CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2024
Cassazione n. 27829/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8419/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Acquisto, con domicilio in Napoli, Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 34. -RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 36. –CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 387/2019, depositata in data 7.2.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 387/2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia con cui il giudice di primo grado aveva Oggetto: vendita accolto la domanda di risarcimentodel danno proposta da [OSCURATO:PERSONA],per aver acquistato in data 6.3.2004 dall’[OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria [OSCURATO:SOCIETA], una vettura tipo [OSCURATO:SOCIETA] X Type nuova , versando una caparradi €. 3000,00, senza ottenere la consegna del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato che la J aguar s.p.a. aveva revocato la concessionedi vendita senza ritirare le ins egne e i moduli contrattuali, generando nell’acquirente la convinzione che la concessionaria fosse legittimata di contrarre. Ha chiesto il pagamento del doppi o della caparra a titolo di risarcimento del danno, evidenziando che l’[OSCURATO:SOCIETA] era nel frattempo fallita. La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha rilevato che il Tribunale aveva tutelato l’affidamento d ell’acquirente nella legittimazione dell’[OSCURATO:SOCIETA], che aveva agito come falsus procurator, e nella corrispondenza tra la situazione apparente con quellareale, non avendo il Guidoni motivo di dubitare dell’effettività dei rapporti concessori tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a 5 motivi, illustrati con memoria.Maurizio G uidoni resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che il Guidoni non aveva mai allegato, a fondamento della richiesta di risarcimento, una situazione di carenza di potere rappresentativo in capo alla concessionaria, per cui la Corte di merito, nel ritenere che [OSCURATO:SOCIETA] avesse agito come falsus procurator, avrebbe accolto una domanda diversa , per causa petendi, da quella proposta. Il motivo è infondato. Non vi è contrasto tra le deduzioni formulate in citazione e i f atti posti a fondamento di entrambe le decisioni. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata a rispondere per aver consentito alla concessionaria di utilizzare le insegne, il marchio e i propri moduli contrattuali anche dopo l’interruzione dei rapporti di concessione e per aver in tal modo generato l’incolpevole affidamento dell’attore sulla legittimazione del concessionario. La sentenza di primo grado aveva , appunto, “ stigmatizza to l’atteggiamento della convenuta, che aveva con s entito che [OSCURATO:SOCIETA] operasse per mesi in danno dei clienti che avevano confidato nell’insegna e nel marchio [OSCURATO:SOCIETA]”, e lasentenza di appello ha, del pari, affermato che le omissioni contestate alla [OSCURATO:SOCIETA] avevano leso l’affidamento del cliente nell’effettività dei rapporti tra la concessionari a e la [OSCURATO:SOCIETA] e nell’appartenenza alla rete commerciale, sostenendo, su tale premessa, che la Auto i ngross avesseagito come falsa rappresentante. Non risulta –in definitiva - violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, il quale implica unicamente il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda (Cass. 2209/2016), dovendo considerarsi che anche la rappresentanza tollerata, che si configura se il rappresentato non intervenga o non faccia quanto sarebbe necessario per far cessare l'attività del presunto rappresentante , è un'ipotesi dirappresentanza apparente , con l’effetto, peraltro, non di dar luogo a conseguenze meramente risarcitorie, ma all’efficacia del contratto nei confronti del rappresentato(cfr., Cass. 4113/2016). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., evidenziando che , sia nel contratto di trasferimento dell'autoveicolo concluso tra la concessionaria e il Guidoni, che in quello di concessione di vendita era esplicita l'esclusione di un potere rappresentativo in capo alla A utoingros s , essendo il concessionario e la casa madre entità tra loro distinte, senza che alcunodi essi avesse il potere di impegnare l'altro in alcun modo, non potendo i potenziali clienti fare affidamento sul potere rappresentativo in capo alla concessionaria, né potendo configurarsi un'ipotesi di falsa rappresentanza. Si denuncia la violazione dei criteri di interpretazione letterale e sistematica del contratto, per aver la Corte di merito ritenuto che la concessionaria avesse agito a norma della [OSCURATO:SOCIETA] senza considerare che aveva accettato la proposta di acquisto i n proprio e non quale rappresentante della concedente come era provato dall’art. 2 del contratto,e che l’assenza dei poteri di rappresentanza emergeva da una pluralità di pattuizioni. Si afferma inoltre che il concedente e il concessionario nell'ambito della distribuzione dei beni di consumo sono soggetti autonomi, operanti ciascuno a proprio nome e rischio e priv i di poteri rappresentativi reciproci,in conformità di una precisa regola stabilita dal Trattato dell'unione europea, che promuove l'autonomia del mercato della produzione rispetto a quello della distribuzione, giudicando con disfavore il cumulo in capo al produttore delle attività distributive, affidate in piena autonomia ad operatori indipendenti. Il terzo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,deducendo che l’uso da parte di A utoingross delle insegne e della modulistica [OSCURATO:SOCIETA] non consentivaall’acquirente di avanzare pretese nei confronti della ricorrente in caso di inadempimento del contratto di vendita. Il quarto motivo denuncia la falsa applicazione dell'art. 1388 c . c ., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente un’ipotesi di rappresentanza apparente senza accertare la spendita del potere di rappresentanza da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e senza verificare se l’acquirente potesse legittimamente fare affidamento sui poteri della concessionaria in relazione alle previsioni del contratto di vendita del veicolo. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c., lamentando la carenza dei requisiti di gravità , precisione e concordanza degli elementi indiziari ritenuti sufficienti a dimostrare l’apparenza del potere rappresentativo e l’affidamento incolpevole del cliente. 3. Deve esaminarsi con priorità il quarto motivo di ricorso, che è fondato e d al cui accoglimento discende l’assorbimento dell e altre censure.Il mezzo è anzitutto ammissibile, enunciando con chiarezza e con la dovuta specificità le carenze dellasentenza impugnata e le violazioni contestate, con un esaustivo aggancio agli atti di causa. Nel merito va considerato che i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole sono invocabili allorché vi siano, da un lato, un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente, ed inoltrela buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante (Cass. 27349/2023; Cass.18519/2018; Cass. 3787/2012; Cass. 2725/2007). Occorre quindi , oltre ad una condotta del rappresentato idonea a generare l’apparenza della rappresentanza, anche la sussistenza di elementi obiettivi atti a giustificare l'opinione del terzo che contratti con il "falsus procurator" in ordine alla corrispondenza fra la situazione apparente e quella reale. Tale convinzione deve essere ragionevole e non deve essere determinata da un comportamento colposo del terzo, che, in violazione della normale diligenza, abbia trascurato di verificare la reale situazione dei rapporti tra rappresentato e rappresentante (Cass. 10709/1991; Cass. 9381/1994; Cass. 11186/1998; Cass.6756/2001; Cass. 13829/2004; Cass. 408/2006). Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che il Guidoni potesse legittimamente confidare sui poteri di rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della mera situazione di apparenza creata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ( che non aveva ritirato le insegne e i moduli contrattuali), senza effettuare alcuna verifica sulla conoscenz a o conoscibilità dell’assenza di poteri rappresentativi in capo alla concessionaria alla luce di tutte le circostanzeconcrete e soprattutto delle clausole dell’atto di vendita che definivano e rendevano espliciti, anche nei confronti del cliente, i rapporti tra la casa madre e la concessionaria e le modalità di conclusione e gestione delle singole vendite.E’ accolto il quarto motivo, con rigetto del primo e con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricorso, respinge il primo e dichiara assorbite le altre censure, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco