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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 08462/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20278/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MILANO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA].

LTD, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in atti -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1025/2020 depositata il05/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] LLC, società di diritto sudcoreano, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., società anch’essa di diritto sudcoreano, contro l’ordinanza del 12 maggio 2021 con cui la Corte d’appello di Milano ha dichiarato esecutiva in Italia, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, la sentenza emessa il 23 settembre 2020 dal [OSCURATO:PERSONA] di Seoul, Repubblica di Corea, resa in favore di detta società e contro [OSCURATO:PERSONA] LLC, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite.

2. ― [OSCURATO:PERSONA].

Ltd. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per un mezzo. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― L’unico mezzo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 64, lett. g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, assumendo che la decisione oggetto della domanda di riconoscimento sarebbe contraria all’ordine pubblico internazionale, che, ai sensi della norma richiamata, costituisce limite alla riconoscibilità delle sentenze straniere, dal momento che la decisione del giudice coreano avrebbe dato «attuazione ad una serie di contratti che sono frutto di reati (usura e abusivo esercizio di attività finanziaria), palesemente lesivi di diritti fondamentali dell’uomo, costituzionalmente garantiti non solo all’interno della Repubblica Italiana, ma anche nell’Unione Europea».

4. ― Il ricorso incidentale censura la decisione impugnata per aver disposto la compensazione delle spese di lite in difetto dei presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA]

5. ― Il ricorso principale è destituito di fondamento, emendata la motivazione della Corte d’appello nel senso che segue.

L’assunto del ricorrente si risolve in ciò che tanto [OSCURATO:PERSONA] LLC quanto [OSCURATO:PERSONA].

Ltd. sarebbero state create quali società «fantoccio» (tale è l’espressione adottata in ricorso) al fine di dissimulare un contratto di mutuo in realtà intercorso tra NH [OSCURATO:PERSONA]., Ltd., società del gruppo coreano [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e/o (al riguardo il ricorso non è chiaro) [OSCURATO:PERSONA]: contratto di mutuo stipulato a tassi usurari da un soggetto, il banchiere coreano, per di più non abilitato ad operare sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 132 del testo unico bancario.

Dunque, come si è detto, la sentenza coreana oggetto della domanda di riconoscimento sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Orbene, col sostenere tale tesi, i ricorrenti si sono discostati dalle regole di fondo sottese alla disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere e del funzionamento del limite dell’ordine pubblico.

Costituisce difatti ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui: «In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento» (Cass., Sez.

Un., 31 marzo 2021, n. 9006).

Lo stesso concetto, nella contermine materia del riconoscimento di lodi stranieri, è stato espresso col principio secondo cui lo scrutinio di esistenza di «disposizioni contrarie all’ordine pubblico» ha da essere eseguito esclusivamente sulla base del dispositivo (Cass. 17 marzo 1982, n. 1727; Cass. 3 aprile 1987, n. 3221; Cass. 8 aprile 2004, n. 6947; Cass. 21 ottobre 2021, n. 29429, tra le tante).

Tale ribadito principio deve essere rettamente inteso: dire che la verifica va compiuta in relazione al dispositivo non sta certo a significare che la Corte d’appello, in sede di giudizio di riconoscimento, debba omettere di prendere cognizione del contenuto della sentenza, sì da intendere, attraverso esso, l’effettiva portata del decisume, così, la sua conformità o contrasto all’ordine pubblico: giacché, se così fosse, un dispositivo di condanna al pagamento di una somma di denaro non potrebbe mai essere contrario, di per sé, all’ordine pubblico, neppure nell’ipotesi in cui ― ricorrendo ad un esempio volutamente assurdo ― la sentenza straniera avesse accolto la domanda del sicario volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per l’adempimento a regola d’arte della obbligazione contrattuale di assassinare la persona indicata dal committente.

Il fatto è, come si trova ad esempio chiarito in un’antica pronuncia, che ciò che per il tramite del riconoscimento fa ingresso nell’ordinamento interno è per l’appunto il decisum, ed è dunque sul decisumche occorre esercitare la verifica in discorso: il giudice, insomma, «deve accertare che la sentenza, nella sua statuizione finale (decisum), non sia contraria all'ordine pubblico interno … Ciò appare chiaro ove si consideri che è la sola parte dispositiva, nella quale si compendia il decisum … ad essere fatta propria dall'ordinamento giuridico italiano, onde la necessità che essa non contrasti con i sommi, inderogabili canoni del nostro sistema positivo» (Cass. 30 aprile 1969, n. 1403).

Il contenuto precettivo recato dal dispositivo ben può essere dunque identificato, riempito di significato, inteso nella sua concreta portata, attraverso l’esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo, al fine del conclusivo scrutinio della eventuale contrarietà del decisum all’ordine pubblico.

Ma l’intervento del giudice deve poi arrestarsi lì: deve arrestarsi all’esame del decisum, nei termini indicati.

Occorre avere ben chiaro, cioè, che il congegno introdotto dall’articolo 64 della legge di riforma del d.i.p., laddove esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza «producono effetti contrari all'ordine pubblico», non lascia al giudice del riconoscimento alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata.

E la lettera della norma è espressione della ratio sottesa alla disciplina da essa recata, la quale è posta a favorire la circolazione delle sentenze straniere, circolazione che rimarrebbe gravemente pregiudicata se il giudizio di riconoscimento potesse assumere i connotati di un controllo di merito sul contenuto della sentenza oggetto della domanda di riconoscimento.

È per questo che compete al giudice una verifica soltanto estrinseca, e quindi, sotto tale profilo, limitata al dispositivo, dunque, come si diceva, al contenuto precettivo della statuizione, al decisum, sia pure ricostruito alla luce dell’espositiva e della motivazione del lodo, della contrarietà all’ordine pubblico, verifica che non può così mai ed in nessun caso trasmodare in un controllo della motivazione del provvedimento, nel qual caso si darebbe corso a quel riesame del merito che la norma ha inteso escludere.

Deve in conclusione tenersi per fermo che la contrarietà all’ordine pubblico deve emergere immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso nel senso indicato, quantunque alla complessiva luce della sentenza, senza che possa ammettersi alcun controllo in ordine ad eventuali errores in iudicand o o in procedendo che il giudice straniero possa aver eventualmente commesso.

Va da sé che, in tale prospettiva, non occorreva affatto avventurarsi, come ha fatto la Corte territoriale, nell’affermazione secondo cui «tra i principi fondamentali espressione del valori basilari su cui l’ordinamento italiano ed europeo si fondano non rientrano le norme dettate dal legislatore italiano per disciplinare e, alle volte, tutelare l’attività economica dei privati e delle imprese», ma bastava prendere atto che la sentenza di Seoul ha escluso che l’operazione economica realizzata fosse stata conclusa in violazione della locale disciplina antiusura, ove era fissato un tasso soglia del 25%, il che esime dal constatare che il carattere usurario dell’interesse praticato, in particolare dell’interesse moratorio, fissato nella misura del 19%, è stato erroneamente desunto dai ricorrenti in riferimento al tasso-soglia applicabile in Italia.

Eguali considerazioni valgono con riguardo all’asserito svolgimento non autorizzato di attività creditizia in Italia, visto che la sentenza coreana ha condannato (anche) [OSCURATO:PERSONA] LLC al pagamento del dovuto a [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., così ritenendo che non di «fantocci» si trattasse ― fantoccio, [OSCURATO:PERSONA] LLC, peraltro ipoteticamente creato dall’Amoroso stesso ― bensì di un rapporto vero e reale: con l’ulteriore conseguenza che, trattandosi di un mutuo erogato in Corea da un soggetto coreano ad un altro soggetto coreano discorrere di violazione dell’articolo 132 del testo unico bancario è del tutto fuori luogo.

6. ― Il ricorso incidentale, rivolto contro la compensazione integrale delle spese di lite operata dalla Corte ambrosiana, è fondato.

La compensazione è stata disposta «in ragione del fatto che parte ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento della sentenza straniera de qua, sarebbe stata in ogni caso tenuta a promuovere il presente giudizio anche in assenza di contestazioni da parte dei soggetti contro cui tale sentenza è stata pronunciata (posto che il riconoscimento ed il conseguente exequatur della sentenza in oggetto avrebbero dovuto essere necessariamente essere pronunciati dal giudice).

Inoltre, al fine della liquidazione delle spese processuali, ha altresì considerato che, se anche parte resistente si è costituita sollevando alcune eccezioni alla richiesta di riconoscimento, la Corte non ha ritenuto di concedere un termine alla parte ricorrente per replicare a tali eccezioni, sicché quest’ultimo non ha dovuto sostenere i costi di un’attività difensiva ulteriore rispetto a quella (comunque) necessaria per ottenere il riconoscimento della sentenza coreana».

Ma l’articolo 64 della legge numero 218 del 1995 stabilisce che «la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento», mentre l’intervento giudiziale, ai sensi del successivo articolo 67, si rende necessario, tra l’altro, «in caso di mancata ottemperanza … ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata»: è dunque errata in diritto l’affermazione della Corte d’appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA].

Ltd.

«sarebbe stata in ogni caso tenuta a promuovere il presente giudizio», mentre è stata costretta a farlo perché gli odierni ricorrenti non hanno ottemperato alla decisione adottata dal giudice coreano.

Con l’ulteriore conseguenza che ricorrevano senz’altro i presupposti per la condanna alle spese, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., sia dall’angolo visuale del principio della soccombenza, sia da quello del principio di causalità:ergo, la considerazione svolta in ordine alla necessità di introdurre il giudizio non poteva costituire grave ed eccezionale ragione di compensazione.

Quanto poi al fatto che la ricorrente nel giudizio di riconoscimento non sia stata costretta a replicare alla comparsa della resistente, non ha bisogno di essere evidenziato come ciò poteva influire semmai sul quantum della liquidazione delle spese, non certo quale motivo di compensazione.

7. ― Il ricorso principale è respinto, quello incidentale accolto, l’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, le spese del grado di merito sono liquidate a favore della ricorrente incidentale in complessivi € 18.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso principale ed accoglie l’incidentale e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] LLC, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., delle spese sostenute per il giudizio di merito, liquidate in complessivi € 18.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 30.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20278/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MILANO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]. LTD, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in atti -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1025/2020 depositata il05/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] LLC, società di diritto sudcoreano, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., società anch’essa di diritto sudcoreano, contro l’ordinanza del 12 maggio 2021 con cui la Corte d’appello di Milano ha dichiarato esecutiva in Italia, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, la sentenza emessa il 23 settembre 2020 dal [OSCURATO:PERSONA] di Seoul, Repubblica di Corea, resa in favore di detta società e contro [OSCURATO:PERSONA] LLC, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite. 2. ― [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per un mezzo. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico mezzo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 64, lett. g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, assumendo che la decisione oggetto della domanda di riconoscimento sarebbe contraria all’ordine pubblico internazionale, che, ai sensi della norma richiamata, costituisce limite alla riconoscibilità delle sentenze straniere, dal momento che la decisione del giudice coreano avrebbe dato «attuazione ad una serie di contratti che sono frutto di reati (usura e abusivo esercizio di attività finanziaria), palesemente lesivi di diritti fondamentali dell’uomo, costituzionalmente garantiti non solo all’interno della Repubblica Italiana, ma anche nell’Unione Europea». 4. ― Il ricorso incidentale censura la decisione impugnata per aver disposto la compensazione delle spese di lite in difetto dei presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso principale è destituito di fondamento, emendata la motivazione della Corte d’appello nel senso che segue. L’assunto del ricorrente si risolve in ciò che tanto [OSCURATO:PERSONA] LLC quanto [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. sarebbero state create quali società «fantoccio» (tale è l’espressione adottata in ricorso) al fine di dissimulare un contratto di mutuo in realtà intercorso tra NH [OSCURATO:PERSONA]., Ltd., società del gruppo coreano [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e/o (al riguardo il ricorso non è chiaro) [OSCURATO:PERSONA]: contratto di mutuo stipulato a tassi usurari da un soggetto, il banchiere coreano, per di più non abilitato ad operare sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 132 del testo unico bancario. Dunque, come si è detto, la sentenza coreana oggetto della domanda di riconoscimento sarebbe contraria all’ordine pubblico. Orbene, col sostenere tale tesi, i ricorrenti si sono discostati dalle regole di fondo sottese alla disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere e del funzionamento del limite dell’ordine pubblico. Costituisce difatti ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui: «In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento» (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006). Lo stesso concetto, nella contermine materia del riconoscimento di lodi stranieri, è stato espresso col principio secondo cui lo scrutinio di esistenza di «disposizioni contrarie all’ordine pubblico» ha da essere eseguito esclusivamente sulla base del dispositivo (Cass. 17 marzo 1982, n. 1727; Cass. 3 aprile 1987, n. 3221; Cass. 8 aprile 2004, n. 6947; Cass. 21 ottobre 2021, n. 29429, tra le tante). Tale ribadito principio deve essere rettamente inteso: dire che la verifica va compiuta in relazione al dispositivo non sta certo a significare che la Corte d’appello, in sede di giudizio di riconoscimento, debba omettere di prendere cognizione del contenuto della sentenza, sì da intendere, attraverso esso, l’effettiva portata del decisume, così, la sua conformità o contrasto all’ordine pubblico: giacché, se così fosse, un dispositivo di condanna al pagamento di una somma di denaro non potrebbe mai essere contrario, di per sé, all’ordine pubblico, neppure nell’ipotesi in cui ― ricorrendo ad un esempio volutamente assurdo ― la sentenza straniera avesse accolto la domanda del sicario volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per l’adempimento a regola d’arte della obbligazione contrattuale di assassinare la persona indicata dal committente. Il fatto è, come si trova ad esempio chiarito in un’antica pronuncia, che ciò che per il tramite del riconoscimento fa ingresso nell’ordinamento interno è per l’appunto il decisum, ed è dunque sul decisumche occorre esercitare la verifica in discorso: il giudice, insomma, «deve accertare che la sentenza, nella sua statuizione finale (decisum), non sia contraria all'ordine pubblico interno … Ciò appare chiaro ove si consideri che è la sola parte dispositiva, nella quale si compendia il decisum … ad essere fatta propria dall'ordinamento giuridico italiano, onde la necessità che essa non contrasti con i sommi, inderogabili canoni del nostro sistema positivo» (Cass. 30 aprile 1969, n. 1403). Il contenuto precettivo recato dal dispositivo ben può essere dunque identificato, riempito di significato, inteso nella sua concreta portata, attraverso l’esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo, al fine del conclusivo scrutinio della eventuale contrarietà del decisum all’ordine pubblico. Ma l’intervento del giudice deve poi arrestarsi lì: deve arrestarsi all’esame del decisum, nei termini indicati. Occorre avere ben chiaro, cioè, che il congegno introdotto dall’articolo 64 della legge di riforma del d.i.p., laddove esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza «producono effetti contrari all'ordine pubblico», non lascia al giudice del riconoscimento alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata. E la lettera della norma è espressione della ratio sottesa alla disciplina da essa recata, la quale è posta a favorire la circolazione delle sentenze straniere, circolazione che rimarrebbe gravemente pregiudicata se il giudizio di riconoscimento potesse assumere i connotati di un controllo di merito sul contenuto della sentenza oggetto della domanda di riconoscimento. È per questo che compete al giudice una verifica soltanto estrinseca, e quindi, sotto tale profilo, limitata al dispositivo, dunque, come si diceva, al contenuto precettivo della statuizione, al decisum, sia pure ricostruito alla luce dell’espositiva e della motivazione del lodo, della contrarietà all’ordine pubblico, verifica che non può così mai ed in nessun caso trasmodare in un controllo della motivazione del provvedimento, nel qual caso si darebbe corso a quel riesame del merito che la norma ha inteso escludere. Deve in conclusione tenersi per fermo che la contrarietà all’ordine pubblico deve emergere immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso nel senso indicato, quantunque alla complessiva luce della sentenza, senza che possa ammettersi alcun controllo in ordine ad eventuali errores in iudicand o o in procedendo che il giudice straniero possa aver eventualmente commesso. Va da sé che, in tale prospettiva, non occorreva affatto avventurarsi, come ha fatto la Corte territoriale, nell’affermazione secondo cui «tra i principi fondamentali espressione del valori basilari su cui l’ordinamento italiano ed europeo si fondano non rientrano le norme dettate dal legislatore italiano per disciplinare e, alle volte, tutelare l’attività economica dei privati e delle imprese», ma bastava prendere atto che la sentenza di Seoul ha escluso che l’operazione economica realizzata fosse stata conclusa in violazione della locale disciplina antiusura, ove era fissato un tasso soglia del 25%, il che esime dal constatare che il carattere usurario dell’interesse praticato, in particolare dell’interesse moratorio, fissato nella misura del 19%, è stato erroneamente desunto dai ricorrenti in riferimento al tasso-soglia applicabile in Italia. Eguali considerazioni valgono con riguardo all’asserito svolgimento non autorizzato di attività creditizia in Italia, visto che la sentenza coreana ha condannato (anche) [OSCURATO:PERSONA] LLC al pagamento del dovuto a [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., così ritenendo che non di «fantocci» si trattasse ― fantoccio, [OSCURATO:PERSONA] LLC, peraltro ipoteticamente creato dall’Amoroso stesso ― bensì di un rapporto vero e reale: con l’ulteriore conseguenza che, trattandosi di un mutuo erogato in Corea da un soggetto coreano ad un altro soggetto coreano discorrere di violazione dell’articolo 132 del testo unico bancario è del tutto fuori luogo. 6. ― Il ricorso incidentale, rivolto contro la compensazione integrale delle spese di lite operata dalla Corte ambrosiana, è fondato. La compensazione è stata disposta «in ragione del fatto che parte ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento della sentenza straniera de qua, sarebbe stata in ogni caso tenuta a promuovere il presente giudizio anche in assenza di contestazioni da parte dei soggetti contro cui tale sentenza è stata pronunciata (posto che il riconoscimento ed il conseguente exequatur della sentenza in oggetto avrebbero dovuto essere necessariamente essere pronunciati dal giudice). Inoltre, al fine della liquidazione delle spese processuali, ha altresì considerato che, se anche parte resistente si è costituita sollevando alcune eccezioni alla richiesta di riconoscimento, la Corte non ha ritenuto di concedere un termine alla parte ricorrente per replicare a tali eccezioni, sicché quest’ultimo non ha dovuto sostenere i costi di un’attività difensiva ulteriore rispetto a quella (comunque) necessaria per ottenere il riconoscimento della sentenza coreana». Ma l’articolo 64 della legge numero 218 del 1995 stabilisce che «la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento», mentre l’intervento giudiziale, ai sensi del successivo articolo 67, si rende necessario, tra l’altro, «in caso di mancata ottemperanza … ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata»: è dunque errata in diritto l’affermazione della Corte d’appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. «sarebbe stata in ogni caso tenuta a promuovere il presente giudizio», mentre è stata costretta a farlo perché gli odierni ricorrenti non hanno ottemperato alla decisione adottata dal giudice coreano. Con l’ulteriore conseguenza che ricorrevano senz’altro i presupposti per la condanna alle spese, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., sia dall’angolo visuale del principio della soccombenza, sia da quello del principio di causalità:ergo, la considerazione svolta in ordine alla necessità di introdurre il giudizio non poteva costituire grave ed eccezionale ragione di compensazione. Quanto poi al fatto che la ricorrente nel giudizio di riconoscimento non sia stata costretta a replicare alla comparsa della resistente, non ha bisogno di essere evidenziato come ciò poteva influire semmai sul quantum della liquidazione delle spese, non certo quale motivo di compensazione. 7. ― Il ricorso principale è respinto, quello incidentale accolto, l’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, le spese del grado di merito sono liquidate a favore della ricorrente incidentale in complessivi € 18.200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso principale ed accoglie l’incidentale e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] LLC, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., delle spese sostenute per il giudizio di merito, liquidate in complessivi € 18.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 30.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versa
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