CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2011-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p. t . , tutti rappresentati e difesi dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] forza di procura speciale in calce al ricorso. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesadalle a vv ocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al controricorso . - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso decreto ex art. 98 l.f. del 12.12.2022del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiese l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) dei crediti che le erano stati ceduti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., derivanti da svariati contratti, fra cui mutui fondiari o comunque ipotecari a suo tempo stipulati fra le cedenti (o loro danti causa) e la società poi fallita. 2.Il G.D. ammise in via ipotecaria il credito preteso da [OSCURATO:PERSONA] in forza del mutuo fondiario del 13.9.2012 (c.d. mutuo [OSCURATO:PERSONA] ) e al chirografo i crediti residui; in particolare, dichiarata la nullità, per superamento del c.d. limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB, di un altro contratto di finanziamento fondiario (c.d. mutuo Ancona) stipulato il 12.7.2007 fra l’allora [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], ritenne che il credito da esso nascente, oltre a non poter essere soddisfatto con prelazione, potesse essere riconosciuto, in accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c. svolta in via subordinata dalla cessionaria, in misura corrispondente alla sola sorte capitale residua. 3. Il provvedimento fu tempestivamente impugnato, ai sensi dell’art. 98 l.fall, sia da [OSCURATO:PERSONA], che chiese l’accoglimento integrale, o quantomeno parziale, della propria originaria domanda -insistendo in via principale per il riconoscimento della piena validità del “mutuo Ancona” e deducendone in subordine la solo parziale nullità - sia dai creditori postergati del [OSCURATO:SOCIETA]., Felice, Pietro, Susi e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) che chiesero di escludere integralmente e/o parzialmente i crediti insinuati da lla cessionaria e ammessi dal G.D. e comunque di degradar e al chirografo quelli ipotecari; gli stessi creditori intervennero poi anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da [OSCURATO:PERSONA], chiedendone il rigetto sulla scorta di difese non svolte e di documenti non prodotti con l’impugnazione. 4. L’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riuniti i giudizi, ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato l’impugnazione dei creditori postergati.Per quanto qui ancora interessa, il giudice del merito: i) premesso che il thema decidendum in entrambi i giudizi era esclusivamente quello delineato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi , ha ritenuto inammissibili tutti i documenti successivamente prodotti e tutte le ulteriori allegazioni e deduzioni prospettate dai creditori postergati sia nel giudizio ex art. 98, 3° comma l. fall. sia nell’atto di intervento, specificando che tale atto non poteva valere a rimetterli in termini rispetto alle decadenze maturate in seno all’impugnazione; ii) ha rigetta to le eccezioni di nullità del “ mutuo [OSCURATO:PERSONA]” svolte dagli impugnanti, dando atto che il contratto era stato utilizzato per ripianare la precedente esposizione debitoria d i SA.CO. , ma rilevando che non si trattava di scopo vietato dalla legge; iii) ha osserv ato che, in assenza di tempestive iniziative dei soggetti legittimati,non si poteva neppure parlare di inopponibilità di tale mutuo ex art. 67l.fall., certamente non invocabile nel giudizio dagli impugnanti, aggiungendo che comunque l’azione revocatoria non poteva più essere proposta trascorsi cinque anni dalla stipuladel contratto; iv) ha ritenuto opponibili al Fall i mento i vari cont ratti di conto correntee pienamente documentati i relativi crediti chirografari ; v) ha affermato che non era contestata la natura fondiaria del “mutuo Ancona” e, in applicazione dei principi enunciati da Cass.S.U. n. 33719/022 , ha ritenuto pienamente valido detto contratto, riconoscendo collocazione ipotecaria al credito per sorte e per interessi ex art. 2855 c.c. dallo stesso nascente e ammettendo al chirografo il residuo credito per interessi. 5. Il decreto, pubblicato il 12/12/2022 , è stato impugnato da P ietro, Felice, Susi e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:SOCIETA]., con un unico ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] SA.CO. non ha svolto difese. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti deduconola nullità del decreto impugnato per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art 100 c.p.c., dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. sul rilievo che il tribunale avrebbe dovuto considerare ammissibile il loro intervento volontario nel giudizio di opposizione, che non configurava alcuna impugnazione incidentale e, per l’effetto, esaminare le eccezioni/difese ivi svoltein merito alla nullità/inopponibilità e/o inefficacia del mutuo fondiario del 12.7.2007, non deducibili con l’impugnazione, limitata alla contestazione dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] ammessi al passivo dal G.D. 1.2 Il motivomuove da una corretta premessa, perché è evidente che con l’impugnazione il creditore ammesso al passivo può contestare unicamente la sussistenza e l’ammontare di altri crediti ammessi, ma non certo di quelli che il G.D. ha escluso e che potranno eventualmente partecipare al concorso solo in caso di accoglimento da parte del tribunale dell’opposizione avanzata da chi aveva in precedenza formulato la domanda di ammissione: la generica affermazione del giudice a quo, secondo cui l’atto di intervento spiegato dagli odierni ricorrenti nel giudizio ex art. 98, 2° comma, l. fall. promosso da [OSCURATO:PERSONA] non poteva valere a sanare le decadenze già verificatesi in seno all’impugnazione, risulterebbe pertanto errata ove riferita a produzioni, eccezioni e difese dedotte dagli intervenienti per ottenere il rigetto dell’opposizione, le quali, al contrario, avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili, per difetto di interesse degli impugnanti, proprio se avanzate nel giudizio ex art. 98, 3° comma, l.fall. Il mezzo in esame è tuttavia inammissibile non tanto perché, travisando in parte la ratio decidendi , investe una statuizione – di inammissibilità dell’intervento –che il tribunale in realtà non ha emesso, ma perché difetta di autosufficienza, in quanto non riporta l’esatto contenuto dell’atto e non specifica quali siano le eccezioni concernenti la nullità, l’inefficacia (o altro) del c.d. mutuo Ancona in esso sollevate sulle quali il giudice avrebbe omesso di pronunciare (dovendosi qui ricordare che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a mere allegazioni o deduzioni difensive). 2. Per le identiche ragioni va dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, col quale i ricorrenti, denunciando ulteriore violazione degli art. 112, 100, 132comma 2 n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 111 C ost. , lamentano che il tribunale non abbia pronunciato sulle domande e eccezioni da loro proposte con l’impugnazione per ottenere l’esclusione dallo stato passivo anche del credito per sorte discendente dal “mutuo Ancona”, ammesso dal G.D. al chirografo a titolo di ripetizione di indebito. 3. Col terzo motivo i ricorrenti denuncia no ancora “ nullità per omessa pronuncia del decreto impugnatoin violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio (art. 1421 c.c.) dei vizi del contratto che emergano ex actis, nonché in violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 112 c.p.c. e 111 Cost.4” osservando che, anche in caso di loro decadenza quali impugnanti o intervenienti, il tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare d’ufficio le varie questioni di nullità del “mutuo Ancona” (per difetto di causa, per illiceità dei motivi, per simulazione, per il carattere fraudolento e abusivo dell’intera operazione) da essi sollevate sulla base di una serie di indici rilevabili ex actis. 3.1.Anche questo motivo è inammissibile, in quanto meramente assertivo: al di là del fatto che alcune eccezioni sono state esaminate e respinte dal tribunale, o perché ritenute infondate o perché sollevate tardivamente, ovvero solo in una memoria integrativa, con il mezzo in esame i ricorrenti vorrebbero far rientrare nella categoria dei vizi di nullità rilevabili d’ufficio quelli derivanti, in tesi, da pretese condotte fraudolente o abusive dell’istituto mutuante (per il vero confusamente enunciate) di cui avrebbe dovuto essere fornita piena prova e che comunque, ove accertate, avrebbero potuto fondare un’eccezione di revoca della sola ipoteca,ex art. 67, 1° comma n. 3 l. fall. (tuttavia palesemente inaccoglibile per difetto del presupposto temporale) o condurre, semmai, all’annullamento ex art. 1427 c.c. o alla declaratoria di simulazione del contratto. Ciò senza contare: i) che il motivo difetta, ancora una volta, di autosufficienza, in quanto si limita a richiamare i documenti prodotti nel giudizio di merito dai quali (si afferma che) il giudice a quoavrebbe dovuto trarre la prova in questione, senza però richiamarne il contenuto rilevante; ii) che l’omesso esame da parte del giudicante dei fatti decisivi ai fini dell’accoglimento di una domanda o eccezione va denunciata ai sensi del n. 5 dell’art. 360, 1° comma, c.p.c. e nei precisi termini indicati da Cass. SS.UU. n. 8053/2014. 4. L’inammissibilità dei primi tre mezzi rende superfluo l’esame del quarto (che attiene a una questione logicamente precedente ma sostanzialmente in essi già compresa)col quale si denuncia nullità del decreto impugnato per motivazione apparente e/o manifestamente contraddittoria in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 cost, per aver il Tribunale ritenutoerroneamente che non fossero state proposte fondate e tempestive contestazioni in ordine alla comune volontà delle parti di stipulare (il 12.7.2007) un mutuo fondiario. 5. Col quinto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art 95 comma 1 e 3 l.f. e degli artt. 115 e 116 cpc e per omesso esame di un fatto allegato e non contestato decisivo per il giudizio…,nonché per il travisamento della prova … e per violazione dell’art. 2855 comma 2 cod.civ. . I ricorrenti lamentano che il tribunale abbia rigettato l’eccezione revocatoria relativa al “mutuo [OSCURATO:PERSONA]”proposta nel giudizio di impugnazione, benché lo stato di crisi di SA.CO. al momento dell’erogazionedella provvista e l’ utilizzo della stessa per ripianare precedenti esposizioni debitorieemergessero ex actis e costituissero fatti pacific i inter partes , e, per altro verso, che abbia riconosciuto collocazione ipotecaria anche agli interessi,pur in mancanza di produzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della relativa nota di iscrizione. 5.1 Entrambe le censure in cui si articola il motivo sono inammissibili. 5.1.1.Quanto alla prima, deve darsi atto che, contrariamente a ciò che ha affermato il tribunale, il creditore impugnante è legittimato a sollevare tutte le eccezioni che potrebbe sollevare il curatore (Cass. 36543/2021), e che l’eccezione revocatoria, a differenza della corrispondente azione, non è soggetta a termini di prescrizione (rectius,di decadenza ex art. 69 bis l.fall.: cfr. Cass. 4777/2023); l’eccezione, tuttavia, in tanto può essere accolta in quanto ricorrano tutti i presupposti richiesti, per l’appunto, per l’accoglimento dell’azione, ivi compreso quello temporale, e nella specie i ricorrenti (che neppure chiariscono quale, fra le varie fattispecie di revocatoria previste dall’art. 67 l. fall. avessero invocato in via d’eccezione) hanno omesso di indicare la data di dichiarazione del fallimento, né si sono preoccupati di precisare se il contratto asseritamente revocabile –risalente all’ormai lontano settembre 2012 – fosse stato stipulato nel semestre o nell’anno anteriore all’apertura della procedura. 5.1.2. Quanto alla seconda censura, è sufficiente osservare che il provvedimento impugnato non fa cenno alla questione (di fatto) concernente la mancata produzione della nota di iscrizione ipotecaria, che risulta dunque inammissibilmente formulata per la prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità. 6. Il sesto motivo denuncia nullità del decreto impugnato per apparente, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione determinante violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc e dell’art. 111 Cost. nonché per travisamento della prova e conseguente violazione degli artt.115 e 116 c . p.c. ... nonché violazione degli artt. 2697 e 1283 cod civ. e dell’art 117 comma 1 e 4 Tub, per aver (il tribunale) complessivamente ammesso il credito chirografario rinveniente dai rapporti “ex [OSCURATO:PERSONA]” che “ex [OSCURATO:PERSONA]”, avendo ritenuto - contrariamente al dato probatorio acquisito al processo – sussistente per tutti i rapporti: la pattuizione convenzionale delle condizioni applicate ai rapporti; la previsione della clausola di reciprocità nella liquidazione periodica delle competenze; i contratti versati in forma scritta; gli estratti di conto corrente prodotti in forma integrale e completa fin dall’accensione dei rapporti. Così acquisendo, un’errata informazione probatoria su questioni a rilievo anche officioso eaventi valore decisivo che, se correttamente valutata, avrebbe condotto alla diversa statuizione del rigetto della domanda di ammissione. 7. Il settimo motivo denuncia nullità del decreto impugnato per apparente, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione determinante violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc e dell’art. 111 cost. nonché per travisamento della prova e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 117 comma 4 tub, nonché dell’art. 69 l.f. e 55 l.f… per aver (il tribunale) ritenuto erroneamente pattuiti gli interessi di mora nei rapporti ab origine chirografari, in assenza invece di specifica previsione pattizia, nonché per averli riconosciuti fino alla data del fallimento piuttosto che a quella diversa del concordato, sul presupposto che l’intervenuta preventiva rinuncia al concordato avesse impedito il manifestarsi degli effetti tipici. 7.1. Entrambi i motivi risultano palesemente inammissibili, in quanto volti a sollecitare a questa Corte una completa rilettura degli atti istruttori onde ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti di causa, diverso da quello operato dal giudice del merito e, come noto, non sindacabile nella presente sede di legittimità se non negli stretti termini indicati dalla già citata SS.UU. n. 8053/2014. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000 per compensi e in euro 200,00per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica