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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 08491/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 9373/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1273/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] e altri citarono in giudizio, il notaio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertata l’inesistenza del diritto di proprietà, anche per usucapione, di [OSCURATO:PERSONA] e del donatario [OSCURATO:PERSONA]; la nullità dell’atto di donazione; ordinato a [OSCURATO:PERSONA] il rilascio del fondo; condannati i Brandi e il notaio Scornajenghi a risarcire il danno per l’improvvido atto di donazione.

I Brandi formularono eccezione riconvenzionale d’usucapione.

2. Il Tribunale, accolta la domanda degli attori, per l’effetto affermò che [OSCURATO:PERSONA] non era proprietario del bene e, di conseguenza, dichiarò la nullità dell’atto di donazione e rigettò la domanda risarcitoria.

3. La Corte d’appello di Catanzaro, investita dall’impugnazione dei Brandi, confermò la statuizione di primo grado.

4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Il notaio [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 1158 e 2729 cod. civ. prospettando contraddittorietà e apparenza della motivazione, in particolare addebitando al Giudice di avere erroneamente valutato generiche le attività di coltivazione e allevamento prospettate dagli esponenti, in contrasto con quanto riportato dalla stessa sentenza, in ordine alla messa in opera di una stalla, di un vigneto, all’effettuazione di pulizia, aratura e fresatura del fondo, nonché alla piantumazione di alberi da frutta.

6. Con il secondo motivo si dolgono dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, non avendo la Corte di merito preso in considerazione la realizzazione di un cancello posto a chiusura del fondo.

7. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2729 e 1158 cod. civ., per non essere stato dato il necessario rilievo a un’attestazione del sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA], che dava atto del possesso del fondo da parte dei Brandi sin dal 1970.

8. Tutte le esposte doglianze non superano lo scrutinio d’ammissibilità.

La Corte d’appello ha spiegato che l’escussione testimoniale, per un verso, non aveva consentito d’identificare il fondo sul quale gli appellanti affermavano di avere esercitato il possesso e, peraltro verso, di individuare puntuali emergenze sulla base delle quali potersi affermare una tale sussistenza.

Sotto altro profilo, l’attestazione resa dal sindaco era priva di qualsivoglia valenza probatoria, trattandosi di un mero asserto privo di riferimento di sorta alla fonte di conoscenza.

Con il complesso censuratorio sopra riportato i ricorrenti invocano un improprio riesame di merito, peraltro in presenza di “doppia conforme”.

La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).

Di poi, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non deter minando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Infine, trovando applicazione, come si è anticipato, “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel casoin esame non ricorre affatto.

9. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

10. Quanto al regolamento del capo delle spese deve rilevarsi che il notaio Scornajenghi, al quale il ricorso venne notificato per mera “denuntiatio”, e che si è costituito con controricorso, in effetti non è contraddittore dei ricorrenti, rimanendo indifferente all’esito della lite (la sua posizione di chiamato in responsabilità dagli attori risulta definita con sentenza sul punto passata in giudicato perché non appellata).

Di conseguenza, debbono dichiararsi irripetibili le spese affrontate dal medesimo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 9373/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1273/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] e altri citarono in giudizio, il notaio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertata l’inesistenza del diritto di proprietà, anche per usucapione, di [OSCURATO:PERSONA] e del donatario [OSCURATO:PERSONA]; la nullità dell’atto di donazione; ordinato a [OSCURATO:PERSONA] il rilascio del fondo; condannati i Brandi e il notaio Scornajenghi a risarcire il danno per l’improvvido atto di donazione. I Brandi formularono eccezione riconvenzionale d’usucapione. 2. Il Tribunale, accolta la domanda degli attori, per l’effetto affermò che [OSCURATO:PERSONA] non era proprietario del bene e, di conseguenza, dichiarò la nullità dell’atto di donazione e rigettò la domanda risarcitoria. 3. La Corte d’appello di Catanzaro, investita dall’impugnazione dei Brandi, confermò la statuizione di primo grado. 4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il notaio [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 1158 e 2729 cod. civ. prospettando contraddittorietà e apparenza della motivazione, in particolare addebitando al Giudice di avere erroneamente valutato generiche le attività di coltivazione e allevamento prospettate dagli esponenti, in contrasto con quanto riportato dalla stessa sentenza, in ordine alla messa in opera di una stalla, di un vigneto, all’effettuazione di pulizia, aratura e fresatura del fondo, nonché alla piantumazione di alberi da frutta. 6. Con il secondo motivo si dolgono dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, non avendo la Corte di merito preso in considerazione la realizzazione di un cancello posto a chiusura del fondo. 7. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2729 e 1158 cod. civ., per non essere stato dato il necessario rilievo a un’attestazione del sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA], che dava atto del possesso del fondo da parte dei Brandi sin dal 1970. 8. Tutte le esposte doglianze non superano lo scrutinio d’ammissibilità. La Corte d’appello ha spiegato che l’escussione testimoniale, per un verso, non aveva consentito d’identificare il fondo sul quale gli appellanti affermavano di avere esercitato il possesso e, peraltro verso, di individuare puntuali emergenze sulla base delle quali potersi affermare una tale sussistenza. Sotto altro profilo, l’attestazione resa dal sindaco era priva di qualsivoglia valenza probatoria, trattandosi di un mero asserto privo di riferimento di sorta alla fonte di conoscenza. Con il complesso censuratorio sopra riportato i ricorrenti invocano un improprio riesame di merito, peraltro in presenza di “doppia conforme”. La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). Di poi, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non deter minando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Infine, trovando applicazione, come si è anticipato, “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel casoin esame non ricorre affatto. 9. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 10. Quanto al regolamento del capo delle spese deve rilevarsi che il notaio Scornajenghi, al quale il ricorso venne notificato per mera “denuntiatio”, e che si è costituito con controricorso, in effetti non è contraddittore dei ricorrenti, rimanendo indifferente all’esito della lite (la sua posizione di chiamato in responsabilità dagli attori risulta definita con sentenza sul punto passata in giudicato perché non appellata). Di conseguenza, debbono dichiararsi irripetibili le spese affrontate dal medesimo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo d