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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08097/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6269/2019 del ruolo generale, propostoPUBLISERVIZI S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delPresidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialee nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E29 B963 H).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentanteNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 49E10 C561 V).- CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale SMN BRN16D21 A512 G).- CONTRORICORRENTE -il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore.– INTIMATO -per la cassazione della sentenza n. 8031/6/2018 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 24 settembre 2018e notificata il 17 dicembre 2018.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto del contendere è il diniego tacito serbato dall’enteterritoriale, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. sull’istanzadi rimborso presentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in data28 marzo 2013 ed avente ad oggetto gli interessi (pari a complessivi26.445,84 €) sulla somma indebitamente percepita (e restituita il 15marzo 2008), a titolo di Tosap, dall’anno 1995 al 1999, dallaNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026D.[OSCURATO:SOCIETA], quale concessionaria, nell’interesse del Comune diAversa, del relativo servizio di accertamento e riscossione, il cui ramodi azienda venne, nell’anno 2010, conferito alla [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con lasentenza impugnata, accoglieva l’appello proposto dalla contribuenteavverso la pronuncia n. 2000/2017 della Commissione tributariaprovinciale di Caserta e dichiarava «dovuti all’appellante gli interessidovuti sul rimborso TOSAP come richiesti e nella misura dallamedesima indicata», condannando il Comune di Aversa e PubliserviziS.R.L, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio nellamisura di 1.400,00 €, oltre accessori, e la DARTI nella misura di800,00 €, oltre accessori.A tale decisione il Giudice regionale perveniva, ritenendo, perquanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione:- nulla la notifica del ricorso originario eseguita nei confronti diD.[OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 140, 145 terzo comma, c.p.c. inquanto sfornita della prova della ricezione della raccomandatainformativa e della compiuta giacenza;- insussistente il litisconsorzio necessario nei riguardi di dettasocietà, sicchè la sua mancata partecipazione non comportava alcunaconseguenza sul contraddittorio;- il Comune di Aversa fosse legittimato passivo quale enteimpositore;- non applicabile la previsione dell’art. 2560 c.c. nella parte in cuiprevede che il cessionario dell’azienda risponde dei debiti pregressisolo se risultanti dalle scritture contabili, non trattandosi di debito(per gli interessi) già accertato ed inserito nelle scritture, ma di meraNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026successione nelle posizioni passive della [OSCURATO:SOCIETA]., già destinatariadella richiesta di restituzione degli interessi prima della cessione.3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avversodetta pronuncia con atto notificato il 13 febbraio 2019, formulandosei motivi di impugnazione, successivamente depositando memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. eD.[OSCURATO:SOCIETA]. resistevano con controricorsi rispettivamentenotificati il 20 marzo 2019 e 4 marzo 2019, la prima articolandoricorso incidentale sulla base di due motivi.5.

Il Comune di Aversa è restato intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il primoed il secondo motivo, nonché il quinto ed il sesto motivo del ricorsoprincipale.1.1.

Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione lacontribuente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3(primo motivo) e n. 4 (secondo motivo), c.p.c., la violazione degliartt. 132 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., denunciando lo stridentecontrasto tra parte motiva e dispositivo laddove nella sentenza si è,dapprima, ritenuto che soggetto passivo dell’obbligo restitutorio per ildebito di interessi fosse il Comune di Aversa e poi è stato accolto ilricorso della contribuente che chiedeva la condanna in solido delComune con la concessionaria istante.Numero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/20261.2.

La censura è la medesima, anche se declinata, nei due motiviin esame, sotto i due parametri censori dei numeri 3 e 4 dell’art. 360,primo comma, c.p.c., e va respinta.Essa risente di una riduttiva lettura della sentenza impugnata,omettendo di considerare che la decisione del Giudice di secondogrado ha riformato la sentenza della Commissione provinciale, cheaveva negato la legittimazione passiva del Comune e (sotto altroprofilo) di [OSCURATO:SOCIETA], assumendo - di contro - che la titolarità delrapporto tributario in capo all’ente territoriale non poteva escludere lasua legittimazione passiva, ritenuta, implicitamente quantochiaramente nella logica della decisione, concorrente con quella dellasuddetta concessionaria, la quale per tale motivo è stata condannatain solido con il Comune al pagamento della somma chiesta arimborso.Alla luce di tale ricostruzione non vi è nessuna contraddizione tramotivazione e dispositivo della sentenza impugnata.2.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la contribuente hadedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 16/20 d.lgs.n. 546/1992, oltre che dell’art. 25 delle condizioni generali di servizioper l’espletamento del servizio universale postale, approvate condelibera Agcom n. 385/13/Cons in G.U. n. 165 del 19 luglio 2013,assumendo che la notifica del ricorso era stata eseguita presso laresidenza del legale rappresentate della [OSCURATO:SOCIETA]., a mente degliartt. 16, comma 3 e 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e quindidirettamente tramite il sevizio postale senza intermediazione delmesso e dell’ufficiale giudiziario, per cui, decorsi dieci giornidall’avviso di giacenza, non occorreva altro, tantomeno la spedizionedella raccomandata informativa.Numero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/20262.1.

Il motivo è fondato.La contribuente ha riportato nel ricorso e depositato agli atti lanotifica del ricorso di primo grado, che è stata eseguita direttamentedalla stessa tramite il servizio postale, senza l’intermediazione delmesso o dell’ufficiale giudiziario, come consentito dagli artt. 16,comma 3, e 20 comma 2, d.lgs. n. 546/1992.Questa Corte - con riferimento agli atti impositivi (o avviso diaddebito), ma con affermazione di principi applicabili, in base allepredette disposizioni, anche alla notifica del ricorso giudiziale - haritenuto che laddove la notifica sia stata eseguita con tale direttamodalità, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzodel destinatario, si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data delrilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (odalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cuil'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto), inquanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano lenorme del regolamento del servizio di recapito postale, che nonprevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso digiacenza (cfr. Cass. n. 10131/2020).Ciò in linea di continuità con quanto in precedenza affermato dallaCorte di legittimità, essendo stato chiarito che in difetto, nelregolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga aquella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L.n. 890/1982, art. 8, comma 4) sul momento in cui si debba ritenerepervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbiadepositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa dellaimpossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario odi altra persona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta maanalogica - della regola dettata nella L. n. 890/1982, art. 8, commaNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/20264, secondo cui «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giornidalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore» (cfr. Cass. n.19958/2017; Cass. n. 2047/2016).Il tutto, in termini anche di recente ribaditi nel senso che, in casodi notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficialegiudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporaneaassenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che sianodecorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e dideposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso digiacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbiaprovveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela dellepreminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sulservizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenutanotifica (essendo stato ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26,comma 1, d.P.R. 602/1973) (cfr. Cass. n. 21487/2025, alle cui ampiemotivazioni si rimanda, che richiama anche Cass. n. 26806/2024 e Cass.35397/2023).2.2.

Alla stregua di tali ribaditi principi, va considerata validamentecompiuta la notifica del ricorso di primo grado alla società [OSCURATO:SOCIETA].S.R.L., eseguita presso la residenza del suo legale rappresentante aisensi dell’art. 145, terzo comma, c.p.c., con restituzione al mittente eddeposito, stante la sua temporanea irreperibilità.3.

Le riflessioni che precedono assorbono l’esame del quarto motivodell’impugnazione principale concernente la dedotta sussistenza dellitisconsorzio necessario con la [OSCURATO:SOCIETA]., dovendo la stessa essereconsiderata parte del giudizio di primo grado anche se non costituita,stante la ritenuta validità della notifica.Numero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/20264.

Con la terza censura la ricorrente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art.2560, secondo comma, c.c., sostenendo che, quale cessionaria delramo di azienda concernente l’attività di accertamento e del serviziodi riscossione già affidato alla [OSCURATO:SOCIETA]., non risponderebbe deldebito in oggetto, relativo agli interessi sulla somma indebitamentepercepita da tale ultima società e poi restituita al netto degliaccessori, come da sentenza resa in esito a giudizio di ottemperanza,in quanto non incluso, ai sensi della menzionata disposizione, tra lescritture della citata società.4.1.

La doglianza non può essere accolta.In punto di fatto va ricordato – in base alla pacifica ricostruzionefattuale compiuta dalla contribuente – che il diritto al rimborso vennealla stessa riconosciuto con la pronuncia n. 159/1/2003 dellaCommissione tributaria regionale (passata in giudicato il 10 maggio2005) e che all’esito del giudizio di ottemperanza, con sentenza n.18/1/2008, venne disposto il relativo pagamento, senza i relativiinteressi, avendo il giudice tributario ritenuto di non poter integrare lasentenza da ottemperare e che detti accessori potevano essereautonomamente essere richiesti in via amministrativa, impugnandonel caso, in via giudiziale, l’eventuale diniego espresso o tacito.E così la [OSCURATO:SOCIETA]. restituì in data 15 marzo 2008 la somma di36.257,24 €, quale sorta capitale indebitamente percetta, mentre,definito nell’anno 2010 il conferimento del menzionato ramo diazienda, in sede di aumento di capitile, da parte [OSCURATO:SOCIETA]. nellapartecipata [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha successivamente modificato ladenominazione in [OSCURATO:SOCIETA].), restava inevasa, per diniegotacito, la richiesta di versamento degli interessi già inoltrata allaNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026D.[OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2008 e, poi, ribadita nell’anno 2013 anche neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA].4.2.

Tanto ricapitolato, ricorre nella fattispecie in rassegna ilprincipio espresso da questa Corte dell’inapplicabilità della previsionedell’art. 2560, secondo comma, c.c., giacchè tale meccanismo(secondo cui dei debiti inerenti l’azienda o il ramo d’azienda cedutorisponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libricontabili obbligatori) «[…] è destinato a trovare applicazione quandosi tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa,essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui ilcessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c.

Edinfatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della piùgenerale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tuttoesaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessionedell'azienda» (così Cass. n. 32487/2023, che richiama Cass. n.11318/2004 seguita da numerose conformi).Si spiega in tali termini come correttamente la difesa dellacontribuente abbia richiamato la previsione contenuta nel verbaleassembleare del 23 luglio 2010, avente ad oggetto il conferimento delramo di azienda, in cui veniva precisato che «il conferimento includetutte le attività espletate dalla azienda [OSCURATO:SOCIETA]. […] negli anni 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007 2008 […]» (v. pagina n. 15 delverbale), la cui pattuizione ha, quindi, sancito la successione diPubliservizi nei rapporti ancora in itinere, non ancora esauriti, ai qualiè indubbiamente riconducibile l’accessoria obbligazione degli interessioggetto di causa.Del pari correttamente, pertanto, il Giudice regionale ha fondatola propria decisione considerando la successione di [OSCURATO:SOCIETA] nelrapporto di affidamento del servizio di accertamento e riscossioneNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026della Tosap nell’interesse del Comune di Aversa già facente capo aD.[OSCURATO:SOCIETA]., cui si riferisce la controversia in esame, in linea conl’applicabile previsione dell’art. 2558, primo comma, c.c.5.

Con la quinta e la sesta censura [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto,secondo il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4,c.p.c., la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112c.p.c. per l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilitàdell’appello della contribuente, in quanto priva di specifici motivi digravame, avendo la stessa riproposto le ragioni di impugnazioneavanzate con il ricorso originario.5.1.

I motivi vanno respinti, ovviando all’omissione di pronuncia, amente dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., in ragione della questionedi puro diritto ivi agitata.In tale direzione va allora ribadito che nel processo tributario lasanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deimotivi, prevista dall'art. 53, comma 1, d.Lgs. n. 546/1992, deveessere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp.prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accessoalla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primogrado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione" (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707).

E, da ultimo, tra le tante: «In tema dicontenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni postea fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimentoimpositivo da parte del contribuente ovvero della legittimitàdell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primogrado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53del D.Lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisioneNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame,interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco,seppur per implicito, i motivi di censura" (Cass. 10/01/2024, n.1030)» (così Cass. n.27799/2024).6.

Risulta, infine, fondato il secondo motivo del ricorso incidentalecon cui la contribuente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 4 d.m.n. 55/2014 per avere la Commissione liquidato le spese del grado diappello nella misura di 1.400,00 €, disattendendo immotivatamentela nota spese prodotta e comunque in misura inferiore ai minimiinderogabili.In effetti, non vi traccia di alcuna motivazione delle pur necessarie(cfr. Cass. n. 22762/2023) ragioni per le quali è stato liquidato ilsuddetto importo, in luogo di quello (pari a 1.040,01 €) di cui allanota, peraltro al di sotto dei minimi inderogabili (cfr., tra le tante,anche da ultimo, Cass. n. 20600/2025; Cass. n. 20153/2025) pari a3.608,00 € (scaglione 26.000,01/52.000,00).7.

Alla stregua delle ragioni che seguono, il ricorso principale varigettato, dichiarando assorbito il quarto motivo, mentre va accoltoquello incidentale.La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversacomposizione – per gli accertamenti conseguenziali all’accoglimentodel secondo motivo del ricorso incidentale, nonchè per regolare lespese del presente grado di giudizio.8.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da partedi [OSCURATO:SOCIETA]. di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito il quartomotivo, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania – in diversa composizione – anche per regolare le spesedel presente grado di giudizio.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6269/2019 del ruolo generale, propostoPUBLISERVIZI S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delPresidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialee nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E29 B963 H).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentanteNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 49E10 C561 V).- CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale SMN BRN16D21 A512 G).- CONTRORICORRENTE -il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore.– INTIMATO -per la cassazione della sentenza n. 8031/6/2018 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 24 settembre 2018e notificata il 17 dicembre 2018.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto del contendere è il diniego tacito serbato dall’enteterritoriale, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. sull’istanzadi rimborso presentata da [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. in data28 marzo 2013 ed avente ad oggetto gli interessi (pari a complessivi26.445,84 €) sulla somma indebitamente percepita (e restituita il 15marzo 2008), a titolo di Tosap, dall’anno 1995 al 1999, dallaNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026D.[OSCURATO:SOCIETA], quale concessionaria, nell’interesse del Comune diAversa, del relativo servizio di accertamento e riscossione, il cui ramodi azienda venne, nell’anno 2010, conferito alla [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con lasentenza impugnata, accoglieva l’appello proposto dalla contribuenteavverso la pronuncia n. 2000/2017 della Commissione tributariaprovinciale di Caserta e dichiarava «dovuti all’appellante gli interessidovuti sul rimborso TOSAP come richiesti e nella misura dallamedesima indicata», condannando il Comune di Aversa e PubliserviziS.R.L, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio nellamisura di 1.400,00 €, oltre accessori, e la DARTI nella misura di800,00 €, oltre accessori.A tale decisione il Giudice regionale perveniva, ritenendo, perquanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione:- nulla la notifica del ricorso originario eseguita nei confronti diD.[OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 140, 145 terzo comma, c.p.c. inquanto sfornita della prova della ricezione della raccomandatainformativa e della compiuta giacenza;- insussistente il litisconsorzio necessario nei riguardi di dettasocietà, sicchè la sua mancata partecipazione non comportava alcunaconseguenza sul contraddittorio;- il Comune di Aversa fosse legittimato passivo quale enteimpositore;- non applicabile la previsione dell’art. 2560 c.c. nella parte in cuiprevede che il cessionario dell’azienda risponde dei debiti pregressisolo se risultanti dalle scritture contabili, non trattandosi di debito(per gli interessi) già accertato ed inserito nelle scritture, ma di meraNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026successione nelle posizioni passive della [OSCURATO:SOCIETA]., già destinatariadella richiesta di restituzione degli interessi prima della cessione.3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avversodetta pronuncia con atto notificato il 13 febbraio 2019, formulandosei motivi di impugnazione, successivamente depositando memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. eD.[OSCURATO:SOCIETA]. resistevano con controricorsi rispettivamentenotificati il 20 marzo 2019 e 4 marzo 2019, la prima articolandoricorso incidentale sulla base di due motivi.5. Il Comune di Aversa è restato intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il primoed il secondo motivo, nonché il quinto ed il sesto motivo del ricorsoprincipale.1.1. Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione lacontribuente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3(primo motivo) e n. 4 (secondo motivo), c.p.c., la violazione degliartt. 132 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., denunciando lo stridentecontrasto tra parte motiva e dispositivo laddove nella sentenza si è,dapprima, ritenuto che soggetto passivo dell’obbligo restitutorio per ildebito di interessi fosse il Comune di Aversa e poi è stato accolto ilricorso della contribuente che chiedeva la condanna in solido delComune con la concessionaria istante.Numero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/20261.2. La censura è la medesima, anche se declinata, nei due motiviin esame, sotto i due parametri censori dei numeri 3 e 4 dell’art. 360,primo comma, c.p.c., e va respinta.Essa risente di una riduttiva lettura della sentenza impugnata,omettendo di considerare che la decisione del Giudice di secondogrado ha riformato la sentenza della Commissione provinciale, cheaveva negato la legittimazione passiva del Comune e (sotto altroprofilo) di [OSCURATO:SOCIETA], assumendo - di contro - che la titolarità delrapporto tributario in capo all’ente territoriale non poteva escludere lasua legittimazione passiva, ritenuta, implicitamente quantochiaramente nella logica della decisione, concorrente con quella dellasuddetta concessionaria, la quale per tale motivo è stata condannatain solido con il Comune al pagamento della somma chiesta arimborso.Alla luce di tale ricostruzione non vi è nessuna contraddizione tramotivazione e dispositivo della sentenza impugnata.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale la contribuente hadedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 16/20 d.lgs.n. 546/1992, oltre che dell’art. 25 delle condizioni generali di servizioper l’espletamento del servizio universale postale, approvate condelibera Agcom n. 385/13/Cons in G.U. n. 165 del 19 luglio 2013,assumendo che la notifica del ricorso era stata eseguita presso laresidenza del legale rappresentate della [OSCURATO:SOCIETA]., a mente degliartt. 16, comma 3 e 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e quindidirettamente tramite il sevizio postale senza intermediazione delmesso e dell’ufficiale giudiziario, per cui, decorsi dieci giornidall’avviso di giacenza, non occorreva altro, tantomeno la spedizionedella raccomandata informativa.Numero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/20262.1. Il motivo è fondato.La contribuente ha riportato nel ricorso e depositato agli atti lanotifica del ricorso di primo grado, che è stata eseguita direttamentedalla stessa tramite il servizio postale, senza l’intermediazione delmesso o dell’ufficiale giudiziario, come consentito dagli artt. 16,comma 3, e 20 comma 2, d.lgs. n. 546/1992.Questa Corte - con riferimento agli atti impositivi (o avviso diaddebito), ma con affermazione di principi applicabili, in base allepredette disposizioni, anche alla notifica del ricorso giudiziale - haritenuto che laddove la notifica sia stata eseguita con tale direttamodalità, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzodel destinatario, si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data delrilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (odalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cuil'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto), inquanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano lenorme del regolamento del servizio di recapito postale, che nonprevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso digiacenza (cfr. Cass. n. 10131/2020).Ciò in linea di continuità con quanto in precedenza affermato dallaCorte di legittimità, essendo stato chiarito che in difetto, nelregolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga aquella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L.n. 890/1982, art. 8, comma 4) sul momento in cui si debba ritenerepervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbiadepositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa dellaimpossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario odi altra persona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta maanalogica - della regola dettata nella L. n. 890/1982, art. 8, commaNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/20264, secondo cui «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giornidalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore» (cfr. Cass. n.19958/2017; Cass. n. 2047/2016).Il tutto, in termini anche di recente ribaditi nel senso che, in casodi notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficialegiudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporaneaassenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che sianodecorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e dideposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso digiacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbiaprovveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela dellepreminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sulservizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenutanotifica (essendo stato ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26,comma 1, d.P.R. 602/1973) (cfr. Cass. n. 21487/2025, alle cui ampiemotivazioni si rimanda, che richiama anche Cass. n. 26806/2024 e Cass.35397/2023).2.2. Alla stregua di tali ribaditi principi, va considerata validamentecompiuta la notifica del ricorso di primo grado alla società [OSCURATO:SOCIETA].S.R.L., eseguita presso la residenza del suo legale rappresentante aisensi dell’art. 145, terzo comma, c.p.c., con restituzione al mittente eddeposito, stante la sua temporanea irreperibilità.3. Le riflessioni che precedono assorbono l’esame del quarto motivodell’impugnazione principale concernente la dedotta sussistenza dellitisconsorzio necessario con la [OSCURATO:SOCIETA]., dovendo la stessa essereconsiderata parte del giudizio di primo grado anche se non costituita,stante la ritenuta validità della notifica.Numero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/20264. Con la terza censura la ricorrente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art.2560, secondo comma, c.c., sostenendo che, quale cessionaria delramo di azienda concernente l’attività di accertamento e del serviziodi riscossione già affidato alla [OSCURATO:SOCIETA]., non risponderebbe deldebito in oggetto, relativo agli interessi sulla somma indebitamentepercepita da tale ultima società e poi restituita al netto degliaccessori, come da sentenza resa in esito a giudizio di ottemperanza,in quanto non incluso, ai sensi della menzionata disposizione, tra lescritture della citata società.4.1. La doglianza non può essere accolta.In punto di fatto va ricordato – in base alla pacifica ricostruzionefattuale compiuta dalla contribuente – che il diritto al rimborso vennealla stessa riconosciuto con la pronuncia n. 159/1/2003 dellaCommissione tributaria regionale (passata in giudicato il 10 maggio2005) e che all’esito del giudizio di ottemperanza, con sentenza n.18/1/2008, venne disposto il relativo pagamento, senza i relativiinteressi, avendo il giudice tributario ritenuto di non poter integrare lasentenza da ottemperare e che detti accessori potevano essereautonomamente essere richiesti in via amministrativa, impugnandonel caso, in via giudiziale, l’eventuale diniego espresso o tacito.E così la [OSCURATO:SOCIETA]. restituì in data 15 marzo 2008 la somma di36.257,24 €, quale sorta capitale indebitamente percetta, mentre,definito nell’anno 2010 il conferimento del menzionato ramo diazienda, in sede di aumento di capitile, da parte [OSCURATO:SOCIETA]. nellapartecipata [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha successivamente modificato ladenominazione in [OSCURATO:SOCIETA].), restava inevasa, per diniegotacito, la richiesta di versamento degli interessi già inoltrata allaNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026D.[OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2008 e, poi, ribadita nell’anno 2013 anche neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA].4.2. Tanto ricapitolato, ricorre nella fattispecie in rassegna ilprincipio espresso da questa Corte dell’inapplicabilità della previsionedell’art. 2560, secondo comma, c.c., giacchè tale meccanismo(secondo cui dei debiti inerenti l’azienda o il ramo d’azienda cedutorisponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libricontabili obbligatori) «[…] è destinato a trovare applicazione quandosi tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa,essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui ilcessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Edinfatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della piùgenerale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tuttoesaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessionedell'azienda» (così Cass. n. 32487/2023, che richiama Cass. n.11318/2004 seguita da numerose conformi).Si spiega in tali termini come correttamente la difesa dellacontribuente abbia richiamato la previsione contenuta nel verbaleassembleare del 23 luglio 2010, avente ad oggetto il conferimento delramo di azienda, in cui veniva precisato che «il conferimento includetutte le attività espletate dalla azienda [OSCURATO:SOCIETA]. […] negli anni 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007 2008 […]» (v. pagina n. 15 delverbale), la cui pattuizione ha, quindi, sancito la successione diPubliservizi nei rapporti ancora in itinere, non ancora esauriti, ai qualiè indubbiamente riconducibile l’accessoria obbligazione degli interessioggetto di causa.Del pari correttamente, pertanto, il Giudice regionale ha fondatola propria decisione considerando la successione di [OSCURATO:SOCIETA] nelrapporto di affidamento del servizio di accertamento e riscossioneNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026della Tosap nell’interesse del Comune di Aversa già facente capo aD.[OSCURATO:SOCIETA]., cui si riferisce la controversia in esame, in linea conl’applicabile previsione dell’art. 2558, primo comma, c.c.5. Con la quinta e la sesta censura [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto,secondo il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4,c.p.c., la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112c.p.c. per l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilitàdell’appello della contribuente, in quanto priva di specifici motivi digravame, avendo la stessa riproposto le ragioni di impugnazioneavanzate con il ricorso originario.5.1. I motivi vanno respinti, ovviando all’omissione di pronuncia, amente dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., in ragione della questionedi puro diritto ivi agitata.In tale direzione va allora ribadito che nel processo tributario lasanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deimotivi, prevista dall'art. 53, comma 1, d.Lgs. n. 546/1992, deveessere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp.prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accessoalla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primogrado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione" (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707). E, da ultimo, tra le tante: «In tema dicontenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni postea fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimentoimpositivo da parte del contribuente ovvero della legittimitàdell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primogrado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53del D.Lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisioneNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame,interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco,seppur per implicito, i motivi di censura" (Cass. 10/01/2024, n.1030)» (così Cass. n.27799/2024).6. Risulta, infine, fondato il secondo motivo del ricorso incidentalecon cui la contribuente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 4 d.m.n. 55/2014 per avere la Commissione liquidato le spese del grado diappello nella misura di 1.400,00 €, disattendendo immotivatamentela nota spese prodotta e comunque in misura inferiore ai minimiinderogabili.In effetti, non vi traccia di alcuna motivazione delle pur necessarie(cfr. Cass. n. 22762/2023) ragioni per le quali è stato liquidato ilsuddetto importo, in luogo di quello (pari a 1.040,01 €) di cui allanota, peraltro al di sotto dei minimi inderogabili (cfr., tra le tante,anche da ultimo, Cass. n. 20600/2025; Cass. n. 20153/2025) pari a3.608,00 € (scaglione 26.000,01/52.000,00).7. Alla stregua delle ragioni che seguono, il ricorso principale varigettato, dichiarando assorbito il quarto motivo, mentre va accoltoquello incidentale.La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversacomposizione – per gli accertamenti conseguenziali all’accoglimentodel secondo motivo del ricorso incidentale, nonchè per regolare lespese del presente grado di giudizio.8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da partedi [OSCURATO:SOCIETA]. di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 6269/2019Numero sezionale 8874/2025Numero di raccolta generale 8097/2026Data pubblicazione 01/04/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito il quartomotivo, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania – in diversa composizione – anche per regolare le spesedel presente grado di giudizio.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA]