CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 36550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30890-2020 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3403 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 204/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/06/2020 R.G.N. 117/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.25195/16, questa Corte cassava con rinvio la sentenza n.231/12 resa dalla Corte d'appello di Torino che aveva riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA] (già S.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] spa) il diritto al rimborso, nella misura del 90%, dei contributi pagati all'INPS per il triennio 1995/1997 e oggetto del beneficio disposto dall'art.4, co.90 I. n.350/03, che estendeva alle imprese colpite dall'alluvione nella regione Piemonte la più favorevole aliquota contributiva del 10%. Il rinvio alla Corte d'appello era motivato dallo ius superveniens costituito dalla decisione della Commissione Europea n.195/16, che aveva qualificato aiuti di Stato gli interventi legislativi nazionali a favore, tra l'altro, dei soggetti alluvionati del Piemonte, richiedendo di accertare la compatibilità con il mercato interno, ex art.107, paragrafo 2, lett. b), TFUE, a seconda che potesse essere stabilito o meno un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti per effetto della calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, evitando altresì la sovracompensazione dei danni, nonché conteggiando ogni forma alternativa di compensazione dei danni stessi, con esclusione del cumulo tra questa e l'aiuto di Stato. Nel giudizio di rinvio veniva disposta consulenza tecnica estimativa dei danni, all'esito della quale la Corte d'appello di Torino, per quanto qui d'interesse, con sentenza n.204/20 quantificava il danno subito dall'impresa e, considerato che nelle more dei primi due gradi di giudizio l'Inps aveva rimborsato il 90% dei contributi in esecuzione, condannava [OSCURATO:SOCIETA] a restituire all'Inps la parte di contributi rimborsati eccedente l'effettivo danno subito per effetto dell'alluvione. Compensava infine le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ad eccezione delle spese di consulenza tecnica che poneva a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA] per due motivi, illustrati da memoria. L'Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione per falsa applicazione ed interpretazione dell'art.1223 c.c. anche in relazione alle decisioni della Commissione Europea nn.8042/2009 e 195/16 e al regolamento UE n.651/14. La Corte d'appello avrebbe errato nella quantificazione del danno, in particolare omettendo di conteggiare tra i danni risarcibili l'azzeramento di valore del sito ove era ubicata la sede aziendale che, dopo l'alluvione, era stato inserito in area fluviale, con inevitabile perdita di valore dati i connessi vincoli amministrativi. Lo stesso doveva dirsi per il valore di n.9 siti di cava di proprietà, mai più ripristinati a causa dei vincoli idrogeologici imposti per la creazione delle fasce fluviali. Aveva errato la Corte nell'escludere tali poste di danno motivando sull'assenza di causalità giuridica (art.1223 c.c.), poiché la loro risarcibilità andava affermata secondo la teoria della causalità adeguata. Come ulteriore argomento del motivo, viene censurata la sentenza laddove non ha attualizzato ai valori reali i costi di rispristino, limitandosi ad una rivalutazione ISTAT degli stessi. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione delle norme sulla condanna alle spese di lite. La Corte non avrebbe dovuto porre le spese di consulenza tecnica a carico dell'impresa, la quale non poteva essere considerata soccombente neppure in minima parte. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte ha escluso dal conteggio dei danni il valore del sito industriale e delle n.9 cave ritenendo che la perdita di valore fosse eziologicamente conseguente non all'alluvione, bensì a successivi atti amministrativi di modifica del PRG, con inclusione delle aree nel [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]. La determinazione della pubblica amministrazione, secondo la Corte, integrava "un factum principis non sussumibile nella nozione di 'conseguenza diretta' dell'evento alluvionale di cui all'art.50 Regolamento 651/14". Il motivo, deducendo l'erronea applicazione dell'art.1223 c.c., e la risarcibilità del danno alla luce della teoria della causalità adeguata, risulta inconferente. Esso, infatti, non si confronta con il concetto di "nesso causale diretto" di cui all'art.50, paragrafo 2, lett. b) regolamento UE n.651/14 in tema di aiuti compatibili con il mercato comune, e posto dalla Corte a fondamento della sentenza, ma richiama l'art.1223 c.c., ovvero una norma di diritto interno estranea al giudizio della Corte. La Corte ha correttamente ritenuto che un rapporto di causalità diretta intercorresse tra la successiva decisione amministrativa della p.a. (factum principis) e la perdita di valore delle aree produttive, di modo che, per effetto della causa sopravvenuta, l'alluvione degrada a mera occasione del lamentato danno, come tale irrilevante nel giudizio causale, anche in seno all'art.1223 c.c. (v. ad es. Cass.21438/13). Quanto all'ulteriore censura della sentenza circa la mancata considerazione dei costi reali di rispristino, essa risulta manifestamente infondata laddove postula una quantificazione ai valori "attuali" delle singole voci di danno. Questa attualizzazione "ad oggi", come indicato in ricorso, è stata respinta dalla Corte sul presupposto che la quantificazione si deve fare al tempo della domanda amministrativa di rimborso del 90% dei contributi previdenziali "ai fini di procedere ad un raffronto monetariamente omogeneo con gli aiuti". Sul tale punto il motivo non contiene alcuna specifica censura, risultando per tale aspetto anche inammissibile (v. Cass.17570/20, Cass.635/15). Ad ogni modo, assumendo il beneficio contributivo quale forma compensativa del danno subito a causa dell'alluvione, secondo le indicazioni contenute nella decisione della Commissione Europea n.195/16, la quantificazione del danno non poteva non operarsi al tempo dell'aiuto di Stato, senza alcuna attualizzazione ai maggiori valori monetari successivi, onde non incorrere nella sovracompensazione esclusa dalla suddetta decisione n.195/16. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che le spese di consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass.11068/20, Cass.26849/19). La violazione dell'art.91 c.p.c. si ha allorquando la parte totalmente vittoriosa sia condannata al pagamento delle spese (Cass.12963/07). Tale violazione è da escludere nel caso di specie, poiché la ricorrente non può considerarsi totalmente vittoriosa: la sua domanda di restituzione del 90% dei contributi riscossi è stata in parte respinta, con riconoscimento di un diritto alla restituzione nella minor somma di €84.634,24 rispetto all'importo richiesto per €915.627,42. Il ricorso va conclusivamente respinto, con compensazione delle spese di lite del presente grado di legittimità, attesa la novità delle questioni di diritto sorte per effetto di una decisione della Commissione Europea intervenuta nelle more del giudizio. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Romp-rdeciso nell'adunanza del 13.10.22 Il pre