CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22527/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Lomonosov n. 25, in persona del suoDirettore generale pro tempore [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via Malcesine n. 30.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Bergamo, alla via Stezzano n. 87, KilometroRosso Gate 4 – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporeNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026Cetin [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialeapposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] eMarco Giustiniani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, allavia Bocca di Leone n. 78 ([OSCURATO:PERSONA] e Ansaldo).- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 653/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi BRESCIA il giorno 23/06/2025.udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno25/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;udito, per la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoaccogliersi il proprio ricorso;udito, per la controricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] che ha chiestorigettarsi l’avverso ricorso;lette le memorie depositate ex art. 378 cod. proc. civ.1. [OSCURATO:PERSONA], società per azioni aperta di diritto bielorusso, ha propostoricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Corted’appello di Brescia del 23 giugno 2025, n. 653, che ha negato ilriconoscimento in Italia, ai sensi dell’art. 64 della legge n. 218 del 1995, dellasentenza del Tribunale economico di Gomel (Repubblica di Bielorussia) del 14aprile 2022, recante la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in suofavore, della somma di € 500.000,00.Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, la corteterritoriale, dopo aver ritenuto che l’applicazione della disciplina di cui agliartt. 67-69 della legge predetta non escludesse ed anzi fosse da ritenersicompatibile con quella della Convenzione tra l’Unione delle RepubblicheSocialiste Sovietiche e la Repubblica Italiana sull’assistenza giudiziaria nellecause civili (conclusa a Roma il 25 gennaio 1979, ratificata e resa esecutivaNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026in Italia mediante la legge 11dicembre 1985, n. 766), essendo la RepubblicaBielorussa derivata dall’URSS e non constando accordi successivi che neavessero fatto cessare l’efficacia, ha ritenuto ostativa al richiestoriconoscimento la violazione del diritto di difesa (art. 64, lett. b], della citatalegge n. 218 del 1995) consistita nella mancata comunicazione alla parteitaliana della fissazione dell’udienza di merito e nella celebrazione della stessain sua assenza. Ha puntualizzato, peraltro, che «A non diversa conclusione siperviene sulla base della Convenzione del 1979, in relazione al disposto di cuiall’art. 21, lett. b), che esige la notifica in tempo debito e nelle forme dovutedell’atto di citazione e di convocazione in tribunale, e di cui all’art. 25 lett. a),che legittima il rifiuto del riconoscimento nel caso in cui la mancatapartecipazione al processo da parte del convenuto sia stata conseguenza delfatto che a lui o al suo rappresentante non era stato notificato a tempo debitoe nella forma dovuta l’atto di convocazione al giudizio».2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Nell’imminenza dellaodierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo rigettarsi il ricorso e sono state depositate memorie ex art.378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dei suoirequisiti di forma e contenuto, nonché dei principi di sinteticità, chiarezza edautosufficienza, sollevata dalla società controricorrente con riferimentoall’art. 366 cod. proc. civ., può essere rapidamente disattesa.Invero, pur presentando profili di sovrapposizione, i motivi diimpugnazione come prospettati da [OSCURATO:PERSONA] consentono, affattoagevolmente, l’individuazione delle questioni devolute a questa Corte, le qualiseguono una chiara linea critica sviluppantesi nei seguenti punti: i)applicabilità della Convenzione Italia–URSS del 1979; ii) violazione del dirittodi difesa nel procedimento straniero; iii) rilevanza della partecipazioneprocessuale della parte italiana; iv) effetti delle impugnazioni interne; v)dovere di cooperazione del giudice.Numero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/20261.1. Quanto, invece, all’ulteriore inammissibilità del medesimo attoeccepita con riferimento all’art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., sulpresupposto che la sentenza impugnata avrebbe deciso le questioni di dirittoin modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, il relativo scrutinio potràessere svolto, se del caso, relativamente ad ogni singolo motivo (cfr. Cass.,SU, n. 7155 del 2017; Cass. n. 29629 del 2020).2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione degli artt. 64, comma 1, lett. b), e 67 della L. n. 218/1995e degli artt. 21, lett. b), e 25, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA]URSS del 25gennaio 1979, in combinato disposto con gli artt. 173, par. 4, e 177 del Codicedi procedura economico della Repubblica di Bielorussia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Bresciaerroneamente ritenuto violato il diritto di difesa di controparte nel giudiziocivile n. 153EIP21685, svoltosi avanti al Tribunale economico della [OSCURATO:PERSONA] (Bielorussia), sull’errato assunto che la mancata notificadell’udienza di merito avrebbe impedito la partecipazione di quest’ultima algiudizio e, conseguentemente, violato il suo diritto di difesa». Si contesta allacorte territoriale: i) di avere «ritenuto che la fissazione dell’udienza di meritoavrebbe dovuto essere notiziata alla società CTP in forza del combinatodisposto degli artt. 173, 174 e 177 del Codice di procedura economicabielorussa e che, pertanto, l’avvenuta discussione della causa in tale sede hadeterminato una “manifesta rilevantissima lesione del diritto di difesa”»; ii)di avere affermato che «il giudice bielorusso sarebbe potuto “passaredirettamente alla trattazione del merito al termine dell’udienza preliminare”e, dunque, decidere la controversia solo se le parti (ovvero attore econvenuto) fossero comparse in tale udienza preliminare ed avesseroprestato il proprio consenso». Si assume che «Una tale ricostruzionecostituisce manifesta violazione della previsione contenuta all’art. 173,paragrafo 4, del Codice di procedura economica bielorussa». La doglianza siconclude sottoponendo a questa Corte il seguente quesito: «se l’art. 173paragrafo 4, del Codice di procedura economica bielorussa imponga laNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026notificazione dell’udienza di merito e se la mancanza di tale incombentedetermini la violazione del diritto di difesa rilevante ai fini dell’esclusione delriconoscimento di una sentenza straniera ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett.b), L. 218/1995 e dell’art. 25 della Convenzione Italia–URSS del 25 gennaio1979»;II) «Violazione degli artt. 64, comma 1, lett. b), e 67 della L. n. 218/1995e degli artt. 21, lett. b), e 25, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA]URSS del 25gennaio 1979, in combinato disposto con gli artt. 173, par. 4, e 177 del Codicedi procedura economico della Repubblica di Bielorussia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Bresciaerroneamente ritenuto violato il diritto di difesa di contro parte nel giudiziocivile n. 153EIP21685, svoltosi avanti al Tribunale economico della [OSCURATO:PERSONA] (Bielorussia), sull’errato assunto che la mancata notificadell’udienza di merito avrebbe impedito la partecipazione di quest’ultima algiudizio e, conseguentemente, violato il suo diritto di difesa». Muovendo dalpresupposto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una violazionedi norme processuali costituisce motivo idoneo di ricorso per cassazione, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando abbia influito inmodo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorchéquest’ultima – in assenza di tale vizio – non sarebbe stata resa nel senso incui lo è stata, si richiama integralmente quanto esposto in relazione al primomotivo considerando riproposto il medesimo quesito di diritto anche sottoquesto diverso profilo;III) «Violazione degli artt. 64, comma 1, lett. b), e 67 della L. n. 218/1995e degli artt. 21, lett. b), e 25, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA]URSS del 25gennaio 1979, in combinato disposto con gli artt. 172 (par. 2), 100 (par. 4),166 (par. 1 e 3) e 174 del Codice di procedura economico della Repubblica diBielorussia; 24 Cost.; 6 CEDU e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Brescia interpretato ilpresupposto del “diritto al contraddittorio” quale presupposto indefettibiledelle sentenze straniere in termini di mera regolarità formale e non già diNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026concreta effettività». Si sostiene che, anche qualora si fosse seguita la tesiaccolta dalla corte distrettuale, secondo cui il Tribunale bielorusso avrebbedovuto procedere a notiziare al convenuto la data dell’udienza di merito, «talecircostanza non avrebbe comunque consentito il rigetto della domanda diriconoscimento formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA]». Invero, come risultadalla richiamata giurisprudenza di legittimità, «la violazione del diritto didifesa rilevante, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento, deveessere stato così rilevante da aver colpito e pregiudicato l’intero processo.Una tale circostanza non ricorre nel caso di specie. La presunta violazioneasserita dalla Corte d’Appello di Brescia nella sentenza impugnatarisulterebbe infatti afferente, comunque, alla sola fase conclusiva del giudizio,ovvero ad una fase in cui si era già cristallizzato il thema decidendum everificata l’insorgenza delle preclusioni assertive e istruttorie conseguite almancato rispetto dei doveri imposti dagli artt. 172 (par. 2) e 100 (par. 4) delCodice di procedura economica bielorussa e, prima ancora, dall’art. 166 (par.1 e 3) del medesimo codice. Ciò in quanto il convenuto, nel processo svoltosiin Bielorussia, non aveva mai sollevato alcuna contestazione in merito ai fattiposti a fondamento della domanda giudiziale né aveva mai avanzato alcunarichiesta istruttoria». La censura si conclude sottoponendo a questa Corte ilseguente quesito: «se, ai sensi dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU, il dirittoal contraddittorio debba essere valutato in termini di effettività e non di meraregolarità formale, e se, in sede di riconoscimento di sentenza straniera, lamancata notifica dell’udienza di merito possa essere ritenuta irrilevante ovela parte abbia svolto tutte le sue precedenti e successive difese»; ovveroanche «se, ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett. b), L. n. 218/1995, e degliartt. 21 e 25 della Convenzione Italia–URSS del 25 gennaio 1979, incombinato disposto con gli artt. 172 (par. 2), 100 (par. 4) e 166 (par. 1 e 3)del Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia, con l’art.24 Cost. e con l’art. 6 CEDU, possa ritenersi violato il diritto di difesa delconvenuto, ai fini del diniego di riconoscimento della sentenza straniera, nelcaso in cui questi abbia ricevuto regolare notifica dell’udienza preliminare,Numero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026abbia depositato comparsa difensiva, abbia scelto volontariamente di nonpresenziare all’udienza, e abbia successivamente impugnato la sentenza intutti i possibili gradi di giudizio, esercitando in concreto il proprio diritto didifesa»;IV) «Violazione degli artt. 64, comma 1, lett. b), e 67 della L. n. 218/1995e degli artt. 21, lett. b), e 25, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA]URSS del 25gennaio 1979, in combinato disposto con gli artt. 172 (par. 2), 100 (par. 4),166 (par. 1 e 3) e 174 del Codice di procedura economico della Repubblica diBielorussia; art. 24 Cost; art. 6 CEDU e 111 Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Brescia interpretato ilpresupposto del “diritto al contraddittorio” quale presupposto indefettibiledelle sentenze straniere in termini di mera regolarità formale e non già di concreta effettività». Muovendo, nuovamente, dal presupposto che lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito che una violazione di normeprocessuali costituisce motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando abbia influito in mododeterminante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorchéquest’ultima – in assenza di tale vizio – non sarebbe stata resa nel senso incui lo è stata, si richiama integralmente quanto esposto in relazione al terzomotivo considerando riproposto il medesimo quesito di diritto anche sottoquesto diverso profilo;V) «Violazione degli artt. 64, comma 1, lett. b), e 67 della L. n. 218/1995e degli artt. 21, lett. b), e 25, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA]URSS del 25gennaio 1979, in combinato disposto con l’art. 280 del Codice di proceduraeconomico della Repubblica di Bielorussia; 24 Cost.; 6 CEDU e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d’Appello diBrescia ritenuto insussistente il presupposto del “diritto al contraddittorio”quale presupposto indefettibile delle sentenze straniere pur in presenza delprincipio di conversione dei vizi di nullità in motivo di gravame». Si deduceche, «nel caso di specie, [OSCURATO:SOCIETA]. ha avuto accesso a ben due gradi digiudizio successivi, entrambi conclusisi con pronunce di inammissibilità. NeNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026consegue che, anche qualora si volesse ritenere inizialmente viziato ilcontraddittorio, la possibilità di impugnare ha comunque sanato il viziooriginario, che non può più essere invocato quale causa ostativa alriconoscimento della sentenza straniera. A ciò si aggiunga che la parteresistente, nel giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, non haformulato alcuna allegazione in ordine ai motivi di impugnazione dedotti neigiudizi bielorussi, né ha eccepito circostanze ostative o impedienti di alcungenere, confermando così l’assenza di elementi idonei a precludere ilriconoscimento. Né risulta che controparte abbia depositato atti, documentio provvedimenti relativi ai suddetti giudizi, incorrendo pertanto in una gravecarenza assertiva e probatoria che impedisce di attribuire rilievo giuridico alledoglianze formulate in via meramente generica». Viene sottoposto a questaCorte il seguente quesito: «se, ai fini del riconoscimento delle sentenzestraniere in Italia, non può dirsi violato il “diritto al contraddittorio” ai sensidella dell’art. 64, comma 1, lett. b), L. 218/1995, e degli artt. 21 e 25 dellaConvenzione Italia–URSS del 25 gennaio 1979, quando nel giudizio innanzil’autorità straniera siano stati esperiti – o fosse comunque stato possibileesperire – i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento da riconoscere,anche tenuto conto del principio che gli eventuali vizi della sentenza – sianoessi intrinseci o derivanti da irregolarità del procedimento – si convertono inmotivi di gravame e devono essere dedotti nei limiti e secondo le formepreviste dai mezzi di impugnazione e che, conseguentemente la mancatadeduzione del vizio in sede di gravame ne comporta la definitiva preclusionee, in ultima analisi, la sua sanatoria»;VI) «Violazione dell’art. 25, par. 2, della Convenzione Italia–URSS del 25gennaio 1979, in combinato disposto con l’art. 24 Cost. e dall’art. 6 CEDU inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello diBrescia malamente interpretato la predetta norma che l’obbligava a chiedereinformazioni supplementari all’autorità giudiziaria straniera». Si contesta allacorte territoriale di avere omesso di attivare il meccanismo di cooperazionegiudiziaria previsto dall’art. 25, par. 2, della Convenzione bilaterale tra ItaliaNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026e URSS del 1979, tuttora vigente nei rapporti con la Repubblica di Bielorussia.Si assume che «Tale disposizione attribuisce al giudice italiano la facoltà –che in presenza di dubbi rilevanti si trasforma in dovere – di richiedereinformazioni supplementari all’autorità giudiziaria straniera, al fine di chiarirecircostanze controverse o non documentate, prima di pronunciarsi sulriconoscimento. Nel caso di specie, la Corte ha fondato il rigetto sul presuntodifetto di notifica dell’udienza di merito, senza verificare se tale notifica,secondo il diritto vivente bielorusso, fosse un adempimento effettivamentedovuto. Ciò proprio alla luce di quanto previsto dall’articolo 173 paragrafo 4del Codice di procedura economica bielorussa. L’omessa attivazione delsuddetto meccanismo di cooperazione ha impedito l’acquisizione di elementichiarificatori, compromettendo l’effettività della tutela giurisdizionale e lacompletezza del contraddittorio, in violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 6CEDU e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 84/2021) edalla Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 21946/2015)». La doglianza si concludesottoponendo a questa Corte il seguente quesito: «se, ai sensi dell’art. 25,par. 2, della Convenzione tra Italia e URSS del 25 gennaio 1979, e inconformità ai principi di effettività della tutela giurisdizionale sanciti dall’art.24 Cost. e dall’art. 6 CEDU, il giudice italiano adito con domanda diriconoscimento di sentenza straniera abbia l’obbligo – e non una mera facoltà– di attivare il meccanismo di cooperazione giudiziaria previsto dallaConvenzione, ove sussistano dubbi rilevanti circa la regolarità delprocedimento straniero, e se l’omessa attivazione di tale strumento comportila nullità della decisione per vizio del procedimento»;VII) «Violazione dell’art. 25, par. 2, della Convenzione Italia–URSS del25 gennaio 1979, in combinato disposto con l’art. 24 Cost. e dall’art. 6 CEDU,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di [OSCURATO:PERSONA] omesso l’attivazione del potere/dovere di richiedere informazionisupplementari all’autorità giudiziaria straniera». Si richiama integralmentequanto esposto in relazione al sesto motivo di ricorso considerando ripropostoil medesimo quesito di diritto anche sotto questo diverso profilo.Numero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/20263. Ancor prima di procedere allo scrutinio degli appena descritti motivi,rileva il Collegio che la corte territoriale ha accertato, in fatto, sulla base delladocumentazione in atti, che:i) il 7 luglio 2021, il Pubblico Ministero della Regione di Gomel, su istanzadella società bielorussa [OSCURATO:PERSONA], aveva promosso ricorso, presso ilTribunale economico della Regione di Gomel, per ottenere la condanna dellasocietà italiana [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 500.000,00,a titolo di arricchimento senza causa, in favore della prima;ii) a seguito della presentazione del ricorso, quel tribunale aveva fissatola prima udienza preliminare per il 14 aprile 2022, alle ore 10,00, con decreto;iii) in data 12 aprile 2022, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato le proprieosservazioni preliminari in rito in vista dell’udienza suddetta, nelle quali avevacontestato la giurisdizione del tribunale straniero ed aveva chiesto iltrasferimento della causa ad un tribunale arbitrale internazionale, in forzadella clausola compromissoria contenuta nell’art. 9 del contratto stipulato trale due società;iv) il 14 aprile 2022, alle ore 10,00, si era tenuta l’udienza preliminaredel tribunale predetto alla sola presenza del Pubblico Ministero: udienza chesi era conclusa con la fissazione della successiva udienza di merito per le ore11,30 dello stesso giorno, senza che ne venisse data comunicazione alle parti;v) alle ore 11,30 del 14 aprile 2022, si era tenuta l’udienza di merito inassenza di [OSCURATO:SOCIETA]. In pari data, era stata pronunciata la sentenza dicondanna nei confronti di quest’ultima;vi) soltanto il successivo 19 aprile 2022 era stato notificato alla odiernacontroricorrente l’avviso dell’udienza di merito già tenutasi il precedente 14aprile 2022, alle ore 11,30, unitamente alla sentenza pronunciata allamedesima udienza;vii) il Tribunale Economico della Regione di Gomel, con la sentenzaoggetto della richiesta di riconoscimento di cui si discute, rilevato che lasocietà convenuta non aveva inviato un rappresentante all’udienzapreliminare ma aveva presentato al tribunale un’istanza in cui chiedeva diNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026non esaminare la domanda giudiziale stante la presenza nel contratto di unaclausola compromissoria di deferimento di ogni controversia all’arbitratocommerciale internazionale e nazionale di Vilnius, aveva respinto l’istanzaaffermando la propria competenza e, rilevato che la società convenuta nonaveva presentato alcuna risposta dettagliata, scritta e legalmente giustificatasulla revoca della causa e non aveva contestato il merito delle richieste delladomanda giudiziale, aveva fissato e trattato l'udienza di merito alle ore 11,30dello stesso giorno, pronunciando sentenza, senza notificare con congruotermine la data e l’ora dell’udienza di merito alla società convenuta(comunicata solo 5 giorni dopo l’udienza unitamente alla sentenza) perpermetterle di costituirsi in giudizio e partecipare all’udienza e di apprestareuna idonea difesa, produrre documenti, avanzare istanze istruttorie, etc.3.1. Dopo aver premesso che il procedimento di riconoscimento era statoavviato secondo la disciplina di cui all’art. 20 della Convenzione Italia - URSSdel 25 gennaio 1979 (ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con legge11 dicembre 1985, n. 766), sicché doveva ritenersi regolare, la stessa corteha ritenuto di dovere fare applicazione dei principi sanciti dagli artt. 21 e 25di quest’ultima, sostenendo che, alla loro stregua, «la parte convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., pur avendo ricevuto regolare e tempestiva notifica in data 18febbraio 2022 dell’atto introduttivo e della convocazione per l’udienzapreliminare del 14 aprile 2022 ore 10,00, tanto da presentare, in data12.04.2022, un’istanza con cui ha chiesto che non venisse esaminata ladomanda giudiziale, avrebbe dovuto essere notiziata per tempo anche delladata in cui sarebbe stata fissata la successiva udienza di merito in cui la causasarebbe stata trattata, così da consentirle di partecipare all’udienza e dipreparare le proprie difese, recuperando il materiale documentale di rilievo,effettuando le opportune verifiche, contattando le persone informate dei fattietc. etc.».Pertanto, giusta il descritto iter procedurale che aveva caratterizzato lapronuncia della sentenza del cui riconoscimento oggi si discute, la medesimacorte ha opinato che quel modus procedendi aveva comportato la violazioneNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026del combinato disposto degli artt. 173-177 del codice di procedura economicobielorusso, che consentono di passare direttamente alla trattazione delmerito, al termine dell’udienza preliminare, solo se le parti siano presenti eprestino il loro consenso. Dai medesimi articoli, peraltro, si evince chel’ordinanza, emessa al termine dell’udienza preliminare, di fissazionedell’udienza di trattazione del merito debba essere notificata alle parti assentia mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dallasua adozione, ovviamente prima dell’udienza, come si desume dallaprevisione per cui il tribunale può procedere alla trattazione della causa insua assenza solo se il convenuto sia stato debitamente informato della dataed ora dell’udienza, affinché le parti possano nuovamente presentare leproprie istanze, anche quelle respinte nella fase preliminare.La corte d’appello, poi, ha rilevato che «non è stata prodotta in atti latraduzione dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della sentenzache ha dichiarato inammissibile l’appello […] e non è dato dunque di saperese nel successivo procedimento la società convenuta abbia lamentato talelesione e si sia posto rimedio alla manifesta rilevantissima lesione del dirittodi difesa, del contraddittorio e della parità delle parti nel successivo giudizio.Né indicazione in tal senso proviene da parte attrice».Da ciò, pertanto, ha tratto la conclusione «nel senso della dimostrazionedella non ricorrenza, nella specie, del requisito di cui al primo comma, lett.b), dell’art. 64 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 218 (avendo il giudice bielorussovalutato e accolto la domanda della società bielorussa attrice senza che allacontroparte fosse stata data in concreto la possibilità di partecipareall’udienza di trattazione del merito e di apprestare adeguata difesa)», altresìaggiungendo che «A non diversa conclusione si perviene sulla base dellaConvenzione del 1979, in relazione al disposto di cui all’art. 21, lett. b), cheesige la notifica in tempo debito e nelle forme dovute dell’atto di citazione edi convocazione in tribunale, e di cui all’art. 25, lett. a), che legittima il rifiutodel riconoscimento nel caso in cui la mancata partecipazione al processo daparte del convenuto sia stata conseguenza del fatto che a lui o al suoNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026rappresentante non era stato notificato a tempo debito e nella forma dovutal’atto di convocazione al giudizio».4. Fermo quanto precede, tutti i formulati motivi di ricorso, suscettibili ditrattazione congiunta stante l’evidente connessione che li caratterizza, sirivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle complessiveconsiderazioni di cui appresso.Giova premettere che [OSCURATO:PERSONA], nella propria memoria depositata il15 giugno 2026, ha riferito che la Repubblica di Bielorussia ha formalmenteaderito alla successione nei rapporti convenzionali facenti capo all'UnioneSovietica mediante la Legge della Repubblica di Bielorussia 29 ottobre 2004n. 318-Z, con la quale è stata ratificata la successione alla Convenzionesull'assistenza giudiziaria in materia civile firmata a Roma il 25 gennaio 1979tra la Repubblica Italiana e l'URSS. Ha aggiunto «che vi è formale attestazioneufficiale rilasciata dall'Ambasciata della Repubblica di Belarus nella RepubblicaItaliana in data 19 maggio 2025, già prodotta agli atti del giudizio (cfr. doc.2 prodotto nel precedente grado di giudizio da parte ricorrente ed allegatoalla prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c.), nella quale si affermaespressamente che: “la Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materiacivile, firmata a Roma il 25.01.1979 dall'URSS e dalla Repubblica Italiana, dicui la Repubblica di Belarus è successore dal 29.10.2004, è attualmente invigore sul territorio della Repubblica di Belarus”. Si tratta di una dichiarazioneproveniente da un'autorità diplomatica ufficiale dello Stato interessato, laquale attesta non soltanto la successione della Repubblica di Belarus allaConvenzione del 1979, ma anche la sua attuale vigenza».[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene non necessario approfondire ulteriormente iltema dell’applicabilità, o meno, nella odierna fattispecie, della Convenzionepredetta, atteso che, come si è già anticipato, la corte distrettuale haaffermato, espressamente, che le conclusioni dalla stessa esposte nellasentenza oggi impugnata sarebbero state del tutto analoghe anche «sullabase della Convenzione del 1979, in relazione al disposto di cui all’art. 21,lett. b), che esige la notifica in tempo debito e nelle forme dovute dell’atto diNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026citazione e di convocazione in tribunale, e di cui all’art. 25, lett. a), chelegittima il rifiuto del riconoscimento nel caso in cui la mancata partecipazioneal processo da parte del convenuto sia stata conseguenza del fatto che a luio al suo rappresentante non era stato notificato a tempo debito e nella formadovuta l’atto di convocazione al giudizio».4.1. Le doglianze che investono la ritenuta violazione del diritto di difesanel procedimento straniero (vale a dire alla luce dei principi dell’art. 64 dellalegge n. 218 del 1995, anche a prescindere dalla applicabilità dellaConvenzione, trattandosi di disciplina comunque espressiva dei medesimivalori fondamentali dell’ordine pubblico processuale) impongono di rimarcare,innanzitutto, che, come ricordato da Cass. n. 1255 del 2025, «Il giudicechiamato a pronunciare il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze stranieredeve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentalidell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione,procedendo ad una verifica che non ha alcun margine di valutazione sulmerito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controlloestrinseco dell'atto, limitato al decisum, cioè al contenuto precettivo dellastatuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva dellamotivazione, e ciò in ragione della ratio sottesa a tale disciplina, volta afavorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbepregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di unriesame di merito (Cass. n.8462/2023; Cass. n.22183/2024)».In altri termini, come opportunamente puntualizzato da Cass. n. 31244del 2025, «la riconoscibilità, nel nostro ordinamento, di una sentenzastraniera può essere esclusa se le disposizioni della sentenza produconoeffetti contrari all'ordine pubblico ma non è consentito al giudice italiano ilsindacato sul merito della sentenza stessa e sulla correttezza giuridica dellasoluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sulprovvedimento di cui si chiede il riconoscimento (Cass. sez. un. n.9006/2021). Inoltre, ai fini della delibazione di una sentenza straniera, ilrichiamo al concetto di ordine pubblico è da intendersi quale ordine pubblicoNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026internazionale e cioè l’insieme dei principi fondamentali di un ordinamento inun determinato momento storico che svolge volge sia una funzionepreclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia internadell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibilicon i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire ladiffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livellointernazionale e sovranazionale (Cass. n. 38162/2022)».La già menzionata Cass. n. 1255 del 2025, inoltre, ha ribadito che «lalesione del diritto di difesa è congruamente valutabile nei limiti di rilevanzagià affermati da questa Corte, secondo la quale, in occasione delriconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano statisoddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi alprocedimento formativo della decisione, con la precisazione che non èravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di unadisposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazionedella parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevanteincidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'interoprocesso, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibileai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, enon quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sonoregolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie (Cass. n. 21233/2021)»,mentre Cass. n. 22183 del 2024 ha specificato che, «secondo quanto si evincedalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso incui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbiaavuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo,quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione delprovvedimento».4.2. Orbene, la corte di appello, come si è già riferito, ha accertato: i)essere avvenuta la fissazione dell’udienza di merito nello stesso giorno diquella preliminare, a distanza di soli novanta minuti da quest’ultima; ii)Numero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’assenza di previa comunicazione di detta udienza di merito alla parteitaliana; iii) la celebrazione della medesima udienza e l’intervenuta decisionedella causa in assenza di [OSCURATO:SOCIETA]Le già riportate censure della ricorrente (sufficienza della notificadell’udienza preliminare; legittimità della trattazione immediata secondo ildiritto bielorusso; inesistenza di un pregiudizio difensivo effettivo), dunque,si rivelano infondate, ad avviso di questa Corte, atteso che la sentenzapronunciata dal tribunale bielorusso non si conforma ai parametri di cui all’art.64, comma 1, lett. b), della legge n. 218 del 1995, essendo stata resa all’esitodi un procedimento non conforme ai canoni essenziali del giusto processo.Invero, ai sensi della norma da ultimo citata, la sentenza straniera èriconosciuta in Italia quando “l’atto introduttivo del giudizio è stato portato aconoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge delluogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenzialidella difesa”.Secondo la già indicata giurisprudenza di legittimità, il controllo ex art.64, lett. b), della legge n. 218/1995 riguarda il rispetto effettivo del diritto didifesa. È necessario, cioè, che la parte abbia avuto la possibilità concreta etempestiva di partecipare alla fase decisiva del giudizio. In altri termini, ilgiudice cui è richiesto il riconoscimento di una decisione straniera deveverificare non già la mera regolarità formale del procedimento straniero,bensì il rispetto effettivo del diritto di difesa, secondo i principi dell’ordinepubblico processuale.Nell’odierna vicenda, come si è già anticipato, è rimasto accertato che: i)l’udienza per la trattazione del merito è stata fissata nella stessa giornata diquella preliminare; ii) [OSCURATO:SOCIETA]. non ha ricevuto preventivacomunicazione della fissazione di questa udienza e la decisione è stataassunta, in quella sede, in sua assenza; iii) la comunicazione di dettafissazione è intervenuta solo successivamente alla celebrazione dell’udienza,unitamente alla decisione in quella sede adottata.Numero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026Il rinvio di un’udienza, originariamente fissata per la sola fasepreliminare, ad una successiva, ad horas, destinata alla trattazione del meritodella lite, integra, a parere di questo Collegio, una palese violazione del dirittodi difesa, poiché, come affatto condivisibilmente rimarcato anche dal sostitutoprocuratore generale nelle sue conclusioni scritte, esso ha impedito allasocietà italiana, assente anche all’udienza di discussione del merito,un’adeguata modulazione della propria strategia processuale e, in definitiva,il corretto esercizio del diritto di resistere in giudizio.Né, in contrario, può opporsi che tale evenienza era, in astratto,contemplata dal codice di procedura bielorusso.Invero, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l’art.173, comma 4, di detto codice – a tenore del quale “Se nel corso dell’udienzapreliminare vengono acquisite prove sufficienti a consentire al tribunale diprimo grado che esamina la causa economica di adottare una decisione sullacontroversia, il tribunale ha il diritto di concludere l’udienza preliminare epassare alla trattazione del merito, purché le parti presenti in udienzadichiarino il loro consenso all’inizio immediato della trattazione. La mancatacomparizione del convenuto, regolarmente informato circa data e luogodell’udienza preliminare, non impedisce il passaggio alla fase di trattazionenel merito. In caso di mancata comparizione dell’attore all’udienzapreliminare, il tribunale può passare alla trattazione nel merito qualoral’attore abbia presentato una dichiarazione scritta con cui chiede che la causavenga esaminata in sua assenza” - subordina la possibilità di passare subitodall’udienza preliminare alla trattazione del merito alla precisa condizione chele parti “presenti in udienza dichiarino il loro consenso all’inizio immediatodella trattazione”.La ratio della norma, evidentemente, è quella di garantire la speditezzadel procedimento senza sacrificare, tuttavia, il consenso e la partecipazionedelle parti. Ecco, dunque, perché solo se le parti sono presenti in udienza evi è il loro consenso unanime è consentito al tribunale di passare direttamentealla fase di trattazione del merito.Numero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026Nel caso di specie, né [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:SOCIETA]., erano presentiall’udienza preliminare. Conseguentemente, nessun “consenso” è stato (népoteva essere) “dichiarato” dalle parti all’“inizio immediato della trattazione”nel merito.La prima, però, aveva presentato una dichiarazione scritta con cui avevachiesto che la causa venisse esaminata in sua assenza, sicché a tanto iltribunale avrebbe potuto procedere stante l’ultimo periodo del riportatocomma 4 dell’art. 173 citato.Non altrettanto, invece, aveva fatto la seconda, ma la già riportatadisposizione dell’art. 173, comma 4, secondo periodo, del codice bielorusso(“la mancata comparizione del convenuto, regolarmente informato circa ladata e luogo dell’udienza preliminare, non impedisce il passaggio alla fase ditrattazione nel merito”) non può essere interpretata, come, invece, sembraintendere la ricorrente, alla stregua di una sorta di speciale autorizzazione aprocedere in violazione di ogni garanzia. Essa, infatti, deve essere coordinata,necessariamente, con le altre norme del medesimo codice, in particolare conil suo art. 174, comma 3, secondo cui “L’ordinanza del tribunale sullafissazione dell’udienza di trattazione deve essere inviata alle parti coinvoltenel procedimento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entrocinque giorni dalla sua adozione”. È chiarissimo, dunque, che, in assenza delconsenso delle parti presenti all’udienza preliminare, il tribunale debbadisporre la notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza di trattazionedel merito e ciò deve avvenire, ovviamente, prima della celebrazione diquest’ultima, al fine di consentire alla parte assente di prenderne conoscenzae di esercitare il proprio diritto di difesa.Giusta le stesse norme processuali bielorusse, allora, il tribunale aditonon avrebbe potuto decidere la causa nel merito immediatamente dopol’udienza preliminare (cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era stata presente), atteso che,se è vero che lo stesso sarebbe potuto passare dalla fase preliminare a quelladi merito anche in caso di mancata comparizione della parte ivi convenuta(appunto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, giova ricordarlo, in vista della udienzaNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026preliminare, in data 12 aprile 2022, aveva depositato le proprie osservazionipreliminari in rito, nelle quali aveva contestato la giurisdizione del tribunalestraniero ed aveva chiesto il trasferimento della causa ad un tribunalearbitrale internazionale, in forza della clausola compromissoria contenutaall’art. 9 del contratto stipulato tra le due società), è altrettanto innegabileche la fissazione di un’udienza di trattazione del merito a meno di un’ora emezza dalla celebrazione dell’udienza preliminare, nei confronti di unconvenuto estero già costituito mediante difese scritte, si è risolta inun’evidente distorsione delle regole di ordinato svolgimento del processo edei canoni di proporzionalità e simmetria del contraddittorio, soprattutto ovesi consideri che lo stesso art. 174 del codice processuale bielorusso, come siè già anticipato, prevede che dell’ulteriore udienza, da intendersi qualeudienza conclusiva, si sarebbe dovuto dare comunque comunicazione allaparte convenuta, ancorché non presente alla precedente udienza:comunicazione che, invece, nella specie, risulta essere stata inoltrata a [OSCURATO:SOCIETA]. addirittura cinque giorni dopo la celebrazione dell’udienzapredetta.Si è al cospetto, dunque, di una violazione palese e grave del diritto didifesa, incompatibile con i principi dell’ordine pubblico processuale interno, inpiena coerenza, quindi, con quanto sancito, affatto condivisibilmente, dallagià citata Cass. n. 1255 del 2025, a tenore della quale, «In tema diriconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, la lesione del dirittodi difesa valutabile dal giudice nazionale, ai sensi degli artt. 64 e 67 della l.n. 218 del 1995, deve riguardare il diritto di difesa delle parti costituite nelprocesso straniero che ha dato luogo alla pronuncia di cui si chiedel'esecuzione».4.3. Non persuade, poi, l’assunto di [OSCURATO:PERSONA] per cui la partecipazionedi [OSCURATO:SOCIETA]. all’udienza di merito sarebbe stata comunque irrilevantepoiché quest’ultima, «da un lato, aveva infatti depositato una comparsa dirisposta contenente contestazioni di mero rito» e, «dall’altro, non avevapartecipato neppure all’udienza preliminare» (cfr. pag. 13 del ricorso), daNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026tanto volendosi inferire la inesistenza di una “concreta” ed “effettiva” lesionedel diritto di difesa della odierna controricorrente.Esso, infatti, sembra fondarsi sul presupposto logico che la partecipazionedi una parte all’udienza di merito sarebbe sempre “inutile” ove la stessa parteabbia sollevato, in precedenza, solo questioni o eccezioni preliminari.Un tale argomento, però, oltre che privo di riscontro normativo, si rivelafallace perché incompatibile con i principi fondamentali del giusto processo econ le stesse norme processuali bielorusse, le quali, invero, attribuiscono alleparti il diritto di riproporre in udienza di merito istanze già respinte nella fasepreliminare (cfr. l’art. 174, comma 2, del già richiamato codice bielorusso, atenore del quale “Le dichiarazioni e le istanze delle parti, respinte dal tribunalenella fase preparatoria, inclusa l’udienza preliminare, possono esserenuovamente presentate dalle stesse durante l’udienza del tribunale di primogrado che esamina la causa economica e devono essere esaminate daltribunale secondo le modalità previste dal presente Codice”). Tanto smentiscepure l’assunto di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui nella fase di merito “si era giàcristallizzato il thema decidendum” e si era “verificata l’insorgenza dellepreclusioni assertive e istruttorie”.È evidente, allora, che, nella specie, [OSCURATO:SOCIETA]. è stata privata dellapossibilità di esercitare le prerogative difensive che la stessa leggeprocessuale bielorussa le riconosceva espressamente, posto che la fissazionedell’udienza di trattazione del merito immediatamente a ridosso di quellapreliminare ed in assenza di qualsivoglia preventiva comunicazione alle partidi detta fissazione ha precluso alla odierna controricorrente la partecipazione(o anche soltanto la scelta se presenziare, o non) all’udienza di trattazionedel merito predetta, così impedendole qualsiasi possibilità di riproporre inquest’ultima le difese già formulate in vista dell’udienza preliminare, nonchédi proporre le sue difese nel merito.Risulta pienamente condivisibile, dunque, perché coerente con i principisanciti dalla già menzionata Cass. n. 1255 del 2025, la conclusione di [OSCURATO:SOCIETA]. secondo cui «l’estromissione di una parte dall’intera fase di meritoNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026del giudizio non costituisce una semplice irregolarità […], bensì una lesioneradicale ed effettiva del diritto di difesa che inficia l’intero procedimento egiustifica il diniego di riconoscimento della decisione straniera» (cfr. pag. 27,§ 129 del controricorso).4.4. L’ulteriore difesa della ricorrente, secondo cui la posizione dellasocietà italiana sarebbe stata comunque “irrecuperabile” a frontedell’esaurimento dei mezzi processuali a sua disposizione (terzo e quartomotivo di ricorso), confonde il diritto di difesa con l’esito del processo etrascura che il procedimento, fino a quel momento, si era essenzialmenteincentrato sulla contestazione della giurisdizione, sicché la parte avrebbepotuto ancora articolare in modo pieno e compiuto le difese di merito.Va rimarcato, peraltro ed in ogni caso, che l’onere di provare lasussistenza di tutti i presupposti necessari per il riconoscimento di unasentenza straniera incombe sulla parte che richiede tale riconoscimento. Suquest’ultima, quindi, incombe l’onere di dimostrare la possibilità di sanatoriadi possibili vizi processuali che si siano verificati nel giudizio straniero qualoradetta possibilità sia contestata.Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] (su cui gravava il relativo onereprobatorio in ragione della specifica contestazione formulata, sul punto, daCTP [OSCURATO:SOCIETA]. Cfr. i parag. 27 e 28 del controricorso, con le note ivirichiamate, nonché quelli da 136 a 148 del medesimo atto) non ha dimostratose, come ed in quale sede la violazione del contraddittorio avrebbe potutoessere fatta valere, né se la medesima violazione, ancorché dedotta, fossestata concretamente esaminata, avendo la corte distrettuale rimarcato chenemmeno era stata prodotta in atti la traduzione dell’atto di appello propostoda [OSCURATO:SOCIETA]. e della sentenza che aveva dichiarato inammissibile quelgravame, sicché non è dato di sapere se «la società convenuta abbialamentato tale lesione e si sia posto rimedio alla manifesta rilevantissimalesione del diritto di difesa, del contraddittorio e della parità delle parti nelsuccessivo giudizio. Né indicazione in tal senso proviene da parte attrice».Numero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/20264.5. Resta da aggiungere, infine, quanto al sesto ed al settimo motivo diricorso, – con i quali, come si ricorderà, la ricorrente ha dedotto la violazionedell’art. 25, par. 2, della [OSCURATO:PERSONA]URSS, assumendo che la Corted’appello avrebbe avuto il “dovere” di “richiedere informazioni supplementari”all’autorità giudiziaria bielorussa prima di rigettare la domanda diriconoscimento della sentenza straniera – che gli stessi presuppongono,logicamente, l’accertamento della necessità dell’applicazione dellamenzionata Convenzione al fine di dirimere l’odierna controversia. Necessità,tuttavia, già esclusa dal già riportato rilievo della corte territoriale secondocui le conclusioni dalla stessa esposte nella sentenza oggi impugnatasarebbero state del tutto analoghe anche «sulla base della Convenzione del1979, in relazione al disposto di cui all’art. 21, lett. b), che esige la notificain tempo debito e nelle forme dovute dell’atto di citazione e di convocazionein tribunale, e di cui all’art. 25, lett. a), che legittima il rifiuto delriconoscimento nel caso in cui la mancata partecipazione al processo da partedel convenuto sia stata conseguenza del fatto che a lui o al suorappresentante non era stato notificato a tempo debito e nella forma dovutal’atto di convocazione al giudizio».Esigenze di completezza, peraltro, inducono a rimarcare, in ogni caso,che l’infondatezza di quei motivi discende dal duplice rilievo che: i) la suddettarichiesta di informazioni all’autorità straniera costituisce, chiaramente, unamera facoltà (“Per accertare l'esistenza delle circostanze indicate al par. 1 ilTribunale della Parte contraente richiesta, in caso di necessità può richiederechiarimenti alla persona che ha presentato l'istanza, nonché interrogare ilconvenuto e richiedere chiarimenti al tribunale che ha adottato la decisione”)che il giudice “può” esercitare “in caso di necessità”, e non un obbligogiuridico. Si è al cospetto, dunque, di una norma attributiva di un poteremeramente discrezionale e facoltativo, esercitabile ove residuino dubbifattuali o lacune documentali che impediscano di valutare compiutamente ladomanda di riconoscimento della sentenza straniera; ii) nel caso concreto, difronte ad una evidenza fattuale come quella accertata dalla corte territorialeNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026ed ampiamente descritta in precedenza, da sola comprovante l’impossibilitàmateriale per [OSCURATO:SOCIETA]. di partecipare all’udienza di trattazione delmerito tenutasi innanzi al tribunale bielorusso, nessuna informazionesupplementare sarebbe stata necessaria o utile alla medesima corte, la quale,quindi, affatto ragionevolmente, ha escluso la necessità di attivare laprocedura suddetta.5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essererespinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità, altresìdandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) egiusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenoredella pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da partedella medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziariaverificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».Va disattesa, invece, la richiesta di condanna della stessa ricorrente aisensi dell’art. 96 cod. proc. civ., come invocata da [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr.conclusioni del controricorso), non ravvisandone il Collegio la sussistenza deirelativi presupposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al pagamentodelle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasicontroricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzaNumero registro generale 22379/2025Numero sezionale 2862/2026Numero di raccolta generale 22527/2026Data pubblicazione 01/07/2026dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 25 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEduardo [OSCURATO:PERSONA]