CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 27349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6475 R.G. anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; controricorrente avverso la sentenza n. 3447/2018 depositat a il 17 luglio 2018 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 6475/2019 camera di consiglio7.9.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il T ribunale di Milano ha giudicato della controversia intercorsa traHonegger [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nella cui posizione è ora subentrata [OSCURATO:SOCIETA]. ) rigettando la domanda attrice. La detta società, titolare di un conto corrente bancario presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano,aveva domandato il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale del detto istituto di credito; aveva lamentato, in particolare, che la banca avesse o messo il necessario controllo con riguardo ad alcune operazioni di addebito eseguite da una collaboratrice della società, a nome [OSCURATO:PERSONA], priva del potere di compiere atti dispositivi in rappresentanza di essa attrice. 2. ― La pronuncia è stata impugnata avanti al la Corte di appello di Milano che, con sentenza del 17 luglio 2018, resain esito a un giudizio in cuila banca si è costituita, ha respinto il gravame. 3. ― R icorre per c assazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi risultano così riassunti dalla ricorrente. 1.1. ― Primo motivo: o messo esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 1175, 1176, 1387, 1398, 1399 e 2049 c.c.. Ci si duole che la Corte di merito abbia mancato di prendere in esame il funzionamento delle ricevute bancarie, le qualiprovengono dai terzi,e non dal correntista; i n tal modo il Giudice di appello avrebbe applicato il principio dell'affidamento adisposizioni poste in essere allo sportello da soggettoprivo del potere di operare sul conto corrente. 1.2. ― Secondo moti vo: violazione degli artt. 1176, comma 2, e 2082 c.c.. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui la diligenza della banca viene ritenuta esistente anche nel caso,accertato dal Giudice del merito, di operazioni eseguite da un soggetto privo del Sez. I–RG 6475/2019 camera di consiglio7.9.2023 potere rappresentativo conferitogli dal correntista. 1.3. ― Terzo motivo: nullità della sentenza per omessa pronuncia.Secondo la ricorrente l a pronuncia impugnata risulterebbe viziata per avere la Corte di merito mancato di statuire quanto alla nullità delle disposizioni bancarieimpartite da soggetto non legittimato. Si evocano,al riguardo, gli artt. 1325, 1418 c.c. e 117 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1983). 1.4. ― Quarto motivo : nullità della sentenza per omessa pronuncia. Si deduce che la Corte distrettuale non avrebbe reso una decisione quanto alla «domanda di nullità di protezione selettiva delle disposizioni bancarie abusive»ai sensi degli artt. 117 e 121 t.u.b.. 2. ― Il ricorso è inammissibile. 2.1.― In sintesi, e per quanto qui rileva , l a C orte di appello ha evidenziato essere pacifico che il mo d us operan di di [OSCURATO:PERSONA] consistessenell’esibire allo sportello le « distinte di presentazione» delle ricevute in scadenza ― da essa stampate, munite del timbro della societàe siglate ― che erano già presenti in forma digitale nel sistema home bankingdella stessa odierna ricorrente. Ha rilevato che la stessa Landini, conformemente allo schema tipico di espletamento degli adempimenti legati alle ricevute bancarie,si presentava presso la banca per autorizzare ilpagamento sollecitato e ritirare la ricevuta bancaria, documento avente la funzione della quietanza.La Corte territoriale ha spiegato che tale modalità era stata costantemente adottata per il pagamento dei fornitori della società e impiegata, quindi , anche per adempiere ad «obbligazioni societarie fondate e legittime»;di talché , la prospettataassenza di potere rappresentativo in capo a [OSCURATO:PERSONA] quanto alle operazioni di conto corrente avrebbe comportato la caducazione di tutti gli addebiti posti in essere dalla medesima attraverso l'utilizzo di ricevute bancarie: anche di quelli attuati per onorare reali debiti della società.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha inoltre dato rilievo alla responsabilità degli organi amministrativi della società Sez. I–RG 6475/2019 camera di consiglio7.9.2023 avendo riguardo all'invio periodico degli estratti conto , evidenziando come,in ogni caso, l’eccepita mancata ricezione di tali rendicontazioni ponesse in luce una responsabilità degli organi sociali per omesso controllo e culpa in eligendo . L a diligenza della banca è stata riconosciutatenendo conto che in base alla prassi commerciale si reputa sufficiente la sicura provenienzadal sistema home banking del debitore delle«distinte» che risulta no in scadenza in presenza dell’ap posizione di credenziali imputabili allo stesso obbligato quali, nella specie , il timbro della società e la firma di un collaboratore incaricato. In conclusione, secondo il Giudice del gravame, non era possibile traslare le conseguenze dannose dellecondotte illecite della predetta Landini , cui la società aveva attribuitoun’estesa libertà di azione , « dal piano della responsabilità degli organi amministrativi al piano di una responsabilità che assume i contorni della responsabilità oggettiva dell’istituto di credito». 2.2. ― Ora, il primo motivo prospetta l’omesso esame di un fatto (il funzionamento della modalità di adempimento mediante ricevuta bancaria) di cui non è spiegata la decisività. Oltretutto, la circostanza, dedotta a pag. 8 del ricorso, per cui le c.d. prenotazioni on line delle ricevute bancarie in scadenza non sono disposizionidel correntista, ma domande di adempimento inoltrate alla banca da terzi creditoriper il tramite dei rispettivi istituti di credito, non è smentita dalla Corte di appello, la quale ha infatti rilevato che è il debitore a presentarsi presso la propria banca per eseguire il pagamento e ottenerne la quietanza documentata dalla ricevuta bancaria: ricostruzione del tutto coerente con una iniziativa, quanto all’adempimento dell’obbligazione, assunta dai «terzi creditori» che, inviando la ricevuta bancaria da l oro sottoscritta, precostitui scono la quietanza che verrà rilasciata al debitore (nella fattispecie [OSCURATO:SOCIETA].)a seguito del pagamento. Nel corpo del motivo la società istante lamenta pure l’omesso Sez. I–RG 6475/2019 camera di consiglio7.9.2023 esame di documentida cui si sarebbe potuto escludere la provenienza delle ricevute bancarie dal sistema di home banking. Il mancato esame dei documenti è cosa però diversa dall’omesso esame del fatto decisivo ed è incontestabile che la circostanza relativa alla citata provenienza delle ricevute bancarie sia stata presa in considerazione dalla Corte di appello (la quale ha ritenuto pacifico che esse fossero presenti nel sistema home banking). Come è noto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Sempre nel primo motivo la ricorrente questiona dell’affidamento della banca, da ritenersi colpevole, e dellamancata spendita, da parte di essa, della diligenza necessaria per verificare i poteri (quanto alle operazioni in conto corrente di cui qui si dibatte) spettanti al falsus procuratorMarisa Landini. Si tratta però di censure del tutto estranee alla previsione di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., fatta valere col mezzo di censura in esame. 2.3. ― Il tema appena richiamato è sviluppato all’interno del secondo motivo, ove si sottolinea come la Corte di appello non abbia conferito appropriato rilievo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] , in base all a procura a lei conferita, aveva il solo potere di operare versamenti sul conto corrente, oltre che di prendere conoscenza del le varie movimentazioni che lo riguardavano (si parla di «consultazione del conto»). Sennonché, la Corte di merito ha rilevato, come si è visto, che la società aveva mancato di rilevare quanto documentato, volta per volta, negli estratti conto; ha osservato, di rincalzo, che ove pure questi non fossero stati recapitati, secondo quantoeccepito dall’odierna istante, la condotta tenuta dalla società sarebbe risultata colpevole (perché, Sez. I–RG 6475/2019 camera di consiglio7.9.2023 evidentemente, essa si sarebbe disinteressata di acquisire alcuna documentazione delle operazioni poste in essere, omettendo di informarsi su come risultava gestito il rapporto di conto corrente). Tali evenienze, unitamenteal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stata «incaricata della gestione della contabilità con ampi margini di autonomia e discrezionalità»(cfr. sentenza, pag. 9) e a l la circostanza per cui la stessa aveva potuto disporre delle « distinte in scadenza» presenti sull’home banking della società, validateattraverso il timbro di questa,danno conto , secondo la sentenza di merito , dell’affidamento incolpevole riposto dalla banca nellaveste rappresentativa assunta da [OSCURATO:PERSONA](la quale, merita aggiungere,ha potuto del resto operare addebiti sul conto corrente non solo in proprio favore, ma anche a vantaggiodi creditori reali della società, secondo quanto ha sottolineato la Corte di appello). E’ da ricordare, in proposito, che in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentantee, dall’altro, un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cass. 13 luglio 2018, n. 18519; Cass. 9 marzo2012, n. 3787; Cass. 8 febbraio 2007, n. 2725). Sul piano dell’autoresponsabilità della società attrice assume sicuramente rilievo quanto rimarcato in sentenza in ordine alla rendicontazione delle operazioni; questa Corte ha già avuto modo di ricondurre alla rappresentanza apparente l’ipotesi in cui un soggetto diverso dall’incaricatodel correntista legittimato a operare sul conto corrente esegua sullo stesso operazioni di prelevamento senza che il titolare del conto abbia asollevare contestazioni a fronte della regolare ricezione degli estratti conto (Cass. 2 marzo 2016, n. 4113); ad analoga conclusione può giungersi ove si ipotizz i che la società Sez. I–RG 6475/2019 camera di consiglio7.9.2023 istante non abbia ricevuto estratti conto. Infatti, a nche in caso di mancata ricezione di estratti conto al titolare del rapporto può imputarsi, secondo le circostanze, un comportamento colposo produttivo dell’altrui affidamento. E t ale comportamento colposo ben può consisterenel tollerare l’eventualità che il conto corrente di cui si sia titolari venga continuativamente movimentato (la materia controversa è rappresentata da ben 124 operazioni per l’importo complessivo di euro 406.658,66― cfr. ricorso per cassazione , pag. 4 ― , ma come si è detto è pa cifico che [OSCURATO:PERSONA] ne abbia eseguito dialtre nell’intesse della società) in un periodo di quattro anni e mezzo (da gennaio 2011 a luglio 2015: cfr. ricorso, sempre pag. 4), senza preoccuparsi di avere conoscenzadel suo reale andamento e senza aver cura di segnalare alla banca il disguido che si frappon ga a tale conoscenza(nessuna allegazione risulta sia stata infatti formulata al riguardo). 2.4. ― Il terzo motivo , oltre a risultare poco chiaro, visto che la ricorrente sovrappone il tema della domanda di nullità delle disposizioni bancarie a quello del rilievo d’ufficio delle stesse, si risolve in una petizione di principio. Esso muove, infatti, dal presupposto che le operazioni non le sarebbero riferibili, mentreinvece lo sono in applicazione dei principio della rappresentanza apparente, secondo quanto si è detto. 2.5. ― Il quarto mezzo è privo di decisività. A prescindere dal rilievo per cui l’istituto della c.d. nullità selettiva è da riferire a fattispecie (nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta ex art.23, comma 3 , t.u.f. , o ssia d.lgs. n. 58 del 1998 : Cass. Sez. U. 4 novembre 2019, n. 28314) del tutto diversa da quella in esame (inefficacia nei confronti dello pseudo rappresentato del negozio concluso dal falso rappresentante), l’argomento speso dalla Corte di merito,e incentrato sul rilievo per cui l’accoglimento della tesi dell’appellante avrebbe determinato la caducazione di tutti gli addebiti Sez. I–RG 6475/2019 camera di consiglio7.9.2023 operati da [OSCURATO:PERSONA] con le stesse modalità adottate per appropriarsi di somme cui la stessa non aveva diritto,risulta formulato ad abundantiam. Ebbene, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. 8 giugno 2022, n. 18429; Cass. 10 aprile 2018, n. 8755). 3. ― Le s pese di giudizio fanno carico alla ricorrente, siccome parte soccombente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore