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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24996/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 17831 /20 22 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa come da procura speciale in atti dall’avv. prof.

AlessandroTurchi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 39 / 0 8 / 2 2 depositata i n data 1 3 / 0 1 /20 22 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:rimborsoiva – termine Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società odierna controricorrente richiedeva in sede di dichiarazioneUnico 2008 la restituzione di i va in eccedenza per uncredito sorto nell’anno 2007 sempre riportato in dichiarazione maindicato nel quadro RX, rigo RX, come credito da utilizzare in compensazione/detrazionee poi non utilizzato; - l’Ufficio negava la restituzione dell’importo in parola, in quanto l’istanza risultava tardiva rispetto al termine biennale di cui all’art.21 del d.

Lgs. 546 del 1992; - la società impugnava il diniego di fronte alla CTP che accoglieva ilricorso; - appellava l'Amministrazione finanziaria; - con la pronuncia impugnata la CTR ha rigettato il gravame dell'Ufficio c onfermando la sentenza impugnata poiché ha ritenutonon in contestazione il credito iva oggetto dell'istanza di rimborso e d estremamente penalizzante l'applicazione del terminebiennale per il contribuente; - ricorre a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidatoa un solo motivo di ricorso ; resiste con controricorso la societàAzzurra s . r . l .; - nelle more del giudizio la società contribuente ha presentato istanzadi definizione agevolata della controversia ex art. 5 c. 12 della L. n. 130 del 2022; l ' Agenzia delle Entrate ha opposto il diniego alla definizione e formulato istanza di discussione; la società contribuente ha impugnato con autonomo ricorso il diniegodi fronte a questa Corte; Consideratoche: - va in primo luogo esaminato il ricorso della società contribuente avversol’atto di diniego di cui si è detto; - tale ricorso va rigettato in quanto privo di fondamento; - va premesso che sin dal 2002 la sanatoria fiscale in allora introdotta, sul modello della quale le success ive procedure di definizione ag ev olata si son orientate, quanto alla loro Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 formulazionelegislativa ed applic a zione, riguardò le liti pendenti "incui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione" (art. 16, 3°comma, lett. a), l. 27 dicembre 2002, n. 289 ).

La n orma fu richiamatadall'art. 39, 12° comma, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 , che dichiarò applicabili le disposizioni dell'art. 16 alle liti fiscali di valorenon superiore a 20.000 euro in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alleCommissioni Tributarie o al Giudice ordinario.

Il riferimento agli atti impositivi non è s tato riproposto dall'art. 11 , d.l. 2 4 aprile 2017, n. 50 (che ha disciplinato la definizione delle liti fiscali pendenti alla data del 24 aprile 2017), ma è riemerso nell'art.6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , ai sensi del quale "possono essere defini te le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventiad oggetto atti impositivi", pendenti in ogni stato e grado delgiudizio alla data del 24 ottobre 2018 ; - da ciò si evince la centralità, quanto agli atti suscettibili di definizione,degli atti “impositivi” vale a dire degli atti con i quali l’Ufficioassume la posizione sostanziale di creditore di maggiori tributi; - q uanto alla disposizione che nel presente giudizio rileva, l’ a rt. 5 della L. n. 13 0 del 2022 , esso prevede analogamente che “ l e controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendentiinnanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell' articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , per le quali l'Agenziadelle entrate risulti integralmente soccombente in tutti iprecedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato aisensi dell' articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domandadei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 proceduracivile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determin ato ai sensi dell'articolo16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 . 2.Le controversie tributarie, dive rse da quelle di cui al comma 6,pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell' articolo 62del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , per le quali l'Agenziadelle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in unodei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , sianon superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con d ecreto assuntoai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previopagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell' articolo 16, comma 3,della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ”; - ora, p er quanto la disposizione sopra trascritta non faccia riferimento nominalmente ad “atti impositivi”, nondimeno tale indicazione risulta del tutto implicita, ad esaminarne il tenore letterale,poiché essa nel prevedere – ai fini della definizione – il pagamentodi un importo pari al 5% o al 20% del valore della controversia, denota co me il Legislatore abbia individuato la somma costituente “corrispettivo”, nel contesto definitorio/condonistico in cui l’atto legislativo si colloca, della rinuncia da parte dell’Erario all’esercizio pieno del potere di imposizionetributaria precedentemen te manifestata con gli atti impositividi cui poco prima si è detto; - tal e potere si collega in modo del tutto inequivoco, sia concettualmente, sia logicamente, sia giuridicamente, alla manifestazione di una pretesa per maggiori tributi, del tutto incompatibilecon la richiesta di rimborso di tributi versati e non dovutiche forma oggetto del presente giudizi o; - i n questo senso è schierata la giurisprudenza formatasi in questa Cortecon riguardo a fattispecie analoghe di definizione delle liti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 pendenti – aven ti in concreto finalità “condonistiche” – come dimostra quella pronuncia ( in termini si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 23786 del 24/11/2010) secondo la quale le controversie relative alle istanze di rimborso, pendenti innanzi allaCorte di Cassazione ed alla [OSCURATO:PERSONA], nonsono suscettibili di essere definite, in via agevolata, ai sensi dell'art.3, comma 2 - bis, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, essendo tale definizione agevolata applicabile alle sole controversie (relativead accertamenti, rettifiche ecc.) in cui è il contribuente che, dovendo eventualmente pagare all'Erario, ha interesse ad estinguere la lite (e la pretesa del fisco) versando solo il 5 per cento; - t ale esclusione, che è espressamente prevista come si è detto sopra per le controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributariacentrale, si impone anche per quelle pendenti dinanzi allaCorte di Cassazione, in quanto si tratta dell'unica soluzione interpretativa possibile secondo canoni di ragionevolezza, poiché, se si ritenesse che con il vers amento la pronunzia favorevole al contribuente si consolida, si perverrebbe alla conseguenza assurda che l'Amministrazione riceverebbe il 5%, madovrebbe pagare il 100%, con un onere economico del 95%, mentre, se si ritenesse che il pagamento fa estinguere la controversia e venire meno la pretesa del contribuente, non si vedrebbe quale interesse questi avrebbe a pagare il 5% ed avere,nella sostanza, rigettata la domanda di rimborso, laddove, nonaderendo al condono e proseguendo la lite, potrebbe averla accolta; - p ertanto, va confermato in quanto legittimo il diniego di definizioneespresso dall’Ufficio e il ricorso contro detto diniego è conseguentementerigettato; - v enendo quindi all’esame del ricorso per cassazione, il solo motivoproposto deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art .

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 21d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva l’istanza di rimborsodel credito iva formatosi nel 2007, presentata nell’anno 2017, nonostant e il credito in parola fosse stato esposto in dichiarazione nel rigo relativo all’imposta da detrarre/compensareinvece che in quello destinato all’imposta darimborsare; - il motivo è fondato; - ancora di recente questa Corte ha ulteriormente ribadito come (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 35717 del 05/12/2022) l'istanza dirimborso del credito d'impost a maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione delmodello "VR" costituisce, ai sensi dell'a rt. 38 - bis del d.P.R. n. 633del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denotil'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensìquello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992. - tale giurisprudenza è applicativa di principi del tutto consolidati nell’orientamentodi questa Corte di Legittimità secondo la quale (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 24655 del 10/08/2022) la domanda dirimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella dicompensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini dicompensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compens azione non Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termine ordinario decennale di prescrizione,bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21,comma 2, del d.

L gs. n. 546 del 1992; - nel prese nte caso, l’indicazione del credito quale importo da detrarre/compensaree non da ottenere a rimborso, esclude con chiarezza la volontà del contribuente di ottenere la restituzione delmedesimo; - pert

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 17831 /20 22 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa come da procura speciale in atti dall’avv. prof. AlessandroTurchi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 39 / 0 8 / 2 2 depositata i n data 1 3 / 0 1 /20 22 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:rimborsoiva – termine Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società odierna controricorrente richiedeva in sede di dichiarazioneUnico 2008 la restituzione di i va in eccedenza per uncredito sorto nell’anno 2007 sempre riportato in dichiarazione maindicato nel quadro RX, rigo RX, come credito da utilizzare in compensazione/detrazionee poi non utilizzato; - l’Ufficio negava la restituzione dell’importo in parola, in quanto l’istanza risultava tardiva rispetto al termine biennale di cui all’art.21 del d. Lgs. 546 del 1992; - la società impugnava il diniego di fronte alla CTP che accoglieva ilricorso; - appellava l'Amministrazione finanziaria; - con la pronuncia impugnata la CTR ha rigettato il gravame dell'Ufficio c onfermando la sentenza impugnata poiché ha ritenutonon in contestazione il credito iva oggetto dell'istanza di rimborso e d estremamente penalizzante l'applicazione del terminebiennale per il contribuente; - ricorre a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidatoa un solo motivo di ricorso ; resiste con controricorso la societàAzzurra s . r . l .; - nelle more del giudizio la società contribuente ha presentato istanzadi definizione agevolata della controversia ex art. 5 c. 12 della L. n. 130 del 2022; l ' Agenzia delle Entrate ha opposto il diniego alla definizione e formulato istanza di discussione; la società contribuente ha impugnato con autonomo ricorso il diniegodi fronte a questa Corte; Consideratoche: - va in primo luogo esaminato il ricorso della società contribuente avversol’atto di diniego di cui si è detto; - tale ricorso va rigettato in quanto privo di fondamento; - va premesso che sin dal 2002 la sanatoria fiscale in allora introdotta, sul modello della quale le success ive procedure di definizione ag ev olata si son orientate, quanto alla loro Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 formulazionelegislativa ed applic a zione, riguardò le liti pendenti "incui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione" (art. 16, 3°comma, lett. a), l. 27 dicembre 2002, n. 289 ). La n orma fu richiamatadall'art. 39, 12° comma, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 , che dichiarò applicabili le disposizioni dell'art. 16 alle liti fiscali di valorenon superiore a 20.000 euro in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alleCommissioni Tributarie o al Giudice ordinario. Il riferimento agli atti impositivi non è s tato riproposto dall'art. 11 , d.l. 2 4 aprile 2017, n. 50 (che ha disciplinato la definizione delle liti fiscali pendenti alla data del 24 aprile 2017), ma è riemerso nell'art.6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , ai sensi del quale "possono essere defini te le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventiad oggetto atti impositivi", pendenti in ogni stato e grado delgiudizio alla data del 24 ottobre 2018 ; - da ciò si evince la centralità, quanto agli atti suscettibili di definizione,degli atti “impositivi” vale a dire degli atti con i quali l’Ufficioassume la posizione sostanziale di creditore di maggiori tributi; - q uanto alla disposizione che nel presente giudizio rileva, l’ a rt. 5 della L. n. 13 0 del 2022 , esso prevede analogamente che “ l e controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendentiinnanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell' articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , per le quali l'Agenziadelle entrate risulti integralmente soccombente in tutti iprecedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato aisensi dell' articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domandadei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 proceduracivile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determin ato ai sensi dell'articolo16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 . 2.Le controversie tributarie, dive rse da quelle di cui al comma 6,pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell' articolo 62del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , per le quali l'Agenziadelle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in unodei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , sianon superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con d ecreto assuntoai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previopagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell' articolo 16, comma 3,della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ”; - ora, p er quanto la disposizione sopra trascritta non faccia riferimento nominalmente ad “atti impositivi”, nondimeno tale indicazione risulta del tutto implicita, ad esaminarne il tenore letterale,poiché essa nel prevedere – ai fini della definizione – il pagamentodi un importo pari al 5% o al 20% del valore della controversia, denota co me il Legislatore abbia individuato la somma costituente “corrispettivo”, nel contesto definitorio/condonistico in cui l’atto legislativo si colloca, della rinuncia da parte dell’Erario all’esercizio pieno del potere di imposizionetributaria precedentemen te manifestata con gli atti impositividi cui poco prima si è detto; - tal e potere si collega in modo del tutto inequivoco, sia concettualmente, sia logicamente, sia giuridicamente, alla manifestazione di una pretesa per maggiori tributi, del tutto incompatibilecon la richiesta di rimborso di tributi versati e non dovutiche forma oggetto del presente giudizi o; - i n questo senso è schierata la giurisprudenza formatasi in questa Cortecon riguardo a fattispecie analoghe di definizione delle liti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 pendenti – aven ti in concreto finalità “condonistiche” – come dimostra quella pronuncia ( in termini si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 23786 del 24/11/2010) secondo la quale le controversie relative alle istanze di rimborso, pendenti innanzi allaCorte di Cassazione ed alla [OSCURATO:PERSONA], nonsono suscettibili di essere definite, in via agevolata, ai sensi dell'art.3, comma 2 - bis, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, essendo tale definizione agevolata applicabile alle sole controversie (relativead accertamenti, rettifiche ecc.) in cui è il contribuente che, dovendo eventualmente pagare all'Erario, ha interesse ad estinguere la lite (e la pretesa del fisco) versando solo il 5 per cento; - t ale esclusione, che è espressamente prevista come si è detto sopra per le controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributariacentrale, si impone anche per quelle pendenti dinanzi allaCorte di Cassazione, in quanto si tratta dell'unica soluzione interpretativa possibile secondo canoni di ragionevolezza, poiché, se si ritenesse che con il vers amento la pronunzia favorevole al contribuente si consolida, si perverrebbe alla conseguenza assurda che l'Amministrazione riceverebbe il 5%, madovrebbe pagare il 100%, con un onere economico del 95%, mentre, se si ritenesse che il pagamento fa estinguere la controversia e venire meno la pretesa del contribuente, non si vedrebbe quale interesse questi avrebbe a pagare il 5% ed avere,nella sostanza, rigettata la domanda di rimborso, laddove, nonaderendo al condono e proseguendo la lite, potrebbe averla accolta; - p ertanto, va confermato in quanto legittimo il diniego di definizioneespresso dall’Ufficio e il ricorso contro detto diniego è conseguentementerigettato; - v enendo quindi all’esame del ricorso per cassazione, il solo motivoproposto deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art . Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 21d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva l’istanza di rimborsodel credito iva formatosi nel 2007, presentata nell’anno 2017, nonostant e il credito in parola fosse stato esposto in dichiarazione nel rigo relativo all’imposta da detrarre/compensareinvece che in quello destinato all’imposta darimborsare; - il motivo è fondato; - ancora di recente questa Corte ha ulteriormente ribadito come (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 35717 del 05/12/2022) l'istanza dirimborso del credito d'impost a maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione delmodello "VR" costituisce, ai sensi dell'a rt. 38 - bis del d.P.R. n. 633del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denotil'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensìquello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992. - tale giurisprudenza è applicativa di principi del tutto consolidati nell’orientamentodi questa Corte di Legittimità secondo la quale (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 24655 del 10/08/2022) la domanda dirimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella dicompensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini dicompensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compens azione non Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termine ordinario decennale di prescrizione,bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21,comma 2, del d. L gs. n. 546 del 1992; - nel prese nte caso, l’indicazione del credito quale importo da detrarre/compensaree non da ottenere a rimborso, esclude con chiarezza la volontà del contribuente di ottenere la restituzione delmedesimo; - pert