CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 30305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31645/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 60 ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la S ENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 5290/2021 depositata il 16/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 5290/2021 della Corte d’appello di Roma, depositata il 16 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] di Viale del Lido n. 60, Roma, ha notificato controricorso. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma n. 866/2017 ed ha così respinto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. presentata dalla condomina Coranna di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. avverso la deliberazione dell’assemblea del Condominio di Viale del Lido n. 60, Roma, ritenuta dall’attrice contrastante con la tabella millesimale allegata al regolamento di condominio approvato il 27 maggio 1962. La Corte d’appello di Roma ha ritenuto provata la “disapplicazione costante, da parte dell’assemblea condominiale, sin dal 1982, dei criteri di riparto delle spese previsti dalle tabelle allegata al regolamento di condominio approvato nel 1962”, “prassi derogatoria” giustificata dalle variazioni del corpo di fabbrica condominiale, con sensibile aumento della proprietà della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe portato all’approvazione per facta concludentia di nuove tabelle millesimali, con conseguente validità della delibera impugnata. L’unico motivo del ricorso della Coranna di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1136, comma 6, c.c., nonché dell’art. 68 disp. att. c.c. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorso è fondato. Il più recente orientamento di questa Corte, al quale non si è uniformata la Corte d’appello di Roma e che va invece qui riaffermato, ha precisato che, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione o di revisione delle tabelle millesimali, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per "facta concludentia" (Cass. Sez. 2, 15/10/2019, n. 26042). D’altro canto, l’art. 68 disp. att. c.c. prevede che la tabella millesimale sia “allegata al regolamento di condominio”, e già Cass. Sez. Unite 30 dicembre 1999, n. 943 , aveva precisato che la formazione del regolamento condominiale è sempre soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam", desumendosi la prescrizione di tale requisito formale dall’art. 1138 c.c. (che prescrive la trascrizione del regolamento approvato dall’assemblea in apposito registro), dall’art. 1136 c.c. (che prescrive la verbalizzazione e la trascrizione nel registro tenuto dall’amministratore delle delibere assembleari), nonché, ove si tratti di clausole di natura contrattuale, dalla loro incidenza sull’estensione dei diritti immobiliari dei condomini. Né può mancarsi di rilevare che, avendo ancora Cass. Sez. Unite14 aprile 2021, n. 9839, ribadito che sono annullabili le deliberazioni dell’assemblea aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, mentre sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati anche per il futuro i medesimi criteri di riparto ex lege o ex contractu, apparirebbe incoerente sotto il profilo dogmatico elevare una serie di deliberazioni, di per sé invalide, che disattendano la vigente tabella millesimale, alla dignità di comportamento univocamente concludente, protrattosi nel tempo, dal quale ricavare l’approvazione, a maggioranza o all’unanimità, di una nuova tabella dei millesimi. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d