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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09753/2026

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, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 862/2024 depositatail 04/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026Svolgimento del processoCon atto di citazione, notificato in data 4 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. convenivano in giudizio il Comune di Messina dinanzi alTribunale di Messina, per sentir dichiarare la responsabilità del Comune diMessina per i danni subiti dalla Mendolia, nella qualità di proprietaria di unimmobile danneggiato da una alluvione del 25 ottobre 2007 e dalla “Urbanos.r.l.”, in seguito agli eventi devastanti verificatisi a Messina, localitàGiampilieri Marina e condannare il Comune di Messina, al pagamento dellasomma complessiva di € 1.656.306,80.Costituitosi in giudizio, il Comune di Messina ha chiamato in causa l’ANASs.p.a., in qualità di proprietaria del tratto di strada sul quale affaccial’immobile alluvionato.L’[OSCURATO:PERSONA] si è costituita contestando la responsabilità invocata sotto diversiprofili, tra i quali anche l’an ed il quantum del risarcimento richiesto.Il Tribunale di Messina, disposta consulenza tecnica d’ufficio sull’eventoalluvionale e le sue conseguenze, con sentenza n. 1760 del 2021, hacondannato l’ente comunale e l’[OSCURATO:PERSONA] in via solidale a risarcire allaproprietaria Mendolia i danni accertati dalla CTU a carico del suo immobile,mentre ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].

“in difetto diuna adeguata documentazione comprovante la tipologia ed entità dei dannisubiti”.Secondo il primo giudice parte attrice si sarebbe limitata a produrre undocumento privo di ufficialità rubricato “prima descrizione dei danni” cheriporta in modo generico i beni danneggiati, indicati come “merce”, facendoriferimento ad un verbale dell’Agenzia delle Entrate e a situazioni contabilipregresse al 2007 non prodotte e a spese sostenute e non documentate.Con atto del 14/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]proponevano appello avverso la richiamata sentenza del Tribunalechiedendo la riforma della stessa quantificando il danno da riconoscersi adAnna [OSCURATO:PERSONA] in €. 197.197,14 mentre per quanto concerneva laNumero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026posizione della ditta [OSCURATO:SOCIETA].,essa insisteva nella richiesta di C.T.U.contabile.Si costituivano sia il Comune di Messina che l'A.n.a.s. contestando i motividi impugnazione.La Corte di appello con la sentenza n. 862/2024 dichiarava inammissibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettava quello proposto dallaUrbano s.r.l. e condannava le appellanti in solido al pagamento delle spesedel giudizio.Secondo la Corte territoriale “i documenti di cui la parte ha chiestol’acquisizione anche a mezzo c.t.u. contabile (da reperire pressoamministrazioni pubbliche o istituti di credito) ben potevano essere reperitie prodotti dalla società attrice, ove si consideri che il giudizio di primo gradoè stato introdotto oltre due anni dopo i fatti di causa” e dall’altro che “nonsussistono i presupposti neanche per la liquidazione in via equitativa deldanno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA], essendo noto che tale liquidazione postulal’accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esattadel danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza dellaparte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai qualidesumerne l'entità (Cass. Civ. Sez. 3, 12 aprile 2023 n. 9744)”.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] propongonoricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorsoAnas e il Comune di Messina.

I ricorrenti ed [OSCURATO:PERSONA] depositano memorie exart. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1226, 2056 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., peravere la sentenza impugnata errato nel non procedere alla richiestaprobatoria avanzata assumendo che la CTU contabile avrebbe avutocontenuto esplorativo e per non aver provveduto alla liquidazione equitativadel danno per la [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante le difficoltà probatorie oggettiveNumero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026derivanti dalla distruzione della documentazione contabile della ditta dovutaalla disastrosa alluvione.In particolare, si censura la decisione della Corte d'appello di Messina inordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la Corte fondal’inammissibilità dell’appello sull’asserita mancanza di censure allaconsulenza tecnica d'ufficio operate dall’attrice.Al contrario, il contenuto della consulenza di parte conteneva rilievi specificie tecnici che sarebbero stati richiamati nell’atto di appello e negli allegati.In secondo luogo, si censura la decisione della Corte d'appello in ordine allaposizione della società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, nonostante la sussistenzadi un danno pacifico il giudice d’appello avrebbe rigettato la domandaera stata prodotta, mentre avrebbe dovuto applicare il principio secondo cuil'impossibilità di provare il quantum non può precludere il risarcimento sel'an è stato accertato.Il motivo è nella prima parte inammissibile e nella seconda, infondato.Il motivo è inammissibile nella parte dedicata alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] MariaMendolia.

La pronuncia di appello ha dichiarato “inammissibile ai sensidell’art. 342 c.p.c.” l’impugnazione relativamente alla domanda dellaMendolia perché “non risulta sufficientemente specificato tale motivo diimpugnazione atteso che nell’atto introduttivo manca la parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice(così Cass. Civ. ss.uu. n. 36481/22 e n. 27199/17), essendosi limitata laMendolia a dolersi del mancato riconoscimento dell’ammontare dei dannirichiesti ma senza svolgere puntuali rilievi alla relazione depositata dal c.t.u.nominato nel giudizio di primo grado, le cui conclusioni, condivise dal primogiudice, sono state poste a fondamento della decisione impugnata ed inalcun modo infirmate dalla Mendolia”.Numero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il capo della sentenza con cui è stata giudicata inammissibile la censuraproposta dalla Mendolia non è stato impugnato e su di esso si è perciòformato il giudicato.Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità della impugnazionepreclude le censure di legittimità nella parte relativa alla posizione dellaMendolia.Quanto alla posizione della società [OSCURATO:SOCIETA], la censura riguarda due profili:la deduzione di una impossibilità oggettiva di reperire la documentazionecomprovante il danno, in quanto distrutta proprio dall’alluvione edall’allagamento dei locali, facendo discendere da ciò la rilevanza el’ammissibilità della ctu contabile richiesta.In secondo luogo, la censura è proposta avverso il rigetto della richiesta divalutazione equitativa del danno, fondata, secondo le ricorrenti, sullasussistenza dell’an del danno giudizialmente accertata.Quanto al primo aspetto il Tribunale aveva correttamente argomentato lamancata ammissione della CTU contabile rilevando che “in difetto di unaadeguata documentazione comprovante la tipologia ed entità dei dannisubiti, essendosi la società limitata a produrre un documento privo diufficialità rubricato “prima descrizione dei danni” che riportava in modo solovago e generico i beni danneggiati, indicati genericamente “merce” facendoriferimento ad un verbale dell'Agenzia delle Entrate e a situazioni contabilipregresse al 2007 non prodotte e a spese sostenute e non documentate”;la motivazione è fatta propria anche dalla Corte di appello di Messina.La Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, soprattutto conriferimento alla mancata prova, anche solo indiziaria, del danno soffertodalla [OSCURATO:SOCIETA]., condividendo le valutazioni effettuate dal Tribunale.Gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici a cui sono riservati ai sensidell’art. 348 ter c.p.c., oggi trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c. nonpossono essere sottoposti al sindacato di legittimità (Cass. 25/08/2023, n.25290).Numero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipoteticheviolazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perchéin contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio dilegittimità) sollecita questa Corte a una nuova inammissibile valutazione dirisultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul pianoprocessuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi delprocedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tantoil contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali,quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzioneprobatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello noncondivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione conaltre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilitànella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamenteproponibili dinanzi al giudice di legittimità.Quanto al profilo specifico della consulenza (dedotta impossibilità diacquisire e produrre la documentazione contabile che sarebbe andatadistrutto in occasione dell’allagamento) la Corte ha evidenziato che una CTUcontabile non avrebbe dovuto supplire alle “difficoltà probatorie oggettivederivanti dalla distruzione della documentazione” (ricorso per cassazione,p. 9), e che è stata valutata come esplorativa, perché tendente a superarela regola dell’onere della prova.La Corte di appello ha osservato al riguardo che “se è pur vero (o comunqueverosimile), come affermato dalla appellante, che la documentazionecontabile della società all’epoca dei fatti si trovava all’interno dell’immobiledurante l’allagamento e che, pertanto, non era stato possibile recuperarla,è anche vero che i documenti di cui la parte ha chiesto l’acquisizione anchea mezzo c.t.u. contabile (da reperire presso amministrazioni pubbliche oistituti di credito) ben potevano essere reperiti e prodotti dalla societàNumero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026due anni dopo i fatti di causa” (sentenza, pp. 5/6).Pertanto, secondo la Corte territoriale la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. nonmeritava accoglimento “in difetto di una adeguata documentazionecomprovante la tipologia ed entità dei danni subiti, essendosi la societàlimitata a produrre un documento privo di ufficialità rubricato “primadescrizione dei danni” che riporta in modo solo vago e generico i benidanneggiati, indicati genericamente “merce”, facendo riferimento ad unverbale dell’Agenzia delle Entrate e a situazioni contabili pregresse al 2007non prodotte e a spese sostenute e non documentate”.Il documento cui fanno riferimento le ricorrenti è già stato ritenuto daigiudici del merito privo di rilevanza probatoria in merito alla merce che,secondo la prospettazione della società danneggiata, sarebbe statapresente all’interno dell’immobile interessato dall’alluvione.La Corte di Appello ha poi valutato la ulteriore produzione di parte,statuendo in proposito che “la documentazione depositata dalle appellantiunitamente all’atto di appello deve ritenersi in parte inammissibile, inquanto formatasi in epoca anteriore alla conclusione del giudizio di primogrado, e comunque irrilevante ai fini della decisione non potendo evincersida tali documenti alcuna prova in ordine alla situazione anche contabile dellasocietà nel periodo anteriore al 2007 e nel periodo immediatamentesuccessivo ai fatti di causa, emergendo al contrario che la cessazione deirapporti lavorativi dei dipendenti risalirebbe al 2017 (ben dieci anni dopol’alluvione in questione)”.Il rigetto nel merito delle voci di danno riferite alla società consente disuperare anche il secondo rilievo, relativo al potere equitativo diliquidazione del danno, perché si deduce che il giudice avrebbe potutoliquidare il danno subìto, sussistendo la prova dell’an.Numero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026Al contrario, il rigetto della domanda è stato argomentato da entrambi igiudici del merito in virtù della mancata prova dell’esistenza stessa di undanno, prima che del suo ammontare.Infatti, va ribadito che la valutazione equitativa presuppone che il danno siacerto nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che«la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrataovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662).Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non puòchiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per laliquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).Nel caso di specie, la controversia riguarda due diverse ipotesi di danno.Quello subito dalla proprietaria dell’immobile, già riconosciuto, e quello, deltutto diverso, subito dalla società che in esso operava, rispetto al quale laCorte ha ritenuto insussistente la prova dell’an.Sotto tale profilo il riferimento dei ricorrenti a Cass. n. 36550/2022 non èpertinente, poiché in quella controversia la questione riguardava laliquidazione di un danno al proprietario dell’immobile alluvionato, una voltaaccertato l’evento lesivo, mentre nella fattispecie in esame tale risarcimentoè stato già riconosciuto e liquidato, avendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA],proprietaria dell’immobile interessato dall’allagamento, già ricevuto ilrisarcimento.Diverso è il danno che assume di avere subìto la [OSCURATO:SOCIETA]. che deteneval’immobile, per il quale, secondo i giudici di merito la società non avrebbeallegato il minimo principio di prova in ordine alla merce che sarebberimasta all’interno dell’esercizio.Tale criticità probatoria ha impedito di espletare una CTU contabile cheavrebbe potuto recuperare la medesima documentazione che era nelladisponibilità della società danneggiata e di disporre una valutazioneequitativa del danno, non ricorrendo l’ipotesi di questione relativaNumero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026all’ammontare del danno in termini economici ma di ricorrenza stessa delpregiudizio.Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché laCorte territoriale avrebbe omesso di esaminare domanda di cui alla letterac) dell’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardante il risarcimento del“maggiore importo lievitato in corso di causa in euro quattro milioni o ladiversa somma ritenuta di giustizia o, in via subordinata, da valutarsiequitativamente, posto che, il danno lievitato non produce una mutatiolibelli traendo origine dalla medesima causa petendi” e la relativarimessione in termini per annessa produzione documentale, di cui allesuccessive note di trattazione scritta del 28.03.2023.La Corte d’appello avrebbe limitato la propria analisi alla ricostruzioneimmediata dei danni materiali, omettendo di valutare la chiesta rimessionein termini relativa ai seguenti aspetti dei danni subiti successivi all’evento:la perdita dei dipendenti, che ha comportato l’interruzione dell’attività edelle difficoltà di tornare ai ritmi di vendita pre-alluvione; la perdita diredditività e continuità aziendale, strettamente connessa al dannopatrimoniale diretto subito e alla distruzione dell’attrezzatura necessaria perl’attività commerciale (a tale riguardo, la società sosteneva di aver dovutorisarcire le già ottenute commissioni relative in gran parte di regalimatrimoniali subendo inevitabilmente contrazione della clientela, sviamentodella stessa e conseguente lucro cessante); l’impatto sistemicosull’organizzazione aziendale, derivante dall’assenza di risorse umane emateriali per riprendere le operazioni.Questi danni sarebbero una conseguenza diretta dell’alluvione, masarebbero maturati successivamente all’evento, allorché la società si ètrovata priva della capacità di operare normalmente a causa delladevastazione dell’immobile e della distruzione delle risorse aziendali.Il motivo è infondatoNumero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte di Appello ha valutato l’ulteriore documentazione prodotta conl’impugnazione ritenendola inammissibile perché tardiva, e pertanto haimplicitamente esaminato la richiesta di rimessione in termini formulataall’udienza di precisazione delle conclusioni deducendo che quelladocumentazione era tardiva “in quanto formatasi in epoca anteriore allaconclusione del giudizio di primo grado” e pertanto ben avrebbe potutoessere prodotta nel rispetto della preclusioni processuali.La Corte ha altresì ritenuto quel documento anche “irrilevante ai fini delladecisione non potendo evincersi da tali documenti alcuna prova in ordinealla situazione anche contabile della società nel periodo anteriore al 2007 enel periodo immediatamente successivo ai fatti di causa, emergendo alcontrario che la cessazione dei rapporti lavorativi dei dipendenti risalirebbeal 2017 (ben dieci anni dopo l’alluvione in questione)”.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in favore del controricorrente Comune di Messina in€ 13.000,00 ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] in € 16.000,00, per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 febbraio 2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 862/2024 depositatail 04/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026Svolgimento del processoCon atto di citazione, notificato in data 4 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. convenivano in giudizio il Comune di Messina dinanzi alTribunale di Messina, per sentir dichiarare la responsabilità del Comune diMessina per i danni subiti dalla Mendolia, nella qualità di proprietaria di unimmobile danneggiato da una alluvione del 25 ottobre 2007 e dalla “Urbanos.r.l.”, in seguito agli eventi devastanti verificatisi a Messina, localitàGiampilieri Marina e condannare il Comune di Messina, al pagamento dellasomma complessiva di € 1.656.306,80.Costituitosi in giudizio, il Comune di Messina ha chiamato in causa l’ANASs.p.a., in qualità di proprietaria del tratto di strada sul quale affaccial’immobile alluvionato.L’[OSCURATO:PERSONA] si è costituita contestando la responsabilità invocata sotto diversiprofili, tra i quali anche l’an ed il quantum del risarcimento richiesto.Il Tribunale di Messina, disposta consulenza tecnica d’ufficio sull’eventoalluvionale e le sue conseguenze, con sentenza n. 1760 del 2021, hacondannato l’ente comunale e l’[OSCURATO:PERSONA] in via solidale a risarcire allaproprietaria Mendolia i danni accertati dalla CTU a carico del suo immobile,mentre ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. “in difetto diuna adeguata documentazione comprovante la tipologia ed entità dei dannisubiti”.Secondo il primo giudice parte attrice si sarebbe limitata a produrre undocumento privo di ufficialità rubricato “prima descrizione dei danni” cheriporta in modo generico i beni danneggiati, indicati come “merce”, facendoriferimento ad un verbale dell’Agenzia delle Entrate e a situazioni contabilipregresse al 2007 non prodotte e a spese sostenute e non documentate.Con atto del 14/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]proponevano appello avverso la richiamata sentenza del Tribunalechiedendo la riforma della stessa quantificando il danno da riconoscersi adAnna [OSCURATO:PERSONA] in €. 197.197,14 mentre per quanto concerneva laNumero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026posizione della ditta [OSCURATO:SOCIETA].,essa insisteva nella richiesta di C.T.U.contabile.Si costituivano sia il Comune di Messina che l'A.n.a.s. contestando i motividi impugnazione.La Corte di appello con la sentenza n. 862/2024 dichiarava inammissibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettava quello proposto dallaUrbano s.r.l. e condannava le appellanti in solido al pagamento delle spesedel giudizio.Secondo la Corte territoriale “i documenti di cui la parte ha chiestol’acquisizione anche a mezzo c.t.u. contabile (da reperire pressoamministrazioni pubbliche o istituti di credito) ben potevano essere reperitie prodotti dalla società attrice, ove si consideri che il giudizio di primo gradoè stato introdotto oltre due anni dopo i fatti di causa” e dall’altro che “nonsussistono i presupposti neanche per la liquidazione in via equitativa deldanno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA], essendo noto che tale liquidazione postulal’accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esattadel danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza dellaparte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai qualidesumerne l'entità (Cass. Civ. Sez. 3, 12 aprile 2023 n. 9744)”.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] propongonoricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorsoAnas e il Comune di Messina. I ricorrenti ed [OSCURATO:PERSONA] depositano memorie exart. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1226, 2056 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., peravere la sentenza impugnata errato nel non procedere alla richiestaprobatoria avanzata assumendo che la CTU contabile avrebbe avutocontenuto esplorativo e per non aver provveduto alla liquidazione equitativadel danno per la [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante le difficoltà probatorie oggettiveNumero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026derivanti dalla distruzione della documentazione contabile della ditta dovutaalla disastrosa alluvione.In particolare, si censura la decisione della Corte d'appello di Messina inordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la Corte fondal’inammissibilità dell’appello sull’asserita mancanza di censure allaconsulenza tecnica d'ufficio operate dall’attrice.Al contrario, il contenuto della consulenza di parte conteneva rilievi specificie tecnici che sarebbero stati richiamati nell’atto di appello e negli allegati.In secondo luogo, si censura la decisione della Corte d'appello in ordine allaposizione della società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, nonostante la sussistenzadi un danno pacifico il giudice d’appello avrebbe rigettato la domandaera stata prodotta, mentre avrebbe dovuto applicare il principio secondo cuil'impossibilità di provare il quantum non può precludere il risarcimento sel'an è stato accertato.Il motivo è nella prima parte inammissibile e nella seconda, infondato.Il motivo è inammissibile nella parte dedicata alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] MariaMendolia. La pronuncia di appello ha dichiarato “inammissibile ai sensidell’art. 342 c.p.c.” l’impugnazione relativamente alla domanda dellaMendolia perché “non risulta sufficientemente specificato tale motivo diimpugnazione atteso che nell’atto introduttivo manca la parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice(così Cass. Civ. ss.uu. n. 36481/22 e n. 27199/17), essendosi limitata laMendolia a dolersi del mancato riconoscimento dell’ammontare dei dannirichiesti ma senza svolgere puntuali rilievi alla relazione depositata dal c.t.u.nominato nel giudizio di primo grado, le cui conclusioni, condivise dal primogiudice, sono state poste a fondamento della decisione impugnata ed inalcun modo infirmate dalla Mendolia”.Numero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il capo della sentenza con cui è stata giudicata inammissibile la censuraproposta dalla Mendolia non è stato impugnato e su di esso si è perciòformato il giudicato.Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità della impugnazionepreclude le censure di legittimità nella parte relativa alla posizione dellaMendolia.Quanto alla posizione della società [OSCURATO:SOCIETA], la censura riguarda due profili:la deduzione di una impossibilità oggettiva di reperire la documentazionecomprovante il danno, in quanto distrutta proprio dall’alluvione edall’allagamento dei locali, facendo discendere da ciò la rilevanza el’ammissibilità della ctu contabile richiesta.In secondo luogo, la censura è proposta avverso il rigetto della richiesta divalutazione equitativa del danno, fondata, secondo le ricorrenti, sullasussistenza dell’an del danno giudizialmente accertata.Quanto al primo aspetto il Tribunale aveva correttamente argomentato lamancata ammissione della CTU contabile rilevando che “in difetto di unaadeguata documentazione comprovante la tipologia ed entità dei dannisubiti, essendosi la società limitata a produrre un documento privo diufficialità rubricato “prima descrizione dei danni” che riportava in modo solovago e generico i beni danneggiati, indicati genericamente “merce” facendoriferimento ad un verbale dell'Agenzia delle Entrate e a situazioni contabilipregresse al 2007 non prodotte e a spese sostenute e non documentate”;la motivazione è fatta propria anche dalla Corte di appello di Messina.La Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, soprattutto conriferimento alla mancata prova, anche solo indiziaria, del danno soffertodalla [OSCURATO:SOCIETA]., condividendo le valutazioni effettuate dal Tribunale.Gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici a cui sono riservati ai sensidell’art. 348 ter c.p.c., oggi trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c. nonpossono essere sottoposti al sindacato di legittimità (Cass. 25/08/2023, n.25290).Numero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipoteticheviolazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perchéin contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio dilegittimità) sollecita questa Corte a una nuova inammissibile valutazione dirisultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul pianoprocessuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi delprocedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tantoil contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali,quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzioneprobatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello noncondivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione conaltre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilitànella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamenteproponibili dinanzi al giudice di legittimità.Quanto al profilo specifico della consulenza (dedotta impossibilità diacquisire e produrre la documentazione contabile che sarebbe andatadistrutto in occasione dell’allagamento) la Corte ha evidenziato che una CTUcontabile non avrebbe dovuto supplire alle “difficoltà probatorie oggettivederivanti dalla distruzione della documentazione” (ricorso per cassazione,p. 9), e che è stata valutata come esplorativa, perché tendente a superarela regola dell’onere della prova.La Corte di appello ha osservato al riguardo che “se è pur vero (o comunqueverosimile), come affermato dalla appellante, che la documentazionecontabile della società all’epoca dei fatti si trovava all’interno dell’immobiledurante l’allagamento e che, pertanto, non era stato possibile recuperarla,è anche vero che i documenti di cui la parte ha chiesto l’acquisizione anchea mezzo c.t.u. contabile (da reperire presso amministrazioni pubbliche oistituti di credito) ben potevano essere reperiti e prodotti dalla societàNumero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026due anni dopo i fatti di causa” (sentenza, pp. 5/6).Pertanto, secondo la Corte territoriale la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. nonmeritava accoglimento “in difetto di una adeguata documentazionecomprovante la tipologia ed entità dei danni subiti, essendosi la societàlimitata a produrre un documento privo di ufficialità rubricato “primadescrizione dei danni” che riporta in modo solo vago e generico i benidanneggiati, indicati genericamente “merce”, facendo riferimento ad unverbale dell’Agenzia delle Entrate e a situazioni contabili pregresse al 2007non prodotte e a spese sostenute e non documentate”.Il documento cui fanno riferimento le ricorrenti è già stato ritenuto daigiudici del merito privo di rilevanza probatoria in merito alla merce che,secondo la prospettazione della società danneggiata, sarebbe statapresente all’interno dell’immobile interessato dall’alluvione.La Corte di Appello ha poi valutato la ulteriore produzione di parte,statuendo in proposito che “la documentazione depositata dalle appellantiunitamente all’atto di appello deve ritenersi in parte inammissibile, inquanto formatasi in epoca anteriore alla conclusione del giudizio di primogrado, e comunque irrilevante ai fini della decisione non potendo evincersida tali documenti alcuna prova in ordine alla situazione anche contabile dellasocietà nel periodo anteriore al 2007 e nel periodo immediatamentesuccessivo ai fatti di causa, emergendo al contrario che la cessazione deirapporti lavorativi dei dipendenti risalirebbe al 2017 (ben dieci anni dopol’alluvione in questione)”.Il rigetto nel merito delle voci di danno riferite alla società consente disuperare anche il secondo rilievo, relativo al potere equitativo diliquidazione del danno, perché si deduce che il giudice avrebbe potutoliquidare il danno subìto, sussistendo la prova dell’an.Numero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026Al contrario, il rigetto della domanda è stato argomentato da entrambi igiudici del merito in virtù della mancata prova dell’esistenza stessa di undanno, prima che del suo ammontare.Infatti, va ribadito che la valutazione equitativa presuppone che il danno siacerto nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che«la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrataovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662).Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non puòchiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per laliquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).Nel caso di specie, la controversia riguarda due diverse ipotesi di danno.Quello subito dalla proprietaria dell’immobile, già riconosciuto, e quello, deltutto diverso, subito dalla società che in esso operava, rispetto al quale laCorte ha ritenuto insussistente la prova dell’an.Sotto tale profilo il riferimento dei ricorrenti a Cass. n. 36550/2022 non èpertinente, poiché in quella controversia la questione riguardava laliquidazione di un danno al proprietario dell’immobile alluvionato, una voltaaccertato l’evento lesivo, mentre nella fattispecie in esame tale risarcimentoè stato già riconosciuto e liquidato, avendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA],proprietaria dell’immobile interessato dall’allagamento, già ricevuto ilrisarcimento.Diverso è il danno che assume di avere subìto la [OSCURATO:SOCIETA]. che deteneval’immobile, per il quale, secondo i giudici di merito la società non avrebbeallegato il minimo principio di prova in ordine alla merce che sarebberimasta all’interno dell’esercizio.Tale criticità probatoria ha impedito di espletare una CTU contabile cheavrebbe potuto recuperare la medesima documentazione che era nelladisponibilità della società danneggiata e di disporre una valutazioneequitativa del danno, non ricorrendo l’ipotesi di questione relativaNumero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026all’ammontare del danno in termini economici ma di ricorrenza stessa delpregiudizio.Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché laCorte territoriale avrebbe omesso di esaminare domanda di cui alla letterac) dell’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardante il risarcimento del“maggiore importo lievitato in corso di causa in euro quattro milioni o ladiversa somma ritenuta di giustizia o, in via subordinata, da valutarsiequitativamente, posto che, il danno lievitato non produce una mutatiolibelli traendo origine dalla medesima causa petendi” e la relativarimessione in termini per annessa produzione documentale, di cui allesuccessive note di trattazione scritta del 28.03.2023.La Corte d’appello avrebbe limitato la propria analisi alla ricostruzioneimmediata dei danni materiali, omettendo di valutare la chiesta rimessionein termini relativa ai seguenti aspetti dei danni subiti successivi all’evento:la perdita dei dipendenti, che ha comportato l’interruzione dell’attività edelle difficoltà di tornare ai ritmi di vendita pre-alluvione; la perdita diredditività e continuità aziendale, strettamente connessa al dannopatrimoniale diretto subito e alla distruzione dell’attrezzatura necessaria perl’attività commerciale (a tale riguardo, la società sosteneva di aver dovutorisarcire le già ottenute commissioni relative in gran parte di regalimatrimoniali subendo inevitabilmente contrazione della clientela, sviamentodella stessa e conseguente lucro cessante); l’impatto sistemicosull’organizzazione aziendale, derivante dall’assenza di risorse umane emateriali per riprendere le operazioni.Questi danni sarebbero una conseguenza diretta dell’alluvione, masarebbero maturati successivamente all’evento, allorché la società si ètrovata priva della capacità di operare normalmente a causa delladevastazione dell’immobile e della distruzione delle risorse aziendali.Il motivo è infondatoNumero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte di Appello ha valutato l’ulteriore documentazione prodotta conl’impugnazione ritenendola inammissibile perché tardiva, e pertanto haimplicitamente esaminato la richiesta di rimessione in termini formulataall’udienza di precisazione delle conclusioni deducendo che quelladocumentazione era tardiva “in quanto formatasi in epoca anteriore allaconclusione del giudizio di primo grado” e pertanto ben avrebbe potutoessere prodotta nel rispetto della preclusioni processuali.La Corte ha altresì ritenuto quel documento anche “irrilevante ai fini delladecisione non potendo evincersi da tali documenti alcuna prova in ordinealla situazione anche contabile della società nel periodo anteriore al 2007 enel periodo immediatamente successivo ai fatti di causa, emergendo alcontrario che la cessazione dei rapporti lavorativi dei dipendenti risalirebbeal 2017 (ben dieci anni dopo l’alluvione in questione)”.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in favore del controricorrente Comune di Messina in€ 13.000,00 ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] in € 16.000,00, per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 27263/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9753/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 febbraio 2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 09753/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris