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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 23631/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21395-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3156/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2024 R.G.N. 1066/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per giusta causa R.G.N.21395/2024 Cron.

Rep.

Ud.09/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] n. 956/2024 che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, pure aveva respinto la sua impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli in data 16.12.2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che l’attuale ricorrente, quale reclamante, aveva lamentato l’erroneità della decisione per non avere il Tribunale ritenuto sussistente la violazione del diritto di difesa del lavoratore, la violazione dell’art. 8, sez. quarta, titolo VII, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e la violazione del principio del ne bis in idem, nonché deducendo l’insussistenza della recidiva.

3. Premessa, altresì, una ricostruzione in fatto dell’andamento del procedimento disciplinare, in ordine alle prime e principali doglianze del lavoratore, considerava la Corte: a) che, perché insorga l’obbligo del datore di lavoro di sentire il lavoratore nei cui confronti fosse stata sollevata una contestazione prima di adottare il provvedimento disciplinare, è necessaria una esplicita richiesta in tal senso, richiesta che deve essere fatta prima che sia irrogata la sanzione; b) che il termine posto dall’art. 7 l. n. 300/1970 individua il momento entro il quale le eventuali controdeduzioni del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro (ferma restando la non configurabilità di qualsiasi decadenza laddove il termine non sia rispettato e sempre che il provvedimento non sia stato già emanato) e non può ritenersi rispettato, quando pur avendo il lavoratore predisposto le proprie difese prima del decorso del termine stesso, la ricezione dell’atto avvenga in data successiva; c) che nel caso di specie era pacifico che il lavoratore abbia inviato la richiesta di essere ascoltato nel termine dei cinque giorni (04.12.2021) dal ricevimento della contestazione (01.12.2021), tuttavia la lettera era stata ricevuta dalla società solo in data 17.12.2021, e che, nelle more, la Famar aveva già inoltrato la lettera di licenziamento; d) che, in particolare, dalla documentazione in atti emergeva che la consegna della richiesta del Ferrazzano era avvenuta in data 17.12.2021, mentre la lettera di licenziamento – datata 16.12.2021 – era stata presa in carico dalle Poste nella medesima data, ma prima del ricevimento della raccomandata del lavoratore, sia pure per pochi istanti (raccomandata del lavoratore ricevuta dalla società il 17.12.2021 alle ore 11:55:51, lettera di licenziamento ricevuta dal lavoratore in data 17.12.2021 alle ore 11:55); e) che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - sostenuta dal lavoratore sul rilievo che la lettera contenente la sua istanza di essere sentito a sua difesa per Poste era “disponibile per il ritiro presso l’[OSCURATO:PERSONA] a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]” -non poteva operare perché tale certificazione non era sufficiente a dimostrare l’effettiva conoscenza da parte del destinatario della disponibilità del plico presso l’ufficio postale, in quanto mancava nella specie il rilascio alla Famar dell’avviso di giacenza del plico; f) che anche la doglianza fondata sull’art. 8 del CCNL non era condivisibile, perché il decorso di sei giorni cui era collegata la decadenza datoriale dal potere di irrogare la sanzione è strettamente connesso alla effettiva presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore o alla sua richiesta di essere ascoltato, ciò che nel caso di specie non era avvenuto.

4. Inoltre, la Corte disattendeva le ulteriori censure del lavoratore (circa la violazione del principio del ne bis in idem e circa la recidiva).

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e successiva memoria.

6. L’intimata resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 300/1970 e dell’art. 8, sezione quarta, titolo VII, CCNL [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1, n. 3)”.

In sintesi, deducendo che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l’assistenza o meno di un rappresentante sindacale, assume che erra in diritto la Corte di appello nel ritenere non violato l’art. 7 della L. n. 300 del 1970, atteso che la richiesta di audizione non risulta sindacabile dal datore di lavoro; né valeva affermare, come si leggeva nella sentenza impugnata, che la società aveva, all’atto del ricevimento della richiesta del lavoratore, intimato già il licenziamento.

Deduce, ancora, che il dato letterale del terzo comma dell’art. 8 del cit.

CCNL, ove si fa riferimento alla presentazione delle giustificazioni e non anche alla ricezione delle stesse da parte datoriale, è sufficientemente chiaro, orientando l’attività ermeneutica nel senso di attribuire alle parti sociali l’intento di riferire il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, al momento dell’invio delle giustificazioni e non della ricezione delle medesime da parte del datore di lavoro, non potendo prospettarsi ragionevoli dubbi sull’effettiva portata del significato della clausola.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. in relazione all’art. 7 L. 300/70 (art. 360, comma 1, n. 3)”.

Sempre in estrema sintesi, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, sostiene che l’attestazione delle Poste circa la presenza del plico della propria racc.ta presso l’Ufficio postale, sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], contrariamente all’assunto della Corte di appello, costituiva prova della conoscenza ex art. 1335 c.c. da parte della datrice di lavoro.

3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono fondati.

4. In relazione a fattispecie analoga a quella che ci occupa, questa Corte, nella recente ordinanza depositata il 29.1.2025, n. 2066, ha osservato quanto segue:

6. Giova anzitutto premettere che l’art. 7, comma secondo, L. n. 300/1970, pone il divieto di adozione di provvedimenti disciplinari, senza previa audizione del lavoratore a sua difesa.

6.1. A sua volta, l’art. 8 del CCNL Metalmeccanica aziende industriali, applicato al rapporto di cui è causa, recita: Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comunicazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

7. Questa Corte di legittimità si è occupata di norma collettiva (l’art. 55, comma secondo, di altro CCNL: “II.

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni”), formulata in termini molto simili a quelli del secondo comma dell’art. 8 del CCNL applicato al rapporto di cui è causa

7.1. In particolare, in Cass., sez. lav., 17.12.2018, n. 32607, si è osservato “… che il dato letterale del secondo comma, ove si fa riferimento alla presentazione delle giustificazioni e non anche alla ricezione delle stesse da parte datoriale, è sufficientemente chiaro, orientando l’attività ermeneutica nel senso di attribuire alle parti sociali l’intento di riferire il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, al momento dell’invio delle giustificazioni e non della ricezione delle medesime da parte del datore di lavoro, non potendo prospettarsi ragionevoli dubbi sull’effettiva portata del significato della clausola (vedi, sul principio in claris non fit interpretatio, Cass. 3/6/2014 n. 12360, Cass. 10/3/2008 n. 6366).

Vertendosi in tema di decadenza (prevista dalla disposizione contrattuale collettiva in esame), secondo i principi enunciati in sede di legittimità (cfr. in termini Cass. Sez.

Un. 14/4/2010 n. 8830; Cass. 24/3/2011 n. 6757) l’effetto impeditivo di esse va collegato al compimento da parte del soggetto, unicamente dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti (vedi Cass.16/7/2018 n. 18823).

9. … Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell’art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è, dunque, chiaramente funzionale ad esigenze di tutela dell’incolpato (Cass.

S.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6900)”.

8. Più di recente, inoltre, è stato ribadito il principio di diritto “secondo cui il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato che, nel termine di cui all’art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive” (così al p.to 9 di Cass. n. 12272/2023 ed ivi il richiamo ai precedenti di legittimità in senso conforme).

9. La Corte territoriale, richiamando Cass., sez. lav., 9.5.2012, n. 7096, ha ritenuto che l’art. 7, comma 5, l. n. 300/1970, cui ha ritenuto corrispondente l’art. 8 del CCNL di settore, individui il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro e che non può ritenersi rispettato, quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse – aventi natura di atto unilaterale recettizio ed efficacia, quindi, solo dal momento in cui pervengono al destinatario – avvenga in data successiva.

10. La soluzione non è condivisibile in relazione alla precipua previsione collettiva che viene nella specie in considerazione (come premesso, quasi identica a quella esaminata in Cass. n. 32607/2018 cit.).

10.1. Invero, il tenore letterale del secondo comma dell’art. 8 sopra riportato non fa riferimento alla ricezione da parte del datore del lavoro delle giustificazioni del lavoratore e/o della sua richiesta di essere sentito a propria difesa, né al momento in cui le stesse debbano pervenire al datore di lavoro.

E l’interpretazione di quella previsione che faccia capo alla documentata data di invio di giustificazioni o richieste, da parte del lavoratore, piuttosto che alla data di ricezione delle stesse, appare senz’altro più conforme alla sua ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato, secondo l’impostazione ermeneutica delineata nella motivazione di Cass. n. 32607/2018 .

5. Ritiene, allora, il Collegio che non sia condivisibile la linea interpretativa sostenuta dalla Corte territoriale, nel caso in esame in relazione a fattispecie assoggettata, oltre che alla disciplina legale ex art. 7 l. n. 300/1970, proprio alle stesse previsioni collettive di cui all’art. 8 CCNL Metalmeccanica industria.

5.1. La sua decisione, difatti, non è conforme ai principi di diritto espressi in Cass. n. 2066/2025 cit. con precipuo riferimento a tali disposizioni del CCNL applicato al rapporto.

6. In particolare, la Corte di merito non ha dubitato che la richiesta del lavoratore di essere “sentito a sua difesa, con l’assistenza della [OSCURATO:PERSONA] della FIOM-CGIL, O.S. cui aderisce” fosse stata inviata “certamente nel termine previsto dallo Statuto dei Lavoratori” (v. secondo cpv. alla facciata 5 della sua sentenza).

E si è visto che, secondo l’orientamento delineato in Cass.n. 2066/2025 e nei precedenti di legittimità ivi richiamati, non è configurabile alcuna decadenza, anche rispetto a quanto previsto dall’art. 8 cit. dello stesso CCNL, rettamente interpretato, in danno del lavoratore che entro il termine ivi sancito invii, come nella specie, anche la mera e sola richiesta di essere sentito oralmente, avvalendosi del servizio postale c.d. universale.

Peraltro, anche nel caso in esame è pacifico, ed è stato accertatodai giudici di merito, che quella richiesta a mezzo racc.ta giunse poi nella sfera di conoscibilità della datrice di lavoro destinataria, come si è riferito in narrativa, meno di un minuto dopo che il lavoratore il medesimo giorno 17.12.2021 aveva ricevuto la nota datoriale che comunicava il recesso.

7. Osserva, allora, il Collegio che il ragionamento decisorio della Corte territoriale, dove ha valorizzato il dato che la “ricezione” della richiesta del lavoratore da parte del datore di lavoro era avvenuta dopo che il provvedimento di recesso era stato già emanato e ricevuto dal lavoratore, ha finito con l’individuare una decadenza ulteriore a carico di quest’ultimo.

Tale ratio decidendi è in primo luogo intimamente contraddittoria, essendosi visto che la stessa Corte di merito aveva giudicato tempestiva la richiesta del dipendente dal punto di vista del suo invio.

Ma, soprattutto, la decadenza così affermata non è prevista, né desumibile, sia dall’art. 7 l. n. 300/1970 che dall’art. 8 del CCNL; e non ha comunque una legittimazione logica, prima che giuridica, che vada al di là del factum infectumfieri nequit (ossia, il licenziamento è ormai cosa fatta e non può reputarsi non intimato legittimamente sol perché il lavoratore aveva tempestivamente chiesto di difendersi).

8. Invero, il fatto che il datore di lavoro abbia già esercitato il potere di recesso prima della ricezione di eventuali giustificazioni scritte o della richiesta di audizione orale, da parte del lavoratore, pur tempestivamente e ritualmente inviate con mezzo di trasmissione accreditato, ma non sotto il suo diretto controllo, non integra appunto un’ipotesi ulteriore di decadenza a carico del lavoratore.

In tal senso, osserva il Collegio che l’art. 8 del CCNL, dove stabilisce che: Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte, consente al datore di lavoro di adottare il provvedimento disciplinare entro un termine che prende a correre dalla “scadenza del termine per le giustificazioni ” del lavoratore; pertanto, lo stesso ove adotti il provvedimento ante tempus, cioè, prima di aver avuto certezza dell’effettiva e vana scadenza del termine che il lavoratore è tenuto ad osservare per giustificarsi (o chiedere di essere sentito), assume a suo carico il rischio che il provvedimento disciplinare possa risultare emesso in violazione delle garanzie difensive assicurate dalla legge e dal CCNL al lavoratore incolpato.

9. Nota, infine, il Collegio che “drammatizza” il caso, non tanto il riscontro cronometrico a sfavore del lavoratore operato dalla Corte di merito (sulla base di una ricognizione del caso errata in diritto), bensì il dato di fatto, giuridicamente molto più pregnante, che il lavoratore nella specie aveva optato entro il termine previsto solo per l’audizione orale con l’assistenza sindacale specificata.

Invero, tale scelta difensiva univoca, senza contestuali o preannunciate difese scritte del lavoratore, era obiettivamente tanto legittima quanto insindacabile da parte della datrice di lavoro (cfr. Cass. n. 19846/2020).

Era perciò imposto a quest’ultima, prima di dar corso, nella specie, alla massima sanzione espulsiva, controllare l’inutile scadenza del termine a disposizione del dipendente per difendersi o se e come entro lo stesso termine il lavoratore avesse scelto di esercitare il proprio diritto di difesa.

10. In definitiva, il ricorso dev’essere accolto con la cassazione dell’impugnata sentenza e il rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il caso in confo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21395-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3156/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2024 R.G.N. 1066/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per giusta causa R.G.N.21395/2024 Cron. Rep. Ud.09/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] n. 956/2024 che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, pure aveva respinto la sua impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli in data 16.12.2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che l’attuale ricorrente, quale reclamante, aveva lamentato l’erroneità della decisione per non avere il Tribunale ritenuto sussistente la violazione del diritto di difesa del lavoratore, la violazione dell’art. 8, sez. quarta, titolo VII, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e la violazione del principio del ne bis in idem, nonché deducendo l’insussistenza della recidiva. 3. Premessa, altresì, una ricostruzione in fatto dell’andamento del procedimento disciplinare, in ordine alle prime e principali doglianze del lavoratore, considerava la Corte: a) che, perché insorga l’obbligo del datore di lavoro di sentire il lavoratore nei cui confronti fosse stata sollevata una contestazione prima di adottare il provvedimento disciplinare, è necessaria una esplicita richiesta in tal senso, richiesta che deve essere fatta prima che sia irrogata la sanzione; b) che il termine posto dall’art. 7 l. n. 300/1970 individua il momento entro il quale le eventuali controdeduzioni del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro (ferma restando la non configurabilità di qualsiasi decadenza laddove il termine non sia rispettato e sempre che il provvedimento non sia stato già emanato) e non può ritenersi rispettato, quando pur avendo il lavoratore predisposto le proprie difese prima del decorso del termine stesso, la ricezione dell’atto avvenga in data successiva; c) che nel caso di specie era pacifico che il lavoratore abbia inviato la richiesta di essere ascoltato nel termine dei cinque giorni (04.12.2021) dal ricevimento della contestazione (01.12.2021), tuttavia la lettera era stata ricevuta dalla società solo in data 17.12.2021, e che, nelle more, la Famar aveva già inoltrato la lettera di licenziamento; d) che, in particolare, dalla documentazione in atti emergeva che la consegna della richiesta del Ferrazzano era avvenuta in data 17.12.2021, mentre la lettera di licenziamento – datata 16.12.2021 – era stata presa in carico dalle Poste nella medesima data, ma prima del ricevimento della raccomandata del lavoratore, sia pure per pochi istanti (raccomandata del lavoratore ricevuta dalla società il 17.12.2021 alle ore 11:55:51, lettera di licenziamento ricevuta dal lavoratore in data 17.12.2021 alle ore 11:55); e) che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - sostenuta dal lavoratore sul rilievo che la lettera contenente la sua istanza di essere sentito a sua difesa per Poste era “disponibile per il ritiro presso l’[OSCURATO:PERSONA] a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]” -non poteva operare perché tale certificazione non era sufficiente a dimostrare l’effettiva conoscenza da parte del destinatario della disponibilità del plico presso l’ufficio postale, in quanto mancava nella specie il rilascio alla Famar dell’avviso di giacenza del plico; f) che anche la doglianza fondata sull’art. 8 del CCNL non era condivisibile, perché il decorso di sei giorni cui era collegata la decadenza datoriale dal potere di irrogare la sanzione è strettamente connesso alla effettiva presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore o alla sua richiesta di essere ascoltato, ciò che nel caso di specie non era avvenuto. 4. Inoltre, la Corte disattendeva le ulteriori censure del lavoratore (circa la violazione del principio del ne bis in idem e circa la recidiva). 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e successiva memoria. 6. L’intimata resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 300/1970 e dell’art. 8, sezione quarta, titolo VII, CCNL [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1, n. 3)”. In sintesi, deducendo che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l’assistenza o meno di un rappresentante sindacale, assume che erra in diritto la Corte di appello nel ritenere non violato l’art. 7 della L. n. 300 del 1970, atteso che la richiesta di audizione non risulta sindacabile dal datore di lavoro; né valeva affermare, come si leggeva nella sentenza impugnata, che la società aveva, all’atto del ricevimento della richiesta del lavoratore, intimato già il licenziamento. Deduce, ancora, che il dato letterale del terzo comma dell’art. 8 del cit. CCNL, ove si fa riferimento alla presentazione delle giustificazioni e non anche alla ricezione delle stesse da parte datoriale, è sufficientemente chiaro, orientando l’attività ermeneutica nel senso di attribuire alle parti sociali l’intento di riferire il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, al momento dell’invio delle giustificazioni e non della ricezione delle medesime da parte del datore di lavoro, non potendo prospettarsi ragionevoli dubbi sull’effettiva portata del significato della clausola. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. in relazione all’art. 7 L. 300/70 (art. 360, comma 1, n. 3)”. Sempre in estrema sintesi, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, sostiene che l’attestazione delle Poste circa la presenza del plico della propria racc.ta presso l’Ufficio postale, sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], contrariamente all’assunto della Corte di appello, costituiva prova della conoscenza ex art. 1335 c.c. da parte della datrice di lavoro. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono fondati. 4. In relazione a fattispecie analoga a quella che ci occupa, questa Corte, nella recente ordinanza depositata il 29.1.2025, n. 2066, ha osservato quanto segue: 6. Giova anzitutto premettere che l’art. 7, comma secondo, L. n. 300/1970, pone il divieto di adozione di provvedimenti disciplinari, senza previa audizione del lavoratore a sua difesa. 6.1. A sua volta, l’art. 8 del CCNL Metalmeccanica aziende industriali, applicato al rapporto di cui è causa, recita: Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. La comunicazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. 7. Questa Corte di legittimità si è occupata di norma collettiva (l’art. 55, comma secondo, di altro CCNL: “II. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni”), formulata in termini molto simili a quelli del secondo comma dell’art. 8 del CCNL applicato al rapporto di cui è causa 7.1. In particolare, in Cass., sez. lav., 17.12.2018, n. 32607, si è osservato “… che il dato letterale del secondo comma, ove si fa riferimento alla presentazione delle giustificazioni e non anche alla ricezione delle stesse da parte datoriale, è sufficientemente chiaro, orientando l’attività ermeneutica nel senso di attribuire alle parti sociali l’intento di riferire il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, al momento dell’invio delle giustificazioni e non della ricezione delle medesime da parte del datore di lavoro, non potendo prospettarsi ragionevoli dubbi sull’effettiva portata del significato della clausola (vedi, sul principio in claris non fit interpretatio, Cass. 3/6/2014 n. 12360, Cass. 10/3/2008 n. 6366). Vertendosi in tema di decadenza (prevista dalla disposizione contrattuale collettiva in esame), secondo i principi enunciati in sede di legittimità (cfr. in termini Cass. Sez. Un. 14/4/2010 n. 8830; Cass. 24/3/2011 n. 6757) l’effetto impeditivo di esse va collegato al compimento da parte del soggetto, unicamente dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti (vedi Cass.16/7/2018 n. 18823). 9. … Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell’art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è, dunque, chiaramente funzionale ad esigenze di tutela dell’incolpato (Cass. S.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6900)”. 8. Più di recente, inoltre, è stato ribadito il principio di diritto “secondo cui il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato che, nel termine di cui all’art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive” (così al p.to 9 di Cass. n. 12272/2023 ed ivi il richiamo ai precedenti di legittimità in senso conforme). 9. La Corte territoriale, richiamando Cass., sez. lav., 9.5.2012, n. 7096, ha ritenuto che l’art. 7, comma 5, l. n. 300/1970, cui ha ritenuto corrispondente l’art. 8 del CCNL di settore, individui il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro e che non può ritenersi rispettato, quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse – aventi natura di atto unilaterale recettizio ed efficacia, quindi, solo dal momento in cui pervengono al destinatario – avvenga in data successiva. 10. La soluzione non è condivisibile in relazione alla precipua previsione collettiva che viene nella specie in considerazione (come premesso, quasi identica a quella esaminata in Cass. n. 32607/2018 cit.). 10.1. Invero, il tenore letterale del secondo comma dell’art. 8 sopra riportato non fa riferimento alla ricezione da parte del datore del lavoro delle giustificazioni del lavoratore e/o della sua richiesta di essere sentito a propria difesa, né al momento in cui le stesse debbano pervenire al datore di lavoro. E l’interpretazione di quella previsione che faccia capo alla documentata data di invio di giustificazioni o richieste, da parte del lavoratore, piuttosto che alla data di ricezione delle stesse, appare senz’altro più conforme alla sua ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato, secondo l’impostazione ermeneutica delineata nella motivazione di Cass. n. 32607/2018 . 5. Ritiene, allora, il Collegio che non sia condivisibile la linea interpretativa sostenuta dalla Corte territoriale, nel caso in esame in relazione a fattispecie assoggettata, oltre che alla disciplina legale ex art. 7 l. n. 300/1970, proprio alle stesse previsioni collettive di cui all’art. 8 CCNL Metalmeccanica industria. 5.1. La sua decisione, difatti, non è conforme ai principi di diritto espressi in Cass. n. 2066/2025 cit. con precipuo riferimento a tali disposizioni del CCNL applicato al rapporto. 6. In particolare, la Corte di merito non ha dubitato che la richiesta del lavoratore di essere “sentito a sua difesa, con l’assistenza della [OSCURATO:PERSONA] della FIOM-CGIL, O.S. cui aderisce” fosse stata inviata “certamente nel termine previsto dallo Statuto dei Lavoratori” (v. secondo cpv. alla facciata 5 della sua sentenza). E si è visto che, secondo l’orientamento delineato in Cass.n. 2066/2025 e nei precedenti di legittimità ivi richiamati, non è configurabile alcuna decadenza, anche rispetto a quanto previsto dall’art. 8 cit. dello stesso CCNL, rettamente interpretato, in danno del lavoratore che entro il termine ivi sancito invii, come nella specie, anche la mera e sola richiesta di essere sentito oralmente, avvalendosi del servizio postale c.d. universale. Peraltro, anche nel caso in esame è pacifico, ed è stato accertatodai giudici di merito, che quella richiesta a mezzo racc.ta giunse poi nella sfera di conoscibilità della datrice di lavoro destinataria, come si è riferito in narrativa, meno di un minuto dopo che il lavoratore il medesimo giorno 17.12.2021 aveva ricevuto la nota datoriale che comunicava il recesso. 7. Osserva, allora, il Collegio che il ragionamento decisorio della Corte territoriale, dove ha valorizzato il dato che la “ricezione” della richiesta del lavoratore da parte del datore di lavoro era avvenuta dopo che il provvedimento di recesso era stato già emanato e ricevuto dal lavoratore, ha finito con l’individuare una decadenza ulteriore a carico di quest’ultimo. Tale ratio decidendi è in primo luogo intimamente contraddittoria, essendosi visto che la stessa Corte di merito aveva giudicato tempestiva la richiesta del dipendente dal punto di vista del suo invio. Ma, soprattutto, la decadenza così affermata non è prevista, né desumibile, sia dall’art. 7 l. n. 300/1970 che dall’art. 8 del CCNL; e non ha comunque una legittimazione logica, prima che giuridica, che vada al di là del factum infectumfieri nequit (ossia, il licenziamento è ormai cosa fatta e non può reputarsi non intimato legittimamente sol perché il lavoratore aveva tempestivamente chiesto di difendersi). 8. Invero, il fatto che il datore di lavoro abbia già esercitato il potere di recesso prima della ricezione di eventuali giustificazioni scritte o della richiesta di audizione orale, da parte del lavoratore, pur tempestivamente e ritualmente inviate con mezzo di trasmissione accreditato, ma non sotto il suo diretto controllo, non integra appunto un’ipotesi ulteriore di decadenza a carico del lavoratore. In tal senso, osserva il Collegio che l’art. 8 del CCNL, dove stabilisce che: Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte, consente al datore di lavoro di adottare il provvedimento disciplinare entro un termine che prende a correre dalla “scadenza del termine per le giustificazioni ” del lavoratore; pertanto, lo stesso ove adotti il provvedimento ante tempus, cioè, prima di aver avuto certezza dell’effettiva e vana scadenza del termine che il lavoratore è tenuto ad osservare per giustificarsi (o chiedere di essere sentito), assume a suo carico il rischio che il provvedimento disciplinare possa risultare emesso in violazione delle garanzie difensive assicurate dalla legge e dal CCNL al lavoratore incolpato. 9. Nota, infine, il Collegio che “drammatizza” il caso, non tanto il riscontro cronometrico a sfavore del lavoratore operato dalla Corte di merito (sulla base di una ricognizione del caso errata in diritto), bensì il dato di fatto, giuridicamente molto più pregnante, che il lavoratore nella specie aveva optato entro il termine previsto solo per l’audizione orale con l’assistenza sindacale specificata. Invero, tale scelta difensiva univoca, senza contestuali o preannunciate difese scritte del lavoratore, era obiettivamente tanto legittima quanto insindacabile da parte della datrice di lavoro (cfr. Cass. n. 19846/2020). Era perciò imposto a quest’ultima, prima di dar corso, nella specie, alla massima sanzione espulsiva, controllare l’inutile scadenza del termine a disposizione del dipendente per difendersi o se e come entro lo stesso termine il lavoratore avesse scelto di esercitare il proprio diritto di difesa. 10. In definitiva, il ricorso dev’essere accolto con la cassazione dell’impugnata sentenza e il rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il caso in confo
Sentenza Cassazione n. 23631/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris