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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21946/2026

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ente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente e ricorrente incidentale-nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-Numero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 930/2022, depositata il 3 febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diCatania l’intimazione di pagamento n. 29320189000055962000,notificata in data 23 luglio 2018, con la quale l’agente dellariscossione, sul presupposto della pregressa notifica –asseritamente intervenuta in data 8 maggio 2008 – della cartella dipagamento n. 2320060012713488000 rimasta inadempiuta,intimava il pagamento della complessiva somma di euro201.337,00.

A fondamento del ricorso introduttivo, la contribuentededuceva, da un lato, la mancata conoscenza della cartella dipagamento presupposta e, dall’altro, l’intervenuta prescrizione delcredito azionato, nonché la nullità dell’intimazione per mancataallegazione della cartella medesima.Si costituivano in giudizio sia l’Agenzia delle entrate sial’agente della riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, con sentenzan. 4926/2019, depositata il 13 maggio 2019, respingeva il ricorso.2. – La società proponeva appello avverso la sentenza di primogrado.Si costituivano nel grado di appello l’Agenzia delle entrate el’agente della riscossione, chiedendo la conferma della sentenzaimpugnata.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione 6, con sentenza n. 930/2022, depositata il 3 febbraio 2022,riformava la decisione di primo grado limitatamente agli interessi eNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026alle sanzioni, ritenuti prescritti, confermando per il resto la debenzadel credito erariale principale, reputando non maturato il termineprescrizionale alla data di notificazione dell’intimazione dipagamento.3. – La società propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso,proponendo altresì ricorso incidentale.L’Agenzia delle entrate - Riscossione non ha svolto attivitàdifensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia un error inprocedendo, prospettando la nullità della sentenza per motivazionemeramente apparente e per violazioni ritenute costituzionalmenterilevanti, invocando l’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., l’art. 118 disp. att. c.p.c. e l’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La censura èsviluppata muovendo dal rilievo che, nel giudizio di appello, lasocietà aveva posto in discussione – in modo espresso –l’impostazione della decisione di primo grado circa l’individuazionedel dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del creditoportato dalla cartella, sostenendo che la prescrizione dovessedecorrere dalla data di notifica della cartella e non dal momentosuccessivo in cui essa sarebbe divenuta irretrattabile per mancataimpugnazione.

In tale prospettiva, si assume che la Commissioneregionale, pur a fronte di tale specifica doglianza, avrebbe omessodi esaminare criticamente la questione, limitandosi a unasostanziale adesione alla ricostruzione del primo giudice senzaNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026esternare le ragioni giuridiche e logiche del proprioconvincimento.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa o obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, non vi è alcuna motivazione apparente, néla violazione del «minimo costituzionale».

La questione del dies aquo di decorrenza del termine prescrizionale del credito portatodalla cartella è stata esaminata e risolta negativamente, ritenendocorretta la decisione di primo grado ed esaminando il procedimentodi notificazione della cartella, a prescindere dal diverso profilo dellacorrettezza giuridica del ragionamento seguito (come indicato inmotivazione, la cartella, depositata presso la casa comunale l’8maggio 2008, richiedeva di considerare dieci giorni per l’invio dellaraccomandata informativa; da tale adempimento decorrevano isessanta giorni utili per proporre opposizione, con conseguentedefinitività della cartella solo allo spirare di detto termine).Numero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/20262. – Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione ela falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2946 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La doglianza è incentratasull’assunto secondo cui la Corte di giustizia tributaria di secondogrado avrebbe individuato in modo erroneo il dies a quo dellaprescrizione del credito principale, ritenendo che il termine iniziassea decorrere dalla scadenza del termine per impugnare la cartella (edunque dalla sua pretesa definitività), anziché dalla notifica dellacartella stessa, che nel ricorso è indicata come avvenuta l’8 maggio2008.

In questa prospettiva, la ricorrente richiama giurisprudenzadi legittimità che, nel suo argomentare, viene valorizzata persostenere che la notifica della cartella produce effetto interruttivo(e non sospensivo) della prescrizione e che, pertanto, il terminericomincia a decorrere dalla data della notifica, rimanendoirrilevanti, ai fini della decorrenza, i termini processuali attribuiti aldebitore per impugnare l’atto o i termini che condizionano l’azioneesecutiva, poiché la prescrizione attiene alla possibilità legale diesercizio del diritto in senso sostanziale.2.1. – Il motivo è infondato.È principio di ordine generale che il decorso della prescrizionecomincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensidell’art. 2935 c.c. (Cass. n. 1543/2018; Cass. n. 33039/2019;Cass. n. 21915/2024), non potendosi, dunque, considerare iniziatala decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamentonon è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per ilcontribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti algiudice munito di giurisdizione (Cass. n. 10334/2021).

In questadirezione, si afferma che il credito erariale per la riscossionedell'IVA (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggettoall'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946Numero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026c.c., decorrente, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui ilcredito diventa esigibile, e cioè dalla data del sessantesimo giornosuccessivo a quello della notificazione dell'avviso di accertamento,in cui l'accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione(Cass. n. 9076/2017; Cass. n. 12838/2022).Coerentemente con detto ultimo indirizzo, reputa questa Corteche, nell’ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabiledall'art. 2935 c.c., secondo cui il decorso del termine dellaprescrizione inizia dalla scadenza dei sessanta giorni per laformazione della definitività dell’atto presupposto (Cass. n.10334/2021; Cass. n. 33039/2019).La cartella ha la natura di atto amministrativo, in quantoespressione del potere di autoaccertamento e di autotutela dellaP.A., con le caratteristiche del titolo esecutivo, con la conseguenzache solo l'inutile decorso del termine perentorio per proporrel'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione,produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito,momento da cui decorre il termine prescrizionale previsto per isingoli tributi, poiché, una volta scaduto inutilmente il termineperentorio per proporre opposizione avverso un c.d. titoloparagiudiziale - come la cartella esattoriale - il titolo divienedefinitivo e il diritto di credito incontestabile (Cass. n. 21915/2024;Cass. n. 12263/2007).Dal momento in cui la cartella è divenuta definitiva permancata impugnazione decorre quindi un nuovo termineprescrizionale.3.1. – Il motivo è fondato.La regola della scissione degli effetti della notificazione per ilnotificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenzacostituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelliNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove ildiritto non possa farsi valere se non con un atto processuale,sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di eserciziodel diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziarioper la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si producesolo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario(Cass. n. 4193/2025; Cass., Sez.

U., n. 24822/2015).Le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che laprescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesada un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legaledel destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cuirinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto,salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpadel notificante per il mancato perfezionamento della notifica aborigine (Cass., Sez.

U., n. 6474/2026).Tuttavia, nel caso di specie non si verte sulla notifica di un attoprocessuale, ma di una intimazione di pagamento, ovverosia di uncarattere recettizio dell'atto interruttivo, sicché la prescrizione siinterrompe alla data di perfezionamento della notificazione neiconfronti del contribuente.Diversa è la disciplina della decadenza, quando l'atto sia statospedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge,per la quale rileva la data di spedizione (Cass. n. 10290/2026;Cass. n. 33277/2019).Nell'ordinamento tributario, mentre l'istituto della decadenza siriferisce all'esercizio del potere impositivo, quello della prescrizioneopera in sede di "recupero" del tributo e, dunque, successivamenteall'esercizio del potere nell'arco temporale stabilito dalle singoleleggi di imposta ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo;Numero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026ne discende che, da un lato, ai fini del tempestivo esercizio delpotere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Enteimpositore ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini dellanotifica dell'atto, e, dall'altro, che il credito tributario divenutodefinitivo, per omessa impugnazione nei termini da parte delcontribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che loabbia confermato, resta soggetto soltanto al regime dellaprescrizione (Cass. n. 34118/2025).In conclusione, il motivo va accolto con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado, dovendosi verificare nelmerito l’eventuale sussistenza di cause di sospensione dellaprescrizione nel periodo intercorrente tra la notificazione dellacartella di pagamento e quella dell’intimazione.4. – Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948,comma 1, n. 4, c.c., in relazione alla statuizione con cui il giudice diappello ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale allesomme richieste a titolo di sanzioni e di interessi.

Quanto allesanzioni, si richiama l’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, cheprevede in via generale il termine quinquennale.

Il motivoevidenzia però che occorre distinguere tra sanzioni irrogateautonomamente e sanzioni contestuali al tributo, poiché inquest’ultimo caso parte della giurisprudenza collega il termineprescrizionale a quello del credito tributario principale.

A sostegnodella tesi sostenuta, si richiama il principio dell’unitarietà deltermine di prescrizione dell’obbligazione accessoria delle sanzionirispetto a quella principale rappresentata dall’imposta, con laconseguente conferma del termine prescrizionale di dieci anni di cuiall’art. 2946 c.c. anche per le prime.

Quanto agli interessi, siNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026esclude l’applicazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poichénon si tratterebbe di obbligazioni periodiche autonome, ma diaccessori di un’obbligazione unitaria, con conseguente prescrizionedecennale.4.1. – Il motivo è infondato.In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su unasentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro ilquale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa allesanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto,rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n.472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.(Cass. n. 7486/2022).Quanto alle sanzioni, l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del1997 prevede il termine quinquennale, salvo il caso di giudicato,nel quale opera l’art. 2953 c.c. (Cass., Sez.

U., n. 25790/2009;Cass. n. 5837/2011; Cass. n. 5577/2019; Cass. n. 10549/2019).La disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gliinteressi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono amaturazione - deve necessariamente essere risolta in base alprincipio dell'autonomia, con la conseguenza che il termineprescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, comma1, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, siadalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gliinteressi che sorgono in materia tributaria si deve ritenereapplicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari dellesanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (Cass. n.23052/2025).Riguardo agli interessi, la disposizione di cui all’art. 2948,comma 1, n. 4, c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni «gliinteressi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamenteNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026ad anno o in termini più brevi».

La norma relativa alla prescrizionedegli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizionedella sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi,anche perché non viene operata una distinzione diregolamentazione in ragione della natura o della fonte degliinteressi.

Come già in plurime occasioni affermato, questa Corteritiene - in conformità a quanto osservato in dottrina - che ilcarattere dell'accessorietà dell’obbligazione degli interessi attieneunicamente all’aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorgeunitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessacon l'estinzione dell'obbligazione principale stessa.

Peraltro, unavolta sorta l’obbligazione di interessi (per effetto del sorgeredell’obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive divita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man manoche maturano, gli interessi vanno a costituire un'obbligazioneautonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principaledalla quale sono sorti (Cass., Sez.

U., n. 22281/2022; Cass. n.8892/2022; Cass. n. 24295/2019).La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione,che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separatidal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essererisolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che iltermine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art.2948, comma 1, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologiadegli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale.Pertanto, deve concludersi che per gli interessi che sorgono inmateria tributaria si deve ritenere applicabile il termine diprescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostantel’assenza di norme speciali.

Né si evidenziano particolari ragionisistematiche che consentano di differenziare la disciplina dellaNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dallevarie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al dirittocomune (Cass. n. 23052/2025; Cass. n. 13781/2023).Con tale giurisprudenza non si confronta la pronuncia Cass. n.32374/2025, peraltro a quanto consta isolata, che esclude per gliinteressi l'applicazione del termine di prescrizione breve,quinquennale, di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., ritenendoche esso sia applicabile esclusivamente alle obbligazioni periodicheo di durata, cioè alle obbligazioni caratterizzate dalla pluralità edalla periodicità delle prestazioni, le quali derivano da un titolounico e si ripetono nel tempo, così escludendo il debito tributario datale ambito di applicazione.

Tuttavia, la disposizione prescinde siadalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazioneprincipale.Riguardo alle sanzioni, alcun rilievo determinante può ricavarsida Cass. n. 6659/2014, in cui l'obbligazione restitutoria era sorta inconseguenza di un rimborso erogato al contribuente in totaleassenza di titolo giustificativo, in cui il credito d'imposta era statogià integralmente rimborsato e il successivo pagamento da partedell'Erario era stato eseguito "sine causa" a fronte di un credito giàestinto.

Secondo la Corte, nel caso di specie non era in questionealcuna obbligazione tributaria (non azionando il Fisco una nuovapretesa tributaria, né dovendo procedersi alla definizione delrapporto tributario mediante liquidazione degli importi a debito ecredito indicati nella dichiarazione annuale IVA), vertendosi in temadi indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che,perduta l'originaria accessorietà per l'intervenuta restituzionedell'importo capitale, l'autonoma obbligazione avente ad oggetto ilpagamento del debito per interessi maturati per ritardataNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026restituzione dell'indebito rimane assoggettata all'ordinario terminedecennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.5. – La sentenza impugnata deve essere perciò cassata inrelazione al terzo motivo di ricorso e, per l'effetto, va disposto ilrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliain diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilite.

P.Q.Maccoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti e ilricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente e ricorrente incidentale-nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-Numero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 930/2022, depositata il 3 febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diCatania l’intimazione di pagamento n. 29320189000055962000,notificata in data 23 luglio 2018, con la quale l’agente dellariscossione, sul presupposto della pregressa notifica –asseritamente intervenuta in data 8 maggio 2008 – della cartella dipagamento n. 2320060012713488000 rimasta inadempiuta,intimava il pagamento della complessiva somma di euro201.337,00. A fondamento del ricorso introduttivo, la contribuentededuceva, da un lato, la mancata conoscenza della cartella dipagamento presupposta e, dall’altro, l’intervenuta prescrizione delcredito azionato, nonché la nullità dell’intimazione per mancataallegazione della cartella medesima.Si costituivano in giudizio sia l’Agenzia delle entrate sial’agente della riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, con sentenzan. 4926/2019, depositata il 13 maggio 2019, respingeva il ricorso.2. – La società proponeva appello avverso la sentenza di primogrado.Si costituivano nel grado di appello l’Agenzia delle entrate el’agente della riscossione, chiedendo la conferma della sentenzaimpugnata.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione 6, con sentenza n. 930/2022, depositata il 3 febbraio 2022,riformava la decisione di primo grado limitatamente agli interessi eNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026alle sanzioni, ritenuti prescritti, confermando per il resto la debenzadel credito erariale principale, reputando non maturato il termineprescrizionale alla data di notificazione dell’intimazione dipagamento.3. – La società propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso,proponendo altresì ricorso incidentale.L’Agenzia delle entrate - Riscossione non ha svolto attivitàdifensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia un error inprocedendo, prospettando la nullità della sentenza per motivazionemeramente apparente e per violazioni ritenute costituzionalmenterilevanti, invocando l’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., l’art. 118 disp. att. c.p.c. e l’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La censura èsviluppata muovendo dal rilievo che, nel giudizio di appello, lasocietà aveva posto in discussione – in modo espresso –l’impostazione della decisione di primo grado circa l’individuazionedel dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del creditoportato dalla cartella, sostenendo che la prescrizione dovessedecorrere dalla data di notifica della cartella e non dal momentosuccessivo in cui essa sarebbe divenuta irretrattabile per mancataimpugnazione. In tale prospettiva, si assume che la Commissioneregionale, pur a fronte di tale specifica doglianza, avrebbe omessodi esaminare criticamente la questione, limitandosi a unasostanziale adesione alla ricostruzione del primo giudice senzaNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026esternare le ragioni giuridiche e logiche del proprioconvincimento.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa o obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, non vi è alcuna motivazione apparente, néla violazione del «minimo costituzionale». La questione del dies aquo di decorrenza del termine prescrizionale del credito portatodalla cartella è stata esaminata e risolta negativamente, ritenendocorretta la decisione di primo grado ed esaminando il procedimentodi notificazione della cartella, a prescindere dal diverso profilo dellacorrettezza giuridica del ragionamento seguito (come indicato inmotivazione, la cartella, depositata presso la casa comunale l’8maggio 2008, richiedeva di considerare dieci giorni per l’invio dellaraccomandata informativa; da tale adempimento decorrevano isessanta giorni utili per proporre opposizione, con conseguentedefinitività della cartella solo allo spirare di detto termine).Numero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/20262. – Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione ela falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2946 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La doglianza è incentratasull’assunto secondo cui la Corte di giustizia tributaria di secondogrado avrebbe individuato in modo erroneo il dies a quo dellaprescrizione del credito principale, ritenendo che il termine iniziassea decorrere dalla scadenza del termine per impugnare la cartella (edunque dalla sua pretesa definitività), anziché dalla notifica dellacartella stessa, che nel ricorso è indicata come avvenuta l’8 maggio2008. In questa prospettiva, la ricorrente richiama giurisprudenzadi legittimità che, nel suo argomentare, viene valorizzata persostenere che la notifica della cartella produce effetto interruttivo(e non sospensivo) della prescrizione e che, pertanto, il terminericomincia a decorrere dalla data della notifica, rimanendoirrilevanti, ai fini della decorrenza, i termini processuali attribuiti aldebitore per impugnare l’atto o i termini che condizionano l’azioneesecutiva, poiché la prescrizione attiene alla possibilità legale diesercizio del diritto in senso sostanziale.2.1. – Il motivo è infondato.È principio di ordine generale che il decorso della prescrizionecomincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensidell’art. 2935 c.c. (Cass. n. 1543/2018; Cass. n. 33039/2019;Cass. n. 21915/2024), non potendosi, dunque, considerare iniziatala decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamentonon è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per ilcontribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti algiudice munito di giurisdizione (Cass. n. 10334/2021). In questadirezione, si afferma che il credito erariale per la riscossionedell'IVA (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggettoall'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946Numero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026c.c., decorrente, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui ilcredito diventa esigibile, e cioè dalla data del sessantesimo giornosuccessivo a quello della notificazione dell'avviso di accertamento,in cui l'accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione(Cass. n. 9076/2017; Cass. n. 12838/2022).Coerentemente con detto ultimo indirizzo, reputa questa Corteche, nell’ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabiledall'art. 2935 c.c., secondo cui il decorso del termine dellaprescrizione inizia dalla scadenza dei sessanta giorni per laformazione della definitività dell’atto presupposto (Cass. n.10334/2021; Cass. n. 33039/2019).La cartella ha la natura di atto amministrativo, in quantoespressione del potere di autoaccertamento e di autotutela dellaP.A., con le caratteristiche del titolo esecutivo, con la conseguenzache solo l'inutile decorso del termine perentorio per proporrel'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione,produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito,momento da cui decorre il termine prescrizionale previsto per isingoli tributi, poiché, una volta scaduto inutilmente il termineperentorio per proporre opposizione avverso un c.d. titoloparagiudiziale - come la cartella esattoriale - il titolo divienedefinitivo e il diritto di credito incontestabile (Cass. n. 21915/2024;Cass. n. 12263/2007).Dal momento in cui la cartella è divenuta definitiva permancata impugnazione decorre quindi un nuovo termineprescrizionale.3.1. – Il motivo è fondato.La regola della scissione degli effetti della notificazione per ilnotificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenzacostituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelliNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove ildiritto non possa farsi valere se non con un atto processuale,sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di eserciziodel diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziarioper la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si producesolo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario(Cass. n. 4193/2025; Cass., Sez. U., n. 24822/2015).Le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che laprescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesada un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legaledel destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cuirinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto,salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpadel notificante per il mancato perfezionamento della notifica aborigine (Cass., Sez. U., n. 6474/2026).Tuttavia, nel caso di specie non si verte sulla notifica di un attoprocessuale, ma di una intimazione di pagamento, ovverosia di uncarattere recettizio dell'atto interruttivo, sicché la prescrizione siinterrompe alla data di perfezionamento della notificazione neiconfronti del contribuente.Diversa è la disciplina della decadenza, quando l'atto sia statospedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge,per la quale rileva la data di spedizione (Cass. n. 10290/2026;Cass. n. 33277/2019).Nell'ordinamento tributario, mentre l'istituto della decadenza siriferisce all'esercizio del potere impositivo, quello della prescrizioneopera in sede di "recupero" del tributo e, dunque, successivamenteall'esercizio del potere nell'arco temporale stabilito dalle singoleleggi di imposta ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo;Numero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026ne discende che, da un lato, ai fini del tempestivo esercizio delpotere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Enteimpositore ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini dellanotifica dell'atto, e, dall'altro, che il credito tributario divenutodefinitivo, per omessa impugnazione nei termini da parte delcontribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che loabbia confermato, resta soggetto soltanto al regime dellaprescrizione (Cass. n. 34118/2025).In conclusione, il motivo va accolto con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado, dovendosi verificare nelmerito l’eventuale sussistenza di cause di sospensione dellaprescrizione nel periodo intercorrente tra la notificazione dellacartella di pagamento e quella dell’intimazione.4. – Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948,comma 1, n. 4, c.c., in relazione alla statuizione con cui il giudice diappello ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale allesomme richieste a titolo di sanzioni e di interessi. Quanto allesanzioni, si richiama l’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, cheprevede in via generale il termine quinquennale. Il motivoevidenzia però che occorre distinguere tra sanzioni irrogateautonomamente e sanzioni contestuali al tributo, poiché inquest’ultimo caso parte della giurisprudenza collega il termineprescrizionale a quello del credito tributario principale. A sostegnodella tesi sostenuta, si richiama il principio dell’unitarietà deltermine di prescrizione dell’obbligazione accessoria delle sanzionirispetto a quella principale rappresentata dall’imposta, con laconseguente conferma del termine prescrizionale di dieci anni di cuiall’art. 2946 c.c. anche per le prime. Quanto agli interessi, siNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026esclude l’applicazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poichénon si tratterebbe di obbligazioni periodiche autonome, ma diaccessori di un’obbligazione unitaria, con conseguente prescrizionedecennale.4.1. – Il motivo è infondato.In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su unasentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro ilquale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa allesanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto,rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n.472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.(Cass. n. 7486/2022).Quanto alle sanzioni, l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del1997 prevede il termine quinquennale, salvo il caso di giudicato,nel quale opera l’art. 2953 c.c. (Cass., Sez. U., n. 25790/2009;Cass. n. 5837/2011; Cass. n. 5577/2019; Cass. n. 10549/2019).La disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gliinteressi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono amaturazione - deve necessariamente essere risolta in base alprincipio dell'autonomia, con la conseguenza che il termineprescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, comma1, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, siadalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gliinteressi che sorgono in materia tributaria si deve ritenereapplicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari dellesanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (Cass. n.23052/2025).Riguardo agli interessi, la disposizione di cui all’art. 2948,comma 1, n. 4, c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni «gliinteressi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamenteNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizionedegli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizionedella sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi,anche perché non viene operata una distinzione diregolamentazione in ragione della natura o della fonte degliinteressi. Come già in plurime occasioni affermato, questa Corteritiene - in conformità a quanto osservato in dottrina - che ilcarattere dell'accessorietà dell’obbligazione degli interessi attieneunicamente all’aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorgeunitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessacon l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Peraltro, unavolta sorta l’obbligazione di interessi (per effetto del sorgeredell’obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive divita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man manoche maturano, gli interessi vanno a costituire un'obbligazioneautonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principaledalla quale sono sorti (Cass., Sez. U., n. 22281/2022; Cass. n.8892/2022; Cass. n. 24295/2019).La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione,che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separatidal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essererisolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che iltermine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art.2948, comma 1, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologiadegli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale.Pertanto, deve concludersi che per gli interessi che sorgono inmateria tributaria si deve ritenere applicabile il termine diprescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostantel’assenza di norme speciali. Né si evidenziano particolari ragionisistematiche che consentano di differenziare la disciplina dellaNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dallevarie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al dirittocomune (Cass. n. 23052/2025; Cass. n. 13781/2023).Con tale giurisprudenza non si confronta la pronuncia Cass. n.32374/2025, peraltro a quanto consta isolata, che esclude per gliinteressi l'applicazione del termine di prescrizione breve,quinquennale, di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., ritenendoche esso sia applicabile esclusivamente alle obbligazioni periodicheo di durata, cioè alle obbligazioni caratterizzate dalla pluralità edalla periodicità delle prestazioni, le quali derivano da un titolounico e si ripetono nel tempo, così escludendo il debito tributario datale ambito di applicazione. Tuttavia, la disposizione prescinde siadalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazioneprincipale.Riguardo alle sanzioni, alcun rilievo determinante può ricavarsida Cass. n. 6659/2014, in cui l'obbligazione restitutoria era sorta inconseguenza di un rimborso erogato al contribuente in totaleassenza di titolo giustificativo, in cui il credito d'imposta era statogià integralmente rimborsato e il successivo pagamento da partedell'Erario era stato eseguito "sine causa" a fronte di un credito giàestinto. Secondo la Corte, nel caso di specie non era in questionealcuna obbligazione tributaria (non azionando il Fisco una nuovapretesa tributaria, né dovendo procedersi alla definizione delrapporto tributario mediante liquidazione degli importi a debito ecredito indicati nella dichiarazione annuale IVA), vertendosi in temadi indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che,perduta l'originaria accessorietà per l'intervenuta restituzionedell'importo capitale, l'autonoma obbligazione avente ad oggetto ilpagamento del debito per interessi maturati per ritardataNumero registro generale 20218/2022Numero sezionale 4228/2026Numero di raccolta generale 21946/2026Data pubblicazione 26/06/2026restituzione dell'indebito rimane assoggettata all'ordinario terminedecennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.5. – La sentenza impugnata deve essere perciò cassata inrelazione al terzo motivo di ricorso e, per l'effetto, va disposto ilrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliain diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilite. P.Q.Maccoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti e ilricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]