Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:117
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]387/04
EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione della [OSCURATO:PERSONA] — Aiuti di Stato — Interesse ad agire — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 30 aprile 2007
Massime dell’ordinanza
1.
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)
2.
Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas
a effetto serra
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)
3.
Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas
a effetto serra
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)
4.
Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas
a effetto serra (PNA)
(Art. 226 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)
5.
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti idonei a modificare una determinata situazione giuridica
(Art. 230 CE)
6.
Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas
a effetto serra
(Art. 88, n. 3, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)
7.
Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas
a effetto serra
(Art. 88, n. 3, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)
8.
Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas
a effetto serra (PNA)
(Artt. 87 CE e 88 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87)
1. Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse
all’annullamento dell’atto in questione. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto controverso possa produrre
di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.
Riguardo ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ad un piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissioni dei gas
a effetto serra (PNA) che ha respinto il detto PNA solo nella parte in cui prevedeva alcune misure di adeguamento ex post
dell’assegnazione di quote di emissione, dichiarando tali misure incompatibili con i criteri nn. 5 e 10 dell’allegato III
della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella [OSCURATO:PERSONA],
l’esistenza di un interesse ad agire dipende dalla natura giuridica della procedura d’esame e dal potere decisionale della
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 e, in particolare, dalla questione se la decisione di cui
trattasi comporti l’autorizzazione del PNA nella sua totalità.
(v. punti 96, 98)
2. Il controllo preventivo, ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella [OSCURATO:PERSONA], effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una notifica da parte
di uno Stato membro di un piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra (PNA) non porta
necessariamente a una decisione di autorizzazione, dato che la [OSCURATO:PERSONA] deve intervenire solo qualora ritenga necessario
sollevare obiezioni nei confronti di alcune parti del PNA notificato e prendere, in caso di rifiuto dello Stato membro di
modificare il proprio PNA, una decisione di rigetto. Inoltre, tali obiezioni e tale decisione di rigetto devono intervenire
entro tre mesi dalla notifica del PNA. In mancanza, infatti, il PNA notificato acquista carattere definitivo e beneficia di
una presunzione di legittimità che consente allo Stato membro di attuarlo nel periodo di assegnazione pertinente. Pertanto,
tale controllo particolare si fonda su una presunzione di legittimità della misura statale che è soggetta solo a un divieto
temporaneo di attuazione. Ne consegue che nessuna decisione della [OSCURATO:PERSONA] che comporti il rigetto di un PNA o di talune
sue parti – neanche qualora implichi un’accettazione esplicita da parte della [OSCURATO:PERSONA] di altre parti del PNA o considerazioni
in cui quest’ultima esponga i motivi per cui non intende sollevare obiezioni nei loro confronti, e neanche qualora tale decisione
sia seguita dall’accettazione delle modifiche apportate al PNA – può essere considerata un’autorizzazione, in quanto atto
costitutivo di diritti, dato che, per loro natura, le misure notificate in tale contesto non necessitano di siffatta autorizzazione.
(v. punto 115)
3. La procedura d’esame avviata ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella [OSCURATO:PERSONA], mira, fatta salva la possibilità di controllo preventivo da
parte della [OSCURATO:PERSONA], a garantire agli Stati membri la certezza del diritto e a consentire loro di essere rapidamente informati
sulle modalità con cui possono assegnare le quote di emissione e gestire il sistema di scambio di quote in base al loro piano
nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) nel periodo di assegnazione considerato.
Infatti, data la brevità di tale periodo, sia la [OSCURATO:PERSONA] sia gli Stati membri hanno un legittimo interesse a che qualsiasi
controversia relativa al contenuto del PNA sia risolta rapidamente e a che tale PNA non sia esposto, per l’intero suo periodo
di validità, al rischio di contestazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’attuazione degli obiettivi della direttiva
2003/87, secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, verrebbe ostacolata dal divieto di dare
attuazione ai PNA fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione di autorizzazione.
(v. punti 117-118)
4. In mancanza di un potere generale di autorizzazione stricto sensu della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del piano nazionale per
l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) notificato da uno Stato membro, la mancanza di obiezioni
da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] alla scadenza del termine di tre mesi di cui all’art. 9, n. 3, prima frase, della direttiva
2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella [OSCURATO:PERSONA], non comporta
alcuna presunzione o finzione giuridica di autorizzazione del PNA. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] dispone soltanto di un
potere di controllo e di rigetto limitato, circoscritto ai soli criteri elencati nell’allegato III e nelle disposizioni dell’art. 10
della menzionata direttiva. Pertanto, alla scadenza del detto termine ne consegue solo che il PNA – che beneficia di una presunzione
di legittimità, salvo obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] – acquista carattere definitivo e può essere messo in atto dallo Stato membro
senza bisogno di alcuna autorizzazione generale da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tale valutazione è corroborata dal fatto che l’art. 9,
n. 3, della direttiva di cui trattasi non prevede espressamente alcuna disposizione che introduca una presunzione o una finzione
giuridica, il che peraltro potrebbe compromettere il potere di controllo conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 226 CE e che
quest’ultima deve poter esercitare.
(v. punti 120-122)
5. Solo il dispositivo di una decisione è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio.
Per contro, gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di
un ricorso di annullamento e possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice comunitario solo qualora, in
quanto motivazione di un atto arrecante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto,
o se, quanto meno, tale motivazione sia idonea a modificare il merito di quanto è stato deciso nel dispositivo dell’atto in
questione. Poiché, in linea di principio, il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione, esso va interpretato,
se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione.
Di conseguenza, in mancanza di una presa di posizione giuridicamente vincolante su una regola nel dispositivo di una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] relativa ad un piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra, ai sensi
dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella [OSCURATO:PERSONA], la motivazione di tale decisione, nella parte concernente la suddetta regola e la sua eventuale compatibilità
con la normativa in materia di aiuti di Stato, è sottratta al controllo del giudice comunitario nell’ambito di un ricorso
di annullamento proposto contro questa stessa decisione ai sensi dell’art. 230 CE e non può costituire il fondamento di un
qualsivoglia interesse ad agire di un operarore economico.
(v. punti 127, 130)
6. L’obbligo per uno Stato membro di notificare alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, qualsiasi progetto diretto
a istituire un aiuto di Stato è giuridicamente distinto e, in linea di principio, indipendente da quello relativo alla notifica
di un piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) ai sensi dell’art. 9, n. 3, della
direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella [OSCURATO:PERSONA].
Una decisione basata unicamente sull’art. 9, n. 3, di tale direttiva e non sugli artt. 87 CE e 88 CE, di per sé, consente
alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare, sugli aspetti di aiuto di Stato del PNA di cui trattasi, solo una valutazione sommaria alla
luce della normativa in materia di aiuti di Stato, il che non osta all’eventuale successiva adozione di una decisione formale
ai sensi dell’art. 88, n. 3, terza frase, CE.
(v. punto 133)
7. Né la direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella [OSCURATO:PERSONA],
adottata sul solo fondamento dell’art. 175 CE e non su quello dell’art. 89 CE, né misure giuridicamente non vincolanti adottate
in tale contesto possono validamente limitare la portata e l’effetto utile delle regole relative al controllo degli aiuti
di Stato. Infatti, fatto salvo l’obbligo che la [OSCURATO:PERSONA] ha di tener conto della possibilità di conflitti tra le disposizioni
di un piano nazionale per l’assegnazione delle dette quote (PNA) e la normativa in materia di aiuti di Stato, nell’ambito
di una procedura di esame ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, e dell’eventualità che la notifica di un PNA
possa anche costituire una notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, in mancanza di un fondamento normativo pertinente la
direttiva 2003/87 non può costituire una lex specialis che consenta il controllo degli aiuti di Stato nell’ambito della procedura
d’esame di cui al detto art. 9, n. 3.
(v. punti 132, 134)
8. Il criterio n. 5 dell’allegato III della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che occorra rispettare gli artt. 87 CE e 88 CE anche nel contesto
dell’attuazione dei piani nazionali di assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra, è solo l’espressione di
un principio consolidato di diritto comunitario, secondo cui ogni atto di diritto derivato dev’essere attuato in modo tale
da non violare le norme del Trattato né alcun’altra norma di diritto primario, quali i principi generali del diritto o i diritti
fondamentali. Tuttavia, siffatto obbligo generale di rispettare il diritto comunitario non può comportare l’obbligo di svolgere
una procedura amministrativa conformemente a tutte le disposizioni procedurali e sostanziali pertinenti, come quelle del regolamento
n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE, bensì impone alla [OSCURATO:PERSONA] unicamente di effettuare
una valutazione sommaria ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/87. Infine, la procedura di esame ai sensi dell’art. 9,
n. 3, di tale direttiva non consente in alcun caso alla [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare gli Stati membri a derogare a disposizioni
di diritto comunitario che non sono contenute nella direttiva stessa.
(v. punto 135)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
30 aprile 2007 (
*
)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 2003/87/CE – Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione della [OSCURATO:PERSONA] – Aiuti di Stato – Interesse ad agire – Irricevibilità»
Nella causa T‑387/04,
EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg AG,
con sede in Karlsruhe ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti C.-D. Ehlermann, M. Seyfarth, A. Gutermuth e M. Wissmann,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. U. Wölker, M. Niejahr e T. Scharf, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e U. Forsthoff, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti D. Sellner e U. Karpenstein,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 luglio 2004, C(2004) 2515/2 def., relativa
al piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella [OSCURATO:PERSONA] e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(GU L 275, pag. 32),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Ambito normativo
1 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella [OSCURATO:PERSONA] e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275,
pag. 32), istituisce, con effetto dal 1° gennaio 2005, un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «sistema per lo scambio di quote») al fine di promuovere la riduzione delle emissioni dei
gas a effetto serra, in particolare del biossido di carbonio (in prosieguo: il «CO
2
»), secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica (art. 1 della direttiva 2003/87). Tale direttiva
si fonda sugli obblighi incombenti alla [OSCURATO:PERSONA] in forza della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
e del protocollo di Kyoto. Quest’ultimo è stato approvato con decisione del Consiglio 25 aprile 2002, 2002/358/CE, riguardante
l’approvazione, a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130, pag. 1), ed è entrato in vigore il 16 febbraio
2005.
2 [OSCURATO:PERSONA] e i suoi Stati membri si sono impegnati a ridurre, nel periodo 2008‑2012, le emissioni antropiche aggregate dei
gas a effetto serra elencate nell’allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell’8% rispetto al livello del 1990 [punto
(4) della direttiva 2003/87].
3 A tal fine, la direttiva 2003/87 prevede in sostanza che le emissioni dei gas a effetto serra degli impianti elencati nell’allegato I
devono essere previamente autorizzate ed essere oggetto di un’assegnazione di quote conformemente ai piani nazionali per l’assegnazione
(in prosieguo: i «PNA»). Se un gestore riesce a ridurre le sue emissioni, le quote eccedentarie possono essere vendute ad
altri gestori. Viceversa, il gestore di un impianto le cui emissioni siano eccessive può acquistare le quote necessarie presso
un gestore che disponga di eccedenze.
4 Ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87, rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, tra l’altro, alcuni
impianti attivi nel settore dell’energia, ossia gli impianti di combustione di potenza calorifica superiore a 20 megawatt
(MW), le raffinerie di petrolio e le cokerie.
5 La direttiva 2003/87 prevede una prima fase compresa tra il 2005 e il 2007 (in prosieguo: il «primo periodo per l’assegnazione»),
che precede il primo periodo di impegni previsto dal protocollo di Kyoto, e una seconda fase compresa tra il 2008 e il 2012
(in prosieguo: il «secondo periodo per l’assegnazione»), corrispondente al suddetto primo periodo di impegni (art. 11 della
direttiva 2003/87).
6 Più concretamente, il sistema di scambio delle quote si fonda, da un lato, sull’obbligo di autorizzazione preventiva ad emettere
gas a effetto serra (artt. 4-8 della direttiva 2003/87) e, dall’altro, su quote che autorizzano il gestore titolare ad emettere
una certa quantità di gas a effetto serra (art. 12, n. 3, della direttiva 2003/87).
7 Le condizioni e le procedure in base alle quali le autorità nazionali competenti assegnano le quote, in base a un PNA, ai
gestori degli impianti sono previste agli artt. 9-11 della direttiva 2003/87.
8 L’art. 9, n. 1, primo comma, della direttiva 2003/87 precisa:
«Per ciascun periodo di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un [PNA] che determina le quote
totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri
obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell’allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni
del pubblico. Fatto salvo il trattato, la [OSCURATO:PERSONA] elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l’attuazione
dei criteri elencati nell’allegato III».
9 [OSCURATO:PERSONA] ha elaborato i suddetti orientamenti nella comunicazione 7 gennaio 2004, COM(2003) 830 def., sugli orientamenti
destinati ad assistere gli Stati membri nell’applicazione dei criteri elencati all’allegato III della direttiva 2003/87, e
sulle circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore (in prosieguo: gli «orientamenti della [OSCURATO:PERSONA]»).
10 L’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2003/87 stabilisce inoltre quanto segue:
«Per il periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, il [PNA] è pubblicato e notificato alla [OSCURATO:PERSONA] e agli altri Stati
membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il [PNA] è pubblicato e notificato alla [OSCURATO:PERSONA] e agli altri
Stati membri almeno diciotto mesi prima dell’inizio del periodo in questione».
11 L’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 dispone:
«Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un [PNA] di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA]
può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l’articolo 10 o con i criteri elencati nell’allegato III.
Lo Stato membro prende una decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte
della [OSCURATO:PERSONA] delle modifiche che esso propone. [OSCURATO:PERSONA] giustifica ogni decisione di rigetto».
12 Ai sensi dell’art. 10 della direttiva 2003/87, gli Stati membri devono assegnare per il primo periodo almeno il 95% delle
quote a titolo gratuito.
13 L’art. 11 della direttiva 2003/87, relativo all’assegnazione e al rilascio di quote, così recita:
«1. Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che
assegnerà in tale periodo nonché in merito all’assegnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa
almeno tre mesi prima dell’inizio del suddetto triennio, sulla base del [PNA] di cui all’articolo 9 e nel rispetto dell’articolo 10,
tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.
2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro
decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo per l’assegnazione
di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo in oggetto,
sulla base del [PNA] di cui all’articolo 9 e nel rispetto dell’articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni
del pubblico.
3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle disposizioni del trattato, in particolare agli articoli 87
e 88. Nel decidere in merito all’assegnazione delle quote di emissioni, gli Stati membri tengono conto della necessità di
permettere ai nuovi entranti di accedere a tali quote.
(…)».
14 L’allegato III della direttiva 2003/87 elenca undici criteri applicabili ai PNA.
15 Il criterio n. 1 dell’allegato III è del seguente tenore:
«La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l’obbligo degli Stati membri di limitare
le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358(…) e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale
delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo
di applicazione della presente direttiva e, dall’altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente
con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime
esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad
un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell’obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione
2002/358(…) e dal protocollo di Kyoto».
16 Il criterio n. 5 dell’allegato III è così formulato:
«Il [PNA] non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente
alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88».
17 Sulla base del criterio n. 5, il punto 47 degli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] precisa che «[si] applicano le norme sugli
aiuti di Stato contenute nel Trattato».
18 Il criterio n. 10 dell’allegato III enuncia che «[i]l [PNA] include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva
con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno».
19 L’art. 12, n. 1, della direttiva 2003/87 prevede che le quote di emissione possono essere trasferite tra persone fisiche o
giuridiche all’interno della [OSCURATO:PERSONA] o a persone nei paesi terzi. Ai sensi dell’art. 12, n. 3, anteriormente al 1° maggio
di ogni anno, il gestore di ciascun impianto deve restituire all’autorità competente un numero di quote di emissioni pari
alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, affinché tali quote vengano successivamente
cancellate.
20 Secondo l’art. 13, n. 1, della direttiva 2003/87, le quote sono valide soltanto per le emissioni prodotte nel periodo per
il quale sono rilasciate.
Fatti all’origine della controversia
I –
Lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 2004
21 Con lettera comune dei direttori generali della direzione generale (DG) «Ambiente» e della DG «Concorrenza» del 17 marzo 2004,
indirizzata agli Stati membri e che menzionava come oggetto «Aiuti di Stato e [PNA]», la [OSCURATO:PERSONA] precisava le procedure
da seguire e i criteri di cui intendeva tenere conto ai fini della valutazione di eventuali aiuti di Stato concessi nel contesto
dell’attuazione dei PNA conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato III della direttiva 2003/87.
22 In tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] esponeva le modalità con cui intendeva interpretare il criterio n. 5 dell’allegato III della
direttiva 2003/87 ai fini della valutazione dei PNA. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ricordava anzitutto che, in relazione
ai quattro criteri previsti dall’art. 87, n. 1, CE, essa aveva ritenuto, nelle decisioni 29 marzo 2000, 28 novembre 2001 e
24 giugno 2003, relative, rispettivamente, ai casi N 653/99 (Danimarca, quote di CO
2
) (GU 2000, C 322, pag. 9), N 416/01 ([OSCURATO:PERSONA], regime di agevolazioni per il commercio dei diritti di emissione) (GU 2002,
C 88, pag. 16) e N 35/03 [[OSCURATO:PERSONA], sistema di scambio di diritti di emissione di NO
x
(ossidi di azoto)] (GU 2003, C 227, pag. 8), che i suddetti criteri fossero soddisfatti. Nelle menzionate decisioni, infatti,
la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che una quota di emissione fosse equivalente a un bene immateriale (intangible asset), il
cui valore era determinato dal mercato; che, pertanto, il fatto che lo Stato lo assegnasse gratuitamente alle imprese costituiva
un vantaggio a loro favore; che, rinunciando alla vendita di tale quota, ad esempio mediante aggiudicazione, lo Stato si privava
di una risorsa, per cui la concessione del suddetto vantaggio comportava un trasferimento di risorse statali, e che, infine,
il vantaggio in questione era selettivo, influiva sugli scambi tra Stati membri e falsava o minacciava di falsare la concorrenza.
23 [OSCURATO:PERSONA] affermava inoltre, nella suddetta lettera, che, anche se il sistema comunitario di scambio era distinto dai
sistemi nazionali oggetto delle decisioni citate, essa riteneva che i PNA potessero contenere elementi atti a falsare la concorrenza
e a costituire un aiuto di Stato. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che ciò si sarebbero verificato, ad esempio, qualora uno Stato
membro avesse assegnato a talune imprese un numero di quote superiore a quello necessario per coprire le emissioni previste
per il periodo per l’assegnazione, e tali imprese avessero avuto la possibilità di vendere le quote eccedentarie e di conservare
il beneficio della vendita. [OSCURATO:PERSONA] sottolineava che questo vantaggio era tale da falsare gravemente la concorrenza
e, poiché non era giustificato da alcun beneficio in termini ecologici, esso, in linea di principio, doveva essere considerato
un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava che, qualora avesse riscontrato che
un PNA favoriva in tal modo determinate imprese, avrebbe avviato d’ufficio una procedura in materia di aiuti di Stato. Nel
caso in cui il PNA non avesse previsto alcuna «sovrassegnazione» in tal senso, esso avrebbe nondimeno comportato un elemento
di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 10 della direttiva 2003/87 qualora uno Stato membro avesse deciso di assegnare gratuitamente
oltre il 95% delle quote per il primo periodo per l’assegnazione, rinunciando di conseguenza ad entrate erariali.
24 [OSCURATO:PERSONA] faceva infine sapere, nella detta lettera, che, con riferimento al primo periodo per l’assegnazione, essa non
avrebbe preteso la notifica formale dei PNA ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, ma avrebbe esaminato attentamente i PNA notificati
conformemente alla direttiva 2003/87 e segnatamente, in ciascun caso, la questione se essi potessero causare gravi distorsioni
della concorrenza incompatibili con il Trattato. Essa affermava che, in tal caso, non avrebbe esitato a utilizzare tutti i
mezzi offertile dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato.
II –
PNA tedesco
25 Il 31 marzo 2004, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:PERSONA] il PNA tedesco per il primo periodo per l’assegnazione
ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 2003/87.
26 Il PNA tedesco è costituito da un «piano macro» e da un «piano micro». Il piano macro contiene la ripartizione delle quote
nazionali di emissioni e fissa il numero totale di quote da assegnare conformemente agli impegni di riduzione delle emissioni
che incombono alla [OSCURATO:PERSONA]. Il piano micro disciplina l’assegnazione di quote ai gestori dei diversi impianti e prevede la
costituzione di una riserva di quote destinate ai nuovi entranti.
27 Conformemente alla regola della limitazione del numero di quote, risultante dal criterio n. 1 dell’allegato III della direttiva
2003/87, il PNA tedesco, in linea di principio, assegna le quote di emissioni ai gestori nella misura strettamente necessaria
per coprire le emissioni precedenti (impianti esistenti) o previste (nuovi impianti). Tuttavia, tale principio è soggetto
all’applicazione delle norme particolari di seguito esposte.
28 Per quanto riguarda i vecchi impianti, vale a dire quelli la cui gestione si sia iniziata prima del 31 dicembre 2002, il numero
di quote da assegnare gratuitamente viene calcolato in base alla media annua delle rispettive emissioni di CO
2
in passato, secondo il metodo di calcolo detto «grandfathering». Il numero di quote da assegnare viene stabilito moltiplicando
i dati di emissione storici per un «fattore di esecuzione» (Erfüllungsfaktor) determinato in funzione dell’obiettivo da raggiungere
in termini di riduzione delle emissioni. Tale fattore di esecuzione, di regola, viene quindi fissato a un valore inferiore
a 1, onde consentire una riduzione rispetto al livello di emissione precedente, e, in definitiva, limitare il numero totale
di quote da assegnare.
29 Secondo la regola detta del «malus», viene ridotto di 0,15 il fattore di esecuzione applicabile nel secondo periodo per l’assegnazione
alle vecchie centrali di combustione che operano in modo particolarmente inefficiente, ossia le centrali di combustione di
lignite e le centrali di combustione di carbon fossile il cui grado di efficienza energetica netta – corrispondente alla quota
di energia contenuta nel combustibile che viene trasformata in energia elettrica – sia inferiore rispettivamente al 31% e
al 36%. Per quanto riguarda le centrali di combustione di lignite, tuttavia, la riduzione non si applica se i gestori di tali
impianti li sostituiscono con altre centrali conformemente alla «regola del trasferimento» (v. infra, punto 31). Si ritiene
che la regola del malus costituisca un incentivo a sostituire rapidamente gli impianti vetusti e inefficienti.
30 Per quanto riguarda i nuovi impianti, vale a dire quelli la cui gestione è iniziata dopo il 1° gennaio 2005 o che hanno aumentato,
dopo tale data, la loro capacità produttiva, nei quattordici primi anni di gestione viene loro assegnato, secondo la regola
detta del «nuovo entrante», un numero di quote corrispondente alle previsioni di emissione, che vengono valutate in base al
criterio (benchmark) dello stato della «migliore tecnica disponibile». Nel suddetto periodo, il fattore di esecuzione rimane
invariabilmente fisso a 1. Per quanto riguarda gli impianti che producono energia elettrica, il numero massimo di quote da
assegnare è pari a 750 g CO
2
/kWh. Tuttavia, in caso di emissioni inferiori, le quote da assegnare non devono eccedere il fabbisogno reale dell’impianto,
pur tenendo conto di un tasso minimo di 365 g CO
2
/kWh.
31 Secondo la regola detta del «trasferimento», in caso di chiusura di un impianto situato in [OSCURATO:PERSONA] e su richiesta, le quote
assegnate a quest’ultimo non vengono ritirate se il gestore apre un nuovo impianto, sul territorio tedesco, entro tre mesi
dalla chiusura del vecchio impianto. In tal caso, l’assegnazione viene effettuata per quattro anni in base alle emissioni
storiche dell’impianto chiuso ed è calcolata, per un periodo di quattordici anni, in base a un fattore di esecuzione pari
a 1. Pertanto, il gestore di un impianto di produzione di energia elettrica sfugge all’applicazione dei criteri dello stato
della «migliore tecnica disponibile» e del massimale di emissione di 750 g CO
2
/kWh cui, in linea di principio, sono soggetti i nuovi impianti (v. supra, punto 30). Si ritiene che tale regola costituisca
un incentivo a sostituire anticipatamente gli impianti vecchi e inefficienti con impianti a emissioni ridotte.
32 Per quanto riguarda le centrali nucleari, la regola cosiddetta dell’«attribuzione speciale» (Sonderzuteilung) prevede l’attribuzione
transitoria e compensativa di quote in ragione dell’obbligo, incombente ai gestori, di chiudere, nel quadriennio 2003-2007,
alcune centrali nucleari ai sensi del Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von
Elektrizität (legge tedesca sulla cessazione progressiva dell’impiego di energia nucleare ai fini della produzione commerciale
di energia elettrica, BGBl. 2002 I, pag. 1351). Tale attribuzione speciale riguarda solo le centrali di Stade (chiusa nel
2003 e il cui gestore è la società E.[OSCURATO:PERSONA]) e di Obrigheim (chiusa nel 2005 e il cui gestore è la ricorrente), mentre la chiusura
delle altre centrali nucleari è prevista solo dopo il 2007. L’attribuzione speciale è limitata a 1,5 milioni di tonnellate
di CO
2
all’anno nel corso del primo periodo per l’assegnazione ed è destinata a coprire le emissioni in eccesso dovute all’impiego
più intensivo delle centrali convenzionali da parte dei gestori interessati, resosi necessario per compensare la perdita di
produzione di energia elettrica delle centrali nucleari chiuse e sostituite.
33 Il PNA tedesco costituisce il fondamento del Zuteilungsgesetz 2007 (legge tedesca 26 agosto 2004 sull’assegnazione delle quote
di emissione nel primo periodo per l’assegnazione, BGBl. 2004 I, pag. 2211; in prosieguo: la «legge sull’assegnazione»). Per
quanto riguarda gli aspetti pertinenti ai fini della controversia in esame, sostanzialmente le disposizioni della legge sull’assegnazione
non si differenziano da quelle del PNA tedesco. Inoltre, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, in data 8 luglio
2004, il Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten
in der Gemeinschaft (legge di attuazione della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema di scambio di quote; BGBl. 2004 I,
pag. 1578).
III –
Mercato tedesco dell’energia elettrica
34 [OSCURATO:PERSONA], quattro imprese energetiche producono e forniscono circa l’88% della capacità di produzione tedesca di elettricità,
ossia le società [OSCURATO:PERSONA], E.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG e la ricorrente. Il restante 12% del mercato in questione è ripartito
tra varie piccole e medie imprese energetiche, tra cui in particolare le centrali municipalizzate (Stadtwerke).
35 La ricorrente è la terza maggiore impresa energetica tedesca e il 37% della sua produzione, per una capacità totale di 14
gigawatts (GW), è garantito dalle centrali nucleari e il 29% dalle centrali di combustione di lignite o di carbon fossile.
Per quanto riguarda le altre grandi imprese energetiche tedesche, le quote di produzione garantite rispettivamente, da un
lato, dalle centrali nucleari e, dall’altro, dalle centrali di combustione di lignite e di carbon fossile rispetto alla capacità
di produzione totale sono le seguenti:
– RWE (capacità totale di produzione di 34 GW): 16% di produzione di energia nucleare e 58% di produzione di energia mediante
combustione di lignite o di carbon fossile;
– E.ON (capacità totale di produzione di 25 GW): 34% di produzione di energia nucleare e 35% di produzione di energia mediante
combustione di lignite o di carbon fossile;
– [OSCURATO:PERSONA] (capacità totale di produzione di 15 GW): 9% di produzione di energia nucleare e 61% di produzione di energia
mediante combustione di lignite o di carbon fossile.
IV –
Fase amministrativa
A –
Denuncia della ricorrente
36 Con lettera 17 giugno 2004, la ricorrente ha presentato una denuncia alla DG «Ambiente» e alla DG «Concorrenza» della [OSCURATO:PERSONA]
per il fatto che la regola del trasferimento, quale prevista nel PNA tedesco e all’art. 10 della legge sull’assegnazione,
favoriva indebitamente, tra l’altro, la RWE, sua principale concorrente. Nella denuncia, la ricorrente esponeva che la RWE,
a seguito della sostituzione dei suoi vecchi impianti convenzionali di combustione con nuovi impianti, avrebbe ottenuto gratuitamente
un’eccessiva quantità di quote di emissione, segnatamente rispetto alla quantità di quote che avrebbe potuto rivendicare,
in forza della regola di attribuzione speciale e dell’art. 15 della legge sull’assegnazione, in caso di chiusura e di sostituzione
delle sue centrali nucleari. Considerata tale distorsione della concorrenza, la ricorrente chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA], tra
l’altro, di respingere il PNA tedesco, sul fondamento dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, e di avviare un procedimento
formale d’indagine nei confronti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
37 Con lettera 22 giugno 2004, la ricorrente ha ribadito le sue richieste e ha precisato i motivi della sua denuncia. Essa spiegava
che il PNA tedesco, e in particolare la regola del trasferimento, violava il criterio n. 5 dell’allegato III della direttiva
2003/87, l’art. 87 CE e la libertà di stabilimento. A sostegno della sua denuncia, la ricorrente ha fatto valere, in sostanza,
che l’applicazione della regola del trasferimento, di cui si sarebbero avvalsi i suoi principali concorrenti, e in particolare
la RWE, avrebbe determinato una «sovrassegnazione» notevole di quote ai nuovi impianti che andavano a sostituire i vecchi
impianti di combustione, in conseguenza del rilascio ai gestori interessati, per un quadriennio, di una quantità di quote
di emissione calcolata in base al fabbisogno dei loro vecchi impianti sostituiti. Il gestore interessato potrebbe quindi vendere
sul mercato le quote in eccesso – non necessarie per coprire il tasso di emissione nettamente inferiore del nuovo impianto
più efficiente – e trarne un vantaggio concorrenziale ingiustificato. Per contro, in caso di sostituzione di una centrale
nucleare – unica opzione che si offrirebbe alla ricorrente, data la sua situazione economica –, l’applicazione della regola
di attribuzione speciale non comporterebbe la concessione di un vantaggio equivalente e non basterebbe neanche a compensare
la perdita della capacità di produzione derivante dall’abbandono delle centrali nucleari. Infatti, per compensare la capacità
di produzione perduta, essa sarebbe obbligata a produrre più energia elettrica provocando, quindi, più emissioni con impianti
convenzionali, e sarebbe obbligata a soddisfare il suo fabbisogno supplementare di quote di emissioni mediante l’acquisto
delle stesse. La ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento preferenziale, in particolare della RWE, a suo svantaggio
non era giustificato né dalla direttiva 2003/87 né dall’art. 87 CE.
B –
Decisione impugnata e comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 7 luglio 2004
38 Con decisione 7 luglio 2004, C(2004) 2515/2 def., relativa al piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissioni dei
gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della direttiva 2003/87 (in prosieguo: la «decisione
impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il PNA tedesco solo nella parte in cui prevedeva alcune misure di adeguamento ex post
dell’assegnazione di quote di emissione, dichiarando tali misure incompatibili con i criteri nn. 5 e 10 dell’allegato III
della direttiva 2003/87. La dichiarazione di incompatibilità non riguarda tuttavia le parti del PNA tedesco che formano oggetto
della denuncia della ricorrente.
39 Per quanto riguarda l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e la regola del trasferimento, la decisione impugnata,
al nono e al decimo ‘considerando’, spiega quanto segue:
«In base alle informazioni fornite dallo Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che eventuali aiuti saranno probabilmente considerati
compatibili con il mercato comune in sede di valutazione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le informazioni dello Stato membro interessato relative ai trasferimenti di quote dimostrano che,
nel periodo [per l’assegnazione] oggetto del presente [PNA], nessun vantaggio derivante da tali trasferimenti a favore di
altri impianti rispetto ad investimenti analoghi di nuovi entranti sarà superiore a quanto giustifichino i benefici in termini
ecologici apportati dalla misura in questione. Nel periodo [per l’assegnazione] successivo, non vi sono più differenze tra,
da un lato, gli impianti che possono essere oggetto di trasferimento e, dall’altro, quelli aventi accesso alla riserva destinata
ai nuovi entranti».
40 Nella comunicazione COM(2004) 500 def. al Consiglio e al Parlamento europeo sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio
2004 relative ai piani nazionali per l’assegnazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra notificati da Austria,
Danimarca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a norma della direttiva 2003/87/CE, la [OSCURATO:PERSONA],
al punto 3.3, a proposito delle regole sul trasferimento, ha rilevato quanto segue:
«(…) un potere discrezionale degli Stati membri esiste anche in relazione al trattamento da riservare agli impianti chiusi.
Se uno Stato membro non sospende il rilascio delle quote a un impianto chiuso per la parte rimanente di un periodo di [assegnazione],
vige la possibilità di trasferire le quote da un impianto chiuso a un nuovo impianto posto sotto il controllo dello stesso
gestore.
Ove uno Stato membro abbia deciso di sospendere il rilascio di ulteriori quote a un impianto chiuso per la parte rimanente
di un periodo di [assegnazione] e abbia istituito una riserva per i nuovi entranti, occorre esaminare le condizioni di funzionamento
di questa parte del sistema per evitare che gli impianti che usufruiscono della possibilità di trasferimento siano favoriti
indebitamente rispetto a quelli che non hanno questa possibilità. L’applicazione di una regola di trasferimento può essere
limitata circoscrivendo, per un gestore, la possibilità di beneficiarne soltanto al caso in cui l’impianto chiuso e il nuovo
impianto si trovino entrambi sul territorio dello Stato membro in questione.
[OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che il fatto di trattenere le quote successivamente alla chiusura degli impianti dovrebbe incentivare
gli investimenti in impianti puliti ed efficienti. L’impatto ambientale di una regola di trasferimento è tuttavia neutro,
a meno che uno Stato membro cancelli le quote non rilasciate in seguito alla chiusura degli impianti: tutte le quote in eccesso
saranno probabilmente restituite da un altro impianto, nello stesso Stato membro o altrove, per poter effettuare emissioni».
C –
Lettera della [OSCURATO:PERSONA] 29 luglio 2004
41 Con lettera della DG «Concorrenza» 29 luglio 2004 (in prosieguo: la «lettera della DG “Concorrenza” 29 luglio 2004»), la [OSCURATO:PERSONA]
esponeva, richiamandosi in particolare alla decisione impugnata, la valutazione operata da tale DG sugli aspetti sollevati
dalla denuncia della ricorrente. Al riguardo essa ricordava che, nell’ambito della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] aveva
«anche analizzato la compatibilità del [PNA tedesco] con il criterio [n.] 5 dell’allegato III della [direttiva 2003/87], esaminando
la questione se il [suddetto PNA] comportasse discriminazioni tra imprese o tra settori favorendo indebitamente talune imprese
o taluni settori di attività, in violazione delle norme in materia di aiuti di Stato», e che tale analisi aveva avuto come
oggetto anche l’applicazione della regola del trasferimento. Essa spiegava di avere ritenuto che, nel primo periodo per l’assegnazione,
né il PNA tedesco né l’applicazione della regola del trasferimento comportassero tale discriminazione, dato che la regola
del trasferimento sembrava garantire che nessun vantaggio conferito agli impianti di sostituzione rispetto ad investimenti
analoghi effettuati da altri nuovi entranti superasse il limite di quanto era giustificato dai benefici ecologici apportati
dalla misura controversa. Essa aveva ritenuto, in particolare, che la regola del trasferimento fosse concepita come un incentivo
alla modernizzazione accessibile a tutti i partecipanti al sistema di scambio di quote, e non limitato a taluni settori o
a talune imprese.
42 Per quanto riguarda gli effetti della regola del trasferimento, segnatamente nel settore energetico, la [OSCURATO:PERSONA] spiegava,
nella lettera della DG «Concorrenza», di avere rilevato, tra l’altro, che, secondo le autorità tedesche, un gruppo di centrali
di produzione di energia elettrica era gestito in modo molto redditizio. Di conseguenza, essa aveva ritenuto che solo l’incentivo
finanziario offerto dalla regola del trasferimento potesse determinare una sostituzione rapida con tecnologie più ecologiche
e meno produttrici di emissioni di CO
2
e che tale effetto d’incentivazione andasse valutato anche alla luce della regola del malus, secondo cui gli impianti meno
efficienti possono essere penalizzati in caso di rinvio dei lavori di modernizzazione. Pertanto, essa aveva concluso che ci
si poteva effettivamente attendere che la regola del trasferimento spingesse gli operatori interessati a modernizzare i loro
impianti più rapidamente di quanto non avrebbero fatto in mancanza della stessa.
43 Per quanto riguarda la questione se il beneficio derivante dalla regola del trasferimento conceda un vantaggio eccessivo a
talune imprese, la [OSCURATO:PERSONA] affermava di avere fatto riferimento alle spiegazioni fornite dalle autorità tedesche, secondo
cui il ricorso alla suddetta regola nel settore energetico comportava, nella maggior parte dei casi, la sostituzione di impianti
di combustione di lignite vecchi e inefficienti con impianti moderni e più efficienti dello stesso tipo nel corso del primo
periodo per l’assegnazione. Essa aveva spiegato che, nel caso specifico, il beneficio calcolato dalle autorità tedesche ammontava
solo a una quota molto ridotta dei costi di investimento. Tenuto conto del positivo impatto della regola del trasferimento
in vista del conseguimento degli obiettivi ecologici della direttiva 2003/87 nei quattro primi anni, la [OSCURATO:PERSONA] aveva
ritenuto che un vantaggio così limitato fosse proporzionato e quindi compatibile con le regole in materia di aiuti di Stato
e che, al termine del quadriennio, un impianto di sostituzione avrebbe ricevuto quote in funzione della «migliore tecnica
disponibile» al pari di qualsiasi altro nuovo impianto, il che avrebbe consentito di evitare qualsiasi discriminazione tra
investimenti nella sostituzione e nuovi impianti.
44 Per quanto riguarda lo svantaggio relativo per le centrali nucleari che devono essere sostituite con impianti convenzionali
che producono emissioni di CO
2
, la [OSCURATO:PERSONA] spiegava di avere considerato che tale effetto sembrava essere il risultato della decisione della Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] di abbandonare, a medio termine, la produzione di energia nucleare e non poteva essere imputato all’attuazione
del sistema di scambio di quote istituito dalla direttiva 2003/87. [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che tale direttiva riguardava
l’assegnazione di quote di emissione e non era quindi attinente alle centrali nucleari che non emettevano CO
2
, ma la medesima direttiva 2003/87 consentiva agli Stati membri di attenuare gli effetti derivanti da scelte politiche nazionali
quale la decisione della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di abbandonare l’energia nucleare. [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato
che, secondo quanto dichiarato dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], tale situazione particolare era stata presa sufficientemente
in considerazione nel PNA tedesco, in primo luogo, prevedendo il rilascio diretto di quote di compensazione e, in secondo
luogo, lasciando agli impianti interessati la possibilità di scegliere il metodo di attribuzione delle suddette quote e che,
inoltre, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di costituire una riserva destinata ai nuovi entranti. Pertanto ai
nuovi impianti, compresi quelli che avrebbero sostituito gli impianti nucleari, sarebbe stata distribuita gratuitamente una
quantità di quote destinata a soddisfare il fabbisogno previsto.
45 Per quanto riguarda la compatibilità della regola del trasferimento con la libertà di stabilimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato
di avere rilevato che, secondo le spiegazioni fornite dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], la suddetta regola non comportava
alcuna discriminazione tra imprese tedesche e imprese straniere.
46 [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, in conclusione, di avere ritenuto nella decisione impugnata che, riguardo al primo periodo per
l’assegnazione, «un eventuale aiuto [sarebbe stato] probabilmente considerato compatibile con il mercato comune in sede di
valutazione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE». Infine, tenendo conto del contenuto delle regole applicabili agli aiuti di Stato
ai fini dell’esame dei PNA, la [OSCURATO:PERSONA] si era assicurata che l’attuazione della direttiva 2003/87 fosse compatibile con
altre disposizioni del Trattato ai sensi del criterio n. 5.
D –
Lettere della [OSCURATO:PERSONA] del 3 e 27 agosto 2004
47 Con lettera della DG «Ambiente» del 3 agosto 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente che la regola del trasferimento
non violava l’art. 11 della direttiva 2003/87 e ha spiegato che, in relazione alle altre censure, la ricorrente avrebbe ricevuto
nei giorni successivi una comunicazione separata della DG «Concorrenza».
48 Con lettera della DG «Ambiente» del 27 agosto 2004, la [OSCURATO:PERSONA] si è richiamata alla propria lettera del 3 agosto 2004
e ha spiegato che avrebbe chiuso la procedura in una delle sue successive riunioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
49 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale in data 27 settembre 2004, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
50 Nel ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la convenuta alle spese.
51 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 gennaio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità
ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha presentato osservazioni su tale
eccezione in data 14 marzo 2005.
52 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2005, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di
intervenire nel presente procedimento a sostegno della convenuta.
53 Con ordinanza 4 aprile 2005, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. L’interveniente
ha depositato la propria memoria d’intervento limitatamente alla questione di ricevibilità in data 17 maggio 2005. Con atto
depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2005, la ricorrente ha presentato osservazioni sulla memoria di intervento.
54 La convenuta e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
55 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’eccezione di irricevibilità;
– in subordine, riunire al merito l’eccezione di irricevibilità.
In diritto
56 Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità
senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo
decisione contraria del Tribunale. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di
causa e che non vi sia bisogno di aprire la fase orale.
I –
Argomenti delle parti
A –
Argomenti della convenuta e dell’interveniente
57 La convenuta, sostenuta dall’interveniente, sostiene che il ricorso di annullamento è irricevibile.
58 In primo luogo, la decisione impugnata non rientrerebbe nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti
di Stato degli artt. 87
CE e 88 CE, per cui la ricorrente non potrebbe invocare la giurisprudenza concernente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento
proposti contro decisioni adottate in tale materia. In secondo luogo, anche supponendo che ciò fosse possibile, non sussisterebbero
le condizioni di cui all’art. 230, quarto comma, CE, stabilite dalla giurisprudenza in materia di aiuti di Stato. Infatti,
la ricorrente non sarebbe interessata né direttamente né individualmente, ai sensi della citata disposizione, dalla decisione
impugnata in relazione alla direttiva 2003/87. Infine, la ricorrente non avrebbe alcun interesse legittimo a chiedere l’annullamento
della decisione impugnata.
B –
Argomenti della ricorrente
1. Osservazioni preliminari
59 La ricorrente ritiene che il ricorso sia ricevibile e che l’eccezione di irricevibilità vada quindi respinta. La decisione
impugnata avrebbe una duplice natura giuridica e la riguarderebbe direttamente e individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto
comma, CE. Tenuto conto del legame particolarmente stretto tra le questioni relative alla ricevibilità e quelle di diritto
sostanziale concernenti la fondatezza del presente ricorso, la ricorrente chiede inoltre, in subordine, di riunire l’eccezione
di irricevibilità al merito (sentenza della Corte 20 marzo 1997, causa C‑57/95, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1627, punti
6 e segg.).
60 Per quanto attiene alla duplice natura della decisione impugnata, da un lato, la ricorrente sottolinea che essa costituisce
un atto di approvazione della [OSCURATO:PERSONA] adottato conformemente all’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87. D’altro lato,
si tratterebbe di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 88, n. 3, seconda frase, CE, che autorizza in via definitiva,
quanto meno implicitamente, il regime di aiuti costituito dalla regola del trasferimento, ivi compresa la «sovrassegnazione»
di quote di emissione a taluni concorrenti della ricorrente che deriverebbe dalla sua applicazione, senza che occorra avviare
la procedura formale di cui all’art. 88, n. 2, CE.
61 La ricorrente ritiene di essere legittimata ad agire per due motivi.
2. Sulla legittimazione ad agire della ricorrente in base alla legislazione in materia di aiuti
a) Sulla qualifica della decisione impugnata come decisione adottata in materia di aiuti di Stato
62 La ricorrente sostiene in sostanza che, contrariamente a quanto affermano la convenuta e l’interveniente, la [OSCURATO:PERSONA] ha
effettivamente esaminato la regola del trasferimento alla luce della legislazione in materia di aiuti di Stato e ha preso
definitivamente posizione su questo punto nella decisione impugnata.
63 Infatti, da un lato, emergerebbe dal nono e dal decimo ‘considerando’ della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
che gli eventuali elementi di aiuto contenuti nel PNA fossero probabilmente compatibili con il mercato comune. Dall’altro,
ne discenderebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in particolare la questione se la regola del trasferimento favorisse talune
imprese rispetto ad alcuni loro concorrenti che avessero costruito nuovi impianti senza beneficiare della suddetta regola.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe infine concluso che tale vantaggio non superava, in ogni caso, quanto risultava giustificato dall’utilità
ecologica della regola controversa.
64 Secondo la ricorrente, la lettera della DG «Concorrenza» del 29 luglio 2004 conferma che, prima dell’adozione della decisione
impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un esame approfondito della regola del trasferimento sotto il profilo della normativa
in materia di aiuti di Stato e ha tenuto conto, in tale contesto, delle informazioni contenute nella denuncia della ricorrente.
Nella suddetta lettera, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esposto dettagliatamente i motivi che l’avevano indotta a ritenere
che l’aiuto a favore di talune imprese del settore energetico tedesco, contenuto nella regola del trasferimento, fosse compatibile
con il mercato comune.
65 La ricorrente osserva inoltre che la presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli elementi di aiuto di Stato,
nell’ambito della procedura di cui all’art. 9 della direttiva 2003/87, è conforme non solo alle sue dichiarazioni all’attenzione
degli Stati membri contenute nella lettera 17 marzo 2004, secondo cui essa intendeva applicare la normativa in materia di
aiuti ai fini dell’esame dei PNA, ma anche agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 9, n. 3, in combinato disposto
con il criterio n. 5 dell’allegato III della suddetta direttiva e secondo l’interpretazione data dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]
al punto 2.1.5 dei suoi orientamenti. Secondo tale criterio, infatti, un PNA non può essere contrario alle «prescrizioni del
Trattato, in particolare agli articoli 87 e 88».
66 La ricorrente ricorda peraltro che la [OSCURATO:PERSONA], nella lettera 17 marzo 2004, aveva rinunciato a una «notifica formale dei
PNA ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE per il [primo] periodo [per l’assegnazione]» e aveva annunciato che, qualora talune disposizioni
dei PNA fossero state atte a favorire talune imprese, essa avrebbe avviato d’ufficio un’indagine «completa», la cui apertura
avrebbe dovuto comportare il rigetto di tale parte del PNA, tenuto conto del tempo occorrente per svolgere l’indagine. La
ricorrente conclude che la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi manifestato l’intenzione di respingere, nel contesto di una decisione adottata
ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, le disposizioni del PNA che richiedano un esame più approfondito ai sensi
dell’art. 88, n. 2, CE. Se ne dovrebbe dedurre, a contrario, che siffatta decisione, laddove non sollevi alcuna obiezione
nei confronti di un PNA, implica che la [OSCURATO:PERSONA] rinuncia ad avviare la procedura d’indagine ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
67 Da tutto quanto precede discenderebbe che, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le regole di un PNA che determinano
una «sovrassegnazione» di quote siano incompatibili, in linea di principio, con le regole in materia di aiuti di Stato; che,
in secondo luogo, secondo le sue stesse dichiarazioni, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esaminare i PNA alla luce della normativa
in materia di aiuti di Stato nel contesto della procedura di cui all’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 e, se del caso,
respingerli, qualora richiedano un esame approfondito ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, e che, in terzo luogo, nel caso di
specie la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato tale esame del PNA tedesco ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 senza tuttavia
respingere, nella decisione impugnata, la regola del trasferimento.
68 Secondo la ricorrente, pertanto, sarebbero irrilevanti le affermazioni della convenuta secondo cui, da un lato, la decisione
impugnata non si fonda sull’art. 88 CE e, dall’altro, il dispositivo della suddetta decisione non risolve le questioni relative
agli aiuti di Stato, per cui la decisione impugnata non si pronuncia, in modo esplicito e definitivo, ai sensi dell’art. 88,
n. 3, CE, sugli elementi costitutivi di un aiuto di Stato che la regola del trasferimento del PNA tedesco potrebbe comportare.
A tale proposito, la ricorrente ricorda la giurisprudenza costante secondo cui la qualificazione giuridica di un atto comunitario
non dipende né della sua definizione né dalla sua forma, ma unicamente dalla sua natura, quale risulta da una valutazione
basata su criteri oggettivi (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9,
e sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T‑3/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑121, punti 43 e 51)
69 Occorrerebbe quindi verificare, per stabilire la natura della decisione impugnata, se quest’ultima produca effetti giuridici
vincolanti per quanto riguarda gli elementi di aiuto del PNA tedesco, compresa la regola del trasferimento. Orbene, alla luce
delle norme superiori di diritto comunitario (sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. 3283, punto 28), la decisione impugnata dev’essere interpretata come una decisione in materia di aiuti di Stato, nel
senso che essa ha autorizzato la regola del trasferimento senza comportare un procedimento formale ai sensi dell’art. 88,
n. 2, CE (sentenza della Corte 10 luglio 1990, causa C‑259/87, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2845, punto 1 del sommario
in fine). Infatti, tenuto conto degli elementi descritti al punto 66 supra e nonostante la formulazione del nono ‘considerando’
della decisione impugnata, una valutazione oggettiva indurrebbe a concludere che tale decisione ha stabilito, in modo giuridicamente
vincolante e definitivo, la compatibilità della regola del trasferimento con il criterio n. 5 dell’allegato III della direttiva
2003/87 e, pertanto, con l’art. 87 CE. Tale soluzione sarebbe inoltre conforme al senso e allo scopo della procedura d’esame
di cui all’art. 9 della direttiva 2003/87, procedura che sarebbe destinata a garantire la compatibilità delle regole nazionali
per l’assegnazione con il diritto comunitario. Orbene, tale obiettivo sarebbe gravemente compromesso qualora la [OSCURATO:PERSONA]
potesse limitarsi, nell’ambito della suddetta procedura di esame, ad effettuare un controllo sommario e provvisorio alla luce
della normativa in materia di aiuti per astenersi, in ultimo, dall’adottare una decisione vincolante al riguardo.
70 La ricorrente sostiene che l’effetto giuridico vincolante, sotto il profilo della normativa in materia di aiuti, della decisione
impugnata deriva anche dal fatto che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo, ha dato attuazione alla regola del
trasferimento prevista nel PNA tedesco adottando l’art. 10 della legge sull’assegnazione. Infatti, se la decisione impugnata
non avesse rimosso il divieto di esecuzione sancito dall’art. 88, n. 3, terzo periodo, CE (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
citata al punto 68 supra, punto 47), sia l’attuazione che il regime di aiuti così istituito sarebbero stati incompatibili
con tale disposizione (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des
produits alimentaires e a.,[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5505, punto 12). La convenuta e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero quindi chiaramente ritenuto che
tale divieto di attuazione non dovesse applicarsi al regime di aiuti istituito dalla regola del trasferimento e dall’art. 10
della legge sull’assegnazione. Ciò confermerebbe, a contrario, che la decisione impugnata produce necessariamente effetti
giuridici vincolanti per quanto riguarda gli elementi di aiuto di Stato in questione.
71 Pertanto non si potrebbero accogliere gli argomenti della convenuta relativi alla mancata notifica formale della regola del
trasferimento, ai sensi della normativa in materia di aiuti. Da un lato, tale argomento sarebbe contraddittorio, per quanto
riguarda la rinuncia, da parte della [OSCURATO:PERSONA], nella lettera 17 marzo 2004, a tale notifica formale e alla dichiarazione
della sua volontà di esaminare i PNA alla luce della normativa in materia di aiuti. Dall’altro, se la tesi dedotta dalla convenuta,
secondo cui non occorreva che la [OSCURATO:PERSONA] si pronunciasse in via definitiva sui PNA sotto il profilo della normativa in
materia di aiuti di Stato, fosse invece pertinente, la rinuncia alla notifica ai sensi della suddetta normativa sarebbe palesemente
illegittima. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe derogare alla regola che impone la notifica, sancita dall’art. 88, n. 3, CE,
che ha lo scopo di garantirle la possibilità di esercitare, tempestivamente e nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], il suo controllo
su ogni nuovo progetto di aiuto (sentenza della Corte 9 ottobre 1984, cause riunite 91/83 e 127/83, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3435, punto 14). Nella fattispecie, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adempiuto l’obbligo risultante da
tale disposizione facendo precedere il PNA tedesco da una valutazione delle prescrizioni comunitarie che teneva conto di tutti
i criteri dell’allegato III della direttiva 2003/87, compreso il riferimento agli artt. 87 CE e 88 CE. Di conseguenza, considerata
in particolare la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 17 marzo 2004, sarebbe evidente che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], sottoponendo
il PNA alla [OSCURATO:PERSONA], non intendeva ottenere solo una mera valutazione provvisoria, bensì una certezza in ordine alla valutazione
del PNA tedesco alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato. Ciò avrebbe trovato conferma nelle dichiarazioni rese
pubblicamente dal Ministro federale dell’Ambiente dopo l’adozione della decisione impugnata.
72 Per quanto riguarda la lettera della DG «Concorrenza» 29 luglio 2004, la ricorrente ritiene che la convenuta faccia valere
giustamente che non si tratta di una decisione adottata ai sensi della normativa in materia di aiuti suscettibile di impugnazione
da parte del destinatario della lettera, ai sensi dell’art. 230 CE (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 45). Inoltre, emergerebbe chiaramente dal testo della suddetta lettera, che fa riferimento alla decisione
impugnata, che essa non era ritenuta idonea a produrre effetti giuridici vincolanti autonomi, ma era intesa unicamente ad
esprimere le valutazioni su cui si fondava la decisione impugnata. La ricorrente contesta peraltro l’argomento dell’interveniente
secondo cui la ricorrente avrebbe potuto esperire un ricorso per carenza nei confronti della convenuta al fine di ottenere
una decisione ai sensi dell’art. 88 CE. Secondo la ricorrente, nella fattispecie, tenuto conto dell’esistenza di una decisione
adottata ai sensi della normativa in materia di aiuti, il ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE costituisce il
mezzo di ricorso appropriato.
73 La ricorrente afferma inoltre, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad avviare un procedimento formale d’indagine ai
sensi dell’art. 88, n. 2, CE, dato che la regola del trasferimento presenta le caratteristiche di un aiuto ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE. Infatti, il rilascio di quote di emissioni ai sensi della suddetta regola rappresenterebbe un vantaggio conferito
mediante risorse statali a talune imprese o a taluni rami di attività in condizioni non corrispondenti alle normali condizioni
di mercato (sentenze della Corte 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a.,[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3547, punto 60, e 29 aprile 1999, causa C‑342/96, Spagna/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2459, punto 41). A tale proposito, le affermazioni di segno contrario dell’interveniente sarebbero errate e oltretutto
incompatibili con la posizione di principio della convenuta secondo cui le regole per l’assegnazione possono costituire misure
di aiuto.
b) Sull’interesse diretto della ricorrente
74 Per quanto riguarda la questione dell’interesse diretto della ricorrente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, in relazione
alla normativa in materia di aiuti, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata innesca un automatismo per il rilascio
delle quote di emissioni ad imprese soggette al sistema dello scambio di quote (sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa
11/82, Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 207, punto 9; ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01,
[OSCURATO:PERSONA] e JT [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio,[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3259, punto 46). Conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/87, a seguito dell’approvazione
del PNA tedesco con la decisione impugnata, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a procedere all’assegnazione
delle quote in base al medesimo PNA. Qualsiasi variazione rispetto al PNA richiederebbe una modifica di quest’ultimo e, di
conseguenza, un nuovo esame della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il PNA e la legge sull’assegnazione non conferirebbero alle autorità
tedesche alcun potere di valutazione al momento dell’assegnazione delle quote di emissioni, ma prevedrebbero che tali quote
debbano essere assegnate ai gestori di impianti in quantità ben precise.
75 La ricorrente contesta l’argomento dell’interveniente secondo cui l’attuazione della regola del trasferimento dipenderebbe
da numerose previe decisioni discrezionali e da un ambiente generale non ancora prevedibile. Questa tesi sarebbe erronea in
quanto riguarderebbe chiaramente il processo decisionale delle imprese potenzialmente interessate dalla regola del trasferimento.
Se fosse accolta, non sarebbe praticamente mai possibile proporre ricorso contro un regime di aiuti, contrariamente a quanto
emerge dalla giurisprudenza (sentenza del Tribunale 5 dicembre 2002, causa T‑114/00, [OSCURATO:PERSONA] und Eigentum/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5121, punti 72-74; conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa C‑78/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum,decisa con sentenza della Corte 13 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10737, in particolare pag. I‑10741, punto 62), dato che, al
momento dell’adozione del regime, non si potrebbero escludere decisioni tardive da parte delle imprese potenzialmente beneficiarie.
A tale proposito, la ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza, il criterio dell’interesse diretto è soddisfatto quando
la volontà del destinatario dell’atto impugnato di trarre conseguenze conformi a quest’ultimo sia fuori dubbio (sentenza del
Tribunale 22 novembre 2001, causa T‑9/98, [OSCURATO:PERSONA]Raffinerie/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3367, punto 48). Orbene, la volontà della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di dare attuazione al sistema di scambio
di quote conformemente alle disposizioni del PNA tedesco e alla legge sull’assegnazione sarebbe indubbia. Inoltre, la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe che la regola del trasferimento nel primo periodo per l’assegnazione può essere attuata
senza margini di discrezionalità al momento del rilascio delle quote di emissioni ai sensi della legge sull’assegnazione.
Pertanto, il processo decisionale delle imprese beneficiarie non sarebbe decisivo e la ricorrente sarebbe direttamente interessata
dalla decisione impugnata.
c) Sull’interesse individuale della ricorrente
76 La ricorrente sostiene inoltre di essere individualmente interessata dalla decisione impugnata, ai sensi dell’art. 230, quarto
comma, CE, in relazione alla giurisprudenza in materia di aiuti di Stato. Secondo tale giurisprudenza, la suddetta condizione
sussisterebbe quando, da un lato, come nel caso di specie, la decisione impugnata dichiari gli aiuti compatibili con il mercato
comune senza aprire il procedimento formale d’indagine e, dall’altro, la ricorrente debba essere ritenuta interessata ai sensi
dell’art. 88, n. 2, CE (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2487, punto 37, e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3203, punto 18). Tali principi si applicherebbero in particolare alle imprese concorrenti la cui posizione concorrenziale
sia pregiudicata dall’aiuto in questione, anche in caso di autorizzazione di un regime di aiuti, come quello costituito dalla
regola del trasferimento (sentenze del Tribunale 16 settembre 1998, causa T‑188/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3713, punti 60 e 62; 27 settembre 2000, causa T‑184/97, BP [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3145, punti 29 e 40; 21 marzo 2001, causa T‑69/96, [OSCURATO:PERSONA]- und Lagerhaus e a./[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1037, punto 41, e [OSCURATO:PERSONA] und Eigentum/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 75 supra, punto 71). La
ricorrente afferma inoltre che lo scopo fondamentale perseguito dalle citate sentenze Cook/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
ossia la salvaguardia dell’effetto utile delle garanzie procedurali conferite agli interessati dall’art. 88, n. 2, CE, sussiste
sia nel caso di un regime di aiuti che in quello di un aiuto individuale. Una volta autorizzato un regime di aiuti, in linea
di principio non esisterebbero dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] altre procedure nel cui ambito si possano salvaguardare le suddette
garanzie procedurali. Di conseguenza, i principi sanciti dalla giurisprudenza citata sarebbero applicabili al caso di specie.
77 Secondo la ricorrente, la regola del trasferimento, benché teoricamente applicabile anche alle cokerie, alle cartiere e ai
gestori di altri tipi di impianti, è stata introdotta in vista di un’applicazione ben specifica al settore della produzione
di energia elettrica, ossia la sostituzione più rapida possibile, in particolare da parte della RWE, delle centrali di combustione
di lignite inefficienti e fortemente inquinanti con nuove centrali più ecologiche. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti riconosciuto
l’importanza della regola del trasferimento proprio su questo punto nella lettera della DG «Concorrenza» del 29 luglio 2004.
In tale contesto, la ricorrente si oppone all’argomento secondo cui non sarebbe certo che i suoi tre principali concorrenti
si avvalgano della regola del trasferimento, data la concreta possibilità che ciò avvenga già nel corso del primo periodo
per l’assegnazione.
78 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata compromette anche la sua posizione concorrenziale rispetto ai beneficiari
della regola del trasferimento, e in particolare rispetto alla RWE, giacché determina una «sovrassegnazione» notevole di quote
a vantaggio di tali imprese, mentre, a causa della diversa composizione del suo parco di centrali, la ricorrente otterrebbe
un’assegnazione inferiore. Di conseguenza, la RWE, per esempio, potrebbe vendere le sue quote eccedentarie sul mercato, riducendo
così i suoi costi di produzione e incrementando la sua quota di mercato a svantaggio della ricorrente. Tale effetto sulla
posizione concorrenziale della ricorrente sarebbe sufficiente per concludere che quest’ultima è legittimata ad agire in relazione
alla qualifica della regola del trasferimento come regime di aiuti (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata
al punto 76 supra, punto 62). Infatti sarebbe estremamente improbabile che la regola del trasferimento comportasse analoghe
restrizioni al di fuori del settore dell’energia elettrica. Nel caso di specie, inoltre, fin dall’autorizzazione del regime
di aiuti, sarebbe stato possibile conoscere con sufficiente certezza le ripercussioni del suddetto regime sui rapporti concorrenziali
tra la ricorrente e i beneficiari del regime in questione. Contrariamente a quanto sostiene l’interveniente, tale approccio
non condurrebbe ad ammettere un’actio popularis, data l’esigenza di un rapporto concorrenziale tra i ricorrenti e il beneficiario
dell’aiuto sul mercato rilevante (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 73 supra, punti 62 e 80-81,
e [OSCURATO:PERSONA]- und Lagerhaus e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 76 supra, punti 41 e 42). Orbene, nel caso di specie esisterebbe
un rapporto fortemente concorrenziale tra, da una parte, la ricorrente e, dall’altra, la RWE e le altre due imprese di energia
elettrica interessate (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 391, punto 25).
79 La ricorrente sostiene inoltre di distinguersi, in ogni caso, dalle altre imprese che partecipano al sistema di scambio di
quote e rientrano nel campo di applicazione della regola del trasferimento. Ciò sarebbe dovuto in particolare agli effetti
concreti, a livello pratico e già durante il primo periodo per l’, dell’applicazione della suddetta regola alla situazione
concorrenziale della RWE. Infatti, dalla relazione della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sull’assegnazione delle quote nel
suddetto periodo emergerebbe non solo che il 79% delle quote è stato assegnato a impianti di produzione di energia, ma altresì
che la beneficiaria della quota singola più rilevante è stata una centrale di combustione di lignite della regione Renania
settentrionale-Vestfalia, che la ricorrente presume essere quella della RWE a Niederaußem. La ricorrente afferma inoltre che
nessun’altra impresa sarebbe danneggiata dalla regola del trasferimento in maniera comparabile.
80 La ricorrente ricorda infine che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare il procedimento formale d’indagine di cui all’art. 88,
n. 2, CE, dato che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, sussistevano seri dubbi sulla compatibilità della
regola del trasferimento con il mercato comune. Nell’ambito di tale procedimento, la ricorrente sarebbe stata sentita in qualità
di interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE (sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3809, punto 16; Cook/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 76 supra, punto 29, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
citata al punto 72 supra, punto 41).
3. Sulla legittimazione ad agire della ricorrente in base alla direttiva 2003/87
a) Osservazione preliminare
81 La ricorrente sostiene di essere legittimata ad agire, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, anche in virtù delle pertinenti
disposizioni della direttiva 2003/87, e in particolare dell’art. 9, n. 3, in combinato disposto con il criterio n. 5 dell’allegato
III della citata direttiva.
b) Sull’interesse diretto della ricorrente
82 Per quanto riguarda la questione dell’interesse diretto della ricorrente, quest’ultima si oppone, anzitutto, all’argomento
della convenuta secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], adottando la decisione impugnata, non avrebbe autorizzato il PNA tedesco, compresa
la regola del trasferimento. Infatti, nelle sue stesse comunicazioni, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe di avere approvato in tutto
o in parte alcuni PNA e le decisioni prese al riguardo sarebbero state intese allo stesso modo a livello nazionale. Tale interpretazione
sarebbe corroborata dal testo dell’art. 3, n. 3, della decisione impugnata, secondo cui «tutte le modifiche dei [PNA] (…)
sono subordinate all’autorizzazione ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87».
83 La ricorrente contesta peraltro la rilevanza del confronto effettuato dalla convenuta e dall’interveniente con il procedimento
per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE. Da un lato, a differenza di quest’ultimo, la procedura di notifica e di indagine
prevista dall’art. 9 della direttiva 2003/87 avrebbe una finalità propria, che consisterebbe nell’individuare preventivamente
eventuali violazioni del diritto comunitario da parte dei PNA. Ciò non si verificherebbe nel caso del procedimento avviato
contro misure nazionali già esistenti e non previamente notificate alla [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, la decisione di non
avviare la procedura per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE non impedirebbe allo Stato membro di abrogare o modificare
la misura in questione. Nel caso di specie, per contro, gli Stati membri sarebbero tenuti, in forza degli artt. 9 e 11, nn. 1
e 4, della direttiva 2003/87, a rilasciare quote di emissione conformemente alle regole (non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA])
del PNA. Il fatto che uno Stato membro, qualora intenda discostarsi dalle regole del PNA, debba, in linea di principio, sottoporre
nuovamente il PNA alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che il suddetto Stato membro è vincolato dalle parti non contestate del PNA.
Di conseguenza, la decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 9 della direttiva 2003/87 dovrebbe essere necessariamente
considerata un’autorizzazione del PNA notificato, a maggior ragione quando, come nel nono e nel decimo ‘considerando’ della
decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] esamini espressamente una parte del PNA che essa non contesta. Infine, l’art. 9, n. 3,
della direttiva 2003/87 avrebbe un campo di applicazione molto più limitato rispetto a quello dell’art. 226 CE, in quanto
mirerebbe unicamente a garantire la conformità al diritto comunitario dei sistemi di scambio di quote. Al contempo, l’art. 9,
n. 3, in combinato disposto con i criteri definiti nell’allegato III della menzionata direttiva, sarebbe destinato a garantire
la parità di trattamento dei partecipanti al sistema di scambio di quote e ad evitare distorsioni della concorrenza. Pertanto,
tale disposizione non riguarderebbe esclusivamente i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro, ma anche la tutela dei
singoli.
84 L’eventuale potere discrezionale conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 non sarebbe tale da
rimettere in discussione il fatto che la decisione presa ai sensi di tale disposizione costituisce un’autorizzazione. Nel
contesto del controllo degli aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe anche di un potere discrezionale e il fatto che una
decisione positiva della [OSCURATO:PERSONA] costituisca un’autorizzazione delle misure statali non sarebbe mai stato in dubbio (conclusioni
dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑107/95 P, Bundesverband der Bilanzbuchhalter/[OSCURATO:PERSONA], decisa con sentenza
della Corte 20 febbraio 1997, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑947, in particolare pag. I‑949, punto 10).
85 La ricorrente contesta inoltre l’argomento secondo cui, alla scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 9, n. 3,
della direttiva 2003/87, il PNA, in mancanza di obiezioni, sarebbe ritenuto non autorizzato e quindi vietato. Al contrario,
al pari della regola stabilita, ad esempio, dall’art. 4, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante
modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), e dall’art. 10, n. 6, del regolamento (CE)
del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), il decorso
del suddetto termine farebbe sì che il PNA debba essere considerato autorizzato.
86 Secondo la ricorrente, le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/87 comportano l’applicazione automatica delle norme
del PNA tedesco sulle quali la decisione impugnata non ha sollevato obiezioni. Infatti, l’autorizzazione del PNA tedesco implicherebbe
de facto che la regola del trasferimento e la regola di attribuzione speciale per la chiusura delle centrali nucleari vengano
riprodotte tali e quali nella legge sull’assegnazione, senza che le autorità competenti dispongano di alcun potere discrezionale
ai fini dell’assegnazione individuale delle quote di emissione. Pertanto, sussisterebbero le condizioni dell’interesse diretto
della ricorrente stabilite dalla giurisprudenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] und Eigentum/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto
75 supra, punto 73). Tale conclusione non potrebbe essere inficiata né dalla possibilità di un adeguamento a posteriori del
numero di quote da assegnare a seguito del miglioramento dei dati né dall’obbligo di tenere in debita considerazione, dopo
l’adozione della decisione presa in forza dell’art. 9 della direttiva 2003/87, le «osservazioni del pubblico» conformemente
all’art. 11, n. 1, della medesima direttiva. Infatti, le pertinenti regole del PNA tedesco sarebbero formulate in modo talmente
preciso che le eventuali divergenze in fase di applicazione dovrebbero formare oggetto di una nuova notifica alla [OSCURATO:PERSONA],
se del caso dopo avere preso in considerazione le osservazioni del pubblico.
c) Sull’interesse individuale della ricorrente
87 La ricorrente sostiene di essere individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, anche per il fatto
che la decisione impugnata la riguarda in ragione di alcune sue qualità peculiari e a causa di una situazione di fatto che
la distingue rispetto a qualsiasi altro operatore interessato dal PNA, per cui essa sarebbe interessata in maniera analoga
a un destinatario. Dichiarando il PNA tedesco compatibile con i criteri dell’allegato III della direttiva 2003/87, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe reso possibile l’adozione della legge sull’assegnazione da parte del legislatore tedesco. Orbene, tale legge porterebbe
a favorire in misura considerevole le imprese energetiche, e in particolare la RWE, che producono energia elettrica principalmente
con centrali convenzionali, a svantaggio di altre imprese energetiche, quale la ricorrente, che hanno un parco di centrali
nucleari rilevante. Da un lato, queste ultime non potrebbero valersi dell’applicazione della regola del trasferimento per
la sostituzione delle loro centrali nucleari prescritta dal Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen
Erzeugung von Elektrizität e, dall’altro, la legge sull’assegnazione non offrirebbe loro una compensazione sufficiente e comparabile
per tale sostituzione.
88 A questo proposito, la ricorrente ricorda la giurisprudenza secondo cui un atto di portata generale può riguardare individualmente
le imprese quando queste ultime costituiscono un gruppo ristretto sufficientemente individuato rispetto al gruppo di imprese
astrattamente designate dall’atto in questione e il loro numero non può essere ampliato dopo l’entrata in vigore del provvedimento
(sentenze della Corte 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2477, punto 11, e 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu/Consiglio,[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1853, punti 18 e 21). Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, tale giurisprudenza sarebbe applicabile
al caso in esame. Infatti, le disposizioni del sistema di scambio di quote inciderebbero su situazioni giuridiche concrete,
dato che modificano profondamente il contenuto e i limiti del diritto di proprietà dei gestori degli impianti che emettono
gas a effetto serra e questi ultimi si vedono così privati di un diritto positivo che consentiva loro di emettere CO
2
.
89 La ricorrente precisa che, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, gli effetti negativi e discriminanti che derivano
dall’applicazione della regola del trasferimento si producono solo all’interno di un gruppo ristretto di imprese attive nel
settore della produzione di energia elettrica e la riguardano direttamente, dato che essa è uno dei due gestori di centrali
nucleari la cui produzione verrà interrotta nel primo periodo per l’assegnazione. La ricorrente rileva infatti che, tra le
quattro grandi imprese tedesche di energia elettrica, la RWE e la [OSCURATO:PERSONA] producono circa il 60% della loro elettricità
in centrali di combustione di carbon fossile e, rispettivamente, solo circa il 16% (RWE) e il 9% ([OSCURATO:PERSONA]) in centrali
nucleari. Per contro, nel caso della E.ON e della ricorrente, l’energia nucleare rappresenterebbe attualmente, rispettivamente,
circa il 34% e il 37% della loro capacità. Mentre la [OSCURATO:PERSONA] possiede un parco di centrali relativamente moderne, la RWE
disporrebbe di una capacità lorda totale di circa 7 100 MW, che, secondo le informazioni della ricorrente, dovrebbe essere
sostituita, almeno in parte e prima del 2007, con nuovi impianti che possono beneficiare della regola del trasferimento. Per
contro, la E.ON e la ricorrente sarebbero le uniche imprese obbligate, dopo la chiusura delle centrali nucleari di Obrigheim
(della ricorrente) e di Stade (della E.ON), a seguito dell’abbandono dell’energia nucleare in [OSCURATO:PERSONA], a compensare la loro
capacità nucleare con una produzione di energia elettrica convenzionale, ma senza potersi valere della regola del trasferimento.
Il vantaggio che ne deriverebbe, nel primo periodo per l’assegnazione, per i gestori di centrali convenzionali, e in particolare
per la RWE, inciderebbe sulla situazione economica della ricorrente in modo particolarmente significativo (ordinanza della
Corte 25 aprile 2002, causa C‑96/01 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4025, punto 53). Inoltre, il suo interesse individuale sarebbe anche la conseguenza di una serie di circostanze
concrete che la distinguono rispetto a qualsiasi altro operatore, ossia, tra l’altro, la quota rilevante rappresentata dall’energia
nucleare nella sua capacità di produzione di energia elettrica, la composizione unica del suo parco di centrali rispetto a
quella dei parchi dei suoi concorrenti nonché il fatto che nei ‘considerando’ del progetto di legge sull’assegnazione, che
fanno riferimento alla regola di attribuzione speciale, sia espressamente menzionata la chiusura delle centrali nucleari di
Stade e di Obrigheim. La ricorrente afferma inoltre che tale interesse individuale alla regola del trasferimento persisterà
anche dopo il primo periodo per l’assegnazione, dato che, da un lato, a partire dal 2008, essa non potrà più valersi dell’attribuzione
speciale per le centrali nucleari e che, dall’altro, essa non avrà bisogno, in linea di principio, di sostituire le proprie
centrali convenzionali che avrebbero potuto beneficiare dell’applicazione della regola del trasferimento (sentenza della Corte
16 maggio 1991, causa C‑358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2501, punto 17, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 68 supra, punto 82).
90 La ricorrente afferma che la regola dell’attribuzione speciale non è tale da compensare il vantaggio conferito ai gestori
di centrali convenzionali. Da un lato, tale disposizione farebbe parte di un gruppo di disposizioni che falsano la concorrenza
a detrimento della ricorrente e, dall’altro, la dotazione in termini di quote risultante al momento della chiusura delle centrali
nucleari sarebbe insufficiente e costituirebbe di per sé una distorsione della concorrenza.
91 Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente conclude di essere direttamente e individualmente interessata
dalla decisione impugnata anche alla luce della direttiva 2003/87.
4. Sull’interesse ad agire della ricorrente
92 La ricorrente si oppone all’argomento della convenuta secondo cui essa non avrebbe interesse ad agire. In particolare, la
ricorrente contesta la tesi secondo cui, a seguito dell’annullamento della decisione impugnata, il PNA tedesco sarebbe integralmente
applicabile per decorso del termine di tre mesi di cui all’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87. La ricorrente ritiene invece
che, in tale ipotesi, le parti si troverebbero nella stessa situazione in cui si trovavano prima dell’adozione della decisione
impugnata (sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 263, punti 59 e 60). Anche in
materia di aiuti, in caso di annullamento di una decisione di autorizzazione, secondo la giurisprudenza e la prassi decisionale
della [OSCURATO:PERSONA], occorrerebbe riavviare il procedimento (sentenza della Corte 12 novembre 1998, causa C‑415/96, Spagna/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6993, punto 31), nonostante la scadenza del termine di due mesi per procedere all’indagine preliminare fissato
dall’art. 88, n. 3, CE. Secondo la ricorrente, nel caso di specie occorrerebbe applicare gli stessi principi e pertanto la
[OSCURATO:PERSONA], in caso di annullamento della decisione impugnata, sarebbe tenuta ad avviare una nuova procedura d’esame ai sensi
dell’art. 9 della direttiva 2003/87.
II –
Giudizio del Tribunale
93 Il Tribunale ricorda, in via preliminare, che la convenuta e l’interveniente contestano la ricevibilità del presente ricorso
per il fatto che, tra l’altro, la ricorrente non sarebbe direttamente interessata dalla decisione impugnata ai sensi dell’art. 230,
quarto comma, CE e, in ogni caso, non avrebbe interesse ad agire contro la suddetta decisione.
94 Occorre anzitutto esaminare la questione se la ricorrente abbia interesse ad agire contro la decisione impugnata.
A –
Sui presupposti dell’interesse ad agire
95 Secondo la convenuta, la ricorrente non ha interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata in quanto l’eventuale
annullamento comporterebbe unicamente l’annullamento del rigetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle tre parti del PNA tedesco
menzionate all’art. 1 della suddetta decisione. Pertanto, essendo scaduto il termine di tre mesi previsto dall’art. 9, n. 3,
della direttiva 2003/87, tale annullamento non sarebbe idoneo a impedire l’attuazione integrale del menzionato PNA, ivi compresa
la controversa regola del trasferimento, e di conseguenza non potrebbe conferire alcun vantaggio alla ricorrente. La ricorrente
obietta, in sostanza, che l’annullamento della decisione impugnata, al pari di quello di una decisione di autorizzazione adottata
in materia di aiuti di Stato, comporterebbe l’annullamento dell’autorizzazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda
la regola del trasferimento e indurrebbe la stessa [OSCURATO:PERSONA] a riaprire la procedura d’esame ai sensi dell’art. 9, n. 3,
della direttiva 2003/87, collocando le parti nella situazione in cui si trovavano prima dell’adozione della decisione impugnata,
nonostante la scadenza del termine di tre mesi, e ad adottare una nuova decisione.
96 Per quanto riguarda l’interesse ad agire, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un ricorso di annullamento
proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto
in questione (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3253, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto controverso
possa produrre di per sé conseguenze giuridiche (v. sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e T‑483/93,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2305, punti 59 e 60 e giurisprudenza ivi citata) e che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio
alla parte che lo ha proposto (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677, punto 21).
97 Pertanto, occorre verificare se, nella fattispecie, l’eventuale annullamento della decisione impugnata possa procurare un
beneficio alla ricorrente. Ciò si verificherebbe in particolare se tale annullamento facesse sì, da un lato, che le regole
del PNA tedesco, compresa la regola del trasferimento, non beneficiassero più dell’autorizzazione eventualmente concessa,
quanto meno implicitamente, con la decisione impugnata ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 e, dall’altro,
che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a statuire ex novo, sul fondamento di tale disposizione, in merito alla compatibilità del
detto PNA con le pertinenti disposizioni di diritto comunitario.
98 Pertanto, la soluzione della questione dell’esistenza di un interesse ad agire dipende dalla natura giuridica della procedura
d’esame e dal potere decisionale della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 e, in particolare,
dalla questione se la decisione impugnata comporti l’autorizzazione del PNA tedesco nella sua totalità, compresa la regola
del trasferimento.
99 Occorre quindi valutare la natura giuridica di tale procedura e di tale potere decisionale della [OSCURATO:PERSONA].
B –
Sulla natura giuridica della procedura di esame e del potere decisionale della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 9 della direttiva
2003/87
1. Osservazioni preliminari
100 È pacifico che, dal punto di vista puramente formale e a prescindere dalla sua vera portata materiale, la decisione impugnata
si fonda esclusivamente sull’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, e non sulle disposizioni pertinenti in materia di aiuti
di Stato, ossia gli artt. 87 CE e 88 CE e il regolamento n. 659/1999.
101 Per quanto riguarda la natura giuridica della procedura d’esame prevista dall’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, la convenuta,
sostenuta dall’interveniente, fa valere in sostanza che tale disposizione non conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di autorizzare
il PNA notificato, ma unicamente il potere di respingere il medesimo PNA o alcune sue parti sulla base dei criteri elencati
nell’allegato III della citata direttiva. La ricorrente obietta essenzialmente che, da un lato, in caso di annullamento della
decisione impugnata, occorrerebbe riaprire la procedura d’esame e, dall’altro, che la scadenza del termine di tre mesi costituirebbe
in ogni caso una finzione giuridica consistente nel ritenere autorizzato il PNA in questione.
102 Per esaminare la fondatezza degli argomenti dedotti dalle parti a tale riguardo, il Tribunale ritiene che occorra procedere
a un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 (v., per quanto riguarda
la metodologia, sentenze del Tribunale 20 novembre 2002, causa T‑251/00, Lagardère e Canal+/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4825, punti 72 e segg., e 6 ottobre 2005, cause riunite T‑22/02 e T‑23/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4065, punti 41 e segg.).
2. Sull’eventuale autorizzazione contenuta nella decisione impugnata
a) Sull’interpretazione testuale dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87
103 Anzitutto, per quanto riguarda la questione se la decisione impugnata comporti un’autorizzazione del PNA tedesco, occorre
esaminare il testo dell’art. 9 n. 3, della direttiva 2003/87, che costituisce, come convengono le parti, la base giuridica
formale della decisione impugnata.
104 A tale proposito, il Tribunale rileva che dal testo dell’art. 9, n. 3, prima frase, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] «può [respingere
il PNA], in tutto o in parte», emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di un potere di autorizzazione pieno, come afferma la
ricorrente. Se è vero che tale disposizione consente alla [OSCURATO:PERSONA] di svolgere un controllo a priori del PNA notificato
dallo Stato membro, ciò non toglie che il potere di controllo e di rigetto del PNA da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia fortemente
circoscritto, dato che è soggetto a limiti sia sostanziali che temporali. Tale controllo, da un lato, è limitato all’esame
da parte della [OSCURATO:PERSONA] sulla compatibilità del PNA con i criteri dell’allegato III e le disposizioni dell’art. 10 della
direttiva 2003/87 e, dall’altro, va effettuato entro tre mesi a decorrere dalla notifica del PNA da parte dello Stato membro.
105 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che l’art. 9, n. 3, seconda frase, della direttiva 2003/87 menzioni
le «modifiche che [lo Stato membro] propone», le quali sono soggette a «previa accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]», non
è atto a rimettere in causa tale valutazione. Infatti, le suddette modifiche intervengono in una fase successiva della procedura
d’esame, ossia dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sollevato obiezioni nei confronti del PNA notificato o di alcune sue parti, e
sono intese appunto a tener conto delle obiezioni inizialmente sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla compatibilità con
i criteri enunciati nell’allegato III e con le disposizioni dell’art. 10 della direttiva 2003/87. Pertanto, l’accettazione
delle suddette modifiche da parte della [OSCURATO:PERSONA] rappresenta solo il corollario delle obiezioni da essa inizialmente formulate
nell’esercizio del limitato potere di controllo e di rigetto conferitole dall’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, e non
l’espressione di un potere generale di autorizzazione. Il fatto che tale disposizione preveda solo la possibilità di accettare
le proposte di modifica del PNA indica semmai che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone affatto di tale potere generale di autorizzazione.
106 Peraltro, il potere di respingere il PNA notificato o alcune sue parti non corrisponde a un obbligo assoluto di agire della
[OSCURATO:PERSONA]. È vero che quest’ultima è tenuta, a seguito della notifica di un PNA, a verificare, scrupolosamente e con imparzialità,
la compatibilità del PNA con i criteri dell’allegato III e con le disposizioni dell’art. 10 della direttiva 2003/87 (v., per
analogia, sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5469, punto 14; sentenze del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3305, punto 171, e causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio,[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3495, punto 182). Tuttavia, i termini «può respingerlo» implicano un certo potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA],
equiparabile al potere discrezionale di cui essa dispone nell’ambito dell’applicazione dell’art. 226 CE, che essa non è tenuta
ad esercitare in ogni circostanza (v. ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T‑202/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑181, punti 43 e 46 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, se la [OSCURATO:PERSONA] rinuncia, in seguito alla
notifica del PNA da parte dello Stato membro, ad esercitare tale potere entro tre mesi dalla notifica, lo Stato membro, in
linea di principio, può dare attuazione al PNA alle condizioni previste dagli artt. 11 e segg. della direttiva 2003/87, senza
che occorra l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 novembre 2005, causa T‑178/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4807, punto 55). Va inoltre rilevato che tale circostanza non incide minimamente sul potere
generale di controllo della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 211 CE e 226 CE, che, di per sé, non è soggetto ad alcun termine
perentorio.
107 Del pari, dal testo dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 emerge che la procedura d’esame del PNA non deve necessariamente
concludersi con una decisione formale, in particolare quando lo Stato membro adotti, nel corso della medesima procedura, tutte
le modifiche richieste dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’art. 9, n. 3, seconda frase, della direttiva 2003/87 menziona solo una
decisione negativa di rigetto, e non una decisione di autorizzazione o una decisione di non sollevare obiezioni. Ne consegue
che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un certo potere discrezionale ai fini di tale decisione, che eserciterà in particolare quando
lo Stato membro si astenga dal o si rifiuti di modificare il PNA, entro un termine di tre mesi, nonostante le obiezioni sollevate
dalla [OSCURATO:PERSONA].
108 Pertanto, la tesi della ricorrente è incompatibile con la lettera dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87.
b) Sull’interpretazione contestuale dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87
109 Sotto il profilo contestuale, il Tribunale constata l’assenza, nella direttiva 2003/87, di elementi rilevanti che consentano
di stabilire meglio la natura giuridica della procedura di esame e del potere decisionale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] in
forza dell’art. 9, n. 3, della citata direttiva. Tuttavia, occorre confrontare tale procedura e tale potere con altri regimi
amministrativi di controllo che comportino a loro volta un potere decisionale della [OSCURATO:PERSONA], tra cui quelli menzionati
dalle parti, per definire il fondamento normativo e lo scopo del regime in questione.
110 A tale proposito, le parti hanno fatto riferimento tra l’altro alla procedura di controllo degli aiuti di Stato prevista dall’art. 88 CE
e esplicitata dal regolamento n. 659/1999, nonché alla procedura di infrazione ex art. 226 CE.
111 A tal fine occorre precisare che sia la procedura in materia di aiuti di Stato – nella parte relativa alle misure previamente
notificate ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE – che la procedura d’esame ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87
costituiscono, a differenza della procedura d’infrazione di cui all’art. 226 CE, esempi di controllo a priori della compatibilità
di misure nazionali con talune disposizioni del diritto comunitario. Allo stesso modo in cui gli è fatto divieto, ai sensi
dell’art. 88, n. 3, terza frase, CE, di dare attuazione a una misura di aiuto notificata prima della scadenza di un certo
termine, lo Stato membro, in linea di principio, non può dare attuazione al proprio PNA prima della scadenza del termine di
tre mesi fissato per tale controllo preventivo dall’art. 9, n. 3, prima frase, della direttiva 2003/87, a meno che la [OSCURATO:PERSONA]
non comunichi allo Stato membro, prima della scadenza di tale termine, che non intende sollevare obiezioni. Infatti, da un
lato, tale divieto temporaneo di dare esecuzione al PNA si ricollega al potere della [OSCURATO:PERSONA] di respingere, prima della
scadenza del suddetto termine, il PNA in questione, in tutto o in parte, in ragione della sua eventuale incompatibilità con,
tra l’altro, i criteri dell’allegato III. D’altro canto, il menzionato divieto deriva dal fatto che, in forza della seconda
frase della medesima disposizione, qualora la [OSCURATO:PERSONA] sollevi obiezioni nei confronti del PNA o di alcune sue parti, lo
Stato membro può adottare la decisione per l’assegnazione ai sensi dell’art. 11, n. 1 – secondo cui il PNA dev’essere quello
«di cui all’art. 9» –, solo se le modifiche da esso proposte per tenere conto di tali obiezioni sono state accettate dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Per contro, a differenza dell’art. 88, n. 3, terza frase, CE, l’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 non subordina
la rimozione di tale divieto a dare attuazione al PNA all’adozione di una decisione formale da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Ne
consegue che, in linea di principio, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non sollevi esplicitamente alcuna obiezione entro il termine previsto,
il decorso del termine di tre mesi consente allo Stato membro di dare attuazione al PNA notificato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
citata al punto 106 supra, punto 55).
112 Il Tribunale ritiene inoltre che il semplice fatto che la procedura d’esame dei PNA abbia natura di controllo preventivo non
implica che tale procedura debba sfociare in una decisione costitutiva di diritti per quanto riguarda la legittimità e la
possibilità di dare attuazione alle misure notificate. Infatti, mentre le norme in materia di aiuti si basano su un principio
di divieto generale – connesso a una presunzione di illegittimità –, secondo cui le misure di aiuto ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE di regola sono incompatibili con il mercato comune, l’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 non si fonda su un principio
di tale natura e non è destinato a derogare ad alcun divieto generale. La menzionata disposizione mira invece a garantire
il buon funzionamento del sistema di scambio di quote mediante l’assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri
sul fondamento dei rispettivi PNA, le cui regole per l’assegnazione sono soggette a controllo solo limitatamente al rispetto
da parte dello Stato membro, in particolare, dei criteri elencati nell’allegato III della citata direttiva. Del pari, nel
diritto comunitario dell’ambiente non esistono disposizioni di diritto primario o derivato che vietino a uno Stato membro,
se non altro in via cautelativa, analogamente al divieto generale di cui all’art. 87 CE, di adottare talune misure ai fini
dell’attuazione della direttiva 2003/87 e del sistema di scambio di quote. Anzi, ai sensi dell’art. 176 CE, uno Stato membro
ha facoltà di mantenere o di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore rispetto a quella prevista dalla legislazione
comunitaria, purché tali provvedimenti siano compatibili con il Trattato in generale (v., per analogia, sentenza della Corte
14 aprile 2005, causa C‑6/03, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2753, punti 27-32).
113 Il Tribunale ritiene che dalle differenze rilevate al punto 112 supra tra la procedura di esame degli aiuti di Stato e quella
relativa all’esame dei PNA emerga una distinzione fondamentale tra questi due regimi di controllo preventivo. Ne discende
che occorre mantenere chiaramente distinti anche gli effetti giuridici delle misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto
dei rispettivi regimi, sia nei confronti degli Stati membri che nei confronti delle imprese interessate.
114 Infatti, una decisione formale di compatibilità, ai sensi dell’art. 88, n. 3, terza frase, CE, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito della procedura di esame degli aiuti di Stato costituisce una decisione di autorizzazione che riconosce esplicitamente
la legittimità dell’aiuto notificato, in mancanza della quale, in linea di principio, tale aiuto è illegittimo e non può essere
concesso (v. artt. 4, nn. 2 e 3, e 7, nn. 2 e 3, del regolamento n. 659/1999). Per contro, una decisione di incompatibilità
in tal senso si limita a confermare, in modo giuridicamente vincolante, il divieto generale sancito dall’art. 87 CE e il divieto
di attuazione dell’aiuto (v. art. 7, n. 5, del regolamento n. 659/1999). La necessità di tale autorizzazione, che deroga al
principio generale del divieto di aiuti di Stato stabilito all’art. 87, n. 1, CE, è infine confermata dalla finzione giuridica
risultante dall’art. 4, n. 6, prima frase, del regolamento n. 659/1999, secondo cui l’aiuto in questione «si ritiene (…) autorizzato»
quando la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione entro i termini (v. anche sentenza della Corte 11 dicembre 1973, causa
120/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1471, punto 5).
115 Per contro, il controllo preventivo effettuato ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 non porta necessariamente
a una decisione di autorizzazione, dato che la [OSCURATO:PERSONA] deve intervenire solo qualora ritenga necessario sollevare obiezioni
nei confronti di alcune parti del PNA notificato e prendere, in caso di rifiuto dello Stato membro di modificare il proprio
PNA, una decisione di rigetto (v. punto 106 supra). Inoltre, tali obiezioni e tale decisione di rigetto devono intervenire
entro tre mesi dalla notifica del PNA. In mancanza, infatti, il PNA notificato acquista carattere definitivo e beneficia di
una presunzione di legittimità che consente allo Stato membro di attuarlo nel periodo per l’assegnazione pertinente. Pertanto,
tale controllo particolare si fonda su una presunzione di legittimità della misura statale che è soggetta solo a un divieto
temporaneo di attuazione. Ne consegue che nessuna decisione della [OSCURATO:PERSONA] che comporti il rigetto di un PNA o di talune
sue parti – neanche qualora implichi un’accettazione esplicita da parte della [OSCURATO:PERSONA] di altre parti del PNA o considerazioni
in cui quest’ultima esponga i motivi per cui non intende sollevare obiezioni nei loro confronti, e neanche qualora tale decisione
sia seguita dall’accettazione delle modifiche apportate al PNA – può essere considerata un’autorizzazione, in quanto atto
costitutivo di diritti, dato che, per loro natura, le misure notificate in tale contesto non necessitano di siffatta autorizzazione.
c) Sull’interpretazione teleologica dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87
116 Le considerazioni enunciate ai punti 103-115 supra sono confermate dall’interpretazione teleologica dell’art. 9, n. 3, della
direttiva 2003/87.
117 Sotto il profilo teleologico, la procedura ai sensi della suddetta disposizione mira, fatta salva la possibilità di controllo
preventivo da parte della [OSCURATO:PERSONA], a garantire agli Stati membri la certezza del diritto e, in particolare, a consentire
loro di essere rapidamente informati, entro termini molto brevi, sulle modalità con cui possono assegnare le quote di emissione
e gestire il sistema di scambio di quote in base al loro PNA nel periodo per l’assegnazione considerato. Infatti, data la
brevità di tale periodo, che è pari a tre o cinque anni (art. 11 della direttiva 2003/87), sia la [OSCURATO:PERSONA] che gli Stati
membri hanno un legittimo interesse a che qualsiasi controversia relativa al contenuto del PNA sia risolta rapidamente e a
che tale PNA non sia esposto, per l’intero suo periodo di validità, al rischio di contestazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA].
118 Inoltre, a differenza dell’applicazione delle regole relative agli aiuti di Stato, che mirano anzitutto ad evitare che venga
a crearsi una situazione incompatibile con le disposizioni del Trattato e con gli obiettivi del mercato interno, l’attuazione
degli obiettivi della direttiva 2003/87, e in particolare la creazione di un sistema di scambio di quote destinato a favorire
la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica
(art. 1 della detta direttiva), verrebbe ostacolata dal divieto di dare attuazione ai PNA fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia
adottato una decisione di autorizzazione.
119 Da quanto precede discende che non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata comporta
un’autorizzazione implicita del PNA tedesco, ivi compresa la contestata regola del trasferimento.
3. Sugli effetti della scadenza del termine di tre mesi di cui all’art. 9, n. 3, prima frase, della direttiva 2003/87
120 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il PNA notificato sarebbe ritenuto autorizzato alla scadenza
del termine di tre mesi di cui all’art. 9, n. 3, prima frase, della direttiva 2003/87, risulta dalle considerazioni enunciate
ai punti 103-119 supra che, in mancanza di un potere generale di autorizzazione stricto sensu della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti
del PNA notificato, la mancanza di obiezioni da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] alla scadenza del suddetto termine non comporta,
a maggior ragione, alcuna presunzione o finzione giuridica di autorizzazione del PNA. A tale proposito, il Tribunale ricorda
che la [OSCURATO:PERSONA] dispone soltanto di un potere di controllo e di rigetto limitato, circoscritto ai soli criteri elencati
nell’allegato III e nelle disposizioni dell’art. 10 della menzionata direttiva. Pertanto, alla scadenza del termine ne consegue
solo che il PNA – che beneficia di una presunzione di legittimità, salvo obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] – acquista carattere
definitivo e può essere messo in atto dallo Stato membro senza bisogno di alcuna autorizzazione generale da parte della [OSCURATO:PERSONA].
121 Tale valutazione è corroborata dal fatto che l’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 non prevede espressamente alcuna disposizione
che introduca una presunzione o una finzione giuridica quale quella invocata dalla ricorrente. È vero che il legislatore comunitario
può stabilire regole di questo tipo qualora lo ritenga indispensabile nell’interesse della certezza del diritto per le parti
del procedimento. Infatti, come fa valere la ricorrente, il legislatore comunitario si è avvalso di tale potere all’art. 4,
n. 6, del regolamento n. 659/1999, nell’interesse dello Stato membro, affinché quest’ultimo possa dare esecuzione a una misura
di aiuto dopo la scadenza del termine di due mesi decorrente dalla notifica dell’aiuto, senza correre il rischio di un eventuale
intervento successivo della [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, l’art. 10, n. 6, del regolamento n. 139/2004 prevede, nell’interesse delle
imprese che notificano un progetto di concentrazione, che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata entro i termini previsti
dal menzionato regolamento, si presume che la concentrazione sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune. Orbene,
è giocoforza constatare che la giustificazione di tali regole risiede proprio nel fatto che i regimi di controllo in questione,
a differenza di quello previsto dall’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, richiedono un’autorizzazione esplicita e costitutiva
di diritti da parte dell’amministrazione affinché possa attuarsi il progetto di misure notificato. Peraltro tali regole costituiscono
eccezioni e devono quindi essere espressamente contemplate dalla normativa di cui trattasi, dato che determinano una modifica
dell’ordinamento giuridico attraverso il rilascio di un’autorizzazione a prescindere da qualsiasi intervento della [OSCURATO:PERSONA].
122 Pertanto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non sollevi obiezioni prima della scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 9,
n. 3, della direttiva 2003/87 non comporta, per effetto di una finzione giuridica, l’autorizzazione del PNA notificato. Va
inoltre rilevato che la tesi della ricorrente potrebbe compromettere il potere di controllo conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 226 CE,
che quest’ultima deve poter esercitare, ai fini del controllo limitato di cui all’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, in
caso di eventuali violazioni del diritto comunitario diverse da quelle dei criteri dell’allegato III o delle disposizioni
dell’art. 10 della medesima direttiva.
4. Sugli effetti giuridici dell’eventuale annullamento della decisione impugnata
123 Il Tribunale osserva che, alla luce delle considerazioni che precedono, l’eventuale annullamento della decisione impugnata
non attribuirebbe alla ricorrente alcun vantaggio tale da conferirle un interesse ad agire ai sensi della giurisprudenza citata
al punto 96 supra.
124 In primo luogo, a prescindere dalla questione se tale annullamento debba indurre la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi ex novo sul
PNA tedesco ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, l’annullamento non può fondarsi su un aspetto estraneo all’oggetto
e alla portata giuridica della decisione impugnata quali definiti, in particolare, dal dispositivo della medesima decisione.
Orbene, da un lato, la decisione impugnata ha respinto, all’art. 1, solo alcuni adeguamenti ex post del PNA tedesco, e non
la regola del trasferimento contestata in via principale dalla ricorrente. Dall’altro, risulta dalle considerazioni enunciate
ai punti 103‑119 supra che la decisione impugnata non comporta neanche un’autorizzazione – né espressa né implicita – del
PNA tedesco nel suo complesso, ivi compresa la contestata regola del trasferimento. Pertanto, contrariamente all’annullamento
di una decisione di compatibilità adottata in materia di aiuti di Stato e allo scopo perseguito dalla ricorrente, l’eventuale
annullamento della decisione impugnata non potrebbe comportare l’annullamento della suddetta autorizzazione.
125 Di conseguenza, come fa valere la convenuta, l’annullamento del dispositivo della decisione impugnata non può corrispondere
allo scopo principale del ricorso della ricorrente. Ne consegue altresì che il dispositivo della decisione impugnata, di per
sé, non arreca pregiudizio alla ricorrente e pertanto il suo annullamento non può procurarle alcun vantaggio. Pertanto, sotto
questo profilo, la ricorrente non ha interesse ad agire e il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
126 In secondo luogo, poiché la domanda di annullamento della ricorrente riguarda il nono e il decimo ‘considerando’ della decisione
impugnata, anche tale domanda è irricevibile. È vero che i menzionati ‘considerando’ si riferiscono, in sostanza, a una valutazione
della [OSCURATO:PERSONA] basata sull’art. 88, n. 3, CE e alla regola del trasferimento, alla quale, secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA],
non si può muovere alcuna obiezione. Inoltre, per quanto riguarda la legittimità della regola del trasferimento, la comunicazione
COM(2004) 500 def., citata, riprende e completa i ‘considerando’ della decisione impugnata, adottata lo stesso giorno, e costituisce
al riguardo una motivazione complementare che il giudice comunitario, in linea di principio, è tenuto a prendere in considerazione
ai fini del suo sindacato di legittimità (v., per analogia, sentenza del Tribunale 8 luglio 2003, causa T‑374/00, Verband
der freien Rohrwerke e a./[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2275, punti 122-124).
127 Tuttavia, come risulta da una costante giurisprudenza, prescindendo dalla motivazione sulla quale si fondi una decisione,
solo il dispositivo di questa è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Per contro,
gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso
di annullamento e possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice comunitario solo qualora, in quanto motivazione
di un atto recante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto (v., in tal senso, ordinanza
della Corte 28 gennaio 2004, causa C‑164/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1177, punto 21; sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 186), o se, quanto meno, tale motivazione sia idonea a modificare il merito di quanto è stato deciso
nel dispositivo dell’atto in questione (v., in tal senso, sentenza Lagardère e Canal+/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 102 supra,
punti 67 e 68). In tale contesto, si deve peraltro ricordare che, in linea di principio, il dispositivo di un atto è indissociabile
dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione
(v. sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑346/02 e T‑347/02, Cableuropa e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4251,
punto 211 e giurisprudenza ivi citata).
128 Alla luce di tale giurisprudenza, è confermata la conclusione secondo cui, da un lato, la decisione impugnata non arreca pregiudizio
alla ricorrente e, dall’altro, il suo annullamento non le procurerebbe alcun vantaggio, dato il reale oggetto del suo ricorso,
ossia una domanda di annullamento di una presunta autorizzazione della regola del trasferimento concessa dalla decisione impugnata.
Infatti, la motivazione controversa, in particolare nella parte relativa al trasferimento figurante nel decimo ‘considerando’
della decisione impugnata, non ha alcun legame né alcun riflesso nel dispositivo della medesima decisione e inoltre non è
idonea – per le ragioni esposte ai punti 103-122 supra – a modificare la sostanza del suddetto dispositivo. Infatti è giuridicamente
impossibile creare tale legame, dato che si tratta di una decisione di rigetto adottata ai sensi dell’art. 9, n. 3, della
direttiva 2003/87 che, per sua natura, può menzionare nel dispositivo solo le parti del PNA che la [OSCURATO:PERSONA] contesta e
respinge, e non quelle su cui non intende sollevare obiezioni.
129 Benché la [OSCURATO:PERSONA] si pronunci nondimeno, nella motivazione della decisione impugnata, con un obiter dictum, su parti del
PNA rispetto alle quali essa non solleva obiezioni, tale motivazione non può avere effetti giuridici obbligatori né costituire
il necessario fondamento del dispositivo della decisione, dato che l’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 non conferisce
alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di dichiarare legittima, in modo giuridicamente vincolante, una regola contenuta in un PNA. D’altro
canto, in tali circostanze, la suddetta motivazione non è idonea a fornire elementi utili ai fini dell’interpretazione del
dispositivo della decisione impugnata conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 127 supra.
130 Di conseguenza, in mancanza di una presa di posizione giuridicamente vincolante sulla regola del trasferimento nel dispositivo
della decisione impugnata, la motivazione di quest’ultima, nella parte concernente la suddetta regola e la sua eventuale compatibilità
con la normativa in materia di aiuti di Stato, è sottratta al controllo del giudice comunitario nell’ambito della presente
controversia e non può costituire il fondamento di un qualsivoglia interesse ad agire della ricorrente.
5. Sulla mancanza di decisione in materia di aiuti sotto il profilo sostanziale
131 Va infine respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata andrebbe qualificata in funzione della
sua vera natura, quale risulta da una valutazione effettuata in base a criteri oggettivi e a prescindere dalla sua definizione
o dalla sua forma (sentenze IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 68 supra, punto 9, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto
68 supra, punti 43 e 51).
132 In primo luogo, è senz’altro vero che la stessa direttiva 2003/87, in particolare il criterio n. 5 dell’allegato III, prevede
che le disposizioni di un PNA potrebbero entrare in conflitto con la normativa in materia di aiuti di Stato e impone quindi
alla [OSCURATO:PERSONA] di tenerne conto nell’ambito della procedura di esame ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva stessa.
Inoltre non è escluso che, a certe condizioni, la notifica di un PNA ai sensi dell’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva
2003/87, possa anche costituire una notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, o addirittura che debba essere considerata tale.
133 Ne consegue che le parti di un PNA notificato atte a costituire un’infrazione dell’art. 87 CE devono essere sottoposte al
previo esame della [OSCURATO:PERSONA] e possono eventualmente dare luogo all’avvio di un procedimento parallelo ai sensi del regolamento
n. 659/1999. Infatti, qualora ritenga, in seguito a tale esame preliminare, che occorra avviare tale procedura e che il contenuto
della notifica non sia sufficientemente completo per essere considerato una notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, la [OSCURATO:PERSONA]
può, se del caso, ai sensi del regolamento n. 659/1999, chiedere allo Stato membro le informazioni necessarie per effettuare
un esame più approfondito delle parti del PNA alla luce dell’art. 87 CE. A tale proposito, si deve ricordare che, ai sensi
dell’art. 88, n. 3, CE, lo Stato membro è tenuto, in linea di principio – fatte salve alcune eccezioni previste dal regolamento
(CE) del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994, sull’applicazione degli articoli [87] e [88] del Trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA]
europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142, pag. 1) –, a notificare alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi
progetto diretto a istituire un aiuto. Tale obbligo è giuridicamente distinto e, in linea di principio, indipendente da quello
relativo alla notifica di un PNA ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87. Una decisione basata unicamente sull’art. 9,
n. 3, della direttiva 2003/87 e non sugli artt. 87 CE e 88 CE, di per sé, consente alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare, sugli aspetti
di aiuto di Stato del PNA, solo una valutazione sommaria alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato, il che non
osta all’eventuale successiva adozione di una decisione formale ai sensi dell’art. 88, n. 3, terza frase, CE.
134 In secondo luogo, né la direttiva 2003/87, adottata sul solo fondamento dell’art. 175 CE e non su quello dell’art. 89 CE,
né misure giuridicamente non vincolanti adottate in tale contesto, quale la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 17 marzo 2004 (v. punti
21-24 supra), possono validamente limitare la portata e l’effetto utile delle regole relative al controllo degli aiuti di
Stato (v., per analogia, sentenza della Corte 12 novembre 1992, cause riunite C‑134/91 e C‑135/91, Kerafina e Vioktimatiki,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5699, punto 20, e sentenza BP [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 76 supra, punto 55). Infatti, in mancanza
di un fondamento normativo pertinente, la direttiva 2003/87 non può costituire, fatte salve le considerazioni enunciate al
punto 132 supra, una lex specialis che consenta il controllo degli aiuti di Stato nell’ambito della procedura d’esame di cui
all’art. 9, n. 3, della citata direttiva. Del pari, nel caso in cui alcune regole del PNA debbano formare oggetto di una notifica
completa ai sensi della normativa in materia di aiuti, la direttiva 2003/87 non può consentire deroghe al divieto di esecuzione
sancito dall’art. 88, n. 3, terza frase, CE. Ne consegue che, in caso di mancato rispetto, da parte dello Stato membro, di
tale divieto di esecuzione, un singolo può far valere l’effetto diretto dell’art. 88, n. 3, terza frase, CE dinanzi ai giudici
nazionali (sentenze della Corte Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e a., citata al punto
70 supra, punto 12, e 27 ottobre 2005, cause riunite da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, [OSCURATO:PERSONA]
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9481, punto 30). Ne discende infine che una decisione di rigetto adottata unicamente in forza dell’art. 9,
n. 3, della direttiva 2003/87 non può comportare tutte le conseguenze giuridiche di una decisione adottata ai sensi dell’art. 88 CE,
in combinato disposto con l’art. 4 o con l’art. 7 del regolamento n. 659/1999. Tale constatazione nulla toglie al fatto che,
qualora la notifica di un PNA ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 2003/87 risponda anche alle condizioni stabilite
per una notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE (v. punto 132 supra), la mancanza di esame preliminare e di una presa di
posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della normativa in materia di aiuti di Stato entro i termini previsti
dall’art. 4, n. 5, del regolamento n. 659/1999 si traduce in una decisione implicita di autorizzazione delle misure di aiuto
notificate conformemente all’art. 4, n. 6, del menzionato regolamento, decisione che è tuttavia giuridicamente distinta rispetto
a quella adottata ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87.
135 In terzo luogo, tale valutazione non è inficiata dal fatto che, conformemente al criterio n. 5 dell’allegato III della direttiva
2003/87, occorre rispettare gli artt. 87 CE e 88 CE anche nel contesto dell’attuazione dei PNA. Infatti, tale criterio è solo
l’espressione di un principio consolidato di diritto comunitario, secondo cui ogni atto di diritto derivato dev’essere attuato
in modo tale da non violare le norme del Trattato né alcun’altra norma di diritto primario, quali i principi generali del
diritto o i diritti fondamentali. Tuttavia, siffatto obbligo generale di rispettare il diritto comunitario non può comportare
l’obbligo di svolgere una procedura amministrativa conformemente a tutte le disposizioni procedurali e sostanziali pertinenti,
come quelle del regolamento n. 659/1999, bensì impone alla [OSCURATO:PERSONA] unicamente di effettuare una valutazione sommaria ai
fini dell’applicazione della direttiva 2003/87 (v. punto 134 supra). Infine, la procedura di esame ai sensi dell’art. 9, n. 3,
della direttiva 2003/87 non consente in alcun caso alla [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare gli Stati membri a derogare a disposizioni
di diritto comunitario che non sono contenute nella direttiva stessa (v., per analogia, sentenze Kerafina e Vioktimatiki,
citata al punto 134 supra, punto 20, e BP [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 76 supra, punto 55).
136 In quarto luogo, il Tribunale rileva che emerge dalla lettera 29 luglio 2004 della [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 41-46 supra) che
quest’ultima si è limitata a spiegare i motivi per cui essa si è astenuta, nella decisione impugnata, dal prendere definitivamente
posizione in merito alla compatibilità del PNA tedesco e della regola del trasferimento con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE.
Nella suddetta lettera la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato tra l’altro che «un eventuale aiuto [sarebbe stato] probabilmente considerato
compatibile con il mercato comune in sede di valutazione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE». Ne consegue che, secondo le sue
stesse dichiarazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato solo un esame provvisorio della regola del trasferimento alla luce della
normativa in materia di aiuti di Stato. Orbene, tenuto conto delle considerazioni enunciate ai punti 103-122 supra, tale valutazione
provvisoria non può essere interpretata come una presa di posizione definitiva su questo punto.
137 Ne consegue che il ricorso della ricorrente dev’essere dichiarato irricevibile per mancanza di interesse ad agire. Pertanto,
non occorre verificare se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata, ai sensi
dell’art. 230, quarto comma, CE.
138 Alla luce di tutto quanto precede, occorre dichiarare irricevibile il presente ricorso.
Sulle spese
139 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
140 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano
le proprie spese. Pertanto, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], parte interveniente, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della convenuta.
3)
L’interveniente sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 30 aprile 2007
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
*
Lingua processuale: il tedesco.