Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 04657/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15137-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 113/16/13 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sez. st. di SIRACUSA, depositata il 16/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento CON cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P., relativamente all’anno di imposta 2004, conseguente al maggior reddito ascritto al contribuente rispetto a quello dichiarato, a seguito di accertamento induttivo condotto nei confronti dello stesso; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Siracusa che, con sentenza n. 67/1/11, accolse parzialmente il ricorso; che tanto [OSCURATO:PERSONA] , quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 113/16/13, depositata il 16/04/2013 accolse il primo e rigettò il secondo osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) il reddito di impresa rideterminato dalla C.T.P., sulla base di una percentuale di redditività (pari al 10%) indicata dalla stessa AGENZIA , dovesse ritenersi congruo, mentre (b) dovevano espungersi dalla maggiore base imponibile (presunta) ai fini I.V.A. i costi presunti alla stessa correlati; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; che nelle more del presente giudizio parte controricorrente ha notificato (in data 18.3.2021) nei confronti dell’ AGENZIA e, quindi, depositato in Cancelleria, un “atto di rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c.”, corredato di allegati, con cui ha dato atto di avere presentato istanza di definizione della presente lite, ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, instando per la declaratoria di estinzione del presente giudizio; che questa Corte, previo rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente a cagione della asserita inesistenza della relativa notifica, quale conseguenza della mancanza di procura in favore dell’Avvocato dello Stato che ebbe a richiederla, con ordinanza interlocutoria del 10.7.2023, n. 19593 ha rinviato la causa a nuovo ruolo, invitando le parti a rendere chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa (cd. rottamazione bis), dell’avviso di accertamento impugnato in questa sede; che, con memoria depositata il 5.10.2023, la difesa del LAZZARO ha chiarito che la cartella di pagamento n. 298298201110025461392000, oggetto di “rottamazione”, è stata formata a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme portate dall’avviso di accertamento n.

RJY01TCC00531/2007, oggetto del presente giudizio, contestualmente depositando, altresì, documentazione a conforto di quanto allegato (cfr., in specie, il doc. 1); che l’ AGENZIA alcunché ha osservatoal riguardo; che dalla documentazione prodotta risulta, altresì, che il contribuente ha provveduto al pagamento dell'imposto dovuto, null’altro dovendo egli corrispondere in favore dell’ AGENZIA (cfr. anche la comunicazione del 22.6.2018 di [OSCURATO:PERSONA] ), con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio: ed infatti, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita – come nella specie - la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma (cfr. la richiamata comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01); che alcunché va disposto in relazione alle spese perché, tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie dell'art. 6 cit. in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01) – norma, pe raltro, comunque non applicabile nella specie, per essere la parte ricorrente un’amministrazione dello Stato ammessa al beneficio della prenotazione a debito (Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15137-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 113/16/13 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sez. st. di SIRACUSA, depositata il 16/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento CON cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P., relativamente all’anno di imposta 2004, conseguente al maggior reddito ascritto al contribuente rispetto a quello dichiarato, a seguito di accertamento induttivo condotto nei confronti dello stesso; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Siracusa che, con sentenza n. 67/1/11, accolse parzialmente il ricorso; che tanto [OSCURATO:PERSONA] , quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 113/16/13, depositata il 16/04/2013 accolse il primo e rigettò il secondo osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) il reddito di impresa rideterminato dalla C.T.P., sulla base di una percentuale di redditività (pari al 10%) indicata dalla stessa AGENZIA , dovesse ritenersi congruo, mentre (b) dovevano espungersi dalla maggiore base imponibile (presunta) ai fini I.V.A. i costi presunti alla stessa correlati; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; che nelle more del presente giudizio parte controricorrente ha notificato (in data 18.3.2021) nei confronti dell’ AGENZIA e, quindi, depositato in Cancelleria, un “atto di rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c.”, corredato di allegati, con cui ha dato atto di avere presentato istanza di definizione della presente lite, ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, instando per la declaratoria di estinzione del presente giudizio; che questa Corte, previo rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente a cagione della asserita inesistenza della relativa notifica, quale conseguenza della mancanza di procura in favore dell’Avvocato dello Stato che ebbe a richiederla, con ordinanza interlocutoria del 10.7.2023, n. 19593 ha rinviato la causa a nuovo ruolo, invitando le parti a rendere chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa (cd. rottamazione bis), dell’avviso di accertamento impugnato in questa sede; che, con memoria depositata il 5.10.2023, la difesa del LAZZARO ha chiarito che la cartella di pagamento n. 298298201110025461392000, oggetto di “rottamazione”, è stata formata a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme portate dall’avviso di accertamento n. RJY01TCC00531/2007, oggetto del presente giudizio, contestualmente depositando, altresì, documentazione a conforto di quanto allegato (cfr., in specie, il doc. 1); che l’ AGENZIA alcunché ha osservatoal riguardo; che dalla documentazione prodotta risulta, altresì, che il contribuente ha provveduto al pagamento dell'imposto dovuto, null’altro dovendo egli corrispondere in favore dell’ AGENZIA (cfr. anche la comunicazione del 22.6.2018 di [OSCURATO:PERSONA] ), con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio: ed infatti, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita – come nella specie - la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma (cfr. la richiamata comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01); che alcunché va disposto in relazione alle spese perché, tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie dell'art. 6 cit. in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01) – norma, pe raltro, comunque non applicabile nella specie, per essere la parte ricorrente un’amministrazione dello Stato ammessa al beneficio della prenotazione a debito (Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv.