CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 24122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28714-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], ELISABETTA LANZETTAe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 220/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/05/2016R.G.N. 91/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico Revoca posizione organizzativa R.G.N.28714/2016 Cron. Rep. Ud.12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso,proposto nei confronti dell’INPS,volto ad ottenere l’accertamento della nullità o illegittimità o inefficacia della determinazione con la quale il 14 gennaio 2014 il [OSCURATO:PERSONA] per il Piemonte aveva revocato l’incarico di responsabile dell’Agenzia Territoriale di Orbassano, richiamando a fondamentodella revoca la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione,inflitta il 7 gennaio 2014 e non impugnata; 2. la Corte territoriale, premesso che nell’impiego pubblico contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto non hanno natura autoritativa e, pertanto , non possono trovare applicazione le disposizioni dettate dalla legge n. 241/1990, ha rilevato che l’art. 17 del CCNL 2006/2009 per il personale del comparto enti pubblici non economici consente la revoca della posizione organizzativa in caso di violazione di obblighi che danno luogo alla irrogazione di sanzione disciplinare superiore alla multa di 4 ore di retribuzione; 3. ha ritenuto che l’irrogazione della sanzione costituisse non un mero presupposto di fatto dell’esercizio di un potere discrezionale che andava comunque motivato,bensì la ragione stessa della revoca,la cui motivazione poteva anche limitarsi a dare atto del provvedimento disciplinare, tanto più che nella fattispecie la proroga disposta fino al 30 giugno 2014 era stata risolutivamente condizionata al «verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 17, comma 2, del CCNL 2006/2009»; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memoriaex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali l’INPSha opposto difese con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 333, 342 e 346 3 cod. proc. civ. e sostiene, in sintesi, che il Tribunale aveva ritenuto legittima la revoca perché disposta nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali richieste dal C.C.N.L. sicché la Corte d’appello non poteva, in assenza di impugnazione incidentale, fondare la pronuncia di rigetto anche sull’asserita condizione risolutiva apposta alla proroga dell’incarico; 2. con il secondo motivo è dedotta la violazione di legge con riferimento agli artt. 1362, 1363 e 1324 cod.civ. perché, si sostiene, avrebbe errato la Corte territoriale nel desumere la condizione risolutiva dal solo inciso «salvo il verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 17, comma 2, del CCNL 2006/2009», senza valutare la determina dirigenziale nel suo complesso ed in particolare il provvedimento di proroga nella parte in cui individua i casi di revocabilità della stessa fra i quali non è inclusa l’irrogazione di sanzioni disciplinari; 3. infine con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 17, comma 2, del CCNL 2006/2009 [OSCURATO:PERSONA] non Economici e ripropone la tesi secondo cui l’obbligo di motivazione non sarebbe soddisfatto dal semplice richiamo alla sanzione disciplinare dovendo invece il datore di lavoro pubblico indicare le ragioni dell’esercizio del potere discrezionale perché, altrimenti, si finirebbe per trasformare la revoca in una decadenza; 4. le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell’INPS sono manifestamente infondate; 4.1. la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata il 27 maggio 2016 sicché il termine semestrale previsto dall’art.327 cod. proc. civ. è scaduto il 27 novembre 2016, di domenica, ed è stato prorogato ai sensi dell’art. 155, comma 4, cod. proc. civ. al primogiorno seguente non festivo, ossia al 28 novembre, data in cui il ricorrente ha dato avvio al procedimento notificatorio, conclusosi positivamente con la ricezione dell’atto avvenuta il giorno successivo; 4.2. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che «il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e (fin quando la norma è stata in vigore, anche) dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1, sicché, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 e sempre, beninteso, chela notifica sia andata poi a buon fine»( C ass. n. 14112 /2016 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 4.3. da tempo, poi, le Sezioni Unite hanno affermato che l'improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell'art. 369, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., non può conseguire al mancato deposito delcontratto collettivo di diritto pubblico, ancorché la decisione della controversia dipenda direttamente dall'esame e dall'interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazionedel peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l'esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché la previsione, successivamente introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai solicontratti collettivi di diritto comune ( Cass. S.U. n. 23329/2009); 4.4. infine va ricordato che l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, che ha anticipato la riformulazione dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 40/2006, consente il ricorso per cassazione per violazione ofalsa applicazione dei contratti collettivi disciplinati dallo stesso d.lgs. n. 165/2001, e pertanto è manifestamente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa individuazione dei canoni di ermeneutica contrattuale violati dalla Corte territoriale; 5. il terzo motivo, da esaminare con priorità perché censura la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, è infondato;5.1. l’art. 17 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, nel disciplinare il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, al comma 2 prevede che «Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di: inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;intervenuti mutamenti organizzativi; accertamento di risultati negativi; violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari ad esclusione di quelli previsti all’art. 16, comma 4 del CCNL del 9 ottobre 2003 (codice disciplinare) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, per la durata della sospensione, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado»; 5.2. la motivazione impostadalle parti collettive non si modella su quella degli atti amministrativi e, pertanto, non è applicabile alla fattispecie l’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990 secondo cui «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»; 5.3. da tempo, infatti, questa Corte ha affermato che gli atti di gestione del rapporto di impiego contrattualizzato sono espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, con la conseguenza che il rispetto dell’obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va misurato, da un lato, sulla natura dell’atto e sugli effetti che lo stesso produce, dall’altro sui principi di correttezza e buona fede ai quali nello svolgimento del rapporto di lavoro è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico; 5.4.in altri termini la motivazione dell’atto espressione di un potere privato si atteggia diversamente a seconda della funzione dell’atto del quale si discute sicché, ad esempio, se in tema di conferimento di incarico si è ritenuta necessaria una valutazione comparativa degli aspiranti alla nomina(Cass. n. 6485/2021), in relazione agli atti risolutivi del rapporto è stato ritenuto sufficiente il merorichiamo al presupposto di fatto che la risoluzione giustifica (Cass. n. 7704/2003 in tema di destituzione e Cass. n. 758/2006 in relazione al licenziamento disciplinare); 5.5. nella fattispecie che qui viene in rilievo la ratio della disposizione contrattuale è evidentemente quella di porre il dipendentein condizione di comprendere le ragioni per le quali la posizione organizzativa è stata revocatae di valutare se il potere discrezionale del datore sia stato esercitato in una delle fattispecie previstedalle parti collettive; 5.6. la motivazione, quindi, si modella diversamente a seconda dellediverse ipotesi che giustificano la revoca e,quindi, se per la violazione delle direttiveoccorre l’indicazione degli ordini violati, per i risultati negativi la menzione dei dati dai quali il giudizio è stato tratto, per la modifica organizzativa il richiamo ai provvedimenti che quella riorganizzazione hanno attuato, per la sanzione disciplinare è sufficiente la menzione del provvedimentocon il quale la stessa è stata irrogata; 5.7. non è invece necessario che il datore dia conto anche delle ragioni per le qualiha ritenuto di dover esercitare il potere discrezionale perché le valutazioni c he rientrano nella discrezionalità sono comunque incensurabili e la loro esplicitazione risulterebbe priva di finalità; 5.8. dai richiamati principi non si è discostata la sentenza impugnatasicché il terzo motivo deve essere rigettato; 6. nello storico di lite si è evidenziato che la Corte d’Appello di Torino ha fondato la pronuncia su una duplice ratio decidendi, avendo ritenuto, da un lato, assolto l’onere di motivazione, dall’altro comunque integrata la condizione risolutiva prevista al momento della proroga dell’incarico; 6.1. è, quindi, applicabile alla fattispecie l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018); 6.2. dal principio di diritto, condiviso dal Collegio e qui ribadito, discende che è assorbente rispetto ad ogni altra considerazione l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, con la conseguenza che non è necessario statuire sulle ulteriori censure; 7. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; 8. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese de giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali dl 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam