Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19505/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1953) in proprio e qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeAngelis,-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1978) e VicinanzaMarianna quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 691/2024depositata il 18.7.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietaria di un terreno inSalerno, località Giovi, e di due unità immobiliari ivi situate, confinanti conquelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di cui [OSCURATO:PERSONA] erausufruttuaria, domandava al Tribunale di Salerno nel 2010 di condannarele predette all’arretramento ovvero alla demolizione di quanto da esseseparatamente edificato in violazione delle distanze legali tra fabbricati,modificando lo stato dei luoghi anche mediante apertura di luci e veduteillegittime, oltre che al risarcimento dei danni.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto delledomande attoree, nonché l'usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA], domandando lapropria estromissione dal giudizio, non essendo ella titolare di alcun dirittodi proprietà sugli immobili oggetto di causa.Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], contestando quanto ex adversodedotto e domandando, in via riconvenzionale, la condanna della Santoroalla demolizione o all’arretramento delle opere intraprese sul fondo di suaproprietà, consistite nella trasformazione di un tetto con copertura ategole in una mansarda abitabile, con sopraelevazione del tetto edaumento della sua volumetria, avente luci e vedute sulla proprietà dellaconvenuta.Con la sentenza n. 2475/2022, previo espletamento di CTU, il Tribunale diSalerno respingeva le domande articolate dall’attrice nei confronti di LuisaVicinanza e [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva parzialmente quelle proposte neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]; riteneva, parimenti, meritevoli diaccoglimento la domanda riconvenzionale, in relazione all’apertura divedute a distanza illegale rispetto alla proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e,Numero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026nei soli confronti di quest’ultima, la domanda risarcitoria avanzatadall’attrice.

Infine, disponeva la compensazione delle spese processuali traGiovanna Santoro e [OSCURATO:PERSONA], in virtù della reciprocasoccombenza, mentre condannava la Santoro alle spese processuali infavore delle vittoriose [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Avverso la predetta sentenza interponeva appello [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano in secondo grado, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA], LuisaVicinanza e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1953), quest’ultimo in proprio equale erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1978), anch'essi qualieredi di [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora qui di interesse, la Corte d'Appello di Salerno, con lasentenza n. 691/2024 del 18.7.2024, respingeva il gravame e poneva lespese del grado a carico dell’appellante, in favore dell’originaria attrice.Inoltre, riconosceva la posizione di litisconsorti meramente processuali diLuisa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1953) e degli altri eredi diMaria [OSCURATO:PERSONA] e condannava l’appellante al pagamento delle spese delgrado di appello anche in loro favore, con distrazione a favore deirispettivi legali antistatari.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questaCorte, articolato su un’unica doglianza. [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoVicinanza (nato nel 1953), quest’ultimo in proprio e quale erede di MariaDe Rosa, hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoVicinanza (nato nel 1978) quali eredi a loro volta di [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, entrambe le parti costituite hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/20261) Con un unico motivo, la ricorrente lamenta l’erronea applicazioneovvero violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., el’erronea interpretazione dell’art. 332 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c.

La Corte territoriale avrebbe erroneamentecondannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite anche a favore diLuisa [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto litisconsortimeramente processuali – come in effetti riconosciuto dal Giudice diseconde cure – erano stati destinatari della notifica dell’atto di appello exart. 332 c.p.c. con funzione di litis denuntiatio, ossia al solo scopo digarantire loro la possibilità di impugnare a loro volta gli autonomi capidella sentenza che li riguardavano nell'ambito dello stesso giudizio diappello, e non erano divenuti, per ciò solo, parti del giudizio di secondecure ai quali fosse applicabile, per le spese, il principio della soccombenza,versandosi in ipotesi di cause scindibili.Preliminarmente vanno respinte le eccezioni dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1953), di difetto di procuraspeciale e di difetto di specificità del motivo perché all'impugnazione dellacondanna alle spese di secondo grado pronunciata a favore di LuisaVicinanza e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe accompagnatal'impugnazione della sottostante decisione di merito del giudice di primogrado.Quanto alla prima, al di là dell'errato richiamo nell'intestazione del ricorsoalla procura all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] allegata all'atto di appello, alricorso è allegata in calce al n. 1), e fin dall'iscrizione a ruolo della causa,la procura speciale rilasciata il 10.10.2024, conferente a detto legalespecificamente il potere di impugnare per [OSCURATO:PERSONA] la sentenzan. 691/2024 della Corte d'Appello di Salerno, per cui è evidente che sullabase di essa è stato proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il ricorso aquesta Corte contro tale sentenza, dato che quest'ultima non era ancoraidentificabile quando dalla stessa cliente gli fu rilasciata la procura perNumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026proporre impugnazione contro la sentenza di primo grado, per cuinell'intestazione del ricorso vi è un mero refuso relativamente alla procurarichiamata.L'eccezione di difetto di specificità del motivo, è infondata, perché a favoredei controricorrenti e degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed a carico diGiovanna [OSCURATO:PERSONA], a conclusione del giudizio di appello, non c'era alcunaltro capo di sentenza, diverso da quello sulle spese processuali disecondo grado, che potesse essere impugnato, e non poteva quindiformarsi alcun giudicato interno preclusivo alla rivalutazione dellapronunciata condanna alle spese a favore dei litisconsorti processuali.Nel merito, l'unico motivo di ricorso proposto è fondato, perché gli attualicontroricorrenti e gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati nonavevano alcun rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], ed avevanovisto respinte le domande avanzate nei loro confronti dall'originariaprocessuali di primo grado in loro favore, risultando altresì estranei alledomande riproposte con l'appello da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]Santoro, che a sua volta non aveva proposto impugnazione incidentale,per cui, come peraltro riconosciuto anche dalla sentenza impugnata (vedipagina 6 terzo capoverso), gli originari convenuti diversi da GiovannaVicinanza erano stati destinatari della notificazione dell'atto di appello diquest'ultima solo in quanto litisconsorti processuali ex art. 332 c.p.c.,ossia per essere posti in grado di fare eventualmente valere le proprieimpugnazioni contro gli autonomi e scindibili capi della sentenza di primogrado che li riguardavano, nell'ambito del medesimo giudiziod'impugnazione introdotto dall'appello principale.

In assenza di rapportoprocessuale, evidentemente non risultava applicabile tra GiovannaVicinanza ed i controricorrenti diversi da [OSCURATO:PERSONA] il principio dicausalità, che porta alla determinazione della condanna alle speseNumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026processuali secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., per le speseprocessuali del giudizio di secondo grado.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, in tema diliquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso controuna sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili e il ricorrenterisulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dalcontroricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di"litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente erimanendo indifferente all'esito della lite (Cass. n. 28032/2025; Cass.n.19985/2024; Cass. n. 8491/2023; Cass. n. 4352/2019; Cass.n.5508/2016; Cass. n. 2208/2012).

Si è, per vero, anche evidenziato chel’avvisato proprio perché non è portatore d’interesse a un risultato dellalite piuttosto che un altro non ha diritto a rimborso alcuno (cfr. cass. nn.28032/2025, 19985/2024 e 8491/2023).Ne consegue che il ricorso va accolto, e decidendo nel merito ex art. 384comma 2° c.p.c., in quanto non occorrono ulteriori accertamenti di fatto,va disposta l'eliminazione della condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle speseprocessuali degli appellati diversi da [OSCURATO:PERSONA], che era statadisposta con la distrazione in favore dei legali antistatari.In base al principio della soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di MariaDe Rosa vanno condannati in solido al pagamento in favore di GiovannaVicinanza delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate indispositivo, dal momento che per effetto dell'errata condanna alle spesepronunciata a carico della ricorrente e a favore dei meri litisconsortiprocessuali per il giudizio di secondo grado, si è venuto a determinare traessi in questo grado di giudizio un rapporto processuale controverso,mentre le spese processuali della ricorrente sono irripetibili nei confrontidell'intimata, [OSCURATO:PERSONA], estranea all'unico thema decidendumancora controverso, quello delle spese processuali dei litisconsortiNumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026processuali che [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pagare per ilgiudizio di secondo grado.

P.Q.MLa Corte accoglie l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cassal'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e decidendo nelmerito, elimina la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese processualidegli appellati diversi da [OSCURATO:PERSONA], che era stata disposta con ladistrazione in favore dei legali antistatari, e condanna in solido LuisaVicinanza e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA] (classe1953), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](classe 1978), al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 2.500,00per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.6.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1953) in proprio e qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeAngelis,-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1978) e VicinanzaMarianna quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 691/2024depositata il 18.7.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietaria di un terreno inSalerno, località Giovi, e di due unità immobiliari ivi situate, confinanti conquelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di cui [OSCURATO:PERSONA] erausufruttuaria, domandava al Tribunale di Salerno nel 2010 di condannarele predette all’arretramento ovvero alla demolizione di quanto da esseseparatamente edificato in violazione delle distanze legali tra fabbricati,modificando lo stato dei luoghi anche mediante apertura di luci e veduteillegittime, oltre che al risarcimento dei danni.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto delledomande attoree, nonché l'usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA], domandando lapropria estromissione dal giudizio, non essendo ella titolare di alcun dirittodi proprietà sugli immobili oggetto di causa.Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], contestando quanto ex adversodedotto e domandando, in via riconvenzionale, la condanna della Santoroalla demolizione o all’arretramento delle opere intraprese sul fondo di suaproprietà, consistite nella trasformazione di un tetto con copertura ategole in una mansarda abitabile, con sopraelevazione del tetto edaumento della sua volumetria, avente luci e vedute sulla proprietà dellaconvenuta.Con la sentenza n. 2475/2022, previo espletamento di CTU, il Tribunale diSalerno respingeva le domande articolate dall’attrice nei confronti di LuisaVicinanza e [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva parzialmente quelle proposte neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]; riteneva, parimenti, meritevoli diaccoglimento la domanda riconvenzionale, in relazione all’apertura divedute a distanza illegale rispetto alla proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e,Numero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026nei soli confronti di quest’ultima, la domanda risarcitoria avanzatadall’attrice. Infine, disponeva la compensazione delle spese processuali traGiovanna Santoro e [OSCURATO:PERSONA], in virtù della reciprocasoccombenza, mentre condannava la Santoro alle spese processuali infavore delle vittoriose [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Avverso la predetta sentenza interponeva appello [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano in secondo grado, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA], LuisaVicinanza e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1953), quest’ultimo in proprio equale erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1978), anch'essi qualieredi di [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora qui di interesse, la Corte d'Appello di Salerno, con lasentenza n. 691/2024 del 18.7.2024, respingeva il gravame e poneva lespese del grado a carico dell’appellante, in favore dell’originaria attrice.Inoltre, riconosceva la posizione di litisconsorti meramente processuali diLuisa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1953) e degli altri eredi diMaria [OSCURATO:PERSONA] e condannava l’appellante al pagamento delle spese delgrado di appello anche in loro favore, con distrazione a favore deirispettivi legali antistatari.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questaCorte, articolato su un’unica doglianza. [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoVicinanza (nato nel 1953), quest’ultimo in proprio e quale erede di MariaDe Rosa, hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoVicinanza (nato nel 1978) quali eredi a loro volta di [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, entrambe le parti costituite hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/20261) Con un unico motivo, la ricorrente lamenta l’erronea applicazioneovvero violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., el’erronea interpretazione dell’art. 332 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamentecondannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite anche a favore diLuisa [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto litisconsortimeramente processuali – come in effetti riconosciuto dal Giudice diseconde cure – erano stati destinatari della notifica dell’atto di appello exart. 332 c.p.c. con funzione di litis denuntiatio, ossia al solo scopo digarantire loro la possibilità di impugnare a loro volta gli autonomi capidella sentenza che li riguardavano nell'ambito dello stesso giudizio diappello, e non erano divenuti, per ciò solo, parti del giudizio di secondecure ai quali fosse applicabile, per le spese, il principio della soccombenza,versandosi in ipotesi di cause scindibili.Preliminarmente vanno respinte le eccezioni dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1953), di difetto di procuraspeciale e di difetto di specificità del motivo perché all'impugnazione dellacondanna alle spese di secondo grado pronunciata a favore di LuisaVicinanza e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe accompagnatal'impugnazione della sottostante decisione di merito del giudice di primogrado.Quanto alla prima, al di là dell'errato richiamo nell'intestazione del ricorsoalla procura all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] allegata all'atto di appello, alricorso è allegata in calce al n. 1), e fin dall'iscrizione a ruolo della causa,la procura speciale rilasciata il 10.10.2024, conferente a detto legalespecificamente il potere di impugnare per [OSCURATO:PERSONA] la sentenzan. 691/2024 della Corte d'Appello di Salerno, per cui è evidente che sullabase di essa è stato proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il ricorso aquesta Corte contro tale sentenza, dato che quest'ultima non era ancoraidentificabile quando dalla stessa cliente gli fu rilasciata la procura perNumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026proporre impugnazione contro la sentenza di primo grado, per cuinell'intestazione del ricorso vi è un mero refuso relativamente alla procurarichiamata.L'eccezione di difetto di specificità del motivo, è infondata, perché a favoredei controricorrenti e degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed a carico diGiovanna [OSCURATO:PERSONA], a conclusione del giudizio di appello, non c'era alcunaltro capo di sentenza, diverso da quello sulle spese processuali disecondo grado, che potesse essere impugnato, e non poteva quindiformarsi alcun giudicato interno preclusivo alla rivalutazione dellapronunciata condanna alle spese a favore dei litisconsorti processuali.Nel merito, l'unico motivo di ricorso proposto è fondato, perché gli attualicontroricorrenti e gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati nonavevano alcun rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], ed avevanovisto respinte le domande avanzate nei loro confronti dall'originariaprocessuali di primo grado in loro favore, risultando altresì estranei alledomande riproposte con l'appello da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]Santoro, che a sua volta non aveva proposto impugnazione incidentale,per cui, come peraltro riconosciuto anche dalla sentenza impugnata (vedipagina 6 terzo capoverso), gli originari convenuti diversi da GiovannaVicinanza erano stati destinatari della notificazione dell'atto di appello diquest'ultima solo in quanto litisconsorti processuali ex art. 332 c.p.c.,ossia per essere posti in grado di fare eventualmente valere le proprieimpugnazioni contro gli autonomi e scindibili capi della sentenza di primogrado che li riguardavano, nell'ambito del medesimo giudiziod'impugnazione introdotto dall'appello principale. In assenza di rapportoprocessuale, evidentemente non risultava applicabile tra GiovannaVicinanza ed i controricorrenti diversi da [OSCURATO:PERSONA] il principio dicausalità, che porta alla determinazione della condanna alle speseNumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026processuali secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., per le speseprocessuali del giudizio di secondo grado.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, in tema diliquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso controuna sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili e il ricorrenterisulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dalcontroricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di"litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente erimanendo indifferente all'esito della lite (Cass. n. 28032/2025; Cass.n.19985/2024; Cass. n. 8491/2023; Cass. n. 4352/2019; Cass.n.5508/2016; Cass. n. 2208/2012). Si è, per vero, anche evidenziato chel’avvisato proprio perché non è portatore d’interesse a un risultato dellalite piuttosto che un altro non ha diritto a rimborso alcuno (cfr. cass. nn.28032/2025, 19985/2024 e 8491/2023).Ne consegue che il ricorso va accolto, e decidendo nel merito ex art. 384comma 2° c.p.c., in quanto non occorrono ulteriori accertamenti di fatto,va disposta l'eliminazione della condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle speseprocessuali degli appellati diversi da [OSCURATO:PERSONA], che era statadisposta con la distrazione in favore dei legali antistatari.In base al principio della soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di MariaDe Rosa vanno condannati in solido al pagamento in favore di GiovannaVicinanza delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate indispositivo, dal momento che per effetto dell'errata condanna alle spesepronunciata a carico della ricorrente e a favore dei meri litisconsortiprocessuali per il giudizio di secondo grado, si è venuto a determinare traessi in questo grado di giudizio un rapporto processuale controverso,mentre le spese processuali della ricorrente sono irripetibili nei confrontidell'intimata, [OSCURATO:PERSONA], estranea all'unico thema decidendumancora controverso, quello delle spese processuali dei litisconsortiNumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026processuali che [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pagare per ilgiudizio di secondo grado. P.Q.MLa Corte accoglie l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cassal'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e decidendo nelmerito, elimina la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese processualidegli appellati diversi da [OSCURATO:PERSONA], che era stata disposta con ladistrazione in favore dei legali antistatari, e condanna in solido LuisaVicinanza e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA] (classe1953), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](classe 1978), al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 2.500,00per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.6.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso