Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22282/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cogo;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, sezione staccata di Latina, n. 2927/39/2016, depositata il 16maggio 2016.Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026e sul ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 12, della l. n. 136 del 2018proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-controricorrente-avverso il diniego della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n.119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, della controversiatributaria pendente avanti la Corte di cassazione R.G. n.28801/2016 e il rigetto dell’istanza di revisione in autotutela deldiniego alla definizione agevolata della controversia tributaria exart. 6 del d.l. n. 119 del 2018.e sul ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 200, della l. n. 197 del2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026-controricorrente-avverso il diniego della definizione agevolata ex art. 1, commi da186 a 202, della l. n. 197 del 2022 della controversia tributariapendente avanti la Corte di cassazione R.G. n. 28801/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva inteso definire, aisensi dell’art. 12 della l. n. 289 del 2002, taluni pregressi carichitributari relativi agli anni d’imposta 1995, 1996 e 1997, iscritti aruolo dall’Agenzia delle entrate rispettivamente in data 10 maggio2001, 25 maggio 2001 e 10 dicembre 2001, provvedendo aipagamenti nelle date del 16 maggio 2003 e del 16 aprile 2004.

Inparticolare, la contribuente includeva nella richiesta definitoriaanche il ruolo n. 350009/2001, iscritto e consegnato alconcessionario per la riscossione il 10 dicembre 2001.

L’Ufficiofinanziario, con nota del 22 febbraio 2010, comunicava il diniegoalla definizione dei ruoli, ritenendo che gli stessi non rientrasseronell’ambito applicativo della disciplina condoniale vigente, limitataai ruoli affidati fino al 31 dicembre 2000, poi estesa al 30 giugno2001.La società impugnava tale provvedimento dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Latina.L’Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo la noncondonabilità dei ruoli per difetto dei presupposti normativi.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina, con sentenzan. 528/02/11, depositata il 6 dicembre 2011, accoglieva il ricorsodella contribuente, ravvisando la sussistenza di un legittimoaffidamento.Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/20262. – L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso ladecisione di prime cure.La contribuente si costituiva nel giudizio di secondo grado,resistendo al gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, sezionestaccata di Latina, con sentenza n. 2927/39/2016, depositata il 16maggio 2016, rigettava l’appello.3. – L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione,articolato in più motivi.La contribuente resisteva con controricorso.4. – Nelle more del giudizio di legittimità, la società aderivaalla definizione delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018, mal’Agenzia delle entrate opponeva diniego con nota prot. n. 74184del 20 dicembre 2019, notificata il 3 gennaio 2020.La società impugnava tale diniego dinanzi alla Corte dicassazione.L’Agenzia delle entrate si costituiva anche in tale giudizio.La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.Successivamente, la contribuente presentava istanza didefinizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della l. n.197 del 2022, anch’essa respinta dalla Direzione provinciale diLatina con nota prot. n. 148303 del 9 novembre 2023.La società ha proposto ricorso incidentale avverso taleulteriore diniego.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.5. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa.Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – La definizione delle questioni controverse tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle entrate comporta, in viapregiudiziale, la decisione dei giudizi promossi dalla contribuentecontro l’Agenzia delle entrate per l’annullamento dei dinieghiopposti alle istanze di definizione agevolata del giudizio principalepresentate dalla società ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018,convertito nella l. n. 136 del 2018, e della normativa di cui all’art.1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022.

In entrambi iricorsi la contribuente ha contestato la violazione di legge per falsaed errata interpretazione e applicazione delle norme di leggeprimaria e delle fonti di natura secondaria richiamate a disciplinadella definizione agevolata delle controversie pendenti anche incassazione, censurando la motivazione dei dinieghi e denunciandoaltresì la violazione di legge per falsa ed errata interpretazione eomessa applicazione dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del2000, sulla tutela dell’affidamento, posta a base dell’estinzione atitolo originario dell’obbligazione tributaria dichiarata nella sentenzadi appello impugnata dall’Agenzia delle entrate nel giudizio avantialla Corte di cassazione.Va in primo luogo valutata la questione riguardante ladomanda di definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022.2. – Con il primo motivo di ricorso la società denunciaviolazione di legge per falsa ed errata interpretazione eapplicazione dell'art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del2022 e dell'art. 6 della l. n. 136 del 2018, nonché delle indicazionirecate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate - Direzionecontribuenti n. 6/2019 (punto 2.3.3) e dalla circolare dell'Agenziadelle entrate - Direzione centrale coordinamento normativo n.2/2023 (pag. 22), il tutto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026c.p.c.; deduce, inoltre, l'illegittimità delle circolari richiamate,ritenute extra e praeter legem, anche in rapporto alla dedottaviolazione dell'art. 1, comma 193, della l. n. 197 del 2022 edell'art. 6, commi 1 e 5, lett. a) e b), della l. n. 136 del 2018,sempre in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.A sostegno della censura, la ricorrente richiama la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Lazio - sezione staccatadi Latina, oggetto del giudizio pendente iscritto al n.r.g.028801/2016, evidenziando che la decisione di merito avevarigettato l'appello erariale affermando, nella prospettazioneriportata nel ricorso, la tutela del legittimo affidamento delcontribuente, ricondotta all'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e aiprincipi costituzionali richiamati, nonché alla giurisprudenza dilegittimità citata nella sentenza stessa.La ricorrente sostiene che il diniego del 9 novembre 2023sarebbe viziato per avere individuato erroneamente l'oggetto dellalite pendente in Cassazione come controversia relativa al diniego dicondono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002, mentre, secondol'impostazione del ricorso, il giudizio pendente avrebbe ad oggettola verifica della legittimità dell'applicazione dell'art. 10, comma 1,della l. n. 212 del 2000, in riconoscimento della tuteladell'affidamento e dei relativi effetti estintivi dell'obbligazionetributaria, nei termini ritenuti dalla Commissione tributariaregionale.Nel medesimo motivo la società deduce che l'asserito “divieto”di definizione agevolata in ipotesi di pregressa definizione nontroverebbe base nella disciplina primaria di cui all'art. 1, commi da186 a 202, della l. n. 197 del 2022 e che sarebbe stato, invece,introdotto - nel caso concreto - mediante il richiamo alle citatecircolari; assume che tali fonti amministrative introdurrebbero casiNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026di esclusione non previsti dalla legge e incompatibili con latassatività delle ipotesi di esclusione recate dall'art. 1, comma 193,della l. n. 197 del 2022, richiamando, in termini analoghi, anche leprevisioni dell'art. 6 della l. n. 136 del 2018 indicate in rubrica.La ricorrente aggiunge che il richiamo, contenuto nel diniego,al precedente indicato come Cass. n. 1317/2018 sarebbeinconferente, perché attinente - nella prospettazione del ricorso - afattispecie diversa, nella quale il divieto di “condono di condono”sarebbe espressamente contemplato da disposizioni di leggeprimaria (artt. 9 e 9-bis della l. n. 289 del 2002), mentre nel casoin esame il diniego deriverebbe, secondo la tesi esposta, da merecircolari interpretative ritenute extra e praeter legem e comunqueerroneamente applicate alla controversia.Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia violazionedi legge per falsa ed errata interpretazione ed omessa applicazionedell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'Amministrazioneavrebbe espresso il diniego ignorando la disposizione sul legittimoaffidamento posta, secondo quanto dedotto, a fondamento dellesentenze di merito che avevano dichiarato l'estinzionedell'obbligazione tributaria.La ricorrente rappresenta che l'Amministrazione avrebbeviolato l'art. 10 della l. n. 212 del 2000, ritenendoingiustificatamente irrilevante la portata e gli effetti delle statuizionidelle Commissioni tributarie e non considerando che, nellaprospettazione del ricorso, una volta affermata l'estinzionedell'obbligazione tributaria a diverso titolo, resterebbe escluso chesi versi nel caso di “condono di condono” e, quindi, che possaoperare la ragione ostativa richiamata nel diniego impugnato.Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/20262.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.Il provvedimento di diniego di definizione agevolata del 9novembre 2023 è così testualmente motivato: «La lite non rientratra quelle definibili ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l.n. 197 del 2022, vertendo su precedente diniego di condono ex art.12 della l. n. 289 del 2002.

Come chiarito dalla Suprema Corte conla sentenza n. 1317 del 19 gennaio 2018, non rientrano nel campodi applicazione del citato art. 6 i rapporti tributari e le liti che hannousufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolareriferimento a quelle connesse alla corretta applicazione dellestesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedentedomanda di definizione agevolata ovvero l’esatta determinazionedelle somme dovute dal contribuente ai fini della stessa (si vedanosul punto la circolare dell'Agenzia delle entrate - Divisionecontribuenti n. 6/2019 punto 2.3.3 e la circolare dell'Agenzia delleentrate - Direzione centrale coordinamento normativo n. 2/2023pag. 22)».Tale motivazione risulta errata in diritto.In tema di condono fiscale, ove successivamente al condonoinsorga una seconda controversia, effettiva e non meramenteapparente, relativa all'applicazione della normativa condonistica,anche in ordine alla presentazione di un'istanza di condono la cuiidoneità sia stata contestata dall'Amministrazione finanziaria, dettacontroversia, non identificandosi nella lite originaria, avente comeoggetto l'imposizione in sé (e che è stata effettivamente condonatae non potrebbe esserlo una seconda volta), ma costituendo nuovacontroversia, avente a oggetto il precedente condono e l'efficacia,ai fini del suo perfezionamento, del comportamento delcontribuente, non incorre nel divieto di “condono di condono” ed è,Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026pertanto, suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 1, commi da186 a 202, della l. n. 197 del 2022 (Cass. n. 7037/2026).L’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022, prevede l’istitutodella «definizione agevolata» (tale essendo testualmente definita aicommi 192 ss.) in relazione alle «controversie attribuite allagiurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovverol'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato egrado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte dicassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigoredella [medesima] legge».In effetti, il comma 186, per esteso, recita: «Le controversieentrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti inogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Cortedi cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domandadel soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chivi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di unimporto pari al valore della controversia.

Il valore dellacontroversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

La definizioneagevolata dell’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022, mirandoad una deflazione del contenzioso tributario, ha un oggettoprocessuale che può essere, in prima battuta, individuato nellecontroversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria.Siffatto oggetto è ulteriormente meglio precisabile alla luce delcomma 195, che recita: «Entro il 30 settembre 2023 per ciascunacontroversia autonoma è presentata una distinta domanda didefinizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato undistinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quellaNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026relativa a ciascun atto impugnato».

Ergo, poiché definibili sono le«controversie autonome», e poiché per tali devono intendersi«quelle relative a ciascun atto impugnato», l’oggetto processualedella definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, della l. n. 197del 2022 si ricollega ad una controversia pendente attribuita allagiurisdizione tributaria a seguito dell’impugnazione di un atto di cui,ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è consentital’impugnazione dinanzi al Giudice tributario.Tra gli atti impugnabili dinanzi al Giudice tributario, la lett. h)dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 contempla «ilrigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari».Pertanto, stando alla lettera dell’art. 1, comma 186, della l. n.197 del 2022, definibile in via agevolata ex art. 1 della l. n. 197 del2022 è (in linea di principio, salve le precisazioni che sieffettueranno in prosieguo) anche una controversia – come quellache ne occupa – scaturente dall’impugnazione del «rigetto didomande di definizione agevolata di rapporti tributari».Ciò traccia una differenza testuale tra la definizione agevolatadell’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 ed altre esperienzedi definizione agevolata conosciute dall’ordinamento, tra cui, adesempio, quella dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, cheespressamente evoca i soli «atti impositivi», statuendo: «Lecontroversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è partel'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendentiin ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione eanche a seguito di rinvio, possono essere definite […]».Del resto, lo stesso art. 1, comma 206, della l. n. 197 del 2022contempla una formula definitoria, alternativa a quella dianzidescritta, concernente le sole controversie scaturitedall’impugnazione di «atti impositivi»: «In alternativa allaNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, le controversiependenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzialle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventiad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate,possono essere definite, entro il 30 settembre 2023, con l'accordoconciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546».La suddetta differenza testuale tra la definizione agevolatadell’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 e quella dell’art. 6,comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 affiora di riflesso anche negli attidi prassi.

Rilevano le circolari n. 6E del 1° aprile 2019, sulladefinizione dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, e lacircolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, sulla definizione dell’art. 1,comma 186, della l. n. 197 del 2022: diverse, come si sta per dire,sebbene entrambe richiamate dal provvedimento di diniego.La prima circolare, al par. 2.3.3, p. 11, espressamente recita(con affermazione che, peraltro, si rivelerà non integralmentecondivisibile) che «non rientrano nel campo di applicazionedell’articolo 6 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito diprecedenti definizioni agevolate, con particolare riferimento aquelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelleconcernenti il rigetto di una precedente domanda di definizioneagevolata ovvero l’esatta determinazione delle somme dovute dalcontribuente ai fini della definizione agevolata».

A supportodell’assunto è richiamata Cass. n. 1317/2018.La seconda circolare, al par. 4 (sottoparagrafo “Ambito diapplicazione”), p. 22, si limita invece ad evidenziare che «nonsono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare daparte del contribuente, le controversie in materia di dinieghiNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e,comunque, quelle di valore indeterminabile».comma 186, della l. n. 197 del 2022, nella parte in cui non limita ilsuo ambito di applicazione alle sole controversie originantidall’impugnazione di atti impositivi, non è, di per sé, neppureessenziale per affermare che sono suscettibili di definizioneagevolata anche le controversie originanti dall’impugnazione diprovvedimenti di «rigetto di domande di definizione agevolata dirapporti tributari» ex art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546del 1992 (donde la preannunciata non integrabilità della circolaren. 6E del 1° aprile 2019).Invero, l’analisi della giurisprudenza meno recente annoveral’affermazione della cd. ulteriore condonabilità anche in riferimentoa controversie sulla contestazione dei presupposti per accedere adefinizione agevolata finanche con riguardo a previsioni normativelimitanti l’ambito applicativo del condono ai soli atti impositivi.

Talisono i casi di Cass. n. 8591/2006 e Cass. n. 20785/2005, chedepongono per l’ulteriore condonabilità di siffatte controversie inrelazione a definizioni di liti pendenti ex art. 16, commi 1 e 3, dellal. n. 289 del 2002, nonostante che, ai sensi, in particolare, dellalett. a) del comma 3, la lite pendente suscettibile di definizione excomma 1 fosse «quella in cui [era] parte dell'amministrazionefinanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento,provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto diimposizione».In ogni caso, in rapporto alle controversie originantidall’impugnazione di provvedimenti di «rigetto di domande didefinizione agevolata di rapporti tributari» ex art. 19, comma 1,lett. h), del d.lgs. n. 546 del 1992, la differenza testuale tra laNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del2022, nel cui ambito dette controversie rientrano, ed altreesperienze di definizione agevolata evocanti i soli atti impositivi, nelcui ambito dette controversie (apparentemente) non rientrano, nonintroduce una vulnus concettuale al criterio – cui si ispirano ad es.Cass. n. 6093/2024 e Cass. n. 24996/2023, che hanno ritenutonon definibili ex art. 5 della l. n. 130 del 2010 controversieconcernenti istanze di rimborso, cui pure si riferisce, nella primaparte, la lett. h) dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 –della definibilità, in via concettuale, logica e quindi giuridica, dellesole controversie in cui l’A.F. è creditrice ed il contribuentedebitore.Più precisamente, a termini dei citati precedenti (cui adde,Cass. n. 23786/2010), «le disposizioni in materia di condonomirano a definire i crediti tributari vantati dal Fisco nei confronti deicontribuenti, non già da questi ultimi nei confronti del primo»(Cass. n. 6093/2024), sul presupposto che il potere impositivodell’Amministrazione «si collega in modo del tutto inequivoco, siaconcettualmente, sia logicamente, sia giuridicamente, allamanifestazione di una pretesa per maggiori tributi, del tuttoincompatibile con la richiesta di rimborso di tributi versati e nondovuti che forma oggetto del presente giudizio» (Cass. n.24996/2023).Tuttavia, tali precedenti – pur in difetto di esplicito riferimento,anche da parte dell’art. 5 della l. n. 130 del 2010, agli attiimpositivi – attengono, come detto, a controversie concernentiistanze di rimborso.

Mentre invece, in rapporto alle controversieoriginanti dall’impugnazione di provvedimenti di «rigetto didomande di definizione agevolata di rapporti tributari», è proprio ilprovvedimento di rigetto a confermare l’Amministrazione nellaNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026posizione di creditrice e correlativamente il contribuente in quella didebitore.A questo punto viene in rilievo la questione della definibilità invia agevolata ex art. 1 della l. n. 197 del 2022 anche di unacontroversia scaturente dall’impugnazione del «rigetto di domandedi definizione agevolata di rapporti tributari».

Tale profilo involge ilcd. divieto di condono di condono, cui l’impugnato provvedimentodi diniego di definizione agevolata ex art. 1 della l. n. 197 del 2022in data 9 novembre 2023 si rifà in due direzioni non sovrapponibilie perciò entrambe meritevoli di scrutinio: sia invocando «lasentenza n. 1317 del 19 gennaio 2018» per sostenere che «nonrientrano nel campo di applicazione del citato art. 6 i rapportitributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioniagevolate», sia però anche estendendo l’esclusione alle liti«concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizioneagevolata».Il tema impone una breve disamina della giurisprudenza, dallacui ricostruzione si evince che, in realtà, non è la pura e semplicepresentazione di una pregressa istanza di definizione ad ostareall’ulteriore definizione.

Un utile punto di partenza percontestualizzare le concettualizzazioni – anche recenti (richiamatedal provvedimento con la citazione di Cass. n. 1317/2018) – inmateria è rappresentato da Cass. n. 21328/2006, cui si deve ilprincipio a termini del quale «il condono fiscale, essendo unaccertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle normegenerali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non èammissibile, in mancanza di un'esplicita disposizione legislativa,relativamente a un altro condono: consentire un ulterioreaccertamento straordinario, derivante da una legge successiva, diun rapporto già accertato in via straordinaria, equivarrebbe infattiNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026ad ammettere un'eccezione di secondo grado».

Si delinea pertantol’effettiva ratio del divieto di condono di condono, rappresentata daciò che il condono è di per sé un «accertamento straordinario oeccezionale […] di un rapporto tributario», ragion per cui, «giàaccertato in via straordinaria» detto rapporto, viene meno ilsostrato in sé di un ulteriore accertamento.

Di conseguenza,l’ambito del divieto presuppone un «accertamento straordinario oeccezionale» del rapporto: la qual cosa equivale a dire che ildivieto, nell’accezione propria, colpisce la lite avente ad oggetto ladeterminazione delle somme dovute ai fini della pregressadefinizione agevolata, per l’effetto necessariamente perfezionatasi(mentre nella fattispecie oggetto del presente giudizio le particontendono dell’impugnazione di diniego di condono).Nel solco delineato si inserisce Cass. n. 1317/2018, pertanto diper sé inconferentemente citata dal provvedimento, cui, per vero,va ad aggiungersi anche Cass. n. 14993/2018.

Tali pronunce (ed inparticolare quest’ultima, da cui è tratto il principio a seguire)affermano infatti che, «in materia di condono fiscale, attesa lanatura restrittiva ed eccezionale della relativa disciplina, come talenon estensibile analogicamente, ed in difetto di un'esplicitadisposizione legislativa, non è ammissibile il cd. ‘condono dicondono’, giacché, in caso contrario, il contribuente fruirebbeirragionevolmente per due volte, con riguardo alla stessa imposta,di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionaliesigenze finanziarie e di carico giudiziario, così determinandosi un‘vulnus’ al principio di parità di trattamento di fronte al fisco, aisensi degli artt. 3 e 53 Cost., sia per l'esiguità delle sommerecuperate dall'Erario, sia per il contenzioso che ne deriverebbe,con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistemagiudiziario».Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026La superiore interpretazione del divieto trova storicamenteconferma in Cass. n. 15843/2006, a termini della quale «nonrientrano nel concetto di lite pendente, e non sono pertantosuscettibili di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della l. n.289 del 2002, le controversie aventi ad oggetto esclusivamente laliquidazione, senza applicazione di sanzioni, di dichiarazioniintegrative presentate dal contribuente in occasione di unprecedente provvedimento di condono (nella specie, quello previstodal d.l. n. 429 del 1982, convertito in l. n. 516 del 1982)».Tuttavia, Cass. n. 15843/2006 – affrontando le questioni involtenel secondo spettro del provvedimento oggetto del presentegiudizio, laddove esclude l’ulteriore condonabilità di liti«concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizioneagevolata» – fa espressamente salva l’ipotesi in cui («a menoche») «la controversia non investa l'interpretazione e la portataapplicativa della domanda di condono originariamente presentata:in tal caso, infatti, non esaurendosi la lite nell'esattadeterminazione delle somme dovute dal contribuente ai fini delladefinizione agevolata, oggetto della controversia non èesclusivamente l'attività vincolata volta alla mera applicazione dellalegge attraverso l'esecuzione di operazioni di calcolo sulla basedegli importi dichiarati dal contribuente».

Pertanto, non èulteriormente condonabile la controversia che si esaurisce«nell'esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente aifini della definizione agevolata»; mentre in tale “genus” non èsussumibile, e dunque è condonabile, la controversia che «investal'interpretazione e la portata applicativa della domanda di condonooriginariamente presentata».In verità, l’ambito delle controversie ulteriormente condonabiliè più ampio rispetto a quello tratteggiato da Cass. n. 15843/2006,Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026siccome comprensivo, più in generale, di «una secondacontroversia, effettiva e non meramente apparente, relativaall'applicazione [in sé] della normativa di condono».

Questaespressione è tratta dalla già menzionata Cass. n. 8591/2006, atermini della cui motivazione (par. 2.4, pp. 9 e 10), «ovesuccessivamente al precedente condono insorga una secondacontroversia, effettiva e non meramente apparente, relativaall’applicazione della normativa di condono, si è in presenza di unalite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 16, comma3, lett. a), della l. n. 289 del 2002».

La fattispecie su cui èintervenuta la pronuncia in disamina è particolarmente significativaal cospetto del presente giudizio, giacché, «nel corso del giudiziorelativo all'impugnazione di un avviso di rettifica e di irrogazione disanzione in materia di IVA, il contribuente aveva presentatodichiarazione integrativa per la definizione della controversia aisensi della l. n. 413 del 1991, la cui idoneità era stata peraltrocontestata dall'amministrazione finanziaria, onde il contribuenteaveva successivamente proposto ulteriore istanza di definizione anorma dell'art. 16 della sopravvenuta l. n. 289 del 2002: istanzache la S.C. ha ritenuto ammissibile sulla base del principio inmassima»).

Cass. n. 8591/2006 richiama adesivamente Cass. n.20785/2005, che già aveva avuto modo di affermare il principio percui «non è ammissibile, di regola, l'applicabilità di un condono aduna controversia concernente una cartella di pagamento relativa adun precedente condono, in quanto la lite fiscale viene definitamediante l'applicazione del provvedimento di condono e non puòesserlo una seconda volta.

Ciò non toglie però che in un momentosuccessivo possa insorgere una nuova controversia, effettiva e nonmeramente apparente, relativa all'applicazione della normativa dicondono oppure all'interpretazione o alla valutazione dellaNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026dichiarazione integrativa.

In tal caso, pertanto, si è in presenza diuna lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 16,comma 3, lett. a), della l. n. 289 del 2002».In particolare, nella motivazione di Cass. n. 20785/2005, nondissimile da quella del presente giudizio, si evidenzia che ben «inun momento successivo [“alla liquidazione di una dichiarazioneintegrativa”] [può] insorgere una nuova controversia, effettiva enon meramente apparente, relativa all'applicazione della normativadi condono oppure all'interpretazione o alla valutazione delladichiarazione integrativa.

È quanto si è verificato, appunto, nelcaso di specie.

La contribuente ha impugnato, infatti, la cartella dipagamento emessa dall'ufficio in sede di liquidazione delladichiarazione di rettifica ritenendo che quest'ultima potesse valeresoltanto come dichiarazione integrativa semplice e non comeistanza di definizione automatica.

In questo caso, dunque, larichiesta di applicazione del condono precedente ha innescato unanuova controversia effettiva, e non meramente formale.

Quellaoggetto l'imposizione in sé (e che - come è pacifico - è stataeffettivamente condonata e non potrebbe esserlo una secondavolta), ma una nuova controversia, con oggetto diverso, relativaall’applicazione del precedente condono ed all'efficacia, anche allaluce dell'interpretazione del comportamento tenuto nellacircostanza dalla contribuente, da attribuire alla dichiarazioneintegrativa allora presentata.

Proprio perché effettiva, l'attualecontroversia era astrattamente suscettibile di fruire di un nuovoprovvedimento di definizione agevolata, e di conseguenza i terminidi impugnazione erano sospesi ai sensi del già citato art. 16, e,come conseguenza ulteriore, il ricorso per Cassazione deveritenersi tempestivo».Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026In sintesi, unendo i portati di Cass. n. 8591/2006 a Cass. n.20785/2005, si può concludere (senza con ciò disconoscere laperdurante attualità dell’insegnamento di Cass. n. 1317/2018 eCass. n. 14993/2018, tuttavia applicabile al solo caso di condonosu condono in senso, per così dire, proprio e stretto, come supradelineato) che, qualora, successivamente a condono, insorga unaseconda controversia, effettiva e non meramente apparente,relativa all’applicazione della normativa condonistica, anche conriguardo alla presentazione di un’istanza di condono la cui idoneitàsia stata contestata dall’A.F., si è in presenza di una lite pendentesuscettibile di definizione ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202,della l. n. 197 del 2022, che non incorre nel divieto di condono dicondono, in quanto essa non è più la lite originaria che aveva comeoggetto l'imposizione in sé (e che è stata effettivamente condonatae non potrebbe esserlo una seconda volta), ma una nuovacontroversia, con oggetto diverso, sul precedente condono el'efficacia, ai fini del suo perfezionamento, del comportamento delcontribuente.Nel caso di specie, il provvedimento di diniego del 9 novembre2023 va finanche dichiaratamente in contraria direzione rispetto aisuperiori insegnamenti: in specie – laddove, dopo aver senzadi liti «concernenti il rigetto di una precedente domanda didefinizione agevolata» – obnubila che l’originario ricorso (fondato omeno che fosse) della contribuente avverso il diniego di condonoprevisto dall'art. 12 della l. n. 289 del 2002 – su cui è andatoinnestandosi, nel corso del giudizio di cassazione, l’ulteriore ricorso(ossia il primo successivo) avverso il diniego di condono previstodall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 – non atteneva più (perrecuperare le parole di Cass. n. 20785/2005) all’«imposizione inNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026sé», condonata «a monte» e non più condonabile, ma ad un«oggetto diverso», riguardante l’efficacia o meno del primocondono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002, in rapporto alcomportamento della contribuente ed altresì, parallelamente, aquello dell’Amministrazione: oggetto che – per effetto del suddettoprimo ricorso successivo – si è arricchito in cassazione,determinando un allargamento (ma sempre sulla medesima chinaconcettuale) del thema disputandum, in rapporto alle ragioni deldiniego di condono ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.Acclarato ciò, risulta documentato il pagamento dell’importooggetto della domanda di definizione agevolata.Il secondo ricorso successivo della contribuente, quelloavverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex legen. 197 del 2022, va pertanto accolto.3. – Il primo ricorso successivo della contribuente restaconseguentemente assorbito.Inoltre, essendo sopravvenuto il difetto di interesse in ordineall’unico motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza n. 2927/39/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio, il relativo giudizio deve essere dichiaratoestinto.4. – Quanto alle spese, la causa di estinzione del giudizioprincipale impone che esse restino a carico delle parti che le hannosostenute.In relazione ai ricorsi successivi, avuto riguardo al loro esito ealla peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi perl’integrale compensazione.

P.Q.MIn integrale accoglimento del secondo ricorso successivo avverso ilprovvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 1 della l.Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026n. 197 del 2022 della Direzione provinciale di Latina dell’Agenziadelle entrate in data 9 novembre 2023, per l’effetto, ritenutol’assorbimento del primo ricorso successivo della medesimaavverso i provvedimenti di detta Direzione provinciale di diniego didefinizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di rigettodell’istanza di revisione in autotutela, nonché la sopravvenutacarenza di interesse in ordine al ricorso principale dell’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio, sezione staccata di Latina, n. 2927/39/2016, depositata il16 maggio 2016, dichiara estinto il giudizio.Pone le spese di lite in riferimento al ricorso principaledefinitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.Compensa le spese di lite in riferimento ai ricorsi successivi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cogo;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, sezione staccata di Latina, n. 2927/39/2016, depositata il 16maggio 2016.Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026e sul ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 12, della l. n. 136 del 2018proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-controricorrente-avverso il diniego della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n.119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, della controversiatributaria pendente avanti la Corte di cassazione R.G. n.28801/2016 e il rigetto dell’istanza di revisione in autotutela deldiniego alla definizione agevolata della controversia tributaria exart. 6 del d.l. n. 119 del 2018.e sul ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 200, della l. n. 197 del2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026-controricorrente-avverso il diniego della definizione agevolata ex art. 1, commi da186 a 202, della l. n. 197 del 2022 della controversia tributariapendente avanti la Corte di cassazione R.G. n. 28801/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva inteso definire, aisensi dell’art. 12 della l. n. 289 del 2002, taluni pregressi carichitributari relativi agli anni d’imposta 1995, 1996 e 1997, iscritti aruolo dall’Agenzia delle entrate rispettivamente in data 10 maggio2001, 25 maggio 2001 e 10 dicembre 2001, provvedendo aipagamenti nelle date del 16 maggio 2003 e del 16 aprile 2004. Inparticolare, la contribuente includeva nella richiesta definitoriaanche il ruolo n. 350009/2001, iscritto e consegnato alconcessionario per la riscossione il 10 dicembre 2001. L’Ufficiofinanziario, con nota del 22 febbraio 2010, comunicava il diniegoalla definizione dei ruoli, ritenendo che gli stessi non rientrasseronell’ambito applicativo della disciplina condoniale vigente, limitataai ruoli affidati fino al 31 dicembre 2000, poi estesa al 30 giugno2001.La società impugnava tale provvedimento dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Latina.L’Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo la noncondonabilità dei ruoli per difetto dei presupposti normativi.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina, con sentenzan. 528/02/11, depositata il 6 dicembre 2011, accoglieva il ricorsodella contribuente, ravvisando la sussistenza di un legittimoaffidamento.Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/20262. – L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso ladecisione di prime cure.La contribuente si costituiva nel giudizio di secondo grado,resistendo al gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, sezionestaccata di Latina, con sentenza n. 2927/39/2016, depositata il 16maggio 2016, rigettava l’appello.3. – L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione,articolato in più motivi.La contribuente resisteva con controricorso.4. – Nelle more del giudizio di legittimità, la società aderivaalla definizione delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018, mal’Agenzia delle entrate opponeva diniego con nota prot. n. 74184del 20 dicembre 2019, notificata il 3 gennaio 2020.La società impugnava tale diniego dinanzi alla Corte dicassazione.L’Agenzia delle entrate si costituiva anche in tale giudizio.La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.Successivamente, la contribuente presentava istanza didefinizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della l. n.197 del 2022, anch’essa respinta dalla Direzione provinciale diLatina con nota prot. n. 148303 del 9 novembre 2023.La società ha proposto ricorso incidentale avverso taleulteriore diniego.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.5. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa.Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – La definizione delle questioni controverse tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle entrate comporta, in viapregiudiziale, la decisione dei giudizi promossi dalla contribuentecontro l’Agenzia delle entrate per l’annullamento dei dinieghiopposti alle istanze di definizione agevolata del giudizio principalepresentate dalla società ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018,convertito nella l. n. 136 del 2018, e della normativa di cui all’art.1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022. In entrambi iricorsi la contribuente ha contestato la violazione di legge per falsaed errata interpretazione e applicazione delle norme di leggeprimaria e delle fonti di natura secondaria richiamate a disciplinadella definizione agevolata delle controversie pendenti anche incassazione, censurando la motivazione dei dinieghi e denunciandoaltresì la violazione di legge per falsa ed errata interpretazione eomessa applicazione dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del2000, sulla tutela dell’affidamento, posta a base dell’estinzione atitolo originario dell’obbligazione tributaria dichiarata nella sentenzadi appello impugnata dall’Agenzia delle entrate nel giudizio avantialla Corte di cassazione.Va in primo luogo valutata la questione riguardante ladomanda di definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022.2. – Con il primo motivo di ricorso la società denunciaviolazione di legge per falsa ed errata interpretazione eapplicazione dell'art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del2022 e dell'art. 6 della l. n. 136 del 2018, nonché delle indicazionirecate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate - Direzionecontribuenti n. 6/2019 (punto 2.3.3) e dalla circolare dell'Agenziadelle entrate - Direzione centrale coordinamento normativo n.2/2023 (pag. 22), il tutto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026c.p.c.; deduce, inoltre, l'illegittimità delle circolari richiamate,ritenute extra e praeter legem, anche in rapporto alla dedottaviolazione dell'art. 1, comma 193, della l. n. 197 del 2022 edell'art. 6, commi 1 e 5, lett. a) e b), della l. n. 136 del 2018,sempre in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.A sostegno della censura, la ricorrente richiama la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Lazio - sezione staccatadi Latina, oggetto del giudizio pendente iscritto al n.r.g.028801/2016, evidenziando che la decisione di merito avevarigettato l'appello erariale affermando, nella prospettazioneriportata nel ricorso, la tutela del legittimo affidamento delcontribuente, ricondotta all'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e aiprincipi costituzionali richiamati, nonché alla giurisprudenza dilegittimità citata nella sentenza stessa.La ricorrente sostiene che il diniego del 9 novembre 2023sarebbe viziato per avere individuato erroneamente l'oggetto dellalite pendente in Cassazione come controversia relativa al diniego dicondono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002, mentre, secondol'impostazione del ricorso, il giudizio pendente avrebbe ad oggettola verifica della legittimità dell'applicazione dell'art. 10, comma 1,della l. n. 212 del 2000, in riconoscimento della tuteladell'affidamento e dei relativi effetti estintivi dell'obbligazionetributaria, nei termini ritenuti dalla Commissione tributariaregionale.Nel medesimo motivo la società deduce che l'asserito “divieto”di definizione agevolata in ipotesi di pregressa definizione nontroverebbe base nella disciplina primaria di cui all'art. 1, commi da186 a 202, della l. n. 197 del 2022 e che sarebbe stato, invece,introdotto - nel caso concreto - mediante il richiamo alle citatecircolari; assume che tali fonti amministrative introdurrebbero casiNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026di esclusione non previsti dalla legge e incompatibili con latassatività delle ipotesi di esclusione recate dall'art. 1, comma 193,della l. n. 197 del 2022, richiamando, in termini analoghi, anche leprevisioni dell'art. 6 della l. n. 136 del 2018 indicate in rubrica.La ricorrente aggiunge che il richiamo, contenuto nel diniego,al precedente indicato come Cass. n. 1317/2018 sarebbeinconferente, perché attinente - nella prospettazione del ricorso - afattispecie diversa, nella quale il divieto di “condono di condono”sarebbe espressamente contemplato da disposizioni di leggeprimaria (artt. 9 e 9-bis della l. n. 289 del 2002), mentre nel casoin esame il diniego deriverebbe, secondo la tesi esposta, da merecircolari interpretative ritenute extra e praeter legem e comunqueerroneamente applicate alla controversia.Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia violazionedi legge per falsa ed errata interpretazione ed omessa applicazionedell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'Amministrazioneavrebbe espresso il diniego ignorando la disposizione sul legittimoaffidamento posta, secondo quanto dedotto, a fondamento dellesentenze di merito che avevano dichiarato l'estinzionedell'obbligazione tributaria.La ricorrente rappresenta che l'Amministrazione avrebbeviolato l'art. 10 della l. n. 212 del 2000, ritenendoingiustificatamente irrilevante la portata e gli effetti delle statuizionidelle Commissioni tributarie e non considerando che, nellaprospettazione del ricorso, una volta affermata l'estinzionedell'obbligazione tributaria a diverso titolo, resterebbe escluso chesi versi nel caso di “condono di condono” e, quindi, che possaoperare la ragione ostativa richiamata nel diniego impugnato.Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/20262.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.Il provvedimento di diniego di definizione agevolata del 9novembre 2023 è così testualmente motivato: «La lite non rientratra quelle definibili ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l.n. 197 del 2022, vertendo su precedente diniego di condono ex art.12 della l. n. 289 del 2002. Come chiarito dalla Suprema Corte conla sentenza n. 1317 del 19 gennaio 2018, non rientrano nel campodi applicazione del citato art. 6 i rapporti tributari e le liti che hannousufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolareriferimento a quelle connesse alla corretta applicazione dellestesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedentedomanda di definizione agevolata ovvero l’esatta determinazionedelle somme dovute dal contribuente ai fini della stessa (si vedanosul punto la circolare dell'Agenzia delle entrate - Divisionecontribuenti n. 6/2019 punto 2.3.3 e la circolare dell'Agenzia delleentrate - Direzione centrale coordinamento normativo n. 2/2023pag. 22)».Tale motivazione risulta errata in diritto.In tema di condono fiscale, ove successivamente al condonoinsorga una seconda controversia, effettiva e non meramenteapparente, relativa all'applicazione della normativa condonistica,anche in ordine alla presentazione di un'istanza di condono la cuiidoneità sia stata contestata dall'Amministrazione finanziaria, dettacontroversia, non identificandosi nella lite originaria, avente comeoggetto l'imposizione in sé (e che è stata effettivamente condonatae non potrebbe esserlo una seconda volta), ma costituendo nuovacontroversia, avente a oggetto il precedente condono e l'efficacia,ai fini del suo perfezionamento, del comportamento delcontribuente, non incorre nel divieto di “condono di condono” ed è,Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026pertanto, suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 1, commi da186 a 202, della l. n. 197 del 2022 (Cass. n. 7037/2026).L’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022, prevede l’istitutodella «definizione agevolata» (tale essendo testualmente definita aicommi 192 ss.) in relazione alle «controversie attribuite allagiurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovverol'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato egrado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte dicassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigoredella [medesima] legge».In effetti, il comma 186, per esteso, recita: «Le controversieentrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti inogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Cortedi cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domandadel soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chivi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di unimporto pari al valore della controversia. Il valore dellacontroversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». La definizioneagevolata dell’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022, mirandoad una deflazione del contenzioso tributario, ha un oggettoprocessuale che può essere, in prima battuta, individuato nellecontroversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria.Siffatto oggetto è ulteriormente meglio precisabile alla luce delcomma 195, che recita: «Entro il 30 settembre 2023 per ciascunacontroversia autonoma è presentata una distinta domanda didefinizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato undistinto versamento. Per controversia autonoma si intende quellaNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026relativa a ciascun atto impugnato». Ergo, poiché definibili sono le«controversie autonome», e poiché per tali devono intendersi«quelle relative a ciascun atto impugnato», l’oggetto processualedella definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, della l. n. 197del 2022 si ricollega ad una controversia pendente attribuita allagiurisdizione tributaria a seguito dell’impugnazione di un atto di cui,ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è consentital’impugnazione dinanzi al Giudice tributario.Tra gli atti impugnabili dinanzi al Giudice tributario, la lett. h)dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 contempla «ilrigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari».Pertanto, stando alla lettera dell’art. 1, comma 186, della l. n.197 del 2022, definibile in via agevolata ex art. 1 della l. n. 197 del2022 è (in linea di principio, salve le precisazioni che sieffettueranno in prosieguo) anche una controversia – come quellache ne occupa – scaturente dall’impugnazione del «rigetto didomande di definizione agevolata di rapporti tributari».Ciò traccia una differenza testuale tra la definizione agevolatadell’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 ed altre esperienzedi definizione agevolata conosciute dall’ordinamento, tra cui, adesempio, quella dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, cheespressamente evoca i soli «atti impositivi», statuendo: «Lecontroversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è partel'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendentiin ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione eanche a seguito di rinvio, possono essere definite […]».Del resto, lo stesso art. 1, comma 206, della l. n. 197 del 2022contempla una formula definitoria, alternativa a quella dianzidescritta, concernente le sole controversie scaturitedall’impugnazione di «atti impositivi»: «In alternativa allaNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, le controversiependenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzialle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventiad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate,possono essere definite, entro il 30 settembre 2023, con l'accordoconciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546».La suddetta differenza testuale tra la definizione agevolatadell’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 e quella dell’art. 6,comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 affiora di riflesso anche negli attidi prassi. Rilevano le circolari n. 6E del 1° aprile 2019, sulladefinizione dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, e lacircolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, sulla definizione dell’art. 1,comma 186, della l. n. 197 del 2022: diverse, come si sta per dire,sebbene entrambe richiamate dal provvedimento di diniego.La prima circolare, al par. 2.3.3, p. 11, espressamente recita(con affermazione che, peraltro, si rivelerà non integralmentecondivisibile) che «non rientrano nel campo di applicazionedell’articolo 6 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito diprecedenti definizioni agevolate, con particolare riferimento aquelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelleconcernenti il rigetto di una precedente domanda di definizioneagevolata ovvero l’esatta determinazione delle somme dovute dalcontribuente ai fini della definizione agevolata». A supportodell’assunto è richiamata Cass. n. 1317/2018.La seconda circolare, al par. 4 (sottoparagrafo “Ambito diapplicazione”), p. 22, si limita invece ad evidenziare che «nonsono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare daparte del contribuente, le controversie in materia di dinieghiNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e,comunque, quelle di valore indeterminabile».comma 186, della l. n. 197 del 2022, nella parte in cui non limita ilsuo ambito di applicazione alle sole controversie originantidall’impugnazione di atti impositivi, non è, di per sé, neppureessenziale per affermare che sono suscettibili di definizioneagevolata anche le controversie originanti dall’impugnazione diprovvedimenti di «rigetto di domande di definizione agevolata dirapporti tributari» ex art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546del 1992 (donde la preannunciata non integrabilità della circolaren. 6E del 1° aprile 2019).Invero, l’analisi della giurisprudenza meno recente annoveral’affermazione della cd. ulteriore condonabilità anche in riferimentoa controversie sulla contestazione dei presupposti per accedere adefinizione agevolata finanche con riguardo a previsioni normativelimitanti l’ambito applicativo del condono ai soli atti impositivi. Talisono i casi di Cass. n. 8591/2006 e Cass. n. 20785/2005, chedepongono per l’ulteriore condonabilità di siffatte controversie inrelazione a definizioni di liti pendenti ex art. 16, commi 1 e 3, dellal. n. 289 del 2002, nonostante che, ai sensi, in particolare, dellalett. a) del comma 3, la lite pendente suscettibile di definizione excomma 1 fosse «quella in cui [era] parte dell'amministrazionefinanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento,provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto diimposizione».In ogni caso, in rapporto alle controversie originantidall’impugnazione di provvedimenti di «rigetto di domande didefinizione agevolata di rapporti tributari» ex art. 19, comma 1,lett. h), del d.lgs. n. 546 del 1992, la differenza testuale tra laNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del2022, nel cui ambito dette controversie rientrano, ed altreesperienze di definizione agevolata evocanti i soli atti impositivi, nelcui ambito dette controversie (apparentemente) non rientrano, nonintroduce una vulnus concettuale al criterio – cui si ispirano ad es.Cass. n. 6093/2024 e Cass. n. 24996/2023, che hanno ritenutonon definibili ex art. 5 della l. n. 130 del 2010 controversieconcernenti istanze di rimborso, cui pure si riferisce, nella primaparte, la lett. h) dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 –della definibilità, in via concettuale, logica e quindi giuridica, dellesole controversie in cui l’A.F. è creditrice ed il contribuentedebitore.Più precisamente, a termini dei citati precedenti (cui adde,Cass. n. 23786/2010), «le disposizioni in materia di condonomirano a definire i crediti tributari vantati dal Fisco nei confronti deicontribuenti, non già da questi ultimi nei confronti del primo»(Cass. n. 6093/2024), sul presupposto che il potere impositivodell’Amministrazione «si collega in modo del tutto inequivoco, siaconcettualmente, sia logicamente, sia giuridicamente, allamanifestazione di una pretesa per maggiori tributi, del tuttoincompatibile con la richiesta di rimborso di tributi versati e nondovuti che forma oggetto del presente giudizio» (Cass. n.24996/2023).Tuttavia, tali precedenti – pur in difetto di esplicito riferimento,anche da parte dell’art. 5 della l. n. 130 del 2010, agli attiimpositivi – attengono, come detto, a controversie concernentiistanze di rimborso. Mentre invece, in rapporto alle controversieoriginanti dall’impugnazione di provvedimenti di «rigetto didomande di definizione agevolata di rapporti tributari», è proprio ilprovvedimento di rigetto a confermare l’Amministrazione nellaNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026posizione di creditrice e correlativamente il contribuente in quella didebitore.A questo punto viene in rilievo la questione della definibilità invia agevolata ex art. 1 della l. n. 197 del 2022 anche di unacontroversia scaturente dall’impugnazione del «rigetto di domandedi definizione agevolata di rapporti tributari». Tale profilo involge ilcd. divieto di condono di condono, cui l’impugnato provvedimentodi diniego di definizione agevolata ex art. 1 della l. n. 197 del 2022in data 9 novembre 2023 si rifà in due direzioni non sovrapponibilie perciò entrambe meritevoli di scrutinio: sia invocando «lasentenza n. 1317 del 19 gennaio 2018» per sostenere che «nonrientrano nel campo di applicazione del citato art. 6 i rapportitributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioniagevolate», sia però anche estendendo l’esclusione alle liti«concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizioneagevolata».Il tema impone una breve disamina della giurisprudenza, dallacui ricostruzione si evince che, in realtà, non è la pura e semplicepresentazione di una pregressa istanza di definizione ad ostareall’ulteriore definizione. Un utile punto di partenza percontestualizzare le concettualizzazioni – anche recenti (richiamatedal provvedimento con la citazione di Cass. n. 1317/2018) – inmateria è rappresentato da Cass. n. 21328/2006, cui si deve ilprincipio a termini del quale «il condono fiscale, essendo unaccertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle normegenerali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non èammissibile, in mancanza di un'esplicita disposizione legislativa,relativamente a un altro condono: consentire un ulterioreaccertamento straordinario, derivante da una legge successiva, diun rapporto già accertato in via straordinaria, equivarrebbe infattiNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026ad ammettere un'eccezione di secondo grado». Si delinea pertantol’effettiva ratio del divieto di condono di condono, rappresentata daciò che il condono è di per sé un «accertamento straordinario oeccezionale […] di un rapporto tributario», ragion per cui, «giàaccertato in via straordinaria» detto rapporto, viene meno ilsostrato in sé di un ulteriore accertamento. Di conseguenza,l’ambito del divieto presuppone un «accertamento straordinario oeccezionale» del rapporto: la qual cosa equivale a dire che ildivieto, nell’accezione propria, colpisce la lite avente ad oggetto ladeterminazione delle somme dovute ai fini della pregressadefinizione agevolata, per l’effetto necessariamente perfezionatasi(mentre nella fattispecie oggetto del presente giudizio le particontendono dell’impugnazione di diniego di condono).Nel solco delineato si inserisce Cass. n. 1317/2018, pertanto diper sé inconferentemente citata dal provvedimento, cui, per vero,va ad aggiungersi anche Cass. n. 14993/2018. Tali pronunce (ed inparticolare quest’ultima, da cui è tratto il principio a seguire)affermano infatti che, «in materia di condono fiscale, attesa lanatura restrittiva ed eccezionale della relativa disciplina, come talenon estensibile analogicamente, ed in difetto di un'esplicitadisposizione legislativa, non è ammissibile il cd. ‘condono dicondono’, giacché, in caso contrario, il contribuente fruirebbeirragionevolmente per due volte, con riguardo alla stessa imposta,di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionaliesigenze finanziarie e di carico giudiziario, così determinandosi un‘vulnus’ al principio di parità di trattamento di fronte al fisco, aisensi degli artt. 3 e 53 Cost., sia per l'esiguità delle sommerecuperate dall'Erario, sia per il contenzioso che ne deriverebbe,con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistemagiudiziario».Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026La superiore interpretazione del divieto trova storicamenteconferma in Cass. n. 15843/2006, a termini della quale «nonrientrano nel concetto di lite pendente, e non sono pertantosuscettibili di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della l. n.289 del 2002, le controversie aventi ad oggetto esclusivamente laliquidazione, senza applicazione di sanzioni, di dichiarazioniintegrative presentate dal contribuente in occasione di unprecedente provvedimento di condono (nella specie, quello previstodal d.l. n. 429 del 1982, convertito in l. n. 516 del 1982)».Tuttavia, Cass. n. 15843/2006 – affrontando le questioni involtenel secondo spettro del provvedimento oggetto del presentegiudizio, laddove esclude l’ulteriore condonabilità di liti«concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizioneagevolata» – fa espressamente salva l’ipotesi in cui («a menoche») «la controversia non investa l'interpretazione e la portataapplicativa della domanda di condono originariamente presentata:in tal caso, infatti, non esaurendosi la lite nell'esattadeterminazione delle somme dovute dal contribuente ai fini delladefinizione agevolata, oggetto della controversia non èesclusivamente l'attività vincolata volta alla mera applicazione dellalegge attraverso l'esecuzione di operazioni di calcolo sulla basedegli importi dichiarati dal contribuente». Pertanto, non èulteriormente condonabile la controversia che si esaurisce«nell'esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente aifini della definizione agevolata»; mentre in tale “genus” non èsussumibile, e dunque è condonabile, la controversia che «investal'interpretazione e la portata applicativa della domanda di condonooriginariamente presentata».In verità, l’ambito delle controversie ulteriormente condonabiliè più ampio rispetto a quello tratteggiato da Cass. n. 15843/2006,Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026siccome comprensivo, più in generale, di «una secondacontroversia, effettiva e non meramente apparente, relativaall'applicazione [in sé] della normativa di condono». Questaespressione è tratta dalla già menzionata Cass. n. 8591/2006, atermini della cui motivazione (par. 2.4, pp. 9 e 10), «ovesuccessivamente al precedente condono insorga una secondacontroversia, effettiva e non meramente apparente, relativaall’applicazione della normativa di condono, si è in presenza di unalite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 16, comma3, lett. a), della l. n. 289 del 2002». La fattispecie su cui èintervenuta la pronuncia in disamina è particolarmente significativaal cospetto del presente giudizio, giacché, «nel corso del giudiziorelativo all'impugnazione di un avviso di rettifica e di irrogazione disanzione in materia di IVA, il contribuente aveva presentatodichiarazione integrativa per la definizione della controversia aisensi della l. n. 413 del 1991, la cui idoneità era stata peraltrocontestata dall'amministrazione finanziaria, onde il contribuenteaveva successivamente proposto ulteriore istanza di definizione anorma dell'art. 16 della sopravvenuta l. n. 289 del 2002: istanzache la S.C. ha ritenuto ammissibile sulla base del principio inmassima»). Cass. n. 8591/2006 richiama adesivamente Cass. n.20785/2005, che già aveva avuto modo di affermare il principio percui «non è ammissibile, di regola, l'applicabilità di un condono aduna controversia concernente una cartella di pagamento relativa adun precedente condono, in quanto la lite fiscale viene definitamediante l'applicazione del provvedimento di condono e non puòesserlo una seconda volta. Ciò non toglie però che in un momentosuccessivo possa insorgere una nuova controversia, effettiva e nonmeramente apparente, relativa all'applicazione della normativa dicondono oppure all'interpretazione o alla valutazione dellaNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026dichiarazione integrativa. In tal caso, pertanto, si è in presenza diuna lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 16,comma 3, lett. a), della l. n. 289 del 2002».In particolare, nella motivazione di Cass. n. 20785/2005, nondissimile da quella del presente giudizio, si evidenzia che ben «inun momento successivo [“alla liquidazione di una dichiarazioneintegrativa”] [può] insorgere una nuova controversia, effettiva enon meramente apparente, relativa all'applicazione della normativadi condono oppure all'interpretazione o alla valutazione delladichiarazione integrativa. È quanto si è verificato, appunto, nelcaso di specie. La contribuente ha impugnato, infatti, la cartella dipagamento emessa dall'ufficio in sede di liquidazione delladichiarazione di rettifica ritenendo che quest'ultima potesse valeresoltanto come dichiarazione integrativa semplice e non comeistanza di definizione automatica. In questo caso, dunque, larichiesta di applicazione del condono precedente ha innescato unanuova controversia effettiva, e non meramente formale. Quellaoggetto l'imposizione in sé (e che - come è pacifico - è stataeffettivamente condonata e non potrebbe esserlo una secondavolta), ma una nuova controversia, con oggetto diverso, relativaall’applicazione del precedente condono ed all'efficacia, anche allaluce dell'interpretazione del comportamento tenuto nellacircostanza dalla contribuente, da attribuire alla dichiarazioneintegrativa allora presentata. Proprio perché effettiva, l'attualecontroversia era astrattamente suscettibile di fruire di un nuovoprovvedimento di definizione agevolata, e di conseguenza i terminidi impugnazione erano sospesi ai sensi del già citato art. 16, e,come conseguenza ulteriore, il ricorso per Cassazione deveritenersi tempestivo».Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026In sintesi, unendo i portati di Cass. n. 8591/2006 a Cass. n.20785/2005, si può concludere (senza con ciò disconoscere laperdurante attualità dell’insegnamento di Cass. n. 1317/2018 eCass. n. 14993/2018, tuttavia applicabile al solo caso di condonosu condono in senso, per così dire, proprio e stretto, come supradelineato) che, qualora, successivamente a condono, insorga unaseconda controversia, effettiva e non meramente apparente,relativa all’applicazione della normativa condonistica, anche conriguardo alla presentazione di un’istanza di condono la cui idoneitàsia stata contestata dall’A.F., si è in presenza di una lite pendentesuscettibile di definizione ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202,della l. n. 197 del 2022, che non incorre nel divieto di condono dicondono, in quanto essa non è più la lite originaria che aveva comeoggetto l'imposizione in sé (e che è stata effettivamente condonatae non potrebbe esserlo una seconda volta), ma una nuovacontroversia, con oggetto diverso, sul precedente condono el'efficacia, ai fini del suo perfezionamento, del comportamento delcontribuente.Nel caso di specie, il provvedimento di diniego del 9 novembre2023 va finanche dichiaratamente in contraria direzione rispetto aisuperiori insegnamenti: in specie – laddove, dopo aver senzadi liti «concernenti il rigetto di una precedente domanda didefinizione agevolata» – obnubila che l’originario ricorso (fondato omeno che fosse) della contribuente avverso il diniego di condonoprevisto dall'art. 12 della l. n. 289 del 2002 – su cui è andatoinnestandosi, nel corso del giudizio di cassazione, l’ulteriore ricorso(ossia il primo successivo) avverso il diniego di condono previstodall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 – non atteneva più (perrecuperare le parole di Cass. n. 20785/2005) all’«imposizione inNumero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026sé», condonata «a monte» e non più condonabile, ma ad un«oggetto diverso», riguardante l’efficacia o meno del primocondono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002, in rapporto alcomportamento della contribuente ed altresì, parallelamente, aquello dell’Amministrazione: oggetto che – per effetto del suddettoprimo ricorso successivo – si è arricchito in cassazione,determinando un allargamento (ma sempre sulla medesima chinaconcettuale) del thema disputandum, in rapporto alle ragioni deldiniego di condono ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.Acclarato ciò, risulta documentato il pagamento dell’importooggetto della domanda di definizione agevolata.Il secondo ricorso successivo della contribuente, quelloavverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex legen. 197 del 2022, va pertanto accolto.3. – Il primo ricorso successivo della contribuente restaconseguentemente assorbito.Inoltre, essendo sopravvenuto il difetto di interesse in ordineall’unico motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza n. 2927/39/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio, il relativo giudizio deve essere dichiaratoestinto.4. – Quanto alle spese, la causa di estinzione del giudizioprincipale impone che esse restino a carico delle parti che le hannosostenute.In relazione ai ricorsi successivi, avuto riguardo al loro esito ealla peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi perl’integrale compensazione. P.Q.MIn integrale accoglimento del secondo ricorso successivo avverso ilprovvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 1 della l.Numero registro generale 28801/2016Numero sezionale 4678/2026Numero di raccolta generale 22282/2026Data pubblicazione 29/06/2026n. 197 del 2022 della Direzione provinciale di Latina dell’Agenziadelle entrate in data 9 novembre 2023, per l’effetto, ritenutol’assorbimento del primo ricorso successivo della medesimaavverso i provvedimenti di detta Direzione provinciale di diniego didefinizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di rigettodell’istanza di revisione in autotutela, nonché la sopravvenutacarenza di interesse in ordine al ricorso principale dell’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio, sezione staccata di Latina, n. 2927/39/2016, depositata il16 maggio 2016, dichiara estinto il giudizio.Pone le spese di lite in riferimento al ricorso principaledefinitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.Compensa le spese di lite in riferimento ai ricorsi successivi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris