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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04741/2023

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a pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5546/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente do- miciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 7 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata - sul controricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA]- drea Vesalio 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rap- presenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- 2di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5117/2018 , depositata il 23/7/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/6/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principalee l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA]

1. –[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. impugna in cas- sazione la sentenza in epigrafe, che: (a) ha dichiarato il difetto di le- gittimazione passiva della società [OSCURATO:PERSONA].g.r., convenuta in giu- dizioquale società di gestione del fondo comune di investimento im- mobiliare Calliope, e attuale ricorrente incidentale; (b) ha disatteso l’istanza di chiamata in causa della società Castello s.g.r. , succeduta nel corso del giudizio di primo grado alla [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti di gestione relativi predetto fondo comune di investimento; (c) in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato ladomanda di CIA di paga- mento della provvigione per l’attività di mediazione da costei svolta tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio «Castore e Polluce» s.c.a.r.l.in relazione alla stipula delcontratto preliminare di vendita di un immobile.

In primo grado, il Tribunale di Roma aveva condannato la convenuta contumace al pagamento di 174.000,00 Euro di provvigione.

2. –Il ricorso in cassazione è affidato a tre motivi, illustrati da me- moria.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] (oggi in liquidazione) con controricorso e ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo, parimenti illu- strato da memoria. 3di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo del ricorso principale , proposto ai s ensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 111 c.p.c., per avere la Corte di appellodichiarato il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA].g.r., a cagione del subentro della Castello s.g.r. nei rapporti di gestionerelativi al fondo comune di investimento Calliope , occorsa nel giudizio di primo grado.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

La Corte d'appello afferma che il «credito oggetto del […] giudizio deriva da un rapporto intercorso tra la CIA e la [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA]» [il corsivo è nostro].

Da un punto di vista logico - giuridico astratto, l’affermazione presuppone che la società di gestione agisca nei confronti del fondo gestito come un organo agisce nei confronti dell’entità soggettivain cui è inserito .

In effetti, l ’idea di un rapporto (para)organico tra società di gestione e fondo d’investimento non è distantedalla realtà attuale d el traffico economico.

Senonché,tutto ciò - che pur incontra il favore ricostruttivo di sem- pre più frequenti voci dottrinali,le quali si sono spinte fino a parlare di una rappresentanza quasi organica o «periorganica» in capo alla so- cietà di gestione- non trova attualmente corrispondenza nel diritto po- sitivo italiano, per come esso è stato interpretato - sulla scorta di un’analisiaccorta - dalla giurisprudenza di questa Corte , specialmente ad opera di Cass. 16605/2010, secondo la quale: «La soluzione che meglio sembra rispondere alle esigenze sottese alla costituzione dei fondi comuni d'investimento e che trova più solidi agganci nella relativa disciplina resta quella che ravvisa nel fondo un patrimonio separato.

La separazione, unitamente alle specifiche disposizioni […] , garantisce adeguatamente la posizione dei partecipanti, i quali sono i proprietari sostanziali dei beni di pertinenza del fondo, lasciando però la titolarità 4di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. formale di tali beni in capo alla società di gestione che lo ha istituito […]» oppure «dalla società di gestione subentrata nella gestione» (così, art. 36, co. 1 d.lgs. 58/1998).

Osserva inoltre Cass. 16605/2010, cit.: «In siffatte situazioni non si dubita che il patrimonio separato (o destinato) sia pur sempre da ri- condurre alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica che sia) dal quale esso promana, ancorché occorra tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimo soggetto o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione.

Ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può, perciò, che essere espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli effetti a quello specifico ben distinto patrimonio».

Nel caso di speciesotteso a quella pronuncia, Cass. 16605/2010 ne aveva desuntoche, in caso di acquisto di un immobile nell' interesse del fondo, il bene acquistato deve essere intestato alla società di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.

2. –Applicato al presente caso di specie, in cui nel corso del giudizio di primo grado, in forza di cessione di ramo d’azienda, la Castellos.g.r. è succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] s.g.r. nel gestire il fondo comune di in- vestimento, l’impian to delineato da Cass. 1 6 605/2010 determina la perdita sopravvenuta della ordinaria legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA], «la cui persistenza durante la durata di tutto il giudiziodi prime cure –(così, la sentenza in epigrafe, p. 4) - doveva invece essere pro- vata da parte attrice, trattandosi di condizione dell’azione».

Per quanto è dato di capire, la Corte d'appello imputa all’attrice di non essersi 5di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. mantenuta al corrente del subentro della Castello nei rapporti di ge- stione, giacché «avrebbe dovuto, nel giudizio di primo grado, rilevare la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] […] e rivolgere la propria domanda nei confronti della Castello […] so- cietà subentrata nella gestione del [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, unica le- gittimata a resistere in giudizio».

Il che vale esattamente quanto dire che, se l’attore ha citato in giu- dizio il convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui questi ha la resi- denza o il domicilio (art. 18 c.p.c.) e poi, durante il corso del processo, il convenuto si trasferisce altrove, l’attore deve inseguire il convenuto e ricominciare il processo, citandolo dinanzi al giudice del luogo in cui costui si è trasferito.

E così via ricominciando.

3. –Punto di partenza è che la perdita della ordinaria legittimazione passiva della società di gestione alienante è determinata da una suc- cessione a titolo universale nei rapporti di gestione, non già da una successione a titolo particolare nel diritto controverso (che è nel caso di specie il diritto alla provvigione), cosicché non entra in gioco l’appli- cazione diretta dell’art. 111 c.p.c.

Tuttavia, tale successione non può trovare la sua disciplina nem- meno attraverso un’applicazione diretta dell’art. 110 c.p.c.

Se è vero infatti che il subentro nei rapporti di gestione determina una succes- sione nel processo (come recita la rubrica dell’art. 110 c.p.c.), ciò non accade perché «la parte vien meno per morte o altra causa», come prevede la fattispecie dall’art. 110 c.p.c.

La giurisprudenza di questa Corte –con il consenso della dottrina maggioritaria – esclude di appli- care l’art. 110 c.p.c., quando la successione a titolo generale non con- segue al venire meno della parte (cosicché questa conserva la relativa capacità),ovvero quando il successore è individuato ope legis, cosicché 6di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. nell’uno e nell’altro caso non si rende necessaria l’interruzione del pro- cesso (cfr. Cass. 15869/2018, in tema disuccessione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate alle società del gruppo Equitalia, ove si è di- sposta la prosecuzione dei giudizi pendenticon il subentro del succes- sore, senza necessità di interruzione).

4. – Per sopperire alle esigenze pragmatiche delineate sub n. 2 si dischiude la possibilità di applicare analogicamente l’art. 111 c.p.c.(nel suo terzo e quarto comma).

In questa direzione si segnalano prece- denti di questa Corte che - in ipotesi di successioni che fuoriesc ono dalle fattispecie dell’art. 110 c.p.c.- hanno sganciato l’applicabilità de- gli ultimi due commi dell’art. 111 c.p.c. dalla ricorrenza di una succes- sione a titolo particolare nel diritto controversoex art. 111, co. 1 c.p.c.

In questo senso, Cass. 21071 /2007, 17127 /2002, 13948 /2000, 1999/2030 (ove l’art. 111 c.p.c. è stato applicato all’ipotesi del trasfe- rimentolegislativo all'I nail dei rapporti relativi a malattie professionali ed infortuni sul lavoro del personale ferroviario al fine di conservare la legittimazione processuale delle [OSCURATO:SOCIETA].) .

Nello stesso senso, con riferimento alla corrispondente vicenda riguardante [OSCURATO:PERSONA], Cass. 12689/2003.

Inoltre, un ulteriore argomento in favore dell’applicazione analogica dell’art. 111, co. 3 e 4 c.p.c. discende da un’indagine storica sul pro- cesso di formazione dell’art. 111 c.p.c., di cui si è valsaun autorevole dottrina nel contesto di uno studio sugli acquisti a non domino (coin- volti dalla prima delle due salvezze finali dell’art. 111, co. 4 c.p.c.), ove si attesta che l’art. 111 c.p.c. ha una matrice composita: i primi tre commi si ispirano al § 265 della ZPOtedesca, mentre il quarto trova la propria origine nel § 61 della legge generale austriaca sui libri fondiari del 1871.

La diversa origine del quarto comma rispetto ai primi tre suggerisce a tale dottrina che esso sia applicabile anche all’ipotesi – 7di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. diversa dal presente caso di specie - in cui l’alienazione nel corso del processo non determini la perdita della legittimazione ordinaria da parte dell’alienante.

Comune a quella ipotesi e al presente caso di spe- cie è tuttavia l’esigenza che la durata del processo non vada a danno di chi è costretto ad agire o difendersi in giudizio per vedere tutelate le proprie ragioni.

Infine, per l’applicazione analogica dell’art. 111 c.p.c. in siffatte fat- tispecie,si segnalano alcune significative pronunce dei giudici di me- rito, tra le quali Tri bunale di M ilano, 24 ottobre 2014, nella causa 51854/2011R.G.

All’esito di queste considerazioni, il Collegio enunciail seguente prin- cipio di diritto: «Se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento,si trasferiscono da una società di gestione all’altra -ai sensi dell’art. 36, co. 1 d.lgs. 98/1998 - i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie.

La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o es- sere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estro- messa.

In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di ge- stione subentrata».

5. -In applicazione del principio di diritto enunciato alla fine del pa- ragrafo precedente e sulla base delle ragioni che lo giustificano, è ac- colto il primo motivo del ricorsoprincipale.

6. – Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 354 c.p.c., per avere la Corte di appello rigettato l’istanza di integrazione del contrad- dittorio con lachiamata in causa della cessionaria nel giudizio d’appello, in quanto ciò avrebbe sacrificato il doppio grado di giudizio. 8di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell'art.360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli art. 92 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di compensare tra le parti le spese del giudizio d’appello.

7. - In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il Collegio ravvede gli estremi per dichiarare assorbiti il se- condo e ilterzo motivo di ricorso.

8. -L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale rende in- vece necessaria la pronuncia sull’unico motivo del r icorso incidentale condizionato, proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Con tale motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 145 e 149 c.p.c. e dell’art. 7 l. 890/1982, per avere la Corte di appello mancato di dichiarare invalida la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza del giu- dizio di primo grado.In particolare, la nullità della notificazione a Va- lore Reale degli atti introduttivi del processo viene dedotta per mancata spedizione della raccomandata ai sensi dell’art. 7, co. 3 l. 890/1982 .

Sotto un secondo profilo, si deduce che la notificazione è nulla per im- possibilità di identificare il consegnatario sulla base delle indicazioni contenute sull’avviso di ricevimento e quindi per la conseguente im- possibilità per la società di contestare l’esistenza di un qualsivoglia rap- porto tra sé e il consegnatario Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Infatti,sono da confer- mare le determinazioni compiute sul punto dalla Corte d’appello.

Dall’avviso di ricevimento risultano con chiarezza: (a) la firma della persona consegnataria sotto un timbro recante la dicitura «[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.» , (b) la qualità di «impiegata» della consegnataria, nonché (c) il suo essere «al servizio del destinatario» come «addetto alla ricezione delle notificazioni».

In queste condizioni, [OSCURATO:PERSONA] si 9di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. è vista conservate intatte le possibilità (di cui non ha usufruito) di con- testare l’esistenza di un rapporto tra sé e la consegnataria, a partire dalla prova di fatti secondari, come ad esempio il trafugamento del timbro,da cui inferire ex art. 2727 c.c. l’assenza di tal e rapporto .

In tali condizioni è anche infondato il primo profilo di censura, poiché non vi è necessità di avviso a mezzo di lettera raccomandata ex art. 7 l. 890/1982 (cfr. Cass. 9878/2020; 14748/2021; 13086/2021).

Quanto al riferimento finale alla giurisprudenza della Cedu in tema di processi contumaciali (cfr.

Controricorso e ricorso incidentale condi- zionato, p. 39), esso è privo di specificità e sembra supporre che il procedimento di notificazione si perfezioni solo con l’acquisizione della conoscenza effettiva da parte del destinatario e non già con la crea- zione di una situazione di conoscibilità legale.

Tale supposizione si muove in direzione opposta rispetto allarealtà normativa.

In conclusione, il ricorso incidentale condizionato è rigettato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorsoprincipale nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo del ri- corso principale; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5546/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente do- miciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 7 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata - sul controricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA]- drea Vesalio 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rap- presenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- 2di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5117/2018 , depositata il 23/7/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/6/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principalee l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. –[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. impugna in cas- sazione la sentenza in epigrafe, che: (a) ha dichiarato il difetto di le- gittimazione passiva della società [OSCURATO:PERSONA].g.r., convenuta in giu- dizioquale società di gestione del fondo comune di investimento im- mobiliare Calliope, e attuale ricorrente incidentale; (b) ha disatteso l’istanza di chiamata in causa della società Castello s.g.r. , succeduta nel corso del giudizio di primo grado alla [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti di gestione relativi predetto fondo comune di investimento; (c) in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato ladomanda di CIA di paga- mento della provvigione per l’attività di mediazione da costei svolta tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio «Castore e Polluce» s.c.a.r.l.in relazione alla stipula delcontratto preliminare di vendita di un immobile. In primo grado, il Tribunale di Roma aveva condannato la convenuta contumace al pagamento di 174.000,00 Euro di provvigione. 2. –Il ricorso in cassazione è affidato a tre motivi, illustrati da me- moria. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] (oggi in liquidazione) con controricorso e ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo, parimenti illu- strato da memoria. 3di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo del ricorso principale , proposto ai s ensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 111 c.p.c., per avere la Corte di appellodichiarato il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA].g.r., a cagione del subentro della Castello s.g.r. nei rapporti di gestionerelativi al fondo comune di investimento Calliope , occorsa nel giudizio di primo grado. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La Corte d'appello afferma che il «credito oggetto del […] giudizio deriva da un rapporto intercorso tra la CIA e la [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA]» [il corsivo è nostro]. Da un punto di vista logico - giuridico astratto, l’affermazione presuppone che la società di gestione agisca nei confronti del fondo gestito come un organo agisce nei confronti dell’entità soggettivain cui è inserito . In effetti, l ’idea di un rapporto (para)organico tra società di gestione e fondo d’investimento non è distantedalla realtà attuale d el traffico economico. Senonché,tutto ciò - che pur incontra il favore ricostruttivo di sem- pre più frequenti voci dottrinali,le quali si sono spinte fino a parlare di una rappresentanza quasi organica o «periorganica» in capo alla so- cietà di gestione- non trova attualmente corrispondenza nel diritto po- sitivo italiano, per come esso è stato interpretato - sulla scorta di un’analisiaccorta - dalla giurisprudenza di questa Corte , specialmente ad opera di Cass. 16605/2010, secondo la quale: «La soluzione che meglio sembra rispondere alle esigenze sottese alla costituzione dei fondi comuni d'investimento e che trova più solidi agganci nella relativa disciplina resta quella che ravvisa nel fondo un patrimonio separato. La separazione, unitamente alle specifiche disposizioni […] , garantisce adeguatamente la posizione dei partecipanti, i quali sono i proprietari sostanziali dei beni di pertinenza del fondo, lasciando però la titolarità 4di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. formale di tali beni in capo alla società di gestione che lo ha istituito […]» oppure «dalla società di gestione subentrata nella gestione» (così, art. 36, co. 1 d.lgs. 58/1998). Osserva inoltre Cass. 16605/2010, cit.: «In siffatte situazioni non si dubita che il patrimonio separato (o destinato) sia pur sempre da ri- condurre alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica che sia) dal quale esso promana, ancorché occorra tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimo soggetto o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione. Ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può, perciò, che essere espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli effetti a quello specifico ben distinto patrimonio». Nel caso di speciesotteso a quella pronuncia, Cass. 16605/2010 ne aveva desuntoche, in caso di acquisto di un immobile nell' interesse del fondo, il bene acquistato deve essere intestato alla società di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. 2. –Applicato al presente caso di specie, in cui nel corso del giudizio di primo grado, in forza di cessione di ramo d’azienda, la Castellos.g.r. è succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] s.g.r. nel gestire il fondo comune di in- vestimento, l’impian to delineato da Cass. 1 6 605/2010 determina la perdita sopravvenuta della ordinaria legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA], «la cui persistenza durante la durata di tutto il giudiziodi prime cure –(così, la sentenza in epigrafe, p. 4) - doveva invece essere pro- vata da parte attrice, trattandosi di condizione dell’azione». Per quanto è dato di capire, la Corte d'appello imputa all’attrice di non essersi 5di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. mantenuta al corrente del subentro della Castello nei rapporti di ge- stione, giacché «avrebbe dovuto, nel giudizio di primo grado, rilevare la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] […] e rivolgere la propria domanda nei confronti della Castello […] so- cietà subentrata nella gestione del [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, unica le- gittimata a resistere in giudizio». Il che vale esattamente quanto dire che, se l’attore ha citato in giu- dizio il convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui questi ha la resi- denza o il domicilio (art. 18 c.p.c.) e poi, durante il corso del processo, il convenuto si trasferisce altrove, l’attore deve inseguire il convenuto e ricominciare il processo, citandolo dinanzi al giudice del luogo in cui costui si è trasferito. E così via ricominciando. 3. –Punto di partenza è che la perdita della ordinaria legittimazione passiva della società di gestione alienante è determinata da una suc- cessione a titolo universale nei rapporti di gestione, non già da una successione a titolo particolare nel diritto controverso (che è nel caso di specie il diritto alla provvigione), cosicché non entra in gioco l’appli- cazione diretta dell’art. 111 c.p.c. Tuttavia, tale successione non può trovare la sua disciplina nem- meno attraverso un’applicazione diretta dell’art. 110 c.p.c. Se è vero infatti che il subentro nei rapporti di gestione determina una succes- sione nel processo (come recita la rubrica dell’art. 110 c.p.c.), ciò non accade perché «la parte vien meno per morte o altra causa», come prevede la fattispecie dall’art. 110 c.p.c. La giurisprudenza di questa Corte –con il consenso della dottrina maggioritaria – esclude di appli- care l’art. 110 c.p.c., quando la successione a titolo generale non con- segue al venire meno della parte (cosicché questa conserva la relativa capacità),ovvero quando il successore è individuato ope legis, cosicché 6di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. nell’uno e nell’altro caso non si rende necessaria l’interruzione del pro- cesso (cfr. Cass. 15869/2018, in tema disuccessione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate alle società del gruppo Equitalia, ove si è di- sposta la prosecuzione dei giudizi pendenticon il subentro del succes- sore, senza necessità di interruzione). 4. – Per sopperire alle esigenze pragmatiche delineate sub n. 2 si dischiude la possibilità di applicare analogicamente l’art. 111 c.p.c.(nel suo terzo e quarto comma). In questa direzione si segnalano prece- denti di questa Corte che - in ipotesi di successioni che fuoriesc ono dalle fattispecie dell’art. 110 c.p.c.- hanno sganciato l’applicabilità de- gli ultimi due commi dell’art. 111 c.p.c. dalla ricorrenza di una succes- sione a titolo particolare nel diritto controversoex art. 111, co. 1 c.p.c. In questo senso, Cass. 21071 /2007, 17127 /2002, 13948 /2000, 1999/2030 (ove l’art. 111 c.p.c. è stato applicato all’ipotesi del trasfe- rimentolegislativo all'I nail dei rapporti relativi a malattie professionali ed infortuni sul lavoro del personale ferroviario al fine di conservare la legittimazione processuale delle [OSCURATO:SOCIETA].) . Nello stesso senso, con riferimento alla corrispondente vicenda riguardante [OSCURATO:PERSONA], Cass. 12689/2003. Inoltre, un ulteriore argomento in favore dell’applicazione analogica dell’art. 111, co. 3 e 4 c.p.c. discende da un’indagine storica sul pro- cesso di formazione dell’art. 111 c.p.c., di cui si è valsaun autorevole dottrina nel contesto di uno studio sugli acquisti a non domino (coin- volti dalla prima delle due salvezze finali dell’art. 111, co. 4 c.p.c.), ove si attesta che l’art. 111 c.p.c. ha una matrice composita: i primi tre commi si ispirano al § 265 della ZPOtedesca, mentre il quarto trova la propria origine nel § 61 della legge generale austriaca sui libri fondiari del 1871. La diversa origine del quarto comma rispetto ai primi tre suggerisce a tale dottrina che esso sia applicabile anche all’ipotesi – 7di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. diversa dal presente caso di specie - in cui l’alienazione nel corso del processo non determini la perdita della legittimazione ordinaria da parte dell’alienante. Comune a quella ipotesi e al presente caso di spe- cie è tuttavia l’esigenza che la durata del processo non vada a danno di chi è costretto ad agire o difendersi in giudizio per vedere tutelate le proprie ragioni. Infine, per l’applicazione analogica dell’art. 111 c.p.c. in siffatte fat- tispecie,si segnalano alcune significative pronunce dei giudici di me- rito, tra le quali Tri bunale di M ilano, 24 ottobre 2014, nella causa 51854/2011R.G. All’esito di queste considerazioni, il Collegio enunciail seguente prin- cipio di diritto: «Se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento,si trasferiscono da una società di gestione all’altra -ai sensi dell’art. 36, co. 1 d.lgs. 98/1998 - i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o es- sere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estro- messa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di ge- stione subentrata». 5. -In applicazione del principio di diritto enunciato alla fine del pa- ragrafo precedente e sulla base delle ragioni che lo giustificano, è ac- colto il primo motivo del ricorsoprincipale. 6. – Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 354 c.p.c., per avere la Corte di appello rigettato l’istanza di integrazione del contrad- dittorio con lachiamata in causa della cessionaria nel giudizio d’appello, in quanto ciò avrebbe sacrificato il doppio grado di giudizio. 8di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell'art.360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli art. 92 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di compensare tra le parti le spese del giudizio d’appello. 7. - In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il Collegio ravvede gli estremi per dichiarare assorbiti il se- condo e ilterzo motivo di ricorso. 8. -L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale rende in- vece necessaria la pronuncia sull’unico motivo del r icorso incidentale condizionato, proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Con tale motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 145 e 149 c.p.c. e dell’art. 7 l. 890/1982, per avere la Corte di appello mancato di dichiarare invalida la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza del giu- dizio di primo grado.In particolare, la nullità della notificazione a Va- lore Reale degli atti introduttivi del processo viene dedotta per mancata spedizione della raccomandata ai sensi dell’art. 7, co. 3 l. 890/1982 . Sotto un secondo profilo, si deduce che la notificazione è nulla per im- possibilità di identificare il consegnatario sulla base delle indicazioni contenute sull’avviso di ricevimento e quindi per la conseguente im- possibilità per la società di contestare l’esistenza di un qualsivoglia rap- porto tra sé e il consegnatario Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. Infatti,sono da confer- mare le determinazioni compiute sul punto dalla Corte d’appello. Dall’avviso di ricevimento risultano con chiarezza: (a) la firma della persona consegnataria sotto un timbro recante la dicitura «[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.» , (b) la qualità di «impiegata» della consegnataria, nonché (c) il suo essere «al servizio del destinatario» come «addetto alla ricezione delle notificazioni». In queste condizioni, [OSCURATO:PERSONA] si 9di 9 - RG 5546/2019 – PU 30/6/2022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. è vista conservate intatte le possibilità (di cui non ha usufruito) di con- testare l’esistenza di un rapporto tra sé e la consegnataria, a partire dalla prova di fatti secondari, come ad esempio il trafugamento del timbro,da cui inferire ex art. 2727 c.c. l’assenza di tal e rapporto . In tali condizioni è anche infondato il primo profilo di censura, poiché non vi è necessità di avviso a mezzo di lettera raccomandata ex art. 7 l. 890/1982 (cfr. Cass. 9878/2020; 14748/2021; 13086/2021). Quanto al riferimento finale alla giurisprudenza della Cedu in tema di processi contumaciali (cfr. Controricorso e ricorso incidentale condi- zionato, p. 39), esso è privo di specificità e sembra supporre che il procedimento di notificazione si perfezioni solo con l’acquisizione della conoscenza effettiva da parte del destinatario e non già con la crea- zione di una situazione di conoscibilità legale. Tale supposizione si muove in direzione opposta rispetto allarealtà normativa. In conclusione, il ricorso incidentale condizionato è rigettato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorsoprincipale nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo del ri- corso principale; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al