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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13102/2026

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ore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3893/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 31/10/2022 R.G.N. 642/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAROTTANumero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] presso il Corpo diPolizia Municipale veniva trasferito con determina dirigenziale n.1142/2018 dalla propria unità operativa ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) ad un’altra([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) a base della quale erano posti “motivi diopportunità e per garantire l’espletamento del servizio in manierafunzionale alle attività d’istituto”.

Con successiva determina dirigenziale n.44/2019 si confermava detta mobilità e si specificavano le ragioni diopportunità in precedenza evidenziate: - le indagini e l’arresto di uncollega, parte della medesima U.O.

II, con cui il ricorrente avevaintrattenuto rapporti di contiguità; - l’esigenza di non pregiudicare leindagini e salvaguardare la professionalità acquisita dal personale, nonchédi tutelarne l’integrità morale.Il lavoratore impugnava tale trasferimento ritenendolo illegittimo echiedeva l’annullamento di entrambe le determine dirigenziali.2.

Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso e la decisione eraconfermata dalla Corte d’appello di Roma.3.

Quest’ultima, in particolare, riteneva legittime le determine ditrasferimento, in quanto giustificate da ragionevoli motivazioni.Rilevava che motivazione “frazionata” di cui si doleva il ricorrente erastata giustificata da ragioni di opportunità, anche tenuto conto del fattoche il lavoratore aveva assunto la veste di indagato stante la suacontiguità con il collega arrestato.

Evidenziava che nella determinazione n.1142/2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato ed indicato le circostanzerichieste dalla norma nelle “ragioni di opportunità” dell’azione enell’esigenza di “garantire l’espletamento del servizio in manierafunzionale alle attività di istituto”, in vista delle quali aveva ritenuto ditrasferire il dipendente presso altra unità organizzativa.Numero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026Riteneva che il riferimento alle ragioni di garanzia della funzionalità delservizio, anche da solo e indipendentemente da quelle di opportunità, eraidonea a sorreggere il provvedimento.Richiamava l’esercizio del potere sulla base delle norme regolamentariche prevedono la gestione (e la responsabilità) del Comandante del [OSCURATO:PERSONA] dell’impiego tecnico operativo degli appartenenti alcorpo o al servizio, anche attraverso la misura della rotazionestraordinaria del personale da adottarsi quale misura di cautela volta allaprevenzione della corruzione, secondo il relativo [OSCURATO:PERSONA] di RomaCapitale contro i fenomeni corruttivi.Rilevava che nella successiva determinazione del 2019 si era dato attoche un agente della polizia locale (Franchini), con il quale il ricorrenteaveva condiviso turni di lavoro, era stato tratto in arresto (due giorniprima del provvedimento n. 1142/2018) per reati commessi nell’eserciziodelle sue funzioni, esplicitando così le ragioni di opportunità già inprecedenza indicate.Riteneva che la peculiarità della fattispecie consentiva di ritenereammissibile una motivazione “frazionata” dei due provvedimenti conriguardo alle ragioni di opportunità, ciò innanzitutto perché l’obbligo ditrasparenza non poteva spingersi fino a rivelare nell’immediato notizie (ilrecente arresto in flagranza di un collega) coperte da segreto (e dovendosinel contempo intervenire prontamente, per il buon andamentodell’amministrazione, con la ricollocazione dei dipendenti contiguiall’arrestato).Evidenziava, al riguardo, che per fatti analoghi e contemporanei lostesso ricorrente avrebbe poi assunto la veste di indagato, richiamando larichiesta di rinvio a giudizio depositata da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Precisava che la esplicitazione dei motivi di opportunità eraintervenuta a breve distanza dal primo provvedimento, così da nonfrustrare, anche alla luce della contestualizzazione dell’atto sopraevidenziata, l’esigenza difensiva del destinatario.Numero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il concatenamento logico espresso nel provvedimento n. 44/2019 tral’esigenza organizzativa del servizio e le ravvisate “ragioni di opportunità”,già poste a fondamento del primo provvedimento, e l’aggiunta delleesigenze di tutela delle indagini in corso, costituivano adeguatamotivazione delle esigenze poste a fondamento del dispostotrasferimento, così come ancor meglio esplicitate nella originaria memoriadifensiva di [OSCURATO:PERSONA].4.

Il lavoratore ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati damemoria.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n.241/1990 e 16, comma 1, lett.

L-quater del d.lgs. n. 165/2001 nonchédegli artt. 1, 21 septies e 21 octies della L. n. 241/1990, in relazione allamancanza di motivazione del provvedimento di trasferimento delricorrente.Si sostiene che la determinazione n. 1142/2018 che ha disposto iltrasferimento, come pure la successiva n. 44/2019 che ha tentato dioffrire una motivazione postuma del disposto trasferimento, sono prive diuna motivazione conforme a quella richiesta dalle norme richiamate inrubrica e idonea a consentire al ricorrente di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha determinato il suo trasferimento.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, n. 3, cod. proc civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n.241/1990 e 16, comma 1, lett.

L-quater del d.lgs. n. 165/2001, inrelazione alla violazione del divieto di integrazione della motivazione delprovvedimento amministrativo.Si deduce l’erronea applicazione al caso di specie dei principi enunciatida Cass., [OSCURATO:PERSONA]., n. 28560 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché l’applicazione di taliprincipi alla determinazione n. 1142/2018 avrebbe dovuto escludere laNumero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026possibilità di un’integrazione postuma del provvedimento di trasferimentodel ricorrente e, dunque, avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello adannullare e/o disapplicare il provvedimento che ha disposto il suotrasferimento.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,n. 3, cod. proc civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1,lett.

L-quater del d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 3,comma 1, L. n. 241/1990 in relazione alla mancanza dei presuppostifattuali per poter disporre il trasferimento per ‘rotazione straordinaria’ delricorrente.Si deduce la mancanza, nel caso di specie, dei presupposti fattuali perdisporre il trasferimento del ricorrente per rotazione straordinaria ex art.16, comma 1, lett. l. quater d.lgs. n. 165/2001; si evidenzia che l’avvio diun procedimento penale a carico del predetto non era stato indicato qualemotivo posto alla base delle determinazioni n. 1142/2018 e n. 44/2019 e,dall’altra parte, che un procedimento penale a carico del ricorrente è statoavviato soltanto a distanza di circa un anno dal suo precedentetrasferimento.4.

I motivi, da trattare congiuntamente, in quanto intrinsecamenteconnessi, sono infondati.5.

Si osserva innanzitutto che, come da questa Corte di legittimità piùvolte affermato, nell’impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestionedel rapporto (assunzione, trasferimento, mutamento di sede, incarichi,sanzioni), in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoroprivato, hanno natura privatistica e sono espressione dei poteri del datoredi lavoro pubblico ai sensi degli artt. 2086, 2103, 1175 e 1375 cod. civ.,con la conseguenza che il rispetto dell’obbligo di motivazione imposto dallalegge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, allanatura dell’atto ed agli effetti che esso produce, dall’altro, ai principi dicorrettezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro,è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che troviNumero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026applicazione l’art. 3 della L. n. 241/1990 che disciplina la motivazionedegli atti amministrativi (cfr. ex multis Cass. n. 24122/2022; Cass. n.23827/2021).La motivazione eventualmente dovuta (anche nel caso in cui ciò siaespressamente richiesto) non si modella, dunque, sui canoni dell’art. 3 L.n. 241/1990, non essendo richiesto che si indichino i presupposti di fatto,le ragioni giuridiche, le risultanze istruttorie.La motivazione, dunque, non deve essere analitica ma semplicementeidonea a rendere verificabile il rispetto di buona fede e correttezza edintellegibili le ragioni organizzative del trasferimento.6.

Nello specifico, nella sostanza, la determina 1142/2018, comeevidenziato dalla Corte territoriale, richiamava l’art. 30, comma 1, lett. f,del Regolamento degli uffici e dei servizi [OSCURATO:PERSONA], l’art. 20 delRegolamento del Corpo di polizia municipale con riguardoall’ottimizzazione organizzazione servizi e valorizzazione risorse umane,l’art. 26 sulla mobilità tra gruppi municipali e fa riferimento a ragioni diopportunità e garanzia del servizio in maniera funzionale alle attività diistituto.Già tali richiami davano contezza delle ragioni a base dellospostamento del ricorrente da una unità all’altra e della contezza da partedell’Amministrazioni delle vicende attenzionate dall’autorità penale, ederano evidentemente tali da richiedere un modulo riorganizzativo radicale,in grado di incidere efficacemente sul consolidarsi dei pregressi rapporti.La determina n. 44/2019 faceva egualmente riferimento alRegolamento del Corpo di polizia municipale con riguardoall’ottimizzazione della organizzazione dei servizi ed alla valorizzazionedelle risorse umane e chiariva che le ragioni della mobilità eranonell’esigenza di riorganizzazione dell’intero reparto di polizia municipaleper non pregiudicare le indagini in corso e salvaguardare le professionalitàacquisite.Numero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/20267.

Il ricorrente non pone questione di diversità di mansioni né contestala vicenda dell’arresto in flagranza del collega e che tale situazionesussistesse sin dall’inizio, limitandosi a prospettare la sussunzionedell’intera vicenda nell’ambito delle previsioni di cui al d.lgs. n. 165/2001.Tuttavia, nulla eccepisce con riguardo alla peculiarità della posizionedegli appartenenti al Corpo della Polizia municipale ed agli spazi di azionedel Comandante, attraverso l’istituto della mobilità, come previsti dairegolamenti citati nelle indicate determinazioni dirigenziali in riferimentoall’impiego tecnico operativo degli appartenenti al corpo o al servizio,anche attraverso la misura della rotazione straordinaria del personale (e,nello specifico, tale misura non aveva riguardo solo il ricorrente ma tutticoloro che avevano condiviso i turni di controllo con il dipendente tratto inarresto) da adottarsi quale misura di cautela volta alla prevenzione dellacorruzione, secondo il relativo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contro ifenomeni corruttivi e nell’ottica datoriale di tutela anche dell’immagineesterna della PA.8.

Va, in ogni caso, aggiunto che, se il dipendente pubblicoprivatizzato sia stato adibito a mansioni pur sempre rientranti in quelledella figura professionale di appartenenza, in medesima posizioneeconomica, in quanto il mutamento di compiti ha riguardatoesclusivamente il loro contenuto materiale, i compiti da ultimo assegnatisono equivalenti a quelli di assunzione nell’ambito della classificazioneprofessionale prevista dai contratti collettivi o comunque corrispondentialla qualifica in seguito raggiunta e, quindi, le eccezioni che il dipendenteavrebbe acquisito una professionalità specifica nell’ambito della mansioneprecedentemente svolta e che tale patrimonio professionale sarebbecompromesso dall’impiego in mansioni proprie della medesima qualifica,ma da evadere in un diverso ambito operativo, appaiono giuridicamenteirrilevanti, specie laddove si considerino i criteri ispiratori del t.u. cit. equell’ “ampia flessibilità” (cfr. art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 165/2001)che la produzione collettiva ha, in termini generali, recepito, se nonNumero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026accentuato, nonché il valore della professionalità in senso strettamentesoggettivo che può trovare protezione solo eventuale, e cioè solo se lenuove mansioni a cui è adibito il lavoratore non coincidano effettivamentecon il bagaglio professionale comunque già posseduto, all’internodell’inquadramento ricevuto.9.

Si ricorda, del resto, che il d.lgs. n. 165/2001 consente diidentificare diverse fattispecie di mobilità del lavoratore pubblico, che sonoriconducibili a due tipologie fondamentali: a) la mobilità interna e b) lamobilità esterna.

La mobilità interna (che è quella che qui rileva) consistenel passaggio o nel trasferimento del dipendente da una unitàamministrativa all’altra, nell’ambito della stessa amministrazione.

L’ipotesiè attualmente contemplata dall’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001:tale norma prevede (in termini generali e salve le eccezioni espressamentepreviste) che nell’ambito della stessa amministrazione i dipendenti pubblicipossano essere trasferiti in sedi collocate nel territorio dello stessocomune ovvero a una distanza non superiore a cinquanta chilometri dallasede cui sono adibiti.

Ancora, il comma 2 aggiunge che, per la mobilitàinterna, non è richiesta la sussistenza di comprovate ragioni tecniche,organizzative e produttive, in deroga a quanto previsto dall’art. 2103 cod.civ. per il lavoro privato (restando riservata alla fase giurisdizionale laverifica della sussistenza di dette ragioni senza che, evidentemente, lavalutazione del giudice possa estendersi al merito della sceltadell’amministrazione).10.

Il ricorrente assume che, nello specifico, si versasse nell’ipotesi dicui all’art. 16, comma 1 lett. l-quater del d.lgs. n. 165/2001 («i dirigentidegli uffici generali […] l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivitànell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio acui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazionedel personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari percondotte di natura corruttiva provvedono al monitoraggio delle attivitànell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio aNumero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazionedel personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari percondotte di natura corruttiva») prevedente l’obbligo di un ‘provvedimentomotivato’.Al riguardo, però, occorre considerare che: - detta diposizione non èindicata nei provvedimenti impugnati (in cui come già evidenziato si variferimento alla rotazione straordinaria del personale prevista quale misuradi cautela volta alla prevenzione della corruzione dal [OSCURATO:PERSONA] diRoma Capitale contro i fenomeni corruttivi); - la relativa questione nonrisulta, nei medesimi termini, giammai sottoposta ai giudici di merito; -trattasi di situazione neppure perfettamente calzante rispetto all’ipotesiqui in esame in cui la condotta di natura corruttiva e l’avvio di unprocedimento penale riguardava un collega del Gallucci, e nonquest’ultimo.In ogni caso, valgono, quanto alla prevista motivazione, leconsiderazioni sopra svolte dovendosi richiamare le affermazioni dellaCorte territoriale circa la congruità ed intellegibilità delle ragioni espostenelle determine dirigenziali adottate.11.

Anche l’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 non prevedeaffatto che l’ordine di servizio con il quale al lavoratore vengano assegnatedeterminate mansioni debba essere motivato in modo formale secondo leprevisioni della legge 241 del 1990, né contestualmente, nésuccessivamente alla sua emanazione, sia in quanto un tale obbligo non èrinvenibile nel cit. t.u., sia perché il rinvio tendenzialmente globale alleregole del rapporto di lavoro privato comporta che gli atti della pubblicaamministrazione quale datore di lavoro devono essere conformi aiprincipi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375cod. civ., letti in correlazione con il principio di buon andamentodell’amministrazione di cui all'art. 97 Cost.: non si tratta, come detto, digiudicare l’atto di gestione secondo i parametri del provvedimentoamministrativo (stante l’inapplicabilità della disciplina di cui alla L. n.Numero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026241/1990 e della regola dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma1, di tale legge), e quindi non è neppure ipotizzabile un controllogiurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere (vizio proprio dell’attoamministrativo).12.

Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.13.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.14.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 percompensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario dellespese al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3893/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 31/10/2022 R.G.N. 642/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAROTTANumero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] presso il Corpo diPolizia Municipale veniva trasferito con determina dirigenziale n.1142/2018 dalla propria unità operativa ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) ad un’altra([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) a base della quale erano posti “motivi diopportunità e per garantire l’espletamento del servizio in manierafunzionale alle attività d’istituto”. Con successiva determina dirigenziale n.44/2019 si confermava detta mobilità e si specificavano le ragioni diopportunità in precedenza evidenziate: - le indagini e l’arresto di uncollega, parte della medesima U.O. II, con cui il ricorrente avevaintrattenuto rapporti di contiguità; - l’esigenza di non pregiudicare leindagini e salvaguardare la professionalità acquisita dal personale, nonchédi tutelarne l’integrità morale.Il lavoratore impugnava tale trasferimento ritenendolo illegittimo echiedeva l’annullamento di entrambe le determine dirigenziali.2. Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso e la decisione eraconfermata dalla Corte d’appello di Roma.3. Quest’ultima, in particolare, riteneva legittime le determine ditrasferimento, in quanto giustificate da ragionevoli motivazioni.Rilevava che motivazione “frazionata” di cui si doleva il ricorrente erastata giustificata da ragioni di opportunità, anche tenuto conto del fattoche il lavoratore aveva assunto la veste di indagato stante la suacontiguità con il collega arrestato. Evidenziava che nella determinazione n.1142/2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato ed indicato le circostanzerichieste dalla norma nelle “ragioni di opportunità” dell’azione enell’esigenza di “garantire l’espletamento del servizio in manierafunzionale alle attività di istituto”, in vista delle quali aveva ritenuto ditrasferire il dipendente presso altra unità organizzativa.Numero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026Riteneva che il riferimento alle ragioni di garanzia della funzionalità delservizio, anche da solo e indipendentemente da quelle di opportunità, eraidonea a sorreggere il provvedimento.Richiamava l’esercizio del potere sulla base delle norme regolamentariche prevedono la gestione (e la responsabilità) del Comandante del [OSCURATO:PERSONA] dell’impiego tecnico operativo degli appartenenti alcorpo o al servizio, anche attraverso la misura della rotazionestraordinaria del personale da adottarsi quale misura di cautela volta allaprevenzione della corruzione, secondo il relativo [OSCURATO:PERSONA] di RomaCapitale contro i fenomeni corruttivi.Rilevava che nella successiva determinazione del 2019 si era dato attoche un agente della polizia locale (Franchini), con il quale il ricorrenteaveva condiviso turni di lavoro, era stato tratto in arresto (due giorniprima del provvedimento n. 1142/2018) per reati commessi nell’eserciziodelle sue funzioni, esplicitando così le ragioni di opportunità già inprecedenza indicate.Riteneva che la peculiarità della fattispecie consentiva di ritenereammissibile una motivazione “frazionata” dei due provvedimenti conriguardo alle ragioni di opportunità, ciò innanzitutto perché l’obbligo ditrasparenza non poteva spingersi fino a rivelare nell’immediato notizie (ilrecente arresto in flagranza di un collega) coperte da segreto (e dovendosinel contempo intervenire prontamente, per il buon andamentodell’amministrazione, con la ricollocazione dei dipendenti contiguiall’arrestato).Evidenziava, al riguardo, che per fatti analoghi e contemporanei lostesso ricorrente avrebbe poi assunto la veste di indagato, richiamando larichiesta di rinvio a giudizio depositata da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Precisava che la esplicitazione dei motivi di opportunità eraintervenuta a breve distanza dal primo provvedimento, così da nonfrustrare, anche alla luce della contestualizzazione dell’atto sopraevidenziata, l’esigenza difensiva del destinatario.Numero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il concatenamento logico espresso nel provvedimento n. 44/2019 tral’esigenza organizzativa del servizio e le ravvisate “ragioni di opportunità”,già poste a fondamento del primo provvedimento, e l’aggiunta delleesigenze di tutela delle indagini in corso, costituivano adeguatamotivazione delle esigenze poste a fondamento del dispostotrasferimento, così come ancor meglio esplicitate nella originaria memoriadifensiva di [OSCURATO:PERSONA].4. Il lavoratore ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati damemoria.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n.241/1990 e 16, comma 1, lett. L-quater del d.lgs. n. 165/2001 nonchédegli artt. 1, 21 septies e 21 octies della L. n. 241/1990, in relazione allamancanza di motivazione del provvedimento di trasferimento delricorrente.Si sostiene che la determinazione n. 1142/2018 che ha disposto iltrasferimento, come pure la successiva n. 44/2019 che ha tentato dioffrire una motivazione postuma del disposto trasferimento, sono prive diuna motivazione conforme a quella richiesta dalle norme richiamate inrubrica e idonea a consentire al ricorrente di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha determinato il suo trasferimento.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, n. 3, cod. proc civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n.241/1990 e 16, comma 1, lett. L-quater del d.lgs. n. 165/2001, inrelazione alla violazione del divieto di integrazione della motivazione delprovvedimento amministrativo.Si deduce l’erronea applicazione al caso di specie dei principi enunciatida Cass., [OSCURATO:PERSONA]., n. 28560 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché l’applicazione di taliprincipi alla determinazione n. 1142/2018 avrebbe dovuto escludere laNumero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026possibilità di un’integrazione postuma del provvedimento di trasferimentodel ricorrente e, dunque, avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello adannullare e/o disapplicare il provvedimento che ha disposto il suotrasferimento.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,n. 3, cod. proc civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1,lett. L-quater del d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 3,comma 1, L. n. 241/1990 in relazione alla mancanza dei presuppostifattuali per poter disporre il trasferimento per ‘rotazione straordinaria’ delricorrente.Si deduce la mancanza, nel caso di specie, dei presupposti fattuali perdisporre il trasferimento del ricorrente per rotazione straordinaria ex art.16, comma 1, lett. l. quater d.lgs. n. 165/2001; si evidenzia che l’avvio diun procedimento penale a carico del predetto non era stato indicato qualemotivo posto alla base delle determinazioni n. 1142/2018 e n. 44/2019 e,dall’altra parte, che un procedimento penale a carico del ricorrente è statoavviato soltanto a distanza di circa un anno dal suo precedentetrasferimento.4. I motivi, da trattare congiuntamente, in quanto intrinsecamenteconnessi, sono infondati.5. Si osserva innanzitutto che, come da questa Corte di legittimità piùvolte affermato, nell’impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestionedel rapporto (assunzione, trasferimento, mutamento di sede, incarichi,sanzioni), in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoroprivato, hanno natura privatistica e sono espressione dei poteri del datoredi lavoro pubblico ai sensi degli artt. 2086, 2103, 1175 e 1375 cod. civ.,con la conseguenza che il rispetto dell’obbligo di motivazione imposto dallalegge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, allanatura dell’atto ed agli effetti che esso produce, dall’altro, ai principi dicorrettezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro,è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che troviNumero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026applicazione l’art. 3 della L. n. 241/1990 che disciplina la motivazionedegli atti amministrativi (cfr. ex multis Cass. n. 24122/2022; Cass. n.23827/2021).La motivazione eventualmente dovuta (anche nel caso in cui ciò siaespressamente richiesto) non si modella, dunque, sui canoni dell’art. 3 L.n. 241/1990, non essendo richiesto che si indichino i presupposti di fatto,le ragioni giuridiche, le risultanze istruttorie.La motivazione, dunque, non deve essere analitica ma semplicementeidonea a rendere verificabile il rispetto di buona fede e correttezza edintellegibili le ragioni organizzative del trasferimento.6. Nello specifico, nella sostanza, la determina 1142/2018, comeevidenziato dalla Corte territoriale, richiamava l’art. 30, comma 1, lett. f,del Regolamento degli uffici e dei servizi [OSCURATO:PERSONA], l’art. 20 delRegolamento del Corpo di polizia municipale con riguardoall’ottimizzazione organizzazione servizi e valorizzazione risorse umane,l’art. 26 sulla mobilità tra gruppi municipali e fa riferimento a ragioni diopportunità e garanzia del servizio in maniera funzionale alle attività diistituto.Già tali richiami davano contezza delle ragioni a base dellospostamento del ricorrente da una unità all’altra e della contezza da partedell’Amministrazioni delle vicende attenzionate dall’autorità penale, ederano evidentemente tali da richiedere un modulo riorganizzativo radicale,in grado di incidere efficacemente sul consolidarsi dei pregressi rapporti.La determina n. 44/2019 faceva egualmente riferimento alRegolamento del Corpo di polizia municipale con riguardoall’ottimizzazione della organizzazione dei servizi ed alla valorizzazionedelle risorse umane e chiariva che le ragioni della mobilità eranonell’esigenza di riorganizzazione dell’intero reparto di polizia municipaleper non pregiudicare le indagini in corso e salvaguardare le professionalitàacquisite.Numero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/20267. Il ricorrente non pone questione di diversità di mansioni né contestala vicenda dell’arresto in flagranza del collega e che tale situazionesussistesse sin dall’inizio, limitandosi a prospettare la sussunzionedell’intera vicenda nell’ambito delle previsioni di cui al d.lgs. n. 165/2001.Tuttavia, nulla eccepisce con riguardo alla peculiarità della posizionedegli appartenenti al Corpo della Polizia municipale ed agli spazi di azionedel Comandante, attraverso l’istituto della mobilità, come previsti dairegolamenti citati nelle indicate determinazioni dirigenziali in riferimentoall’impiego tecnico operativo degli appartenenti al corpo o al servizio,anche attraverso la misura della rotazione straordinaria del personale (e,nello specifico, tale misura non aveva riguardo solo il ricorrente ma tutticoloro che avevano condiviso i turni di controllo con il dipendente tratto inarresto) da adottarsi quale misura di cautela volta alla prevenzione dellacorruzione, secondo il relativo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contro ifenomeni corruttivi e nell’ottica datoriale di tutela anche dell’immagineesterna della PA.8. Va, in ogni caso, aggiunto che, se il dipendente pubblicoprivatizzato sia stato adibito a mansioni pur sempre rientranti in quelledella figura professionale di appartenenza, in medesima posizioneeconomica, in quanto il mutamento di compiti ha riguardatoesclusivamente il loro contenuto materiale, i compiti da ultimo assegnatisono equivalenti a quelli di assunzione nell’ambito della classificazioneprofessionale prevista dai contratti collettivi o comunque corrispondentialla qualifica in seguito raggiunta e, quindi, le eccezioni che il dipendenteavrebbe acquisito una professionalità specifica nell’ambito della mansioneprecedentemente svolta e che tale patrimonio professionale sarebbecompromesso dall’impiego in mansioni proprie della medesima qualifica,ma da evadere in un diverso ambito operativo, appaiono giuridicamenteirrilevanti, specie laddove si considerino i criteri ispiratori del t.u. cit. equell’ “ampia flessibilità” (cfr. art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 165/2001)che la produzione collettiva ha, in termini generali, recepito, se nonNumero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026accentuato, nonché il valore della professionalità in senso strettamentesoggettivo che può trovare protezione solo eventuale, e cioè solo se lenuove mansioni a cui è adibito il lavoratore non coincidano effettivamentecon il bagaglio professionale comunque già posseduto, all’internodell’inquadramento ricevuto.9. Si ricorda, del resto, che il d.lgs. n. 165/2001 consente diidentificare diverse fattispecie di mobilità del lavoratore pubblico, che sonoriconducibili a due tipologie fondamentali: a) la mobilità interna e b) lamobilità esterna. La mobilità interna (che è quella che qui rileva) consistenel passaggio o nel trasferimento del dipendente da una unitàamministrativa all’altra, nell’ambito della stessa amministrazione. L’ipotesiè attualmente contemplata dall’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001:tale norma prevede (in termini generali e salve le eccezioni espressamentepreviste) che nell’ambito della stessa amministrazione i dipendenti pubblicipossano essere trasferiti in sedi collocate nel territorio dello stessocomune ovvero a una distanza non superiore a cinquanta chilometri dallasede cui sono adibiti. Ancora, il comma 2 aggiunge che, per la mobilitàinterna, non è richiesta la sussistenza di comprovate ragioni tecniche,organizzative e produttive, in deroga a quanto previsto dall’art. 2103 cod.civ. per il lavoro privato (restando riservata alla fase giurisdizionale laverifica della sussistenza di dette ragioni senza che, evidentemente, lavalutazione del giudice possa estendersi al merito della sceltadell’amministrazione).10. Il ricorrente assume che, nello specifico, si versasse nell’ipotesi dicui all’art. 16, comma 1 lett. l-quater del d.lgs. n. 165/2001 («i dirigentidegli uffici generali […] l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivitànell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio acui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazionedel personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari percondotte di natura corruttiva provvedono al monitoraggio delle attivitànell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio aNumero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazionedel personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari percondotte di natura corruttiva») prevedente l’obbligo di un ‘provvedimentomotivato’.Al riguardo, però, occorre considerare che: - detta diposizione non èindicata nei provvedimenti impugnati (in cui come già evidenziato si variferimento alla rotazione straordinaria del personale prevista quale misuradi cautela volta alla prevenzione della corruzione dal [OSCURATO:PERSONA] diRoma Capitale contro i fenomeni corruttivi); - la relativa questione nonrisulta, nei medesimi termini, giammai sottoposta ai giudici di merito; -trattasi di situazione neppure perfettamente calzante rispetto all’ipotesiqui in esame in cui la condotta di natura corruttiva e l’avvio di unprocedimento penale riguardava un collega del Gallucci, e nonquest’ultimo.In ogni caso, valgono, quanto alla prevista motivazione, leconsiderazioni sopra svolte dovendosi richiamare le affermazioni dellaCorte territoriale circa la congruità ed intellegibilità delle ragioni espostenelle determine dirigenziali adottate.11. Anche l’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 non prevedeaffatto che l’ordine di servizio con il quale al lavoratore vengano assegnatedeterminate mansioni debba essere motivato in modo formale secondo leprevisioni della legge 241 del 1990, né contestualmente, nésuccessivamente alla sua emanazione, sia in quanto un tale obbligo non èrinvenibile nel cit. t.u., sia perché il rinvio tendenzialmente globale alleregole del rapporto di lavoro privato comporta che gli atti della pubblicaamministrazione quale datore di lavoro devono essere conformi aiprincipi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375cod. civ., letti in correlazione con il principio di buon andamentodell’amministrazione di cui all'art. 97 Cost.: non si tratta, come detto, digiudicare l’atto di gestione secondo i parametri del provvedimentoamministrativo (stante l’inapplicabilità della disciplina di cui alla L. n.Numero registro generale 594/2023Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 13102/2026Data pubblicazione 07/05/2026241/1990 e della regola dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma1, di tale legge), e quindi non è neppure ipotizzabile un controllogiurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere (vizio proprio dell’attoamministrativo).12. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.13. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.14. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 percompensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario dellespese al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 13102/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris