CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 12272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22272/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] MACELLIn. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difend ono; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1343/2020 , depositata il22/06/2020, R.G.N. 4157/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo principale della società [OSCURATO:PERSONA] srl e il reclamo incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che, al pari della ordinanza resa all’esito della fase sommaria, aveva dichiarato illegittimo per violazione formale il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore il 3.3.2017, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto della data del licenziamento e condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell’art. 18, comma 6, della legge n. 300 del 1970, modificato dalla legge n. 92 del 2012. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 7 dello St. Lav. a causa della mancata audizione del lavoratore che ne aveva fatto richiesta in modo esplicito, non equivoco e non generico; ha giudicato irrilevante la precedente audizione del Bonfitto in occasione di un’altra contestazione sia pure mossa per fatti analoghi, non essendo ammessa alcuna deroga all’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 cit. e non spettando al datore di lavoro stabilire se e come debba essere esercitata la difesa da parte del dipendente. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 7, legge n. 300 del 1970, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. 5. Premesso che al lavoratore erano state contestate, in due distinti procedimenti disciplinari, le stesse condotte poste in essere in momenti diversi, si sostiene, anzitutto, che il Bonfitto non ha rivolto alcuna richiesta espressa e univoca di audizione orale, essendosi limitato nelle giustificazioni scritte ad usare clausole di stile e formule generiche, senza manifestare l’incompiutezza delle difese svolte per iscritto. Si assume, inoltre, che il dipendente aveva già esercitato il diritto di difesa attraverso le esaustive giustificazioni scritte e che nella prima audizione (nel corso del primo procedimento disciplinare) si era limitato a confermare i fatti riportati nella lettera di giustificazioni; che era evidente il disinteresse del predetto a far valere in sededi audizione orale le proprie ragioni e che la richiesta aveva unicamente una finalità dilatoria. 6. Il motivo di ricorso è infondato. 7. La Corte d’appello ha interpretato la lettera di giustificazioni proveniente dal lavoratore ed ha ritenuto che la stessa contenesse una “richiesta esplicita e non equivoca né generica” (pag. 4 della sentenza di reclamo) di audizione nell’ambito del procedimento disciplinare. La società ricorrente censura tale interpretazione contrapponendo una lettura di segno diverso, senza neanche addurre la violazione dei canoni ermeneutici. 8. E’ utile ricordare l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'interpretazione di un atto negoziale o anche unilaterale costituisce tipico accertamento in fatto riservato al giudicedi merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (cioè non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). 9. Anche le residue censure sono infondate poiché la Corte di merito si è attenuta ai principi di diritto affermati da questa Corte e che qui si intende ribadire, secondo cui il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che, nel termine di cui all'art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive (Cass. n. 204 del 2017; Cass. n. 17916 del 2016; Cass. n. 14437 del 2015); inoltre, in tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare (Cass. n. 19846 del 2020; Cass. n. 32607 del 2018; Cass. n. 12978 del 2011). 10. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 11. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que