CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15079-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Valadier, n. 39, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5559/01/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una intimazione di pagamento notificata a Paolo PINNA in data 31/05/2017, la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, annullava il credito maturato dall'amministrazione finanziaria per interessi stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra le intimazioni notificate al contribuente in data 08/04/2009 (per INVIM) e 23/04/2009 (per IRPEF ed ILOR) e quella notificata in data 27/04/2016. Rigettava per il resto l'appello del contribuente ritenendo legittima la costituzione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione con un avvocato del libero foro e che la prescrizione dei crediti erariali e delle sanzioni fosse decennale, per queste ultime in applicazione del principio affermato da Cass. n. 17506 del 2012. Affermava, altresì, che la richiesta del contribuente di produzione da parte dell'agente della riscossione degli avvisi di intimazione interruttivi del decorso del termine prescrizionale, non fosse fondata in quanto avanzata nella memoria aggiuntiva depositata dalla parte ricorrente e non nell'originario ricorso. 2. Avverso tale statuizione il Pinna propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'ADER con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso principale, con cui viene dedotta la violazione degli artt. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 43 del r.d. n. 1611 del 1933, il ricorrente censura la sentenza d'appello per avere ritenuto regolare la costituzione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione con il patrocinio di un avvocato del libero foro e per avere, quindi, i giudici di appello esaminato le argomentazioni svolte nelle controdeduzioni ed utilizzato la documentazione prodotta. 2. Il motivo è infondato e va rigettato alla stregua del recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte che, in materia, nella sentenza n. 30008 del 2019 hanno affermato il seguente principio: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)». 2.1. Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», al punto 3.4.2, che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1219, 2943 e 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., 2697 cod. civ. nonché degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che i crediti erariali e le sanzioni si prescrivessero in dieci anni e che fosse stata regolarmente provata dall'agente della riscossione, che era onerata del relativo onere, la riferibilità delle intimazioni di pagamento ai crediti portati dalle due cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata. 4. La censura formulata con riferimento alla questione della prescrizione dei crediti per IRPEF, INVIM e ILOR è infondata. 5. Al riguardo va premesso che il credito per tali imposte, «pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020). 6. Ciò precisato, deve ricordarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo» (Cass., Sez. U, n. 23397 del 2016, seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018; Cass. n. 32308 e n. 33797 del 2019). 6.1. Secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impo-esecutivi rende irretrattabili i crediti d'imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegue che nel caso di specie la CTR ha correttamente interpretato tale principio ritenendo soggetto a prescrizione decennale tutti i crediti erariali (cfr., con riferimento all'IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018). 7. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento alle sanzioni e agli interessi collegati ai predetti tributi, che è questione posta con riferimento ai primi dal ricorrente e, con riferimento ai secondi, dalla controricorrente Agenzia delle entrate - Riscossione con il motivo di ricorso incidentale, con cui ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. 8. Va preliminarmente precisato che la CTR ha correttamente individuato il termine di prescrizione degli interessi in quello quinquennale, mentre, con riferimento alle sanzioni, ha erroneamente ritenuto di non applicare il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. citato, bensì il termine decennale previsto dalla disciplina previgente al d.lgs. n. 472 del 1997, richiamando al riguardo il principio affermato da Cass. n. 17506 del 2012) non avvedendosi, però, che nel caso di specie nessun atto impo-esecutivo era divenuto definitivo anteriormente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo (le cartelle di pagamento, contenenti le sanzioni, sono state emesse e notificate nel 2002 e nel 2007), ancorché (ma la circostanza è del tutto irrilevante) le imposte recuperate fossero riferite ad annualità anteriore (1989). 8.1. Pertanto, alla stregua del disposto di cui all'art. 25, comma 1, del digs. n. 472 del 1998, in base al quale le disposizioni del predetto decreto «si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore» (ovvero il 10 aprile 1998, ex art. 30), alla fattispecie in esame si applica il disposto di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 che stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni», fatta ovviamente salva l'ipotesi in cui si è in presenza di un giudicato. 9. Al riguardo questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» (Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019; Cass. n. 2613 del 2020). In buona sostanza, in presenza di un titolo giudiziale definitivo il disposto di cui al citato art. 2953 c.c. riconduce ad un unicum i diversi termini di prescrizione (sostanziale) delle pretese tributarie vantate dall'erario per imposte, sanzioni ed interessi. 10. Con riferimento agli interessi la disciplina è contenuta nell'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. che prevede che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». 11. In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi, questa Corte ha più volte affermato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dalla citata disposizione codicistica (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi).12. Il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di prescrizione delle sanzioni e degli interessi su pretese tributarie non può ritenersi scalfito, come sembra sostenere la difesa erariale nella memoria ex art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., in cui richiama l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 11274 del 29 aprile 2021 (ud. del 28/01/2021) che, in un giudizio in cui venivano in rilievo le medesime questioni, ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria per «la particolare rilevanza delle questioni di diritto sulle quali la Corte deve pronunciare», chiedendo la rimessione alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile anche di questo giudizio. Al riguardo deve osservarsi che dal contenuto della citata ordinanza interlocutoria non è dato comprendere esattamente quali fossero le questioni poste nel ricorso che rendevano necessario il rinvio alla pubblica udienza, atteso, peraltro, che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di «diversi avvisi di intimazione di pagamento [...] aventi ad oggetto crediti eterogenei aventi origine in date diverse di natura tributaria (per crediti erariali e non) e non tributaria» e che nel ricorso, con il primo motivo, era stata dedotta anche la questione della prescrizione dei crediti tributari. A ciò aggiungasi che questa Corte, anche in epoca successiva a tale ordinanza, ha avuto modo di ribadire i sopra indicati principi giurisprudenziali ad esempio nelle ordinanze n. 30875 del 29 ottobre 2021 (ud. del 14 luglio 2021), n. 36403 del 24 novembre 2021 (ud. del 14 luglio 2021), n. 31283 del 3 novembre 2021 (ud. del 6 maggio 2021), n. 34493 del 16 novembre 2021 (ud. del 24 settembre 2021), n. 36261 del 23 novembre 2021 (ud. del 15 luglio 2021). 13. Alla stregua dei suesposti principi va accolta la censura proposta dal ricorrente principale avendo la CTR erroneamente applicato alle sanzioni la prescrizione decennale e va, invece, rigettato il motivo di ricorso incidentale proposto dalla difesa erariale con riferimento al termine di prescrizione degli interessi, correttamente ritenuto quinquennale dalla CTR. 14. Fondatg. è, inoltre, la censura proposta dal ricorrente d 7 principale con riferimento alla violazione dell'onere della prova della riferibilità delle diverse intimazioni di pagamento, al medesimo notificate, ai crediti di cui alle due cartelle indicate nell'intimazione impugnata. Onere che di tutta evidenza grava sull'agente della riscossione la cui questione, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, il contribuente poteva porre solo con i motivi aggiunti, all'esito della produzione documentale effettuata dall'agente della riscossione con la costituzione in giudizio. 15. Conclusivamente, quindi, va accolto il secondo motivo di ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, vanno rigettati il primo motivo ed il motivo di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente che riesaminerà la vicenda processuale alla stregua dei suesposti principi e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, rigetta il S'it.ntE) motivo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizi