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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 19985/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19935-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] separata avvocati R.G.N.19935/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 CC avverso la sentenza n. 287/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/03/2022 R.G.N. 721/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento dei contributi e delle sanzioni civili dipendenti dal reddito da lavoro autonomo percepito dalla stessa nell’anno 2009, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’ente.

Riteneva la Corte d’appello che: l’iscrizione era dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo; il credito non era prescritto decorrendo la prescrizione dal 6.7.2010, per effetto dell’art.1 d.P.C.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; erano dovute le sanzioni civili per evasione contributiva.

La Corte condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) , non legittimata passiva, e non potendo ritenersi che la notifica dell’opposizione fosse stata effettuata solo a titolo di litisdenuntatio.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva limitandosi a conferire procura speciale.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.25 e 26 l. n.335/95 e dell’art.18 l. n. 111/2011 , anche in riferimento alle norme europee, per avere la Corte ritenuto che il contributo integrativo non bastasse a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense.

Con il secondo motivo di ricorso , [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c., della l. n.335/1995, per avere la Corte d’appello ritenuto rilevante, ai fini del dies a quo della prescrizione, il d.P.C.m. 10.6.2010, nonostante esso sia un mero atto amministrativo, come tale inidoneo a far slittare in avanti il momento di decorrenza della prescrizione.

Con il terzo motivo di ricorso , [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento delle sanzioni civili in applicazione della sentenza della C orte C ostituzionale n. 104 del 23.04.2022.

Con il quarto motivo di ricorso , [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.152 d.a. c.p.c. per avere la Corte d’appello condannato al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio nei confronti dell’AdER, nonostante la dichiarazione depositata ex art.152 d.a. c.p.c. e nonostante il fatto che la notifica del ricorso diprimo grado fosse avvenuta all’AdER solo a fini di litisdenuntiatio, come indicato nell’atto stesso e nella relativa relata.

Il primo motivo è infondato.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es.

Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato).

Se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa – come è nel caso di specie – lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95.

In particolare, è stato rilevato che (v.

Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95.

Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22.

In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e38 Cost.Il secondo motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte, la prescrizione dell’obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento dellesomme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997.La disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri –nel caso di specie il d.P.C.M. 10.6.2010 – rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997, e come tale è idoneo a fondare il dies a quo del termine di prescrizione ( Cass. 17970 / 22 ; Cass.24047/22; Cass.22336/22).

Il terzo motivo è fondato.

I contributi omessi sono relativi all’anno 2009, ovvero ad epoca precedente l’entrata in vigore del d. l. n.98/11.

Ora, la sentenza n.104/22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 d. l. n.198/11 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art.22 l. n.576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente, delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Per effetto di tale sentenza, applicabile ex art.136 Cost. al caso di specie, non essendo ancora caduto il giudicato interno sull’obbligo di pagamento delle sanzioni civili, il motivo va accolto in parte qua con cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2009 (v.

Cass.17970/22, Cass.30406/22, Cass.4078/23).

Il quarto motivo è fondato.

È fondato non in relazione alla violazione dell’art.152 d.a. c.p.c., poiché la causa non ha ad oggetto prestazioni ma il mancato pagamento di contributi, bensì in relazione alla violazione dell’art.91 c.p.c., poiché il ricorso di primo grado era stato notificato all’AdER ai solo fini di litisdenuntiatio, senza svolgere domanda nei confronti dell’AdER.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass.

S.U. 7514/22) ha affermato che quando, come nel caso di specie, l’opposizione investe il merito della pretesa contributiva, vi è difetto di legittimazione passiva del concessionario (qui AdER).

La Corte d’appello ha ritenuto che solo riguardo all’opposizione avverso la cartella esattoriale – non anche avverso l’avviso di addebito –fosse possibile la notifica al concessionario a titolo di litisdenuntatio, poiché così dispone l’art.24, co.5 d.lgs. n.46/99.

In realtà, la notifica al concessionario a titolo di litisdenuntiatio è venuta meno dal testo dell’art.24, co.5 d.lgs. n.46/99 a partire dal 2002 (per effetto del d.l. n.209/02), e quindi ben prima del tempo della notifica dei ricorsi introduttivi dei due giudizi poi riuniti, avvenuta nel 2016 e 2017.

Al tempo di detta notifica, dunque, non vi era un testo dell’art.24, co.5 d.lgs. n.46/99 che autorizzasse espressamente la notifica a titolo di litisdenuntiatio solo riguardo all’opposizione a cartella esattoriale, e non riguardo all’opposizione ad avviso di addebito.

La differenziazione tra cartella e avviso operata dalla Corte è del resto contraria all’art.30, co. 14 d.l. n.78/10 conv. con modif. dalla l. n.122/10, in base al quale “ sono compensate nei rapporti tra la ricorrente e l’Inps atteso che la cassazione della sentenza è dipesa dalla sopravvenienza, rispetto al ricorso, di C. Cost. n.104/22, e sono compensate nei rapporti tra la ricorrente e AdER at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19935-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] separata avvocati R.G.N.19935/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC avverso la sentenza n. 287/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/03/2022 R.G.N. 721/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento dei contributi e delle sanzioni civili dipendenti dal reddito da lavoro autonomo percepito dalla stessa nell’anno 2009, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’ente. Riteneva la Corte d’appello che: l’iscrizione era dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo; il credito non era prescritto decorrendo la prescrizione dal 6.7.2010, per effetto dell’art.1 d.P.C.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; erano dovute le sanzioni civili per evasione contributiva. La Corte condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) , non legittimata passiva, e non potendo ritenersi che la notifica dell’opposizione fosse stata effettuata solo a titolo di litisdenuntatio. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva limitandosi a conferire procura speciale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.25 e 26 l. n.335/95 e dell’art.18 l. n. 111/2011 , anche in riferimento alle norme europee, per avere la Corte ritenuto che il contributo integrativo non bastasse a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense. Con il secondo motivo di ricorso , [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c., della l. n.335/1995, per avere la Corte d’appello ritenuto rilevante, ai fini del dies a quo della prescrizione, il d.P.C.m. 10.6.2010, nonostante esso sia un mero atto amministrativo, come tale inidoneo a far slittare in avanti il momento di decorrenza della prescrizione. Con il terzo motivo di ricorso , [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento delle sanzioni civili in applicazione della sentenza della C orte C ostituzionale n. 104 del 23.04.2022. Con il quarto motivo di ricorso , [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.152 d.a. c.p.c. per avere la Corte d’appello condannato al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio nei confronti dell’AdER, nonostante la dichiarazione depositata ex art.152 d.a. c.p.c. e nonostante il fatto che la notifica del ricorso diprimo grado fosse avvenuta all’AdER solo a fini di litisdenuntiatio, come indicato nell’atto stesso e nella relativa relata. Il primo motivo è infondato. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es. Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato). Se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa – come è nel caso di specie – lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95. In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95. Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e38 Cost.Il secondo motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte, la prescrizione dell’obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento dellesomme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997.La disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri –nel caso di specie il d.P.C.M. 10.6.2010 – rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997, e come tale è idoneo a fondare il dies a quo del termine di prescrizione ( Cass. 17970 / 22 ; Cass.24047/22; Cass.22336/22). Il terzo motivo è fondato. I contributi omessi sono relativi all’anno 2009, ovvero ad epoca precedente l’entrata in vigore del d. l. n.98/11. Ora, la sentenza n.104/22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 d. l. n.198/11 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art.22 l. n.576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente, delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Per effetto di tale sentenza, applicabile ex art.136 Cost. al caso di specie, non essendo ancora caduto il giudicato interno sull’obbligo di pagamento delle sanzioni civili, il motivo va accolto in parte qua con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2009 (v. Cass.17970/22, Cass.30406/22, Cass.4078/23). Il quarto motivo è fondato. È fondato non in relazione alla violazione dell’art.152 d.a. c.p.c., poiché la causa non ha ad oggetto prestazioni ma il mancato pagamento di contributi, bensì in relazione alla violazione dell’art.91 c.p.c., poiché il ricorso di primo grado era stato notificato all’AdER ai solo fini di litisdenuntiatio, senza svolgere domanda nei confronti dell’AdER. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 7514/22) ha affermato che quando, come nel caso di specie, l’opposizione investe il merito della pretesa contributiva, vi è difetto di legittimazione passiva del concessionario (qui AdER). La Corte d’appello ha ritenuto che solo riguardo all’opposizione avverso la cartella esattoriale – non anche avverso l’avviso di addebito –fosse possibile la notifica al concessionario a titolo di litisdenuntatio, poiché così dispone l’art.24, co.5 d.lgs. n.46/99. In realtà, la notifica al concessionario a titolo di litisdenuntiatio è venuta meno dal testo dell’art.24, co.5 d.lgs. n.46/99 a partire dal 2002 (per effetto del d.l. n.209/02), e quindi ben prima del tempo della notifica dei ricorsi introduttivi dei due giudizi poi riuniti, avvenuta nel 2016 e 2017. Al tempo di detta notifica, dunque, non vi era un testo dell’art.24, co.5 d.lgs. n.46/99 che autorizzasse espressamente la notifica a titolo di litisdenuntiatio solo riguardo all’opposizione a cartella esattoriale, e non riguardo all’opposizione ad avviso di addebito. La differenziazione tra cartella e avviso operata dalla Corte è del resto contraria all’art.30, co. 14 d.l. n.78/10 conv. con modif. dalla l. n.122/10, in base al quale “ sono compensate nei rapporti tra la ricorrente e l’Inps atteso che la cassazione della sentenza è dipesa dalla sopravvenienza, rispetto al ricorso, di C. Cost. n.104/22, e sono compensate nei rapporti tra la ricorrente e AdER at
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