CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: I14H
Titolo CCNL: CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Trasporti e Logistica
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TRASPORTI
Sottosettori: logistica, trasporto merci e spedizione
Parti datoriali: PMIA; UNILAVORO PMI
Parti sindacali: CONFSAL FISALS
Decorrenza: 2026-03-27
Scadenza: 2031-03-26
Stipula: 2026-03-26
Stato: Acquisito
Identificativo: 21034
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=242643
--- Testo contratto ---
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CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LA VORO
Per i dipendenti dalle aziende del settore
trasporti e logistica
(Testo Coordinato con le modifiche introdotte dall’accordo integrativo e di rinnovo
del 26/03/2026)
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LA VORO
per i dipendenti dalle aziende del settore trasporti e logistica
(Testo Coordinato con le modifiche introdotte dall’accordo integrativo e di rinnovo del 26/03/2026)
26/03/2026
(Decorrenza: 27/03/2026 – 26/03/2031)
Parti stipulanti
1.a.i.1. UNILA VORO PMI – FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
1.a.i.2. PMIA
E
2. CONFSAL FISALS
Testo del c.c.n.l.
Premessa e ambito di applicazione
che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se
denominate transitarle e doganali, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto
di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato,
dalle impr ese svolgenti l’attività di commercio elettronico, dai corrieri espresso, dalle imprese
svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale, dalle aziende di trasloco, dalle aziende
svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e delle altre attività di logistica al di fuori della filiera
del trasporto e della movimentazione merci, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che
esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali,
dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende
produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di
supporto alla produzione, operanti singolarmente o ppure all'interno di infrastrutture interportuali,
autoportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.
PREMESSA
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Le parti stipulanti ritengono necessario nelle premesse del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione, rappresentare le trasformazioni che stanno caratterizzando il settore, le sfide future che
dovranno essere affrontate, le azioni comuni necessarie per lo sviluppo delle imprese e del salario
delle lavoratrici e dei lavoratori, le azioni per migliorare la sicurezza e la qualità della vita di chi opera
all’ interno della logistica integrata e del trasporto.
La logistica integrata e del trasporto rappresenta sempre più il terreno di confronto nei nuovi assetti
globali, delle sperimentazioni digitali e tecnologiche che stanno concentrando in questo settore: a
partire dall’ intelligenza artificiale, 5g, blockchain e dalla transizione digitale che mod ificherà non
solo la logistica dei magazzini ma anche i mezzi utilizzati per il trasporto.
Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono
relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta
caratteristiche del tutto nuove. L’e-commerce è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. Consente a
tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto
lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di
fare transazioni in rete mette in discussione l’attuale struttura dei canali commerciali tradizionali
poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni.
All’intermediario commerciale si sostituisce l’impresa di trasporto -spedizione-logistica che vede
dischiudersi un nuovo vasto campo di attività: l’e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-
line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci.
L’e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e
consegna) comprende la presa dell’ordine direttamente dal cliente finale, l’incasso e i servizi post -
transazione quali rese, riparazioni, ecc.
In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a addattarsi alle
mutate condizioni che si creano lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi
a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica.
L’e-Fulfilment collegato all’e -Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to
Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordi ni in
qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla
clientela.
Lo sviluppo delle tecnologie che stanno guidando il cambiamento ha determinato la nascita di nuove
figure professionali.
Le parti avev ano già istituito una Commissione tecnica per la revisioni dei profili e avviato la
discussione in tal senso.
Oggi, nel pieno della transizione tecnologica del settore, occorre ricomprendere le figure legate alla
“Information Tecnology”, a partire dalla gestione dei dati, dalla loro elaborazione e dalla creazione di
sistemi tecnologici e dalla sicurezza digitale.
Occorre inoltre tener conto delle professioni che, sempre in relazione allo sviluppo della tecnologia e
della multiculturalità nel settore, operano nella gestione, controllo del flusso c stoccaggio delle merci,
del ciclo produttivo, degli acquisti tecnologici, dell’automazione della logistica del sito, della gestione
dell’ultimo miglio, della mediazione culturale.
L’innovazione tecnologica non solo per quanto riguarda gli hardware ma soprattutto i software sarà
tra le sfide centrali che questo settore sta affrontando.
Le ricadute che questo processo avrà nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dovranno essere
accompagnate da un corrispondent e incremento della formazione continua per mantenere i livelli
occupazionali e non disperdere professionalità, anche attingendo a programmi di formazione
finanziata.
Questi mutamenti hanno la necessità di essere accompagnati da un sostegno legislativo per lo sviluppo
e per la connessione sempre più spinta delle piattaforme logistiche, nel campo digitale ed
infrastrutturale, ma anche per garantire la tutela di asset strategici, tenuto conto che da tempo si stanno
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affermando processi globali di verticalizzazione e finanziarizzazione dell’intera filiera della logistica
e del trasporto integrato.
Questo comporta l’esigenza di individuare nuove aree destinate a magazzini. I Pums in questo
contesto possono - avere un ruolo centrale per la riutilizzazione di aree industriali dismesse e nel
creare collegamenti per diminuire l’impatto ambientale e sulla mobilità delle aree urbane, utilizzando
prevalentemente veicoli di ultima generazione a, minore impatto. Le ZES e le ZLS devono essere
strumenti grazie ai quali nei t erritori si possano mettere in campo soluzioni amministrative ed
incentivi di natura economica per attirare attività di reshoring \backshoring. Per questo diventa
necessaria anche un’azione congiunta delle strutture territoriali delle AADD e delle OOSS nei
confronti delle istituzioni locali.
In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei
traffici è penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che
hanno prodotto significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci:
operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici. Ne consegue un confronto
sulla prospettiva, per la quale è condizionante un riequilib rio e un riproporzionamento delle risorse
pubbliche delle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione
del settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di
fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove professionalità e competenze, incremento
dei posti di lavoro.
Nell’avanzare richieste di risorse pubbliche per il settore si dovrà tener conto della necessità di
investimenti infrastrutturali per la realizzazione di aree di sosta che garantiscano la qualità del risposo
e delle necessità degli autisti, così come il sostegno per la transizione ambientale, digitale e per le
dotazioni di sicurezza dei mezzi. Le parti si danno reciproco impegno ad incontrarsi allo scopo di
effettuare una congiunta valutazione delle situazioni contingenti riguardo sicurezza stradale, tempi di
attesa, viabilità e connessa sicurezza dei mezzi operativi, al fine di promuovere iniziative congiunte
nei confronti del Governo e delle Istituzioni Europee ed Internazionali.
Il nostro Paese dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di attività che generano valore aggiunto per il
territorio e la nostra azione comune dovrà far sì che queste attività possano generare sviluppo per le
imprese e buona e stabile occupazione.
Perché ciò si realizzi c’è la necessità di significativi avanzamenti in termini di: programmazione e
infrastrutture, complessivamente di regole e di legalità, qualità della vita delle lavoratrici e lavoratori
del settore, oltre ad elevati standard di sicurezza e di programmi di formazione, a partire dalle nuove
tecnologie e di politiche attive per favorire un adeguato bilanciamento di genere all’interno del settore.
Le parti convengono sulla opportunità che l'attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in
maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che
riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti e la movimentazione delle merci. La
risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza del trasporto di
merci consiste, nel breve periodo, nell'intermodalità che si configura come un sistema che ha bisogno
di imprese più strutturate sia dal punto di vista della capitalizzazione sia da quello dell’aggregazione.
Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel
mercato dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica
dell’azienda e un futuro certo ai lavoratori che vi operano all’interno delle stesse. A rendere sempre
più strutturate le imprese, in questi anni, hanno contribuito i processi di qualificazione della filiera
che hanno anche portato al miglioramento de lle condizioni di sicurezza e di qualità della vita delle
lavoratrici e dei lavoratori con conseguente salvaguardia e incremento dei livelli occupazionali e della
professionalità degli addetti del settore.
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I processi di qualificazione delle filiere dei fornitori, così come quelli di internalizzazione, dovranno
essere strategicamente adottati dalle imprese anche per innalzare i livelli di legalità del settore. Per
ulteriormente meglio qualificare il tema della legalità occorre inoltre riprendere il Tavolo della legalità
con i Ministeri competenti.
L’unicità contrattuale, nell’ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, trasloco,
smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci, qualunque sia la modalità
attraverso cui viene svolta l’attività negli anni ha caratterizzato il CCNL Logistica traporto merci e
spedizione che è stato in questi anni lo strumento grazie al quale si sono governati i processi e
migliorato le condizioni economiche e normative e la sicurezza delle la voratrici e dei lavoratori del
settore.
Le Parti ribadiscono che riconoscono il presente CCNL come unico strumento di regolamentazione
del settore nel rispetto degli accordi interconfederali in materia sottoscritti fra le confederazioni delle
Parti firmatarie, e che lo stesso garantisca la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni
per tutte le lavoratrici e lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale. Richiedono nel
contempo che il Governo affianchi questo importante strumento di regolazione del settore attraverso
un intervento normativo condiviso con le parti stipulanti il CCNL volto anche ad arginare forme di
dumping contrattuale.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di
informazione e consultazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni
industriali e diritti sindacali, i minimi conglobati, la classificazione dei lavoratori, la durata dell’orario
di lavoro, la regolamentazione della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa.
Le parti condividono che si debba sempre più valorizzare la contrattazione di secondo livello
aziendale e/o territoriale, con ambiti e materie non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello
nazionale, individuando le sole articolazioni delle parti stipulanti il presente CCNL quali soggetti
abilitati a tale contrattazione.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle
trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla
data del ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contrat to e comunque per un
periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo
le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati i tempi e le procedure di cui in premessa, in caso di ritardato
rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura
economica che le parti individuano essere pari al 40% dell’inflazione, riferita all’anno precedente da
calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari; dopo
6 mesi la suddetta percentuale passerà al 60%. Di tale somma erogata si dovrà tener conto in sede di
rinnovo.
Le parti stipulanti confermano che gli istituti contrattuali in essere sono conformi alle normative
vigenti.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i
lavoratori che fanno parte:
1) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle
OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune
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occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme
statutarie delle Organizzazioni stesse;
1) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei
lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a c omunicare l’elezione o la nomina dei
lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di
lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite
comunicazione scritta con ricevuta a validità certa anche tramite PEC.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi
finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi
attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti, compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare
tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per
il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di
Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può
essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce
sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione
aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori
stagionali il cui contratto di as sunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata
residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) fino a n. 1 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che
occupano da 16 a 50 dipendenti;
1) fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che
occupano da 51 a 200 dipendenti;
2) fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che
occupano più di 200 dipendenti.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al punto n. 1 deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A. anche tramite PEC.
Le Rappresentan ze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti
argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno
dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai permessi delle R.S.A.,
ruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive,
moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali di
cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse,
risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
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Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a
riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle
Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.
Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20% del monte ore annuo che
dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e no n assorbe per le
Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della Legge n. 300/1970
e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi
direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare
alle singole aziende, anche tramite PEC, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello
di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei
permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e
degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti
previsti dai rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il CCNL ed
avanzata, anche tramite PEC, con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare
urgenza. Le richieste di permesso devono essere vistate dal responsabile dell’organo direttivo di
appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi
direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi
sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle
Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale
e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa
purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione d ell’impresa con almeno tre giorni di
anticipo. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette
dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore
all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche
fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale,
tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono
altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e
l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella
convocazione.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Articolo 4 – Referendum
Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale.
I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
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Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi
decentrati.
Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente
contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da
parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria
del contributo associativo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni
territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
1) trattamenti retributivi integrativi;
1) premi di produzione; fringe benefit, welfare territoriale;
2) orario di lavoro;
3) Flessibilità - Banca ore;
4) tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
5) pari opportunità;
6) individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
7) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle
specifiche situazioni esistenti territorialmente;
8) formazione professionale;
9) determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla
verifica dei percorsi formativi;
10) determinazione degli inadempim enti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed
applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi
rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 l. 300/70;
11) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione
regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio;
12) specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita,
al rilancio ed alla competitività delle aziende;
13) referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
2. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione
nazionale e o regionale;
3. specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle
aziende;
4. ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi
informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
5. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
6. le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
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7. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o
ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati
in dotazione al telelavoratore.
TITOLO II - ENTE BILATERALE
Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per
l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il
C.C.N.L. in materia di occupazione, mercato del lavoro, formaz ione, qualificazione professionale e
sostegno al reddito.
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito
dalle confederazioni firmatarie dal presente C.C.N.L.
L’ESBII è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente
definite con apposito Statuto e Regolamento.
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti
e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a
fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla real izzazione degli incontri di
informazione;
1) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e
formativi dei settori;
2) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze per gli addetti;
3) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative
in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in
relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione
con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più
opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
4) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori app artenenti alla categoria dei
quadri;
5) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi
di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
6) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt.
8, 17 e 18 del presente C.C.N.L., nonché ne coordina le attività;
7) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osse rvatori Territoriali sulla
realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
8) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
9) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno
al reddito;
10) può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma
del mercato del lavoro, delle rinunce e t ransazioni di cui all’Articolo 2113 cod. civ. e del
contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti
di lavoro attuati o che si svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad
esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
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11) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini
formativi ai sensi della normativa vigente;
12) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.C.N.L. che ad esso
fanno riferimento;
13) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
14) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere lo
svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favor ire l’apprendimento
della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il
cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Se ttoriale, in sigla C.I.S.,
composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività
funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato,
contratti a tempo determinato , part -time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in
partecipazione, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla
Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBII Nazionale può essere riconosciuto mandato
circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione
del presente C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme co ntrattuali o di
nuove disposizioni di legge.
L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di
flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento
dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di
innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle
Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposi ta la CIS Nazionale. Un apposito
accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno
ad integrare il presente C.C.N.L.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi L’ESBII potrà avviare, partecipare o con tribuire ad
ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali,
anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti e Scuole, previa apposita
delibera del Consiglio di Amministrazione.
Gli organi di gestione DI ESBII Saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale
dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione degli ESBII Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione
dell’ESBII -nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti
stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli
altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente
partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di
formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei
lavoratori;
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d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per l’Impiego;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il
monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con E.SBII Nazionale
e con la rete degli ESBII Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio
che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche
delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in
materia.
i) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere lo
svolgimento di piani formativi settoriali e/ o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua
italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento di un
fondo di formazione continuo da costituire o già costituito;
j) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può svolgere attività di assistenza
ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
k) L’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale
della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti
a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
l) Per la certificazione dei contratti di l avoro, L’ESBII Territoriale si avvale di apposite
commissioni istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
m) L’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In
Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi
di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramen to culturale e professionale dei
lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche delle attività del comparto.
Articolo 9 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P. iscritto al numero 3 del Re-
pertorio Nazionale degli Organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
L’O.P è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto
ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
1) svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene
sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo
di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi
interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di
vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale
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fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente
competente.
2) Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del
nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
3) Dare comunicazione all’ INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema
dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
4) Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e
regolamentato dall’ Organismo costituito.
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale, qualora l’azienda intenda avvalersi
dei servizi erogati da O. P è stabilito nella misura di € 0.0 8 centesimi / ora per dipendente su base
oraria di 160 ore mensili a carico azienda (per 13 mensilità)
Tale Versamento è da effettuare attraverso il codice flusso uniemens EFEI con specifica causale
indicata in “servizi dell’organismo paritetico “
Articolo 10 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti concordano sull’utilizzo del Fondo Sanitario Integrativo “MEDIPREV”, in conformità alle
norme vigenti previste all'art. 51, comma 2, lett. A del T.U.I.R. e s.m.i.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il contributo a carico dei datori di lavoro, il cui importo
sarà di euro 12.00 a carico azienda per dodici mensilità per ciascun lavoratore in carico all’azienda
da versare in rate mensili con le seguenti modalità:
- Versamento tramite F24 con codice “MEDI”
- Bonifico bancario su conto corrente del Fondo Sanitario.
Tali modalità potranno essere modificate dalle parti sociali firmatarie del presente CCNL con apposito
accordo.
La quota per l’assistenza sanitaria integrativa va versata entro il 16 del mese e al momento del rece-
pimento del contratto con la specifica causale “Assistenza Sanitaria Integrativa”.
Per l’iscrizione di ogni lavoratore al Fondo Sanitario è previsto il versamento di una quota una tantum
di € 30,00 (trenta/00), da effettuarsi da parte del datore di lavoro con bonifico bancario contestual-
mente al primo versamento relativo al lavoratore.
L'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti
al Fondo Sanitario Integrativo del SSN della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risar-
cimento del danno subito.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa
aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa,
negoziando successivamente le condizioni di adesione Fondo Sanitario circa gli importi definiti dalla
contrattazione di secondo livello.
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima
scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo all'istituendo Fondo Sa-
nitario.
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Articolo 10bis – Welfare Aziendale
Le Parti concordano nell’introduzione di un sistema di welfare aziendale, utilizzabile mediante piat-
taforma approntata dalle OO.SS. stipulanti il pre sente Accordo che le aziende potranno mettere a
disposizione dei propri lavoratori secondo le modalità enunciate nel presente articolo.
Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende potranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti
di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 250 euro da uti-
lizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento
di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun
anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non conse-
cutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi dai beneficiari i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1°
giugno-31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part -time e sono comprensivi esclusiva-
mente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia uni-
lateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione,
che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e
le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente art., le aziende potranno confrontarsi con la
RSA o RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione
e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipen-
denti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con
finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettiva-
mente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno
l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina,
tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntame nte indicazioni e/o
soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Strumenti di Welfare – esemplificazioni
• Spese sostenute dall’Azienda nell’interesse del lavoratore o dei propri familiari
Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute con le se-
guenti finalità:
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• Istruzione ed educazione
• Corsi di lingua straniera;
• Corsi formativi di qualsivoglia natura;
• Scuole Private;
• Università e testi universitari;
• Altri servizi di educazione ed istruzione
• Culto
• Assistenza sociale e sanitaria
• Strutture odontoiatriche;
• Strutture ospedaliere;
• Ricreazione
• Viaggi di qualsivoglia natura;
• Palestre;
• Circoli ed eventi sportivi;
• Cinema;
• Centri Benessere;
• Concerti;
• Teatro;
• Biblioteche
• Altri servizi ricreativi.
• Beni e servizi in natura
• Buoni carburante;
• Buoni spesa alimentare;
• Buoni e servizi acquistati tramite Amazon
• Servizi di trasporto collettivo
a) Servizi di abbonamento a TPL, regionale o interregionale.
• Spese sostenute dal lavoratore, nell’interesse dei propri familiari, richieste a rimborso
Rientrano in tali spese tutti i beni ed i servizi che il lavoratore acquista in favore dei propri familiari
purché vengano effettuati con le seguenti finalità:
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• Educazione;
• Istruzione;
• Assistenza a familiari anziani (oltre 75 anni compiuti) o non autosufficienti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Asili nido;
• Scuole materne;
• Servizi di babysitting;
• Visite di istruzione scolastiche;
• Scuole di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche e private in Italia e all’estero;
• Trasporto scolastico;
• Servizio di mensa;
• Testi scolastici ed universitari;
• Gite didattiche e visite di istruzione scolastiche;
• Ludoteche e centri estivi invernali;
• Badanti;
• Strutture ospedaliere;
• Case di riposo
• Altri servizi di assistenza.
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente è possibile effettuare rimborso delle spese sostenute da
parte del lavoratore per il pagamento degli interessi di prestiti o di mutui da lui stipulati.
Articolo 11 – Attività di conciliazione nazionale
Le Parti, co nsapevoli del valore della collaborazione intersindacale così come all’interno delle
aziende, intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a
prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi
alle procedure indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono attribuire all’Ente Bilaterale ESBII con il compito di verificare con
attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri inco mbenti sulle Parti anche
attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto
di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso l’Ente Bilaterale ESBII, è precluso alle OO. SS. e
alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla
definizione della controversia.
Articolo 12 - Convocazione della Commissione
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La convocazione della Commissione di Conciliazione viene disposta a seguito di formale richiesta
presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell’Organizzazione sindacale ovvero
dell’Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresenta nza dei propri
assistiti.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata
A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essen ziali utili all’esame della controversia, l’indicazione
delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione
Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su
interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il
termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 13 – Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII, può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di tutte le
iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
• programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando
indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
• riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale -
ESBII. inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessi dagli ESBII Territoriali;
• elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione
a livello territoriale;
riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione
e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonch é dei contratti a
termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, ESBII Nazionale;
riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale
curandone l’analisi e la registrazione;
predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei
contratti d’inserimento;
Articolo 14 - Finanziamento Ente Bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale è stabilito nella misura 4 € per 12
mensilità (3,50 € carico azienda e 0,50 € carico lavoratore). Tale Versamento è da effettuare attraverso
F24 e flusso Uniemens per il tramite del codice ESBI.
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Le quote saranno corrisposte mensilmente all’ ESBII mediante il flusso Uniemens compilando gli
appositi campi della sezione INPS inserendo nel campo “causale contributo” il codice “EFEI”.
L’azienda che applichi il presente Accordo è tenuta al versamento delle quote suddette e di tutte quelle
in riferimento alle prestazioni di bilateralità: l’azienda che non aderisce a una delle sigle sindacali
fondatrici di ESBII e/o che ometta il versamento delle quote all’Ente Bilaterale non può avvalersi del
presente contratto.
Le quote riscosse dall’ ESBII Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di compe-
tenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti e con-
formi a quanto stabilito dal presente CCNL.
L’ESBII Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto n. 6 qualora non venga
posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli ESBII Regionali e
Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Bilaterale all’occorrenza.
Articolo 15 - Assistenza Contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di la voro e i
lavoratori che adottino esplicitamente o recepiscano implicitamente il presente CCNL mediante la
sua applicazione, ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla
legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevo lazioni contrat -tuali e legislative e,
conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le fun -zioni di tutela e di assistenza
delle strutture sindacali, anche territoriali, al servizio delle aziende - le Parti concordano di procedere
alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura pari a 10
euro mensili pari per 13 mensilità, tramite il codice di riscossione W467 o W442 o tramite altro
codice rilasciato da INPS ai sensi del-la Legge 4 giugno 1973 n. 311.
TITOLO III – CONTROVERSIE
Articolo 16 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione all’interno delle aziende, concordano che
qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del
rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, q ueste dovranno essere sottoposte,
prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi
della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i
provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative
ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva Legge n.
108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della
procedura ex art. 7 della l. 604/66.
Le suddette controversie potranno essere devolute all’Ente bilaterale ESBII NAZIONALE.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo interrompe
la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi
alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza
Articolo 17 - Attivazione della procedura di conciliazione
Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata
personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla quale sia
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iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione
mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del
tentativo di conciliazione alla controparte.
Articolo 18 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non
riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede),
l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente
C.C.N.L. che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o
sua dipendenza alla quale è addetto il lavo ratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della
pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura.
Articolo 19 - Convocazioni delle parti
La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo,
il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia
presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere
prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte
interessata la relativa attestazione.
Articolo 20 - Istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e,
laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la
definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della
Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un
rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Articolo 21 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
- il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
- il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti;
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti
della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai
sensi dell’Articolo 411 c.p.c.
Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che,
debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione
sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro
presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
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Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive
ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita d i
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Articolo 22 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale,
siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione,
di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli Articoli 2113
comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c..
Articolo 23 – Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non
costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione
di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 9.
Articolo 24 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo
all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro
certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’Articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n.
276/2003 e successive modifiche.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto
ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione
che ha emesso l’atto di certificazione.
Articolo 25 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Ai sensi dell’Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase
del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare
la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che
spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il
mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
- il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi
i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore
termine;
1) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
2) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre
indicare le forme e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e
pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e aut enticato, ha forza di legge
tra le parti (ai sensi dell’Articolo 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Articolo 2113 comma 4
cod. civ.) salvo quanto disposto dall’Articolo 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi
dell’Articolo 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui
circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara
esecutivo, con proprio decreto.
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Articolo 26 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione
agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una
possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e
RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
1bis. La Direzione Aziendale e RSA potranno concordare in qualunque momento di sospendere la
contrattazione e di attivare un procedimento di mediazione o di arbitrato da parte della commissione
nazionale di cui all’art.9 del presente CCNL, seguendo le regole definite dalle Parti stipulanti con
apposito accordo.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpr etazione di norme
contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente C.C.N.L., le parti potranno
avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora
ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente
art. 9.
Articolo 27 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all’Art. 4 della Legge 300 del 1970 è vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del
CCNL. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature
esistenti alla stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro convoca i rappresentan ti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale accordo, il
datore di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli i mpianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato
del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali oppure i sindacati dei lavoratori
firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, a l
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 28 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori, mediante loro
rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 29 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del
Lavoratori per la sicurezza, il presente c.c.n.l. prevede che tale formazione possa avvenire tramite
l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza.
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CAPITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30 - Vigenza
Il presente accordo avrà termine in data 26/03/2031.
Alla scadenza, esso si intenderà automaticamente prorogato per periodi successivi di sei mesi
ciascuno, salvo che una delle parti contraenti manifesti la volontà di recedere.
Tale volontà dovrà essere comunicata all’altra parte con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla
scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica
certificata (PEC).
Art. 31 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili
tra loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le
condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 32 - Sostituzione degli usi
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se più favorevoli ai
lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel
contratto stesso.
Art. 33 - Assunzione
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere
specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve
attendere nonché la sede di lavoro;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equivalente in corso di validità;
2) il fascicolo elettronico del lavoratore qualora disponibile;
3) il tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria;
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4) I documenti previsti da particolari disposizioni di legge ed eventuali altri documenti o certificati
richiesti dall'azienda;
5) le ulteriori informazioni previste dalla legislazione vigente.
Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza, nonché le
eventuali successive variazioni.
Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese,
sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto della normativa sulla privacy.
E fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o
sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudin e
professionale del lavoratore.
Art. 33 bis - Trattamento per i lavoratori nuovi assunti
Con l’obiettivo di promuovere l’ampliamento dei livelli occupazionali, viene introdotto uno specifico
regime di natura temporanea, applicabile esclusivamente per i l periodo di efficacia del presente
CCNL.
Tale disciplina riguarda le imprese che adottano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e
che procedano a un incremento del personale presso unità operative o sedi distaccate, mediante nuove
assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche con articolazione oraria
ridotta.
L’accesso a tale regime è subordinato all’adempimento, da parte dell’impresa, di specifici obblighi:
in particolare, essa dovrà attestare, mediante idonea docu mentazione, di non aver effettuato
licenziamenti collettivi nei dodici mesi precedenti e dovrà altresì formalizzare appositi accordi con le
organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, competenti per ambito territoriale, anche attraverso le
associazioni datoriali firmatarie del contratto medesimo.
Nei confronti dei lavoratori assunti nell’ambito dei programmi di incremento occupazionale
disciplinati dai suddetti accordi, trova applicazione, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di
instaurazione del rapporto, il seguente regime di maturazione degli istituti contrattuali.
Restando invariati i criteri di fruizione, la maturazione dei permessi retribuiti (ROL), delle ex festività
abolite ai sensi della Legge n. 54/1977 e degli ulteriori permessi avv iene in misura progressiva
secondo quanto segue:
• nel corso del primo anno di servizio matura il 30% del monte previsto, pari a 12 ore di ROL,
1 giornata relativa alle ex festività e 1,5 giornate di permesso per il personale viaggiante;
• nel secondo anno la maturazione è pari al 60%, corrispondente a 24 ore di ROL, 2,5 giornate
di ex festività e 2,5 giornate di permesso per il personale viaggiante;
• nel terzo anno si raggiunge il 90% della maturazione, equivalente a 36 ore di ROL, 3,5
giornate di ex festività e 4 giornate di permesso per il personale viaggiante;
• dal quarto anno di rapporto la maturazione degli istituti sopra indicati avviene nella misura
piena del 100%.
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Gli incrementi retributivi connessi all’anzianità di servizio iniziano a maturare esclusiv amente a
partire dal quarto anno di rapporto.
Il regime in esame può essere applicato una sola volta nell’intero percorso lavorativo del dipendente,
a prescindere dai diversi rapporti intercorsi con differenti datori di lavoro.
Qualora, in relazione alle medesime assunzioni, l’impresa benefici di misure incentivanti previste da
disposizioni normative nazionali o europee, la maturazione integrale (100%) dei ROL e delle ex
festività, nonché l’avvio della maturazione degli ulteriori istituti sopra richiamati , sono anticipati al
terzo anno dalla data di assunzione.
Art. 34 - Periodo di prova
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 5 mesi per i dipendenti del 1° livello;
- 4 mesi per i dipendenti del 2° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nella qualifica 3
parametro A, B, C e nella qualifica 2 parametro D, E, F;
- 3 mesi per Ì dipendenti del 3° livello Super, 3° livello, 4° livello, 4° livello Junior e per i conducenti
di autoveicoli inquadrati nella qualifica 1 parametro G, H;
- 1 mese per tutti gli altri lavoratori.
Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso,
di malattia o infortunio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto,
salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle
due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento, durante i
primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1° livello e durante il primo mese per i
dipendenti degli altri livelli, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione
fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la
seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del ra pporto, il
lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella
determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
Per quanto attiene l’iscrizione ai Fondi di previdenza di cu i al D.Lgs. n. 252/2005 per i lavoratori in
prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda
e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Art. 35 - Classificazione del personale
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PERSONALE NON VIAGGIANTE
Quadri -
Disposizioni generali
Le parti sì danno atto che con la nuova definizione del livello Quadri è data attuazione al disposto
della Legge n. 190/1985 sui quadri intermedi.
L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 Codice Civile e dell'art. 5 della Legge n.
190/1985, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della
sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza
assicurativa.
L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale
fino alla sentenza definitiva per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per
fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli
quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
Ai quadri è riconosciuta un’indennità di funzione pari a 51,65 euro mensili lorde.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti,
esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l'Azienda, con un
elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per
la soluzione di problemi caratterizz ati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base
di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell’azienda, richiedenti un alto
grado di competenze specialistiche e/o manageriali.
Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e
progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture
professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze
e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.
Tale livello è previsto nell’ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti ed il
lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra
dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati.
Profili esemplificativi
- Responsabili di filiale, agenzia, docks silos e sito capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri
di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono preposti,
quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;
- responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers);
- i gestori e reggenti autonomi di docks o silos.
25
- Responsabile ICT.
- Responsabile dei sistemi di elaborazione e delle nuove tecnologie
- Responsabile informatico dell’automazione
- Responsabile della conformità e dei rischi
- Logistic engineer: responsabile della gestione del controllo del flusso delle merci e del ciclo
produttivo e dell’organizzazione dei magazzini
- Responsabile acquisti tecnologici
- Responsabile e-commerce
- Responsabile big-data
- Responsabile della qualità
- Responsabile della formazione
- Responsabile marketing e delle relazioni commerciali
- Responsabile della comunicazione
1° Livello -
Declaratoria
Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che
hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni
di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole
direttive generali loro impartite.
Profili esemplificativi
- Responsabili di filiale, agenzia, docks e silos e sito, capi servizio o capi reparto, capi movimento,
ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
- capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;
- impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto
dell'azienda;
- produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche,
lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;
- analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in auton omia o del centro
elaborazione dati;
26
- capi magazzinieri con responsabilità tecnica ed amministrativa;
- capo turno Terminal;
- capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;
- Responsabile politiche tariffarie;
- capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
- impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella
declaratoria;
- cassiere principale o che sovrintenda a più casse;
- Incaricato controllo di gestione;
- coordinatore aeroportuale (air couriers);
- capo centro smistamento e distribuzione (air couriers);
- responsabile di laboratorio chimico-fisico;
- responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.
- Responsabile ICT,
- Responsabile dei sistemi di elaborazione e delle nuove tecnologie;
- Responsabile informatico dell’automazione
- Responsabile della conformità e dei rischi
- Logistic engineer: responsabile della gestione del controllo del flusso delle merci e del ciclo
produttivo e dell’organizzazione dei magazzini
- Responsabile acquisti tecnologici
- Responsabile e-commerce
- Responsabile big-data
- Responsabile della qualità
- Responsabile della formazione
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- Responsabile marketing e delle relazioni commerciali
- Responsabile della comunicazione
2° Livello -
Declatatoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione
.
Svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei
limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o
formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa.
Profili esemplificativi
- Altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
- contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia per tutti gli articoli della
contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del bilancio;
- Spedizioniere coadiutore;
- segretari/ assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di particolare
competenza professionale;
- cassieri con responsabilità e oneri per errore;
- lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
- magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;
- impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
- addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;
- magazziniere - capo piazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;
- Specialista IT;
- impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica
delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel set tore in cui operano, svolte con la
discrezionalità propria dell'impiegato di concetto; pianificatore carico nave;
- capo officina manutenzione;
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- supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);
- altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione
delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle
merci trasportate);
- esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento,
cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attività;
- assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia
in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
- Specialista IT;
- acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
- traduttori e/o interpreti;
- tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrrestri e/o tariffisti autonomi per traffici nazionali
anche se si esprimono mediante codice;
- Supervisore ufficio fatturazione.
- Tecnico specializzato in sopralluoghi, preventivazione di tempi e costi, pianificazione, delle
operazioni di trasloco.
- Specialista sicurezza digitale.
- Gestore dei trasporti
3° Livello Super -
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche
inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari
capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino
altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono
al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida
di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di
effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qua lsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame
complessivo della funzionalità degli automezzi.
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Profili esemplificativi
Operai
- gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
- conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi
di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e sollevamento
con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi;
- tecnico specialista in una o più delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica, meccanica,
impiantistica che con interpretazione critica di di segni e schemi funzionali esegue con autonomia
operativa lavori di particolare impegno e complessità relativa alla costruzione e modifica di impiantì
e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi;
- operatore di quadri sinottici complessi per l’int roduzione, la manipolazione e la riconsegna delle
merci nei silos granari portuali;
- tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e manutenzione
elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
- motoristi e/o collaudatori;
- capi operai.
Impiegati
- Personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell’ambito delle dogane o della sezione
doganale con autorizzazione doganale (CCNL trasporto merci);
- addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (Customer Service);
- telesales senior dopo 24 mesi;
- city couriers senior dopo 18 mesi (Air couriers);
- operatore addetto alle trilaterali automatizzate;
- assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;
- addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;
- addetti al controllo imballaggi con certificazione;
- pianificatore (piazzale, personale e mezzi, ferrovia);
- addetti alla gestione di:
contabilità generale;
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contabilità industriale;
controllo gestione commesse;
stipendi e paghe;
- responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;
- Ausiliari doganali;
- vice magazzinieri.
- Addetto operativo per la gestione dei traffici/disponente
3° Livello -
Declaratoria
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da
diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una
corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità
degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che
con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico -amministrativa che
richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le
mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle
condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate
alle concrete situazioni di lavoro.
Profili esemplificativi
Operai
- conducenti di motobarche;
- conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
- trattoristi (CCNL trasporto merci);
- capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
- addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
- conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali e operatori di autoscale nell’attività
di trasloco oltre i 34 metri di altezza (CCNL trasporto merci);
31
- lavoratori che possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali
svolgono funzioni di: muratori provetti, falegnami prove tti, idraulici provetti, elettricisti provetti,
saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;
- esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima,
per l’imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o
gabbie;
- imballatori;
- operai specializzati d'officina;
- macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego
di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;
- conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;
- lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a condurre più mezzi
meccanici tali da richiede re patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità della
manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta
containers;
- attività di operatore di piattaforma aerea;
- operazioni di magazzino c on l’utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle
merci;
- meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
- preposti alla conduzione di nastri trasporta tori dei silos che compiono lavori ed operazioni di
notevole difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni la citi corretta esecuzione richieda
specifiche capacità tecnico-pratiche;
- operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos;
- pesatore pubblico munito di apposita patente;
- deckman;
- capisquadra di magazzino e ribalta e trasloco che coordinino più di 3 operai.
Impiegati
- Impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici portavalori;
- impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e bancarie;
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- impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a quietanzare e a versare;
- personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell’ambito delle dogane o della sezione
doganale con autorizzazione doganale; (*)
- agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di merci;
- magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci, sempreché non compiano
abitualmente mansioni manuali;
- fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;
- compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su videoterminali;
- compilatori di bolle doganali;
- fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in
banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc.;
- operatori su sistemi di potenzialità medio -piccola e terminalisti che eseguono operazioni di
inserimento di dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video o a stampa utilizzando
programmi preesistenti;
- city couriers junior (air couriers);
- agente di smistamento/operatore aeroportuale senior dopo 24 mesi (air couriers);
- addetti al servizio clienti junior (Customer Service);
- telesales junior;
- Impiegati addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la
specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni,
- anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati;
- addetto alla segreteria di funzione.
- Addetto agli affari e servizi generali
- Tecnico informatico
- Dispatcher
- Mediatore culturale che favorisca la comprensione e la comunicazione tra individui, gruppi,
organizzazioni e servizi
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4° Livello -
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle qua li occorrono
periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse,
la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che
con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico -
operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l’esperienza di lavoro e/o la
formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure prede -
terminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Profili esemplificativi
Operai
- Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo
e approntamento delle merci);
- operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la
movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
- gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio
delle merci;
- lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a
rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
- Addetti alla preparazione ordini, gestione della linea, ricezione, smistamento, spedizione della
merce, che compiono lavori ed operazioni delicate e complesse;
- Addetti alla costruzione, al montaggio e all’allestimento di elementi complessi.
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche
inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia
ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico - scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li e operatori di autoscale nell’attività di
trasloco sino a 34 metri di altezza;
- operai qualificati quali: elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
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- personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- aiuto macchinisti frigoristi;
- trattoristi;
- carrellisti;
- attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali
interpedonali;
- altri capisquadra;
- tecnico a bordo treni.
- Operaio addetto alla risoluzione di problematiche relative ai mezzi di movimentazione e ai sistemi
tecnologici.
Impiegati
- Aiuto contabile d’ordine;
- altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3° livello anche
con sistemi computerizzati;
- agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior (air couriers);
- commessi contatori di calata;
- spuntatori;
- Receptionist - addetto al centralino
- Chat operator
- Impiegato addetto amministrativo
4° Livello Junior –
Declaratoria
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Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze
tecniche e capacità pratiche.
Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando Ì requisiti professionali di cui
sopra, impiegano attrezzatu re e mezzi di sollevamento complessi per Ì quali non è necessaria la
patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori
di cui ai livelli superiori.
5° Livello -
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono
richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o
procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta
esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci
e di magazzini che comportano l’utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che
richiedono normale capacità esecutiva.
Profili esemplificativi
Operai
- Addetto rizzaggio/derizzaggio;
- attività di addetto al magazzino, comprese le attività di ricevimento, controllo e stoccaggio delle
masserizie nelle attività di trasloco;
- Facchino qualificato: lavoratore con adeguate conoscenze professionali che svolge attività di carico
c scarico merci per le quali utilizza strumenti con contenuto tecnologico;
- attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conduce nti
di carrelli elettrici;
- attività di carico e scarico merci e di montaggio arredi con utilizzo anche di transpallets manuali cd
elettrici, conducenti di carrelli elettrici nonché di PAL BAC - MULTILIFT nell'attività di trasloco.
- semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
- operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
- attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità
esecutiva;
- Attività di preparazione degli ordini completa oppure che prevede una serie di operazioni (picking
e/o ventilazione e/o confezionamento a fine filiera) con conseguente montaggio e riempimento di
elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura, per le quali utilizza
strumenti con contenuto tecnologico
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- manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci,
ovvero operazioni di calicò e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru
regolate a terra);
- guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell'accesso agli impianti;
uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);
- operai comuni di manutenzione di garage e di officina;
- chiattaioli;
- barcaioli;
- fattorini addetti alla presa e consegna;
- attività di manutentore sui raccordi ferroviari di limitata complessità;
- manovratori di paranco a bandiera.
- Addetto nell’attività di trasloco.
Impiegati
- fattorini;
- addetti a mansioni semplici di segreteria.
Le parti stipulanti il CCNL ribadiscono che le attività previste al presente livello sono da riferirsi
anche alla tipologia merceologica che riguarda la movimentazione e preparazione di documentazione,
plichi, dossier o corrispondenza e che la semplice manipolazione di documenti inerente alla stessa
preparazione, non implica attività diverse da quelle ricomprese al presente livello.
6° Livello - parametro 109
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate
conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed
autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci
che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
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Profili esemplificativi
Operai
- Attività manuali di scarico e carico merci - facchino comune, addetto magazzino comune
- Addetto recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- Addetto comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.
I profili soppressi e non rinominati si intendono vigenti fino all’esaurimento del personale in forza.
6° Livello Junior - parametro 100
Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori
addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali
lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi.
Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica:
- dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2018
- dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2019
- dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2020
Il presente profilo avrà termine inderogabilmente il 31 dicembre 2025. Il personale inquadrato al
presente livello a tale data passerà al 6° livello indipendentemente dal tempo che residui al livello 6°
junior.
PERSONALE VIAGGIANTE
38
Appartiene alla presente aerea il personale viaggiante, conducenti in possesso delle patenti
corrispondenti, adibiti alla guida dei vari automezzi ed aventi specifica professionalità. Altresì
appartengono a tale area i conducenti di veicoli, adibiti ad attività di logistica distributiva, che non
richiedono necessariamente per la loro conduzione il possesso di patente di guida B o superiore.
- Qualifica 3:
Lettera C
Lettera B
Lettera A
Conducenti in possesso di patente C - E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso delle
rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le
operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 38 bis.
Profili esemplificativi - Operai
Conducenti adibiti a:
A:
- Servizi di tras porto effettuati all’interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche,
interportuali e cave;
- Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa aerea e per le quali rimpegno giornaliero
termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio.
B:
- Servizi di trasporto in ambito nazionale e internazionale (non sottoposti a particolari abilitazioni, es.
container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) per i quali spetta l’indennità di trasferta.
C:
- Servizi di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale soggetti a specifiche normative e
abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.), per Ì quali spetta
l’indennità di trasferta.
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- Trasporti per i quali è necessario operare co n specifiche attrezzature (es. bisarche, veicoli dotati di
apparati di sol- levamento e gru di portata superiore a 20 tonnellate, cisterne dotate di apparecchiature
di carico e scarico pneumatico, frigoriferi, nonché i trasporti eccezionali, etc.)
- Qualifica 2:
Lettera F
Lettera E
Lettera D
Conducenti che utilizzano autocarri isolati per i quali è previsto il possesso della patente C dotati di
apparato cronotachigrafo che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti..
Profili esemplificativi - Operai
Conducenti adibiti a:
D:
- Servizi di trasporto effettuati all’interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche,
interportuali e cave;
- Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le quali l’impegno giornaliero
termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio.
- Servizi di trasporto effettuati con veicoli dotati dì apparati di sollevamento e gru di portata inferiore
alle 20 tonnellate.
E:
- Operazioni di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale (non sottoposte a particolari
abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, centinati, etc) per le quali spetta l'indennità di
trasferta di cui al presente CCNL.
F:
- Servizi di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale soggetti a specifiche normative e
abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.), per i quali spetta
l’indennità di trasferta di cui al presente CCNL
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- Qualifica 1:
Lettera H
Lettera G
Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di
apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono
attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti.
Profili esemplificativi - Operai
G:
- Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di
guida e operazioni accessorie ai trasporti.
- Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di
apparato cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio ai quali spetta l’indennità di trasferta.
H:
- Conducenti in possesso di particolati abilitazioni, ad es. cond ucenti che trasportano materiali
radioattivi e/o esplosivi.
Rider: Lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai
trasporti, attraverso l’utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli ai quali non spetta l’inde nnità di
trasferta di cui al presente CCNL
Lettera I: Operai
- Personale viaggiante che utilizza cicli - parametro 110 che trascorsi 6 mesi passerà al parametro
116;
Lettera L: Operai
- Personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli - parametro 110 che trascorsi 6 mesi
passerà al parametro 116 e trascorsi ulteriori 9 mesi passerà al parametro 119.
Art. 36 - Mutamento di mansioni
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Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere
corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei
due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza,
avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti
di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso
spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di
livello.
Art. 37 - Cumulo di mansioni
Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi
livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano
prevalenti.
Nel caso in cui ciò non avvenga, è a ttribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di
svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo
non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.
Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a
svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.
Art.38 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante - Flessibilità
1. L’orario ordinario di lavoro è stabilito, in via generale, in 39 ore settimanali, da determinarsi come
media su un periodo di riferimento pari a quattro mesi, escludendo dal computo le giornate non
lavorate ma comunque retribuite.
La distribuzione dell’attività lavorativa può avvenire su cinque oppure su sei giornate settimanali. Il
riposo settimanale è, di regola, coincidente con la domenica.
2. Nel caso in cui l’articolazione dell’orario ordinario preveda sei giorni lavorativi, le ore svolte nella
giornata di sabato sono compensate con una maggiorazione del 20%.
Le prestazioni effettuate nella giornata di domenica, ove non coincidente con il riposo settimanale,
danno diritto a una maggiorazione del 35%, applicabile entro il limite massimo di 26 settimane annue.
Tale limite può essere oggetto di diversa regolamentazione mediante accordo tra azienda e
rappresentanze sindacali (RSU/RSA), unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
e competenti per territorio.
3. La prestazione lavorativa ordinaria giornaliera deve essere compresa tra un minimo di 6 ore
continuative e un massimo di 9 ore, collocate all’interno di un arco temporale complessivo di 12 ore.
È ammessa una sola interruzione dell’attività, destinata alla pausa pranzo.
L’orario settimanale non può, in ogni caso, essere inferiore a 30 ore.
4. L’orario normale di lavoro viene, di norma, comunicato al lavoratore all’inizio di ciascun anno.
La definizione della sua articolazione — inclusi distribuzione delle ore, orari di inizio e fine della
prestazione — sia a livello aziendale sia con riferimento a singole unità produttive, reparti o funzioni,
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è oggetto di confronto preventivo tra azienda e RSU/RSA, con la partecipazione delle organizzazioni
sindacali stipulanti il CCNL e territorialmente competenti.
Per comprovate esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo, tale assetto può essere
modificato una sola volta nei dodici mesi successivi, e comunque non prima che siano trascorsi sei
mesi dalla sua introduzione, previo ulteriore esame con le medesime parti sindacali.
Resta ferma la durata settimanale di 39 ore: qualora, nel periodo di riferimento di quattro mesi, la
media risulti superiore, le ore eccedenti sono considerate lavoro straordinario e retribuite come tali.
Parimenti, ogni prestazione richiesta oltre l’orario giornaliero programmato è compensata con le
maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
4-bis. Per i lavoratori a tempo pieno impiegati nelle attività di movimentazione delle merci — inclusi
gli addetti a magazzini, aree di stoccaggio e movimentazione — nonché per il personale delle officine
interne addetto alla manutenzione dei veicoli, l’orario di lavoro viene comunicato, di norma, all’inizio
dell’anno con riferimento a un periodo minimo di tre mesi, fermo restando il confronto preventivo
previsto al comma precedente.
Eventuali modifiche, motivate da esigenze tecniche, organizzative o produttive, possono intervenire
al termine del trimestre o del diverso perio do inizialmente stabilito, previo nuovo esame con le
rappresentanze sindacali competenti.
Ulteriori variazioni dell’orario all’interno del periodo trimestrale sono ammesse esclusivamente
previo accordo tra azienda e RSU/RSA, con il coinvolgimento delle or ganizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL.
5. La durata media dell’attività lavorativa settimanale, comprensiva delle ore di straordinario, non
può eccedere il limite di 48 ore, da calcolarsi come media su un periodo di quattro mesi, al netto delle
giornate non lavorate ma retribuite.
6. L’eventuale sussistenza di condizioni organizzative che rendano necessario articolare la prestazione
lavorativa su quattro giornate settimanali, nonché ulteriori variazioni dell’orario rispetto a quelle
previste al preced ente comma 4, devono essere definite mediante accordo tra l’impresa e le
rappresentanze sindacali (RSU/RSA), con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL e competenti per territorio, tenendo conto anche delle esigenze di concili azione tra tempi
di vita privata e attività lavorativa.
Analogamente, la possibilità di programmare giornate lavorative della durata di 10 ore, nonché le
relative modalità applicative, la frequenza e la distribuzione, è subordinata alla stipula di apposit i
accordi tra le medesime parti.
In ogni caso, la decima ora di lavoro è compensata con una maggiorazione del 35%.
7. Il tempo di lavoro è computato a partire dall’orario stabilito dall’azienda per l’ingresso nel luogo
di lavoro, coincidente con l’inizio della prestazione, fino al momento in cui il lavoratore, conclusa
l’attività, è libero da obblighi di servizio, includendo anche eventuali periodi di inattività.
8. Nel corso della giornata lavorativa, il dipendente ha diritto a una pausa per la consumazi one del
pasto, non retribuita, di durata compresa tra un minimo di 30 minuti e un massimo di 120 minuti, in
relazione anche all’organizzazione aziendale.
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In presenza di particolari esigenze produttive, da valutare mediante confronto a livello aziendale e/ o
territoriale con le RSU/RSA e le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, la durata della pausa
può essere estesa fino a un massimo di 180 minuti.
In tal caso, per il periodo eccedente i 120 minuti, è riconosciuto, a titolo di disagio, un incremento
retributivo pari al 10% della paga oraria, ovvero, in alternativa, la maturazione mensile di due ore di
permesso retribuito. La scelta tra le due modalità è determinata in funzione delle esigenze
organizzative dell’impresa, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Nella determinazione della pausa si terrà conto anche dell’ubicazione dell’unità produttiva e delle
condizioni dei servizi di trasporto pubblico.
9. I lavoratori che utilizzano attrezzature dotate di videoterminali, nonché il personale impiegato nei
call center, devono essere adibiti a tali attività nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni.
10. Per i lavoratori qualificati come notturni ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 66/2003, nonché per coloro
che operano su turnazioni continuative nell’arco delle 24 ore, la durata massima di ciascun turno
notturno è fissata in 8 ore. In tali casi, l’orario di lavoro è ridotto di 15 minuti per ogni turno.
11. Ai lavoratori inseriti in sistemi di turnazione che prevedono l’avvicendamento negli stessi posti
di lavoro secondo un ritmo prestabilito — anche di tipo rotativo, continuo o discontinuo — e che
comportano lo svolg imento dell’attività in orari differenti su un determinato periodo di giorni o
settimane, è riconosciuta, per ogni turno della durata di 8 ore, una pausa retribuita pari a 30 minuti,
fermo restando l’orario settimanale previsto.
12. Nella definizione dei turni di lavoro e dei riposi tra lavoratori inquadrati nella medesima qualifica,
l’azienda provvede, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, a una distribuzione
equilibrata in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale
stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.
13. Nell’ambito del lavoro organizzato su turni, il personale in uscita è tenuto a proseguire la propria
attività fino all’effettivo subentro degli addetti del turno successivo. Tale avvicendamento dovrà
comunque avvenire entro il limite massimo di due ore.
14. Oltre ai permessi riconosciuti in relazione alle festività soppresse, sono attribuite ulteriori 40 ore
annue complessive, sudd ivise in cinque blocchi da 8 ore ciascuno, fruibili sotto forma di permessi
retribuiti, sia individuali sia collettivi, in proporzione all’anno di servizio o a frazioni dello stesso.
Le modalità di utilizzo dei suddetti permessi sono definite previo accor do tra le parti, tenuto conto
delle esigenze organizzative aziendali. Tali ore sono altresì soggette a riproporzionamento su base
annua in funzione di eventuali periodi di assenza non retribuita (quali, a titolo esemplificativo,
congedi facoltativi post-partum o aspettative).
Qualora non vengano utilizzate entro il periodo di maturazione (1° gennaio – 31 dicembre), le stesse
decadono e vengono liquidate sulla base della retribuzione in essere al momento della scadenza, entro
il mese di aprile dell’anno successivo.
15. Una diversa articolazione dell’orario di lavoro rispetto a quella originariamente programmata,
secondo quanto previsto dai commi 4, 4 -bis e 6, può essere applicata per un periodo massimo di
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quattro settimane nell’arco dell’anno. In tali casi è riconosciuta al lavoratore un’indennità di disagio
pari a euro 50 per ciascuna settimana interessata.
Tale variazione deve essere comunicata al lavoratore e alle RSA/RSU delle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL con un preavviso minimo di una settimana.
16. L’azienda può richiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in orari diversi rispetto a
quelli ordinariamente previsti, nell’ambito di un regime di flessibilità applicato al personale
operativo, purché tali prestazioni siano inserite in appositi calendari quadrimestrali.
Ai lavoratori inseriti in tali programmi è riconosciuta un’indennità pari a 8 euro per ciascuna giornata
di flessibilità prevista. Tale compenso non spetta qualora la prestazione sia inferiore all’orario
ordinario, ma comunque ricompresa nella distribuzione programmata.
L’inserimento nei suddetti calendari è consentito entro il limite massimo complessivo di 16 settimane
di effettiva prestazione in regime di flessibilità, secondo le modalità stabilite dagli accordi d i cui al
comma successivo.
Per le ore eccedenti l’orario normale, nonché per quelle collocate al di fuori della programmazione
ordinaria, è inoltre riconosciuta una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria globale.
17. I calendari quadrimestrali sono predisposti e comunicati dall’azienda con cadenza quadrimestrale.
Le modalità operative di applicazione della flessibilità, anche con articolazione su base settimanale o
mensile, sono definite mediante accordo a livello aziendale con le RSA/RSU e l e organizzazioni
sindacali stipulanti il CCNL territorialmente competenti.
Restano in ogni caso validi ed efficaci gli accordi aziendali e territoriali in materia di orario di lavoro
e flessibilità già in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Le parti convengono che le disposizioni in materia di durata dell’orario di lavoro e di lavoro
straordinario non introducono modifiche rispetto a quanto stabilito dall’art. 1 del Regio Decreto
Legge 15 marzo 1923 n. 692, che esclude dall’ap plicazione dei limiti di orario gli impiegati con
funzioni direttive.
Ai fini dell’individuazione di tale categoria, e in conformità a quanto previsto dall’art. 3, n. 2 del
Regio Decreto 10 settembre 1923 n. 1955, si considera personale direttivo — e pertanto escluso dalla
disciplina limitativa dell’orario — quello incaricato della direzione tecnica o amministrativa
dell’impresa, ovvero di un suo reparto, con responsabilità diretta sull’andamento delle attività.
Tale qualificazione non coincide necessariamente con l’inquadramento nel primo livello contrattuale.
Art. 39 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale cadrà, di norma, di domenica salvo le eccezioni di legge.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in
un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione
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delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli
effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
3. In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il terzo giorno
precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe
dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione del 40%.
4. Per il personale viaggiante che guida veicoli autorizzati a circolare la domenica e/oi giorni festivi
come previsto dalla vigente legislazione, rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento CE
n. 561/2006, il riposo settimanale verrà fruito a norma dell’art, 8 del predetto Regolamento.
L’azienda, nell’ambito della propria organizzazione, farà fruire Ì riposi settimanali di cui sopra, al di
fuori della sede di lavoro o del domicilio/residenza del lavoratore, di norma in maniera non
consecutiva. Nella fruizione dei riposi vanno garantite le condizioni di permanenza con requisiti
igienico sanitari adeguati.
Art. 40 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. Per il personale conducente, l’orario ordinario settimanale è fissato in 39 ore.
L’attività lavorativa del personale viaggiante può essere distribuita su un massimo di sei giorni
settimanali ed è soggetta a compensazione nell’ambito di un periodo di quattro settimane.
L’impresa è tenuta a rendere nota la distribuzione dell’orario di lavoro: al momento dell’assunzione
per i nuovi dipendenti e, per il personale già in forza, in occasione di eventuali variazioni, dandone
contestuale informazione anche alle RSA/RSU e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
competenti per territorio.
La durata media dell’attività lavorativa settimanale non può eccedere le 48 ore. È ammesso un
prolungamento fino a 60 ore settimanali, purché, su un periodo di riferimento pari a sei mesi — al
netto delle giornate non lavorate ma retribuite — la media non superi comunque il limite delle 48 ore
settimanali.
Ai fini del presente articolo, per orario di lavoro si intende ogni periodo compreso tra l’inizio e la
conclusione della prestazione durante il quale l’autista si trova sul luogo di lavoro, è a disposizione
del datore ed esercita le proprie mansioni o attività. Rientrano in tale definizione:
il tempo impiegato nello svolgimento delle operazioni di autotrasporto, inclusi guida, carico e scarico,
attività di pulizia e manutenzione del veicolo, nonché ogni ulteriore operazione necessaria a garantire
la sicurezza del mezzo e del carico o a soddisfare obblighi normativi e regolamentari connessi al
trasporto, comprese le operazioni di vigilanza, le formalità amministrative, di polizia e doganali;
i periodi in cui il lavoratore mobile non può gestire liberamente il proprio tempo ed è tenuto a
permanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere la propria attività o impegnato in compiti connessi
al servizio.
2. Non sono computati nell’orario di lavoro: le interruzioni della guida previste dall’Regolamento CE
561/2006, i riposi intermedi di cui all’art. 5 del D.Lgs. 234/2007, i periodi di riposo disciplinati
dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché i tempi di attesa dovuti a limitazioni della circolazione.
In tali ipotesi, al lavoratore spetta esclusivamente l’indennità di trasferta, salvo il caso in cui tali
periodi siano fruiti presso la propria residenza.
3. Nei periodi di disponibilità, durante i quali il lavoratore mobile n on è obbligato a permanere sul
luogo di lavoro ma deve restare reperibile per eventuali chiamate finalizzate all’avvio o alla ripresa
dell’attività o allo svolgimento di altre mansioni, è riconosciuto il solo trattamento di trasferta.
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Ai soli fini retributivi, e limitatamente alla parte eccedente l’orario ordinario, i seguenti tempi sono
computati nella misura del 50% della loro durata e non rilevano ai fini del lavoro straordinario:
a) il tempo di viaggio effettuato con mezzi diversi (treno, nave, aereo o altri), necessario allo
svolgimento delle prestazioni affidate;
b) il tempo di attesa del turno di guida nella cabina di un veicolo condotto da due autisti, con
ripartizione paritaria del lavoro effettivo.
Le disposizioni relative all’imbarco su treno o traghetto, nonché alla presenza del secondo
conducente, valgono quale adempimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 3, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 234/2007.
I periodi sopra indicati possono essere oggetto di remunerazione secondo i crite ri stabiliti negli
accordi di forfettizzazione di cui al comma 8.
5. Le disposizioni contenute nel Regolamento CE 561/2006 devono essere integralmente rispettate
sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, senza possibilità di deroga.
I riposi previsti dal presente contratto non sono cumulabili con quelli stabiliti dalla normativa vigente,
dovendosi applicare la disciplina più favorevole al lavoratore.
6. Tra i riposi intermedi sono ricompresi:
i tempi destinati alla consumazione dei pasti, pari a un’or a per trasferte fino a 15 ore e a due ore
(suddivise in due interruzioni di un’ora ciascuna) per trasferte di durata superiore;
i periodi minimi previsti dalla normativa di legge.
7. I periodi di riposo non danno diritto alla retribuzione; qualora siano fruiti al di fuori della sede di
lavoro o della residenza del lavoratore, spetta esclusivamente l’indennità di trasferta.
8. Ferma restando la durata dell’orario contrattuale, le eventuali prestazioni eccedenti sono
compensate con le maggiorazioni p reviste per il lavoro straordinario secondo una delle seguenti
modalità:
a) in base all’attività effettivamente svolta, risultante dal Libro Unico del Lavoro e dalle registrazioni
del tachigrafo, che l’azienda è tenuta a fornire al lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta;
b) secondo quanto stabilito da accordi collettivi aziendali o territoriali, anche con criteri forfettari,
relativi sia al trattamento di trasferta sia al compenso per lavoro straordinario.
Nell’ambito di tali accordi, ai fini della d eterminazione della retribuzione e in conformità all’art. 3,
comma 1, lettera a), del D.Lgs. 234/2007, si considera equivalente alla conoscenza preventiva dei
tempi di attesa per carico e scarico:
l’attribuzione al lavoratore dell’onere di acquisire informazioni sui tempi di attesa presso il luogo di
carico o scarico;
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la determinazione preventiva, da parte delle parti, di tempi medi di attesa riferiti alla specifica attività
svolta.
Gli accordi territoriali definiscono i criteri di forfettizzazione sulla base di linee guida nazionali e
possono assumere diverse configurazioni, tra cui:
accordi-quadro territoriali, che individuano i parametri generali;
accordi riferiti a servizi omogenei o specifici bacini di traffico, nei quali sono determinati anche i
valori economici.
Tali accordi devono essere depositati presso gli uffici competenti del lavoro e degli enti previdenziali
ai sensi della normativa vigente, al fine di garantirne efficacia anche sotto il profilo contributivo.
La forfettizzazione dei trattamenti costituisce a tutti gli effetti accordo collettivo ed è vincolante per
le parti che lo sottoscrivono, applicandosi all’intero personale dipendente rientrante nel relativo
ambito.
Le imprese soggette ad accordi territoriali possono discostarsene esclu sivamente mediante accordi
aziendali stipulati dai soggetti legittimati.
9. Gli accordi sopra richiamati sono soggetti alla seguente clausola di decadenza: il lavoratore, a pena
di decadenza, deve richiedere eventuali differenze retributive relative a ind ennità di trasferta o
compensi per lavoro straordinario entro sei mesi dalla percezione dei relativi importi.
Tali accordi devono essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati.
10. Al personale viaggiante si applicano i limiti in materia di lavoro straordinario previsti dagli articoli
11 e 11-bis, mentre non trovano applicazione i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti per il
personale non viaggiante.
11. In aggiunta alle quattro festività abolite, al personale viaggiante sono riconosciute 4,5 giornate
annue di permesso retribuito, proporzionate all’anno di servizio o a frazioni dello stesso.
Tali permessi sono rideterminati su base annua in funzione di eventuali assenze non retribuite.
12. Le disposizioni del p resente articolo si applicano, per analogia, anche al personale addetto ai
servizi di trasloco diverso dai conducenti, con riferimento ai tempi di viaggio e di disponibilità.
Eventuali condizioni di miglior favore già riconosciute sono assorbite fino a concorrenza.
13. Le parti concordano che, durante il periodo di vigenza del presente contratto, potrà essere istituita
a livello aziendale una specifica indennità economica a favore degli autisti inquadrati al terzo livello
in possesso di particolari abilitazioni.
Art. 40 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in
mansioni discontinue
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo richiamato al comma 1, primo periodo, per il personale
viaggiante inquadrato al livello 3 (lettere A, B e C) e al livello 2 (lettere E ed F), nonché per i lavoratori
di livello 2 lettera D nei casi espressamente previsti, impiegato in attività caratterizzate da
discontinuità — nelle quali il tempo di lavoro effettivo non coincide con quello di mera presenza, in
ragione di vincoli organizzativi oggettivi connessi alla tipologia dei servizi di trasporto, generalmente
extraurbani — e che comportino assenze giornaliere continuative con diritto all’indennità di trasferta
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prevista dal CCNL, svolte mediante veicoli rientranti nell’ambito di applicazione dei regolamenti
Regolamento CE 561/2006 e Regolamento UE 165/2014, nonché caratterizzate dall’alternanza tra
fasi di attività lavorativa e periodi di pausa, inattività o riposo, l’orario ordinario settimanale è fissato
in 47 ore.
L’applicazione di tale regime — ovvero l’estensione dell’orario ordinario da 39 a 47 ore per i
lavoratori di cui sopra — è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni descritte, da
effettuarsi secondo una delle seguenti modalità:
l’impresa avvia la procedura trasmettendo, tramite l’associazione datoriale stipulante cui aderisce,
apposita comunicazione alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti firmatarie del
CCNL, attestando la presenza delle condizioni richieste. La comunicazione deve indicare il numero
dei lavoratori autisti, suddivisi per qualifica e parametro retributivo. Su richiesta delle OO.SS., deve
essere convocato un incontro — preferibilmente presso le sedi delle associazioni stipulanti —
finalizzato alla verifica congiunta della discontinuità. Tale incontro deve svolgersi entro 15 giorni
dalla ricezione della comunicazione;
in alternativa, la comunicazione può essere indirizzata, anche tramite l’associazione dato riale di
riferimento, all’ente bilaterale di settore (ESBII o altri enti costituiti), che provvede a informare le
rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti. Anche in questo caso, la
comunicazione deve contenere il numero degli a utisti per qualifica e parametro e, su richiesta
sindacale, deve seguire un incontro entro 15 giorni per la verifica congiunta;
resta fermo che i soggetti sindacali legittimati alla verifica sono le OO.SS. stipulanti il CCNL; per le
imprese artigiane o aderenti alle relative associazioni, tale verifica può avvenire secondo le procedure
previste dalla specifica sezione artigiana del contratto.
La condizione di discontinuità si considera accertata, anche in via tacita, una volta completata una
delle procedure sopra indicate, con efficacia per un periodo di quattro anni.
Eventuali controversie sono disciplinate secondo le procedure previste dal presente CCNL.
Restano validi gli accordi già in essere.
2. Con le modalità stabilite dal successivo comma 3, per i lavoratori che operano nelle condizioni
sopra descritte e che, pertanto, rientrano nella categoria dei lavoratori discontinui anche ai sensi del
Regio Decreto Legge 15 marzo 1923 n. 692, del Regio Decreto 10 settembre 1923 n. 1955 e del Regio
Decreto 6 dicembre 1923 n. 2657, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 234/2007, la durata
media settimanale dell’attività lavorativa non può superare le 58 ore.
La durata massima settimanale può essere elevata fino a 61 ore, a condizione che, su un periodo di
sei mesi, la media non superi comunque le 58 ore settimanali.
3. La verifica delle condizioni che consentono l’applicazione dei limiti di orario di cui al comma
precedente è effettuata mediante accordi collettivi aziendali stipulati con le organizzazi oni sindacali
firmatarie del CCNL.
Tali accordi costituiscono presupposto indispensabile per l’applicazione della disciplina e devono
essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati; essi si applicano comunque a tutto il
personale coinvolto con il consenso della maggioranza degli stessi.
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Sono legittimati alla stipula le imprese, anche tramite le associazioni datoriali firmatarie, e le
rappresentanze sindacali territoriali, unitamente alle RSA/RSU ove presenti. Il confronto deve essere
avviato entro 15 giorni dalla richiesta formulata anche da una sola delle parti.
La durata degli accordi non può eccedere i quattro anni. In mancanza di rinnovo o in caso di mancato
accordo, trascorsi tre mesi dalla scadenza, si applica la disciplina ordinaria prevista dal CCNL.
4. Qualora non si pervenga a un accordo a livello aziendale, l’accertamento delle condizioni può
essere demandato a un confronto tra le associazioni datoriali stipulanti e le organizzazioni sindacali
territoriali comparativamente più rappresentative. Tale fase deve essere avviata entro 10 giorni dalla
conclusione del confronto aziendale o dalla richiesta di una delle parti.
5. In caso di ulteriore mancato accordo, la controversia è rimessa alle competenti organizzazioni
nazionali comparativamente più rappresentative, che devono incontrarsi entro i successivi 10 giorni.
6. In sede di stipula degli accordi collettivi aziendali o di quelli previsti ai commi 2 e 3, deve essere
verificata la corretta applicazione della classificazi one del personale viaggiante e dei relativi
parametri retributivi.
7. L’attività del conducente, non qualificabile come trasfertista, si svolge con partenza e rientro presso
una sede di lavoro stabile, fermo restando che essa è definita secondo quanto pre visto dall’art. 3,
comma 1, lettera a), del D.Lgs. 234/2007.
8. Le ore di lavoro eccedenti il limite previsto al comma 1 sono compensate con le maggiorazioni
previste per il lavoro straordinario, ovvero secondo le modalità indicate al comma 8 dell’articol o
precedente.
Per le imprese fino a 8 dipendenti, ferma restando la convocazione delle organizzazioni sindacali
stipulanti, gli accordi previsti dagli articoli 40 e 40 -bis possono essere conclusi dalle associazioni
datoriali di riferimento con le rapprese ntanze territoriali delle OO.SS., indicando espressamente le
aziende interessate.
In assenza di accordi territoriali, l’impresa può definire tali accordi con l’assistenza dell’associazione
artigiana cui aderisce o conferisce mandato, in collaborazione con la rappresentanza sindacale
categoriale di bacino prevista dalla sezione artigiana.
Gli accordi stipulati devono essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e si applicano
all’intero personale coinvolto con il consenso della maggioranza.
Restano ferme le disposizioni già previste per gli accordi disciplinati dall’articolo 40.
Art. 40 ter - Nuove assunzioni di personale viaggiante
Al fine di promuovere l’ingresso di nuovo personale viaggiante e sostenere livelli occupazionali
stabili e duraturi, nonché di limitare il ricorso a istituti quali il distacco e la somministrazione di
carattere transnazionale e, al contempo, incentivare il rientro di attività produttive, le imprese operanti
nel settore dell’autotrasporto che, nel corso dei dodici mesi precedenti, non abbiano attuato interventi
di riduzione del personale, possono procedere a nuove assunzioni secondo le modalità di seguito
indicate.
50
L’attivazione di tali assunzioni è subordinata a una verifica preventiva c on esito favorevole da
effettuarsi con le RSU, ove costituite, nonché con le RSA e le organizzazioni sindacali stipulanti il
presente CCNL competenti per territorio.
Ai lavoratori neoassunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in po ssesso di
patente di guida conseguita da meno di tre anni, si applica il seguente trattamento economico:
• per il primo anno di servizio è riconosciuto il 90% della retribuzione tabellare;
• per il secondo anno è riconosciuto il 90% della retribuzione tabellare;
• per il terzo anno è riconosciuto il 95% della retribuzione tabellare;
• a decorrere dal quarto anno si applica il 100% della retribuzione tabellare.
Art. 40 quater - Norme a sostegno delle imprese di autotrasporto - Premialità
1. Possono accedere, in v ia eccezionale e per un periodo limitato, alle disposizioni previste dal
presente articolo le imprese di autotrasporto che risultino in regola con gli obblighi contributivi e che
abbiano già attuato, ai sensi degli artt. 40 e 40 -bis del CCNL, le procedure finalizzate a garantire la
trasparenza nella determinazione dell’orario di lavoro e dei trattamenti retributivi del personale
viaggiante.
L’accesso al regime premiale è subordinato, inoltre, all’assenza di licenziamenti collettivi nell’anno
antecedente la sottoscrizione dell’accordo e al mantenimento di tale condizione per tutta la durata del
beneficio.
2. Le imprese interessate sono tenute a trasmettere alle organizzazioni sindacali nazionali, anche per
il tramite dell’associazione datoriale firmataria d el CCNL cui aderiscono, la seguente
documentazione comprovante il possesso dei requisiti:
a) il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
b) attestazione relativa alla stipula degli accordi previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 234/2007, come
disciplinati dall’art. 40-bis del CCNL, riguardanti l’applicazione dei limiti di orario settimanale, e/o
attestazione della conclusione di accordi ai sensi dell’art. 40, comma 8, del CCNL, concernenti la
definizione — anche in forma forfettaria — delle indennità di trasf erta e dei compensi per lavoro
straordinario.
Tale attestazione deve riportare i soggetti sottoscrittori, la data di stipula, la decorrenza e la scadenza,
e può essere rilasciata dall’associazione datoriale di riferimento;
c) dichiarazione dell’impresa at testante l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei
lavoratori somministrati previsti dal CCNL;
d) dichiarazione dell’impresa relativa al rispetto degli obblighi informativi e formativi previsti dal
D.M. 31 marzo 2006 per i lavoratori interessati.
3. Ai fini della permanenza nel regime premiale, le imprese devono successivamente:
aggiornare e trasmettere il Documento Unico di Regolarità Contributiva con periodicità almeno
semestrale;
51
inviare la documentazione attestante l’eventuale rinnovo degli accordi indicati alla lettera b), qualora
gli stessi giungano a scadenza e vengano rinnovati.
4. La perdita anche di uno solo dei requisiti indicati al comma 2, ovvero il mancato adempimento
degli obblighi informativi previsti al comma 3, comporta la cessazione immediata del regime
premiale.
5. Le misure di carattere premiale, applicabili esclusivamente al personale viaggiante, consistono in:
a) l’innalzamento del limite massimo del rapporto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a
tempo indeterminato, che passa dal 35% al 40%;
b) una specifica disciplina dell’orario di lavoro per il personale impiegato nelle attività di gestione
del traffico, dei veicoli e del personale viaggiante. In tali casi, la programmazione delle attività deve
essere comunicata dalla direzione aziendale con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo esigenze di
servizio non differibili, e deve rispettare i seguenti limiti:
• durata giornaliera compresa tra un minimo di 6 e un massimo di 9 ore;
• durata settimanale compresa tra un minimo di 30 e un massimo di 44 ore;
fermo restando il rispetto della media di 39 ore settimanali di lavoro ordinario, calcolata su un periodo
massimo di quattro mesi.
6. Nell’ambito delle procedure previste dal CCNL, le parti possono intervenire, mediante accordi
aziendali o territoriali, sui seguenti aspetti:
• articolazione dell’orario di lavoro;
• trattamento economico del lavoro straordinario;
• indennità di trasferta.
Tali accordi sono finalizzati, anche alternativamente, ai seguenti obiettivi:
• salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi in presenza di situazioni di difficoltà
aziendale;
• supporto agli investimenti diretti al rafforzamento e alla stabilizzazione delle strutture
aziendali sul territorio nazionale;
• promozione di nuove iniziative imprenditoriali orientate alla diversificazione delle attività;
• mantenimento delle condizioni di efficienza e competitività delle imprese.
Per le aziende articolate su più sedi operative a livello nazionale, gli a ccordi sono stipulati su base
nazionale.
La procedura di sottoscrizione segue quanto previsto dall’art. 40-bis del CCNL.
Le organizzazioni sindacali provvedono a comunicare all’ente bilaterale competente, a fini statistici,
l’avvenuta stipula degli accordi.
Art. 40 quinquies - Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato alla Qualifica
1 parametri retributivi G-H
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1. Al fine di sostenere l’incremento dell’occupazione stabile e valorizzare le peculiarità del settore
del trasporto merci, è prevista, mediante contrattazione a livello aziendale, l’introduzione di
condizioni di maggiore flessibilità organizzativa per il personale viaggiante inquadrato nella qualifica
1, parametri retributivi G e H.
L’applicazione di tale dis ciplina è subordinata alla verifica dei requisiti attraverso la stipula di
specifici accordi aziendali tra le parti firmatarie del presente CCNL.
In caso di subentro nella gestione di servizi di distribuzione urbana delle merci mediante contratto di
trasporto, trovano applicazione le tutele e le procedure previste dall’art. 69, commi da 3 a 10, in
materia di cambi di appalto e clausola sociale, incluse le disposizioni relative alla qualificazione della
filiera, con estensione anche alle società di persone.
2. Per il personale viaggiante appartenente alla qualifica 1, parametri G e H, in deroga alla disciplina
ordinaria di cui all’art. 40, comma 1, che stabilisce l’orario settimanale in 39 ore, è possibile, tramite
accordi collettivi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, accertare la
sussistenza di prestazioni lavorative caratterizzate da discontinuità, ai sensi del Regio Decreto Legge
15 marzo 1923 n. 692, del Regio Decreto 10 settembre 1923 n. 1953 e del Regio Decreto 6 dicembre
1923 n. 2657.
In tali casi, per i lavoratori la cui attività alterna periodi di lavoro a fasi di pausa, riposo o inattività e
nei quali il tempo di lavoro effettivo non coincide con quello di presenza per ragioni organizzative
connesse alla tipologia del servizio, l’orario ordinario settimanale è fissato in:
• 44 ore;
• 43 ore a decorrere dal 1° giugno 2025;
• 42 ore a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Gli accordi aziendali già in vigore alla data di rinnovo del CCNL continuano a produrre effetti fino
all’entrata in vigore dei nuovi limiti orari.
3. Sono legittimati alla sottoscrizione degli accordi collettivi le imprese, anche tramite le rispettive
associazioni datoriali firmatarie del CCNL, e, dall’altra parte, le RSU (ove presenti), le RSA e le
rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Il confronto tra le parti deve essere avviato entro 15 giorni dalla richiesta formulata anche da uno solo
dei soggetti interessati.
4. Gli accordi così stipulati hanno una durata massima di tre anni.
5. Nell’ambito degli accordi aziendali previsti dall’art. 40, comma 8, lettera b), può essere verificata
la presenza delle condizioni necessarie per l’applicazione del regime di orario disciplinato dal
precedente comma 2.
6. L’attività del conducente, quando non qualificabile come trasferta, si svolge con partenza e rientro
presso la sede abituale di lavoro, fermo restando che essa è definita secondo quanto previsto dall’art.
3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 234/2007.
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7. In concomitanz a con la stipula degli accordi aziendali di cui al comma 2, oltre all’accertamento
della discontinuità della prestazione, devono essere definite le modalità di eventuale forfettizzazione
del lavoro straordinario, secondo quanto previsto dal CCNL.
Inoltre, per il personale inquadrato nella qualifica 1 parametro G che svolge l’attività al di fuori del
territorio comunale, devono essere stabilite le modalità di corresponsione e l’importo di una specifica
indennità ai sensi dell’art. 51, comma 5, del TUIR, in misura non inferiore a 13 euro.
Per il medesimo personale che svolge l’attività esclusivamente all’interno del territorio comunale, in
alternativa a tale indennità, è prevista l’erogazione di un buono pasto di valore non inferiore a 8 euro.
8. Restano in ogni caso ferme eventuali condizioni di miglior favore già riconosciute.
Per le imprese artigiane con un organico fino a 8 dipendenti, gli accordi previsti dal presente articolo
sono stipulati a livello territoriale.
In assenza di accordi territoriali, l’impresa, con l’assistenza dell’associazione artigiana di riferimento,
può definire tali accordi con la rappresentanza sindacale categoriale di bacino prevista dalla sezione
artigiana.
Le organizzazioni sindacali dichiarano che la sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo è
subordinata alla presenza di rapporti di lavoro subordinato.
Art. 40 sexies - Distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli - Rider
. Le parti firmatarie del presente CCNL, nel prendere atto delle opportunità derivanti dallo sviluppo
della distribuzione urbana delle merci — anche mediante l’impiego di mezzi di trasporto la cui
conduzione non richiede necessariamente il possesso della patente di categoria B o superiore —
intendono regolamentare i rapporti di lavoro connessi a tali attività.
A tali prestazioni si applicano integralmente le tutele assicurative e previdenziali previste dalla
normativa vigente e dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, ivi inclusi i sistemi di
assistenza sanitaria integrativa e gli istituti di bilateralità.
Con riferimento alle attività di distribuzione urbana effettuate mediante l’utilizzo di cicli, ciclomotori
e motocicli (anche a tre ruote), nonché tramite strumenti tecnologici e digitali (quali piattaforme
informatiche, dispositivi mobili e analoghi), le parti convengono l’applicazione delle disposizioni di
seguito riportate.
2. Per il personale viaggiante inquadrato nei parametri retributivi I e L, impiegato in attività
caratterizzate da discontinuità ai se nsi del Regio Decreto Legge 15 marzo 1923 n. 692, del Regio
Decreto 10 settembre 1923 n. 1953 e del Regio Decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 — nelle quali il
tempo di lavoro effettivo non coincide con quello di mera presenza per effetto di vincoli organizzativi
connessi alla natura del servizio e che si caratterizzano per l’alternanza tra attività lavorativa e periodi
di pausa, inattività o riposo — l’orario ordinario settimanale è fissato in 39 ore.
L’applicazione di tale regime è subordinata alla verifica delle condizioni sopra indicate, da effettuarsi
secondo una delle seguenti modalità:
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mediante comunicazione, effettuata una sola volta dall’impresa alle organizzazioni sindacali
territorialmente competenti firmatarie del CCNL, anche tramite l’associazione datoriale di
appartenenza, attestante la sussistenza dei requisiti; tale comunicazione deve indicare il numero dei
lavoratori interessati. Qualora le OO.SS. richiedano un incontro, lo stesso dovrà svolgersi e
concludersi entro 15 giorni dalla comunicazione;
in alternativa, mediante trasmissione, sempre una tantum, della medesima comunicazione agli enti
bilaterali di settore (ESBII o altri organismi costituiti), per il tramite dell’associazione datoriale, i
quali provvederanno a informare le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
La sussistenza della discontinuità si considera comunque accertata, anche in via tacita, una volta
completata una delle procedure sopra indicate.
3. L’orario ordinario settimanale di 39 ore può essere distrib uito su un massimo di sei giorni e
compensato nell’arco di quattro settimane.
In ogni caso, la durata media settimanale complessiva, comprensiva del lavoro straordinario, non può
superare le 48 ore.
La prestazione giornaliera, collocata all’interno di un arco temporale massimo di 13 ore, deve essere
compresa tra un minimo di 2 ore e un massimo di 8 ore, elevabile fino a 10 ore qualora parte
dell’attività sia svolta in ambito di magazzino.
4. Ai fini del presente articolo, per orario di lavoro si intende i l periodo compreso tra l’inizio e il
termine della prestazione.
Tale periodo è determinato sulla base degli orari comunicati preventivamente dal datore di lavoro,
con preavviso individuale di norma settimanale, anche mediante strumenti digitali o piattafo rme
tecnologiche. È in ogni caso esclusa qualsiasi organizzazione del lavoro basata su sistemi di ranking
reputazionale, anche se generati tramite algoritmi.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi, all’orario stabilito per l’avvio della prestazione, nell’area
individuata dall’azienda. La presenza può essere attestata dal lavoratore stesso, sotto la propria
responsabilità, anche tramite strumenti informatici, secondo le procedure aziendali.
A decorrere dall’attestazione della presenza, ha inizio il tempo di lavoro e il lavoratore si pone a
disposizione per lo svolgimento delle attività assegnate per l’intera durata dell’orario programmato.
L’orario giornaliero complessivo, anche se articolato in più frazioni, non può in ogni caso essere
inferiore a 2 ore.
5. Ai lavoratori devono essere forniti adeguati dispositivi di protezione individuale, in funzione delle
caratteristiche dell’attività svolta (quali, a titolo esemplificativo, casco, indumenti ad alta visibilità,
guanti, sistemi di segnalazione luminosa), nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.
6. In conformità alla normativa assicurativa di cui alla Legge 24 dicembre 1969 n. 990, anche i mezzi
non a motore devono essere coperti da assicurazione per la responsabilit à civile verso terzi, a carico
dell’impresa.
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7. Considerata la specificità delle figure professionali interessate e il forte legame con le
caratteristiche dei contesti urbani, le parti firmatarie e territorialmente competenti, su richiesta di una
di esse, potranno incontrarsi al fine di definire accordi a livello aziendale o territoriale.
Tali accordi potranno disciplinare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• percorsi formativi, anche con riferimento all’utilizzo di strumenti digitali;
• riconoscimento del buono pasto;
• introduzione di premi di risultato;
• modalità di trattamento dei dati personali connessi all’uso di strumenti di geolocalizzazione,
escludendone l’utilizzo a fini disciplinari;
• regolamentazione dell’impiego dei mezzi di lavoro, evitando oneri diretti a carico del
lavoratore.
Art. 40 septies - Satellitari
1. Le parti concordano che l’installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha finalità
di controllo sull’operato dei lavoratori dipendenti, ma di garanzia della sicur ezza del mezzo e del
carico definendo tali controlli quali difensivi della merce e dell'automezzo.
2. A tale fine le parti concordano che, nel rispetto della Legge 300/1970 e della disciplina dettata dalla
Legge n. 675/1996 e s.m.i. circa la videosorveglia nza in caso di installazione di sistemi satellitari, i
lavoratori andranno anticipatamente informati a mezzo di apposita comunicazione individuale.
3. Le partì concordano inoltre che le apparecchiature di cui sopra non potranno essere utilizzate
dall’impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.
Art. 41 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività
nazionali e infrasettimanali
Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del
proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle
festività nazionali e infrasettimanali.
È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00. Per Ì magazzini generali
situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20,00 alle 24,00 e dalle ore 1,00
alle 5,00 del mattino (ex art. 3 Parte Speciale Sezione 2°).
È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal
lavoratore
che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana , stabilito con preavviso di almeno tre
giorni rispetto alla domenica lavorata, fatta eccezione da quanto previsto dall’art. 10 comma 4 per il
personale viaggiante.
Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle fest ività
nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale,
determinata in base alle voci previste dal presente CCNL:
- lavoro notturno (escluso il personale viaggiante)
a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%
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b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%
c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%
- lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante)
a) diurno: maggiorazione 20%
b) notturno: maggiorazione 50%
- lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell’orario normale)
a) maggiorazione 50%
- per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del 50%.
Art. 41 bis - Lavoro straordinario e banca ore
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo
complessivo di 165 ore annuali individuali.
Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore,
il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di
corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma
restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto
spettanti.
L’eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto precedente darà luogo - ferma
restando la sola corresponsione delle maggiorazi oni di cui al presente articolo in quanto spettanti -
alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in
una "banca ore" individuale.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro
straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti previsti dagli artt.3 8, 40,40 bis, 40
quinquies eli sexies.
4. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori
per Ì quali il riposo cade in altro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente
compiuto nel giorno di riposo compensativo. E altresì considerato lavoro straordinario festivo quello
eseguito oltre l'orario normale nei giorni festivi di cui al presente CCNL.
5. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
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6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale
determinata in base a quanto previsto dal presente CCNL:
- lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;
- lavoro straordinario prestato nella sesta giornata per il personale non viaggiante con orario normale
settimanale distribuito su 5 giorni: maggiorazione 50%;
- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%;
- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;
- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.
- per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre Forarlo
ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%.
- nell’ambito degli accordi di forfettizzazione, di cui all’art 40 comma 8, potranno essere definiti i
criteri di erogazione delle competenze riferite alle attività eccedenti il lavoro ordinario, ivi compresa
l’armonizzazione dei trattamenti, previsti dagli accordi in essere, quali a titolo esemplificativo: il
lavoro prestato il sabato oltre le ore 13:00 o la sesta giornata lavorata.
7. Le suddette percentuali, come pure quelle del precedente articolo, non sono cumulabili,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale potranno
cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista dal precedente art. per il lavoro notturno.
8. Agli effetti del presente articolo, nonché del precedente articolo, per la determinazione della
retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 168. Ove la retribuzione sia co rrisposta in
tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, col minimo
in ogni caso della retribuzione mensile di cui al presente CCNL.
9. Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 se ttimanali. Se si deve
superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a
condizione che nei periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro
straordinario non sia superiore a 36.
10. Le aziende comunicheranno mensilmente alle RSU le ore straordinarie complessivamente
effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo.
11. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno
del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.
12. Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo hanno facoltà di
richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla stagionalità, tre gruppi di otto ore
di straordinario collettivo da attuarsi il sabato, previa verifica sulle modalità di attuazione con le RSU,
RSA, le OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL.
13. Qualora sia svolta dal datore di lavoro o da enti/soggett i dallo stesso autorizzati oppure in ogni
caso previa autorizzazione del datore di lavoro attività formativa fuori dal normale orario di lavoro,
al lavoratore verrà riconosciuta esclusivamente la retribuzione oraria ordinaria.
De parti ci danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro normale e
del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica ai limiti legali
dell'orario di lavoro di cui al Regio Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692.
Banca ore
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Le parti convengono di istituire una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono:
a. le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 del presente articolo
qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto
successivamente;
b. tutti Ì riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.
Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono
ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore,
Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite di 250 ore, il
lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti
riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda entro
il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l’intero anno successivo.
Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del mese successivo
a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario.
La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da
effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all’utilizzo dei
ROL in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potrà
avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso a ccordo a livello aziendale sulla collocazione
dei due mesi.
Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 5 verranno accolte entro il limite del 15% dei
lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell’ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore ric hiesti,
con il limite minimo di una unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite,
si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse.
Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a quant o previsto dal
punto 5 oppure sia superata la percentuale di cui al punto 6, le ore richieste saranno concesse
compatibilmente con le esigenze aziendali.
Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga.
Le ore di cui alla lett era a) punto 1 del presente articolo, risultanti a consuntivo al 31 dicembre di
ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore
per un ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora
accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al
31 dicembre dell’anno di maturazione.
Art. 42 - Festività abolite
Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite
dalla Legge n. 54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio - 31 dicembre).
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSA, diverse modalità di utilizzazione
compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione
in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
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Art. 43 - Indennità di cassa e maneggio denaro
All'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del 5%
della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianità e
eventuali altri aumenti comunque denominati.
Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta un'indennità di
cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al precedente comma.
Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia
preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei
conti.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio del lavoratore.
Le somme anticipate dalle aziende ai lavoratori in trasferta a titolo di fondo spese non sono da
considerarsi ai fini della corresponsione dell'indennità di cassa per maneggio denaro.
Agli impiegati non qualificati cassieri, cui per le loro mansioni sia o sia stata riconosciuta la
maggioratone del 5%, tale indenni^ verrà mantenuto e corrisposto fintantoché gli stessi esplichino le
mansioni suddette.
Art. 44 - Indennità di lavoro notturno
Il personale viaggiante cui spetta l'indennità di trasferta ha diritto ad una indennità di euro 0,93 per
ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta dovuta per
l'assenza coincidente, anche in parte, con l’orario n otturno. L'indennità di lavoro notturno ha natura
retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del T.F.R..
Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità
1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo azienda le
(intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi
aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo
di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al
momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
2. L’importo degli aumenti è il seguente:
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Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti dì
merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati
o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel
livello di provenienza.
Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne
occorreranno per raggiungere il numero massimo.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della
maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.
Art. 45 - Tredicesima mensilità
1. L’impresa eroga al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari all’importo della retribuzione globale
mensile riferita al mese di novembre, determinata secondo gli elementi retributivi previsti dal presente
CCNL.
Il pagamento di tale emolumento avviene, di norma, entro il 16 dicembre di ciascun anno.
2. Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o termine nel corso dell’anno, il lavoratore matura il
diritto alla quota di tredicesima in misura proporzionale ai mesi di servizio effettivamente prestati,
computati in dodicesimi, anche nei casi di cessazione di un contratto a termine o di mancato
superamento del periodo di prova.
Ai fini del calcolo, le frazioni di mese pari o inferiori a 15 giorni non sono considerate utili, mentre
quelle eccedenti tale limite sono computate come mese intero.
Personale non viaggiante Personale viaggiante
Livello Euro Parametro Euro
Quadri 30,99 C3 24,79
1° 29,44 B3 24,79
2° 26,86 A3 24,79
3° Super 24,79 F2 24,27
3° 24,27 E2 24,27
4° 23,24 D2 24,27
4°J 22,34 H1 23,24
5° 22,21 G1 23,14
6° 20,66 I 22,18
6°J 18,78 L 21,62
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3. L’importo della tredicesima mensilità concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto
(T.F.R.) e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 47 - Quattordicesima mensilità
1. Il datore di lavoro riconosce al dipendente una mensilità aggiuntiva denominata quattordicesima,
di importo pari alla retribuzione globale mensile determinata secondo gli elementi retributivi previsti
dal presente CCNL.
2. La quattordicesima è erogata entro la prima decade del mese di luglio, sulla base della retribuzione
globale in vigore al 30 giugno.
Essa è riferita al periodo annuale compreso tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 30 giugno
dell’anno di erogazione.
Qualora il rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel corso di tale periodo, la mensilità è
riconosciuta in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati, calcolati in dodicesimi, anche nei
casi di cessazione di contratti a termine o di mancato superamento del periodo di prova.
Ai fini del computo, le frazioni di mese fino a 15 giorni non sono considerate, mentre quelle superiori
sono equiparate a un mese intero.
3. L’importo della quattordicesima mensilità rileva esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento
di fine rapporto (T.F.R.) e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 48 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per
giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non
sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda dovrà concedere permess i fino al limite
di 20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà di non
corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie. Dieci delle suddette ore
verranno retribuite in caso di esami clinici , visite ed interventi specialistici. Le ore non retribuite
potranno essere usufruite previo esaurimento ROL ed ex festività.
Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:
- del coniuge anche se legalmente separato;
- del convivente more uxorio;
- di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli) anche del convivente more uxorio, entro il II
grado;
- di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione
anagrafica del lavor atore. Tali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi
all'anno ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi
fuori della provincia in cui abita.
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Salvo quanto previsto dal successivo comma 6, le aziende concederanno un permesso retribuito a
causa di documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, del convivente more
uxorio, di parenti entro il 2° grado (genitori, nonni, fratelli) anche del convivente more uxorio, o d i
altre persone componenti la famiglia anagrafica come dal precedente comma 4; tale permesso sarà
nella misura minima di 5 giorni lavorativi all'anno.
Fermo restando che il permesso deve essere fruito entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza
della grave infermità o dall'accertamento della necessità di provvedere ad interventi terapeutici, il
lavoratore deve comunicare per iscritto quale sia l'evento che dà titolo al permesso ed Ì giorni nei
quali deve essere utilizzato.
La documentazione comprovante la sussistenza della grave infermità, rilasciata dal medico specialista
del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o inte rvento chirurgico, deve
essere presentata all'azienda entro giorni dieci dalla ripresa dell’attività lavorativa.
In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le aziende concorderanno per iscritto con il lavoratore
che ne faccia domanda diverse modalità di espletamento della attività lavorativa in presenza di
documentata grave infermità che colpisca le persone indicate al comma 5. Nel caso di fruizione dei
permessi secondo le forme alternative previste dal presente comma i giorni lavorativi, previsti al
comma precedente, potranno essere anche più di tre.
L'accordo deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diverse modalità, pari comunque ad
una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso sostituiti.
La permanenza della infermità deve risultare da certificazione del medico specialista del Servizio
Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, certificazione che
deve tenere conto del diritto alla riservatezza della persona inferma.
La riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve essere fruita entro sette giorni dalla
insorgenza del fatto che ne dà causa.
In caso di accertato venire meno dell'infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l'attività lavorativa
secondo le modalità ordinarie ed il residuo periodo di permesso può essere goduto successivamente
nell'arco dell'anno.
I permessi di cui al presente com ma sono cumulabili con altri permessi previsti da altre norme di
legge, quali la Legge 104/1992 e successive modifiche e da altre norme del presente contratto.
Le aziende concederanno inoltre i permessi richiesti in occasione della nascita, degli affidi e delle
adozioni di figli e saranno tenute a retribuirli per il minimo di 2 giorni al netto di quelli previsti per
legge.
Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione,
per contrarre matrimonio. Tale pe rmesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali, salvo
migliori condizioni definite a livello aziendale, e dovrà essere richiesto dal lavoratore con un
preavviso di almeno 30 giorni antecedenti e fruito nel termine di legge.
Art. 48 bis - Ferie solidali
l lavoratore può, su base esclusivamente volontaria e senza alcun corrispettivo, trasferire in tutto o in
parte a favore di un altro dipendente, che versi in condizioni di necessità assistenziale, i propri istituti
di riposo, al fine di consenti rgli di prestare assistenza a figli, coniuge, convivente more uxorio o
genitori che richiedano cure continuative per particolari condizioni di salute.
Possono essere oggetto di cessione:
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a) le ferie maturate e disponibili eccedenti il periodo minimo di quattro settimane annue previsto
dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, pari a 22 giorni in caso di articolazione dell’orario su cinque giorni e
a 26 giorni in caso di articolazione su sei giorni settimanali;
b) le quattro giornate di riposo riconosciute a titolo di festività soppresse;
c) le 40 ore previste dall’art. 38, comma 14, ovvero, per il personale viaggiante, le 4,5 giornate di cui
all’art. 40, comma 11.
2. I lavoratori che si trovano n elle condizioni indicate al comma precedente possono presentare
all’azienda apposita istanza — anche reiterabile — per l’utilizzo di ferie e riposi ceduti, entro il limite
massimo di 30 giorni per ciascuna richiesta.
Tale domanda deve essere corredata da idonea documentazione attestante lo stato di necessità,
rilasciata esclusivamente da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.
3. Ricevuta la richiesta, l’azienda provvede a informare tempestivamente l’intero personale circa
l’esigenza rappresentata, assicurando in ogni caso la tutela dell’anonimato sia del richiedente sia degli
eventuali lavoratori cedenti, nel rispetto della normativa vigente.
4. I dipendenti che intendano aderire all’iniziativa comunicano formalmente la propria disponibilità,
indicando il numero di giornate di ferie o di riposo che intendono cedere.
Qualora il totale delle giornate offerte ecceda il fabbisogno richiesto, la ripartizione avviene in misura
proporzionale tra tutti i lavoratori che hanno manifestato la disponibilità.
5. Nel caso in cui le giornate messe a disposizione risultino inferiori rispetto alle richieste, e queste
siano multiple, le stesse vengono distribuite tra i richiedenti secondo criteri proporzionali.
6. Il lavoratore beneficiario può utilizzare le giorn ate ricevute solo dopo aver esaurito integralmente
i propri istituti disponibili, quali ferie, riposi per festività soppresse, permessi previsti dal CCNL e
eventuali riposi compensativi maturati.
7. Una volta attribuite, le giornate di ferie e di riposo r estano nella disponibilità del lavoratore
richiedente per tutto il periodo in cui permangono le condizioni che ne hanno giustificato
l’assegnazione, e devono essere fruite nel rispetto delle disposizioni aziendali vigenti.
9. Qualora vengano meno le condizioni che hanno dato luogo alla richiesta, prima dell’utilizzo totale
o parziale delle giornate assegnate, le stesse rientrano nella disponibilità dei lavoratori cedenti,
secondo un criterio di ripartizione proporzionale.
Art. 49 - Permessi per gravi e documentati motivi familiari
Il lavoratore ha facoltà di richiedere un periodo di congedo, per una durata complessiva non superiore
a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, per comprovati e gravi motivi di carattere familiare,
in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 2 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e dall’art. 2 del
D.M. 21 luglio 2000 n. 278.
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Il congedo deve essere giustificato da esigenze riferite alla situazione personale del lavoratore, di un
componente del suo nucl eo familiare anagrafico, del coniuge, dei figli, nonché degli altri soggetti
individuati dall’art. 433 del Codice Civile, anche in assenza di convivenza, ovvero di persone con
disabilità che siano parenti o affini entro il terzo grado, indipendentemente dalla convivenza.
Costituiscono motivazioni idonee alla fruizione del congedo:
eventi familiari connessi al decesso di uno dei soggetti sopra indicati;
necessità di assistenza o cura particolarmente impegnativa nei confronti degli stessi;
situazioni di rilevante disagio personale del lavoratore, con esclusione delle ipotesi di malattia;
specifiche condizioni patologiche, acute o croniche, riferite ai soggetti indicati, come individuate
dall’art. 2, comma 1, lettera d), del citato decreto ministeriale.
Il congedo può essere fruito in forma continuativa oppure frazionata. La sua fruizione è attestata dal
datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro e, ai fini del computo, si considerano anche le
frazioni di mese.
Durante il periodo di congedo il lavora tore conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto ad alcun
trattamento retributivo ed è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 2 della citata legge in materia di riscatto e
prosecuzione volontaria, il periodo di congedo non è utile ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini
previdenziali.
Il lavoratore che intenda avvalersi del congedo deve presentare domanda scritta all’azienda.
Entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta, il datore di lavoro è tenuto a comunicare
la propria decisione. L’eventuale rigetto, l’accoglimento parziale o la proposta di differimento devono
essere adeguatamente motivati in relazione:
alla mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
a comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive che impediscano la sostituzione del
lavoratore.
Le parti possono concordare, in sede applicativa, la possibilità di un rientro anticipato del lavoratore
e le relative modalità di pre avviso; resta comunque ferma la possibilità di rientro anticipato con il
consenso dell’azienda.
In caso di diniego o accoglimento parziale, il lavoratore può richiedere il riesame della domanda,
entro un termine di 20 giorni, anche con l’assistenza delle RSA/RSU o delle organizzazioni sindacali
territoriali firmatarie del CCNL, presentando nuovamente la richiesta con un preavviso, salvo
oggettiva impossibilità, di almeno 15 giorni di calendario.
La domanda deve indicare, nel rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti, le motivazioni e la
durata del congedo richiesto, allegando idonea certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche
o convenzionate, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o, nei casi di ricovero
o intervento chirurgico, dalla struttura sanitaria competente.
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In caso di richiesta fondata sul decesso di un familiare, la stessa deve essere documentata mediante
certificazione o dichiarazione sostitutiva. Per le altre ipotesi, la domanda deve attestare la sussistenza
delle condizioni previste.
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro può negare il congedo qualora la durata
richiesta risulti incompatibile con quella del contratto, ovvero nei casi in cui siano già stati concessi
congedi per una durata superiore a tre giorni, oppure qualora il lavoratore sia stato assunto in
sostituzione di altro dipendente assente per le medesime causali.
In applicazione dell’art. 4, comma 3 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, il lavoratore che rientra in
servizio dopo aver fruito del congedo ha diritto, per un periodo complessivo di due anni, a partecipare
a un percorso formativo teorico -pratico della durata massima di 160 ore, di cui almeno la metà
dedicate alla formazione teorica.
Qualora il congedo sia stato fruito per un periodo inferiore ai due anni, la durata del percorso
formativo è rideterminata proporzionalmente alla durata del congedo e alle mansioni svolte dal
lavoratore.
Art. 50 - Diritto allo studio, formazione continua e formazione personale viaggiante
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o
durante Ì riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto
a fruire di permessi giornalieri retribuiti che non saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore an nue di permessi
retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti
di cui ai commi precedenti.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 d ella Legge 20
maggio 1970, n.300, i dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la
stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la
formazione ai sensi dell'art. 5 della Legge 53/200 0 per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
I lavoratori, ad eccezione di quelli universitari, che, ai fini previsti dall'art.6 della Legge 8 marzo
2000, n.53, intendono:
- frequentare p resso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a
disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali
Istituti;
- migliorare la loro preparazione professionale specifi ca, attraverso la frequenza di corsi di
formazione continua correlati all’attività generale dell’azienda e organizzati da enti pubblici o da enti
gestiti dalle Regioni;
- frequentare, qualora inviati dall'azienda, corsi di formazione continua previsti da piani formativi
aziendali o territoriali, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di
200 ore triennali ciascuno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso
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al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari a o superiore
a 300.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare Ì corsi di cui sopra non dovranno superare - nel
triennio - il 5% del totale della forza occupata nell'unità produttiva alla data di inizio dell’anno solare
e non potranno contemporaneamente superare il 3% del totale della forza occupata nell'unità
produttiva, con il minimo di 1 unità nelle imprese che occupano almeno 15 dipendenti.
I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del
servizio. I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta, con un preavviso di almeno 30
giorni, alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati
mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. Qualora il numero dei richiedenti
sia superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la Direzione aziendale e le RSA, fermo
restando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo present ì le istanze espresse dai lavoratori, i
criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la
identificazione dei beneficiari dei permessi.
In caso di parziale accoglimento o di diniego il lavoratore può chiedere il riesame della sua richiesta
nei successivi 20 giorni assistito dalle RSU/RSA o dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente
CCNL.
L’azienda impartirà agli autisti specifica formazione sull’utilizzo del tachigrafo.
Art. 51 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale,
con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; '
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati
preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione
globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite
sms, e-mail, comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da
richiedersi dalle aziende.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di
dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella dì licenziamento.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi precedenti e
per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al
giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale
giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta
l'interruzione.
Art. 52 - Ferie
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. Per ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), il lavoratore matura il diritto a un periodo di
ferie retribuite pari a 22 giornate lavorative, indipendentemente dall’anzianità di servizio. Ai fini del
calcolo delle ferie, il sabato non è considerato giorno lavorativo.
1-bis. Per il personale non viaggiante con orario settimanale articolato su sei giorni, il periodo annuo
di ferie retribuite è pari a 26 giornate lavorative, senza distinzione in base all’anzianità. In tale ipotesi,
il sabato è computato come giornata lavorativa ai fini delle ferie.
2. Nei casi di instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il diritto alle ferie
è determinato in proporzione ai mesi di servizio, mediante calcolo in dodicesimi. Le frazioni di mese
pari o inferiori a 15 giorni non sono considerate utili, mentre quelle eccedenti sono equiparate a un
mese intero.
3. Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, il calcolo per dodicesimi è effettuato con
arrotondamento alla mezza giornata superiore.
4. La cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo intervenuta, non incide sul diritto alle ferie
maturate: il lavoratore ha diritto alla loro fruizione ovvero, in alternativa, alla corresponsione
dell’indennità sostitutiva per le giornate non godute.
5. Qualora il lavoratore abbia usufruito di ferie in misura superiore rispetto a quelle maturate, il datore
di lavoro è legittimato a trattenere, in sede di liquidazione finale, l’importo corrispondente alle
giornate fruite in eccedenza.
6. Il periodo di godimento delle ferie è stabilito dall’azienda, tenendo conto, compatibilmente con le
esigenze organizzative e produttive, delle preferenze espresse dal lavoratore e previo confronto con
le RSA/RSU delle organizzazioni sindacali stipu lanti il CCNL, al fine di individuare soluzioni
condivise.
7. Le ferie devono, di norma, essere fruite in un unico periodo continuativo. Tuttavia, per i periodi
eccedenti le due settimane, è possibile una suddivisione in più tranche, previo accordo tra le parti,
tenendo conto delle rispettive esigenze.
8. Le ferie non possono essere collocate durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del
lavoratore, la cui accettazione è subordinata alla compatibilità con le esigenze organizzative aziendali.
9. In caso di richiamo in servizio durante il periodo feriale ovvero di modifica del periodo di ferie già
programmato, il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate a causa
dell’interruzione o dello spostamento.
10. Il period o di ferie è sospeso qualora sopraggiunga una malattia debitamente comunicata e
certificata.
Tale effetto si produce a condizione che il lavoratore adempia agli obblighi di comunicazione,
certificazione e a ogni ulteriore formalità necessaria per l’eventua le controllo sanitario, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali.
11. Il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di ferie, ovvero al
momento della guarigione qualora questa int ervenga successivamente alla data originariamente
prevista, fermo restando il diritto alla fruizione delle ferie residue.
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Art.53- Tutela dei disabili
1. La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap
in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4, comma 1, della Legge n.104/1992, hanno diritto
al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 7 della
Legge 30 dicembre 1971, n.1204 e successive mo difiche, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa
al prolungamento fino a tre anni del periodo d i astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo
grado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera
continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art.7 della citata Legge
n.1204 del 1971 e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del
medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della Legge 9.12.1977 n.903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un a ffine entro il terzo
grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti
di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla Legge
5 febbraio 1992 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le
disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Art. 54 - Tutela etilisti
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede ai
programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio -assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta,
compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. A tal
fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante
lo stato dì etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il lavoratore interessato
dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento
riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal
completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell'annualità ovvero alla data
dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
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L'aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti
periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di
legge e/o di contratto.
Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo
determinato.
Art. 55 - Servizio militare
In caso di richiamo alle armi si applicano le norme di legge al momento in vigore ed il periodo passato
sotto le armi viene computato nella anzianità di servizio.
Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per
riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Art. 56 - Indennità varie e alloggio al personale
Indennità di uso mezzo di trasporto
L'azienda corrisponderà al lavoratore che usa un mezzo di trasporto una indennità mensile o, in
alternativa, il rimborso chilometrico da concordarsi fra le parti.
Indennità zona malarica
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad
un'indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali
competenti.
Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normale sede di lavoro in località di alta
montagna, l'azienda corrisponderà un'equa indennità da concordarsi ria le Associazioni sindacali
territoriali competenti.
Indennità di lontananza dai centri abitati
Qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre 30 Km in mancanza
di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che non provveda direttamente al traspo rto stesso
corrisponderà un indennizzo da concordarsi ria le Associazioni sindacali territoriali competenti.
Alloggio al personale
Al personale cui, per esigenze di servizio, l’azienda chieda di restare continuativamente a
disposizione dell'azienda stessa, la concessione dell'alloggio sarà gratuita.
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Art. 57 - Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile
I lavoratori che fanno parte di Associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri hanno diritto
di usufruire, compatibilment e con l’organizzazione del datore di lavoro, di forme di flessibilità
dell’orario e turnazione agevolata, in recepimento dell’artt. 6 e 17 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal be neficiario, pena
l’esclusione del lavoratore dal diritto stabilito dal presente articolo.
Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente certificato dalla Prefettura
competente, o dall’autorità regionale ove previsto, sulla base della Legge 266/1991 e dell’Ordinanza
30 marzo 1989 del Ministero per il coordinamento della protezione civile, è data facoltà agli
appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di richiedere, al proprio datore
di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all’espletamento delle attività
di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di
addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della richiamata ordinanza.
Allegata alla domanda di permesso, presentata, salvo casi assolutamente eccezionali, al datore di
lavoro 24 ore prima della data dell’inizio del permesso stesso, i richiedenti devono specificatamente
indicare di assentarsi dal servizio per prestare la propria opera di volontariato unitamente alla relativa
attestazione del gruppo di loro appartenenza.
Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti di cui al comma precedente, è tenuto ad esonerare, nei
limiti del D.P.R. 613/1994, dal serviz io i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base
volontaria ad addestramento od operazioni di protezione civile, acquisendo - ad operazione conclusa
- la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente.
Art. 58 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
Nell’ambito dell’orario di lavoro definito dal presente CCNL, il conducente è tenuto a svolgere,
ovvero a collaborare allo svolgimento, delle operazioni di carico e scarico delle merci e delle unità di
carico vuote, relative al trasporto effettuato con il veicolo a lui assegnato, con esclusione delle attività
di riempimento e svuotamento dei container.
Il datore di lavoro è obbligato a garantire adeguati percorsi formativi e il rispetto delle disposizioni
in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, nonché a fornire idoneo abbigliamento da lavoro,
dispositivi di protezione individuale e attrezzature adeguate allo svolgimento delle attività.
Le modalità operative relative a tali attività devono essere oggetto di confronto e verifica a livello
aziendale con le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Fermo restando che i soggetti sindacali legittimati a tali verifiche sono le organizzazioni stipulanti il
CCNL, per le imprese aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del contratto, tali procedure
possono svolgersi sia in ambito aziendale sia, in alternativa, presso gli enti bi laterali territoriali,
secondo quanto previsto dalla sezione artigiana del CCNL.
Al conducente non possono essere assegnate mansioni riconducibili al facchinaggio, intese come
attività di movimentazione delle merci diverse da quelle sopra indicate.
Il co nducente risponde del veicolo affidatogli e, unitamente all’eventuale personale di
accompagnamento, del materiale, delle merci e della documentazione ricevuti in consegna,
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assumendo responsabilità per eventuali perdite o danni a lui imputabili, con esclusione dei casi fortuiti
o di forza maggiore.
Egli è altresì tenuto alla corretta compilazione e all’utilizzo dei dispositivi di registrazione delle
attività di guida (tachigrafo o carta tachigrafica).
Il lavoratore deve custodire con la massima diligenza e ventuali carte o strumenti di pagamento
assegnati dal datore di lavoro, rispondendo delle conseguenze derivanti da smarrimento, uso
improprio o negligenza nella custodia. Tali strumenti possono essere utilizzati esclusivamente per
spese connesse all’attività lavorativa.
Spetta al datore di lavoro dimostrare:
• la sussistenza e la gravità della responsabilità del lavoratore;
• l’entità del danno effettivamente subito e imputabile allo stesso.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità del lavoratore assum e rilievo il rispetto delle norme
sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la piena
efficienza dei mezzi. A tal fine, il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali anomalie
o difetti riscontrati.
Qualora l’azienda abbia stipulato polizze assicurative di tipo kasko, deve darne comunicazione ai
lavoratori e alle RSA/RSU delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, indicando le relative
condizioni.
Eventuali ulteriori coperture assic urative possono essere concordate anche con la partecipazione
economica dei lavoratori, nell’ambito della contrattazione di secondo livello.
Il conducente risponde inoltre delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni a lui imputabili
per negligenza.
Qualora azienda e lavoratore concordino di proporre opposizione a un provvedimento sanzionatorio,
i relativi oneri, compresi quelli legali, sono a carico dell’azienda.
Prima dell’inizio del servizio, il conducente è tenuto a verificare che il veicolo sia in condizioni di
piena efficienza e dotato di quanto necessario; in caso contrario, deve darne immediata
comunicazione all’azienda, la quale deve garantire le condizioni per l’effettuazione di tali controlli.
Prima di sospendere il servizio pe r i periodi di riposo, il conducente deve adottare tutte le misure e
utilizzare i dispositivi messi a disposizione dall’azienda al fine di prevenire furti o danneggiamenti
del veicolo e delle merci trasportate.
Art. 59 - Ritiro patente/carta conducente
1. L'autista al quale dall'Autorità, per motivi che non comportino licenziamento in tronco, sia ritirata
la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei
mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri
lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
2. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti fi datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue
spese, l'autista contro fi rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.
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3. Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra,
l'azienda potrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del
livello al quale viene adibito.
4. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse
di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa l uogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 37, secondo la
retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
5. Nell’ ipotesi in cui fi ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/ fatti addebitabili
all’autista fuori dall’esercizio delle proprie mansioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo. In tali casi si applica unicamente il comma 1.
6. II lavoratore a cui viene ritirata la patente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto fi
datore di lavoro del ritiro. Il lavoratore che guidi durante fi periodo di ritiro della patente è
responsabile dei danni diretti e indiretti subiti dall’azienda.
Art. 60 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
A) Diritti e doveri del lavoratore
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, ne i
luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei
principi della Costituzione e delle norme della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi
educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
B) Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 5 giorni.
e) sospensione del servizio e dalla retribuzione per un periodo da 6 a 10 giorni.
a) L’azienda annualmente dovrà comunicate alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL, il
tipo di assicurazione stipulata, i relativi importi delle franchigie per danni, ed eventuali clausole di
contratto.
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b) L’impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente
adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno
tramite preventivo o altra idonea documentazione.
Il mancato rispetto delle lettere a) e b) renderà nullo il provvedimento disciplinare e di conseguenza
la richiesta di danni.
Resta inteso che per i danni verrà addebitato l’importo inferiore tra danno e franchigia as sicurativa,
laddove esistente KASKO.
Qualora vi sia un incremento dei premi della polizza assicurativa RC auto o la stessa presenti una
franchigia, eventuale incremento o franchigia non potrà essere addebitato al lavoratore a seguito di
danni.
Ove la coper tura assicurativa sia garantita da polizza RC Terzi, in caso di danno potrà essere
addebitato al lavoratore il solo valore della franchigia RC Terzi, con le stesse modalità previste dal
presente articolo.
Non potranno essere oggetto di addebito i danni per incuria aziendale, segnalata preventivamente dal
lavoratore. Ove presente polizza assicurativa KASKO l’unico importo addebitabile al lavoratore in
caso di danno da collisione è quello relativo alla franchigia.
c) Al lavoratore verrà addebitato l’intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni
di importo fino a 1.000 euro.
Laddove il danno superi l’importo di 1.000 euro la somma che potrà essere posta a carico del
lavoratore sarà limitata al 75% dell’importo del danno stesso, con un massimo di 5.000 euro.
d) Al lavoratore che utilizza mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li, vena
addebitato l’intero importo del danno al mezzo, nei casi di dolo o colpa grave o per danni al mezzo
di importo fino a 3.000 euro.
Laddove il danno al mezzo superi l’importo di 3.000 €, la somma die potrà essere posta a carico del
lavoratore sarà limitata 75% dell’importo del danno stesso al mezzo, con un massimo di 15.000 €
e) Al lavoratore che utilizza mezzi con massa complessiva a p ieno carico pari o inferiore a 35 q.li,
verrà addebitato l’intero importo del danno al mezzo nei casi di dolo o colpa grave o per danni al
mezzo di importo fino a 1.000 euro.
Laddove il danno al mezzo superi l’importo di 1000 euro, la somma che potrà esse re posta a carico
del lavoratore sarà limitata al 75% dell’importo del danno stesso al mezzo, con un massimo di 5.000
€.
Per quanto definito al precedente punto e), esclusi i casi di dolo e colpa grave, per ciascun anno civile
(1 gennaio - 31 dicembre), al lavoratore/lavoratrice non sarà addebitato il primo danno o franchigia,
mentre il secondo danno verrà addebitato nella misura del 65% dell’importo del valore complessivo
del danno o dell’importo della franchigia qualora inferiore; i successivi eventi segu iranno le regole
generali di cui sopra. Tale regime premiale, per l’anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) successivo,
continuerà ad applicarsi ai soli lavoratori che nell’anno precedente abbiano causato un numero di
eventi con danni inferiore a 3.
f) Gli importi di cui alle lettere c), d) e) saranno addebitati al dipendente sulla base di idonea
documentazione attestante l’effettivo costo della riparazione per il danno sostenuto dall’impresa e
saranno trattenuti con rate mensili, esposte in busta paga, la cui somma non dovrà superare 1/5 della
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retribuzione base lorda mensile; in caso di cessazione del rapporto di lavoro l’importo residuo sarà
detratto dalle competenze di fine rapporto.
Sono fatti salvi eventuali accordi di miglior favore in essere.
1. In relazione alle disposizioni del presente articolo, le Parti concordano l’istituzione di un Comitato
di monitoraggio, composto da 12 membri complessivi, di cui 6 designati dalla parte datoriale e 6 dalla
parte sindacale.
Tale organismo sarà costituito decorsi sei mesi dalla data di rinnovo del CCNL.
Il Comitato, anche al fine di assicurare uniformità applicativa, è incaricato di verificare l’effettiva
attuazione della disciplina, mediante l’analisi di dati, sia aggregati sia disaggregati (ad esempio su
base territoriale), relativi, a titolo esemplificativo, al numero dei sinistri, al valore medio dei danni,
all’andamento dei premi assicurativi e ad ogni altro elemento ritenuto utile.
Il Comitato si riunisce, di norma, con cadenza semestrale e trasmette alle Parti stipulanti una relazione
sulle attività svolte in occasione di appositi incontri.
2. A titolo esemplificativo, possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:
• il richiamo verbale o scritto è irrogabile in presenza di infrazioni di lieve entità commesse
durante l’attività lavorativa;
• la sanzione di cui alla lettera c) può essere adottata, tra l’altro, nei confronti:
• del lavoratore che, reiteratamente nello stesso mese, ritardi l’inizio della prestazione,
interrompa o anticipi la fine del lavoro senza giustificato motivo, oppure ometta ripetutamente gli
adempimenti previsti per il controllo della presenza;
• del conducente che non compili o utilizzi correttamente i dispositivi di registrazione
(tachigrafo o carta tachigrafica);
• del lavoratore che non comunichi tempestivamente l’assenza per malattia o infortunio e la
relativa prognosi secondo le modalità previste;
• del lavoratore che violi il divieto di fumo nei luoghi in cui esso è previsto, salvo i casi più
gravi;
• del lavoratore che tenga comportamenti scorretti o non adeguati nei confronti della clientela;
• del lavoratore che ponga in essere comportamenti lesivi della disciplina, della morale o
dell’igiene aziendale;
• del lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti la partecipazione a corsi di formazione
obbligatori o necessari allo svolgimento delle mansioni.
• la sanzione di cui alla lettera d) può essere applicata, tra l’altro, nei confronti:
• del lavoratore che si assenti simulando uno stato di malattia o eludendo fraudolentemente gli
obblighi lavorativi;
• del lavoratore che si presenti o permanga in servizio in stato di ebbrezza;
• del conducente che ometta di segnalare incidenti occorsi durante il servizio o non raccolga
elementi utili alla difesa;
• del lavoratore che reiteri comportamenti già sanzionati con provvedimenti inferiori;
• del lavoratore che violi il divieto di fumo in ambienti con presenza di materiali infiammabili;
• del conducente che non utilizzi correttamente i dispositivi di registrazione;
• del lavoratore che, per incuria, arrechi danni a beni aziendali, merci o terzi, ovvero ometta di
segnalarli;
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• del lavoratore che non utilizzi correttamente i dispositivi di sicurezza;
• del lavoratore che, per la seconda volta, ometta di c omunicare assenze per malattia o
infortunio;
• del lavoratore che esegua le proprie mansioni con comprovata negligenza;
• del lavoratore che ponga in essere comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza aziendale.
• la sanzione di cui alla lettera e) può essere adottata, tra l’altro, nei confronti:
• del lavoratore che simuli impedimenti per sottrarsi agli obblighi lavorativi;
• del lavoratore che si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
• del conducente che ometta di segnalare incidenti o raccogliere elementi utili alla difesa;
• del lavoratore che violi il divieto di fumo in ambienti a rischio;
• del lavoratore che utilizzi in modo scorretto i dispositivi di sicurezza;
• del lavoratore che ponga in essere comportamenti lesivi della sicurezza aziendale.
3. Per fattispecie non espressamente previste, le sanzioni sono individuate per analogia, in base alla
gravità del comportamento.
4. In caso di reiterazione delle infrazioni, può essere applicata una sanzione di grado superiore rispetto
a quella precedentemente irrogata.
5. Nessuna sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale può essere adottata senza preventiva
contestazione scritta dell’addebito e senza aver consentito al lavoratore di esercitare il proprio diritto
di difesa.
La contestazione deve essere notificata entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto da parte
dell’azienda.
6. Il lavoratore, entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione, ha diritto di essere ascoltato a
propria difesa, con facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale di fiducia.
7. Il provvedimento disciplinare deve essere comunicato al lavoratore entro 20 giorni dalla scadenza
del termine previsto per l’esercizio del diritto di difesa.
8. Il lavoratore destinatario di sanzione può, entro 20 giorni, promuovere — anche tramite
l’organizzazione sindacale di riferimento — la costituzione di un Collegio di conciliazione e arbitrato
presso l’Ufficio provinciale del lavoro, composto da un rappresentante per ciascuna parte e da un
terzo membro nominato di comune accordo o, in mancanza, dall’autorità competente.
Fino alla decisione del Collegio, la sanzione resta sospesa.
9. Qualora l’azienda non provveda a designare il proprio rappresentante nel Collegio entro 10 giorni
dalla richiesta, la sanzione disciplinare perde efficacia.
10. In caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte dell’azienda, la sanzione resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
11. Le sanzioni disciplinari non producono effetti decorso un determinato periodo:
18 mesi per quelle di minore gravità (lettere a) e b));
22 mesi per quelle di maggiore gravità (lettere c), d) ed e)).
12. Qualora il danno arrecato sia inferiore a 1.000 euro e venga quantificato immediatamente
dall’azienda, con comunicazione al lavoratore, può essere evitata l’attivazione del procedimento
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disciplinare se il lavoratore, entro 10 giorni dalla conoscenza del fatto, sottoscrive una dichiarazione
di responsabilità alla presenza di un rappresentante sindacale.
In tal caso, l’importo posto a carico del lavoratore è ridotto al 75% del danno accertato. In assenza di
tale sottoscrizione, si applica la procedura disciplinare ordinaria.
Restano in ogni caso salve eventuali condizioni di miglior favore previste da accordi sindacali vigenti.
C) Licenziamenti
I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, dalle Leggi 15
luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300 e 11 maggio 1990, n. 108.
A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:
- nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno cinque giorni consecutivi, salvo i casi di
forza maggiore;
- nel caso di assenza ingiustificata per almeno tre volte nel periodo di un anno;
- ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato all’azienda nei modi e nei termini stabiliti dal
presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di qualificazione del conducente;
- al lavoratore che per la terza volta non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi
nonché l’infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
- nel caso di manomissione dell’apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
- nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per dete rminare se lo stesso si
trovi sotto l’effetto di alcool o stupefacenti;
- nel caso in cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della patente;
- nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi
o a personale esterno;
- in caso di atti di vandalismo nei confronti dei materiali dell’azienda;
- in caso in cui il lavoratore provochi rissa all’interno dei luoghi di lavoro;
- in caso di furto.
I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223 e
successive modificazioni.
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla Legge 9
gennaio 1963, n. 7.
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 marzo
2001, n. 151 e successive modifiche.
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Art. 61 - Trasferimenti
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nelle imprese con più unità produttive tramite specifici
accordi a livello aziendale potranno essere individuati i distretti all’interno dei quali l’eventuale
mobilità del lavoratore non configura trasferimento ai sensi del presente articolo.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle
indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso
la sede di origine e che non ricorrano nella destinazione e salva l' applicazione dei nuovi minimi di
stipendio o salario della località ove viene trasferito se più favorevoli per il lavoratore, nonché il
riconoscimento di quelle indennità e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle
particolari nuove prestazioni.
Il lavoratore che, benché sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, non
accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di
licenziamento.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per
sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini
dovranno essere previamente concordati con l'azienda.
E' inoltre dovuta la diaria, una tantum, nella misura di una intera retribuzione globale mensile, e, per
i lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si
trasferisca con il lavoratore, purché venga comprovato il trasferimento del nucleo familiare.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata
risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro
precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino
alla concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso
di un mese.
Nel caso di trasferimento collettivo riguardante almeno 5 lavoratori, il relativo preavviso dovrà essere
comunicato anche alle RSA/RSU delle organizzazioni stipulanti fi presente CCNL. Queste ultime
potranno richiedere per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevi mento della comunicazione, un
incontro con l’azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere
effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta.
L'azienda comunque non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato,
non per motivi che comportino il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi dal trasferimento ha
diritto al rimborso spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta prima
della cessazione dal servizio.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 d el presente articolo si applicano nel caso in cui, a seguito del
trasferimento, il lavoratore trasferisca la propria residenza e, in ogni caso, qualora la distanza tra
l’unità produttiva precedente la nuova risulti uguale o superiore a 20 Km.
Art. 62 - Piccola manutenzione e pulizia macchine
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in
buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale
di lavoro. Qu alora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come
prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
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Art. 63 - Indumenti di lavoro
Le aziende, oltre alla fornitura di indumenti e dispositivi individuali previsti dal D.Lgs. n. 626/1994
e successive modificazioni, forniranno una volta l’anno, a proprie spese, due tute o due completi di
due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, uno invernale ed uno estivo salvo esigenze
particolari.
Qualora il rapporto dì lavoro venisse comunque a cessare entro i tre mesi dall'assegnazione
dell'indumento, lo stesso resterà di proprietà del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzo di
acquisto.
L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratoti che
siano costretti a svolgete la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona
conservazione degli indumenti loro affidati.
Le aziende che intendono far indossate al personale una tenuta di propria prescrizione, sono obbligate
a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
Art. 64 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso per giusta causa, non può essere
interrotto da alcuna delle parti senza il rispetto di un periodo di preavviso, la cui durata è determinata
come segue:
a) per il personale impiegatizio che , superato il periodo di prova, non abbia ancora maturato cinque
anni di anzianità:
• due mesi e quindici giorni per i quadri e per gli impiegati di primo livello;
• un mese e quindici giorni per gli impiegati di secondo livello;
• un mese per gli impiegati degli altri livelli;
b) per il personale impiegatizio con anzianità superiore a cinque anni ma non eccedente i dieci:
• tre mesi e quindici giorni per i quadri e per gli impiegati di primo livello;
• due mesi per gli impiegati di secondo livello;
• un mese e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli;
c) per il personale impiegatizio con anzianità superiore a dieci anni:
• quattro mesi e quindici giorni per i quadri e per gli impiegati di primo livello;
• due mesi e quindici giorni per gli impiegati di secondo livello;
• due mesi per gli impiegati degli altri livelli.
Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 oppure dal giorno 16 del mese. In caso di dimissioni, i
termini sopra indicati sono ridotti del 50%.
d) per gli operai che abbiano superato il periodo di prova, il preavviso è fissato in sei giorni lavorativi,
con decorrenza da qualsiasi giorno della settimana;
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e) per il personale viaggiante non in prova:
• venti giorni di calendario per i lavoratori inquadrati nella qualifica 3, parametri A, B e C;
• quindici giorni di calendario per i lavoratori inquadrati nella qualifica 2, parametri D, E e F;
• in entrambi i casi con decorrenza da qualsiasi giorno della settimana.
La parte che recede dal rapporto senza osservare il periodo di preavvis o è tenuta a corrispondere
all’altra un’indennità equivalente alla retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro è autorizzato a trattenere, sulle somme dovute al lavoratore, l’importo
corrispondente al preavviso non prestato da quest’ultimo.
Il periodo di preavviso, anche qualora sia sostituito dalla relativa indennità, è comunque utile ai fini
del calcolo del trattamento di fine rapporto.
La parte che riceve la comunicazione di recesso può interrompere il rapporto sia all’inizio sia durante
il periodo di preavviso, senza che ciò comporti obblighi risarcitori per il periodo non lavorato.
Nel corso del preavviso, il lavoratore ha diritto a permessi per la ricerca di nuova occupazione, pari
a due ore giornaliere oppure do dici ore settimanali; tali permessi sono retribuiti in caso di
licenziamento.
La collocazione oraria di tali assenze deve essere concordata con il datore di lavoro, tenendo conto
anche delle esigenze del lavoratore.
Il licenziamento deve essere comunicat o in forma scritta, mentre le dimissioni devono essere
formalizzate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 65 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta
tassativamente dai seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- aumenti di merito o superminimi;
- premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali;
- erogazioni di cui all'art. 66, salvo che l’esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo
livello;
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
- 13a e 14a mensilità;
- parte retributiva della trasferta a norma della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto
merci);
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- indennità di lavoro notturno;
- eventuale terzo elemento;
- indennità di funzione per i quadri;
- elemento della retribuzione previsto per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011;
- edr
In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la
13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a mensilità o la frazione di essa ed ogni altro diritto che
sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.
Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero il calcolo della quota annua da accantonare sarà
effettuato nel rispetto dei criteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito
in Italia.
In caso di morte del dipendente, il datore di lavoro valuterà l'opportunità di integrare, in caso di
particolari situazioni di disagio, il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratt o,
nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto
ed in condizioni di particolare bisogno.
Art. 66 - Secondo livello di contrattazione
1. Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed i stituti diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle
specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
Le parti stipulanti il presente CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, concordano che al
secondo livello di contrattazione si possano sottoscrivere accordi che consentano di favorire la
crescita e la competitività delle imprese.
2. Gli accordi di secondo livello stipulati successivamente alla data del presente rinnovo contrattuale
hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali
al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erog azione
economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali/ territoriali di cui al presente articolo
devono essere presentate all’azienda e/o all’associazione datoriale in tempo utile per consentire
l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. L’azienda e/o
l’associazione datoriale dovranno procedere a convocare un apposito incontro entro 20 giorni dalla
data di ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare e concludere entro Ì successivi
70 gior ni. Nelle more dell’espletamento della procedura le parti sono tenute ad astenersi
dall’assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono
avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle leggi
vigenti.
4. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo
livello di contrattazione sono strettamente co rrelate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
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programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento
della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di
competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere
impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comu ne per la definizione degli obiettivi del
secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive
di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della
competitività e dell e condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche
contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno
essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che
per la parte fissa.
5. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti
contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori
stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità
produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali
stipulanti il presente CCNL; le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi
previsti dal comma 2 del presente articolo, l’azienda dovrà applicate l’accordo territoriale, fermo
restando che i due livelli non si possono sommare.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per
la contrattazione di secondo livello, le partì, anche in base ai dati dell’ente bilaterale, valuteranno
preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.
Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla proceduta
di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento
perequativo un’erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da
eventuale accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine
l’importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo
di contrattazione di secondo livello.
Nella località ove non sia presente un’associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali
firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione
regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento.
6. In comparti omogenei, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere concordati tra le parti
criteri generali al fine di favorire omogeneità di impostazione alla contrattazione aziendale di secondo
livello.
7. Fermo restando quanto previsto in materia dei compiti delle RSA/RSU dei lavoratori, la
contrattazione di secondo livello avrà per oggetto i trattamenti \ economici con le modalità e i criteri
sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
8. Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il
suo periodo di attività.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei
propri organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.
In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione d el presente
articolo.
Le associazioni stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai rispettivi statuti, si impegnano a
favorire il pieno svolgimento del secondo livello di contrattazione di cui al comma 1.
Art. 67 - Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro
in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione
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dell'azienda, tramite le rappresentanze aziendali de i lavoratori, entro quindici giorni verranno
sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le quali
dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni ferma restando, in caso di disaccordo, la
facoltà dì esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle
competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 68 - Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori
Le parti convengono sulla necessità di incontri tra le direzioni e le rappresentanze aziendali dei
lavoratori per la definizione dei seguenti problemi:
- la distribuzione degli orari di lavoro;
- l'eventuale articolazione dei turni;
- l’inizio e il termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di miglior favore;
- le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell'art. 9
dello Statuto dei lavoratori;
- l'eventuale istituzione e il funzionamento delle mense aziendali e interaziendali;
- la programmazione del periodo delle ferie annuali;
- gli indumenti di lavoro nonché per tutti gli altri problemi specificatamente previsti dal presente
contratto o da norme di legge;
- l’inquadramento delle mansioni non esemplificate nella classificazione;
- la corretta applicazione di quanto previsto dall’articolo sull’orario di lavoro;
- l’effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui al presente CCNL;
- la misura dell’indennità di lontananza dai centri abitati.
Le OO.SS. hanno comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti il presente CCNL la loro
decisione di procedere, a livello aziendale, alla elezione di Rappresentante Sindacali Unitarie. Nel
momento in cui saranno costituite, le RSU avranno i compiti, le tutele e le libertà sindacali oggi
previste per le RSA e queste ultime decadranno.
Art. 69 - Appalto di lavori di logistica, facchinaggio, movimentazione - cambi di appalto -
clausola sociale - qualificazione della filiera
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Le parti firmatarie del presente CCNL, in considerazione della diffusione di fenomeni di irregolarità
nel settore della logistica, del facchinaggio e della movimentazione merci, si impegnano ad adottare
tutte le misure idonee a contrastare tali pratiche, garantendo il rispetto della normativa vigente e della
disciplina contrattuale in materia di appalti.
2. Ai fini della presente disposizione, le attività oggetto di affidamento mediante appalto
comprendono, a titolo esemplificativo, i servizi di logistica, facchinaggio, movimentazione e gestione
dei magazzini, inseriti nei processi produttivi.
Tali attività possono essere affidate esclusivamente a imprese che applicano il presente CCNL e non
possono essere ulteriormente subappaltate.
Non è considerato subappalto l’affidamento di attività da parte di un consorzio a una propria impresa
consorziata, ovvero da parte dell’appaltatore a una società appartenente al medesimo gruppo ai sensi
degli artt. 2359 e 2497 del codice civile, purché tale soggetto sia indicato in modo esplicito e stabile
al momento dell’affidamento e sia in possesso di tutti i requisiti previsti per gli affidatari, fermo
restando il regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
3. Possono assumere il ruolo di affidatari soggetti economici costituiti in forma di società di capitali,
iscritti alla Camera di Commercio, ovvero società cooperative iscritte all’Albo nazionale delle
cooperative presso il Ministero competente, al Registro delle imprese e in possesso del certificato di
revisione.
Al fine di garantire elevati standard qualitativi del servizio e un’efficace organizzazione della filiera
produttiva, tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
idoneità tecnico -professionale, dimostrata dalla disponibilità di mezzi e attrezzature adeguati,
dall’assenza di provvedimenti interdittivi o sospensivi dell’attività e di condanne definitive per reati
connessi all’attività d’impresa a carico dei soggetti apicali, nonché dal p ossesso della certificazione
antimafia;
adeguate condizioni economico -finanziarie e assetti organizzativi, ai sensi dell’art. 2086 c.c.,
comprovate dall’ultimo bilancio depositato con nota integrativa e dall’adozione di un modello
organizzativo conforme ai principi del D.Lgs. 231/2001 o equivalente;
conformità alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mediante la predisposizione del
documento di valutazione dei rischi (DVR), l’individuazione delle figure responsabili (datore di
lavoro, RSPP, preposto, RLS), nonché la disponibilità di dati statistici sugli infortuni e la formazione
del personale;
regolarità contributiva e fiscale, attestata dal Libro Unico del Lavoro, dal DURC in corso di validità
e dal DURF regolare ai sensi dell’art. 17 -bis del D.Lgs. 241/1997; in mancanza di quest’ ultimo,
mediante produzione dei modelli F24 relativi ai versamenti effettuati.
4. I soggetti affidanti e affidatari sono tenuti a recepire integralmente, nei contratti di appalto, le
condizioni poste a tutela del lavoro previste dal presente CCNL.
L’impresa affidataria deve applicare il CCNL in ogni sua parte, inclusi gli istituti di sanità integrativa,
la bilateralità e la contrattazione di secondo livello, nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza
e tutela dei lavoratori.
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5. Costituiscono causa di risoluzione del contratto di appalto sia il mancato rispetto dei requisiti sopra
indicati, sia l’accertamento, da parte delle organizzazioni sindacali, del committente o delle autorità
ispettive, di una o più delle seguenti violazioni:
omissione o incongruità nei versamenti contributivi e assicurativi;
applicazione di un contratto collettivo diverso da quello previsto;
mancata o non corretta corresponsione degli istituti economici contrattuali nei confronti di più
lavoratori, inclusi i versamenti a sanità integrativa, enti bilaterali e previdenza complementare;
violazione delle norme fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
omesso versamento alle società finanziarie delle trattenute relative alla cessione del quinto dello
stipendio.
6. Durante l’esecuzione dell’appalto, le parti stipulanti il CCNL possono attivare momenti di verifica
sull’organizzazione del lavoro, su iniziativa di una qualsiasi delle parti interessate.
Art. 70 – Cambi d’Appalto
In caso di subentro nella gestione d i un appalto, il committente è tenuto a darne comunicazione alle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e territorialmente competenti, con un
preavviso non inferiore a 15 giorni.
Qualora il committente non applichi il presente CCNL, tale obb ligo informativo è posto a carico
dell’impresa uscente e/o di quella subentrante.
Su richiesta delle organizzazioni sindacali, il committente convoca un incontro specifico volto a
illustrare gli aspetti connessi al cambio di appalto, con particolare riferimento all’organizzazione del
lavoro, alle condizioni di sicurezza, ai volumi produttivi, alle attività interessate e all’applicazione
del CCNL da parte del nuovo gestore.
L’impresa cessante è tenuta a fornire alle parti stipulanti l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati
nell’appalto, comprensivo dei trattamenti economici e normativi applicati.
Il committente deve inserire nel contratto con l’impresa subentrante una clausola che preveda il
trasferimento diretto e senza interruzione del rapporto di lavoro dei dipendenti impiegati nell’appalto
da almeno sei mesi continuativi, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla legge.
A tali lavoratori devono essere garantiti il mantenimento dell’anzianità di servizio, dei trattamenti
retributivi e dei diritti normativi acquisiti, nonché — per coloro occupati nei siti produttivi prima del
7 marzo 2015 — l’applicazione della Legge 92/2012 e la continuità del relativo regime disciplinare.
Resta ferma l’autonomia organizzativa dell’impresa subentrante, anche in relazione all’introduzione
di innovazioni tecnologiche, informatiche o di automazione.
La procedura deve essere svolta congiuntamente dalle imprese interessate e dalle parti stipulanti il
CCNL presso l’Ente Bilaterale territoriale di riferimento; in assenza di tale organismo, presso
l’associazione datoriale competente o, in mancanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
L’esito della procedura deve essere depositato presso l’Ente Bilaterale nazionale competente.
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Restano in ogni caso ferme eventuali condizioni di miglior favore già in essere.
I contratti in corso mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza.
Art. 71 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione
1. Entro il, giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a
disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore
rilascerà regolate ricevuta.
2. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostan ze eccezionali indipendenti dalla
volontà dell’imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al
lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i
documenti necessari per instaurate un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
3. L'azienda, a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante le mansioni svolte.
4. L’azienda corrisponderà al lavoratore le competenze di fine rapporto entro il periodo di paga
successivo a quello di cessazione del rapporto stesso.
5. Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine rapporto, l'azienda
corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali contestazioni in corso, le competenze di fine
rapporto secondo il proprio computo.
6. L'azienda rilascerà, inoltre, al lavoratore - entro Ì termini di cui sopra - un prospetto con le
caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con l’indicazione particolareggiata delle
competenze spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
7. Nel caso in cui l'azienda non ottemperi al pagamento alle scadenze sopra previste decorreranno di
diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.
Art. 72 - Cessione, trasformazione e cessazione dell’azienda
1. La cessione e la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé il contratto di
lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun
dipendente di chiedere la liquidazione del trattamento di fine rapporto e di iniziare ex novo un altro
rapporto di lavoro.
2. Per accordo sindacale con le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti può essere convenuta
la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente liquidazione.
3. Devono comunque essere rispettate le procedure previste dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990,
n.428 (legge comunitaria '90) e successive modifiche.
4. Nei casi in cui, in applicazione dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, il trasferimento di azienda
riguardi più di 60 dipendenti, il termine di 25 giorni previsto dallo stesso art. 47 è portato a 40 giorni
(CCNL trasporto merci).
Art. 73 - Trasporti speciali
1. Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari
dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, non trova applicazione l'istituto degli accordi
integrativi provinciali e le norme relative alla distribuzione dell’orario settimanale di lavoro in cinque
giorni lavorativi, salva diversa pattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del servizio.
2. Tenuto presente la non applicazione degli accordi integrativi per i settori di cui al comma
precedente delle presenti disposizioni particolari, le imprese di detti settori corrisponderanno una
indennità sostitutiva nella misura del 9,80% del minimo contrattuale conglobato.
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Le parti si danno atto che l’indennità sostitutiva di cui al comma 2 viene calcolata a far data dall'1
febbraio 1977 sulla sola retribuzione tabellare in applicatone dell'accordo 24 giugno 1977.
Art. 74 - Sicurezza sui luoghi di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza –
Rappresentante per la sicurezza di sito
Le Parti riconoscono come elemento prioritario la salvaguardia della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro per tutte le lavoratrici e i lavoratori, nonché la rilevanza della tutela ambientale
nell’ambito dei processi produttivi.
In tale prospettiva, esse confermano l’impegno comune al costante miglioramento degli standard di
sicurezza e salute, nonché alla prevenzione dei rischi e dell’insorgenza di malattie professionali,
anche in considerazione dell’evoluzione tecnologica e dell’impiego di nuovi strumenti operativi.
Tenuto conto della varietà della filiera e della compresenza di attività eterogenee caratterizzate da
differenti modelli organizzativi, al fine di elevare ulteriormente i livelli di sicurezza, viene prevista,
ove ricorrano i requisiti di legge, l’istituzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito.
Le imprese sono tenute a garantire ai lavoratori un’adeguata e costantemente aggiornata informazione
e formazione in materia di salute e sicurezza, con rifer imento ai rischi connessi alle attività svolte e
ai luoghi di lavoro, alle misure di prevenzione e protezione adottate, alla normativa vigente e alle
disposizioni aziendali applicabili, nonché agli aspetti connessi alla tutela ambientale.
La formazione de ve essere aggiornata tempestivamente in relazione all’evoluzione dei rischi o
all’introduzione di nuovi fattori di rischio, con particolare riguardo a cambiamenti tecnologici,
modifiche delle mansioni, trasferimenti o introduzione di nuovi strumenti di lavoro.
La valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni,
deve riguardare l’insieme dei rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli che interessano
specifiche categorie di lavoratori esposti a con dizioni particolari, inclusi i rischi da stress lavoro -
correlato e quelli derivanti da attività quali la guida, le interferenze operative e le attività di contatto
diretto con l’utenza.
Con riferimento al personale viaggiante e a quello impegnato in attiv ità di front office, le aziende
assicurano altresì adeguata assistenza legale in caso di aggressioni o eventi analoghi occorsi durante
lo svolgimento dell’attività lavorativa.
In relazione agli effetti dei cambiamenti climatici, i documenti di valutazione dei rischi devono
considerare l’impatto delle temperature estreme, in conformità alle indicazioni del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (vademecum del 20 luglio 2023), con specifico riferimento ai periodi
caratterizzati da condizioni climatiche particolarmente rigide o elevate. La contrattazione di secondo
livello potrà individuare ulteriori misure di tutela in materia.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, le aziende provvedono a fornire ai
lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), adeguati alle specifiche mansioni svolte.
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Nell’ambito della valutazione dei rischi devono essere considerati, tra gli altri, gli aspetti relativi
all’adeguatezza degli ambienti di lavoro e alla dotazione d i indumenti e dispositivi protettivi, anche
in relazione alle differenze di genere.
Le Parti concordano sull’opportunità di sostenere iniziative finalizzate al rinnovo del parco veicolare,
al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione e migliorare le condizioni
di lavoro, anche mediante l’adozione di veicoli dotati di sistemi avanzati di sicurezza.
Le Parti ribadiscono inoltre la necessità della piena applicazione delle disposizioni di cui all’art. 44
del D.Lgs. 81/2008.
La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del rappresentante di sito (RLSSP)
è disciplinata dagli artt. 47 e 49 del medesimo decreto legislativo, che ne prevedono l’elezione o
designazione in tutte le aziende o unità produttive.
Nelle realtà con un organico fino a 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto
direttamente dai lavoratori; ai sensi dell’art. 48 del citato decreto, tale figura può essere individuata
anche a livello territoriale per più aziende. Le moda lità di individuazione e disciplina del
rappresentante territoriale sono definite dalla contrattazione integrativa territoriale, anche nell’ambito
degli osservatori regionali.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i
componenti della RSU, secondo le procedure elettive previste per quest’ultima. In assenza di RSU e
fino alla loro costituzione, laddove siano presenti RSA, l’elezione avviene su iniziativa delle
organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un periodo di tre anni.
Agli RLS e RLSSP è garantita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, una formazione specifica e
adeguata in materia di salute e sicurezza, tale da assicurare conoscenze normative e competenze
tecniche sui sistemi di prevenzione e gestione dei rischi, anche in relazione all’impiego di tecnologie
innovative.
Tale formazione si svolge durante l’orario di lavoro e può essere svolta in modalità e-learning.
Con riferimento a ll’introduzione della figura del RLSSP, le Parti si impegnano, nel corso della
vigenza contrattuale, a definire le modalità operative necessarie a garantirne la piena funzionalità. A
tal fine è istituita una commissione paritetica incaricata di individuare tali modalità entro il 30 giugno
2025.
Art. 75 - Distacco
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 al lavoratore distaccato, sia all’interno del territorio
nazionale che dall’estero, si applicano tutte le disposizioni economiche e normative del p resente
CCNL.
Art. 76 - Molestie sessuali sui luoghi di lavoro - Violenza di genere
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1. Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto
e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul
sesso e lesivo della dignità personale e convengo no di recepire i principi del Codice di Condotta,
relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, D.Lgs. n. 145 del 30
maggio 2005.
2. Sono considerate come molestie tutti quei comportamenti indesiderati posti in essere per r agioni
connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore
e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Tali atti assumono
particolare rilevanza quando vengono effettuati nell’ambito del luogo di lavoro.
3. Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del
rispetto della persona.
4. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale, sul posto di lavoro,
la persona oggetto di molestie può rivolgersi alle RSU /RSA e alla Direzione del Personale, per la
trattazione formale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare
e/o presso gli uffici legali competenti.
5. Al fine di respingere in maniera incisiva gli episodi di violenza in ambito lavorativo, le Parti
concordano altresì sulla necessità di adottare, ai sensi dell’a rt. 24 del D. Lgs. n. 80 del 2015, misure
atte a riconoscere a coloro che siano inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati, l’astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un
periodo massimo di cinque mesi.
6. Coloro che intendano astenersi dal lavoro, ad eccezione dei casi di oggettiva impossibilità, sono
tenuti a comunicare la propria intenzione al datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore
a sette giorni, con l’i ndicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la
certificazione necessaria ad attestare l’inserimento nel percorso di protezione.
7. Il periodo di congedo, retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione (con
riferimento alle voci fisse e continuative), è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. I congedi potranno essere usufruiti su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.
9. Per quanto riguarda la fruizione oraria si rimanda a quanto previsto a tale proposito in materia di
congedi parentali. Coloro che saranno inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere, debitamente certificati, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
nuovamente trasformato, a richiesta dell’interessato, in rapporto di lavoro di lavoro a tempo pieno.
10. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro, sarà data precedenza ad eventuali
richieste di trasferimento in un’altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime di sopruso.
11. Le parti ribadiscono che, ai sensi di legge, la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per
la dichiarazione delle discriminazioni per molestie non può essere sanzionato, demansionato,
licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti,
sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o
discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento delle mansioni ai
sensi dell’art. 2103 del c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei
confronti del denunciante. Tali tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con
sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per reati di calunnia o diffamazione
ovvero l'infondatezza della denuncia.
12. Dovranno essere adottate campagne di formazione mirate a prevenire e contrastare comportamenti
indesiderati, connotabili come discriminazioni, violenze e molestie sessuali, psicologiche e morali
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attraverso specifici interventi indirizzati ai lavoratori, alle lavoratrici, alle/ai dirigenti e a chi gestisce
le Risorse Umane allo scopo di supportare e di diffondere la cultura del rispetto della persona con
l’intento di prevenire tali fenomeni, anche utilizzando gli Enti Bilaterali contrattuali, i quali potranno
predisporre materiale informativo e promuovere un’azione di monitoraggio.
Art. 77 - Mobbing
1. Le parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità
della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il
datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e n eutralizzare qualsiasi comportamento di
questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/ Iavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di
lavoro.
2. In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le partì convengono di affidare
alla Commissione nazionale per le pari opportunità di cui al capitolo 1° del presente CCNL il compito
di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di
lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di
violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e
reprimere tali situazioni.
Art. 78 - Lavoratori stranieri
Le parti, preso atto del crescente rilievo nel s ettore dell'occupazione dei cittadini stranieri,
concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla
formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi
mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale). A tale proposito,
si richiamano le disposizioni previste dalla parte comune del presente CCNL.
Art. 54 - Tossicodipendenza
1. Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono che livelli significativi di ripetute assenze dei
conducenti e/o del personale, tali da incidere negativamente sulla pianificazione del lavoro siano tra
le cause che determinano ricadute negative sull'organizzazione del lavoro, sulla produttività, nonché
sull’efficienza e competitività delle aziende.
2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico -riabilitativo è considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della
retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
3. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in
aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio -riabilitativo del familiare
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
4. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della Legge 18 aprile 1962, n. 230 e
successive modifiche.
5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici
e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi
per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati
a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate
con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura
di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad
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accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e s uccessivamente,
ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore
di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per
la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9
ottobre 1990. n. 309 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presentì
norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici
competenti.
Art. 78 bis - Misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante e/o del pers onale
operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto
1. Le Parti firmatarie del presente CCNL rilevano che fenomeni di assenze reiterate da parte dei
conducenti e del personale individuato al comma 4-bis dell’art. 38, quando tali da compromettere la
programmazione delle attività, incidono negativamente sull’organizzazione del lavoro, sulla
produttività e sull’efficienza complessiva delle imprese, nonché sulla loro capacità competitiva.
2. Le Parti condividono pertanto l’obiet tivo di ridurre tale fenomeno, riconoscendo tra le finalità
comuni l’adozione di misure idonee a prevenirlo e contrastarlo. A tal fine vengono individuati
specifici strumenti di intervento.
3. L’analisi del fenomeno deve essere svolta a livello aziendale con il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il CCNL, secondo le procedure e nelle sedi previste
dalla contrattazione. Per le imprese rientranti nella sezione artigiana, tale verifica avviene nell’ambito
degli organismi di bilateralità previsti.
4. All’esito della verifica, si applica la seguente disciplina.
Al fine di disincentivare le assenze per malattia che abbiano inizio immediatamente dopo giornate
non lavorative, il trattamento economico complessivo relativo ai primi tre giorni di malattia è ridotto
secondo i seguenti criteri:
in occasione del quarto episodio annuo di malattia con tali caratteristiche, l’integrazione a carico
dell’azienda è riconosciuta nella misura del 75%;
in occasione del quinto episodio, l’integrazione è ridotta al 50%;
in occasione del sesto episodio, l’integrazione è ridotta al 25%;
a partire dal settimo episodio, non è prevista alcuna integrazione da parte dell’azienda.
Tale disciplina non trova applicazione nei casi di:
eventi morbosi connessi a ricoveri ospedalieri, day hospital, day surgery o patologie individuate dalla
circolare INPS n. 95/2016, purché documentati da certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria o medico autorizzato;
eventi di malattia con prognosi iniziale pari o superiore a 7 giorni.
91
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra indicate, il numero degli eventi è calcolato con
riferimento all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). La disciplina si applica agli eventi verificatisi
a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Le somme trattenute in applicazione delle presenti misure sono destinate a essere redistribuite
nell’ambito degli accordi previsti dall’art. 38 del CCNL.
Restano comunque valide eventuali previsioni di miglior favore derivanti da accordi az iendali o
territoriali sottoscritti dalle Parti stipulanti.
MERCATO DEL LA VORO
Premessa
I seguenti articoli, disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le parti convengono che per le attività
ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale prevista è quella del lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, utilizzando gli strumenti di flessibilit à del mercato del lavoro per cogliere le
opportunità di crescita e sviluppo aziendale. Pertanto, concordando che i rapporti di lavoro flessibile
sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme de presente CCNL previa informativa alle
strutture sindacali competenti. Le parti convengono che l’insieme dei lavoratori assunti con contratti
atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il 41% dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e del 47% a livel lo di ogni unità produttiva/sito
aziendale.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 35% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula
di contratti a tempo determinato.
E’ comunque consentita l’attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 un ità purché non risulti
superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.
Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di start up, per i primi due anni di avvio della nuova
attività-lavorativa con accordi sindacali, da stipularsi a livello aziendale/territoriale.
Le parti convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessità di flessibilità
del mercato del lavoro.
Per quanto attiene la somministrazione a tempo indeterminato le parti convengono di non applicarla
al settore. Le parti, inoltre, convengono di riesaminare le misure di flessibilità del mercato del lavoro
in sede di rinnovo del CCNL per valutarne l’efficacia e la diffusione alla luce delle esigenze delle
imprese, della difesa dei diritti delle persone che vi lavorano e dell’eventuale evoluzione normativa.
Qualora intervengano modifiche normative in tema di Mercato del Lavoro le Parti si incontreranno
per valutare gli opportuni adeguamenti.
Le parti si impegnano a coinvolgere le istituzioni competenti sul tema della possibilità di accesso del
lavoratore alla Naspi in caso di interruzione volontaria del rapporto di lavoro a chiamata.
Art. 80 - Contratto di lavoro a tempo determinato
92
. I rapporti di lavoro a tempo determina to sono regolati dal presente articolo e, per quanto non
diversamente previsto, seguono le medesime modalità applicative stabilite per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2. L’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato è ammessa in pres enza di esigenze
di natura tecnica, organizzativa, produttiva o sostitutiva, tra cui, a titolo esemplificativo:
• incrementi dell’attività in specifici periodi dell’anno;
• acquisizione di commesse improvvise o di particolare rilevanza con tempistiche ristrette;
• interventi straordinari su impianti o trasferimenti di sedi operative;
• aumenti temporanei dei volumi legati a ordini, progetti o iniziative straordinarie o
sperimentali;
• svolgimento di attività che richiedano competenze specialistiche non presenti stab ilmente in
organico;
• sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
• esecuzione di servizi o appalti con durata predeterminata;
• esigenze operative non fronteggiabili con il personale ordinario;
• sperimentazioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo;
• avvio di nuove attività o servizi, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, per un periodo massimo di 18
mesi;
• sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio,
aspettativa, sospensione cautelare, congedi ai sensi del D.Lgs. 151/2001).
Le suddette fattispecie e le relative esigenze di assunzione costituiscono oggetto di esame preventivo
con le RSU/RSA o, in loro assenza, con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.
Ulteriori ipotesi possono essere definite mediante accordi aziendali.
3. Fatta salva la disciplina specifica per i lavoratori mobili, il numero dei lavoratori a termine, inclusi
i part-time, non può superare mediamente nell’anno il 41% dei lavoratori a tempo indeterminato.
4. In fase di avvio di nuove attività o in presenza di esigenze particolari, tale limite può essere elevato
mediante accordo con le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU. Eventuali frazioni derivanti
dal calcolo sono arrotondate all’unità superiore.
5. Il termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto contenente le motivazioni
che ne giustificano l’apposizione. In mancanza, il termine è inefficace.
6. Copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio dell’attività
lavorativa.
7. Non è consentito ricorrere al contratto a termine:
per sostituire lavoratori in sciopero;
presso unità produttive interessate da licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti, salvo eccezioni
previste dalla legge;
in presenza di sospensioni o riduzioni di orario riferite alle stesse mansioni;
qualora non sia stata effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
93
8. Nei casi di sostituzione programmata, l’assunzione può essere anticipata fino a t re mesi rispetto
all’assenza del lavoratore sostituito o all’inizio dell’astensione obbligatoria.
9. La durata complessiva del rapporto a termine non può eccedere i 36 mesi, comprensivi di proroghe,
salvo i casi di sostituzione. È ammessa una sola ulteriore stipula, fino a un massimo di 8 mesi, presso
la competente sede amministrativa e con assistenza sindacale.
10. Spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni che giustificano eventuali
proroghe.
11. In caso di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, è dovuta una maggiorazione retributiva del
20% fino al decimo giorno e del 40% fino al ventesimo. Superati determinati limiti temporali (30 o
50 giorni a seconda della durata del contratto), il rapporto si trasforma a tempo indeterminato.
12. Gli intervalli minimi tra due contratti a termine sono fissati in 10 giorni per contratti fino a 6 mesi
e in 20 giorni per quelli di durata superiore; in caso di mancato rispetto, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato.
13. In presenza di contratti successivi senza soluzione di continuità, il rapporto si considera a tempo
indeterminato sin dalla prima assunzione.
14. Ai lavoratori a termine spettano, in proporzione alla durata del rapporto, gli stessi istituti
economici e normativi previsti per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo
incompatibilità oggettive.
15. Anche in materia di malattia e infortunio è garantito un trattamento equivalente a quello previsto
per il personale stabile, proporzionato alla durata del contratto.
16. Il lavoratore a termine deve ricevere una formazione adeguata alle mansioni svolte, finalizzata
anche alla prevenzione dei rischi.
17. L’azienda informa i lavoratori a termine, direttamente o tramite le rappresentanze sindacali, delle
eventuali opportunità di assunzione a tempo indeterminato relative alle mansioni svolte.
18. È riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori a
termine che ne facciano richiesta scritta entro tre mesi dalla cessazione del rapporto; tale diritto si
estingue dopo un anno. A parità di condizioni prevale la maggiore anzianità di servizio e, in caso di
ulteriore parità, quella anagrafica.
19. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indetermi nato, il periodo svolto a termine è
computato ai fini dell’anzianità di servizio.
20. La durata minima del contratto è pari a sei settimane; le disposizioni relative al fondo di
previdenza non si applicano ai rapporti inferiori a tre mesi.
21. Ai lavorat ori a termine si applicano anche gli istituti previsti dalla contrattazione di secondo
livello.
22. Sono considerate attività stagionali, a titolo esemplificativo:
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attività connesse al settore agricolo;
attività caratterizzate da picchi stagionali (periodi caldo/freddo);
trasporto di combustibili nel periodo invernale (novembre–aprile);
attività connesse al turismo;
distribuzione di vaccini.
23. Per tali attività, la durata massima del contratto, comprensiva di proroghe, è pari a sei mesi per
ciascun ciclo stagionale.
24. Ulteriori ipotesi di stagionalità possono essere individuate mediante accordi aziendali ai sensi
dell’art. 38 del CCNL.
25. Ai contratti stagionali si applica la normativa vigente.
26. I lavoratori impiegati in attività stagionali hanno diritto di precedenza nelle successive assunzioni
per le medesime attività, da esercitarsi con le modalità e nei termini previsti.
27. Per il personale stagionale il periodo di prova è ridotto del 50% rispetto a quello ordinario.
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 81/2015, i contratti stagionali non rientrano nei limiti quantitativi
previsti per i contratti a termine.
Art. 81 - Contratto a tempo parziale
1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto
rispetto a quello stabilito dagli artt. 38, 40, 40 bis, 40 quinquies e 40 sexies del presente contratto.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai
sensi della normativa vi gente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a
tempo pieno.
3. L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti
modalità:
a. tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dagli
artt. 38, 40, 40 bis, 40 quinquies e 40 sexies per il personale a tempo pieno;
b. tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto
di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno
sia a orario ridotto sia di non lavoro.
4. All’atto dell’assunzione, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non potrà
essere inferiore a 20 ore settimanali. Per il personale viaggiante con parametro I, L (Rider) la durata
della prestazione a tempo parziale non potrà essere inferiore a 10 ore settimanali con una prestazione,
giornaliera minima di 2 ore.
Il lavoratore già assunto con contratto a tempo parziale può richiedere dì effettua re una prestazione
dì durata inferiore a quanto previsto dal presente comma.
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5. Salvo che per il personale viaggiante con parametro I, L, la prestazione giornaliera continuativa
che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore, fino
a 6 ore la prestazione avverrà senza interruzioni.
6. Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della
durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell ’orario con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi.
7. Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto
secondo modalità elastiche che c onsentano la variabilità della collocazione temporale della
prestazione lavorativa come stabilita al precedente comma 6, quando lo stesso sia stipulato a tempo
indeterminato e nel caso di assunzione a termine per sostituzione di personale con diritto alla
conservazione del posto.
8. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate , oltre alle
modalità di cui al precedente comma, anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni
in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
8 bis. L’azienda ed il conducente con parametro I, L , anche assistito da una organizzazione sindacale
stipulante il CCNL, possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione dell a
collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della
sua durata per ogni tipologia di part time.
9. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità elastiche di cui ai commi 7, 8 e 8 bis è giustificata
dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
10. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese
secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo
di ore pro-capite pari al 20% della prestazione già concordata.
11. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai
commi sopra indicati richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto
scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza
di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA adere nti alle OO.SS. stipulanti il presente
CCNL, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
12. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della
collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi precedenti deve essere comunicata da
parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso d i almeno 7 giorni di calendario ovvero di 11 ore
solo per il personale viaggiante con parametro I, L.
13. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica disposte
dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto
di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la
corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 15% comprensivo
dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.
14. Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore ne può
dare disdetta con un preavviso di un mese. Per il personale viaggiante con parametro I, L le clausole
elastiche potranno essere disdettate soltanto attraverso un accordo scritto tra azienda e lavoratore,
anche assistito da una organizzazione sindacale stipulante il CCNL.
15. Resta in o gni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti
contenenti clausole elastiche.
16. Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
verticale e misto, è facoltà dell’Azienda richiedere e del lavoratore accettare, prestazioni di lavoro
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supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle
connesse a:
a. necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;
b. sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
c. esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 90 giorni calendariali
consecutivi.
Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata.
Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. Le
prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggio - razione comprensiva degli
istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione globale e non possono
superare, annualmente, il 30% della prestazione già concordata. Fermo restan do il tetto di cui al
comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore
di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell’orario ordinario
giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista
prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore
supplementari possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale o mensile del
corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di
lavoro. Le prestazioni rese nella giornata di sabato saranno retribuite con le maggiorazioni previste
dal presente CCNL.
17. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo
annuale di ore pro capite di cui al comma 16, si darà luogo alla corresponsione della maggiorazione
oraria comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 40%.
18. Nel rapporto di lav oro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente,
con riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro giornaliero e/o s ettimanale di cui agli
artt. 38, 40, 40 bis, 40 quinquies e 40 sexies del presente CCNL.
19. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a
tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad
ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che
il lavoratore è tenuto ad assicurare.
20. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle di sposizioni del presente
contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli
articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente.
Pertanto, le clausole del pres ente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del
rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura
della retribuzione ivi comprese, anche mediante riposo compensativo, le semi festivit à previste
dall’art. 60 lettera c); i permessi retribuiti previsti dal presente CCNL possono essere fruiti per intero.
21. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve
avvenire con il consenso delle parti, le qu ali possono stabilire le condizioni per il ripristino del
rapporto originario prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi.
La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo
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parziale sia definito nel tempo è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo
determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale
fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
Tale consenso delle parti deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio.
In particolare le lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità previsto dal comma 1 dell’art. 64
del presente CCNL potranno godere di un periodo di lavoro part-time della durata di sei mesi.
22. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel
relativo anno solare Ì ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali
sono calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti
periodi.
23. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo
parziale. L’azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
24. In caso di previsione di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di
lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato occupato in unità produttive site nell’ambito provinciale, adibiti alle
stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assun zione, anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e ad accogliere
prioritariamente le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti
a tempo pieno.
25. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l’accoglimento della stessa dovrà
risultare da atto scritto.
26. Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito
specificati: esigenze connesse a gravi e comprova ti problemi di salute del richiedente; necessità di
assistere continuativamente dei fa-s miliari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore
ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto della maggiore anzia nità di
servizio.
27. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. H rapporto
di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a
richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di
lavoro.
28. A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, ai
fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale.
I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computali per intero.
29. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al
passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e
indeterminato in attività presso unità produttive site nell’ambito provinciale, adibiti alle stesse
mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione. A tali tini
saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in
caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica.
30. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente,
il personale a tempo parziale a tempo determinato e indeterminato impiegato nell’azienda non può
eccedere mediamente nell’anno il 41% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità
superiore), tale percentu ale può essere derogata a livello aziendale attraverso accordo con la RSA,
RSU o delegato di impresa unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti stipulanti il presente
CCNL; in tali accordi dovrà essere inoltre specificato il numero dei contratti per i quali dovrà essere
aumentato l’orario settimanale di lavoro in misura non inferiore alle 5 ore; per i nuovi contratti di cui
sopra sarà data priorità al personale già in forza all’azienda.
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30 bis. In alternativa al comma precedente la suddetta percentuale del 41% può essere elevata fino al
44% del personale dipendente (con arrotondamento all’unità superiore) nel caso in cui l’azienda
comunichi alle RSA/RSU o, in loro assenza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL di
aver ottemperato a qua nto previsto dai precedenti commi 23 e 24. Tale percentuale potrà essere
elevata fino al 48% per ulteriori part-time con almeno il 65% della prestazione.
31. E’ consentita, comunque, l’attivazione di contratti part -time sino a 10 unità purché non risulti
superato il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in atto nell’unità produttiva.
32. I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell’articolo 35 della legge 300/70 come unità
a tempo pieno.
33. Per le imprese che occupino da 0 a 3 dipendenti è comunque consentita l’assunzione con contratto
part - time di 3 lavoratori.
Art. 82 - Apprendistato professionalizzante
In attuazione del D.Lgs. 81/2015 le parti concordano la seguente disciplina dell’istituto
dell’apprendistato professionalizzante; per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato previste
dal suddetto decreto si rinvia alle relative disposizioni legislative di attuazione.
I contratti di apprendistato professionalizzante stipulati antecedentemente al 3 dicembre 2017 ai sensi
del presente articolo sono coerenti con quanto previsto in materia di apprendistato dal D.Lgs. 81/2015
e successive modifiche ed integrazioni sin dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa
tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo
per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
Ai sensi dell’art. 44 , comma 1, del D.Lgs. 81/2015 per i soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra azienda e lavoratore
nel quale dovranno essere indicati:
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo;
- la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato per i livelli compresi tra il 6°
Junior ed il 1° inclusi e per il personale viaggiante classificato ai parametri retributivi dalla lettera A
alla lettera L.
Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è pari a
quello dal presente CCNL per la generalità dei dipendenti a seconda dei livelli di inquadramento.
Detto periodo sarà ridotto della metà quando si tratta di un lavoratore che nell’ambito di precedenti
rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende
o da Enti all’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà
computato sia agli effetti del periodi - previsto dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di
servizio.
Salvo quanto previsto dal successivo comma 9), la durata del contratto di apprendistato è stabilita
dalla tabella A) riportata nel prese nte articolo che fissa durate differenziate a seconda dei livelli di
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inquadramento, definendo altresì per ciascuno di essi il trattamento retributivo da calcolarsi in
percentuale sul minimo contrattuale.
In deroga a quanto previsto dal precedente comma, in base all’art. 44, omma 2, ultimo periodo, del
D.Lgs. 81/2015 e secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n.
40/2011, le partì individuano nella tabella B) riportata nel presente articolo i profili professionali
operai dell’artigianato e delle figure equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali la durata
dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 5 o 4 anni; anche la tabella B) riporta per ciascun
profilo il trattamento retributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale.
La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per i profili di cui alla
tabella B) in questione non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo
contratto, risultino no n aver mantenuto in servizio almeno il 90% dei contratti di apprendistato,
relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti; detta regola non trova applicazione fino a 3
unità non confermate. Fatta eccezione per le disposizioni di cui al preced ente periodo, resta
confermato quanto previsto dal successivo comma 14 del presente articolo.
Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o per le altre cause previste
dal T.U. n. 151/2001, per malattia o infortunio per periodi anche non continuativi che superino
complessivamente 30 giorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il
periodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell’assenza.
I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così come quelli
svolti presso gli Istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero dagli Istituti di
formazione e si cumulano, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, pu rché
l’addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.
Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti numerici
per l’applicazione del titolo III della Legge 300/1970.
Per quanto concerne il tratta mento di malattia e infortunio per il personale assunto con contratto di
apprendistato professionalizzante è confermata la normativa prevista dal presente CCNL.
La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante non è esercitabile da lle
aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in
servizio almeno l’80% dei contratti dì apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non
trova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo rimanendo il limite suddetto delle 5 unità, la
conferma da parte della azienda di 3 contratti di apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità. Nella
percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta c ausa
e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Ì contratti risolti nel corso o al termine del periodo di
prova.
Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato
professionalizzante dovrà essere accompagnato da un “Tutor”. Per quanto concerne l’apprendistato
professionalizzante per i profili degli aulisti, considerando che per la guida dei veicoli industriali è
già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneità tecnica,
le parti concordano che quanto previsto dal presente comma sia realizzato prescindendo
dall’affiancamento fisico del tutor.
Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna
o esterna pari a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per l’acquisizione delle competenze tecni co-professionali e
specialistiche; tale formazione sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente,
prevista dalle Regioni per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali (art. 44, c. 3, D.Lgs.
81/2015).
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda interessata, presso altra
azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, on
thè job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning.
100
Le parti convengono che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 6° e 6° junior, in
considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili professionali la formazione sarà erogata
all’interno dell’azienda con modalità in affiancamento.
La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al conseguimento di qualificazioni
professionali, corrispondenti ai profili formativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo.
In particolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze tecnico-professionali
- generali e specifiche - che l’apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto, ferma restando la
possibilità di integrare e/o modificare Ì profili ed il Piano formativo in relazione alle specificità ed
alla tipologia dell’attività svolta dall’azienda solo a seguito di accordo stipulato a livello territoriale
o nazionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL. La formazione effettuata e le competenz e
acquisite durante l’apprendistato saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore cui all’art.
14 del Decreto Legislativo 81/2015, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
In attesa della piena operatività del fascicolo elet tronico del lavoratore, la registrazione della
formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l’avvenuta
formazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge.
Con cadenza annuale, a Evello aziendale, verrà fornita informativa alle RSA/RSU delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei
dodici mesi precedenti.
Tabella A
Tabella B
Livello
Percentuali per calcolo minimo
contrattuale apprendisti
1°Anno 2° Anno 3° Anno
1° 75% 85% 100%
2° 75% 85% 100%
3° Super non autisti 75% 85% 100%
3° non autisti 75% 85% 100%
4° esclusi profili di cui alla tabella B 75% 85% 100%
Autisti classificati al parametro G1, H1 75% 85% 100%
4° Junior esclusi profili di cui alla tabella
B 75% 85% 100%
5° 75% 85% 100%
6° 75% 85% 100%
Personale viaggiante classificato al
parametro I, L 100% 100% 100%
6° Junior 75% 85%
Dopo un biennio di apprendistato al 6° livello Junior il lavoratore prosegue
l'apprendistato per un ulteriore anno al 6° livello
101
Profili
Percentuali per calcolo minimo contrattuale
apprendisti
1°Anno 2° Anno 3°
Anno
4°
Anno 5° Anno
Autisti classificati al parametro A3, B3, C3 90% 95% 100% 100% 100%
Autisti classificati al parametro D2, E2, F2 90% 95% 100% 100%
Addetti al magazzinaggio 90% 95% 100% 100%
Addetti alla manutenzione veicoli 90% 95% 100% 100%
Addetti alla movimentazione 90% 95% 100% 100%
PROFILI FORMATIVI
I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze tecnico
professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali
specifiche.
Competenze tecnico professionali generali - Parte comune a tutti i profili
- Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni dì base sulla struttura organizzativa
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli
adottati nella propria area di attività
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera
- Conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza
- Conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza.
Competenze tecnico professionali specifiche dei profili formativi
1) Addetti alle attività di amministrazione/segreteria
- Gestione flussi informativi e comunicativi
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- Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico
- Trattamento documenti amministrativo contabili
- Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro
- Gestione corrispondenza
2) Addetti alla contabilità
- Configurazione sistema della contabilità generale
- Principi ragionieristici di base
- Trattamento operazioni fiscali e previdenziali
- Elaborazione bilancio aziendale
3) Addetti all’amministrazione e finanza
- Sistema di contabilità generale e analitica
- Elaborazione budget
- Controllo andamento economico - finanziario
- Gestione servizi bancari
- Gestione acquisti
4) Addetti all’amministrazione di filiale
- Conoscenza dei principi ragionieristici di base
- Gestione attività di fatturazione e contabilità
- Predisposizione e gestione documentale
- Assistenza clienti e segreteria commerciale
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- Gestione incassi
5) Addetti alle risorse umane
- Conoscenza normativa del lavoro e del CCNL
- Principi base di amministrazione e di gestione del personale
- Principi ragionieristici di base
- Sicurezza sul lavoro
6) Addetti all’internal auditing
- Conoscenza normativa del lavoro
- Individuazione ed applicazione dei meccanismi eh sorveglianza
- Attività di prevenzione e/o riduzione rischi
- Principi ragionieristici di base
7) Addetti ai servizi legali/assicurativi
- Conoscenza normativa contrattuale societaria ed amministrativa
- Predisposizione documentazione legale
- Attività di supporto organi aziendali
- Contenzioso e precontenzioso
- Assicurazione e gestione rischi
8. Addetti alla qualità, procedure e certificazione
- Principi base di qualità, procedure e certificazione
104
- Conoscenza normativa di riferimento
- Analisi sistema aziendale
- Gestione/trattamento sistema qualità
9. Addetti alle vendite
- Programmazione azioni di vendita
- Gestione trattativa commerciale
- Attività di televendita, sviluppo e supporto alla clientela
- Attività di cali center/assistenza clienti
10) Addetti alle attività commerciali e al marketing
- Rappresentazione potenziali di zona
- Analisi mercato di riferimento
- Configurazione offerta di prodotto/servizio
- Posizionamento prodotto/servizio
- Conversione operativa strategia commerciale
11) Addetti alle attività informatiche
- Conoscenza di base dei sistemi informativi
- Conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione
- Gestione operativa
- Manutenzione e supporto
105
- Sicurezza dei sistemi informatici
12) Addetti alle attività di controllo, campionamento e certificazione
- Controllo qualitativo e quantitativo delle merci
- Conoscenza principi base di contratti e contatti commerciali e di certificazione
- Conoscenza principi base di fatturazione
13) Addetti alla gestione linee
- Pianificazione e gestione dei collegamenti dei flussi di spedizione
- Gestione risoluzione anomalie ed emergenze
- Gestione linee di collegamento
14) Addetti alle attività tecnico, amministrative e commerciali nella gestione dei traffici
- Valutazione scambi internazionali
- Predisposizione della documentazione
- Assicurazione delle merci
- Svolgimento attività preparative al trasporto
- Conoscenza della normativa import/export
15) Addetti alla gestione della filiale
- Gestione commerciale e operativa reparto/settore
- Amministrazione conto economico del reparto/settore
- Gestione risorse umane del reparto/settore
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- Assistenza clienti
16) Addetti alla gestione del traffico marittimo, aereo, terrestre e combinato
- Conoscenza della normativa e delle singole tariffe
- Conoscenza delle tipologie di spedizioni e trasporti
- Gestione amministrativa e contabile
- Determinazione degli instradamenti e combinazioni di carico
- Conoscenza princìpi base rapporti commerciali
- Conoscenza dei pesi e delle misure delle unità di trasporto
17) Addetti alla gestione di traffico intermodale
- Capacità tecnico operative nella composizione dei treni blocco intermodali
- Capacità commerciali nel stipulare contratti con imprese ferroviarie, marittime e aeree
- Conoscenza delle condizioni economiche del mercato e della clientela
- Conoscenza dei pesi e delle misure di unità di trasporto
18) Addetti al magazzino
- Gestione spazi attrezzati di magazzino
- Movimentazione e lavorazione merci
- Trattamento dati di magazzino e preparazione documenti per il trasporto
- Tecniche/attrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci
- Rapporti con il personale terzo
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- Nozioni su merci pericolose
19) Addetti alla logistica industriale
- A Programmazione ciclo logistico integrato
- Amministrazione magazzino merci
- Pianificazione reti distributiva
- Gestione flussi informativi delle merci
- Rapporti con il personale terzo
20) Autisti di mezzi di trasporto - Addetti alla distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e
motocicli (rider)
- Conoscenza di base della normativa relativa al trasporto merci
- Gestione attività documentale
- Conoscenza di nozioni sulla circolazione e sicurezza
- Attività inerenti alla corretta gestione del veicolo
- Conoscenza delle tipologie/tecniche di trasporto
21) Addetti alla manutenzione dei veicoli
- Conoscenza tecnica dei veicoli
- Conoscenza principi base in tema di attrezzature d’officina/carrozzeria e loro manutenzione
- Primaria manutenzione e preparazione del veicolo
- Conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria
- Interventi di riparazione
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22) Addetti alle macchine di movimentazione
- Acquisizione abilitazione all’utilizzo di macchine operatrici di movimentazione, salvo quelli per cui
è prevista la patente
- Conoscenza base dei documenti di spedizione, trasporto e magazzinaggio
- Conoscenza tecnica delle macchine di movimentazione
23) Addetti alla gestione impianti
- Conoscenza base di meccanica, elettronica ed impiantistica
- Conoscenza sistemi tecnologici e manutenzione
- Conoscenza processo distributivo
24) Addetti alle attività di guardie particolari giurate
- Conoscenza normativa vigente in materia di circolazione e di recapito di corrispondenza
- Conoscenza normativa vigente in materia di pubblica sicurezza
- Uso sistemi di sicurezza attivi e passivi in dotazione
- Addestramento maneggio delle armi
25) Addetti al servizio di ricontazione e trattamento di banconote e moneta metallica
- Conoscenza e pratica di macchinari conta banconote
- Compilazione modulistica
- Gestione operativa monete e banconote
109
- Riconoscimento e selezione delle banconote
26) Addetti alle pratiche automobilistiche
- Classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione dei veicoli
- Normativa sulle patenti di guida
- Norme sull’accesso alla professione di autotrasportatore
- Disciplina trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio
27) Addetti alle operazioni di trasloco
- Tecniche di imballaggio
- Carico e stivaggio
- Scarico, movimentazione e collocazione materiali a destino
- Smontaggio dei mobili
- Inventario operativo
- Custodia in magazzino
28) Addetti ai sopralluoghi tecnici nei traslochi
- Ricognizione del materiale da traslocare e dei luoghi da praticare
- Valutazione degli oggetti fragili e delicati e di event uali oggetti d’arte o di valore; presenza di
pianoforti o di pezzi pesanti es. casseforti
- Conoscenza delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo
pubblico
110
- Elaborazione di preventivi di spesa anche tenendo conto de lle differenti coperture assicurative del
materiale da traslocare.
29) Conducente con abilitazione FS al traino di vagoni ferroviari
- Nozioni/conoscenza di tecnica ferroviaria
- Conoscenza di regolamenti e norme di circolazione ferroviaria;
- Conoscenza dei mezzi di trazione e dei veicoli ferroviari;
- Norme di sicurezza e prevenzione infortuni durante il servizio di condotta
30) Manovratore/tecnico a bordo
- Conoscenza dell’infrastruttura ferroviaria (apparecchiature elettriche ed apparati di sicurezza);
- Conoscenza veicoli;
- Conoscenza svolgimento manovre
- Svolgimento manovre in caso di anormalità/guasti
- Conoscenze tecniche di manovra degli scambi, dei segnali e di composizione/scomposizione dei
convogli ferroviari
- Conoscenza dei processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli
- Conoscenza accompagnamento treni
- Conoscenza regolamenti e tecniche di controllo e verifica del materiale rotabile.
Art. 86 - Lavoro somministrato
1. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del
rapporto di lavoro.
2. La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo
complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.
111
3. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi:
- attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
- quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti
o predeterminati nel tempo;
- per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di
professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate;
- sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui sì riferisce il
contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a
sostituzione dì lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, com ma 2, della Legge 23
luglio 1991, n. 223;
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del T.U. n.81/2008
e successive modificazioni.
5. L’Azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle OO.SS. territoriali di categoria
aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
- il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura;
ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice
fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
- ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o
conferisce il mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi,
la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
5 bis. La proceduta di cui al comma precedente deve essere attivata anche nel caso di
somministrazione e distacco transazionale europeo, effettuato ai se nsi della direttiva CE 96/71,
recepita in Italia con D.Lgs. 136/2016.
6. I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 15%
per il personale viaggiante e del 41% per quello non viaggiante dei lavoratori occ upati dall’impresa
utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti
di somministrazione sino a n. 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la
112
proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato , i contratti risolti nel
corso o al termine del periodo di prova
Art. 87 - Flessibilità
Qualora siano preventivamente concordati con le RSU delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL,
ovvero in loro mancanza con i sindacati stipulanti territoriali, periodi annuali di flessibilità dell'orario
di lavoro l'impresa può stabilire in tali periodi regimi diversi di orario contrattuale.
La diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la
totalità dei dipendenti dell'impresa.
La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, non potrà superare
complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere
recuperata mediante corrispondente rimodulazion e dell'orario contrattuale, anche individuale, in
periodi di minor intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
In regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario, ferma restando la compensazione
di cui al precedente comma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la
retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione.
I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti
successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore
prestazione.
Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della risoluzione del
rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore prestate in regime di flessibilità oltre l'orario normale
di lavoro maggiorate di una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato; il
pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro.
Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in diminuzione del monte
annuo di ore straordinarie previsto dal precedente art.
Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior prestazione
lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata alcuna
trattenuta a fronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere compensati con
permessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti dalla sua volontà
(malattia, infortunio, maternità, ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazione
lavorativa, la stessa potrà essere effettuata al termine della causa impeditiva.
Ai lavoratori che, per comprovate necessità, non fosse possibile osservare il programmato regime di
flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe.
Art. 88 - Giorni festivi
Sono riconosciute come giornate festive:
a) la domenica, nonché i giorni destinati al riposo compensativo ai sensi dell’art. 39 della Parte
comune del presente CCNL;
b) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali:
113
1° gennaio (Capodanno);
6 gennaio (Epifania);
lunedì successivo alla Pasqua;
25 aprile (Anniversario della Liberazione);
1° maggio (Festa del Lavoro);
2 giugno (Festa della Repubblica);
15 agosto (Assunzione);
1° novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Natale);
26 dicembre (Santo Stefano);
la festività del Santo Patrono del luogo in cui ha sede, filiale o agenzia presso cui il lavoratore presta
servizio; per Roma tale ricorrenza è individuata nel 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. In
alternativa, previo accordo tra azienda e RSA ovvero, in assenz a, con le organizzazioni sindacali
territoriali firmatarie del CCNL, può essere individuata altra giornata festiva sostitutiva.
Resta fermo il numero minimo di 12 festività. Qualora l’autorità competente disponga un incremento
del numero delle giornate festive, tale variazione si intende automaticamente recepita nell’elenco di
cui sopra.
Nelle località in cui la festività del Patrono coincida con altra festività già riconosciuta, le competenti
associazioni territoriali individueranno una diversa giornata, in modo da non ridurre il numero
complessivo delle festività spettanti.
c) il pomeriggio del 24 dicembre e il pomeriggio del 31 dicembre. In tali semifestività la prestazione
lavorativa non può protrarsi oltre le ore 13 e non può superare la metà dell’orario normale giornaliero.
Per le festività indicate alla lettera b), con esclusione delle semifestività di cui alla lettera c), qualora
ricadano di sabato, di d omenica o in coincidenza con altra festività, al lavoratore spetta, oltre alla
normale retribuzione mensile, il trattamento economico corrispondente a una giornata di retribuzione
globale, determinato nella misura di un ventiduesimo della retribuzione mensile.
Il medesimo trattamento è dovuto anche al lavoratore che, in coincidenza con tali festività cadenti di
sabato, domenica o altra festività, si trovi in stato di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio,
congedo facoltativo successivo al puerperio, congedo matrimoniale, ferie o permessi per giustificato
motivo.
Lo stesso criterio si applica altresì ai lavoratori che prestano ordinariamente attività di domenica e
fruiscono del riposo compensativo in un diverso giorno della settimana, limitatamente al le festività
che coincidano con la domenica o con altra festività, fermo restando che nessun ulteriore compenso
è dovuto quando la festività coincida con il giorno di riposo compensativo.
Quando una festività infrasettimanale cade di domenica, il lavoratore che normalmente presta attività
domenicale con riposo compensativo in altro giorno non è tenuto a rendere alcuna prestazione in tale
giornata. Qualora la prestazione venga comunque effettuata, essa dovrà essere retribuita come lavoro
straordinario festivo.
In caso di attività lavorativa svolta in una delle festività elencate alla lettera b), oltre al trattamento
economico sopra previsto, spettano la retribuzione per le ore effettivamente lavorate e le relative
maggiorazioni stabilite dal presente CCNL.
114
Per il personale viaggiante, l’azienda può sostituire la festività del Santo Patrono del luogo in cui si
trova la sede, la filiale o l’agenzia presso cui il lavoratore presta servizio con 10 ore annue di permesso
retribuito. Tali permessi maturano al mome nto della ricorrenza della festività sostituita. Le ore non
fruite entro l’anno di maturazione decadono e vengono liquidate secondo le modalità previste dall’art.
9, comma 16.
A seguito della soppressione della Pasqua e del 4 novembre dall’elenco delle fe stività, disposta
dall’accordo di rinnovo del 26 gennaio 2011, ai lavoratori in forza alla data del 26 gennaio 2011 viene
riconosciuto un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari a 10 euro riferiti al livello
3° Super, da riparametrare secondo la relativa tabella.
Tale importo, corrisposto a decorrere dal mese di gennaio 2011, rileva ai fini di tutti gli istituti legali
e contrattuali.
Personale non viaggiante Personale viaggiante
Livello EDR Parametro EDR
Quadro 12,89 C3 10,00
1° 12,07 B3 10,00
2° 11,07 A3 10,00
3° Super 10,00 F2 9,75
3° 9,75 E2 9,75
4° 9,26 D2 9,75
5° 8,84 H1 9,26
6° 8,26 G1 9,26
Art. 89 Retribuzione
La retribuzione complessiva mensile spettante ai lavoratori è costituita dalle seguenti componenti:
1. il minimo retributivo contrattuale previsto per il livello di inquadramento, secondo quanto
indicato negli allegati;
2. gli eventuali scatti di anzianità maturati nel tempo;
3. ulteriori incrementi retributivi comunque denominati;
4. i premi di rendimento eventualmente spettanti con le eventuali esclusioni previste dagli
stessi accordi ai fini di specifici istituti contrattuali;
5. le erogazioni economiche derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui all’art. 38
del presente CCNL, fatte salve le eventuali limitazioni previste dagli accordi stessi con rife-
rimento a particolari istituti;
115
6. l’eventuale terzo elemento retributivo;
7. l’eventuale indennità sostitutiva del servizio mensa, ove prevista nella località di svolgi-
mento dell’attività lavorativa;
8. l’indennità di funzione spettante al personale con qualifica di quadro;
9. l’elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo.
Non rientrano nella nozione di retribuzione le indennità previste dagli artt. 43, 56 e 90, né ogni altra
voce avente natura risarcitoria o compensativa e non retributiva; per quanto concerne i rimborsi
spese si applicano le specifiche disposizioni previste dal presente CCNL.
La retribuzione giornaliera si determina dividendo l’importo mensile per 22. Per il personale non
viaggiante con orario settimanale distribuito su sei giorni, il divisore è pari a 26. La retribuzione
oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
Il pagamento delle competenze retributive deve essere effettuato al termine di ogni mese, accompa-
gnato da un prospetto conforme alla normativa vigente. Qualora il pagamento venga effettuato con
un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, maturano automaticamente interessi calcolati al tasso
ufficiale di sconto aumentato di due punti, a decorrere dalla scadenza prevista; in tale ipotesi il lavo-
ratore può recedere dal rapporto con diritto al trattamento previsto per il licenziamento e alla rela-
tiva indennità sostitutiva del preavviso.
In presenza di contestazioni relative alla retribuzione o ai suoi elementi costitutivi, l’azienda è co-
munque tenuta a corrispondere immediatamente la quota non oggetto di contestazione.
A partire dal 1° gennaio 2001, l’indennità di contingenza è stata incorporata nei minimi tabellari,
unitamente all’elemento distinto della retribuzione pari a euro 10,33 mensili.
Le parti chiariscono che il terzo elemento, per i lavoratori aventi diritto, è stato determinato dal
CCNL del 12 novembre 1983 secondo le misure ivi previste.
MINIMI TABELLARI
MINIMI CONTRATTUALI MENSILI
Personale non viaggiante
Livello 1.10.2021 1.10.2022 1.10.2023 1.3.2024 Para-
metri
Livello Euro
Quadri (ex 1° Super) 21,24
1° 21,24
2° 19,23
3° Super 17,84
3° 17,52
4° 16,95
5° 16,7
6° 16,45
116
Quadri (+19,20) 2.265,86 (+32,01) 2.297,87 (+25,61) 2.323,48 (+38,41) 2.361,89 169
1° (+18,07) 2.127,87 (+30,11) 2.157,98 (+24,09) 2.182,07 (+36,14) 2.218,21 159
2° (+16,59) 1.954,81 (+27,65) 1.982,46 (+22,12) 2.004,58 (+33,18) 2.037,77 146
3°Super (+15,00) 1.765,37 (+25,00) 1.790,37 (+20,00) 1.810,37 (+30,00) 1.840,37 132
3° (+14,55) 1.718,06 (+24,24) 1.742,30 (+19,39) 1.761,69 (+29,09) 1.790,78 128
4° (+13,86) 1.634,10 (+23,11) 1.657,21 (+18,48) 1.675,69 (+27,73) 1.703,42 122
4°Junior (+13,52) 1.591,45 (+22,54) 1.613,99 (+18,03) 1.632,02 (+27,05) 1.659,07 119
5° (+13,18) 1.558,15 (+21,97) 1.580,12 (+17,58) 1.597,70 (+26,36) 1.624,06 116
6° (+12,39) 1.456,12 (+20,64) 1.476,76 (+16,52) 1.493,28 (+24,77) 1.518,05 109
6°Junior (+11,36) 1.339,53 (+18,94) 1.358,47 (+15,15) 1.373,62 (+22,73) 1.396,35 100
Personale viaggiante
Livello 1.10.2021 1.10.2022 1.10.2023 1.3.2024 Parametri
C3 (+15,06) 1.765,84 (+25,09) 1.790,93 (+20,08) 1.811,01 (+30,11) 1.841,12 133,5
B3 (+15,00) 1.765,37 (+25,00) 1.790,37 (+20,00) 1.810,37 (+30,00) 1.840,37 133
A3 (+14,94) 1.764,90 (+24,91) 1.789,81 (+19,92) 1.809,73 (+29,89) 1.839,62 132,5
F2 (+14,61) 1.718,55 (+24,34) 1.742,89 (+19,47) 1.762,36 (+29,21) 1.791,57 129,5
E2 (+14,55) 1.718,08 (+24,25) 1.742,33 (+19,40) 1.761,73 (+29,10) 1.790,82 129
D2 (+14,49) 1.717,62 (+24,15) 1.741,78 (+19,32) 1.761,10 (+28,98) 1.790,08 128,5
H1 (+14,04) 1.664,96 (+23,40) 1.688,36 (+18,72) 1.707,09 (+28,08) 1.735,17 124,5
G1 (+13,98) 1.658,27 (+23,31) 1.681,58 (+18,65) 1.700,23 (+27,97) 1.728,20 124
I (+12,41) 1.460,09 (+20,68) 1.480,76 (+16,54) 1.497,30 (+24,81) 1.522,12 110
I (+13,08) 1.539,71 (+21,80) 1.561,52 (+17,44) 1.578,96 (+26,17) 1.605,13 116
L (+12,41) 1.460,09 (+20,68) 1.480,76 (+16,54) 1.497,30 (+24,81) 1.522,12 110
L (+13,08) 1.539,71 (+21,80) 1.561,52 (+17,44) 1.578,96 (+26,17) 1.605,13 116
L (+13,42) 1.579,55 (+22,37) 1.601,92 (+17,89) 1.619,81 (+26,84) 1.646,66 119
Le parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo dei minimi contrattuali, la nuova base
di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a 1.977 euro mensili riferita al 3° livello Super per
il personale non viaggiante ed alla qualifica 3 parametro B per il personale viaggiante.
Le parti si danno atto che con la determinazione dei suddetti aumenti è stato salvaguardato il potere
di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del settore, riferito al periodo di valenza contrattuale del
presente rinnovo.
AUMENTO CONTRATTUALE
L'aumento contrattuale complessivo è pari a € 260,00 al livello B3 personale viaggiante composto da
€ 140,00 sui minimi tabellari e € 120,00 di Elemento Professionale d'Area (EPA); per il personale
non viaggiante l'aumento contrattuale complessivo è pari a € 230,00 al livello 3s composta da €
140,00 sui minimi tabellari e € 90,00 di Elemento Professionale d'Area (EPA). L’EPA avrà effetto su
tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
117
Le parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo della parte economica la nuova base di
computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a € 2.207,00 mensili riferita al 3° livello super e a €
2.237,00 mensili riferiti alla qualifica 3 parametro B per il personale viaggiante. Le Parti si danno
atto che con la determinazione dei suddetti aumenti è stato salvaguardato il potere di acquisto delle
retribuzioni dei lavoratori del settore riferito al periodo di valenza contrattuale del presente rinnovo.A
decorrere dall’1 gennaio 2025 cesserà di essere corrisposta l’ICE (Indennità di Copertura
Economica). L’aumento contrattuale e le relative decorrenze sono evidenziate nelle tabelle seguenti.
Le parti si impegnano a definire le tabelle aggiornate del costo del lavoro del personale viaggiante e
non viaggiante derivanti dal presente CCNL e a darne tempestiva comunicazione al Ministero del
Lavoro per la pubblicazione del relativo decreto.
PERSONALE NON VIAGGIANTE
Li-
vello
Pa-
ra-
me-
tro
paga base
Totale aumento 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/06/2027
EPA tabel-
lare
totale
au-
mento
tabel-
lare EPA tabellare EPA tabel-
lare EPA
Q 169 2.361,89
€
140,00
€
179,24
€
319,24
€
115,21
€
46,67
€ 51,21 € 46,67 € 12,81
€
46,67
€
1 159 2.218,21
€
110,00
€
168,64
€
278,64
€
108,40
€
36,67
€ 48,18 € 36,67 € 12,05
€
36,67
€
2 146 2.037,77
€
110,00
€
154,85
€
264,85
€ 99,54 € 36,67
€ 44,24 € 36,67 € 11,06
€
36,67
€
3s 132 1.840,37
€ 90,00 € 140,00
€
230,00
€ 90,00 € 30,00
€ 40,00 € 30,00 € 10,00
€
30,00
€
3 128 1.790,78
€ 90,00 € 135,76
€
225,76
€ 87,27 € 30,00
€ 38,79 € 30,00 € 9,70 € 30,00
€
4 122 1.703,42
€ 80,00 € 129,39
€
209,39
€ 83,17 € 26,67
€ 36,97 € 26,67 € 9,24 € 26,67
€
4j 119 1.659,07
€ 80,00 € 126,21
€
206,21
€ 81,12 € 26,67
€ 36,06 € 26,67 € 9,02 € 26,67
€
5 116 1.624,06
€ 70,00 € 123,03
€
193,03
€ 79,10 € 23,33
€ 35,15 € 23,33 € 8,79 € 23,33
€
6 109 1.518,05
€ 70,00 € 115,61
€
185,61
€ 74,33 € 23,33
€ 33,03 € 23,33 € 8,26 € 23,33
€
6j 100 1.396,35
€ 106,06
€
106,06
€ 68,18 €
118
PERSONALE VIAGGIANTE
Livello Para-
metro paga base
Totale aumento 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/06/2027
EPA tabel-
lare
totale
au-
mento
ta-
bel-
lare
EPA Tabellare EPA
ta-
bel-
lare
EPA
C3 133,5 1.841,12 € 150,00
€
140,53
€
290,53
€
90,34
€
50,00
€ 40,15 € 50,00 € 10,04
€
50,00
€
B3 133 1.840,37 € 120,00
€
140,00
€
260,00
€
90,00
€
40,00
€ 40,00 € 40,00 € 10,00
€
40,00
€
A3 132,5 1.839,62 € 100,00
€
139,48
€
239,48
€
89,67
€
33,33
€ 39,85 € 33,33 € 9,97
€
33,33
€
F2 129,5 1.791,51 € 90,00
€
136,32
€
226,32
€
87,63
€
30,00
€ 38,95 € 30,00 € 9,74
€
30,00
€
E2 129 1.790,82 € 90,00
€
135,79
€
225,79
€
87,29
€
30,00
€ 38,80 € 30,00 € 9,70
€
30,00
€
D2 128,5 1.790,08 € 90,00
€
135,26
€
225,26
€
86,95
€
30,00
€ 38,65 € 30,00 € 9,66
€
30,00
€
H1 124,5 1.735,17 € 85,00
€
131,05
€
216,05
€
84,25
€
28,33
€ 37,45 € 28,33 € 9,36
€
28,33
€
G1 124 1.728,20 € 80,00
€
130,53
€
210,53
€
83,91
€
26,67
€ 37,30 € 26,67 € 9,31
€
26,67
€
I 110 1.522,12 € 30,00
€
115,79
€
145,79
€
74,44
€
10,00
€ 33,09 € 10,00 € 8,26
€
10,00
€
I 116 1.605,13 € 30,00
€
122,11
€
152,11
€
78,50
€
10,00
€ 34,89 € 10,00 € 8,72
€
10,00
€
L 110 1.522,12 € 50,00
€
115,80
€
165,80
€
74,44
€
16,67
€ 33,09 € 16,67 € 8,26
€
16,67
€
L 116 1.605,13 € 50,00
€
122,11
€
172,11
€
78,50
€
16,67
€ 34,89 € 16,67 € 8,71
€
16,67
€
L 119 1.646,66 € 50,00
€
125,27
€
175,27
€
80,53
€
16,67
€ 35,79 € 16,67 € 8,94
€
16,67
€
EDR
Personale non viaggiante Personale viaggiante
Livello 1.1.2022 Livello 1.1.2022
Quadri 12,8 C3 10,04
1° 12,05 B3 10
2° 11,06 A3 9,96
3°Super 10 F2 9,74
119
L'EDR, così come sopra riparametrato, sarà erogato da gennaio 2022 per 13 mensilità e non avrà
incidenza su alcun istituto contrattuale.
Art. 90 - Rimborso spese - Indennità equivalenti
1. Ai lavoratori in missione di servizio ed a quelli chiamati quali testi in causa civile o penale per
motivi inerenti al servizio - fatta eccezione per il personale di cui al comma 3 - l'azienda
corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per
viaggi in ferrovia in territorio nazionale è dovuto il rimborso della prima classe);
b) il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti massimi in vigore
dall’1.9.2007:
EURO
1 - prima colazione 2,04
2 - pranzo 25,47
3 - cena 25,47
4 - pernottamento 59,37
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Resta
inteso che il trattamento previsto al soprastante punto 2 della lettera b) è dovuto anche nel caso che il
lavoratore per le implicazioni del servizio o per disposizioni aziendali si trovi fuori dalla sede di
lavoro per l’intervallo di cui al comma 8 dell'art. 38 ovvero sia impossibilitato a rientrare in tempo
utile per usufruirlo secondo l’orario prestabilito.
2. Per le missioni di durata superiori a 30 gior ni i rimborsi delle spese potranno essere rivisti e
concordati diversamente da quanto sopra previsto in relazione alle particolarità delle missioni stesse.
3. Il personale viaggiante di cui agli articoli 40 e 40 bis, in coerenza con la declaratoria del medesimo
personale, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre
alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al
tempo trascorso in territo rio extra urbano. Per quanto riguarda il riconoscimento della indennità di
3° 9,7 E2 9,7
4° 9,24 D2 9,66
4°Junior 9,02 H1 9,36
5° 8,79 G1 9,32
6° 8,26 I 8,27
6°Junior 7,58 I 8,72
L 8,27
L 8,72
L 8,95
120
trasferta per il personale viaggiante parametro retributivo G-H si applica quanto previsto dall’art. 40
quinquies comma 7.
A decorrere dal 1.1.2025 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
1 - per i servizi in territorio nazionale
EURO
dalle 6 alle 12 ore 23,80
dalle 12 alle 18 ore 35,02
dalle 18 alle 24 ore 43,16
2 - per i servizi in territorio estero
EURO
dalle 6 alle 12 ore 31,94
dalle 12 alle 18 ore 45,05
dalle 18 alle 24 ore 62,49
4. I valori dell’indennità di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi di rimborso delle spese di vitto
e alloggio di cui al comma 1 lettera b, saranno adeguati all'indice ISTAT del costo della vita in
occasione del rinnovo del CCNL.
2. Le misure per l'indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole ore
trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno
conteggiate con le misure previste al punto 1) cumulandosi i due trattamenti.
6. L’indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle
parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l’e senzione contributiva e
fiscale.
Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali.
7. Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall’IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili
esclusivamente nel T.F.R., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale.
8. Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento
di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative.
9. Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si
procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il
caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale
121
sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle
21,30.
10. Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con
gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo.
11. Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno
luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti artt.41 e 41 bis essendo concordata
l'indennità di lavoro notturno di cui all'art. 16 del presente CCNL.
Art. 91 - Malattia, infortunio, cure termali
A) Malattia
Disciplina normativa ed economica
Ai fini del presente istituto, sono considerati eventi di malattia tutte le situazioni che determinano una
temporanea incapacità lavorativa, attestata da certificazione medica, derivanti da cause estranee
all’attività lavorativa e verificatesi al di fuori dell’orario di lavoro, purché riconosciute dagli enti
previdenziali competenti.
Il lavoratore è tenuto a informare l’azienda dell’assenza entro le prime due ore dall’inizio dell’orario
di lavoro della giornata in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimento. Pe r il personale
viaggiante e per coloro che operano su turni continuativi, la comunicazione deve avvenire almeno
quattro ore prima dell’inizio del servizio assegnato o dell’orario previsto.
In ogni caso, la prognosi deve essere comunicata senza ritardo e co munque entro la giornata di
emissione del certificato. A tal fine, l’azienda mette a disposizione idonei canali di contatto (telefono
e/o posta elettronica). L’inosservanza di tali obblighi può comportare l’attivazione delle procedure
disciplinari previste dal CCNL.
Il lavoratore deve inoltre indicare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia, qualora diverso da
quello già comunicato.
Il certificato medico deve essere trasmesso o consegnato all’azienda entro il secondo giorno
successivo alla sua emissione.
Se tale termine coincide con una giornata festiva o domenicale, la scadenza è differita al primo giorno
lavorativo successivo.
Ai fini della verifica della tempestività, fa fede il timbro postale in caso di invio oppure la ricevuta
rilasciata dall’azienda in caso di consegna diretta.
Eventuali proroghe della malattia devono essere comunicate e documentate secondo le medesime
modalità.
I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
fino a 245 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni;
fino a 365 giorni di calendario per anzianità superiore a 5 anni.
Ai fini del calcolo dei suddetti limiti si sommano tutte le assenze per malattia, con esclusione di quelle
relative a patologie gravi individuate dalla normativa INPS, verificatesi in un periodo di 24 mesi (per
anzianità fino a 5 anni) o 30 mesi (per anzianità superiore). Il periodo di riferimento è quello
immediatamente precedente alla malattia in corso, con esclusione del periodo di prova.
Superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore può richiedere per iscritto un’aspettativa non
retribuita per malattia, fino a un massimo di 6 mesi. Tale periodo non è utile ai fini dell’anzianità. La
richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla scadenza del periodo di comporto.
122
Decorso tale termine, qualora l’azienda proceda alla risoluzione del rapporto, al lavoratore spettano
le competenze di fine rapporto, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Se la malattia prosegue oltre i limiti senza possibilità di ripresa dell’attività, il lavoratore può recedere
dal rapporto con diritto al solo TFR. In mancanza di risoluzione da entrambe le parti, il rapporto resta
sospeso oltre il periodo di aspettativa, con maturazione della sola anzianità utile per preavviso e TFR.
Ai lavoratori non in prova spetta, entro i limiti temporali sopra indicati, il seguente trattamento
economico:
fino a 5 anni di anzianità: retribuzione intera per 3 mesi e al 50% per ulteriori 5 mesi;
oltre 5 anni di anzianità: retribuzione intera per 5 mesi e al 50% per ulteriori 7 mesi.
In caso di patologie gravi riconosciute dall’INPS, è garantita la retribuzione piena per 18 mesi.
Tale trattamento integra, e non si cumula, con l’indennità INPS, limitatamente alla differenza.
Ai fini dell’integrazione aziendale si considera esclusivamente la quota relativa alla normale
retribuzione globale, aumentata figurativamente dei contributi a carico del lavoratore.
L’azienda corrisponde l’intero importo spettante distinguendo le quote INPS da quelle integrative,
fornendo la relativa documentazione.
Per i lavoratori a termine, le tutele relative a conservazione del posto e trattamento economico operano
entro la durata del contratto, fermo restando quanto previsto dalla normativa INPS.
B) Infortunio sul lavoro
Disciplina normativa ed economica
Sono considerati tali gli eventi indennizzabili dall’INAIL.
L’azienda e i lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme in materia di assicurazione, prevenzione e
pronto intervento.
Il lavoratore deve comunicare immediatamente ogni infortunio, anche lieve, salvo impedimenti.
L’azienda è tenuta alla denuncia agli enti competenti per gli eventi con prognosi superiore a tre giorni.
Per la certificazione medica si applicano le stesse regole previste per la malattia.
Il posto di lavoro è garantito per tutto il periodo coperto dall’indennità INAIL.
5 bis. Durante tale periodo, si applica il medesimo trattamento economico previsto per la malattia.
L’assenza per infortunio non rileva ai fini del comporto.
Restano ferme le norme sulla conservazione del posto.
Le quote relative a ferie, tredicesima e quattordicesima sono trattenute dall’azienda per evitare
riduzioni successive.
Qualora l’indennità INAIL superi il t rattamento contrattuale anticipato, la differenza resta acquisita
al lavoratore.
L’azienda può recuperare quanto anticipato secondo le modalità previste, richiedendo al lavoratore la
documentazione INAIL.
C) Malattie professionali
Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
D) Disposizioni comuni
123
Per i controlli sulle assenze si applica la normativa vigente.
Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce 10:00 –12:00 e 17:00 –19:00, salvo modifiche
normative.
Ogni variazione dell’indirizzo deve essere comunicata tempestivamente.
Eventuali assenze durante le fasce devono essere preventivamente comunicate, salvo impedimenti.
L’irreperibilità comporta le conseguenze previste dalla legge e possibili sanzioni disciplinari.
Al termine dell’assenza, il lavoratore deve presentarsi in azienda per riprendere servizio.
L’assistenza è garantita secondo legge e CCNL.
E) Cure termali
Le assenze per cure termali autorizzate danno diritto, per un massimo di due settimane annue, a un
trattamento economico pari al 90% della retribuzione, alle condizioni previste dalla normativa.
La richiesta deve essere presentata con congruo anticipo per consentire eventuali verifiche.
In assenza di certificazione di indifferibilità, il periodo di fruizione sarà concor dato con l’azienda
entro tre mesi.
Disposizioni finali
Le parti ribadiscono che i controlli sanitari devono essere utilizzati esclusivamente per verificare la
reale sussistenza dello stato di malattia.
Viene inoltre riconosciuto che fenomeni di assenteis mo anomalo incidono negativamente
sull’organizzazione e sulla competitività aziendale; pertanto, tali comportamenti devono essere
contrastati mediante strumenti condivisi a livello aziendale.
Art. 92 - Tutela della maternità
1. Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.Lgs. n. 151/2001 e dei decreti
ministeriali e circolari applicative sulla tutela della maternità, l'azienda deve comunque in tale
evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la
lavoratrice si avvalga, ai sensi dell’art.20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza;
b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente
art.63 di quanto le la - voratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per
disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale "Lo mensile per Ì primi 5 mesi della sua assenza
ed il 50% di essa per il 6° mese.
2. L’inizio dell'assenza è determinato dal certificato medico di cui all'art. 21 del T.U. ovvero dal
provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorat o del Lavoro ai sensi dell'art.17 del
medesimo T.U..
3. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal
presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui alle lettere a) e b).
4. Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente articolo del presente CCNL quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con
decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
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5. L'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio.
6. Il lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui all'articolo 32 del T.U. sulla maternità deve
preavvisare l’azienda, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima della fruizione di tale
diritto.
Art. 93 - Reperibilità
1.Ad eccezione del personale viaggiante di cui agli artt. 40 e 40 bis del presente CCNL che non sia
impiegato in servizi di pubblica utilità ed emergenza, possono essere individuate a livello aziendale,
previo esame congiunto per una sua definizione con le RSU/RSA delle OO.SS. stipulanti il presente
CCNL, le figure professionali soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopper ire ad
esigenze tecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell’azienda nonché alla sicurezza
delle strutture. A livello aziendale saranno altresì individuati i periodi massimi di reperibilità, il
compenso specifico spettante al lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un
eventuale recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.
2. I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di
reperibilità.
3.Sono fatti salvi gli accordi in materia eventualmente esistenti.
Art. 94 Lavoro agile
Le Parti, in coerenza con quanto definito nel Protocollo sul Lavoro agile del 7 dicembre 2022, di cui
confermano contenuti e modalità applicative, condividono che tale modalità di lavoro rappresenti un
grande impulso al raggiungimento di obiettivi personali e organizzativi, funzionale, in modo efficace
e moderno, a una nuova concezione dell’organizzazione del lavoro, meno piramidale c più orientata
a obiettivi e fasi di lavoro, tale da consentire sia una migliore conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, nell’interesse del lavoratore, sia una organizzazione più produttiva c snella, nell’interesse del
datore di lavoro.
Il lavoro agile è una modalità di lavoro “da remoto” previsto dalla legge 81 del 22 maggio 2017 e
s.m.i. e consistente nella possibilità di eseguire la prestazione lavorativa in parte all’interno c in parte
all’esterno dei locali aziendali, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro definiti dal
presente CCNL e dalla normativa vigente, con il supporto di strumenti tecnologici, di norma, messi a
disposizione dalle aziende. Al termine della prestazione lavorativa il personale in lavoro agile avrà
diritto alla disconnessione dalla strumentazione utilizzata in conformità a quanto previsto dalla
normativa in materia.
Il datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei
da personali dei lavoratori in modalità agile c dei dati trattati da questi ultimi.
La modalità di Lavoro Agile non modifica la durata del normale orario di lavoro applic ato alla
lavoratrice o al lavoratore nella propria organizzazione di appartenenza, anche in modalità part-time,
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nel rispetto comunque dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale,
nonché quanto contenuto nel presente CCNL e nella contrattazione di II livello aziendale.
Come evidenziato nel Protocollo sul Lavoro Agile, il lavoratore o la lavoratrice sono liberi di
individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche
tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
A tal fine dovrà essere rispettato quanto previsto dal G.D.P.R. in merito al regolamento UE 2016/679;
DLgs 104 del 22 giugno 2022; dal DLgs 196/2003 sul corretto utilizzo degli strumenti necessari allo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
Al personale in lavoro agile si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 L. 81/2017 nonché tutti
gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i. in relazione alle
prestazioni rese al di fuori dei locali aziendali.
Fatta salva la volontarietà e l’alternanza tra lavoro in struttura e lavoro da remoto, verrà promosso un
accesso paritario c con parità di trattamenti alla possibilità di effettuare lavoro agile nonché la
necessaria formazione all’uso degli strumenti tecnici e tecnologici di lavoro.
Nell’ottica di favorire misure di flessibilità organizzativa e bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro
potranno essere previste modalità diverse rispetto a quelle ordinarie come collocazione della
prestazione lavorativa nell’arco della giornata, utilizzando gli strumenti e gli istituti previsti dal
C.C.N.L. a tal fine. Nell’applicazione del lavoro agile dev e essere assicurata ad ogni lavoratrice e
lavoratore la garanzia del sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare, su richiesta dei soggetti titolari del diritto di
assemblea ai sensi delle previsioni di legge e di contratto, le imprese garantiranno l’esercizio di tale
diritto attraverso l’utilizzo di idonei strumenti di collegamento e di comunicazione. Viene inoltre
garantito il diritto di interloquire da remoto con i Rappresentanti Sindacali Aziendali o Unitari, i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza c le OO.SS. stipulanti anche utilizzando gli strumenti
in dotazione.
Dovrà essere garantito alla lavoratrice o al lavoratore, nelle giornate di lavoro agile, i l diritto ad
assentarsi nel rispetto dei requisiti e delle procedure di legge e/o individuati dalla normativa aziendale,
utilizzando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, rol, permessi 104 (a giornate intere e ad
ore), permessi studio, congedi parentali, ecc.
L’eventuale attività lavorativa supplementare, straordinaria, notturna e/o festiva e la modalità di
svolgimento della stessa dovrà essere preventivamente concordata tra il dipendente e il responsabile,
espressamente autorizzata secondo le p rocedure aziendali e sarà retribuita come da previsioni
contrattuali.
Nella modalità di lavoro agile si potrà prevedere la corresponsione dei Buoni Pasto per le giornate di
lavoro agile nelle stesse modalità e quantità previste per il lavoro in sede, nonché l’introduzione di
misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che sostengano L’attività di lavoro a distanza
ovvero la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
Le attività di formazione, aggiornamento e riunioni saranno svolte nell’ambito dell’orario di lavoro
nel rispetto delle pause prestabilite.
Recesso: Il diritto di recesso, così come disciplinato dalla legge 81/2017, non è previsto in caso di
contrattazione che preveda una scadenza temporale, mentre nel caso le parti non la prevedano, sarà
implementato a 60 giorni, mentre per le lavoratrici e lav oratori rientranti nel campo dell’art. 1 della
legge 68/99 sarà implementato a 90 giorni. In caso di giustificato motivo le parti definiscono che,
salvo casi di necessità e urgenza, il recesso sarà comunicato con un preavviso di 30 giorni e di 90
giorni per le lavoratrici e lavoratori rientranti nel campo dell’art. 1 della legge 68/99.
Restano comunque in vigore tutti gli accordi sottoscritti in materia di Smart Working - Lavoro Agile.
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Art. 93 Disconnessione
La lavoratrice o il lavoratore sono da rit enersi disconnessi da tutti gli strumenti tecnologici che li
collegano all’impresa sino alla ripresa della prestazione lavorativa del giorno successivo. La fascia di
disconnessione inizia al termine della prestazione lavorativa e termina con la ripresa del l’attività
lavorativa del giorno seguente nonché durante la pausa pranzo, nei giorni festivi o in occasione del
godimento di assenze retribuite e non previste dal CCNL e dalla legislazione vigente, salvo il
personale con funzioni direttive da identificarsi con i quadri e con quello preposto alla direzione
tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa, nonché il personale viaggiante per le
comunicazioni necessarie al regolare svolgimento dell’attività lavorativa del conducente o per
garantire la sicurezza del conducente stesso, del veicolo, della merce e/o del patrimonio aziendale.
Viene fatto salvo quanto previsto dal CCNL in tema di reperibilità.