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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14239/2026

Testo disponibile della fonte

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resentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoPaolo Anti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di gestione del risparmio (Sgr) s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scipinotti e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Petricca [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 71/2024 depositatail 10/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] digestione del risparmio s.p.a., quale società di gestione del fondo chiuso diNumero registro generale 6885/2024Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 14239/2026Data pubblicazione 14/05/2026investimento alternativo italiano immobiliare denominato Social PublicInitiatives, conferiva nel 2016 a I.V.R.I.

Istituti di [OSCURATO:PERSONA] d'Italias.p.a. (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) l'incarico di rendere servi-zi di vigilanza in favore del Fondo, stipulando un contratto di appalto.

Pre-lios pagava i servizi sino al maggio 2017 e non saldava quelli successivi.

Il23 maggio 2018, dopo aver ricevuto formale messa in mora da Sicuritalia,[OSCURATO:PERSONA] comunicava il subentro di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nella gestionedel Fondo a decorrere dal 27 aprile 2018, chiedendo la prosecuzione delrapporto sino al 18 giugno 2018, data in cui i servizi cessavano per moro-sità.Con decreto ingiuntivo n. 6567/2019 il Tribunale di Milano ingiungeva aPrelios, in solido con Petricca, il pagamento di € 153.522,72 a titolo di cor-rispettivo per i servizi di vigilanza resi nell'interesse del Fondo.

Preliosproponeva opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione pas-siva in ragione dell'autonomia patrimoniale del Fondo (artt. 36 e 68 co. 2d.lgs. n. 58 del 1998), e chiedeva in subordine l'autorizzazione a chiamarein giudizio Petricca, per la manleva in forza dell'art. 7 dell'accordo di sosti-tuzione del 27 aprile 2018.

Petricca si costituiva eccependo a propria voltala carenza di legittimazione passiva.Il Tribunale di Milano, previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiaravadovuta da [OSCURATO:PERSONA] a Sicuritalia la somma di € 121.222,85, oltre interessimoratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 dalle scadenze delle fatture alsaldo.

Il primo giudice superava l'eccezione di difetto di legittimazionepassiva, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], quale Sgr istitutrice del Fondo, era formal-mente titolare dei rapporti posti in essere nell'interesse del Fondo e chenell'accordo di sostituzione, agli artt. 5 e 7, era stata convenuta la perma-nenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sino alla data della sostituzione gesto-ria.

Escludeva il credito portato dalle fatture maturate dopo il subentro diPetricca e rigettava la domanda di manleva.Numero registro generale 6885/2024Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 14239/2026Data pubblicazione 14/05/2026In accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano con lasentenza in epigrafe ha riformato integralmente la sentenza di primo gra-do, accertando il difetto di legittimazione passiva e di titolarità di [OSCURATO:PERSONA],dichiarando che nulla essa doveva a Sicuritalia per le obbligazioni assuntenell'interesse del Fondo nel corso della propria gestione, rigettando ogniulteriore domanda e compensando integralmente le spese di entrambi igradi.2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidando il ricorso a duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con controricor-so e memoria.[OSCURATO:PERSONA].

Capital ltd rimane intimata.All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte riserva il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de-gli artt. 1 co. 1 lett. j-bis), k) e o), 36 e 68 co. 2 d.lgs. n. 58 del 1998 edelle regole che disciplinano la legittimazione passiva delle società di ge-stione del risparmio in relazione ai debiti contratti nella gestione di fondiimmobiliari, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo peril giudizio in merito a tale legittimazione passiva.Si censura la sentenza in epigrafe per aver accertato il difetto di legiti-matio ad causam passiva della [OSCURATO:PERSONA], e a tal fine si deduce che quest'ul-tima, quale Sgr parte del contratto di appalto stipulato il 15 aprile 2016,conserva la titolarità formale del rapporto e la legittimazione passiva neiconfronti del creditore, anche dopo il subentro di Petricca nella gestionedel Fondo.

Si lamenta che la Corte distrettuale abbia interpretato erro-neamente la pronuncia di Cass. n. 4741/2023, la quale - riguardando unasostituzione gestoria avvenuta nel corso del processo - aveva affermatoche il processo prosegue tra le parti originarie, non già che la Sgr cedenteNumero registro generale 6885/2024Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 14239/2026Data pubblicazione 14/05/2026perde la legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni contratte durantela propria gestione.

Si rileva che la stessa Corte di appello di Milano, consentenza n. 1764/2023, resa in un giudizio tra le medesime parti e ver-tente sul medesimo accordo di sostituzione, ha affermato la legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che la clausola di manleva contenuta nell'ac-cordo di sostituzione presuppone la legittimazione passiva della Sgruscente.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 345c.p.c., in particolare la violazione delle regole che vietano l'introduzione dinuove eccezioni in appello.

Si lamenta che [OSCURATO:PERSONA] abbia dedotto solo inappello la propria estraneità al credito di Sicuritalia in ragione del subentronella gestione del fondo di Petricca in epoca antecedente la proposizionedell'azione monitoria.3.

Il primo motivo di ricorso è fondato sotto il profilo della lamentataviolazione di legge, così come interpretata dalla giurisprudenza di questaCorte, con conseguente assorbimento del secondo motivo.In premessa, è opportuno il richiamo alla ricostruzione adottata dallaSuprema Corte fin da Cass. n. 16605/2010, secondo la quale i fondi co-muni di investimento, pur costituendo patrimoni separati, sono privi diun'autonoma soggettività giuridica, sicché la titolarità formale dei beni delfondo e la legittimazione processuale, sia attiva sia passiva, fanno capo al-la società di gestione.

Cass. n. 12062/2019 ha ribadito il principio nei me-desimi termini, escludendo la legittimazione del fondo a stare in giudizio eaffermando che ogni attività negoziale o processuale posta in esserenell'interesse del patrimonio separato non può che essere espletata innome del soggetto che ne è titolare (nello stesso senso, Cass. n.7201/2025).Pur consapevole di tali dati, la sentenza impugnata invoca il precedentedi Cass. n. 4741/2023 a sostegno della tesi che, ove la sostituzione gesto-ria sia anteriore all'instaurazione del giudizio, la società di gestione del ri-Numero registro generale 6885/2024Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 14239/2026Data pubblicazione 14/05/2026sparmio uscente sia priva di legittimazione passiva.

Il richiamo poggia suuna lettura di tale precedente che omette il tratto su cui esso si fonda eche non si riscontra nel caso attuale, in quanto nella fattispecie sottesa aCass. n. 4741/2023 l’avvicendamento delle Sgr nella gestione del fondoera avvenuto nel corso del processo.

In considerazione di ciò, si operavala qualificazione di successione a titolo universale nei rapporti di gestione,cui si accompagnava la perdita sopravvenuta della ordinaria legittimazionepassiva della Sgr cedente, individuandosi nell'applicazione analogicadell'art. 111 co. 3 e 4 c.p.c. la matrice della disciplina processuale: il pro-cesso prosegue tra le parti originarie e la sentenza spiega i suoi effetti an-che nei confronti della Sgr subentrante.In altre parole, il principio di diritto enunciato da Cass. n. 4741/2023,trascritto anche alla pag. 10 della sentenza impugnata, è delimitato allasostituzione gestoria in corso di causa.

È questo il tratto che giustifical’applicazione analogica dell’art. 111 c.p.c., mentre Cass. n. 4741/2023non si occupa del caso in cui la sostituzione sia intervenuta prima dell'ini-zio del processo, come è accaduto nel caso attuale.

La qualificazione dellaperdita di legittimazione come «sopravvenuta» e come perdita della legit-timazione «ordinaria» rivela che essa è concettualmente inscritta nella di-namica processuale: è un fatto modificativo della legittimazione che si ve-rifica nel corso di un processo già pendente e che l'ordinamento neutraliz-za attraverso il meccanismo di prosecuzione del giudizio tra le parti origi-narie.Quando la sostituzione gestoria precede l'instaurazione del giudizio, nonopera il meccanismo processuale dell'art. 111 c.p.c., neppure per analo-gia, poiché non vi è un processo pendente da proteggere.

La questione varisolta sulla base dei principi generali, e perciò considerando che nella fat-tispecie l'obbligazione per cui si agisce è stata contratta da [OSCURATO:PERSONA], qualeSgr gestore del Fondo al tempo della stipulazione del contratto di appalto;la sostituzione gestoria ha trasferito a Petricca il potere di gestione e diNumero registro generale 6885/2024Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 14239/2026Data pubblicazione 14/05/2026amministrazione del patrimonio separato, ma ciò in sé non toglie che Pre-lios, quale soggetto che ha contratto l'obbligazione, resti obbligata neiconfronti del creditore.Contrariamente a quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata, unaconferma di ciò si desume dall'art. 36 co. 4 d.lgs. n. 58 del 1998, il quale(anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 47/2026) dispone che «delleobbligazioni relative alla gestione del fondo o del singolo comparto, ivi in-cluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il pa-trimonio del fondo o del singolo comparto, rispettivamente».

La disposi-zione delimita il perimetro della garanzia patrimoniale, circoscrivendola alpatrimonio separato (o al singolo comparto), ma non incide né sulla legit-timazione processuale né sulla titolarità del rapporto.

Nell’invocare questadisposizione a sostegno della propria argomentazione, la sentenza in epi-grafe ha desunto indebitamente dall'art. 36 co. 4 cit. una regola relativaalla legittimazione e titolarità passive, mentre tale disposizione indica ilpatrimonio con cui la Sgr risponde (garanzia che, eventualmente, può es-sere attivata attraverso la chiamata in garanzia della Sgr cessionaria).4.Ne consegue che la sentenza impugnata è cassata in relazione al pri-mo motivo accolto; il giudice del rinvio farà applicazione dei principi enun-ciati e si atterrà a quanto sopra esposto, provvedendo anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la cau-sa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, il 06/05/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoPaolo Anti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di gestione del risparmio (Sgr) s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scipinotti e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Petricca [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 71/2024 depositatail 10/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] digestione del risparmio s.p.a., quale società di gestione del fondo chiuso diNumero registro generale 6885/2024Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 14239/2026Data pubblicazione 14/05/2026investimento alternativo italiano immobiliare denominato Social PublicInitiatives, conferiva nel 2016 a I.V.R.I. Istituti di [OSCURATO:PERSONA] d'Italias.p.a. (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) l'incarico di rendere servi-zi di vigilanza in favore del Fondo, stipulando un contratto di appalto. Pre-lios pagava i servizi sino al maggio 2017 e non saldava quelli successivi. Il23 maggio 2018, dopo aver ricevuto formale messa in mora da Sicuritalia,[OSCURATO:PERSONA] comunicava il subentro di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nella gestionedel Fondo a decorrere dal 27 aprile 2018, chiedendo la prosecuzione delrapporto sino al 18 giugno 2018, data in cui i servizi cessavano per moro-sità.Con decreto ingiuntivo n. 6567/2019 il Tribunale di Milano ingiungeva aPrelios, in solido con Petricca, il pagamento di € 153.522,72 a titolo di cor-rispettivo per i servizi di vigilanza resi nell'interesse del Fondo. Preliosproponeva opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione pas-siva in ragione dell'autonomia patrimoniale del Fondo (artt. 36 e 68 co. 2d.lgs. n. 58 del 1998), e chiedeva in subordine l'autorizzazione a chiamarein giudizio Petricca, per la manleva in forza dell'art. 7 dell'accordo di sosti-tuzione del 27 aprile 2018. Petricca si costituiva eccependo a propria voltala carenza di legittimazione passiva.Il Tribunale di Milano, previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiaravadovuta da [OSCURATO:PERSONA] a Sicuritalia la somma di € 121.222,85, oltre interessimoratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 dalle scadenze delle fatture alsaldo. Il primo giudice superava l'eccezione di difetto di legittimazionepassiva, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], quale Sgr istitutrice del Fondo, era formal-mente titolare dei rapporti posti in essere nell'interesse del Fondo e chenell'accordo di sostituzione, agli artt. 5 e 7, era stata convenuta la perma-nenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sino alla data della sostituzione gesto-ria. Escludeva il credito portato dalle fatture maturate dopo il subentro diPetricca e rigettava la domanda di manleva.Numero registro generale 6885/2024Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 14239/2026Data pubblicazione 14/05/2026In accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano con lasentenza in epigrafe ha riformato integralmente la sentenza di primo gra-do, accertando il difetto di legittimazione passiva e di titolarità di [OSCURATO:PERSONA],dichiarando che nulla essa doveva a Sicuritalia per le obbligazioni assuntenell'interesse del Fondo nel corso della propria gestione, rigettando ogniulteriore domanda e compensando integralmente le spese di entrambi igradi.2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidando il ricorso a duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con controricor-so e memoria.[OSCURATO:PERSONA]. Capital ltd rimane intimata.All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte riserva il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de-gli artt. 1 co. 1 lett. j-bis), k) e o), 36 e 68 co. 2 d.lgs. n. 58 del 1998 edelle regole che disciplinano la legittimazione passiva delle società di ge-stione del risparmio in relazione ai debiti contratti nella gestione di fondiimmobiliari, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo peril giudizio in merito a tale legittimazione passiva.Si censura la sentenza in epigrafe per aver accertato il difetto di legiti-matio ad causam passiva della [OSCURATO:PERSONA], e a tal fine si deduce che quest'ul-tima, quale Sgr parte del contratto di appalto stipulato il 15 aprile 2016,conserva la titolarità formale del rapporto e la legittimazione passiva neiconfronti del creditore, anche dopo il subentro di Petricca nella gestionedel Fondo. Si lamenta che la Corte distrettuale abbia interpretato erro-neamente la pronuncia di Cass. n. 4741/2023, la quale - riguardando unasostituzione gestoria avvenuta nel corso del processo - aveva affermatoche il processo prosegue tra le parti originarie, non già che la Sgr cedenteNumero registro generale 6885/2024Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 14239/2026Data pubblicazione 14/05/2026perde la legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni contratte durantela propria gestione. Si rileva che la stessa Corte di appello di Milano, consentenza n. 1764/2023, resa in un giudizio tra le medesime parti e ver-tente sul medesimo accordo di sostituzione, ha affermato la legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la clausola di manleva contenuta nell'ac-cordo di sostituzione presuppone la legittimazione passiva della Sgruscente.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 345c.p.c., in particolare la violazione delle regole che vietano l'introduzione dinuove eccezioni in appello. Si lamenta che [OSCURATO:PERSONA] abbia dedotto solo inappello la propria estraneità al credito di Sicuritalia in ragione del subentronella gestione del fondo di Petricca in epoca antecedente la proposizionedell'azione monitoria.3. Il primo motivo di ricorso è fondato sotto il profilo della lamentataviolazione di legge, così come interpretata dalla giurisprudenza di questaCorte, con conseguente assorbimento del secondo motivo.In premessa, è opportuno il richiamo alla ricostruzione adottata dallaSuprema Corte fin da Cass. n. 16605/2010, secondo la quale i fondi co-muni di investimento, pur costituendo patrimoni separati, sono privi diun'autonoma soggettività giuridica, sicché la titolarità formale dei beni delfondo e la legittimazione processuale, sia attiva sia passiva, fanno capo al-la società di gestione. Cass. n. 12062/2019 ha ribadito il principio nei me-desimi termini, escludendo la legittimazione del fondo a stare in giudizio eaffermando che ogni attività negoziale o processuale posta in esserenell'interesse del patrimonio separato non può che essere espletata innome del soggetto che ne è titolare (nello stesso senso, Cass. n.7201/2025).Pur consapevole di tali dati, la sentenza impugnata invoca il precedentedi Cass. n. 4741/2023 a sostegno della tesi che, ove la sostituzione gesto-ria sia anteriore all'instaurazione del giudizio, la società di gestione del ri-Numero registro generale 6885/2024Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 14239/2026Data pubblicazione 14/05/2026sparmio uscente sia priva di legittimazione passiva. Il richiamo poggia suuna lettura di tale precedente che omette il tratto su cui esso si fonda eche non si riscontra nel caso attuale, in quanto nella fattispecie sottesa aCass. n. 4741/2023 l’avvicendamento delle Sgr nella gestione del fondoera avvenuto nel corso del processo. In considerazione di ciò, si operavala qualificazione di successione a titolo universale nei rapporti di gestione,cui si accompagnava la perdita sopravvenuta della ordinaria legittimazionepassiva della Sgr cedente, individuandosi nell'applicazione analogicadell'art. 111 co. 3 e 4 c.p.c. la matrice della disciplina processuale: il pro-cesso prosegue tra le parti originarie e la sentenza spiega i suoi effetti an-che nei confronti della Sgr subentrante.In altre parole, il principio di diritto enunciato da Cass. n. 4741/2023,trascritto anche alla pag. 10 della sentenza impugnata, è delimitato allasostituzione gestoria in corso di causa. È questo il tratto che giustifical’applicazione analogica dell’art. 111 c.p.c., mentre Cass. n. 4741/2023non si occupa del caso in cui la sostituzione sia intervenuta prima dell'ini-zio del processo, come è accaduto nel caso attuale. La qualificazione dellaperdita di legittimazione come «sopravvenuta» e come perdita della legit-timazione «ordinaria» rivela che essa è concettualmente inscritta nella di-namica processuale: è un fatto modificativo della legittimazione che si ve-rifica nel corso di un processo già pendente e che l'ordinamento neutraliz-za attraverso il meccanismo di prosecuzione del giudizio tra le parti origi-narie.Quando la sostituzione gestoria precede l'instaurazione del giudizio, nonopera il meccanismo processuale dell'art. 111 c.p.c., neppure per analo-gia, poiché non vi è un processo pendente da proteggere. La questione varisolta sulla base dei principi generali, e perciò considerando che nella fat-tispecie l'obbligazione per cui si agisce è stata contratta da [OSCURATO:PERSONA], qualeSgr gestore del Fondo al tempo della stipulazione del contratto di appalto;la sostituzione gestoria ha trasferito a Petricca il potere di gestione e diNumero registro generale 6885/2024Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 14239/2026Data pubblicazione 14/05/2026amministrazione del patrimonio separato, ma ciò in sé non toglie che Pre-lios, quale soggetto che ha contratto l'obbligazione, resti obbligata neiconfronti del creditore.Contrariamente a quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata, unaconferma di ciò si desume dall'art. 36 co. 4 d.lgs. n. 58 del 1998, il quale(anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 47/2026) dispone che «delleobbligazioni relative alla gestione del fondo o del singolo comparto, ivi in-cluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il pa-trimonio del fondo o del singolo comparto, rispettivamente». La disposi-zione delimita il perimetro della garanzia patrimoniale, circoscrivendola alpatrimonio separato (o al singolo comparto), ma non incide né sulla legit-timazione processuale né sulla titolarità del rapporto. Nell’invocare questadisposizione a sostegno della propria argomentazione, la sentenza in epi-grafe ha desunto indebitamente dall'art. 36 co. 4 cit. una regola relativaalla legittimazione e titolarità passive, mentre tale disposizione indica ilpatrimonio con cui la Sgr risponde (garanzia che, eventualmente, può es-sere attivata attraverso la chiamata in garanzia della Sgr cessionaria).4.Ne consegue che la sentenza impugnata è cassata in relazione al pri-mo motivo accolto; il giudice del rinvio farà applicazione dei principi enun-ciati e si atterrà a quanto sopra esposto, provvedendo anche sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la cau-sa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, il 06/05/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino