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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 20107/2024

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4/05/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2995/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via A ntonio G ramsci, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.[OSCURATO:PERSONA] n. 422/2022 depositata i l 05/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dei ContiSezione [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, con sentenza n. 422/2022 depositata il 5/9/2022, - in controversia promossa con ricorso, ex art.172 c.g.c., dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (successore a titolo universale, ex art. 11, comma 2, della legge regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 12, del Consorzio di bonifica Pratica di Mare), per sentire accertare e dichiarare i gravi inadempimenti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (anche quale successore ex lege, dal 3 luglio 2017, di [OSCURATO:SOCIETA]., delle società del [OSCURATO:PERSONA] spa e, quindi, dei concessionari della riscossione via via succedutisi nel tempo), con riferimento alle partite tutte iscritte nei ruoli di contribuenza consortile dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] di Mare e per il periodo dal 2000 al 2014, per mancata rendicontazione dello stato degli incassi delle procedure esattive in corso e negligenza nel disporre la specifica notificazione di alcuni atti dovuti, in particolare le cartelle, con conseguente condanna al risarcimento del danno pari a € 1.570.300,38, ovvero al diverso importo accertato in corso di causa - ha parzialmente riformato, in motivazione, la sentenza n. 2/2021 della Corte dei [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato ammissibile la domanda «in quanto attinente a materia assoggettabile ai giudizi ad istanza di parte “innominati”, previsti dall’art. 172, lett. d) del codice di giustizia contabile», ma inammissibile il ricorso, in difetto di preventivo esperimento e conclusione delle procedure amministrative, previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.

In particolare, i giudici contabili d’appello, recepite le conclusioni della Procura Generale, hanno respinto il gravame dl Consorzio (fondato anzitutto sulla non applicabilità alla controversia degli articoli 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dai commi 682, 683 e 684 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, oltre che su vizio di omessa motivazione) e affermato che: a) indubbiamente, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] è un Ente di diritto pubblico, disciplinato dalle leggi regionali Lazio 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica), 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, avente il potere di imporre contributi su tutti gli immobili siti all'interno del comprensorio consortile che ricevono beneficio dall'attività di bonifica; b) a seguito della riforma del sistema di riscossione (art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248), le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società Agenzia delle Entrate - Riscossione (prima ancora, mediante società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]), non più tenuta, a partir dall’entrata in vigore dell'art. 2 del d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, recante «Riforma del servizio di riscossione mediante ruoli», che ha soppresso l'obbligo del «non riscosso come riscosso», essendosi esonerato il concessionario dall'effettuare anticipazioni; c) la controversia, riconducibile ai giudizi «ad istanza di parte», attualmente previsti dall’art. 172 e segg. del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i.. era stata ritenuta ammissibile in primo grado, in quanto ricondotta alla lett. d) dell’art.172 citato che (dopo essere state descritte nelle precedenti lettere ipotesi tipizzate di ricorso) si riferisce ad «altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato», con affermazione della giurisdizione contabile, tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica, stante il rapporto di servizio tra ente impositore e concessionario della riscossione; d) tuttavia, la pretesa, come ribadito in appello dal Consorzio, consisteva in un’azione risarcitoria, volta a conseguire la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al «risarcimento dei danni provocati dalla mancata o ritardata riscossione delle somme iscritte a ruolo, anche sub specie di indebitamento bancario (non meglio precisato)», a causa di illegittimi e reiterati comportamenti omissivi dell’Agenzia, asseritamente consistiti nel mancato compimento delle previste iniziative esattive, anche di natura coattiva, e, come tale, la domanda era «idonea a configurare una tipica ipotesi di azione di responsabilità amministrativo contabile, la cui perseguibilità è rimessa alla esclusiva competenza del Procuratore regionale della Corte dei conti»; e) «in caso di inosservanza, dolosa o gravemente colposa, di obblighi di impiego o di servizio, qualsiasi soggetto danneggiato è tenuto, in base ai principi che disciplinano la materia della responsabilità amministrativo contabile, a farne tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente o ad intervenire in giudizio, ove sussistano i presupposti, a sostegno delle ragioni del Pubblico ministero, unico soggetto ad avere la titolarità dell'azione di responsabilità amministrativa, da esercitarsi dopo l'espletamento di attività istruttoria procedimentalizzata a tutela dello stesso soggetto passivo - invito a fornire deduzioni, memorie difensive, audizioni, diritto di accesso» e «la titolarità dell'azione in capo al Procuratore regionale esclude che la pretesa patrimoniale, connessa ad un presunto danno erariale, possa essere esercitata dal titolare sostanziale del diritto al risarcimento del danno attraverso un giudizio ad istanza di parte, essendo la materia riservata all'ordinario giudizio di responsabilità amministrativo contabile»; f) in generale, il «rapporto di dare-avere, che rappresenta l’essenza del rapporto di concessione tra l’ente creditore e l’agente, per quanto comportante reciproci obblighi comportamentali, non può essere posto a base di un ricorso ad istanza di parte, per far valere una ipotesi di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale», in quanto i profili di responsabilità dell’agente della riscossione da inadempimento, che esulano dal «binomio “dare-avere”», «non sono sussumibili neanche sotto forma di “giudizi di conto” (art. 137 e segg. c.g.c.) o “di resa del conto” (art. 141 e segg. c.g.c.)» e, nella specie, la controversia non atteneva né ad una ipotesi di danno erariale promossa dal Pubblico Requirente né ad una ipotesi di contestazione delle risultanze contabili dell’attività dell’esattore e dunque ad un giudizio di conto; g) il ricorso era quindi inammissibile, sia in quanto non rientrava in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 172 c.g.c., né in altre specifiche disposizioni di legge, risolvendosi in «una non consentita ingerenza nell’esercizio delle prerogative proprie dell’Ufficio di Procura contabile, unico legittimato a promuovere giudizi di responsabilità amministrativo- contabile in caso di danno erariale» sia perché «ammettere tale tipo di ricorso significherebbe, inoltre, estendere, extra legem, ad un Ente, complessivamente ed indistintamente considerato - Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile, avente, invece, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, natura strettamente personale, imputabile ai singoli funzionari e/o dipendenti».

Ad avviso della Corte dei conti, in ogni caso, la domanda, quanto alla fondatezza delle ragioni creditorie, era anche da respingere «per mancanza di prova in merito all’an e al quantum delle pretese risarcitorie», stante l’insufficienza della documentazione prodotta dal Consorzio (non risultando il passaggio in giudicato delle sentenze delle Commissioni tributarie di primo grado, con conseguente impossibilità di accertare la sussistenza dell’eventuale danno, né consentendo di provare alcunché gli elenchi delle cartelle di pagamento, allegati all’atto di appello) nonché la genericità delle allegazioni da parte del Consorzio (incentrate «sulla mera quantificazione dei rapporti di dare ed avere, desumibili dal complessivo differenziale tra i ruoli trasmessi e le somme riscosse, senza alcun riferimento all’incidenza che, sul carico tributario, potrebbero avere (o avere avuto) eventuali comportamenti (quanto meno) gravemente colposi»).

Inoltre, quanto agli obblighi di rendicontazione, cui era tenuto l’ente concessionario, risultava dagli atti che, in attuazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 112/99 e del decreto ministeriale (MEF) del 22 ottobre 1999, l’agente della riscossione si era effettivamente dotato di un applicativo on line di rendicontazione, fornendo gli elementi essenziali che era tenuto a comunicare al Consorzio di bonifica.

Ancora, il mancato incasso delle cartelle di pagamento, riferite a debiti di importo inferiore ai mille euro, era derivato da una precisa disposizione di legge – l’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - che ne aveva disposto l’annullamento e della cui legittimità e applicabilità al caso di specie non vi era motivo di dubitare.

Avverso la suddetta pronuncia, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle Entrate Riscossione (che resiste con controricorso) e della Procura Generale presso le [OSCURATO:PERSONA] di appello della corte dei Conti e Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte di [OSCURATO:PERSONA] ( che resiste con controricorso).

Il PG ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 1 c.p.c., degli artt. 137, 172, lett.d), del d.lgs. n. 174/2016, dell’art.1 l. n. 20/1994; censura la sentenza impugnata laddove la Corte di Conti ha respinto l’impugnazione del Consorzio avverso la decisione di primo grado per asserito difetto di giurisdizione, avendo ritenuto che l’azione proposta dal Consorzio non fosse tipizzata in alcuna disposizione del codice di giustizia contabile, neppure in quella di cui all’art.172 , lett.d) c.g.c..

Il ricorrente a ssume , richiamando precedenti di queste Sezioni Unite che hanno affermato la sussistenza della giurisdizione contabile (Cass.Sez.Un. n. 7561/2020; Sez.Un. n. 22810/2020; Cass. Sez.Un. n. 13596/2022) che l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerata, da un lato, agente contabile, dall’altro lato, soggetto legato all’Ente impositore (pubblico) da un rapporto di servizio, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile.

Ad avviso del ricorrente, le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata, circa l’infondatezza del gravame nel merito, sarebbero comunque ultronee, essendo stata dichiarata «la propria carenza di giurisdizione, con conseguente venir meno di ogni potestas iudicandi in capo ai Giudici di appello». 2.Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in quanto, anziché essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, si risolve in una censura di errori in iudicando o in procedendo, attinenti ai limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito da parte di queste Sezioni Unite, ai sensi dell’art.111 comma 8, Cost.

In sostanza, pur apparendo in sé fondata la doglianza sulla legittimazione del Consorzio, ente pubblico, a promuovere giudizi di conto, ex art.172, lett.d), c.g.c., categoria «aperta» di giudizi, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], incaricato del pubblico servizio e qualificabile come agente contabile (Cass. Sez.Un. 5569/2023, resa in giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione), il motivo di ricorso si risolve in una diversa interpretazione delle risultanze processuali di ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte contabile, insindacabili in questa sede di ricorso per diniego di giurisdizione, attenendo a diniego di giustizia contabile non in astratto ma in concreto.

3. La censura è inammissibile.

Vero che «il ricorso per cassazione contro le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti non è incondizionato, perché è fatta salva l’autonomia della giurisdizione (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, che non comporti il superamento dei limiti esterni della loro giurisdizione.

Le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, infatti, possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione: art. 362c.p.c. e art. 111 Cost., comma 8 e ora anche art. 207 Codice della giustizia contabile approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Con riferimento alla Corte dei conti, ineriscono alla giurisdizione, tra l’altro, il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione e l’esplicazione della giurisdizione in materia attribuita a quella ordinaria o ad altra giurisdizione speciale (cfr. Cass. sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3349).

La cassazione delle decisioni della Corte dei conti, quindi, non può essere chiesta per violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, n. 3) o di norme che regolano il processo davanti a sé o ne disciplinano i poteri (art.360 c.p.c., n. 4) (Cass. sez. un. 21 giugno 2010, n. 14890; Cass. sez. un., 12 novembre 2003, n. 1704, Cass. sez. un., 6 giugno 2003, n. 9073)” .

Derivando “da quanto precede, in base alla giurisprudenza più che consolidata di queste Sezioni Unite, che il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, e in concreto all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talché rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori in iudicando o in procedendo (Cass., sez. un., 8 marzo 2005, n. 4956; Cass., sez. un., 11 luglio 2007, n. 15461; Cass., sez. un., 16 dicembre 2008, n. 29348; Cass., sez. un., 21 giugno 2010, n. 14890, cit.; Cass., sez. un., 9 giugno 2011, n. 12539)” (Cass. Sez.Un. 29 dicembre 2017, n. 31107, in motivazione; Cass. Sez.Un. 4 giugno 2021, n. 15573).

Quindi, il controllo esercitabile dalla Corte di Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. ̀ circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, vale a dire al controllo in ordine all'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio.

Ne consegue che, con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile, non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo , senza che rilevi la gravità o intensit à del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il «proprium» distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass., Sez.

U, 9/11/2022, n. 33074; Cass., Sez.

U, 16/12/2021, n. 40479; Cass., Sez.

U, 4/12/2020, n. 27770) Ma, nella specie, la motivazione è sorretta da due, autonome, rationes decidendi: a) l’una di inammissibilità del ricorso, perché l’azione proposta non rientrava in alcune delle ipotesi previste dall’art.172 c.g.c. , né in un’ipotesi di azione di danno erariale promossa dal Pubblico Requirente, né in quella di contestazione delle risultanze contabili dell’attività dell’esattore e, dunque, di un giudizio di conto, mentre la Sezione giurisdizionale di primo grado aveva dichiarato la sussistenza della giurisdizione contabile, ritenendo il concessionario un agente contabile, tenuto a rendere il conto del carico affidatogli in veste di incaricato del carico affidatogli; b) l’altra, espressa in motivazione e nel dispositivo (che è di «rigetto» dell’appello e di conferma, con diversa motivazione, della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il ricorso introduttivo, ricondotto nell’ambito dei giudizi previsti dalla lettera d) dell’art. 172 c.g.c., sulla base del rapporto di servizio tra ente impositore e concessionario della riscossione, inammissibile, in assenza del previo esperimento e conclusione delle procedure esecutive previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112), del tutto compatibile con una decisione nel merito, di declaratoria della infondatezza della ragioni creditorie dedotte a sostegno della domanda «per mancanza di prova in merito all’an e al quantum delle pretese risarcitorie».

La seconda rationon viene attinta nel motivo di ricorso.

E costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass.22753/2011; Cass. 18641/2017).

Né si può superare la questione con la considerazione (come sostiene la ricorrente) che la statuizione oggetto della seconda ratio sarebbe comunque ultronea, in quanto la Corte dei Conti avrebbe statuito allorché era già venuta meno ogni propria potestas iudicandi, stante l’affermata carenza di giurisdizione, oggetto della prima ratio, trattandosi, semmai, di una violazione dei limiti interni della giurisdizione, che sfugge al controllo sulla giurisdizione affidato a questa Corte di Cassazione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non vi ̀ luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la posizione di parte solo in senso formale.

Le spese, nel rapporto tra il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], vanno integralmente compensate, in considerazione delle questioni complesse involte dal ricorso, rimaste sullo sfondo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio di legittimità, nel rapporto tra il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/05/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2995/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via A ntonio G ramsci, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.[OSCURATO:PERSONA] n. 422/2022 depositata i l 05/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dei ContiSezione [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, con sentenza n. 422/2022 depositata il 5/9/2022, - in controversia promossa con ricorso, ex art.172 c.g.c., dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (successore a titolo universale, ex art. 11, comma 2, della legge regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 12, del Consorzio di bonifica Pratica di Mare), per sentire accertare e dichiarare i gravi inadempimenti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (anche quale successore ex lege, dal 3 luglio 2017, di [OSCURATO:SOCIETA]., delle società del [OSCURATO:PERSONA] spa e, quindi, dei concessionari della riscossione via via succedutisi nel tempo), con riferimento alle partite tutte iscritte nei ruoli di contribuenza consortile dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] di Mare e per il periodo dal 2000 al 2014, per mancata rendicontazione dello stato degli incassi delle procedure esattive in corso e negligenza nel disporre la specifica notificazione di alcuni atti dovuti, in particolare le cartelle, con conseguente condanna al risarcimento del danno pari a € 1.570.300,38, ovvero al diverso importo accertato in corso di causa - ha parzialmente riformato, in motivazione, la sentenza n. 2/2021 della Corte dei [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato ammissibile la domanda «in quanto attinente a materia assoggettabile ai giudizi ad istanza di parte “innominati”, previsti dall’art. 172, lett. d) del codice di giustizia contabile», ma inammissibile il ricorso, in difetto di preventivo esperimento e conclusione delle procedure amministrative, previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999. In particolare, i giudici contabili d’appello, recepite le conclusioni della Procura Generale, hanno respinto il gravame dl Consorzio (fondato anzitutto sulla non applicabilità alla controversia degli articoli 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dai commi 682, 683 e 684 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, oltre che su vizio di omessa motivazione) e affermato che: a) indubbiamente, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] è un Ente di diritto pubblico, disciplinato dalle leggi regionali Lazio 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica), 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, avente il potere di imporre contributi su tutti gli immobili siti all'interno del comprensorio consortile che ricevono beneficio dall'attività di bonifica; b) a seguito della riforma del sistema di riscossione (art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248), le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società Agenzia delle Entrate - Riscossione (prima ancora, mediante società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]), non più tenuta, a partir dall’entrata in vigore dell'art. 2 del d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, recante «Riforma del servizio di riscossione mediante ruoli», che ha soppresso l'obbligo del «non riscosso come riscosso», essendosi esonerato il concessionario dall'effettuare anticipazioni; c) la controversia, riconducibile ai giudizi «ad istanza di parte», attualmente previsti dall’art. 172 e segg. del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i.. era stata ritenuta ammissibile in primo grado, in quanto ricondotta alla lett. d) dell’art.172 citato che (dopo essere state descritte nelle precedenti lettere ipotesi tipizzate di ricorso) si riferisce ad «altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato», con affermazione della giurisdizione contabile, tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica, stante il rapporto di servizio tra ente impositore e concessionario della riscossione; d) tuttavia, la pretesa, come ribadito in appello dal Consorzio, consisteva in un’azione risarcitoria, volta a conseguire la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al «risarcimento dei danni provocati dalla mancata o ritardata riscossione delle somme iscritte a ruolo, anche sub specie di indebitamento bancario (non meglio precisato)», a causa di illegittimi e reiterati comportamenti omissivi dell’Agenzia, asseritamente consistiti nel mancato compimento delle previste iniziative esattive, anche di natura coattiva, e, come tale, la domanda era «idonea a configurare una tipica ipotesi di azione di responsabilità amministrativo contabile, la cui perseguibilità è rimessa alla esclusiva competenza del Procuratore regionale della Corte dei conti»; e) «in caso di inosservanza, dolosa o gravemente colposa, di obblighi di impiego o di servizio, qualsiasi soggetto danneggiato è tenuto, in base ai principi che disciplinano la materia della responsabilità amministrativo contabile, a farne tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente o ad intervenire in giudizio, ove sussistano i presupposti, a sostegno delle ragioni del Pubblico ministero, unico soggetto ad avere la titolarità dell'azione di responsabilità amministrativa, da esercitarsi dopo l'espletamento di attività istruttoria procedimentalizzata a tutela dello stesso soggetto passivo - invito a fornire deduzioni, memorie difensive, audizioni, diritto di accesso» e «la titolarità dell'azione in capo al Procuratore regionale esclude che la pretesa patrimoniale, connessa ad un presunto danno erariale, possa essere esercitata dal titolare sostanziale del diritto al risarcimento del danno attraverso un giudizio ad istanza di parte, essendo la materia riservata all'ordinario giudizio di responsabilità amministrativo contabile»; f) in generale, il «rapporto di dare-avere, che rappresenta l’essenza del rapporto di concessione tra l’ente creditore e l’agente, per quanto comportante reciproci obblighi comportamentali, non può essere posto a base di un ricorso ad istanza di parte, per far valere una ipotesi di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale», in quanto i profili di responsabilità dell’agente della riscossione da inadempimento, che esulano dal «binomio “dare-avere”», «non sono sussumibili neanche sotto forma di “giudizi di conto” (art. 137 e segg. c.g.c.) o “di resa del conto” (art. 141 e segg. c.g.c.)» e, nella specie, la controversia non atteneva né ad una ipotesi di danno erariale promossa dal Pubblico Requirente né ad una ipotesi di contestazione delle risultanze contabili dell’attività dell’esattore e dunque ad un giudizio di conto; g) il ricorso era quindi inammissibile, sia in quanto non rientrava in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 172 c.g.c., né in altre specifiche disposizioni di legge, risolvendosi in «una non consentita ingerenza nell’esercizio delle prerogative proprie dell’Ufficio di Procura contabile, unico legittimato a promuovere giudizi di responsabilità amministrativo- contabile in caso di danno erariale» sia perché «ammettere tale tipo di ricorso significherebbe, inoltre, estendere, extra legem, ad un Ente, complessivamente ed indistintamente considerato - Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile, avente, invece, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, natura strettamente personale, imputabile ai singoli funzionari e/o dipendenti». Ad avviso della Corte dei conti, in ogni caso, la domanda, quanto alla fondatezza delle ragioni creditorie, era anche da respingere «per mancanza di prova in merito all’an e al quantum delle pretese risarcitorie», stante l’insufficienza della documentazione prodotta dal Consorzio (non risultando il passaggio in giudicato delle sentenze delle Commissioni tributarie di primo grado, con conseguente impossibilità di accertare la sussistenza dell’eventuale danno, né consentendo di provare alcunché gli elenchi delle cartelle di pagamento, allegati all’atto di appello) nonché la genericità delle allegazioni da parte del Consorzio (incentrate «sulla mera quantificazione dei rapporti di dare ed avere, desumibili dal complessivo differenziale tra i ruoli trasmessi e le somme riscosse, senza alcun riferimento all’incidenza che, sul carico tributario, potrebbero avere (o avere avuto) eventuali comportamenti (quanto meno) gravemente colposi»). Inoltre, quanto agli obblighi di rendicontazione, cui era tenuto l’ente concessionario, risultava dagli atti che, in attuazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 112/99 e del decreto ministeriale (MEF) del 22 ottobre 1999, l’agente della riscossione si era effettivamente dotato di un applicativo on line di rendicontazione, fornendo gli elementi essenziali che era tenuto a comunicare al Consorzio di bonifica. Ancora, il mancato incasso delle cartelle di pagamento, riferite a debiti di importo inferiore ai mille euro, era derivato da una precisa disposizione di legge – l’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - che ne aveva disposto l’annullamento e della cui legittimità e applicabilità al caso di specie non vi era motivo di dubitare. Avverso la suddetta pronuncia, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle Entrate Riscossione (che resiste con controricorso) e della Procura Generale presso le [OSCURATO:PERSONA] di appello della corte dei Conti e Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte di [OSCURATO:PERSONA] ( che resiste con controricorso). Il PG ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 1 c.p.c., degli artt. 137, 172, lett.d), del d.lgs. n. 174/2016, dell’art.1 l. n. 20/1994; censura la sentenza impugnata laddove la Corte di Conti ha respinto l’impugnazione del Consorzio avverso la decisione di primo grado per asserito difetto di giurisdizione, avendo ritenuto che l’azione proposta dal Consorzio non fosse tipizzata in alcuna disposizione del codice di giustizia contabile, neppure in quella di cui all’art.172 , lett.d) c.g.c.. Il ricorrente a ssume , richiamando precedenti di queste Sezioni Unite che hanno affermato la sussistenza della giurisdizione contabile (Cass.Sez.Un. n. 7561/2020; Sez.Un. n. 22810/2020; Cass. Sez.Un. n. 13596/2022) che l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerata, da un lato, agente contabile, dall’altro lato, soggetto legato all’Ente impositore (pubblico) da un rapporto di servizio, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile. Ad avviso del ricorrente, le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata, circa l’infondatezza del gravame nel merito, sarebbero comunque ultronee, essendo stata dichiarata «la propria carenza di giurisdizione, con conseguente venir meno di ogni potestas iudicandi in capo ai Giudici di appello». 2.Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in quanto, anziché essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, si risolve in una censura di errori in iudicando o in procedendo, attinenti ai limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito da parte di queste Sezioni Unite, ai sensi dell’art.111 comma 8, Cost. In sostanza, pur apparendo in sé fondata la doglianza sulla legittimazione del Consorzio, ente pubblico, a promuovere giudizi di conto, ex art.172, lett.d), c.g.c., categoria «aperta» di giudizi, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], incaricato del pubblico servizio e qualificabile come agente contabile (Cass. Sez.Un. 5569/2023, resa in giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione), il motivo di ricorso si risolve in una diversa interpretazione delle risultanze processuali di ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte contabile, insindacabili in questa sede di ricorso per diniego di giurisdizione, attenendo a diniego di giustizia contabile non in astratto ma in concreto. 3. La censura è inammissibile. Vero che «il ricorso per cassazione contro le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti non è incondizionato, perché è fatta salva l’autonomia della giurisdizione (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, che non comporti il superamento dei limiti esterni della loro giurisdizione. Le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, infatti, possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione: art. 362c.p.c. e art. 111 Cost., comma 8 e ora anche art. 207 Codice della giustizia contabile approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Con riferimento alla Corte dei conti, ineriscono alla giurisdizione, tra l’altro, il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione e l’esplicazione della giurisdizione in materia attribuita a quella ordinaria o ad altra giurisdizione speciale (cfr. Cass. sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3349). La cassazione delle decisioni della Corte dei conti, quindi, non può essere chiesta per violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, n. 3) o di norme che regolano il processo davanti a sé o ne disciplinano i poteri (art.360 c.p.c., n. 4) (Cass. sez. un. 21 giugno 2010, n. 14890; Cass. sez. un., 12 novembre 2003, n. 1704, Cass. sez. un., 6 giugno 2003, n. 9073)” . Derivando “da quanto precede, in base alla giurisprudenza più che consolidata di queste Sezioni Unite, che il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, e in concreto all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talché rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori in iudicando o in procedendo (Cass., sez. un., 8 marzo 2005, n. 4956; Cass., sez. un., 11 luglio 2007, n. 15461; Cass., sez. un., 16 dicembre 2008, n. 29348; Cass., sez. un., 21 giugno 2010, n. 14890, cit.; Cass., sez. un., 9 giugno 2011, n. 12539)” (Cass. Sez.Un. 29 dicembre 2017, n. 31107, in motivazione; Cass. Sez.Un. 4 giugno 2021, n. 15573). Quindi, il controllo esercitabile dalla Corte di Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. ̀ circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, vale a dire al controllo in ordine all'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio. Ne consegue che, con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile, non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo , senza che rilevi la gravità o intensit à del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il «proprium» distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33074; Cass., Sez. U, 16/12/2021, n. 40479; Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770) Ma, nella specie, la motivazione è sorretta da due, autonome, rationes decidendi: a) l’una di inammissibilità del ricorso, perché l’azione proposta non rientrava in alcune delle ipotesi previste dall’art.172 c.g.c. , né in un’ipotesi di azione di danno erariale promossa dal Pubblico Requirente, né in quella di contestazione delle risultanze contabili dell’attività dell’esattore e, dunque, di un giudizio di conto, mentre la Sezione giurisdizionale di primo grado aveva dichiarato la sussistenza della giurisdizione contabile, ritenendo il concessionario un agente contabile, tenuto a rendere il conto del carico affidatogli in veste di incaricato del carico affidatogli; b) l’altra, espressa in motivazione e nel dispositivo (che è di «rigetto» dell’appello e di conferma, con diversa motivazione, della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il ricorso introduttivo, ricondotto nell’ambito dei giudizi previsti dalla lettera d) dell’art. 172 c.g.c., sulla base del rapporto di servizio tra ente impositore e concessionario della riscossione, inammissibile, in assenza del previo esperimento e conclusione delle procedure esecutive previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112), del tutto compatibile con una decisione nel merito, di declaratoria della infondatezza della ragioni creditorie dedotte a sostegno della domanda «per mancanza di prova in merito all’an e al quantum delle pretese risarcitorie». La seconda rationon viene attinta nel motivo di ricorso. E costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass.22753/2011; Cass. 18641/2017). Né si può superare la questione con la considerazione (come sostiene la ricorrente) che la statuizione oggetto della seconda ratio sarebbe comunque ultronea, in quanto la Corte dei Conti avrebbe statuito allorché era già venuta meno ogni propria potestas iudicandi, stante l’affermata carenza di giurisdizione, oggetto della prima ratio, trattandosi, semmai, di una violazione dei limiti interni della giurisdizione, che sfugge al controllo sulla giurisdizione affidato a questa Corte di Cassazione. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non vi ̀ luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la posizione di parte solo in senso formale. Le spese, nel rapporto tra il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], vanno integralmente compensate, in considerazione delle questioni complesse involte dal ricorso, rimaste sullo sfondo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio di legittimità, nel rapporto tra il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di