CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21487/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2449/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Sudario 18; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23A; -controricorrente- avverso lasentenza n. 6128 del 7 marzo 2025 della Quarta Sezione civile della Corte di cassazione. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 337/2018, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto contro l’[OSCURATO:SOCIETA], diretto a ottenere la condanna di quest’ultima a procedere alla sua assunzione sulla base della graduatoria predisposta dalla Provincia di Pavia e la condanna al risarcimento del danno. Il ricorrente ha esposto che: era iscritto negli elenchi delle categorie protette dal 3 agosto 2004; aveva svolto mansioni di operaio (generico e qualificato) come manovale; era munito di patente B; aveva la licenza media inferiore; era diplomato in Ragioneria; [OSCURATO:SOCIETA] aveva avviato il 18 aprile 2016 la procedura per l’assunzione ex legge n. 68 del 1999 di un Addetto area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, munito di patente B e con il titolo di studio di [OSCURATO:PERSONA], al fine di stipulare un contratto di lavoro full time a termine di sei mesi, CCNL settore unico gas acqua, nonché un ulteriore contratto di lavoro full time di dodici mesi CCNL settore [OSCURATO:PERSONA]; in entrambi i casi era risultato primo in graduatoria, ma ASM aveva rifiutato l’assunzione ai sensi del suo regolamento, alla luce dei suoi precedenti penali, a suo dire non gravi e risalenti nel tempo; a suo avviso, l’obbligo di avviamento poteva essere escluso solo nei casi tassativi indicati dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1061/2019, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Con sentenza n. 6128 del 7 marzo 2025, la Quarta Sezione civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 4 giugno 2025 ex art. 391 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Dalla lettura della sentenza n. 6128 del 7 marzo 2025 di questa Sezione della Corte di cassazione emerge la presenza di un erroneo riferimento, nelle pagine 5, 6, 7 e 12 della decisione, all’art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, citato in luogo dell’art. 18 del medesimo d.l., come si evince dal testo normativo riportato a pagina 5, riconducibile esclusivamente al menzionato art. 18. In particolare, tale riferimento inesatto si trova nella pagina 5, rigo 14 e rigo 27, nella pagina 7, rigo 7 e rigo 11, e nella pagina 12, rigo 22 e rigo 25. In questi casi, il numero 19 deve essere sostituito con il numero 18. Inoltre, nella pagina 6, ultimo rigo, vi è l’inciso “(art. 19, comma 1)”, che costituisce un chiaro refuso da cancellare, non avendo alcuna relazione con la normativa appena prima trascritta. Risulta, quindi, la sussistenza d i error i material i , con la conseguenza che occorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. e 391 bis c.p.c. , alla loro correzione. Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria , essendo la presente procedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprioe in ragione dell’impulso officioso della stessa ( Cass., SU , n. 29432del 14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2,n. 21213 del 17 settembre 2013). P.Q.M La Corte, -dispone la correzione degli errori material i contenut i nell a sentenza n. 6128 del 7 marzo 2025 della Quarta Sezione civile della Corte di cassazione nel senso che: nella pagina 5, rigo 14 e rigo 27, nella pagina 7, rigo 7 e rigo 11, e nella pagina 12, rigo 22 e rigo 25, di tale sentenza, ove è scritto “19”, debba leggersi ed intendersi “18”; nella pagina 6, ultimo rigo, di tale sentenza, ove è scritto “contratti collettivi» (art. 19, comma 1).”, debba leggersi ed intendersi “contratti collettivi».”; -ordina l’annotazione della correzione sull ’ originale della menzionata sentenza a cura della Cancelleria. Così deciso in Roma, nella camera di consig