CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 05858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3926/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliatain Roma, via Parioli n. 41 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], subentrato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 584 /20 2 3 de l la Corte d’Appello di Potenza, depositatail 1 ° . 12 . 20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Matera , in accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarò l’inefficacia del contratto con cui la società poi fallita aveva venduto un immobile a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Potenza rigettòl’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro la decisione di primo grado. Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Il fallimento si è difeso con controricorso. A seguito diproposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la ricorren t e ha depositato istanz a per la decisione del ricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] 1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ha preso in considerazione tutti i motivi di ricorso nei termini seguenti: «Il ricorso non offre prospettive di accoglimento. Si verte in tema di azione revocatoria exartt. 2901 c.c. e 66 l.fall. di atto di compravendita immobiliare del 27.3.2013, trascritto in data 24.4.2013, proposta dal curatore del fallimento, dichiarato in data 21.10.2015, con citazione notificata il 19.4.2018. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello, pur ritenendo correttamente applicabile l’art. 69-bis l.fall., ha confermato il rigetto tanto dell’eccezione di decadenza triennale (primo motivo di appello) quanto l’eccezione di prescrizione quinquennale (secondo motivo di appello), individuando il dies a quo del termine di prescrizione non già nella data di stipula dell’atto, bensì in quella della sua trascrizione. I primi due motivi ripropongono in questa sede le corrispondenti tesi disattese dalla corte distrettuale. Che il termine triennale di “decadenza”prescritto dall’art. 69-bis, co. 1, l.fall. sia stato rispettato è indubitabile. Quanto al termine quinquennale previsto dalla stessa norma, occorre precisare quanto segue. Le sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 10233/2017) hanno chiaramente inquadrato l’azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. come soggetta, oltre che all’ordinario termine di prescrizione quinquennale, anche all’innovativo termine triennale introdotto nell’art. 69-bis co. 1 l.fall. (la cui rubrica riflette piuttosto la novità della norma, laddove dispone che le azioni revocatorie disciplinate dalla legge fallimentare «non possono essere proposte decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento» aggiungendo «e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto»). Ed infatti si è detto che, nonostante l’espresso rimando nella rubrica soltanto al termine di “decadenza”, la norma contempla un doppio termine, di prescrizione e di decadenza (Cass. 9136/2020). In alcune pronunce successive, pur richiamandosi espressamente la chiara affermazione di Cass. 9136/2020, si è parlato con maggiore vaghezza di “termini decadenziali” (Cass.4777/2023; cfr. Cass. 26595/2024), ma, come da ultimo rilevato sempre in tema di azioni revocatorie, il profilo definitorio in realtà non risulta decisivo (Cass. 7056/2025): ciò che conta in questa sede è la completa assimilabilità, ai fini in esame, dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e dell’azione revocatoria ex art. 66 l.fall., al netto delle differenze tra i due istituti che derivano dall’iniziativa dell’organo fallimentare, tra le quali però non rientra, appunto, il termine quinquennale in questione (Cass. Sez. U, 10233/2017 cit., che richiama Cass. Sez. U, 29420/2008). Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è fermamente orientata a ritenere che la disposizione dell'art.2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’art.2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass. 4049/2023, che ha respinto il ricorso per cassazione contro la sentenza di merito che, con riguardo ad un’azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari). Difatti, la stessa Cass. 4049/2023 cita i molteplici precedenti conformi (Cass. 258559/2021, 8221/2021, 11758/2018, 30964/2017, 28746/2017, 5618/2017, 5033/2017, 5889/2016, 11815/2014, 1210/2007), dando atto che i pretesi precedenti contrari di Cass. 5586/2015 e 17544/2018 in realtà non fanno alcun riferimento alla data di trascrizione dell’atto, limitandosi a ripetere il dato normativo testuale per cui “l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto” (art. 2903 c.c.), cui fa eco l’art. 69-bisl.fall. col riferimento al “compimento dell’atto”. A ben vedere, come espressamente rilevato da Cass., sez. 1, n. 11815/2014, consta un solo precedente favorevole alla individuazione del dies a quonella data di stipulazione dell’atto, piuttosto che in quello della sua trascrizione, e cioè Cass. sez. 2, n. 3379/2007, ove peraltro si evocano come precedenti conformi due pronunce (Cass. 18607/2003 e 5071/1997) che in effetti non hanno affrontato tale questione, occupandosi di altri aspetti. Può dunque confermarsi che l’unico precedente favorevole alla tesi che individua il dies a quodel termine prescrizionale in questione nella data di stipulazione e non di trascrizione dell’atto (Cass. 3379/2007) sia rimasto isolato e dunque superato. Né v’è dubbio che un trattamento differenziato del dies a quo del termine quinquennale in questione a seconda che l’azione sia proposta dal creditore (trascrizione dell’atto), ovvero dal curatore (compimento dell’atto), sarebbe del tutto irragionevole, anche perché l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte risponde ad un’impostazione di sistema, che valorizza le esigenze di coordinamento dei principi di certezza dei traffici giuridici con i principi di tutela dei creditori e della massa fallimentare, piuttosto che il mero dato letterale delle norme. In altri termini, le norme sostanziali in tema di revocatoria ordinaria, anche quando promossa dal curatore fallimentare, non possono non coordinarsi con le norme sulla trascrizione, in un sistema giuridico improntato a rigorosi meccanismi di pubblicità e opponibilità degli atti di trasferimento immobiliare. Di qui l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360-bisc.p.c. Anche il terzo motivo è inammissibile, poiché, pur censurando formalmente la violazione degli artt. 2901 s. c.c., 2697 c.c. e 112, 113, 115, 116 c.p.c., integra in realtà una critica alla valutazione del materiale probatorio scrutinato in modo conforme dai giudici di entrambi i gradi del giudizio (senza denunziare il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.), che però non può trovare ingresso in sede di legittimità, una volta che la corte territoriale ha correttamente posto l’onere della prova dell’eventus damnia carico della curatela attrice e ricordato che a tal fine è sufficiente anche una modifica qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore che metta a rischio la fruttuosità dell’azione, per il resto valorizzando nel merito – in risposta alle ulteriori deduzioni dell’appellante riproposte in questa sede – che l’atto di compravendita riguardava anche immobili non gravati da ipoteca il cui valore andava considerato (tra i quali un capannone industriale, un complesso immobiliare e un opificio), tenuto conto altresì che del cospicuo patrimonio immobiliare della società fallita era residuato un solo immobile destinato ad abitazione, che i crediti con prelazione ipotecaria sugli immobili alienati ammontavano ad oltre sette milioni di euro e che i crediti anteriori ammessi al passivo ammontavano ad oltre tredici milioni di euro». 2. Con queste condivisibili valutazioni non si confronta in alcun modo la memoria illustrativa depositatadalla ricorrent e , il cui difensore, dando atto della sopravvenuta revoca della procura alle liti, si è limitato a rinviare ai motivi e agli argomenti contenuti nel ricorso. 3. Dichiaratoinammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa pari a € 4.493.000. 4. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente viene condannata altresì al pagamento, in favore del controricorrente, di una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato. 5.Inoltre , per il combinato disposto degli artt. 380 - bis , comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrenteviene condannat a al pagamentodella somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ciascun ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA]: dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in € 20.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli eventuali accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dell’ulteriore somma equitativamente determinata in € 20.000; condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p