CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13211/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7. -RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]- e [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] E DELLE INFRASTRUTTURE, in persona del Ministro p.t.. Oggetto: compensi professionali [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 2341/2019, depositata in data 6.12.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di accogliere il ricorso principale e di respingere quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 7 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che l’ing. [OSCURATO:PERSONA] – dante causa degli attori, deceduto prima del giudizio - con convenzione n. 2566 del 30 aprile 1976 e successivi atti integrativi, avevano ricevuto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] di Crati - e regolarmente espletato - l’incarico di progettazione e la direzione dei lavori della diga sull’[OSCURATO:PERSONA], del cd. [OSCURATO:PERSONA], della diga sul torrente Laurenzana e di talune opere minori, attività per le quali non erano stati integralmente pagati. Hanno dedotto che, per effetto del Decreto n. 6033/1996, adottato in data 10 luglio 1996 dal Commissario ad acta del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], nominato ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 96/1993, era stato disposto il trasferimento del progetto speciale 26/3100/A Diga sul [OSCURATO:PERSONA] a Cameli dal Consorzio di Bonifica alla Regione [OSCURATO:PERSONA], con subentro di quest’ultima nell'obbligo di corrispondere all'ing. [OSCURATO:PERSONA] il compenso per le descritte attività professionali,già quantificato, a seguito di tre lodi arbitrali e delle successive sentenze della Corte d'Appello di Catanzaro nn. 486/1997, 318/2003 e 509/1998, nell'importo attualizzato di € 65.837.576,06, oltre spese legali. Hanno chiesto di condannare la Regione a pagare agli eredi dell'ing. Trevisan la somma liquidata in sede arbitrale; in via subordinata, di condannare la suddetta Amministrazione al pagamento degli importi a titolo di indennità per ingiustificato arricchimento; infine, in via ulteriormente gradata, di dare atto che la Regione era tenuta a versare al Consorzio di Bonifica le somme necessarie ad estinguere il debito. Si è costituito il Consorzio, concludendo per il rigetto della domanda. Ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È intervenuto volontariamente [OSCURATO:PERSONA], in adesione alle domande formulate dagli attori. All’esito, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione, sul rilievo che, per effetto del provvedimento adottato dal Commissario ad acta, delegato all’esercizio delle funzioni già di competenza della cessata Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno, il Consorzio di bonifica era rimasto titolare dei rapporti passivi con l’ing. Trevisan e con la [OSCURATO:SOCIETA]., società che il suddetto Trevisan aveva costituto per procedere all’espletamento degli incarichi oggetto di causa. La sentenza è stata riformata in appello. La Corte di Catanzaro ha premesso che il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati aveva ricevuto dalla Casmez, in data 19 dicembre 1978, l'affidamento in concessione dell'esecuzione dei "lavori di costruzione della diga sul [OSCURATO:PERSONA] (CD. progetto speciale 26/3100/A), secondo il disciplinare di convenzione predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno, soggetto attuatore dell'intervento ed aveva costituito plurimi rapporti professionali con l’ing. [OSCURATO:PERSONA], i cui compensi erano stati successivamente liquidati con sentenze passate in giudicato della Corte d'Appello di Catanzaro, occorrendo stabilire se tutte tali pretese riguardassero i progetti speciali in cui era subentrata la Regione, assumendone anche l’onere economico. Ha respinto sia l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, poiché le precedenti pronunce avevano riconosciuto anche al Trevisan - non solo a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA]. –la spettanza del compenso, sia l’eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario a favore di quello fallimentare, poiché la domanda non era stata proposta da o nei confronti di soggetti falliti, ma dal Trevisan e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Richiamati l’art. 9 d.lgs. 96/1993 e il provvedimento commissariale n. 6033/1996, la Corte di merito ha evidenziato che il Commissario ad acta, facendo seguito ad una richiesta della Regione [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato la concessione al Consorzio per l’attuazione del progetto speciale ed aveva altresì disposto: a) il subentro del Ministero delle infrastrutture nel rapporto relativo al contratto d'appalto stipulato con il raggruppamento Lodigi ani - Italstrade – [OSCURATO:PERSONA], solo ed esclusivamente per la parte inerente al contenzioso, restando in ogni caso in capo al Consorzio tutti i rapporti derivanti dagli altri contratti da questi conclusi per l'esecuzione del progetto, ed in particolare i rapporti derivanti da tutti gli incarichi di studio, progettazione, direzione lavori e quant'altro, affidati dal Consorzio medesimo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. o nei quali quest'ultima era subentrata; c) che le opere eseguite ed il progetto 2613100/A - Diga sul [OSCURATO:PERSONA] a Gameli – fossero trasferite alla Regione [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del comma 3, art. 9 del D.L. va 3 aprile 1993 n. 96; d) che la Regione [OSCURATO:PERSONA], dopo aver verificato l'utilità del completamento dell'opera in relazione alla propria pianificazione nel settore delle [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto formulare al Ministero dei LL.PP. le necessarie proposte e richieste operative di ulteriori finanziamenti ai sensi dell'art. 17 della L. e 34111995. Ha osservato che il provvedimento commissariale presentava un duplice contenuto, constando di due atti assunti in consecuzione l'uno all'altro, ma non necessariamente conseguenziali: con il primo era stata adottata la revoca della concessione secondo i poteri di cui all'art. 11 del disciplinare di concessione; con il secondo era stato disposto il trasferimento dell'opera alla Regione [OSCURATO:PERSONA], con conseguente subentro di quest’ultima nei restanti rapporti rimasti in capo al Consorzio, essendo tale effetto previsto dal d.lgs. 96/1993, cui il provvedimento commissariale non aveva derogato, ciò sull’assunto che la realizzazione della Diga sull’Esaro non era stata completata al momento dell’adozione del decreto commissariale, dovendo farsi applicazione l’art. 9, comma quarto, d.lgs. 96/1993, che, in tali ipotesi, prevedeva il subingresso dell’ente destinatario delle opere in corso di completamento in tutti i rapporti facenti capo all’originario ente affidatario. Il fatto che il progetto non fosse stato eseguito era provato da una molteplicità di circostanze: la revoca della concessione era stata sollecitata dalla Regione proprio per l’impossibilità del Consorzio di provvedere alla messa in sicurezza dei lavori; era stato poi demandato all’Amministrazione regionale il compito di valutare l’opportunità di procedere all’ultimazione dei lavori e di richiedere i relativi finanziamenti pubblici, richiesta poi formalizzata con le delibere regionali nn. 4588/1997 e 6591/1998. Il subentro poteva operare - a parere del Giudice territoriale – nelle sole obbligazioni oggetto delle pronunce nn. 509/1998 e 318/2003, poiché la sentenza n. 487/1997 riguardava opere ormai esaurite o neppure iniziate, comunque non rientranti nel progetto speciale e, quindi, mai trasferite alla Regione. La sentenza ha infine respinto la domanda di risarcimento del danno provocato dall’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. a causa del mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali e dalla vendita di taluni cespiti immobiliari originariamente in capo al Trevisan, resasi necessaria per far fronte alla mancanza di liquidità, per carenza di prova del pregiudizio, dichiarando assorbita ogni altra questione e regolando le spese. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso in quattro motivi; la Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con ricorso incidentale in tre motivi, cui il Trevisan ha replicato con controricorso ai sensi dell’art. 371, comma quarto, c.p.c.. Le altre parti non hanno svolto difese. La causa è stata decisa nelle forme di cui all’art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per ragioni di ordin e logico va esaminato preliminarmente il ricorso incidentale. Il primo motivo è rubricato come violazione degli artt. 81 e 112 c.p.c., denunciando la contraddittorietà della motivazione riguardo al rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’ing. Trevisan. Sostiene la Regione che il credito scaturiva da un unico rapporto obbligatorio che faceva capo anche alla [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita, e che pertanto la controparte poteva richiedere il pagamento solo a nome e nell’interesse della società e non in proprio, dovendo considerarsi che il curatore del fallimento aveva più volte sollecitato il pagamento, che i progetti relativi alla Diga sull’Esaro erano stati acquisiti alla massa con provvedimento del giudice delegato e che la Curatela aveva agito in via monitoria nei confronti della Regione per ottenere il pagamento delle somme spettanti alla società fallita, con intervento nei successivi giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. anche di taluni creditori concorsuali. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sull’assunto che il credito relativo alla diga dell’Esaro competeva alla [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita, o comunque era imputabile dal lato attivo a più soggetti e scaturiva da un unico rapporto professionale, per cui la domanda doveva essere proposta anche nei confronti della società fallita dinanzi al Tribunale fallimentare. I due motivi sono infondati. È indiscusso che il Trevisan era stato incaricato in proprio della direzione tecnica e della progettazione esecutiva delle opere dell’alto Esaro con convenzione del 30.4.1976. Solo successivamente, con atto aggiuntivo del 20.6.1980, alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata affidata la progettazione generale di massima di tutte le opere previste nello schema generale per l’utilizzazione ottimale delle risorse idriche disponibili, essendosi in presenza quindi non di un unico rapporto professionale instaurato dalla società, ma di conferimenti distinti, facenti capo anche a [OSCURATO:PERSONA], fondati su autonomi titoli costitutivi. Dall’esame delle pronunce arbitrali e di quelle nn. 486/1997, 609/1998 e 318/2003, rese a definizione dei giudizi di impugnazione dei lodi, si trae conferma del fatto che il Consorzio era stato condannato a pagare il compenso sia all’ing. Trevisan, che alla [OSCURATO:SOCIETA]., con pronunce passate in giudicato. La circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata dichiarata fallita non escludeva la competenza del tribunale ordinario né incideva sulla validità della sentenza: i rapporti tra giudice ordinario e giudice fallimentare non si declinano in termini di competenza ma di rito, configurandosi una mera ripartizione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario (Cass. 2487/20014; Cass.21009/2020; Cass. 21669/2013; Cass. 15382/2014; Cass.7579/2011), fermo peraltro che il tribunale fallimentare ha cognizione, ai sensi dell’art. 24 L.F, sulle pretese che scaturiscono dall’apertura della procedura concorsuale, non su quelle già presenti nel patrimonio della società fallita al momento della dichiarazione di insolvenza (Cass. 17057/2004; Cass. 21708/2005; Cass. 23248/2005; Cass. 9787/2022; Cass. 30298/2017). Il credito era azionabile separatamente da ciascun creditore, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della fallita, stante la divisibilità dell’obbligazione (avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro), dovendo il giudice pronunciare l'eventuale condanna all'adempimento dell'obbligazione soltanto pro quota (Cass. 2628/1966). Peraltro, anche nelle obbligazioni indivisibili, ciascun creditore può agire per l’intero, come esplicitamente riconosce il primo comma dell’art. 1319 c.c. (cfr. Cass. 254/2022 e Cass. 24467/2017, entrambe in tema di esecuzione specifica di un preliminare di vendita immobiliare; Cass. 4804/1994; Cass. 5589/1980 che riconosce l’inscindibilità del giudizio solo in grado di appello ove tutti i concreditori abbiano agito per l’adempimento). 2. Il te rzo motivo denuncia la violazione dell’art. 9 d.lgs. 96/1993, del provvedimento del Commissario ad acta n. 6033/1996, e degli artt. 1 e 2 L.R. [OSCURATO:PERSONA] 12/2006, per aver la sentenza erroneamente distinto la regolazione degli effetti della revoca della concessione d’opera pubblica da quelli relativi al subentro della Regione nelle obbligazioni pregresse facenti capo al soggetto attuatore. Si sostiene che il provvedimento commissariale aveva revocato la concessione, ma lasciando esplicitamente permanere a carico del Consorzio l’obbligo di pagare il compenso per la progettazione; inoltre, benché posto in liquidazione con legge regionale n. 12/2006, l’ente consortile avrebbe dovuto procedere all’accensione dei finanziamenti proprio allo scopo di estinguere la debitoria pregressa ancora insoddisfatta, di cui non doveva rispondere la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Come è posto in rilievo dalla sentenza, le opere per le quali erano state espletate le attività di progettazione e direzione dei lavori e per le quali la spettanza del compenso era stata accertata, nei confronti del Consorzio, con sentenze passate in giudicato, non erano state completate al momento dell’adozione del Decreto commissariale n. 6033/1996. La revoca era stata anzi sollecitata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] “preoccupata quanto alla "finalizzazione delle somme erogate ai lavori di messa in sicurezza della Diga"; ottenuta l’assegnazione delle opere, la Regione aveva richiesto finanziamenti anche per il loro completamento con delibere nn. 6591/1997 e 4588/1997. Posta tale premessa in fatto - che il ricorso non pone specificamente in discussione – deve evidenziarsi come il decreto n. 6033/1996 presentasse effettivamente un contenuto complesso, avendo il Commissario, per conto dell’amministrazione statale, esercitato preliminarmente la facoltà - consentita dall’art. 11 del disciplinare allegato all’atto di concessione - di sostituirsi al concessionario nei contratti da questi concluso per l’esecuzione delle opere in concessione, subentro o sostituzione esplicitamente circoscritta al contratto di appalto con il raggruppamento di imprese Lodigiani-[OSCURATO:PERSONA], con espressa esclusione degli oneri di progettazione. Di conseguenza, per effetto di tale prima determinazione, solo i rapporti con le imprese esecutrici potevano considerarsi acquisiti al Ministero; le altre posizioni attive e passive erano rimaste in capo al Consorzio, ma solo fin quando quest’ultimo avesse conservato la titolarità della concessione e il compito di completare i lavori. Una volta assegnata l’opera da ultimare alla Regione [OSCURATO:PERSONA], era quest’ultima a dover far fronte ai debiti in base alla disposizione del comma quarto dell’art. 9 d.lgs. 96/1993. Gli effetti dell’assegnazione delle opere –e dunque il subentro della Regione nelle posizioni attive e passive nei confronti dei progettisti –non erano vanificati da quanto disposto dal Commissario ad acta riguardo alla sorte dei contratti di appalto con il raggruppamento delle imprese esecutrici. Come si è detto, il provvedimento si limitava a contemplare – riguardo a questi ultimi - la sostituzione del Ministero al Consorzio nei rapporti pregressi, nell’esercizio del generale potere sostitutivo consentito dall’art. 11 del disciplinare. I debiti verso i progettisti erano transitati alla Regione proprio perché rimasti in capo al Consorzio, non avendo il Ministero – in sostituzione della Casmez - inteso subentrare (ai sensi dell’art. 11 del disciplinare di concessione) nella totalità dei contratti a suo tempo perfezionati dal Consorzio affidatario. Il decreto commissariale, nel disporre la revoca dell’affidamento, non conteneva – quindi - alcuna disposizione contraria all’operatività del subentro nei rapporti gravanti sul Consorzio da parte dell’Amministrazione destinataria delle opere (la Regione [OSCURATO:PERSONA]), così come invero previsto dal comma quarto del già citato art. 9, non ponendosi in contrasto con la norma primaria. Veniva dunque in considerazione il discrimine tra opere completate e opere non completate al momento dell’adozione del provvedimento commissariale n. 6033/1996. L’art. 9 d.lgs. 96/1993 attribuiva alla competenza del Ministero dei lavori pubblici - che poteva avvalersi di uno o più commissari ad acta - le attività di trasferimento dei progetti specia li e delle opere di cui alladelibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultanti dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il commissario ad acta, accertata la effettiva situazione delle opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente, previa valutazione dell'utilità del completamento e delle priorità e compatibilità ambientali, doveva provvedere, per le opere in cui la valutazione avesse dato un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori. Il terzo comma dell’art. 9 cit. aveva previsto il trasferimento delle opere già completate ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta, precisando che il Ministero dei lavori pubblici avrebbe provveduto al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelle dovute a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto, norma che questa Corte ha interpretato nel senso di non escludere la possibilità di trasferire al soggetto destinatario delle opere completate tutti i pregressi rapporti costituiti dall’originario affidatario (Cass. s.u. 7756/1998, secondo cui detta successione, anche se prevista dal 4 comma dell'art.9 D.lgs. 96/1993 solo per le opere ancora in corso di esecuzione, non può ritenersi esclusa nell'ipotesi di opere già completate, posto che il terzo comma dello stesso art.9, dopo aver stabilito che tali opere sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal Commissario ad acta, determina i modi con i quali, anche per esse, il Ministero dei LL. PP. provvede al pagamento degli importi ancora dovuti all'appaltatore o al concessionario). Nell’ipotesi in cui le opere non completate fossero state attribuite agli enti destinatari, il comma quarto prevedeva l'immediata successione del destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente per effetto dell’adozione del decreto del commissario ad acta. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario doveva poi far fronte alle eventuali controversie insorte, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data. Il provvedimento commissariale, nel disporre il subentro del Ministero in taluni soltanto dei rapporti facenti capo al Consorzio, non aveva – in definitiva - introdotto alcuna deroga alla successione prevista dal comma quarto dell’art. 9, essendosi l’amministrazione statale avvalsa della facoltà di subentro già consentita dal disciplinare di incarico, così impedendo che il Consorzio dovesse rispondere dei debiti verso le appaltatrici, ma lasciando permanere in capo a quest’ultimo il debito verso i progettisti, in cui è poi subentrata la Regione ai sensi del comma quarto del citato art. 9. Non conduce a conclusioni diverse il disposto degli artt. 1 e 2 L.R. [OSCURATO:PERSONA], che si limitava a prevedere che “ai fini della definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati, il Commissario liquidatore era autorizzato alla accensione di un mutuo per l'importo residuo della situazione debitoria rappresentata dal medesimo Commissario in € 36.000.000,00, nulla disponendo in deroga agli effetti delle successione nei debiti riguardo agli appalti di cui si discute. 3. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 99, 112, 115, 342 c.p.c. e 2907 c.c., per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto che la domanda di adempimento riguardasse i soli compensi liquidati con sentenze nn. 486/1997, 509/1998 e 318/2003, avendo gli attori invece chiesto il pagamento per tutte le attività professionali, incluse quelle relative alla progettazione della [OSCURATO:PERSONA] e le cd. opere minori, come evidenziato a pag. 3 della citazione introduttiva. Il motivo è infondato. È indubbio che il ricorrente, oltre a dar atto che i crediti professionali erano ormai accertati con sentenze passate in giudicato, aveva anche sostenuto che le prestazioni complessivamente svolte a favore del Consorzio consistevano nella progettazione e direzione dei lavori della Diga sull’[OSCURATO:PERSONA], il piano Crati, la diga sul [OSCURATO:PERSONA] e le cd. progettazioni minori (cfr. citazione di primo grado, pag. 1). Nell’atto introduttivo erano indicati i diversi atti di incarico per ciascuna prestazione, specificando che la progettazione della [OSCURATO:PERSONA] era stata affidata con atto integrativo del 3.3.1983 (cfr. citazione, pag. 3), e che i contenziosi poi definiti con le pronunce passate in giudicato concernevano tutte le attività finalizzate alla realizzazione della Diga sull’Esaro e il cd. piano Prati (cfr. citazione, pag. 6). Tuttavia, la domanda era sicuramente volta a far accertare il subentro della Regione quale effetto legale delle disposizioni adottate con il Decreto commissariale n. 6033/1996 e nei soli debiti oggetto dei giudicati. Si sosteneva – sempre nella citazione introduttiva - che il debito doveva gravare sulla Regione quale assegnataria dell’opera ed in forza del predetto decreto, che però, come dedotto dagli stessi ricorrenti, aveva definito i soli rapporti afferenti alla realizzazione della Diga sull’Esaro, oggetto del progetto speciale 26/3100/A (citazione introduttiva pag. 6 e 9 e ss.), tanto da invocare la disapplicazione del provvedimento commissariale nella parte in cui aveva previsto, sempre con esclusivo riferimento a dette opere, che gli oneri di progettazione restassero a carico del Consorzio. Analoghe deduzioni difensive erano a fondamento della domanda di arricchimento ingiustificato, come si rileva ugualmente dal contenuto della citazione (cfr. pag. 20 e ss.). Decisiva è poi la considerazione che la quantificazione delle somme pretese in giudizio corrispondevano a quelle che la Corte di merito, pronunciando sull’impugnazione dei lodi arbitrali, aveva inizialmente liquidato a carico del Consorzio con le decisioni nn. 486/1997, 509/1998 e 318/2003, come pure il fatto che due delle tre sentenze richiamate in citazione siano state ritenute opponibili alla Regione in forza nel subentro nei rapporti professionali; la terza sentenza – n. 486/1997 – riguardava il cd. piano Crati, non anche la progettazione della [OSCURATO:PERSONA] e le cd. opere minori, a conferma che le spettanze maturate per tali attività non erano oggetto di causa. E’ quindi escluso che la Corte di merito abbia riduttivamente interpretato la domanda: oltre ad un generico richiamo all’oggetto delle pronunce con cui era stato quantificato e riconosciuto il compenso, nella citazione introduttiva non vi era compiuta deduzione circa la volontà di ottenere il pagamento da parte della Regione del compenso per l’intera attività svolta, oltre a quanto ricadente nell’ambito applicativo del Decreto n. 6033/1996 per effetto dell’art. 9 d.lgs. 96/1993, o in aggiunta alle somme quantificate con le pronunce arbitrali, confermate dalla Corte d’appello. 4. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto che la Regione fosse subentrata solo nei rapporti definiti con le sentenze nn. 509/1998 e 318/2003, ma non in quelle di cui alla sentenza n. 486/1997, relativa al piano Crati - riguardante la progettazione di massima per l’utilizzazione intersettoriali delle risorse idriche regionali, non incluse nel progetto speciale 26/3100/A - in quanto opere ormai ultimate al momento del subentro della Regione. Si sostiene che, per contro, il cd. piano Crati costituiva un piano globale per il razionale sfruttamento delle risorse idriche del territorio interessato e ricomprendeva, quindi, anche la realizzazione delle dighe sul [OSCURATO:PERSONA], Tarsia e sul torrente Laurenzana, concepiti come invasi interconnessi e collegati tra loro. Il piano, costituendo uno studio preliminare dei vari invasi, era parte del progetto speciale 26/3100/A; proprio perciò la redazione del piano era stata concepita come incarico integrativo rispetto alla convenzione di affidamento della progettazione della Diga dell’Esaro, tanto risultando dal parere n. 261/1985 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla stessa sentenza 486/1997 e delle delibereregionali 4588/1997 e 6591/1998. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2729 e 2730 c.c. 115, 116 e 229 c.p.c., per aver la sentenza affermato che il Trevisan aveva riconosciuto in giudizio che il piano Crati non era parte del progetto speciale 26/3100/A, circostanza mai dichiarata dal difensore, non avendo eventuali ammissioni in tal senso alcun valore confessorio. I due motivi sono infondati. Valorizzando il contenuto dei due lodi arbitrali, confermati dalla Corte d’appello con le sentenze citate in atti, la pronuncia impugnata ha precisato che il decreto commissariale si riferiva esclusivamente alla realizzazione della diga sull’Esaro (opere dell’invaso sull’Esaro, realizzate e valutate per lotti), di cui al progetto speciale 26/3100/A, precisando che ad esse facevano riferimento anche le successive convenzioni tra il Consorzio, la Trevisan e la [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza 486/1997 aveva invece ad oggetto – come ha precisato la Corte distrettuale - le progettazioni di massima per l’utilizzazione intersettoriale delle risorse idriche (piano Crati), non ricomprese nel progetto speciale trasferito alla Regione che –come già disposto dal decreto Commissariale costituente il titolo in forza del quale la Regione era subentrata nei rapporti con i professionisti – riguardava i lavori di costruzione della Diga dell’Esaro (cfr. sentenza pag. 14 e pag. 21). Tanto traspare dallo stesso decreto commissariale, che, in premessa, richiamava proprio il progetto di realizzazione della diga come definita nel progetto speciale. In sostanza, anche a voler riconoscere che la Diga sull’Esaro fosse complessivamente inserita nell’ambito di una più ampia programmazione di opere interconnesse (cfr. piano Crati), resta che, secondo la sentenza, la Regione era subentrata solo nei rapporti riferibili alla realizzazione della diga e nei limiti degli interventi previsti nel progetto speciale. Le conclusioni della Corte territoriale appaiono incensurabili: competeva, invero, al giudice di merito l’accertamento circa l’individuazione delle opere oggetto di destinazione regionale e perciò ricadenti tra quelle previste dal decreto commissariale (fossero bisognevoli o meno di ulteriori integrazioni), cui inequivocabilmente si riferiva il decreto 6033/1996. La correlazione tra i diversi interventi, necessariamente interconnessi, e la loro appartenenza ad un progetto unitario non escludevano affatto che il subentro fosse limitato ad una soltanto delle articolazioni esecutive del piano Crati. La soluzione accolta appare logicamente motivata attraverso il richiamo agli atti processuali e, segnatamente, al contenuto del decreto commissariale, essendo le stesse ammissioni del difensore –cui la pronuncia non ha affatto attribuito valore confessorio – un elemento meramente confermativo delle altre risultanze. Quanto alle ulteriori illegittimità denunciate in ricorso, va ricordato che la violazione dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., può essere prospettata in cassazione ove si alleghi che il giudice, nell’esaminare unaprova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", o quando il giudice abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, restando esclusa la possibilità di censurare – da tale prospettiva - le conclusioni che il giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass. 11892/2016; Cass.13960/2014; Cass. 26965/2007). Analogamente, per ritenere violato l’art. 115 c.p.c. occorre che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio, ove sia contemplato un potere officioso di indagine (Cass. s.u. 20867/2020; Cass. 16016/2021). 5. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cos t., censurando la pronuncia di assorbimento delle domande proposte in via subordinata, a seguito dell’accoglimento solo parziale di quelle proposte in via principale. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, avendo escluso che la Regione fosse subentrata nelle obbligazioni di cui alle attività oggetto del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto considerare che tale subentro discendeva comunque dall’adozione del piano previsto dall’art. 10 L. 183/1989 a seguito della soppressione della Cassa per il mezzogiorno; nulla avrebbe poi disposto la sentenza in merito alla domanda di indebito arricchimento. Il motivo è infondato. Si è evidenziato che la domanda di primo grado volta al pagamento dei compensi professionali evocava, quale fondamento giustificativo dell’obbligo gravante sulla Regione, il subentro nei rapporti con i professionisti limitatamente alla progettazione della diga dell’[OSCURATO:PERSONA] e del piano Crati, in conseguenza delle disposizioni adottate con decreto commissariale n. 6033/1996, ai sensi del d.lgs. 96/1993. L’esame della citazione conduce – in particolare – a negare che la Regione fosse stata chiamata a rispondere dell’adozione del piano Crati a seguito, non del decreto commissariale, ma di un eventuale subentro della Regione quale conseguenza automatica della soppressione della Cassa per il Mezzogiorno disposta con L. 183/1989. Il ricorso non specifica, peraltro, ove e se fosse stata avanzata già in primo grado una richiesta fondata sugli effetti della soppressione della Casmez e della conseguente adozione del [OSCURATO:PERSONA] da parte della Regione. La formulazione dell’azione in secondo grado, di cui dà atto il ricorso (pag. 35), richiamando il motivo di gravame proposto alle pagg. 27 e ss. dell’atto di appello, era inammissibile, non essendo il giudice tenuto a pronunciare (cfr. Cass.24445/2010; Cass. 22784/2018; Cass. 20363/2021). Definiti in tali termini le questioni dibattute, una volta escluso che il provvedimento commissariale interessasse anche gli ulteriori rapporti intrattenuti con il Consorzio, ogni altra richiesta, specie a titolo di ingiustificato arricchimento, era assorbita (avendo la Corte di merito già accolto la domanda ai sensi dell’art. 9, comma quarto, L. 96/1993), o era stata implicitamente respinta, dato che il subentro non aveva riguardato né la totalità dei rapporti professionali intrattenuti con il Consorzio, né si fondava su un titolo giustificativo diverso ed ulteriore rispetto al provvedimento commissariale. Sono – per tali ragioni - respinti entrambi i ricorsi, princi pale e incidentale, con compensazione delle spese di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente le spese di legittimità. Ai sensi dell'art. 13,