CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28032/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17650/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresent ati e dife si da sé stessi; -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n.217/2023, depositata il 22/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 217/2023 resa dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice di rinvio. La Corte d’appello ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente di pagamento di euro 3.875,72, quale quota dovuta dalla società [OSCURATO:PERSONA] di ricerche cliniche dott. [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla proposizione di una domanda davanti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria. Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., il giudice di rinvio ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] di ricerche cliniche di euro 2.000,00, stabilita dal giudice di primo grado, e ha condannato la medesima al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.500,00. La società [OSCURATO:PERSONA] di ricerche cliniche dott. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto difese. Resistono con controricorso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno difeso la società nel giudizio di rinvio e in cui favore sono state distratte le spese liquidate dalla Corte d’appello, chiedendo a questa Corte di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, denunciando violazione dell’art. 96, comma 1 c.p.c. Il motivo è inammissibile. La ricorrente contesta la condanna pronunciata dalla Corte d’appello di pagamento del risarcimento del danno per avere agito in giudizio con mala fede. Tale condanna la Corte d’appello ha fondato su specifici comportamenti della controricorrente contrari al canone della buona fede, quali l’avere coscientemente negato l’applicazione della convenzione, l’avere nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo negato di avere partecipato a un incontro in cui aveva rassicurato i titolari dei vari laboratori sull’applicazione nei loro confronti delle tariffe concordate, l’avere richiesto il parere di conformità al consiglio dell’Ordine degli avvocati sottacendo l’esistenza della convenzione. Tali specifici comportamenti la ricorrente non nega, limitandosi piuttosto a contestare l’applicabilità ai compensi oggetto del presente processo della convenzione stipulata dalla ricorrente con l’Associazione delle strutture socio-sanitarie accreditate, applicabilità che ha costituito il fondamento del rigetto della domanda della ricorrente, rigetto che la medesima però non obietta con il ricorso, appunto limitato alla condanna ex art. 96 c.p.c. Generica è poi la contestazione della mancata allegazione e prova da parte di controparte degli elementi costitutivi del danno, non confrontandosi la medesima con quanto statuito dalla Corte d’appello in relazione al danno non patrimoniale subito (v. pag. 7 della sentenza impugnata). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Quanto alle spese di lite, si sono costituiti in giudizio con controricorso, e hanno depositato memoria, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori nel giudizio di rinvio della società [OSCURATO:PERSONA] di ricerche cliniche, rimasta intimata nel presente giudizio. Ad essi, cui è stato notificato il ricorso per cassazione quale mera litis denuntiatio, non spetta il rimborso delle spese: in loro favore la Corte d’appello ha distratto le spese del giudizio di rinvio e non sono pertanto contraddittori rispetto al capo di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, così che devono di chiararsi irripetibili le spese da loro affrontate (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 8491/2023). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.