CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 32528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14769/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]„ 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avvero SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 7884/2016 depositata il 02/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale R. Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 7884/16 depositata il 2 dicembre 2016, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della sentenza di primo grado, respingeva il gravame del contribuente sulla irrilevanza del mero disconoscimento delle copie delle relate, in assenza di elementi indiziari atti ad evidenziare una possibile non conformità delle copie agli originali. In particolare riteneva la legittimità della procedura notificatoria eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/73 nonché la genericità dell'eccezione relativa alla "violazione del disposto dell'art. 140 c.p.c.", assumendo che dall'esame degli atti alcune notificazioni erano state ricevute dal destinatario e per le altre risultavano tutte le attestazioni di deposito ed avviso. Infine respingeva l'eccezione di prescrizione, in quanto essa avrebbe dovuto essere proposto avverso le cartelle ritualmente notificate. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 2719 c.c. nonché dell'art. 22 d.lgs. n. 546/92 ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; per avere il giudicante omesso di valutare il disconoscimento specifico operato nelle memorie subito dopo il deposito della documentazione. 3.Con la seconda censura, il ricorrente lamenta la violazione del dell'art. 140 c.p.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo di aver eccepito già nel primo grado la mancanza delle raccomandate informative e la prova del deposito presso la Casa comunale.Deduce al riguardo che non corrisponderebbe al vero la circostanza che alcuni atti impositivi sarebbero stati al medesimo consegnate né che l'Agenzia avrebbe provato di aver eseguito tutte le formalità necessarie alla regolarità della procedura notificatoria (avviso di deposito del plico presso la Casa comunale e la successiva raccomandata informativa). 4.Con il terzo motivo si deduce, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., l'omesso esame dell'avvenuto decorso del termine prescrizionale, avendo il predetto dedotto che il credito si era prescritto alla data di notifica delle intimazioni, pur volendo considerare regolarmente notificate le cartelle esattoriali. 5. La prima censura non merita accoglimento. Questa Corte ha precisato che "in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S. C., in applicazione del principio„ ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto"( Cass. n. 4912/2017; n. 16557 del 20/06/2019; n. 14279 del 25/05/2021; n. 40750/21). Si è in proposito affermato (Cass. 13425/14; 4476/09 ed altre) che l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento con riguardo alla contestazione non solo dell'autenticità del contenuto della scrittura, ma anche della conformità della copia all'originale; in entrambi i casi deve osservarsi la procedura di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Fermo restando che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, è fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (; Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass. sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico; Cass. n.23369/2017; Cass., 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass.,sez. 5, 18 giugno 2004, n. 11419), sempre che il disconoscimento formale avvenga attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale; dovendo essa essere (oltre che tempestiva) specifica, esplicita ed univoca, così da non lasciar margine alcuno di dubbio ed incertezza (Cass. 3474/08; 24456/11; 18042/14). Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato ad un generico disconoscimento delle copie agli originali, come risulta confermato dalla lettura del ricorso per cassazione e della sentenza impugnata. In conclusione, deve quindi escludersi la sussistenza del vizio dedotto( Cass. n. 23426 del 26/10/2020). 6. La seconda censura impinge nelle ragioni d'inammissibilità. Per un esame di dettaglio basterà osservare quanto segue. Nella sostanza, scevra da dissimulazione, il ricorrente insta per un riesame delle valutazioni del giudice del merito; trattasi di doglianze che mirano ad un inammissibile riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito e la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019; n. 6035 del 13/03/2018 Sez. U., Sentenza n. 25573 del 12/11/2020). Difatti i giudici di secondo grado hanno accertato l'insussistenza della generica dedotta violazione di legge, in quanto dalla documentazione prodotta risultava sia la diretta consegna al destinatario che le prescritte attestazioni di deposito ed avviso. Con il ricorso per cassazione, il contribuente lamenta l'omesso invio della raccomandata informativa. Dalla sentenza impugnata la dedotta eccezione non risulta prospettata in detti termini ed in effetti alcuna specifica eccezione risulta sollevata con il ricorso originario dinanzi alla CTP. Tuttavia, dal ricorso d'appello l'eccezione risulta proposta come motivo di impugnazione, ma nel giudizio di primo grado, il contribuente non ha dedotto alcuna specifica eccezione rispetto al mancato invio della raccomandata (cfr. memorie del primo grado), con la conseguenza che l'eccezione proposta solo con il gravame risulta inammissibile. Il processo tributario ha un oggetto che è rigidamente delimitato - per quanto qui rileva - dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo prospettati nel ricorso introduttivo (artt. 18 e 24 del d.lgs. n. 546 del 1992), i quali costituiscono la causa petendi dell'auspicato annullamento del medesimo atto (Cass., 24/06/2011, n. 13934; n.29552/2020). L'ommessa attestazione dell'avviso o dell'affissione dell'atto e l'omesso invio della raccomandata informativa integrano due vizi diversi dell'atto (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10805); dalla lettura delle memorie di primo grado risulta evidente che il ricorrente contestò unicamente il primo di tali vizi, deducendo il secondo solo in sede di impugnazione. Questa Corte ha conseguentemente affermato che, nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello, «introduce, al fine di ottenere l'eliminazione - o la riduzione delle conseguenze - dell'atto impugnato, una "causa petendi" diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine» (Cass., 30/07/2007, n. 16829; v, fra le tante, Cass. n. 27562/2018). 7. La censura presenta un dirimente profilo di inammissibilità, in quanto si presuppone la proposizione della relativa questione già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure. Sennonchè, il ricorrente che proponga una questione ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente, in modo da consentire alla corte l'accertamento ex actis della veridicità di tale asserzioneprima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016). Dalla decisione impugnata emerge che il ricorrente "ha proposto nella fase di merito una generica eccezione di prescrizione della pretesa erariale che la Regionale ha disatteso assumendo che detta eccezione doveva essere sollevata con l'impugnazione di detti atti impositivi; non emergendo dal testo della sentenza la formulazione di una eccezione di prescrizione relativa al credito maturato successivamente alla notifica delle cartelle. L'illustrazione del motivo non risulta affatto dimostrativa della mancata pronuncia sul motivo di appello relativo alla prescrizione del credito successivo alla notifica ( eventuale) delle cartelle, perché i giudici di appello si sono pronunciati sull'eccezione di prescrizione, non senza doversi rilevare che tale motivo avrebbe dovuto essere individuato o tramite riproduzione diretta o tramite riproduzione indiretta, con precisazione della parte dell'atto di costituzione in cui l'indiretta riproduzione trovava corrispondenza: ciò ai sensi del disposto dell'art. 366, n. 6), c.p.c. che si applica anche alla indicazione degli atti processuali su cui si fonda il ricorso o il motivo di ricorso. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 - 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018). Peraltro, l'ultima censura si scontra con la relativa doglianza proposta in appello con cui si lamentava la prescrizione della pretesa tributaria già all'epoca dell'emissione delle cartelle e non al momento dell'intimazione di pagamento. Il ricorso va dunque respinto. Non va assunta alcuna statuizione in punto di disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di svolgimento di attività da parte dell'intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente in via principale e di quella in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principal