CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 34509/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29179‒2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale cessata e cancellata dal registro delle imprese a far data dal 26/10/2021, rappresentato e difes o , per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma alla via Migiurtinia, n. 36 (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: Oggetto: TRIBUTI– amministratore di fatto – operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3732/04/2022della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CAMPANIA, depositata in data 02/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvis i di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRES per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015 con cuil’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], recuperavaa tassazione i costi relativi ad operazioni commerciali poste in essere con la [OSCURATO:SOCIETA]. che riteneva soggettivamente inesistenti sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere legale rappresentante della predetta società contribuenteera anche amministratore di fatto della società che aveva emesso le fatture, la [OSCURATO:SOCIETA]fallita nel 2016; contestava alla società contribuente anche l’utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti emesse sempre dalla [OSCURATO:SOCIETA].; riteneva oggettivamente inesistenti le operazioni commerciali intercorse nel periodo di imposta 2015 con altre ditte fornitrici, la Flopel di [OSCURATO:PERSONA] la Gipa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenute società cartiere. 2. Il contribuente impugnava con separati ricorsi gli avvisi di accertamento dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Avellino, che con la sentenza n. 1042/02/2019, riuniti i ricorsi, li rigettava. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, rigettava l’appello del contribuente. 4. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132, comma 2 c.p.c. e 111, comma 6, Cost.1.1. Sostiene di aver posto con uno specifico motivo di appello la questione dello storno dei ricavi derivanti dalle operazioni oggettivamente inesistenti in applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv, con modif., dalla legge n. 44 del 2012, deducendo che su tale questione la CTP aveva omesso di pronunciarsi. Sostiene, inoltre, che i giudici di appello, affermando che, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di appello, la sentenza di primo grado si era pronunciata sulla predetta q uestione, hanno reso sul punto una motivazione meramente apparente e, come tale, nulla. 1.2. Osserva il Collegio che , prescinde ndo dal rilievo di inammissibilità del motivo per commistione di censure, di omessa pronuncia in una con quella di motivazione apparente, tra loro all’evidenza incompatibili, in quanto la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate con riferimento alle due diverse censure onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte inmotivi diversi, numerati singolarmente (così in Cass. n. 11152/2025), il motivo di omessa pronuncia èfondato e va accolto. 1.3. Invero, sulla questione dedotta nel motivo in esame la sentenza d’appello si esprime affermando che «non è possibile dare rilevanza ai costi sostenuti per le operazioni inesistenti, stante il dolo della parte e, del resto, la mancanza di specificazione e riscontro di detti costi a fronte di contabilità inattendibile (anche la più recente giurisprudenza della S.C., peraltro, ritiene che l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, ma salvi appunto i limiti derivanti, invirtù del d.p.r. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre resta del tutto esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti cfr. (Cass., sez. 5, ordinanza n. 8480 del 15/03/2022)». 1.4. Orbene, tale affermazione è all’evidenza riferibile, stante il richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 8480/2022, alla questione dell’applicabilità del comma 1 dell’art. 8 citato, con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, pure oggetto di ripresa a tassazione, ma non a quella di cui al comma 2 che riguarda le operazioni oggettivamente inesistenti, su cui in effetti nulla viene detto. 1.5. Da quanto detto consegue l’accoglimento del motivo in esame con necessario rinvio algiudice d’appello trattandosi di questione la cui risoluzione implica accertamenti in fatto esperibili soltanto dal giudice di merito. 2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2639, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. 2.1. Si sostiene che «la CTR ha confermato la fittizietà soggettiva delle operazioni poste in essere con la [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù dell'attribuzione al Sig. [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto della cit. società fornitrice, malgrado l'Amministrazione finanziaria non abbia provato la sussistenza degli indici sintomatici del suddetto ruolo, come individuati dal Legislatore all'art. 2369 c.c., e dalla relativa Giurisprudenza». 2.2. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto «che appare indubitabile che l’odierno appellante rivestisse un ruolo di protagonista del suddetto meccanismo» (sentenza, pag. 13) «fraudolento, volto, con operazioni inesistenti, a sottrarsi all’imposizione tributaria» (sentenza, pag. 12), «oltre che come titolare della ditta individuale, quale quantomeno gestore di fatto delle società cointeressate, come rivelato anche dalla corrispondenza rinvenuta avente oggetto i rapporti tra fornitori e clienti, con messaggi facenti capo anche alla casella di posta elettronica “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]” e al numero di [OSCURATO:TELEFONO], intestato a [OSCURATO:PERSONA], riguardanti ordinativi, condizioni di pagamento, invio fatture e documenti di trasporto». 2.3. Sostiene che la sentenza impugnata non hafatto buon governo dell’orientamento giurisprudenziale in materia, rinvenibile tra le altre in Cass. n. 21730/2020, secondo cui, «ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario che l'ingerenza nella gestione della società, attraverso le direttive ed il condizionamento delle scelte operative, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza», in quanto nessuno degli elementi posti a base del decisum - di cui sopra si è dato atto – sono idonei ad integrare la funzione gestoria sistematica e continuativa esercitata tipicamente da un amministratore di fatto e, quindi, ad identificare il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della DGFs.r.l. 2.4. Sostiene, inoltre,che nella sentenza impugnata si afferma che «essendo risultato [OSCURATO:PERSONA], il formale rappresentante legale e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., pressocché sconosciuto alle maestranze (peraltro, appare singolare che nelle interviste terminate prima delle ore 12 dello stesso giorno tutti i 7 lavoratori intervistati avevano dichiarato di non conoscere il [OSCURATO:PERSONA], mentre dopo tale ora gli ultimi tre dipendenti interpellati avevano affermato, a questo punto poco attendibilmente, di conoscerlo in contraddizione con le precedenti dichiarazioni) e sostanzialmente ignaro finanche delle lavorazioni che sarebbero state eseguite e di elementi aziendali fondamentali (il predetto ha fatto riferimento a fasi di lavorazione che in realtà non potevano essere effettuate dalla società in quanto riferite a tipologie di pelli non trattate dalla stessa; non conosceva i nomi di numerosi lavoratori alle dipendenze della società [OSCURATO:SOCIETA].; non era nemmeno a conoscenza dei principali fornitori e clienti della società ad eccezione, guarda caso, della ditta [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha affermato che i clienti esteri erano ubicati soprattutto in Iran ed Iraq ma di non ricordare i loro nomi sebbene si fosse asseritamente occupato personalmente dei rapporti con i clienti e con i fornitori, senza peraltro che sia stata rinvenuta documentazione relativa a tali viaggi; non era a conoscenza dell’account e della password di accesso al pc in uso presso l'azienda, né di quelle per accedere alla posta elettronica; nulla ha saputo precisare quanto alle modalità di trasporto delle merci, alle operazioni effettuate in sospensione d'imposta e con lettera d’intento, alle operazioni con i depositi fiscali, all'eventuale intermediazione di agenti/rappresentanti, ai rapporti con i principali fornitori tra cui la [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale e la TOP di D'[OSCURATO:PERSONA]». 2.5. Secondo la ricorrente , «tali affermazioni non sono, neppure astrattamente, idonee a suggerire l’esercizio significativo di funzioni amministrative da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] all’interno della compagine societaria della DGF» (ricorso, pag. 18). 2.6. Sostiene, inoltre, che le carenze evidenziate «non sarebbero suscettibili di essere superate neppure a fronte di quanto decretato in Sentenza con riferimento alla prova contraria offerta dal[la] contribuente» (ricorso, pag. 19). 2.6. Il motivo è inammissibile. 2.7. Richiamando quanto condivisibilmente ha affermato da Cass.n. 4657/2024, in motivazione (p. 11.2), «Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, n. 1785/2018) hanno precisato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art.2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che nonsi presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza». 2.7.1. «Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua del n. 3 del primo comma dell’art. 360 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza. In base alle considerazioni svolte, le Sezioni Unite hanno, pertanto, statuito che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. suppone un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza; e che, di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concretao in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). Ciò perché in questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti; terrenoche, come le Sezioni Unite, (Cass., sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria». 2.8. Cass. n. 22366/2021 ha quindi affermato che, «Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo » - vizio nella specie neppure dedotto - « non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamentodecisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile» 2.9. Orbene, nel caso di specie vertiamo nell’ipotesi di prospettazione da parte del ricorrente di un’inferenza probabilistica degli elementi presuntivi individuati dal giudice di merito tra quelli emergenti dagli atti processuali, semplicemente diversa da quella ritenuta in sentenza e senza che neppure sia stata fornita dal ricorrente una qualche ragionevole spiegazione delle ragioni per le quali igiudici di appello abbiano esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 cod. civ., essendosi lo stesso limitato a dedurre, peraltro in maniera generica, senza alcun riferimento concreto ai fatti emergenti ex actis, che questi sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai fini della inferenza da essi della conseguenza ignota (esercizio sistematico e continuativo da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’attività gestoria della DGFs.r.l. e, quindi, della sua qualità di amministratore di fatto della stessa). 2.10. Il motivo in esame, pertanto, si risolve in un ’ inammissibile richiesta di rivalutazione del giudizio di merito non consentito al Giudice di legittimità. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 cost. e 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv, con modif., dalla legge n. 44 del 2012. 3.1. Sostiene di aver chiesto ai giudici di appello «di accertare l'illegittimità della qualificazione in termini di inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate nonché, in ogni caso, l'erronea quantificazione del conseguente recupero a tassazione, determinato dalla mancata decurtazione, dai ricavi nel complesso dichiarati, di quelli relativi a costi e spese asseritamente fittizie e, dunque, non ammessi in deduzione», ai sensi della disposizione censurata. 3.2. In relazione al primo profilo di censura sostiene la ricorrente che «il Collegio ha ripreso pedissequamente e in maniera acritica le argomentazioni trasfuse dai verificatori nel PVC, esaminando in modo parziale e laconico le allegazioni difensive opposte dalla Contribuente». 3.3. In relazione al secondo profilo di censura sostiene la ricorrente che, «Pur partendo […] dalla convinzione (erronea) dell’inesistenza oggettiva delle prestazioni de quibus, i Giudici sono poi giunti inspiegabilmente a disapplicare le disposizioni dettate dal Legislatore proprio rispetto alla determinazione del reddito imponibile in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, in spregio altresì al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.». 3.4. La prima censura è inammissibile. 3.5. Pare opportuno ricordare che questa Corte con riguardo alla ripartizione degli oneri probatori in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato (cfr. Cass. n. 7982/2025, in motivazione) che: 1) a fronte della non contestata regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili della contribuente, incombe sull'Amministrazione, che ne contesti (ai fini del recupero dell'I.V.A. indebitamente detratta) l'inesistenza oggettiva totale o parziale, l'onere di provare il carattere fittizio delle operazioni; 2) ciò può avvenire anche in forma indiziaria o presuntiva (arg. da Cass., Sez. 6- 5, 14.9.2016, n. 18118, Rv. 641109-01); 3) spetta sempre al giudice di merito, tuttavia, di valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 634118- 01; Cass. sez. 5, 26 settembre 2018, n. 22953); 4) a fronte della prova anche in forma indiziaria o presuntiva offerta dall’Amministrazione finanziaria del carattere (anche parzialmente) fittizio delle operazioni fatturate, “è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013; Cass. Sez.5, Ordinanza n. 16754 del 2021). Quanto alla prova di cui è onerata l'Amministrazione, e che già dal principio appena riportato si desume possa avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha affermato che, ai fini dell'accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 –dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,c.c. (Cass., ord. n. 14237 del 2017; Cass n. 11624 del 2020). 3.6. Ciò precisato in termini generali e richiamati i principi giurisprudenziali citati esaminando il secondo motivo, con riferimento al caso di specie la CTRsi è attenuta ai suddetti principi correttamente ritenendo che l’amministrazione finanziaria avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti di oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali accertate e la ricorrente, non disconoscendo le circostanze di fatto poste dai giudici di appello a fondamento del decisum, si è limitata a contestare la mancata valutazione delle prove contrarie addotte al fine di dimostrare l’effettività di quelle operazioni, così in partica sollecitando a questa Corte una non consentita rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., Sez. U, n. 24148/2013; Cass. n. 91/2014), al quale, peraltro, è riservata la scelta tragli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione di quelli che reputa più efficaci ai fini della decisione, senza dover discutere analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente una valutazione anche globale delle risultanze di causa, con il rigetto implicito delle altre deduzioni. 3.7. Il secondo profilo di censura, incentrato sulla mancata applicazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 8, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la «illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 50 della Carta di Nizza e 4, prot. 7 della CEDU-applicabilità del ne bis in idem alle violazioni fiscali» 4.1. Il ricorrente censura il relativo capo della sentenza d’appello in cui si legge che «in tanto potrebbe in ipotesi discutersi di applicabilità del ne bis in idem alle violazioni fiscali, in quanto fosse già stata applicata una definitiva sanzione per gli stessi fatti, il che non risulta, laddove, peraltro, la S.C. ha anche escluso che dettodivieto sia violato qualora un soggetto sia sanzionato in sede penale e tributaria in relazione a condotte diverse e lesive di interessi diversi (cfr. sez. 5 - ordinanza n. 9076 del 01/04/ 2021; più di recente, cfr. Cass., sez. 5-, sentenza n. 37366 del 30/11/ 2021)». 4.2. Sostiene che la statuizione in esame si pone in contrasto con la stessa ratio della CEDU nonché con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto a livello comunitario; che le sanzioni considerate amministrative nell'ordinamento italiano, come quelle tributarie di cui al D. Lgs. n. 471/1997, possono risultare così tanto afflittive da essere considerate quasi penali, secondo i criteri di Engel, con la conseguenza che nel procedimento penale sorto sui medesimi fatti, già puniti all'esito del procedimento amministrativo, si rischia ingiustamente di punire due volte il medesimo soggetto per fattispecie già adeguatamente sanzionate (Corte EDU, sent.4 marzo 2014 [OSCURATO:PERSONA] c. Italia; sent. 20 maggio 2014, Nykanen c. Finlandia); che ciò è tanto più vero quanto più le fattispecie rilevanti sul piano penale e quelle rilevanti sul piano tributario presentano evidenti profili di omogeneità sul piano oggettivo, come caso de quo tra le violazioni di infedele presentazione della dichiarazione sulla maggiore Iva, infedele fatturazione ed indebita detrazione Iva, di cui agli artt. 5, comma 4, 6, comma 1 e 6 D. Lgs. n. 471/1997 (per le quali l'Ufficio ha proceduto con gli avvisiimpugnati all'irrogazione di apposite sanzioni) e i reati di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 `Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e art. 8 'Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", oggetto del procedimento penale n. 5650/2018 R.G<AUTG>.G.I.P pendente presso il Tribunale di Avellino su segnalazione della stessa Agenzia delle entrate. 4.3. Premesso che la statuizione in esame è fondata su due ratio decidendi, tra loro completamente autonomeperché fondate su distinti presupposti di fatto e di diritto (arg. da Cass. n. 18713/2016 e n. 12649/2020), il motivo è inammissibile non avendo il ricorrente censurato quella in cui si afferma che «in tanto potrebbe in ipotesi discutersi di applicabilità del ne bis in idem alle violazioni fiscali, in quanto fosse già stata applicata una definitiva sanzione per gli stessi fatti, il che non risulta». 4.4. Al riguardo va ricordato il noto principio giurisprudenziale secondo cui «Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza» (Cass. n. 9752 del 2017); conf. Cass. n. 19119/2020). 5. Conclusivamente, va accolt o il primo motivo di ricorso , rigettat i il secondoe il quarto , nonché la prima censura del terzo motivo , con assorbimento del secondo profilo di censura. La sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il quarto motivo,