tanto il Pubblico ministero, quanto i creditori dissenzienti (tracui l ’ Agenzia delle entrate) e qualunque altro interessato si sono trovati, dunque , anche in ragione del la mancata iscrizione nel registro delle imprese in violazione dell’art. 180 l.fall., di proporre la formale opposizione nei dieci giorni anteriori all’udienza camerale, mai fissata ai sensi e per gli effetti dell’art. 180 l.fall..

3.5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la Procura Generale della Repubblica di Bari, lamentando la Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 violazione e la falsa applicazione dell’art. 180, comma7°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ovvero, in via alternativa, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, in relazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo per carenza di legittimazione attiva del Pubblico ministero e dell’Agenzia delle entrate, omettendo, tuttavia, di considerare il fatto che il Pubblico ministero, con la memoria depositata il 17/11/2023e, dunque, prima dell’udienza camerale del 21/11/2023, aveva proposto una “ sostanziale ” opposizione all ’ omologazione del concordato preventivo proposto dalla società debitr ice , insistendo nella richiesta di fallimento della stessa“previo rigetto della richiesta di omologazione del concordato preventivo per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 180 l.f.”, e che, in quanto tale, era senz’altro legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del Tribunale.

3.6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la Procura Generale della Repubblica di Bari, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 180, comma 3°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo per carenza di legittimazione attiva del Pubblico ministero sul rilievo che lo stesso non aveva proposto una formale opposizione all’omologazione del concordato, omettendo,tuttavia, d i considerare, che : - i l Pubblico ministero non può essere considerato alla stessa stregua di un creditoree non può , dunque, ritenersi obbligato a promuovere una “formale” opposizione,essendo, per contro, sufficiente anche un mero parere contrario al concordato preventivo proposto dalla societa debitrice; - nel caso in esame, peraltro, il Pubblico Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 ministero ha reiteratamente espresso il proprio dissenso motivato rispetto all’omologazione del concordato preventivo, manifestando una chiara opposizione, anche in riferimento al cram-down, sia nelle memorie trasmesse e depositate, sia nel corso delle udienze dinanzi al Tribunale.

4.1. I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale(la cui notifica, avendo conseguito lo scopo, esclude qualsivoglia vizio di nullità della stessa), per l’intima connessione dei temi trattati, devono essere esaminati congiuntamente e, nei termini che seguono, sono fondati, con assorbimento delle residue censure.

4.2. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di chiarire che: -l’art. 179 l.fall. disciplina l’ipotesi in cui non siano state raggiunte le maggioranze richieste dal primo comma dell’art. 177 l.fall., disponendo che , in quel caso , “ il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’art. 162, secondo comma”, e cioè, “sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato”; - l ’ art. 180 l.fall. disciplina , invece , l ’ ipotesi in cui il concordato sia “stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177”, prevedendo che, in tale ipotesi, “ il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti” (primo comma); - i n base al comma successivo, “ il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata.

Nel medesimo termine il commissario Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 giudiziale deve depositare il proprio motivato parere”(secondo comma); -la norma prevede, poi , una sorta di “ doppio binario ” del giudizio di omologazione, e cioè una procedura semplificata, ove non siano proposte opposizioni, e la procedura ordinaria, in caso contrario; - i n particolare, “ se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame” (terzo comma) ; - q uando , invece, “ sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio” (quarto comma) e quindi “provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori”, decreto che “è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo”(quinto comma); - s olo in questo secondo caso, “ contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio” (art. 183, comma 1° , l.fall.) ; - i l d.l. n. 125/2020, conv. dalla l. n. 159/2020, ha aggiunto, nel quarto comma dell’art. 180 l.fall., il cd. cram - down fiscale, in base al quale, a partire dal 3 /12/ 2020 , “ il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all ’ alternativa liquidatoria ”; - il cram - down fiscale integra una regola sostanziale del giudizio di Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 omologazione, al pari del tradizionale cram-down ordinario , e , come questo,inserito nel quarto comma dell’art. 180 l.fall. ; - il cram-down fiscale, tuttavia, a differenza d i quest ’ ultimo, che origina dalla specifica contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente (ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, di creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto), attinge (contrariamente a quanto sostenuto al riguardo dalla controricorrente) al segmento precedente dell ’ approvazione della proposta, poiché realizza, per una sorta di fictio , il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 177, comma 1°, l.fall. anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), ove il T ribunale ritenga (in questo caso a prescindere da una specifica contestazione, essendo già sufficiente la mancata adesione) che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; - questo meccanismo,pertanto, realizza il presupposto dell’approvazione del concordato “a norma del primo comma dell’articolo 177”, come prevede l’art. 180, comma 1°, l.fall.; - non si tratta , dunque, di un tertium genus rispetto alle ipotesi in cui la proposta non sia stata approvata (art. 179 l.fall.) o, viceversa , sia stata approvata (art. 180 l.fall. ), bensì di una regola di omologazione che, proprio in virtù del suo funzionamento, si colloca nella seconda ipotesi, ove è infatti disciplinata; - potranno, dunque, aversi casi nei quali il cram - down fiscale opera in costanza di opposizioni, con applicazione del regime procedurale ordinario, e casi in cui, nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 forme di previdenza o assistenza obbligatorie), lo stessoopera in assenza di opposizioni, restando l’amministrazione pubblica libera di proporla o meno, con conseguente applicazione del regime procedurale semplificato, che non ammette gravami (Cass. n. 1033 del 2024, in motiv.).

4.3. Ora, se il cram-down fiscale è un meccanismo che (come detto) realizza il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 177, comma 1°, l.fall. anche nel caso in cui le stesse non siano state raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), tutte le volte in cui il Tribunale ritenga che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, risulta, allora, evidente che “il giudice delegato” soltanto nel caso in cui il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art. 177, comma 1°, l.fall.non sia dipeso dalla mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) può (e deve) riferirne “immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’art. 162, secondo comma”, e cioè, “sentito il debitore in camera di consiglio”, dichiara re “ inammissibile la proposta di concordato”“con decreto non soggetto a reclamo” e, in caso di istanza ex art. 6 l.fall. da parte di un creditore o del Pubblico ministero, dichiarare il fallimento del debitore (ove sussistano i presupposti soggettivi eoggettivi previsti dagli art. 1 e 5 l.fall.).

4.4. Nel caso in cui, al contrario, le maggioranze richieste dall’art. 177, comma 1°, l.fall.non sono state raggiunte solo in ragione della “mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”, nel senso che tale adesione sarebbe stata“determinante ai fini del raggiungimento Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 delle maggioranze di cui all’articolo 177”,è, in effetti, possibile che, a fronte di tale evenienza, il proponente nondimenochieda l’omologazione del concordato “anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie” sul presupposto (quale emerge “anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma”, che ha, evidentemente, l’onere di produrre, ove sul punto manchi, a corredo di tale istanza)che “la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è (più) conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

4.5. In quest’ultima ipotesi, il decreto di convocazione (del debitore e degli eventuali creditori e/o del pubblico ministero che hanno proposto istanza di fallimento) che (come nel caso in esame) sia già stato (in ipotesi) pronunciato dal tribunaleai sensi degli artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall., non è più, con ogni evidenza, idoneo ad assicurare , con la partecipazione di tutti i soggetti che sono legittimati a diventarne parti in senso formale (e cioè, oltre al debitore, gli eventuali “creditori dissenzienti” e “qualsiasi altro interessato”: art. 180, commi 1° e 2°, l.fall.),la corretta apertura del giudizio di omologazione, trattandosi, piuttosto , di un decreto dichiaratamente volto a d aprire un differente procedimento , e cioè, più precisamente,il giudizio (al quale, non a caso, non sono chiamati a partecipare i creditori dissenzienti) all’esito del quale il tribunale, sentito il debitore proponente nel corso dell’udienza così fissata, dichiara (ove ritenga che effettivamente il concordato non è stato approvato) l ’ inammissibilità della “proposta di concordato” nonché , ove ne sussist a no i presupposti (tant ’ è che, sul punto, nel corso della stessa Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 udienza, devono essere sentito, oltre al debitore, anche i creditori e/o il Pubblico ministero che, come nel caso in esame, ne abbiano fatto richiesta) pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti dello stesso.

4.6. Nel caso (come quello in esame) in cui (fino alla declaratoria d’inammissibilità della proposta da parte del Tribunale a norma degli artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall.) il debitore proponente chieda l’omologazione del concordato a norma dell’art. 180, comma 4°, l.fall., il giudice delegato, a fronte della (possibile) approvazione della proposta da parte del tribunale in forza di tale disposizione, deve, p ertanto, (nuovamente) provvedere (come se la proposta fosse stata approvata, e cioè) a norma dell’art. 180, comma 1°,l.fall., che disciplina, appunto, l’ipotesi in cui il concordato sia “stato approvato”, e cioèriferire “ al tribunale ”, “ il quale ”, a sua volta, (al pari del caso in cui ritenga di farlo in via ufficiosa) “fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga”, innanzitutto, “pubblicato a norma dell’articolo 17”, onde consentire a “qualsiasi interessato”di costituirsi nel giudizio e proporre opposizione, ed, in secondo luogo, “notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti”, onde consentire al “commissario giudiziale ” di “depositare il proprio motivato parere” (art. 180, comma 2°, l.fall.) ed ai creditori dissenzienti di “ costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata”e, in tale sede, proporre (se del caso) opposizione all’omologazione (così come alla fine richiesta dal debitore proponente) del concordato.

4.7. Questa Corte, del resto, non a caso, nell’ordinanza in precedenza citata, nel cassare senza rinvio il decreto della Corte d’appello che aveva revocato l’omologazione del Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 concordato disposta dal Tribunale, ha, evidentemente,condiviso l’iterprocedimentale seguito da quest ’ ultimo , descri vendolo nei termini che seguono: - “ a ll ’ esito dell ’ adunanza dei creditori … non sono state raggiunte le maggioranze previste dall ’ art. 177 l.fall.,stante il voto contrario del creditore chirografario Agenzia delle Entrate…” ; - “ il Tribunale aveva inizialmente disposto la convocazione della debitrice nella camera di consiglio …ai sensi degli artt. 162 e 179 l.f.”; - “ con istanza … la debitrice ha invocato l ’ omologazione "forzosa" del concordato preventivo secondo il meccanismo del cd. cram-down di cui all ’ art. 180, comma 4, l.fall.”; -“il tribunale, vista l’istanza della debitrice, ha fissato l’udienza … per la discussione dell’omologa, disponendo la notifica del provvedimento al P.M. e all ’ unico creditore dissenziente, l’Agenzia delle Entrate, che ha ricevuto la notifica …”; -“con decreto … il tribunale, considerato che nonostante la notifica ricevuta nessun creditore dissenziente si era costituito nel giudizio di omologa, acquisito il parere favorevole dei commissari giudiziali e dato atto dell’esito della verifica ex art.180, comma 4, l.fall. (c.d. cram-down fiscale), ha omologato il concordato …”.

4.8. La Corte d’appello non ha dato seguito ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate non era legittimata a proporre il reclamo sul mero rilievo che la stessa non aveva proposto opposizione all’omologazione del concordato preventivo proposto dalla società debitrice, omettendo, tuttavia, di considerare che: - il T ribunale, dopo la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori, aveva fissato, con decreto del 5/9/2023,l’udienza camerale (del 17/10/2023)ai sensi degli artt. 162 , comma 2°, e 179 l.fall. ; - la debitrice proponente, con memoria del 25/9/2023, aveva chiesto l ’ omologazione del concordato secondo il meccanismo Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 del cram-down fiscale; - il T ribunale , nonostante tale richiesta, non aveva fissato, con decreto da notificare “a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti”, una (nuova) udienza, ai sensi dell’art. 180, comma 1°, l.fall., onde consentire ai creditori dissenzienti di “costituirsi almeno dieci giorni prima”(art. 180, comma 2°, l.fall.) e , per tale via, di proporre opposizione all’omologazione (così come, alla fine, richiesta dalla proponente) del concordato(art. 180, comma 4°, l.fall.); - il T ribunale, per contro, si era limitato a svolgere (dapprima il 17/10/2023 e poi il 21/11/2023) l’udienza già fissata ai sensi degli artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall., disponendo, all’esito della stessa, l’omologazione del concordato ai sensi dell’art. 180, comma 4°, l.fall.; - il decreto di omologazione era stato, dunque, pronunciato dal T ribunale all’esito di un procedimento che , in difetto del decreto di apertura così come previsto e imposto dall’art. 180, comma 1°, l.fall., non erastato ritualmente introdotto a norma dell’art. 180, comma 1°, l.fall., vale a dire in funzione dell ’ omologazione del concordato(o, per contro, del suo rigetto), e non aveva, dunque, consentito ai creditori dissenzienti, attraverso la previa notifica del decreto introduttivo, di interloquire sulla richiesta di omologazione presentata dalla debitrice proponente, illegittimamente impedendo a gli stessi, come l ’ Agenzia del le entrate, la proposizione, possibile solo in quella sede, di una formale opposizione all’omologazione del concordatonei modi e nei termini previsti dall’art. 180, comma 2°, l.fall.

4.9. Il decreto impugnato, avendo nega to a ll ’ Agenzia delle entrate la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione sul mero rilievo che la stessa non aveva proposto opposizione all’omologazione, non ha , dunque, considerato (co me espressamente eccepito dal Pubblico Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 ministero con l’atto di reclamo, che ha così impedito che il relativo vizio di nullità risultasse sanato dalla sua mancata deduzione in sede d’impugnazione: art. 161, comma 1°, c.p.c.) che: - l ’ Agenzia delle entrate, pur essendo una creditrice dissenziente, non era stata messa, sul pianoprocessuale, nella effettiva condizionedi proporla, non avendo, appunto, ricevuto la notifica del decreto (perché, appunto, mai pronunciato) di formale apertura, a norma dell’art. 180, comma 1°, l.fall. d el procedimento di omologazione; - il Tribunale, limitandosi a riscontrare la mancanza di opposizione, aveva pronunciato l’omologazione del concordato senza rilevare, pur avendo l’obbligo di farlo, il vizio che, nei termini esposti, inficiava , per difetto d’integrità del relativo contraddittorio (art. 101, comma 1°, c.p.c.), la “ regolarità della procedura ” , la cui verifica, in effetti, appartiene al thema decidendum del giudizio di omologazione pur in assenza di opposizioni (art. 180, comma 3°, l.fall.); e si espone, come tale, al conseguente vizio di (insanata) nullità processuale che i ricorrenti hanno, appunto, correttamente denunciato.

4.10. La nullità (assoluta) che, di conseguenza, ha investito il decreto di omologazione del concordato, in quanto volta a sanzionare un vizio di mancanza del decreto introduttivo del giudizio di omologazione del concordato preventivo e, dunque, d’integrità del contraddittorio (art. 101, comma 1°, c.p.c.: la violazione di tale principio, in quanto dettato nell’interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell’interesse esclusivo delle parti, determina la nullita assoluta degli atti del procedimento e della pronuncia che lo definisce: cfr. Cass. n. 25861 del 2020; Cass. n. 11877 del 2025) perché pronunciato senza che la parte (il creditore dissenziente, contro cui la domanda accolta è stata proposta) Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 fosse stata ritualmente messa in condizione di opporsi al suo accoglimento (art. 180, commi 1° e 2°, l.fall.), può essere, in effetti,dedotta, in sede d’impugnazione (cfr. artt. 157, comma 1°, e 161, comma 1°, c.p.c.), anche da una parte diversa da quella che (in difetto di tale decretoe, per l’effetto, del relativo avviso) non ha potuto esercitare, pur se dissenziente, il potere di proporre opposizione all’omologazione del concordato (art. 180, commi 1° e 2°, l.fall.),tanto più se si considera che la parte così impedita era l ’ unica interessata a far valere, a fronte del cram-down fiscale invocato dalla società proponente , la minor convenienza della soluzione concordataria rispetto a quella liquidatoria.

4.11. E non solo: tale nullità può essere senz’altro dedotta, in sede d’impugnazione, anche dal Pubblico ministero se, come nel caso in esame, lo stesso, avendo proposto la domanda di fallimento, ha inteso esercitare, nel l ’ (unico) procedimento (realmente) svoltosi innanzi al Tribunale (e cioè quello conseguente al decreto pronunciato a norma degli artt. 162, comma 2°, e 179, comma 1°, l.fall.), cui ha (doverosamente) partecipato (art. 162, comma 2°, l.fall.), ipoteri che spettavano alle parti (che, come l’Agenzia delle entrate, erano egualmente legittimate a proporre la domandadi fallimento: art. 6 l.fall.) e proporre reclamo (artt. 69, 70, comma 1°, n. 1, e 72, comma 1°, l.fall.) avverso il decreto che, nonostante l ’ (indebito) impedimento arrecato all’Agenzia delle entrate, aveva egualmente pronunciato l’omologazione del concordato preventivo, lamentandone, appunto, l ’ illegittimità per aver omesso lo svolgimento del giudizio di omologazione e aver così impedito ai creditoridissenzienti l ’ esercizio del diritto di opporsi all’omologazione (cfr. sul punto il controricorso al ricorso incidentale, p. 8), al fine, evidentemente, di ottenere, previa Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 revoca dell’omologazione, l’accoglimento dell’opposizione che il creditore dissenziente non aveva avuto la possibilità di proporre e, per tale via, a seguito della mancata omologazione del concordato, la dichiarazione di fallimento dallo stesso a suo tempo richiesto.

4.12. Esclusa, dunque, la formazione sulla mancata deduzione delvizio in esame di qualsivoglia giudicato interno, la Corte ritiene , infine, che n on è condivisibile neppure l ’ altra eccezione sollevata in memoria dalla società controricorrente, secondo la quale il creditore, ove denunci le violazioni di legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale, può, a suo dire, impugnare il decreto di omologazione reso senza opposizioni esclusivamente con il ricorso per cassazione e non anche con il reclamo alla Corte d’appello.

4.13. Non v’è dubbio, in effetti, come q uesta Corte ha chiarito da tempo, che: - in generale, la legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto camerale spetta esclusivamente a chi abbia assunto, nel giudiziodi primo grado, la qualità di parte (Cass. n. 1508 del 1970); - c ostituisce, del resto, acquisizione pacifica nellagiurisprudenza di legittimità che la qualità di legittimato all’ impugnazione (appello o ricorso per cassazione) si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta neigradi e nelle fasi anteriori (Cass.n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984) e che è, dunque, inammissibile l’impugnazioneproposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nelsuddetto giudizio (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv., la qualerinvia a Cass.

SU n. 15145 del 2001, Cass. n. 520 del 2012,Cass. n. 13954 del 2006 e Cass. n. 4063 del 1995); - t ali principi, seppur elaborati con specific o Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 riferimento al procedimento di cognizione ordinaria, sono certamente utilizzabili anche in relazione algiudizio che si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, neiquali, “… così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo exart. 739 c.p.c., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente per relationem, rispetto alla qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono stati indebitamente estranei al procedimento possono denunciare in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso inter alios” (Cass n. 5877 del 1991; conf., Cass. n. 7119 del 1996); - s i tratta, peraltro, di un’impostazione che la giurisprudenza di legittimità ha diffusamente seguito in materia fallimentare, quando, in particolare, ha chiarito, con riferimento al decreto di omologazione del concordatopreventivo, che la legittimazione a proporre il reclamo previstodall’art. 183 l.fall. (che è anch’ esso deciso dalla Corte d’appello secondo “ il rito camerale di cui agli art. 737 e seg. c.p.c.”: Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.) discende unicamente dall’averel’ impugnante assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione di cui all’art. 180 l.fall. (come debitore ovvero come opponente) e dall’essere rimasto soccombenterispetto alla decisione assunta dal Tribunale (cfr. Cass. n. 3954 del 2016, in motiv.; Cass. n. 2886 del 2007); - p ertanto , nel giud izio di reclamo , la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) ai creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale (cfr., sui punti indicati,Cass. n. 5157 del 2025, in motiv.).

Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5

4.14. Tale conclusione, tuttavia, vale solo a condizione che il reclamante non sia un creditore che lamenti di non essersi potuto costituire nel giudizio di omologazione per difetto della notifica del decreto che, in quantodissenziente, doveva ricevere a norma dell’art. 180, comma 1°, l.fall.

4.15. In tal caso ( che , poi, è quello che ricorre nella vicenda in esame), infatti, la peculiarità della disciplina del procedimento in esame impone di escludere che il creditore rimasto estraneo al giudizio di omologazione possa limitarsi ad invocare il rimedio generale dell’opposizione del terzo prevista dall’art. 404 c.p.c., atteso che il concordato preventivo, una volta omologato, vincola tutti i creditori, siano essi stati opponenti o meno nella fase diomologa, e comporta, piuttosto, la necessità di riconoscere al creditore dissenziente, indebitamente pretermesso dal giudizio di omologazione, un’eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decretodi omologazione pur se pronunciato senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv.; Cass. n. 5157 del 2025, in motiv.)e, per tale via, di imporre alla Corte d’appello la verifica dell’effettiva sussistenza (o meno) del vizio che, in ipotesi, ha impedito al creditore dissenziente di proporre opposizione all’omologazione del concordato.

4.16. D’altra parte, l’impedimento che il giudice abbia illegittimamente frapposto al completo esercizio del diritto di difesa ad opera delle parti(come, nel caso in esame, l’esercizio del diritto di proporre opposizione all’omologazione del concordato), determinando la violazione del principio del contraddittorio, che deve operare in piena effettività durante Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 tutto lo svolgimento del processo, comporta, evidentemente, la nullità della pronuncia resa (vale a dire l ’ omologazione del concordato a definizione non del giudizio conseguente al decreto previsto dall’art. 180, comma 1°, l.fall., ma, in ragione del decreto introduttivo, del ben diverso giudizio previsto dagli artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall.),senza che la parte che proponga impugnazioneavverso tale decisione abbia l ’ onere di dedurre le argomentazioni che avrebbe speso se non ci fosse stato il lamentato impedimento, né, dunque, il pregiudizio che ha in concreto subito in conseguenza della perpetrata violazione processuale (cfr. Cass.

SU n. 36596 del 2021).

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, nei limiti in precedenza indicati,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sulricorso 10051-2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente principale - sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CORTED’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 avverso il DECRETO N . 1 125 /20 2 4 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositato il 2 / 4 /202 4 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/6/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il P ubblico m inistero, in data 14.17/2/2022, a seguito del rigetto dell’istanza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti propostadalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dedotto che la società debitrice versava in stato d’insolvenza ed ha, quindi, chiesto al Tribunale di Trani di dichiarare il suo fallimento. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta , in data 15/6/2022,ha proposto, innanzi allo stesso Tribunale, ricorso ai sensi degli artt. 161, comma 6°, e 186-bisl.fall. 1.3. Il Tribunale, con decreto del 22/6/2022, ha riunito il procedimento per l’ammissione al concordato preventivo con il procedimento prefallimentare. 1.4. La società, ne l termine concesso , in data 17/10/2022, ha depositato il piano e la proposta , chiedendo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale “diretta”. 1.5. La società proponente, in sostanza,si è impegnata al soddisfacimento del ceto creditorio, nei tempi e con le modalità indicate nel piano, attraverso i ricavi derivanti dalla prosecuzione dell’attività aziendale in forma diretta nonché dal realizzo dei crediti e dall’utilizzodella liquidità disponibile, per un attivo concordatario complessivo di €. 82.169.843,71. 1.6. Il T ribunale, c on decreto del 17 / 1 / 2023 , ha dichiarato l’apertura della procedura di concordato preventivo. Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 1.7. Con nota del 18/4/2023, l’Agenzia delle entrate ha dichiarato di essere creditrice della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l’importo complessivo di €.13.063.491,99 . 1.8. Con comunicazione del 10/5/2023, l ’ A genzia delle entrate-Riscossione ha, a sua volta, quantificato l ’ importo del proprio credito nei confronti della stessa società in complessivi €.326.273.901,72. 1.9. L’adunanza dei creditori si è chiusa il 3/8/2023 con il seguente risultato: - voti favorevoli per crediti pari ad €. 17.811.413,00 (5,40%); - voti contrari espressi per €. 303.881.276,00 (92,12%); voti non espressi per €. 8.183.645,00 (2,48%). 1.10. I commissari giudiziali, in data 4/8/2023, hanno comunicato che, per effetto delle manifestazioni di voto contrario da parte dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, non erano state raggiunte le maggioranze richieste dall’art. 177 l.fall. per l’approvazione della proposta di concordato preventivo. 1.11. Il Tribunale, con decreto del 5/9/2023, ha preso atto dell’esito del voto e, facendo espresso riferimento agli artt. 162 e 179 l.fall., ha fissato l ’ udienza camerale del 17/10/2023 , disponendo darsi avviso alla società debitrice, all’Agenzia delle entrate, ai commissari giudiziali, al Pubblico ministero e ad eventuali ricorrenti per il fallimento ed assegnando alle parti il termine, fino al 25/9/2023, per il deposito di memorie. 1.12. La società debitrice, dal suo canto, con memoria depositata il 25/9/2023, ha chiesto l ’ omologazione “ forzosa ” della proposta di concordato in applicazione del meccanismo del cram-down previsto dall’art. 180, comma 4°, l.fall. 1.13. La debitrice, in particolare, “in considerazione del marcato calo del fatturato rispetto alle previsioni inizialmente Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 prospettate, ha redatto un update del piano di concordato in continuità diretta con dati contabili aggiornati al 30.6.2023”. 1.14. I commissari giudiziali, in data 10/10/2023, hanno predisposto, in vista dell’udienza del 17/10/2023, una relazione integrativa nella quale, dopo aver preso in esame anche il contenuto dell’updatedel piano concordatario, hanno ribad ito il responso già rassegnato nella relazione ex art. 172 l.fall. 1.15. Nel corso dell’udienza del 17/10/2023: - la società proponente ha chiesto “ l ’ omologazione del concordato preventivo” e, in subordine, il rigetto della richiesta di fallimento; -i commissari giudiziali si sono riportati alle relazioni depositate; - il P ubblico ministero si è riportato alla richiesta di fallimento della società e, in via gradata, ha preso atto della richiesta di cram-down fiscale da parte della stessa, chiedendo termine per controdedurre sulla fattibilità e convenienza della proposta concordataria. 1.16. Il Pubblico ministero, con istanzadel 9/11/2023, ha chiesto la rimessione sul ruolo del procedimento al fine di garantire il contraddittorio su alcuni documenti sopravvenuti, e cioè le polizze assicurative dei sindaci della società. 1.17. Il Tribunale, con decreto del 10/11/2023, ha disposto la riconvocazione delle parti per l ’ udienza del 21/11/2023, assegnando alle stesse termine per il deposito di memorie e ai commissari termine per il deposito di parere. 1.18. La debitrice, con le note autorizzate del 17/11/2023, ha nuovamente chiesto l’omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’art. 180, comma 4°, l.fall. 1.19. All’udienza del 21/11/2023, la società debitrice, i commissari giudiziali ed il Pubblico ministero si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, istanze, domande ed eccezioni. Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 1.20. Il T ribunale, sciogliendo la riserva ivi assunta , con decreto del 28/11/2023, ha ritenuto di convert ire di diritto in voto positivo il voto negativo e determinante dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 180, comma 4°, l.fall., ed ha, quindi, omologato il concordato preventivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiara ndo improcedibile la richiesta di fallimento avanzata dal P ubblico ministero , disponendo la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 17 l.fall. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate hanno proposto, ai sensi degli artt. 22 e 183 l.fall., distinti reclami avverso il decreto di omologazione pronunciato dal Tribunale. 2.2. Il Pubblico ministero, in particolare, ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 180, commi 1° e 2°, l.fall., in difetto di qualsivoglia fase o attività giudiziale di omologazione, come invece inderogabilmente previsto dalla legge, con grave pregiudizio per i creditori e il Pubblico ministero, di fatto privati deldiritto di opporsi all’omologazione, e la violazione degli artt. 172, comma 2°, e 180, comma 3°, l.fall., per la mancata verifica della regolarità della procedura sotto il profilo dell’omesso svolgimento della fase dell’omologazione. 2.3. L’Agenzia delle entrate, a sua volta, ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la solazione concordataria fosse più conveniente rispetto a quella liquidatoria. 2.4. La società debitrice, dal suo canto, ha eccepito l’inammissibilità dei reclami sul rilievo, tra l’altro,che, in assenza di opposizioni, il decreto di omologazione è impugnabile solo con il ricorso per cassazione. 2.5. La Corte d’appello, riuniti i procedimenti, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dei reclami Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 proposti in ragione dell ’ assorbente e pregiudiziale eccezione costituita dall’inosservanza dell’art. 180, comma 3°, l.fall. 2.6. La C orte distrettuale , in particolare, dopo aver ripercorso la “ sequenza procedimentale ed il contenuto del provvedimento impugnato”, ha ritenuto che: a) la pronuncia che il Tribunale avrebbe dovuto emettere non poteva che essere quella “terminativa” del procedimento di concordato preventivo, nell’ambito del quale si era “innestata” l’istanza, su cui non era ancora intervenuta alcuna decisione, di cram-down fiscale; b) il Pubblico ministerosi è trovato nella condizione di conoscere la circostanza che la disamina della sua richiesta di dichiarazione di fallimento sarebbe stata posticipata rispetto alla pronuncia sulla domanda di concordato; c) lo stesso P ubblico ministero , peraltro,all’udienza del 17 / 10 / 2023, ha preso atto dell ’ avvenuto deposito dell’istanza di cui all’art. 180, co mma 4°, l.fall. e , richiedendo un termine per controdedurre in merito, ha in tal modo avuto diretta contezza della “pendenza” di detta istanza, il cui scrutinio sarebbe necessariamente sfociato in un provvedimento conclusivo del giudizio di omologazione del concordato preventivo; d) al di là della “carenza del dato formale costituito dal riferimento all’art. 180 l.f.”, il decreto del 10/11/2023, nel disporre la riconvocazione delle parti per l’udienza del 21/11/2023, ha, comunque, garantito alle stesse l’esercizio del diritto di difesa, al contradittorio e alla proposizione di opposizioni attraverso “ la concessione di un termine per il deposito di memorie”; e) non risulta che il Pubblico ministero e l’Agenzia delle entrate, fino alla predetta udienza di definitiva assunzione della causa in decisione, abbiano manifestato una volontà contraria all’omologazione del concordato preventivo mediante l’utilizzo del congegno del cram-down fiscale; f) dal contenuto testuale dell’atto di reclamo Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 proposto dall’Agenzia delle entrate non risulta , peraltro, che la stessa parte impugnante abbia formulato eccezioni ed articolato motivi vertenti sull’irregolarità del procedimento sfociato nel decreto di omologazione, avendo fatto valere soltanto questioni attinenti al merito della domanda di concordato; g) nella specie, per le ragioni suesposte, non può ritenersi che vi sia stata la pretermissione della notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale relativa al giudizio di omologazione, con la conseguente violazione del contraddittorio e la nullità del giudizio e del relativo decreto. 2.7. La C orte d ’ appello ha, quindi, ritenuto che era fondatal’ eccezione d ’ inammissibilità dei reclami per violazione dell’art. 180,comma 3 °. l.f all., a norma del quale , “ s e non sono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame”, sul rilievo che, una volta “riscontrata (la) mancanza di opposizioni da parte della creditrice dissenziente e del PM”, il decreto di omologa non è suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 183 l.fall. ma solo di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7°, Cost.2.8. La Corte d’appello ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità dei reclami. 2.9. L’Agenzia delle entrate , con ricorso notificato il 2/5/2024e depositato il 5/5/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione deldecreto della Corte d ’ appello . 2.10. La Procura G enerale della Repubblica di Bari , il 21/5/2024,ha, a sua volta, notificato ricorso , depositato in data 21/5/2024,con il quale ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dello stessodecreto. 2.11. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dal canto suo,ha resistito con distinti controricorsi. Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 2.12. La controricorrente, in particolare, ha eccepito che l’Agenzia delle entrate, nel reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale, non aveva sollevato alcuna doglianza in ordine all’iter procedurale adottato per giungere al decreto di omologazione del concordato, con specifico riferimento alla mancata ricezione di notifiche o comunicazioni e, dunque, a “pretese violazioni del contraddittorio”,e che, di conseguenza, essendosi formato sul punto il giudicato interno, il vizio in questione non può essere più denunciato con il ricorso per cassazione. 2.13. Le altre parti indicate in epigrafe sono rimaste intimate. 2.14. L’Agenzia delle entrate, a sua volta, ha depositato in data 10/6/2024 controricorso nel quale ha dichiarato di “prestare piena adesione all’impugnativa spiegata dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari e dalla Procura della Repubblica di Trani”. 2.15. La ricorrente principale e la società controricorrente hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo di ricorso principale , l ’ Agenzia delle entrate, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 162, 179, comma 1°, 180, commi 3°, 4° e 5° nonché dell’art. 183 l.fall. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità del reclamo proposto dall’Agenzia delle entrate avverso il decreto di omologazione del Tribunalesul rilievo che la stessa, non avendo proposto opposizione all’istanza di omologazione forzosa del concordato formalizzata dalla debitrice nella memoria del 15/9/2023 ai sensi dell ’ art. 180, comma 3°, l.fall., non poteva Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 proporre reclamo avverso la statuizione del Tribunale di accoglimento della predetta istanza, omettendo, tuttavia, di considerare che: -“il ceto creditorio, chiamato ad esprimersi su detta proposta, in data 04.08.2024 a larga maggioranza aveva ritenuto di non approvarla”; - “ per tal motivo, il Tribunale, con decreto del 5 settembre 2023 notificato anche all’Agenzia delle Entrate, “visti gli art. 162 e 179 l.f.” aveva fissato udienza in Camera di Consiglio per il 17.10.2023”; - “ si trattava, all’evidenza, di provvedimento mediante il quale il Tribunale …, preso atto della mancata approvazione della proposta concordataria da parte del ceto creditorio, aveva fissato l’udienza in Camera di Consiglio per pronunciarsi sul ricorso ex art. 161 del R.D. 267/1942 della [OSCURATO:PERSONA] respingendolo (rectius dichiarando inammissibile la proposta ai sensi dell’art. 162 del R.D. 267/1942 richiamato dall’art. 179 di quest’ultimo) e dichiarare il fallimento di quest’ultima Società e, quindi, accogliere l’istanzadella Procura della Repubblica di Trani”; - in effetti,“nel fissare l’udienza del 17 ottobre 2023 per assumere le proprie definitive determinazioni, il Tribunale di Trani non aveva disposto né la pubblicazione ex articolo 17 del R.D. 267/1942 della proposta concordataria, né la notificazione di quest’ultima “a cura del debitore, al Commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti” così come prevede l’art. 180, comma 1, del R.D. 267/1942 nel caso di “approvazione del concordato a norma dell’art. 177, comma 1” dello stesso ”; - “pertanto il decreto di fissazione dell’udienza del 17 ottobre 2023 depone con assoluta certezza nel senso che in tale udienza si sarebbe discusso unicamente, ex articoli 162 e 179 del R.D. 267/1942 della mancata approvazione del concordato e dell’istanza di fallimento”; -del resto, “l’istanza di omologazione coattiva della proposta concordataria era stata formalizzata nel Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 contesto della memoria depositata nel termine concesso alle parti che non era stata notificata ad alcuno dei creditori Agenzia delle Entrate compresa”; - nell ’ ipotesi in cui, dopo il voto contrario dei creditori , la debitrice invochi l ’ omologazione forzosa del concordatomediante il meccanismo del cram- down , il Tribunale deve, infatti, fissare l’udienza per la discussione dell’omologazione, disponendo la notifica del provvedimento al Pubblico ministero, ai creditor i dissenzient i e ai commissari giudiziali; - nel caso di specie, al contrario, nessuno di tali adempimenti procedurali è stato posto in essere visto che all’Agenzia delle entrate è stato notificato esclusivamente il decreto del 5/9/2023 con il quale, ai sensi degli art. 162 e 179 l.fall., era stata convocata l’udienza del 17/10/2023, mentre non le è stata comunicata o notificata né l’istanza di omologazione forzosa della proposta concordataria, peraltro correlata ad un piano aggiornato che implica va in realtà una modifica sostanziale della stessa, né il decreto con il quale il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all’udienza fissata ai sensi degli artt. 162 e 179 l.fall. ai fini della presa d’atto della mancata approvazione della proposta concordataria e della declaratoria del fallimento della debitrice, aveva disposto la riconvocazione delle parti per l ’ udienza del 10/11/202 3 ; - l ’ Agenzia delle entrate. dunque, non è stata in alcun modo posta nelle condizioni di proporre formalmente opposizione all’istanza di omologazione forzosa proposta dalla debitrice; - i l Tribunale, infatti, una volta che l’istanza di omologazione forzata era stata presentata con la memoria difensiva del 25/9/2023, avrebbe dovuto prendere atto di tale circostanza e aggiornare l’udienza ai sensi dell’art. 180, comma 2°, l.fall., concedendo all’Agenzia delle entrate, quale creditore dissenziente, e a qualsiasi interessato, il termine di cui alla predetta norma per potersi Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 costituire se del caso opponendosi formalmente alla predetta istanza; - l ’ Agenzia delle entrate, dunque, per un verso, non è stata in alcun modo informata (mediante comunicazione del decreto con il quale il Tribunale aveva sciolto la riserva assunta all’udienza del 17/10/2023) che le parti erano state riconvocate all’udienza del 21/11/2023, mentre, per altro verso, l’udienza del 17/10/2023 è stata fissata per la presa d’atto dell’esito delle operazioni di voto del ceto creditorio da parte del Tribunale, e non certo per la pronunzia sull’istanza d’omologazione forzosa della proposta concordataria formalizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo che tale udienza era già stata fissata e che non era stata in alcun modo notificata all’Agenzia delle entrate; - la Procura della Repubblica, del resto, nel corso dell ’ udienza del 17/10/2023, così come nel prosieguo della procedura e nell’udienza successiva del 22/11/2023, si è con estrema chiarezza opposta all’istanza di omologazione ed aveva sollecitato l’accoglimento della propria richiesta di fallimento della societàdebitrice. 3.2. Con il secondo motivodi ricorso principale, l’Agenzia delle entrate, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 179, comma 1°, 180, commi 3°e 4° , nonché dell ’ art.183 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità del reclamo proposto dalla stessa avverso il decreto di omologazione forzosa della proposta di concordato sul rilievo che l ’ Agenzia delle entrate non aveva formalizzato alcuna opposizione, senza, per contro, considerare che: -il decreto del Tribunale non si era limitato a verificare, ai sensi dell’art. 180, comma 3°, l.fall., la regolarità della procedura e l’esito della votazione, avendo, per contro,valutato la fattibilità della proposta concordataria non approvata dai Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 creditori nonché la convenienza della stessa per l’Agenzia delle entrate rispetto alle prospettive di soddisfazione delle sue pretese creditorie mediante l’attivo realizzabile a mezzo di procedura liquidatoria; - il decreto, pertanto, a dispetto della mancata proposizione di formali opposizioni, ha, in realtà, affrontato tutte le questioni di cui il Tribunale si sarebbe dovuto occupare se l’Agenzia delle entrate, avutane la possibilità, avesse proposto formale opposizione all’istanza di omologa forzosa della proposta concordataria (rectius di quella collegata al p iano aggiornato allegato alla memoria depositata il 25/9/2023); - il decreto adottato dal Tribunale non può essere, dunque, accostato a quello previsto da ll ’ art. 180, comma 3°, l.fall. nell’ipotesi di proposta concordataria approvata dalla maggioranza dei creditori non seguita da alcuna formale opposizione da parte da alcuno degli eventuali creditori dissenzienti, trattandosi, nella sostanza, di decreto pronunciato ai sensi dell’art. 180, commi 4° (oggetto di testuale richiamo da parte del Tribunale di Trani) e 5°,nonché dell’art. 183 l.fall.; - i l Tribunale, del resto,aveva disposto la pubblicazione del decreto stesso a cura della cancelleria a norma dell’art. 17 l.fall., in conformità al disposto dell’art. 180, comma 5°, l.fall., lasciando così intendere di considerare tale decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi della predetta norma e, perciò,reclamabile ai sensi della stessa e dell’art. 183 l.fall.. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso principale , l ’ Agenzia delle entrate, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 172, comma 2°, e 180, commi 3° e 5°, nonché dell’art. 183 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto dalla stessa avverso il decreto di omologazione sul rilievo che dal Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 contenuto testuale dell’atto di reclamo proposto dall’Agenzia delle entrate non risultava che la parte impugnante avesse formulato eccezioni ed articolato motivi vertenti sull’irregolarità del procedimento sfociato nel decreto di omologazione, avendo fatto valere soltanto questioni attinenti al merito della domanda di concordato , omettendo, tuttavia, di considerare che, al contrario, l’Agenzia delle entrate, con il secondo motivo di reclamo, aveva prospettatola nullità del decreto impugnato per essere il Tribunale incorso, a fronte della tardività della modifica del piano, nella denunciata violazione degli artt. 172, comma 2°, e 180 l.fall., per cui il reclamo era in parte qua sicuramente ammissibile. 3.4. Con il primo motivodi ricorso incidentale, la Procura Generale della Repubblica di Bari, lamentandola violazione e la falsa applicazione degli artt. 180, 183 e 22 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ovvero, in via alternativa, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo per carenza di legittimazione attiva del Pubblico ministero e dell’Agenzia delle entrate, omettendo, tuttavia, di considerare: - il decreto di fissazione dell ’ udienza camerale al 21/11/2023 non risulta notificato e/o comunicato all’Agenzia delle entrate quale creditore dissenziente, la quale, pertanto, non è mai stata in grado di proporre formale opposizione all’omologazione ai sensi dell’art. 180, comma 2°, l.fall.; - il primo decreto che fissava l’udienza camerale del 17/10/2023 ai sensi degli artt. 162 e 179 l.fall. (e non anche per l’omologazione ex art. 180 l.fall.) presenta, a sua volta, plurimi motivi di illegittimità “informativa” che hanno reso del tutto inesistente e/o irregolare l’intera fase dell’omologazione: (i) all’udienza del Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 17/10/2023, nessuno ha depositato le rituali copie del decreto di fissazione dell’udienza di omologazione (perché mai fissata) complete della relata di notifica ai commissari e, soprattutto, a tutti i “creditori dissenzienti”, finalizzate a porli nella condizione di proporre, ai sensi dell’art. 180 l.fall., rituale opposizione all’omologazione del concordato; (ii) nessun creditore dissenziente o altro interessato al procedimento di omologa è stato portato ritualmente a conoscenza della memoria del 25/9/2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva l’omologazione del concordato, né, di conseguenza, è stato messo nella condizione di partecipare alla fase omologatoria; (iii) costoro hanno, pertanto, incolpevolmente continuato a credere che, all’ udienza del 17/10/2023 , si discutesse, ai sensi dei richiamati artt. 162 e 179 l.fall., unicamente della mancata approvazione del concordato e dell’istanza di fallimento; (iv) mai è stato acquisito il rituale e tipico “ motivato parere ” dei commissari giudiziali ai sensi de ll ’ art. 180 l.fall. sulla omologabilità del concordato preventivo; (v) all’udienza del 17/10/2023, il Pubblico ministero ha chiesto rinvio per poter rimettere tutti (i creditori dissenzienti o qualunque interessato) nella condizione di formalizzare ritualmente l’opposizione nei modi e nelle forme previste d a ll ’ art. 180 l.fall., ma il Tribunale lo ha negato; - tanto il Pubblico ministero, quanto i creditori dissenzienti (tracui l ’ Agenzia delle entrate) e qualunque altro interessato si sono trovati, dunque , anche in ragione del la mancata iscrizione nel registro delle imprese in violazione dell’art. 180 l.fall., di proporre la formale opposizione nei dieci giorni anteriori all’udienza camerale, mai fissata ai sensi e per gli effetti dell’art. 180 l.fall.. 3.5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la Procura Generale della Repubblica di Bari, lamentando la Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 violazione e la falsa applicazione dell’art. 180, comma7°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ovvero, in via alternativa, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, in relazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo per carenza di legittimazione attiva del Pubblico ministero e dell’Agenzia delle entrate, omettendo, tuttavia, di considerare il fatto che il Pubblico ministero, con la memoria depositata il 17/11/2023e, dunque, prima dell’udienza camerale del 21/11/2023, aveva proposto una “ sostanziale ” opposizione all ’ omologazione del concordato preventivo proposto dalla società debitr ice , insistendo nella richiesta di fallimento della stessa“previo rigetto della richiesta di omologazione del concordato preventivo per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 180 l.f.”, e che, in quanto tale, era senz’altro legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del Tribunale. 3.6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la Procura Generale della Repubblica di Bari, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 180, comma 3°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo per carenza di legittimazione attiva del Pubblico ministero sul rilievo che lo stesso non aveva proposto una formale opposizione all’omologazione del concordato, omettendo,tuttavia, d i considerare, che : - i l Pubblico ministero non può essere considerato alla stessa stregua di un creditoree non può , dunque, ritenersi obbligato a promuovere una “formale” opposizione,essendo, per contro, sufficiente anche un mero parere contrario al concordato preventivo proposto dalla societa debitrice; - nel caso in esame, peraltro, il Pubblico Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 ministero ha reiteratamente espresso il proprio dissenso motivato rispetto all’omologazione del concordato preventivo, manifestando una chiara opposizione, anche in riferimento al cram-down, sia nelle memorie trasmesse e depositate, sia nel corso delle udienze dinanzi al Tribunale. 4.1. I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale(la cui notifica, avendo conseguito lo scopo, esclude qualsivoglia vizio di nullità della stessa), per l’intima connessione dei temi trattati, devono essere esaminati congiuntamente e, nei termini che seguono, sono fondati, con assorbimento delle residue censure. 4.2. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di chiarire che: -l’art. 179 l.fall. disciplina l’ipotesi in cui non siano state raggiunte le maggioranze richieste dal primo comma dell’art. 177 l.fall., disponendo che , in quel caso , “ il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’art. 162, secondo comma”, e cioè, “sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato”; - l ’ art. 180 l.fall. disciplina , invece , l ’ ipotesi in cui il concordato sia “stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177”, prevedendo che, in tale ipotesi, “ il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti” (primo comma); - i n base al comma successivo, “ il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 giudiziale deve depositare il proprio motivato parere”(secondo comma); -la norma prevede, poi , una sorta di “ doppio binario ” del giudizio di omologazione, e cioè una procedura semplificata, ove non siano proposte opposizioni, e la procedura ordinaria, in caso contrario; - i n particolare, “ se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame” (terzo comma) ; - q uando , invece, “ sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio” (quarto comma) e quindi “provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori”, decreto che “è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo”(quinto comma); - s olo in questo secondo caso, “ contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio” (art. 183, comma 1° , l.fall.) ; - i l d.l. n. 125/2020, conv. dalla l. n. 159/2020, ha aggiunto, nel quarto comma dell’art. 180 l.fall., il cd. cram - down fiscale, in base al quale, a partire dal 3 /12/ 2020 , “ il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all ’ alternativa liquidatoria ”; - il cram - down fiscale integra una regola sostanziale del giudizio di Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 omologazione, al pari del tradizionale cram-down ordinario , e , come questo,inserito nel quarto comma dell’art. 180 l.fall. ; - il cram-down fiscale, tuttavia, a differenza d i quest ’ ultimo, che origina dalla specifica contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente (ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, di creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto), attinge (contrariamente a quanto sostenuto al riguardo dalla controricorrente) al segmento precedente dell ’ approvazione della proposta, poiché realizza, per una sorta di fictio , il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 177, comma 1°, l.fall. anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), ove il T ribunale ritenga (in questo caso a prescindere da una specifica contestazione, essendo già sufficiente la mancata adesione) che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; - questo meccanismo,pertanto, realizza il presupposto dell’approvazione del concordato “a norma del primo comma dell’articolo 177”, come prevede l’art. 180, comma 1°, l.fall.; - non si tratta , dunque, di un tertium genus rispetto alle ipotesi in cui la proposta non sia stata approvata (art. 179 l.fall.) o, viceversa , sia stata approvata (art. 180 l.fall. ), bensì di una regola di omologazione che, proprio in virtù del suo funzionamento, si colloca nella seconda ipotesi, ove è infatti disciplinata; - potranno, dunque, aversi casi nei quali il cram - down fiscale opera in costanza di opposizioni, con applicazione del regime procedurale ordinario, e casi in cui, nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 forme di previdenza o assistenza obbligatorie), lo stessoopera in assenza di opposizioni, restando l’amministrazione pubblica libera di proporla o meno, con conseguente applicazione del regime procedurale semplificato, che non ammette gravami (Cass. n. 1033 del 2024, in motiv.). 4.3. Ora, se il cram-down fiscale è un meccanismo che (come detto) realizza il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 177, comma 1°, l.fall. anche nel caso in cui le stesse non siano state raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), tutte le volte in cui il Tribunale ritenga che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, risulta, allora, evidente che “il giudice delegato” soltanto nel caso in cui il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art. 177, comma 1°, l.fall.non sia dipeso dalla mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) può (e deve) riferirne “immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’art. 162, secondo comma”, e cioè, “sentito il debitore in camera di consiglio”, dichiara re “ inammissibile la proposta di concordato”“con decreto non soggetto a reclamo” e, in caso di istanza ex art. 6 l.fall. da parte di un creditore o del Pubblico ministero, dichiarare il fallimento del debitore (ove sussistano i presupposti soggettivi eoggettivi previsti dagli art. 1 e 5 l.fall.). 4.4. Nel caso in cui, al contrario, le maggioranze richieste dall’art. 177, comma 1°, l.fall.non sono state raggiunte solo in ragione della “mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”, nel senso che tale adesione sarebbe stata“determinante ai fini del raggiungimento Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 delle maggioranze di cui all’articolo 177”,è, in effetti, possibile che, a fronte di tale evenienza, il proponente nondimenochieda l’omologazione del concordato “anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie” sul presupposto (quale emerge “anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma”, che ha, evidentemente, l’onere di produrre, ove sul punto manchi, a corredo di tale istanza)che “la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è (più) conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”. 4.5. In quest’ultima ipotesi, il decreto di convocazione (del debitore e degli eventuali creditori e/o del pubblico ministero che hanno proposto istanza di fallimento) che (come nel caso in esame) sia già stato (in ipotesi) pronunciato dal tribunaleai sensi degli artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall., non è più, con ogni evidenza, idoneo ad assicurare , con la partecipazione di tutti i soggetti che sono legittimati a diventarne parti in senso formale (e cioè, oltre al debitore, gli eventuali “creditori dissenzienti” e “qualsiasi altro interessato”: art. 180, commi 1° e 2°, l.fall.),la corretta apertura del giudizio di omologazione, trattandosi, piuttosto , di un decreto dichiaratamente volto a d aprire un differente procedimento , e cioè, più precisamente,il giudizio (al quale, non a caso, non sono chiamati a partecipare i creditori dissenzienti) all’esito del quale il tribunale, sentito il debitore proponente nel corso dell’udienza così fissata, dichiara (ove ritenga che effettivamente il concordato non è stato approvato) l ’ inammissibilità della “proposta di concordato” nonché , ove ne sussist a no i presupposti (tant ’ è che, sul punto, nel corso della stessa Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 udienza, devono essere sentito, oltre al debitore, anche i creditori e/o il Pubblico ministero che, come nel caso in esame, ne abbiano fatto richiesta) pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti dello stesso. 4.6. Nel caso (come quello in esame) in cui (fino alla declaratoria d’inammissibilità della proposta da parte del Tribunale a norma degli artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall.) il debitore proponente chieda l’omologazione del concordato a norma dell’art. 180, comma 4°, l.fall., il giudice delegato, a fronte della (possibile) approvazione della proposta da parte del tribunale in forza di tale disposizione, deve, p ertanto, (nuovamente) provvedere (come se la proposta fosse stata approvata, e cioè) a norma dell’art. 180, comma 1°,l.fall., che disciplina, appunto, l’ipotesi in cui il concordato sia “stato approvato”, e cioèriferire “ al tribunale ”, “ il quale ”, a sua volta, (al pari del caso in cui ritenga di farlo in via ufficiosa) “fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga”, innanzitutto, “pubblicato a norma dell’articolo 17”, onde consentire a “qualsiasi interessato”di costituirsi nel giudizio e proporre opposizione, ed, in secondo luogo, “notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti”, onde consentire al “commissario giudiziale ” di “depositare il proprio motivato parere” (art. 180, comma 2°, l.fall.) ed ai creditori dissenzienti di “ costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata”e, in tale sede, proporre (se del caso) opposizione all’omologazione (così come alla fine richiesta dal debitore proponente) del concordato. 4.7. Questa Corte, del resto, non a caso, nell’ordinanza in precedenza citata, nel cassare senza rinvio il decreto della Corte d’appello che aveva revocato l’omologazione del Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 concordato disposta dal Tribunale, ha, evidentemente,condiviso l’iterprocedimentale seguito da quest ’ ultimo , descri vendolo nei termini che seguono: - “ a ll ’ esito dell ’ adunanza dei creditori … non sono state raggiunte le maggioranze previste dall ’ art. 177 l.fall.,stante il voto contrario del creditore chirografario Agenzia delle Entrate…” ; - “ il Tribunale aveva inizialmente disposto la convocazione della debitrice nella camera di consiglio …ai sensi degli artt. 162 e 179 l.f.”; - “ con istanza … la debitrice ha invocato l ’ omologazione "forzosa" del concordato preventivo secondo il meccanismo del cd. cram-down di cui all ’ art. 180, comma 4, l.fall.”; -“il tribunale, vista l’istanza della debitrice, ha fissato l’udienza … per la discussione dell’omologa, disponendo la notifica del provvedimento al P.M. e all ’ unico creditore dissenziente, l’Agenzia delle Entrate, che ha ricevuto la notifica …”; -“con decreto … il tribunale, considerato che nonostante la notifica ricevuta nessun creditore dissenziente si era costituito nel giudizio di omologa, acquisito il parere favorevole dei commissari giudiziali e dato atto dell’esito della verifica ex art.180, comma 4, l.fall. (c.d. cram-down fiscale), ha omologato il concordato …”. 4.8. La Corte d’appello non ha dato seguito ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate non era legittimata a proporre il reclamo sul mero rilievo che la stessa non aveva proposto opposizione all’omologazione del concordato preventivo proposto dalla società debitrice, omettendo, tuttavia, di considerare che: - il T ribunale, dopo la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori, aveva fissato, con decreto del 5/9/2023,l’udienza camerale (del 17/10/2023)ai sensi degli artt. 162 , comma 2°, e 179 l.fall. ; - la debitrice proponente, con memoria del 25/9/2023, aveva chiesto l ’ omologazione del concordato secondo il meccanismo Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 del cram-down fiscale; - il T ribunale , nonostante tale richiesta, non aveva fissato, con decreto da notificare “a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti”, una (nuova) udienza, ai sensi dell’art. 180, comma 1°, l.fall., onde consentire ai creditori dissenzienti di “costituirsi almeno dieci giorni prima”(art. 180, comma 2°, l.fall.) e , per tale via, di proporre opposizione all’omologazione (così come, alla fine, richiesta dalla proponente) del concordato(art. 180, comma 4°, l.fall.); - il T ribunale, per contro, si era limitato a svolgere (dapprima il 17/10/2023 e poi il 21/11/2023) l’udienza già fissata ai sensi degli artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall., disponendo, all’esito della stessa, l’omologazione del concordato ai sensi dell’art. 180, comma 4°, l.fall.; - il decreto di omologazione era stato, dunque, pronunciato dal T ribunale all’esito di un procedimento che , in difetto del decreto di apertura così come previsto e imposto dall’art. 180, comma 1°, l.fall., non erastato ritualmente introdotto a norma dell’art. 180, comma 1°, l.fall., vale a dire in funzione dell ’ omologazione del concordato(o, per contro, del suo rigetto), e non aveva, dunque, consentito ai creditori dissenzienti, attraverso la previa notifica del decreto introduttivo, di interloquire sulla richiesta di omologazione presentata dalla debitrice proponente, illegittimamente impedendo a gli stessi, come l ’ Agenzia del le entrate, la proposizione, possibile solo in quella sede, di una formale opposizione all’omologazione del concordatonei modi e nei termini previsti dall’art. 180, comma 2°, l.fall. 4.9. Il decreto impugnato, avendo nega to a ll ’ Agenzia delle entrate la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione sul mero rilievo che la stessa non aveva proposto opposizione all’omologazione, non ha , dunque, considerato (co me espressamente eccepito dal Pubblico Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 ministero con l’atto di reclamo, che ha così impedito che il relativo vizio di nullità risultasse sanato dalla sua mancata deduzione in sede d’impugnazione: art. 161, comma 1°, c.p.c.) che: - l ’ Agenzia delle entrate, pur essendo una creditrice dissenziente, non era stata messa, sul pianoprocessuale, nella effettiva condizionedi proporla, non avendo, appunto, ricevuto la notifica del decreto (perché, appunto, mai pronunciato) di formale apertura, a norma dell’art. 180, comma 1°, l.fall. d el procedimento di omologazione; - il Tribunale, limitandosi a riscontrare la mancanza di opposizione, aveva pronunciato l’omologazione del concordato senza rilevare, pur avendo l’obbligo di farlo, il vizio che, nei termini esposti, inficiava , per difetto d’integrità del relativo contraddittorio (art. 101, comma 1°, c.p.c.), la “ regolarità della procedura ” , la cui verifica, in effetti, appartiene al thema decidendum del giudizio di omologazione pur in assenza di opposizioni (art. 180, comma 3°, l.fall.); e si espone, come tale, al conseguente vizio di (insanata) nullità processuale che i ricorrenti hanno, appunto, correttamente denunciato. 4.10. La nullità (assoluta) che, di conseguenza, ha investito il decreto di omologazione del concordato, in quanto volta a sanzionare un vizio di mancanza del decreto introduttivo del giudizio di omologazione del concordato preventivo e, dunque, d’integrità del contraddittorio (art. 101, comma 1°, c.p.c.: la violazione di tale principio, in quanto dettato nell’interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell’interesse esclusivo delle parti, determina la nullita assoluta degli atti del procedimento e della pronuncia che lo definisce: cfr. Cass. n. 25861 del 2020; Cass. n. 11877 del 2025) perché pronunciato senza che la parte (il creditore dissenziente, contro cui la domanda accolta è stata proposta) Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 fosse stata ritualmente messa in condizione di opporsi al suo accoglimento (art. 180, commi 1° e 2°, l.fall.), può essere, in effetti,dedotta, in sede d’impugnazione (cfr. artt. 157, comma 1°, e 161, comma 1°, c.p.c.), anche da una parte diversa da quella che (in difetto di tale decretoe, per l’effetto, del relativo avviso) non ha potuto esercitare, pur se dissenziente, il potere di proporre opposizione all’omologazione del concordato (art. 180, commi 1° e 2°, l.fall.),tanto più se si considera che la parte così impedita era l ’ unica interessata a far valere, a fronte del cram-down fiscale invocato dalla società proponente , la minor convenienza della soluzione concordataria rispetto a quella liquidatoria. 4.11. E non solo: tale nullità può essere senz’altro dedotta, in sede d’impugnazione, anche dal Pubblico ministero se, come nel caso in esame, lo stesso, avendo proposto la domanda di fallimento, ha inteso esercitare, nel l ’ (unico) procedimento (realmente) svoltosi innanzi al Tribunale (e cioè quello conseguente al decreto pronunciato a norma degli artt. 162, comma 2°, e 179, comma 1°, l.fall.), cui ha (doverosamente) partecipato (art. 162, comma 2°, l.fall.), ipoteri che spettavano alle parti (che, come l’Agenzia delle entrate, erano egualmente legittimate a proporre la domandadi fallimento: art. 6 l.fall.) e proporre reclamo (artt. 69, 70, comma 1°, n. 1, e 72, comma 1°, l.fall.) avverso il decreto che, nonostante l ’ (indebito) impedimento arrecato all’Agenzia delle entrate, aveva egualmente pronunciato l’omologazione del concordato preventivo, lamentandone, appunto, l ’ illegittimità per aver omesso lo svolgimento del giudizio di omologazione e aver così impedito ai creditoridissenzienti l ’ esercizio del diritto di opporsi all’omologazione (cfr. sul punto il controricorso al ricorso incidentale, p. 8), al fine, evidentemente, di ottenere, previa Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 revoca dell’omologazione, l’accoglimento dell’opposizione che il creditore dissenziente non aveva avuto la possibilità di proporre e, per tale via, a seguito della mancata omologazione del concordato, la dichiarazione di fallimento dallo stesso a suo tempo richiesto. 4.12. Esclusa, dunque, la formazione sulla mancata deduzione delvizio in esame di qualsivoglia giudicato interno, la Corte ritiene , infine, che n on è condivisibile neppure l ’ altra eccezione sollevata in memoria dalla società controricorrente, secondo la quale il creditore, ove denunci le violazioni di legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale, può, a suo dire, impugnare il decreto di omologazione reso senza opposizioni esclusivamente con il ricorso per cassazione e non anche con il reclamo alla Corte d’appello. 4.13. Non v’è dubbio, in effetti, come q uesta Corte ha chiarito da tempo, che: - in generale, la legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto camerale spetta esclusivamente a chi abbia assunto, nel giudiziodi primo grado, la qualità di parte (Cass. n. 1508 del 1970); - c ostituisce, del resto, acquisizione pacifica nellagiurisprudenza di legittimità che la qualità di legittimato all’ impugnazione (appello o ricorso per cassazione) si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta neigradi e nelle fasi anteriori (Cass.n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984) e che è, dunque, inammissibile l’impugnazioneproposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nelsuddetto giudizio (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv., la qualerinvia a Cass. SU n. 15145 del 2001, Cass. n. 520 del 2012,Cass. n. 13954 del 2006 e Cass. n. 4063 del 1995); - t ali principi, seppur elaborati con specific o Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 riferimento al procedimento di cognizione ordinaria, sono certamente utilizzabili anche in relazione algiudizio che si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, neiquali, “… così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo exart. 739 c.p.c., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente per relationem, rispetto alla qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono stati indebitamente estranei al procedimento possono denunciare in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso inter alios” (Cass n. 5877 del 1991; conf., Cass. n. 7119 del 1996); - s i tratta, peraltro, di un’impostazione che la giurisprudenza di legittimità ha diffusamente seguito in materia fallimentare, quando, in particolare, ha chiarito, con riferimento al decreto di omologazione del concordatopreventivo, che la legittimazione a proporre il reclamo previstodall’art. 183 l.fall. (che è anch’ esso deciso dalla Corte d’appello secondo “ il rito camerale di cui agli art. 737 e seg. c.p.c.”: Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.) discende unicamente dall’averel’ impugnante assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione di cui all’art. 180 l.fall. (come debitore ovvero come opponente) e dall’essere rimasto soccombenterispetto alla decisione assunta dal Tribunale (cfr. Cass. n. 3954 del 2016, in motiv.; Cass. n. 2886 del 2007); - p ertanto , nel giud izio di reclamo , la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) ai creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale (cfr., sui punti indicati,Cass. n. 5157 del 2025, in motiv.). Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 4.14. Tale conclusione, tuttavia, vale solo a condizione che il reclamante non sia un creditore che lamenti di non essersi potuto costituire nel giudizio di omologazione per difetto della notifica del decreto che, in quantodissenziente, doveva ricevere a norma dell’art. 180, comma 1°, l.fall. 4.15. In tal caso ( che , poi, è quello che ricorre nella vicenda in esame), infatti, la peculiarità della disciplina del procedimento in esame impone di escludere che il creditore rimasto estraneo al giudizio di omologazione possa limitarsi ad invocare il rimedio generale dell’opposizione del terzo prevista dall’art. 404 c.p.c., atteso che il concordato preventivo, una volta omologato, vincola tutti i creditori, siano essi stati opponenti o meno nella fase diomologa, e comporta, piuttosto, la necessità di riconoscere al creditore dissenziente, indebitamente pretermesso dal giudizio di omologazione, un’eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decretodi omologazione pur se pronunciato senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv.; Cass. n. 5157 del 2025, in motiv.)e, per tale via, di imporre alla Corte d’appello la verifica dell’effettiva sussistenza (o meno) del vizio che, in ipotesi, ha impedito al creditore dissenziente di proporre opposizione all’omologazione del concordato. 4.16. D’altra parte, l’impedimento che il giudice abbia illegittimamente frapposto al completo esercizio del diritto di difesa ad opera delle parti(come, nel caso in esame, l’esercizio del diritto di proporre opposizione all’omologazione del concordato), determinando la violazione del principio del contraddittorio, che deve operare in piena effettività durante Ric. 2024n. 10051- Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 tutto lo svolgimento del processo, comporta, evidentemente, la nullità della pronuncia resa (vale a dire l ’ omologazione del concordato a definizione non del giudizio conseguente al decreto previsto dall’art. 180, comma 1°, l.fall., ma, in ragione del decreto introduttivo, del ben diverso giudizio previsto dagli artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall.),senza che la parte che proponga impugnazioneavverso tale decisione abbia l ’ onere di dedurre le argomentazioni che avrebbe speso se non ci fosse stato il lamentato impedimento, né, dunque, il pregiudizio che ha in concreto subito in conseguenza della perpetrata violazione processuale (cfr. Cass. SU n. 36596 del 2021). Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, nei limiti in precedenza indicati,