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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06093/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9468/2021 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Farnese n. 101, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Parma, B.go Guazzo 42, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al ricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 987/01/20 , depositata in data 2 ottobre 2020. nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Parma, B.go Guazzo 42, domicilio digitale Oggetto : Tributi-Diniego rimborso IVA -Definizione agevolata -Diniego - Impugnazione. [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Modena , in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 5della l. 31 agosto 2022, n. 130, notificato il 23 dicembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 987/01/20 del 02/10/2020, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 873/03/15 della Commissione tributaria provinciale di Modena (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito GS) avverso l’istanza di rimborso anomalo presentata con riferimento ad un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010, per il quale era stata omessa la relativa dichiarazione.

1.1. Il diniego di rimborso era stato emesso sul presupposto della intervenuta decadenza biennale ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

1.2. La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evidenziando che l’ipotesi era regolata dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la società contribuente poteva presentare istanza di rimborso “anomalo” entro due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2011, termine che scadeva il 30/09/2014.

2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. GS resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 30363 del 17/10/2022, questa Corte disponeva la sospensione del processo a seguito della presentazione, da parte di GS, di istanza di sospensione.

5. Con istanza del 05/12/2022 GS, che nelle more aveva ricevuto il pagamento del credito richiesto in ragione della sentenza della CTR, chiedeva di potere accedere alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 5 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 130 e versava la somma ritenuta dovuta.

6. Con provvedimento del 23/12/2022 AE emetteva formale diniego di definizione agevolata della controversia in ragione della non definibilità dei procedimenti aventi ad oggetto istanze di rimborso.

6. Con ricorso notificato in data 10/02/2023 GS impugnava il menzionato atto di diniego con un unico motivo.

7. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente esaminato il ricorso avverso il provvedimento di definizione agevolata proposto da [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Con l’unico motivo di ricorso GS deduce violazione dell’art. 5 della l. n. 130 del 2022, nonché falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 bis, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, conv. con modif. nella l. 22 maggio 2010, n. 73, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere AE illegittimamente escluso che la controversia per cui è causa rientri tra le liti definibili in via agevolata, non essendo espressamente esclusa.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Con riferimento ad altra fattispecie di definizione agevolata, questa Corte ha avuto modo di precisare che: «Le controversie relative alle istanze di rimborso, pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ed alla [OSCURATO:PERSONA], non sono suscettibili di essere definite, in via agevolata, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, essendo tale definizione agevolata applicabile alle sole controversie (relative ad accertamenti, rettifiche ecc.) in cui è il contribuente che, dovendo eventualmente pagare all'Erario, ha interesse ad estinguere la lite (e la pretesa del fisco) versando solo il 5 per cento.

Tale esclusione, che è espressamente prevista per le controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale si impone anche per quelle pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, in quanto si tratta dell'unica soluzione interpretativa possibile secondo canoni di ragionevolezza, poiché, se si ritenesse che con il versamento la pronunzia favorevole al contribuente si consolida, si perverrebbe alla conseguenza assurda che l'Amministrazione riceverebbe il 5%, ma dovrebbe pagare il 100%, con un onere economico del 95%, mentre, se si ritenesse che il pagamento fa estinguere la controversia e venire meno la pretesa del contribuente, non si vedrebbe quale interesse questi avrebbe a pagare il 5% ed avere, nella sostanza, rigettata la domanda di rimborso, laddove, non aderendo al condono e proseguendo la lite, potrebbe averla accolta» (Cass. n. 23786 del 24/11/2010).

1.4. È vero che la disposizione richiamata esclude espressamente la definibilità delle controversie concernenti l’istanza di rimborso mentre l’art. 5 della l. n. 130 del 2022 non include dette controversie tra quelle non definibili.

Tuttavia, una diversa interpretazione della disposizione non è ragionevolmente sostenibile per gli stessi motivi già indicati da questa Corte: il contribuente, cui è stato già versato quanto richiesto a titolo di rimborso in ragione di un provvedimento giudiziario non definitivo, avrebbe la possibilità di definire la controversia ancora pendente a mezzo il pagamento di una frazione di quanto ricevuto dall’Erario!

1.5. Del resto, le disposizioni in materia di condono mirano a definire i crediti tributari vantati dal Fisco nei confronti dei contribuenti, non già da questi ultimi nei confronti del primo.

In quest’ultimo caso, peraltro, i versamenti (come si vedrà, erroneamente) eseguiti dall’Amministrazione finanziaria in favore dei contribuenti a seguito di sentenza non definitiva costituiscono un indebito oggettivo da restituire e non già un credito tributario.

2. In conclusione, il ricorso avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata va rigettato.

3. Il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] implica la necessità di esaminare nel merito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della CTR.

4. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la società contribuente non sia decaduta dal diritto al rimborso, decorrendo il termine biennale previsto dalla richiamata disposizione dal momento del pagamento.

Ne conseguirebbe che l’istanza di rimborso, presentata in data 08/05/2014, sarebbe tardiva a fronte di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010.

4.1. Il motivo è fondato.

4.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 decorre «dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso, ossia dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento che dà diritto alla restituzione del versato» (Cass. n. 11652 del 11/05/2017; si vedano, altresì, Cass. n. 20964 del 16/10/2015).

4.3. Nel caso di specie, il credito IVA risale pacificamente all’anno d’imposta 2010, sicché il termine decadenziale è abbondantemente maturato alla data della formulazione dell’istanza di rimborso.

5. In conclusione, va accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al diniego di rimborso anomalo del credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Quanto alle spese, GS va condannata al pagamento, in favore di AE, delle spese relative al presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo avuto conto del valore dichiarato della lite.

5.2. Sussistono giusti motivi, anche in ragione della peculiarità delle questioni affrontate, per la compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del provvedimento di diniego della definizione agevolata; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9468/2021 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Farnese n. 101, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Parma, B.go Guazzo 42, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al ricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 987/01/20 , depositata in data 2 ottobre 2020. nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Parma, B.go Guazzo 42, domicilio digitale Oggetto : Tributi-Diniego rimborso IVA -Definizione agevolata -Diniego - Impugnazione. [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Modena , in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 5della l. 31 agosto 2022, n. 130, notificato il 23 dicembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 987/01/20 del 02/10/2020, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 873/03/15 della Commissione tributaria provinciale di Modena (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito GS) avverso l’istanza di rimborso anomalo presentata con riferimento ad un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010, per il quale era stata omessa la relativa dichiarazione. 1.1. Il diniego di rimborso era stato emesso sul presupposto della intervenuta decadenza biennale ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 1.2. La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evidenziando che l’ipotesi era regolata dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la società contribuente poteva presentare istanza di rimborso “anomalo” entro due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2011, termine che scadeva il 30/09/2014. 2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. GS resisteva con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 30363 del 17/10/2022, questa Corte disponeva la sospensione del processo a seguito della presentazione, da parte di GS, di istanza di sospensione. 5. Con istanza del 05/12/2022 GS, che nelle more aveva ricevuto il pagamento del credito richiesto in ragione della sentenza della CTR, chiedeva di potere accedere alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 5 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 130 e versava la somma ritenuta dovuta. 6. Con provvedimento del 23/12/2022 AE emetteva formale diniego di definizione agevolata della controversia in ragione della non definibilità dei procedimenti aventi ad oggetto istanze di rimborso. 6. Con ricorso notificato in data 10/02/2023 GS impugnava il menzionato atto di diniego con un unico motivo. 7. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente esaminato il ricorso avverso il provvedimento di definizione agevolata proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso GS deduce violazione dell’art. 5 della l. n. 130 del 2022, nonché falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 bis, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, conv. con modif. nella l. 22 maggio 2010, n. 73, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere AE illegittimamente escluso che la controversia per cui è causa rientri tra le liti definibili in via agevolata, non essendo espressamente esclusa. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. Con riferimento ad altra fattispecie di definizione agevolata, questa Corte ha avuto modo di precisare che: «Le controversie relative alle istanze di rimborso, pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ed alla [OSCURATO:PERSONA], non sono suscettibili di essere definite, in via agevolata, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, essendo tale definizione agevolata applicabile alle sole controversie (relative ad accertamenti, rettifiche ecc.) in cui è il contribuente che, dovendo eventualmente pagare all'Erario, ha interesse ad estinguere la lite (e la pretesa del fisco) versando solo il 5 per cento. Tale esclusione, che è espressamente prevista per le controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale si impone anche per quelle pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, in quanto si tratta dell'unica soluzione interpretativa possibile secondo canoni di ragionevolezza, poiché, se si ritenesse che con il versamento la pronunzia favorevole al contribuente si consolida, si perverrebbe alla conseguenza assurda che l'Amministrazione riceverebbe il 5%, ma dovrebbe pagare il 100%, con un onere economico del 95%, mentre, se si ritenesse che il pagamento fa estinguere la controversia e venire meno la pretesa del contribuente, non si vedrebbe quale interesse questi avrebbe a pagare il 5% ed avere, nella sostanza, rigettata la domanda di rimborso, laddove, non aderendo al condono e proseguendo la lite, potrebbe averla accolta» (Cass. n. 23786 del 24/11/2010). 1.4. È vero che la disposizione richiamata esclude espressamente la definibilità delle controversie concernenti l’istanza di rimborso mentre l’art. 5 della l. n. 130 del 2022 non include dette controversie tra quelle non definibili. Tuttavia, una diversa interpretazione della disposizione non è ragionevolmente sostenibile per gli stessi motivi già indicati da questa Corte: il contribuente, cui è stato già versato quanto richiesto a titolo di rimborso in ragione di un provvedimento giudiziario non definitivo, avrebbe la possibilità di definire la controversia ancora pendente a mezzo il pagamento di una frazione di quanto ricevuto dall’Erario! 1.5. Del resto, le disposizioni in materia di condono mirano a definire i crediti tributari vantati dal Fisco nei confronti dei contribuenti, non già da questi ultimi nei confronti del primo. In quest’ultimo caso, peraltro, i versamenti (come si vedrà, erroneamente) eseguiti dall’Amministrazione finanziaria in favore dei contribuenti a seguito di sentenza non definitiva costituiscono un indebito oggettivo da restituire e non già un credito tributario. 2. In conclusione, il ricorso avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata va rigettato. 3. Il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] implica la necessità di esaminare nel merito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della CTR. 4. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la società contribuente non sia decaduta dal diritto al rimborso, decorrendo il termine biennale previsto dalla richiamata disposizione dal momento del pagamento. Ne conseguirebbe che l’istanza di rimborso, presentata in data 08/05/2014, sarebbe tardiva a fronte di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010. 4.1. Il motivo è fondato. 4.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 decorre «dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso, ossia dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento che dà diritto alla restituzione del versato» (Cass. n. 11652 del 11/05/2017; si vedano, altresì, Cass. n. 20964 del 16/10/2015). 4.3. Nel caso di specie, il credito IVA risale pacificamente all’anno d’imposta 2010, sicché il termine decadenziale è abbondantemente maturato alla data della formulazione dell’istanza di rimborso. 5. In conclusione, va accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al diniego di rimborso anomalo del credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Quanto alle spese, GS va condannata al pagamento, in favore di AE, delle spese relative al presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo avuto conto del valore dichiarato della lite. 5.2. Sussistono giusti motivi, anche in ragione della peculiarità delle questioni affrontate, per la compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del provvedimento di diniego della definizione agevolata; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente