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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 32487/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31083/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “MACERATA-STADIO”[OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (avvalberto.binanti@cnf pec.it), elettivamente domiciliata in Macerata, via G. Falcone, n. 8/f, presso lo studio del difensore. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in S. Benedetto del Tronto, via Potenza, n. 33, presso lo studio del difensore. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1021/2020 depositata il 06/10/2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La [OSCURATO:SOCIETA]., già denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Macerata a richiesta di [OSCURATO:PERSONA],s.p.a. ora Agenzia Generale [OSCURATO:SOCIETA]., Macerata-Stadio, di [OSCURATO:PERSONA] , per il pagamento delle rate di alcune polizze assicurative stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva poi concesso l'affitto dell'azienda all'opponente, sulpresupposto che quest'ultima fosse succeduta nei rapporti in essere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 cod. civ.

Con sentenza del 21 dicembre 2015 il Tribunale di Macerata rigettava l'opposizione.

2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Ancona.

Si costituiva resistendo la compagnia assicurativa.

Con sentenza n. 1021 del 2020 pubblicata il 6 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo in accoglimento del terzo motivo di appello e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della compagnia assicurativa di una minor somma, quale differenza tra la somma ingiunta e le rate non dovute.

In particolare, la corte territoriale ha rideterminato la somma dovuta all'assicurazione in euro 2.737,79, risultante dalla differenza tra la somma ingiunta, pari ad euro 11.490,00 e le rate riconosciute non dovute dall’affittuaria, pari ad euro 8.752,21.3.

Avverso tale sentenza la compagnia assicurativa propone ora ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria,la [OSCURATO:SOCIETA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Considerato che

1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente de nuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2588, 1901 comma 3, cod. civ., con conseguente errata individuazione da parte della corte di appello del soggetto passivamente tenuto al pagamento dei premi assicurativi scaduti .

Lamenta che la c orte d’appello h a omesso di considerare la circostanza per cui il contratto di affitto di azienda, stipulato fra la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. e la affittuaria/cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi [OSCURATO:SOCIETA]., dal 28 luglio 2009, data di sua stipulazione , ha iniziato a produrre i suoi effetti, tra cui il subentro della società affittuaria nei contratti di assicurazione stipulati per l'esercizio dell'azienda della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] inoltre che la c orte territoriale non ha tenuto conto della circostanza che la risoluzione contrattuale si è verificata per effetto del decorso del semestre di cui all'art. 1901 cod. civ.,rispettivamente in data 16 dicembre 2009 ed in data 30 novembre 2010,ovvero in epoca di gran lunga successiva al subentro nei contratti assicurativi da parte dell'affittuaria.

Di conseguenza, e con erronea applicazione degli art t. 2558 e 1901, comma 3, cod. civ., la c orte d'appello ha ritenuto che le somme dovute in forza di detti contratti non potessero più essere considerate premi per il periodo in corso, bensì debiti dell'azienda ceduta, anziché debiti dell'azienda cessionaria, mentre a far data dalla stipula dal contratto di affitto di azienda la società affittante [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva più essere considerata parte dei contratti assicurativi e non poteva più essere chiamata a rispondere delle obbligazioni dagli stessi derivanti. 1.2 Il motivo è fondato.

La corte di merito, nello scrutinare il terzo motivo di appello, con cui l’appellante e qui resistente si doleva di violazione dell’art. 1901 cod. civ. ha enunciato la seguente motivazione: l'appellante si duole che il primo giudice non abbia considerato per nulla l'eccezione per cui, l'inerzia dell'assicuratore protratta oltre sei mesi dalla scadenza delle rate per due delle polizze azionate col decreto opposto, ha determinato la risoluzione del rapporto, trasformando quindi le rate non in obblighi da adempiere in virtù d'un rapporto in essere, ma in debiti scaduti: con la conseguenza che questi sono esclusi dal subentro in capo all'affittuario,in virtù dell'art. 3 del contratto di affitto di azienda, che in tal senso dispone.

Il motivo è fondato.

L’inadempimento abilita l'assicuratore ad agire per il pagamento del premio o per la risoluzione del contratto: se non procede in un senso o in un altro entro sei mesi dal giorno in cui il premio è dovuto il contratto è risolto di diritto ex art. 1901, comma 3 c.c.

In siffatta ipotesi l'assicuratore ha diritto unicamente al pagamento del premio relativo al periodo in corso ed al rimborso delle spese.L'assicuratore può evitare la risoluzione del contratto se entro il termine suddetto «agisce per la riscossione»: non si ritiene però sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione stragiudiziale; è necessaria infatti, la notifica di un atto di citazione o un decreto ingiuntivo.L’intervenuta risoluzione di diritto quale fatto impeditivo del diritto dell'assicuratore alla corresponsione dei premi per i periodi successivi, costituisce un fatto integratore di un'eccezione in senso lato e, conseguentemente, può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cassa III, n. 494/2007).Ora, è indiscusso che per due polizze azionate in decreto, i premi (che ammontano a complessivi € 8.752,21) sono scaduti il 31/05/2009 e il 16/06/2009.

Per questo, alla data di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 21/05/2010, essendo trascorsi i sei mesi di cui alla norma in esame, il contratto era risolto e le somme costituivano debiti dell'azienda ceduta.

Poiché è pacifico tra le parti che il contratto di affitto d'azienda escludeva i crediti dal subentro, le somme non potevano essere chieste all'affittuario. .

1.3. La motivazione, in disparte che nella proposizione finale contiene un’affermazione incomprensibile e comunque non spiegata, là dove ragiona di esclusione di crediti dal subentro, risulta palesemente contradditoriain iure, là dove, pur ammettendo che i contratti relativi alle due polizze scadute fossero venuti a scadere ai sensi dell’art. 1901 c.c., con le conseguenze indicate da tale norma dopol’insorgenza dell’affitto, ha nella sostanza attribuito a tale successiva cessazione l’effetto di trasformare i crediti della qui ricorrente per i due premi pacificamente scaduti prima dell’affitto in debiti scaduti, agli effetti – pur senza nominarlo -dell’art. 2560, comma 2, cod. civ. e, peraltro, implicitamente escludendo – parrebbe, nonostante il silenzio della sentenza, che altrimenti sarebbe ulteriormente incomprensibile – che non fossero risultanti dallescritture contabili.

La contraddizione in iure, espressione di erronea considerazione del rapporto fra l’art. 2558 e l’art. 2560 cod. civ. risulta palese, in quanto, una volta considerato che i contratti di cui alle polizze non erano cessati alla conclusione della cessione dell’azienda a titolo di affitto ma dopo di essa in forza dell’art. 1901 cod. civ., risulta del tutto errato attribuire ad una cessazione successiva alla detta cessione l’effetto di trasformare i debiti di cui al pagamento delle due polizze insorti prima della stessa, in debiti scaduti ai sensi dell’art. 2560 cod. civ.E’ sufficiente osservare che la verificazione della cessazione dei due contratti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ. dopo la cessione a titolo di affitto, in ogni caso doveva apprezzarsi come cessazione di contratti trasferitisi all’affittuaria qui resistente ai sensi dell’art. 2558 cod. civ.

Aggiungasi tra l’altro che la corte territoriale ha respinto il secondo motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA]. interpretando la clausola del contratto di affitto di azienda nel senso che, diversamente dal costituire una espressa esclusione della successione nei contratti da parte dell’affittuaria, lasciava alla affittuaria medesima unicamente la scelta della compagnia assicurativa presso cui stipulare nuove polizze (v. p. 3 della sentenza impugnata); tale ragione del decidere non è stata impugnata e sulla relative statuizioni si è pertanto formato il giudicato.

L’implicita evocazione dell’art. 2560 cod. civ. è palesemente erronea alla stregua del principio di diritto consolidato secondo cui In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda. (Cass. n. 11318 del 2004, seguita da numerose conformi).

In base a tale principio è palese che, essendo avvenuta la cessazione dei due contratti dopo la cessione a titolo di affitto di azienda ed essendosi essi trasferiti ai sensi dell’art. 2558 alla qui resistente, i debiti per il mancato pagamento dei due premi maturati prima della cessione, essendo debiti relativi a contratti in cui l’affittuaria era subentrata, fuoriescono dal regime dell’art. 2560 cod. civ. per ciò solo e sono riferibili anche all’affittuaria per effetto del suo subentro nelle due polizze.

2. Il motivo dev’essere accolto e la sentenza cassata in relazione al presente motivo accolto e dunque con riferimento alla statuizione con esso impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Ancona, comunque in diversa composizione, che provvederà sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza in relazione.

Rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Ancona, comunque in diversa composizione, che provvederà sulle spese.

Così deciso in Roman

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31083/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “MACERATA-STADIO”[OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (avvalberto.binanti@cnf pec.it), elettivamente domiciliata in Macerata, via G. Falcone, n. 8/f, presso lo studio del difensore. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in S. Benedetto del Tronto, via Potenza, n. 33, presso lo studio del difensore. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1021/2020 depositata il 06/10/2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La [OSCURATO:SOCIETA]., già denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Macerata a richiesta di [OSCURATO:PERSONA],s.p.a. ora Agenzia Generale [OSCURATO:SOCIETA]., Macerata-Stadio, di [OSCURATO:PERSONA] , per il pagamento delle rate di alcune polizze assicurative stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva poi concesso l'affitto dell'azienda all'opponente, sulpresupposto che quest'ultima fosse succeduta nei rapporti in essere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 cod. civ. Con sentenza del 21 dicembre 2015 il Tribunale di Macerata rigettava l'opposizione. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Ancona. Si costituiva resistendo la compagnia assicurativa. Con sentenza n. 1021 del 2020 pubblicata il 6 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo in accoglimento del terzo motivo di appello e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della compagnia assicurativa di una minor somma, quale differenza tra la somma ingiunta e le rate non dovute. In particolare, la corte territoriale ha rideterminato la somma dovuta all'assicurazione in euro 2.737,79, risultante dalla differenza tra la somma ingiunta, pari ad euro 11.490,00 e le rate riconosciute non dovute dall’affittuaria, pari ad euro 8.752,21.3. Avverso tale sentenza la compagnia assicurativa propone ora ricorso per cassazione basato su un unico motivo. Resiste con controricorso, illustrato da memoria,la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che 1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente de nuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2588, 1901 comma 3, cod. civ., con conseguente errata individuazione da parte della corte di appello del soggetto passivamente tenuto al pagamento dei premi assicurativi scaduti . Lamenta che la c orte d’appello h a omesso di considerare la circostanza per cui il contratto di affitto di azienda, stipulato fra la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. e la affittuaria/cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi [OSCURATO:SOCIETA]., dal 28 luglio 2009, data di sua stipulazione , ha iniziato a produrre i suoi effetti, tra cui il subentro della società affittuaria nei contratti di assicurazione stipulati per l'esercizio dell'azienda della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] inoltre che la c orte territoriale non ha tenuto conto della circostanza che la risoluzione contrattuale si è verificata per effetto del decorso del semestre di cui all'art. 1901 cod. civ.,rispettivamente in data 16 dicembre 2009 ed in data 30 novembre 2010,ovvero in epoca di gran lunga successiva al subentro nei contratti assicurativi da parte dell'affittuaria. Di conseguenza, e con erronea applicazione degli art t. 2558 e 1901, comma 3, cod. civ., la c orte d'appello ha ritenuto che le somme dovute in forza di detti contratti non potessero più essere considerate premi per il periodo in corso, bensì debiti dell'azienda ceduta, anziché debiti dell'azienda cessionaria, mentre a far data dalla stipula dal contratto di affitto di azienda la società affittante [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva più essere considerata parte dei contratti assicurativi e non poteva più essere chiamata a rispondere delle obbligazioni dagli stessi derivanti. 1.2 Il motivo è fondato. La corte di merito, nello scrutinare il terzo motivo di appello, con cui l’appellante e qui resistente si doleva di violazione dell’art. 1901 cod. civ. ha enunciato la seguente motivazione: l'appellante si duole che il primo giudice non abbia considerato per nulla l'eccezione per cui, l'inerzia dell'assicuratore protratta oltre sei mesi dalla scadenza delle rate per due delle polizze azionate col decreto opposto, ha determinato la risoluzione del rapporto, trasformando quindi le rate non in obblighi da adempiere in virtù d'un rapporto in essere, ma in debiti scaduti: con la conseguenza che questi sono esclusi dal subentro in capo all'affittuario,in virtù dell'art. 3 del contratto di affitto di azienda, che in tal senso dispone. Il motivo è fondato. L’inadempimento abilita l'assicuratore ad agire per il pagamento del premio o per la risoluzione del contratto: se non procede in un senso o in un altro entro sei mesi dal giorno in cui il premio è dovuto il contratto è risolto di diritto ex art. 1901, comma 3 c.c. In siffatta ipotesi l'assicuratore ha diritto unicamente al pagamento del premio relativo al periodo in corso ed al rimborso delle spese.L'assicuratore può evitare la risoluzione del contratto se entro il termine suddetto «agisce per la riscossione»: non si ritiene però sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione stragiudiziale; è necessaria infatti, la notifica di un atto di citazione o un decreto ingiuntivo.L’intervenuta risoluzione di diritto quale fatto impeditivo del diritto dell'assicuratore alla corresponsione dei premi per i periodi successivi, costituisce un fatto integratore di un'eccezione in senso lato e, conseguentemente, può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cassa III, n. 494/2007).Ora, è indiscusso che per due polizze azionate in decreto, i premi (che ammontano a complessivi € 8.752,21) sono scaduti il 31/05/2009 e il 16/06/2009. Per questo, alla data di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 21/05/2010, essendo trascorsi i sei mesi di cui alla norma in esame, il contratto era risolto e le somme costituivano debiti dell'azienda ceduta. Poiché è pacifico tra le parti che il contratto di affitto d'azienda escludeva i crediti dal subentro, le somme non potevano essere chieste all'affittuario. . 1.3. La motivazione, in disparte che nella proposizione finale contiene un’affermazione incomprensibile e comunque non spiegata, là dove ragiona di esclusione di crediti dal subentro, risulta palesemente contradditoriain iure, là dove, pur ammettendo che i contratti relativi alle due polizze scadute fossero venuti a scadere ai sensi dell’art. 1901 c.c., con le conseguenze indicate da tale norma dopol’insorgenza dell’affitto, ha nella sostanza attribuito a tale successiva cessazione l’effetto di trasformare i crediti della qui ricorrente per i due premi pacificamente scaduti prima dell’affitto in debiti scaduti, agli effetti – pur senza nominarlo -dell’art. 2560, comma 2, cod. civ. e, peraltro, implicitamente escludendo – parrebbe, nonostante il silenzio della sentenza, che altrimenti sarebbe ulteriormente incomprensibile – che non fossero risultanti dallescritture contabili. La contraddizione in iure, espressione di erronea considerazione del rapporto fra l’art. 2558 e l’art. 2560 cod. civ. risulta palese, in quanto, una volta considerato che i contratti di cui alle polizze non erano cessati alla conclusione della cessione dell’azienda a titolo di affitto ma dopo di essa in forza dell’art. 1901 cod. civ., risulta del tutto errato attribuire ad una cessazione successiva alla detta cessione l’effetto di trasformare i debiti di cui al pagamento delle due polizze insorti prima della stessa, in debiti scaduti ai sensi dell’art. 2560 cod. civ.E’ sufficiente osservare che la verificazione della cessazione dei due contratti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ. dopo la cessione a titolo di affitto, in ogni caso doveva apprezzarsi come cessazione di contratti trasferitisi all’affittuaria qui resistente ai sensi dell’art. 2558 cod. civ. Aggiungasi tra l’altro che la corte territoriale ha respinto il secondo motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA]. interpretando la clausola del contratto di affitto di azienda nel senso che, diversamente dal costituire una espressa esclusione della successione nei contratti da parte dell’affittuaria, lasciava alla affittuaria medesima unicamente la scelta della compagnia assicurativa presso cui stipulare nuove polizze (v. p. 3 della sentenza impugnata); tale ragione del decidere non è stata impugnata e sulla relative statuizioni si è pertanto formato il giudicato. L’implicita evocazione dell’art. 2560 cod. civ. è palesemente erronea alla stregua del principio di diritto consolidato secondo cui In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda. (Cass. n. 11318 del 2004, seguita da numerose conformi). In base a tale principio è palese che, essendo avvenuta la cessazione dei due contratti dopo la cessione a titolo di affitto di azienda ed essendosi essi trasferiti ai sensi dell’art. 2558 alla qui resistente, i debiti per il mancato pagamento dei due premi maturati prima della cessione, essendo debiti relativi a contratti in cui l’affittuaria era subentrata, fuoriescono dal regime dell’art. 2560 cod. civ. per ciò solo e sono riferibili anche all’affittuaria per effetto del suo subentro nelle due polizze. 2. Il motivo dev’essere accolto e la sentenza cassata in relazione al presente motivo accolto e dunque con riferimento alla statuizione con esso impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Ancona, comunque in diversa composizione, che provvederà sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza in relazione. Rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Ancona, comunque in diversa composizione, che provvederà sulle spese. Così deciso in Roman
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