CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 25929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32585/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che Oggetto: S anzioni amministrative - Rifiuti R.G.N. 32585/2018 Ud. 15/06/2022PU R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 2 di 25 lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1918/2018 depositata il 14/09/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 15 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso udito per la società resistente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva, innanzi al Tribunale di Siracusa,opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 18/2011 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 36.176,99, in relazione alla violazione degli artt. 189, comma 3, e 190, D. Lgs. 152/2006, per aver assoggettato ad attività non autorizzata di recupero – mediante reimmissione nel ciclo produttivo- del surnatante idrocarburico emunto dalla falda, contaminata da perdite provenienti dalla raffineria gestita dall’opponente ad Augusta. Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Siracusa, dopo l’espletamento di attività istruttoria comprensiva di R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 3 di 25 C.T.U., con sentenza del 17 dicembre 2014, respingeva l’opposizione, condannando l’opponente allarifusione delle spese di lite. 2. Proposto appello da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 14 settembre 2018, in riforma della sentenza del Tribunale, annullava l’ordinanza ingiunzione, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, la Corte territoriale, dopo aver richiamato il disposto di cui all’art. 183, D. Lgs. 152/2006 ratione temporis vigente, osservava: - che il giudice di prime cure si era immotivatamente discostato dalle conclusioni raggiunte dal C.T.U. nel corso del giudizio, dalle quali emergeva che il surnatante in questione doveva ritenersi originato dal ciclo produttivo industriale, e che il suo recupero avveniva senza alcun trattamento che ne modificasse l’identità, e peraltro mediante un meccanismo previsto per il trattamento di tutte le acque oleose provenienti dal ciclo fognario della raffineria; - che, alla luce degli accertamenti del C.T.U., doveva ritenersi che detto surnatante rientrasse nella definizione normativa di “sottoprodotto”, come tale non soggetto al regime normativo previsto per i rifiuti, e che, conseguentemente, esso potesse essere recuperato dall’impresa nel proprio ciclo produttivo, senza incorrere in violazioni di legge; - che non condivisibili erano le considerazioni del giudice di prime cure –secondo il quale il surnatante doveva ritenersi qualificabile come rifiuto, perché derivante da una “perdita R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 4 di 25 storica” dell’impianto industriale- in quanto comunque il surnatante medesimo scaturiva dal ciclo produttivo dell’impianto, pur non costituendo lo scopo primario del processo produttivo medesimo, subendo un trattamento di recupero che doveva ritenersi rientrante nel “trattamento di messa in sicurezza in emergenza” già autorizzato sin dal 1999. 3. Per la cassazione di tale decisione ha propo sto ricorso la [OSCURATO:PERSONA], sulla base formalmente di due motivi, ciascuno articolato in realtà in distinti sotto-motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 4. Fissata per la decisione l’adunanza del 16 marzo 2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 5. In data 20 maggio 2022 la controricorrente ha formulato tempestiva istanza di trattazione orale, in vista della quale la [OSCURATO:PERSONA] SIRACUSAha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in due motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce: I) in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), D. Lgs. 22/1997 come sostituito dall’art. 183, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006; II) in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 256, D. Lgs. 152/2006; R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 5 di 25 III) in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Lamenta, in sintesi, l’Ente ricorrente che la Corte territoriale abbia violato: I) l’art. 6, comma 1, lett. a), D. Lgs. 22/1997 “come sostituito dall’art. 183, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006”, ritenendo che nel caso sottoposto al suo giudizio non fossero ravvisabili i requisiti di legge per qualificare il surnatante come rifiuto, ed omettendo di considerare che, poiché il surnatante si originava pacificamente - come ammesso dalla stess a controricorrente- da perdite dell’impianto definite “storiche”, lo stesso non poteva considerarsi sottoprodotto, ma doveva ritenersi – secondo la definizione del citato art. 6-rifiuto; II) l’art. 256, D. Lgs. 152/2006, ritenendo che l’attività di recupero del surnatante non necessitasse delle autorizzazioni di legge, ed omettendo di considerare che, anche qualificando il surnatante come sottoprodotto, il suo recupero, in virtù del citato art. 256 richiedeva in ogni caso il rilascio di un’autorizzazione; III) gli a rtt. 115 e 116 c.p.c. omettendo di porre a fondamento della decisione circostanze da ritenersi non controverse tra le parti, e cioè sia il fatto che la dispersione del surnatante nella falda dipendesse da malfunzionamento dell’impianto, sia il fatto che la composizione chimica del surnatante –e quindi la sua riconducibilità alla categoria di rifiuti CER 01.01.05 R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 6 di 25 (perdite d’olio)- non fosse stata in alcun modo contestata 1.2. Con il secondo motivo si deduce: I) in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c., l’omes so esame delle risultanze della C.T.U. e contraddittoria valutazione delle medesime, con conseguente adozione di una motivazione solo apparente; II) in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 1, lett. n), D. Lgs. 152/2006. Il ricorso denuncia la violazione, ad opera della Corte territoriale: I) del l’art. 360, n. 5), c.p.c., avendo interpretato non correttamente le conclusioni rassegnate dal C.T.U., ed in particolare avendo riten ut o che la descrizione da quest’ultimo svolta del meccanismo di produzione del surnatante come riconducibile al processo produttivo si traducesse nell’affermazione per cui il surnatante medesimo costituiva sottoprodotto dell’attività di raffinazione, attribuendo, quindi, alla C.T.U. conclusioni mai rassegnate e radicalmente omettendo di valutare le osservazioni mosse dalla stessa odierna ricorrente alle risultanze della C.T.U.; II) conseguentemente, dell’art. 183, comma 1, lett. n), D. Lgs. 152/2006, per aver ritenuto che la riconducibilità del surnatante al processo produttivo fosse sufficiente per far qualificare il surnatante medesimo come sottoprodotto, ed aver omesso di considerare sia che il citato art. 183 richiede che la sostanza derivi R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 7 di 25 dall’ordinario processo produttivo e non da sue alterazioni, sia che il reimpiego del sottoprodotto deve avvenire senza operare trasformazioni e senza che il suo utilizzo determini per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive, sia che il suddetto recupero deve avvenire previo rilascio di autorizzazione, nella specie non concessa. 2. Il primo motivo di ricorso, pur se esaminato nei suoi distinti profili, deve ritenersi infondato. 2.1. Va premesso che la sanzione amministrativa oggetto di opposizione non concerne il profilo della presenza in sé del surnatante nella falda, ma il profilo -comunque distinto- della reimmissione del surnatante nel ciclo produttivo, ritenuta attività non autorizzata di recupero di rifiuti. La precisazione si impone, in quanto l’Ente ricorrente, soprattutto nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. , oper a una marcata sovrapposizione dei due piani denunciando la pericolosità ambientale della presenza stessa del surnatante nella falda. È però inevitabile notare che la condotta oggetto della sanzione amministrativa non è quella consistente nella dispersione degli idrocarburi - in relazione alla quale è stata invece autorizzata da lungo tempo una procedura specifica di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE)- bensì quella di successivo reimmissione del surnatante derivante dalla stessa procedura MISE negli impianti produttivi, ritenuta gestione non autorizzata di rifiuti. Operato tale chiarimento preliminare, il tema sollevato dal primo punto del motivo di ricorso è quello della interpretazione della R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 8 di 25 definizione di “rifiuto” dettata dapprima dall’art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 22/1997 (“(…) a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; (…)” ) e poi dall’art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, ratione temporis vigente ( “(…) a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; (…)” ) , nonché della correlata definizione di “sottoprodotto” di cui all’art. 183, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 152/2006 (“(…) n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. (…)”), successivamente trasposta con modificazioni - dall’ art. 12, R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 9 di 25 comma 1, del D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - all’art. 184 - bis (richiamato nella successiva formulazione d e ll’art. 183, comma 1, lett. qq),del D. Lgs. 152/2006 ) . Come evidenziato anche dalla decisione impugnata il profilo interpretativo sollevato dalla vicenda in esame è quello di stabilire se il surnatante possa considerarsi sostanza di cui la controricorrente “si disfa” - e quindi “rifiuto” - o se lo stesso possa e ssere ricondotto alla categoria del “sottoprodotto”. Poiché la disciplina in rilievo costituisce attuazione di precise indicazioni eurounitarie -a far tempo dalla Direttiva 442/75/CE del Consiglio delle Comunità europee del 15 luglio 1975, per proseguire con le successive Direttive: n. 2006/12/CE d el Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e n. 2008/98/CE del P arlamento europeo e del C onsiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive-risulta fondamentale, ai fini della risoluzione della questione interpretativa, il richiamo alle indicazioni fornite ripetutamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, cui le parti hanno invece prestato ridotta considerazionenelle rispettive argomentazioni. Occorre, allora, rilevare in primo luogo il carattere non dirimente della classificazione chimica del surnatante e della conseguente ridotta rilevanza della sua riconducibilità all’allegato A o all’allegato D del D.Lgs. 152/2006 (sul tema Cass. Sez. 2, Sen tenza n. 3454 del 12/02/2013 -Rv. 625153 – 01 peraltro relativa allo stesso impianto) . La Corte di Giustizia, infatti, ha chiarito che gli elenchi di sostanze e di oggetti allegati agli atti normativi -tema su cui anche il ricorso in esame molto insiste anche in altro punto del medesimo motivo- presentano soltanto un valore indicativo, in quanto la qualifica di rifiuto discende in primo luogo dal comportamento del detentore e R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 10 di 25 quindi dalla corretta individuazione d e l significato del termine "disfarsi" (CGUE 18 dicembre 1997, causa C - 129/96, IntereEvironnement Wallonie, punto26 ; CGUE 18 aprile 2002, causa C-9/00, [OSCURATO:PERSONA] e Vehmassalon kansanterveystyitin kuntayhtymàn hallitus, punto 22 : “ (…) Tali ele nchi hanno tuttavia solo carattere indicativo e la qualificazione di rifiuti dipende soprattutto, come giustamente sottolinea la Commissione, dal comportamento del detentore, a seconda che egli voglia disfarsi o meno delle sostanze in oggetto”). Come già affermato anche dalle Sezioni penali di questa Corte (Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 19206 del 16/03/2017 - Rv. 269912 –01 ; Cass. Pen. Sez. III Sent., 09/07/2021, n. 2234 - R v. 282694 - 01), peraltro, t ale interpretazione deve comunque avvenire in conformità alle finalità della disciplina eurounitaria (CGUE 28 marzo 1990, cause C-206/88 e C-207/88, Vessoso e Zanetti, punto 12), e quindi in un’ottica di tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, in coerenza con la previsione di cui all'art. 174, punto2, T CE - ora art. 191 TFUE - da ciò risultando che il termine "disfarsi" non può essere interpretato in modo restrittivo (CGUE 15 giugno 2000, cause C - 418/97 e C - 419/97, ARCO [OSCURATO:PERSONA], punto 40; CGUE 18 aprile 2002, causa C - 9/00, [OSCURATO:PERSONA], punto23). Ribadita, altresì, la irrilevanza del profilo soggettivo -e cioè di eventuali valutazioni individuali del soggetto cui venga attribuita la condotta materiale in ordine alla sussistenza o meno di utilità dei materiali- per individuare l’ambito del termine “disfarsi” risulta dirimente, sempre alla luce delle indicazioni della giurisprudenza R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 11 di 25 eurounitaria,stabilire sia se la sostan za perduta o sversata costituisca un residuo di produzione, ovvero un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore (CGUE 18 aprile 2002, causa C-9/00, [OSCURATO:PERSONA], punto 32: “ Orbene, per comune esperienza, un rifiuto è ciò che viene prodotto accidentalmente nel corso della lavorazione di un materiale o di un oggetto e che non è il risultato cui il processo di fabbricazione mira direttamente.”),sia se il detentore possa o meno oggettivamente riutilizzare tale sostanza a condizioni economicamente vantaggiose senza prima sottoporla a trasformazione giacché ( ibid. punti 3 5 segg. ) l’esclusione di tale ipotesi dalla nozione di rifiuto “non contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442. In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti”. Conclusione questa, che va tuttavia limitata “alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di unamateria prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione” (cfr. altresì CGUE 11 novembre 2004, causa C-457/02,Niselli, punti 44 segg.) . Da tali considerazioni la giurisprudenza eurounitaria (cfr. ancora CGUE 18 aprile 2002, causa C - 9/00, [OSCURATO:PERSONA] ) ha tratto la conclusione per cui la condotta di “disfarsi” -e quindi la qualificazione di rifiuto- va collegata sia alla natura di residuo di produ zione di una sostanzasia al grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare. R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 12 di 25 Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, quindi, ai fini della qualificazione del surnatante come “rifiuto” la mera class ificazione chimica del medesimo nell’ambito delle tabelle allegate al D. Lgs. 152/2006 non costituisc e condizion e sufficient e, essendo invece ulteriormente necessario sia che il surnatante costituisca “un residuo di produzione” - ovvero “ un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale”- sia che il suo riutilizzo senza operazioni di trasformazione preliminare presenti un ridotto grado di probabilità anche in quanto economicamente non vantaggioso. Non è inopportuno richiamare, sul punto, diversi precedenti della Corte di giustizia, e cioè: − CGUE 24 giugno 2008 , in causa C ‑ 188/07, Commune de [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ritenuto che “ Idrocarburi accidentalmente sversati in mare in seguito a un naufragio, che risultino miscelati ad acqua nonché a sedimenti e che vadano alla deriva lungo le coste di uno Stato membro fino a raggiungere queste ultime, costituiscono rifiuti ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, nei limiti in cui non possono più essere sfruttati o commercializzati senza preliminari operazioni di trasformazione” (peraltro osservando - punto 59- che “ È infatti pacifico che lo sfruttamento o la commercializzazione di idrocarburi sversati o emulsionati con l’acqua o, ancora, agglomerati con sedimenti è un’operazione molto aleatoria se non addirittura ipotetica. Risulta altrettanto indubbio che, anche ammettendo che sia tecnicamente attuabile, un siffatto sfruttamento o commercializzazione presupporrebbe comunque operazioni R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 13 di 25 preliminari di trasformazione che, lungi dall’essere economicamente vantaggiose per il detentore di tale sostanza, costituirebbero in realtà considerevoli oneri finanziari”); − CGUE 11 novembre 2004, causa C - 457/02, Niselli, punt o 4 7 (“(…) è ammesso, alla luce degli obiettivi della dire ttiva 75/442, qualificare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo non come rifiuto, bensì come sottoprodotto di cui il detentore non desidera «disfarsi» ai sensi dell’art. 1, lett. a), primo comma, di tale direttiva, a condizione che il suo riutilizzo sia certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione”); − CGUE Ord. 15 gennaio 2004 , causa C - 235/02, Saetti e Frediani,la quale ha stabilito che il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie non costituisce un rifiuto ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE; dai quali è possibile derivare che, in un’ottica di interp retazione della disciplina nazionale conforme ai principi eurounitari, deve ritenersi che, ai fini della qualificazione come rifiuto di una sostanza o di un oggetto, la locuzione “disfarsi” debba essere intesa nel senso che essa postula che: a) la sostanza o l’oggetto derivi da un processo di R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 14 di 25 fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo, e costituisca quindi residuo di produzione, b) la sostanza o l’oggetto non presentino un elevato grado di probabilità di riutilizzo economicamente conveniente nel corso del medesimo processo di produzione, senza operazioni di trasformazione preliminare. Conclusioni, queste, cui sono peraltro già da tempo giunte anche le Sezioni penali, nella loro cospicua elaborazione della materia ambientale (e.g. Cass. [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 24865 del 08/02/2018 Ud. (dep. 04/06/2018) - Rv. 273366 - 01 ; Cass. [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 3202 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015) - Rv. 262129 -01 ; Cass. [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 7899 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/02/2015) - Rv. 262748 - 01 ; Cass. [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 20886 del 07/02/2013 Ud. (dep. 15/05/2013) - Rv. 255771 -01). La decisione della Corte d’appello catanese ha fatto buon governo di questi principi interpretativi, escludendo la possibilità di considerare il surnatante come rifiuto alla luce di una pluralità di circostanze, e cioè: a) che il surnatante non fosse estraneo ma scaturisse dal ciclo industriale della raffineria pur non costituendo lo scopo primario del processo produttivo; b) che lo stesso venisse riutilizzato nel corso del medesimo processo di produzione; c) che la reimmissione del surnatant e nel ciclo produttivo fosse, non semplicemente possibile, bensì concretamente e sistematicamente operata, e quindi “certa”, e che la stessa avesse un indubbio valore economico per l’odierna controricorrente; d) che il surnatante medesimo non fosse soggetto ad alcun previo processo di trasformazione in quanto frutto di un pregresso procedimento di R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 15 di 25 captazione già debitamente autorizzato per il trattamento di tutte le acque oleose provenienti dal circuito fognario di raffineria. L’insieme di tali circostanze ha correttamente condotto la Corte territoriale ad escludere la natura di “rifiuto” del surnatante medesimo, secondo un percorso argomentativo che appare conforme anche ai principi interpretativi enunciati dalla giurisprudenza eurounitaria, ivi compreso quello -già ricordato- per cui “(…) non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni (…) che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti”(CGUE 18 aprile 2002, causa C-9/00, [OSCURATO:PERSONA]). 2.2.Devono invece ritenersi inammissibili le doglianze concerne nti la violazione o falsa applicazione dell’art. 256,d. lgs. 152/2006. In primo luogo, perché tale ultima previsione delinea una fattispecie di natura penale (“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”)e non risulta aver in alcun modo fonda to la sanzione amministrativa oggetto di impugnazione, risultando pertanto perfino inconferente il suo richiamo nel ricorso anche solo come supporto argomentativo, R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 16 di 25 dovendosi osservare che essa, semmai, postula (e non dimostra) la preliminare qualificazione come “rifiuto” del materiale oggetto delle condotte delineate dalla fattispecie astratta. In secondo luogo -e conseguentemente- perché di tale profilo la decisione della Corte catanese non ha tenuto -né poteva tenere- conto, essendo vincolata alla valutazione della sussistenza dei presupposti della sanzione amministrativa oggetto di contestazione, e non di una distinta fattispecie di reato, da ciò risultando che in nessun modo la ratio della decisione impugnata si è fondata sulla valutazione dell’art. 256 d. lgs. 152/2006,la cui astratta applicabilità risulta nella presente sede irrilevante. In conclusione, la specifica doglianza mossa con il motivo di ricorso viene sia a sollevare un profilo irrilevante sia a dedurre un vizio inesistente della decisione impugnata, risultando palesemente inammissibile. 2.3. Inammissibili, infine, risultano le lagnanze con le quali viene dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Occorre premettere, secondo il canone enunciato Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 -Rv. 659037 – 02 , che: • per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 17 di 25 convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; • l a doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Come rilevato anche dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, la Corte d’appello catanese, diversamente da quanto dedotto in ricorso, non ha direttamente escluso la riconducibilità del surnatante a perdite dell’impianto, ma ha ritenuto ( sulla scorta di una qualificazione giuridica che, come visto in precedenza, appare condivisibile) che risultasse dirimente , ai fini dell’esclusione della qualificazione del surnatante come rifiuto, il fatto che il surnatante medesimo comunque scaturisce dal ciclo industriale, pur non costituendo lo scopo primario del processo produttivo. Affermazione, questa, peraltro perfettamente in linea con le affermazioni della R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 18 di 25 C.T.U. - ric hiamate nello stesso ricorso (pag. 15) - laddove quest’ultima ha concluso che il surnatante è “certamente originato da un ciclo produttivo industriale, seppure dovuto a “perdite” che, come già esposto, sono da ritenersi assai probabili”.Da tale constatazione - e dalla correlata attività di reimmissione nel ciclo produttivo-la Corte territoriale ha quindi concluso che il surnatante, al di là della sua origine, non poteva essere ricondotto alla definizione normativa di rifiuto, e rientrasse invece nell’ambitodei sottoprodotti dell’attività. Non diverso è il discorso concernente la composizione chimica del surnatante che, secondo il ricorso, non sarebbe stata presa in considerazione dalla Corte territoriale. Anche in questo caso - e richiamate comunque le considerazioni già svolte in precedenza sul carattere non concludente di tale profilo- il provvedimento impugnato non risulta in alcun modo aver ritenuto insussistente una circostanza incontestata, concentrando, tuttavia, la propria attenzione sui profil i che appaiono dirimenti, e cioè sia la riconducibilità del surnatante al ciclo produttivo sia la reimmissione nel ciclo stesso, da ciò desumendo che il surnatante costituisse non rifiuto ma sottoprodotto. Le lagnanze dell’Ente ricorrente, quindi, si traducono non nella denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., bensì - come rilevato anche dal Pubblico Ministero- in doglianze che concernono la valutazione del materiale istruttorio, traducendosi in una inammissibile sollecitazione ad esercitare un sindacato in ordine alla valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01). Parimenti inammissibili risultano i - peraltro fugaci - accenni al carattere meramente apparente della motivazione. R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 19 di 25 Rammentato che -come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite- risulta denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e che sussiste nei casi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), si deve osservare che la decisione della Corte catanese non risulta afflitta da alcunodi tali vizi, avendo la Corte enunciato in modo chiaro e privo di incoerenze le ragionidella propria decisione. Anche in questo caso, quindi, le doglianze del ricorso non deducono un effettivo vizio della decisione ma s i risolvono nel sollecitare una inammissibile rivalutazione del merito della decisione impugnata, attribuendo al giudizio di legittimità la funzione di terzo grado di giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20435 del 2022). 3. Il secondo motivo di ricorso, negli articolati profili che esso solleva, deve parimenti ritenersi infondato. 3.1. Quanto al profilo dedotto in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c., si deve rilevare che lo stesso presenta almeno in parte marcati profili di infondatezza e inammissibilità, laddove (pag. 20) esso viene a dedurre - in modo anche disorganico - sia il vizio di motivazione apparente sia la “illogica ed immotivata valutazione delle risultanze della C.T.U. e dei dati fattuali acquisiti al processo”. Infondate, invero, sono le deduzioni concernenti il vizio di motivazione apparente, alla luce dei principi che sono già stati poc’anzi richiamati. R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 20 di 25 È agevole rilevare ancora una volta che, nel caso in esame, la motivazione della Corte d’Appello catanese, ben lungi dal manifestarsi assente o perplessa o incomprensibile, risulta invece aver seguito e compiutamente esposto un iter logico - interpretativo completo e coerente, da ciò risultando che le lagnanze dell’Ente ricorrente si appuntano non sul metodo con cui la motivazione ha esposto la decisione della Corte, bensì sul merito della decisione stessa, non certo censurabile sotto l’egida dell’art. 360, n. 5), c.p.c. Inammissibili, invece, sono le deduzioni concernenti la valutazione dei “dati fattuali” da parte della Corte territoriale, nel momento in cui dietro tali lagnanze si vengono ad occultare sia la deduzione di una ipotesi di motivazione illogica e contraddittoria - inammissibile i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 se non nei limiti della deduzione dell’ omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 – 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01), sia il tentativo di sollecitare -ancora una volta- un inammissibile sindacato sulla valutazionedelle prove operata dalla Corte d’Appello. Quanto residua delle argomentazioni dell’Ente ricorrente dopo questo vaglio preliminare si traduce nella censura, rivolta alla Corte territoriale, di avere fatto proprie le conclusioni della C.T.U., rectiusdi avere travisato alcune di tali conclusioni, traducendo erroneamente descrizioni a carattere tecnico in conclusioni di natura giuridica. R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 21 di 25 In merito a tali censure, tuttavia, va in primo luogo rilevato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella sua vigente formulazione , consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non potendosi tuttavia inquadrare nell’ambito di nozione la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, in quanto la consulenza medesima costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12387 del 24/06/2020 - Rv. 658062 - 01), mentre le critiche che sono rivolte alla consulenza si traducono nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 8584 del 16/03/2022 - Rv. 664367 – 01 ). E’, semmai, l’immotivato omesso esam e delle risultanze della CTU a poter integrareun vizio della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18598 del 07/09/2020 - Rv. 659088 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18956 del 05/07/2021 -Rv. 662242 - 01) . Operata tale premessa, questa Corte intende conformarsi al principio per cui quando il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 22 di 25 tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensiveche non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 , n. 5), c.p.c. ( Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 8584 del 16/03/2022 - Rv. 664367 – 01 ; [OSCURATO:PERSONA]. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 - Rv. 634182 -01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 - Rv. 606211 -01). Da tale principio deriva, allora, che sarebbe stato onere dell’Ente ricorrente dedurre l’omessa valutazione delle osservazioni dei consulenti di parte, non da parte dell’organo giudicante, bensì da parte dello stesso C.T.U., in quanto è in tale seconda ipotesi che il richiamo alle conclusioni di quest’ultimo da parte dell’o rgano giudicante si sarebbe potuto rivelare carente sul piano dell’analisi delle argomentazioni difensive e, di riflesso, sul pieno adempimento dell’obbligo motivazionale. Va, ancora, osservato che il ricorso presenta un’ulteriore carenza con riferimento al principio di autosufficienza, in quanto sarebbe stato onere della parte ricorrente non limitarsi a riprodurre un mero stralci o delle osservazioni dei C.T.P. (pag. 28 del ricorso), ma procedere alla trascrizione quantomeno dei passaggi maggiormente salienti - e non condivisi- della relazione peritale , riportando il contenuto specifico delle critiche sollevate, al fine di consentire l'app rezzamento dell'incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito ina mmissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 8584 del 16/03/2022 - Rv. 664367 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017 - R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 23 di 25 Rv. 645178 –02 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016 - Rv. 639844 -01). Non appare, infine, ravvisabile neppure il vizio - ulteriormente lamentato nel ricorso-consistente nell’aver conferito valenza giuridica ad una mera operazione tecnica descrittiva operata dal C.T.U. Rammentato che era stato il giudice di prime cure , semmai, a disattendere le risultanze della C.T.U. - come rilevato criticamente dalla Corte territoriale in accoglimento di uno dei motivi di appello- si osserva che nessuna rilevanza giuridica è stata attribuita dalla decisione impugnata alla C.T.U., avendo, semmai, il giudice d’appello autonomamente svolto -sulla scorta dei fatti appurati e descritti dal C.T.U. e peraltro in gran parte non contestati nella loro manifestazione oggettiva- un’operazione di sussunzione dei fatti medesiminell’ambito delle definizioni normative. 3.2. Viene, allora, in rilievo la seconda delle lagnanze mosse con l’articolato motivo di ricorso, concernente, appunto, la denuncia di violazione o fasa applicazione dell’art. 183, comma 1, lett. n), D. Lgs. 152/2006 per aver ritenuto il surnatante medesimo come sottoprodotto, e per aver omesso di considerare sia che il citato art. 183 richiede che la sostanza derivi dall’ordinario processo produttivo e non da sue alterazioni, sia che il reimpiego del sottoprodotto deve avvenire senza operare trasformazioni. L’infondatezza della lagnanza discende pianamente dalle considerazioni già svolte in relazione al primo motivo di ricorso - rispetto al quale le doglianze ora in esame presentano ridotta autonomia- essendo suffic iente ribadire che la decisione impugnata risulta rispettosa di una corretta interpretazione del dato normativo avendo valorizzato sia il carattere fisiologico delle perdite, e quindi la R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 24 di 25 loro sostanziale riconducibilità al processo produttivo, sia l’assenza di operazioni di trasformazione del surnatante prima della sua reimmissione nel processo produttivo. La stessa decisione ha correttamente ritenuto che l’operazione di captazione del surnatante non necessitasse di specifica autorizzazione, dovendosi ritenere la stessa già ricompresa nel trattamento MISE (trattamento di messa in sicurezza in emergenza) quale sua concreta modalità attuativa. Quanto alle non meglio specificate deduzioni in ordine ai rischi per l’ambiente e per la salute, risulta anche in tal caso ossequiente rispetto al dato normativo il rilievo dato dalla decisione impugnata sia alla circostanza della valutazione espressa dalla stessa Provincia in ordine alla conformità alla normativa vigente delle acque conferite dalla controricorrente al depuratore consortile sia alle risultanze della C.T.U., la quale ha evidenziato che il surnatante risulta idoneo a garantire i requisiti di emissione e di impatto ambientale già autorizzati per l’impianto in cui viene riutilizzato. 4.Il ricorso deve quindi essere respinto. Tuttavia, la novità e la complessità delle questioni sollevate dalla controversia giustificano la declaratoria di integrale compensazione delle spese del presente grado di legittimità. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato at to, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause R.G. 32585/2018 - Pagina nr. 25 di 25 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte